Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2023, n. 29315
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Sentenza 23 ottobre 2023

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In tema d'imposta sui dividendi, il pagamento previsto dall'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Francia il 5 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo il quale la società residente in Francia (o soggetta alla legislazione francese), che riceva da una società residente in Italia dividendi, la cui corresponsione a un residente in Italia comporterebbe un credito d'imposta, ha diritto al pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari alla metà di detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, esula dal sistema dei rimborsi d'imposta, sicché la relativa istanza non soggiace al termine decadenziale di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma deve essere avanzata nel termine generale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2023, n. 29315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29315
    Data del deposito : 23 ottobre 2023
    Fonte ufficiale :

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