Ordinanza cautelare 7 febbraio 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11225 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Scutari e Paolo Gesualdo Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 20 settembre 2020, con il quale è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 20 settembre 2020 e notificato al ricorrente il 14 ottobre successivo, con il quale è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 27 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
2. Il gravato diniego è stato adottato, dopo il rituale preavviso di rigetto del 24 aprile 2021, in ragione dei pregiudizi penali del ricorrente a carico del quale sono emersi precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data 12.03.2002 dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 08.04.2002), per la quale “ è stata concessa la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 19.9.2019 ”, e della ulteriore circostanza “ che, all'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente ha affermato di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., rendendo conseguentemente dichiarazione mendace secondo quanto stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ”.
3. Per chiedere l’annullamento di tale provvedimento è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 6 dicembre 2021 e depositato il 13 gennaio 2022.
Il mezzo di tutela è affidato ad un’unica doglianza con cui parte ricorrente si duole del difetto di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato, atteso che l’Amministrazione non avrebbe considerato che il citato precedente penale sarebbe risalente nel tempo, che si tratterebbe di un episodio isolato, confinato in un ristretto lasso di tempo ed in relazione al quale il ricorrente, espiata la pena, ha ottenuto la riabilitazione. Tali circostanze impedirebbero di considerare il pregiudizio penale in discorso sintomatico di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza. Sotto diverso profilo, parte ricorrente rileva altresì che la mancata indicazione di tale precedente penale nell’istanza di concessione della cittadinanza sarebbe dipesa dal fatto che questa ultima è stata materialmente presentata da un centro di assistenza, che non avrebbe messo a conoscenza il ricorrente di tale obbligo dichiarativo.
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’interno, che successivamente ha depositato documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2022, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare del ricorrente “ Considerato che il lamentato pregiudizio non riveste i requisiti richiesti della gravità e irreparabilità, in quanto allegato in modo del tutto generico … ” e che “ trattasi di provvedimento a effetti “negativi”, a fronte del quale l’eventuale concessione di un provvedimento cautelare, con la sospensione tout court di tali effetti, non comporterebbe comunque per il ricorrente la produzione di effetti corrispondenti a quelli dell’auspicato provvedimento favorevole …”.
La citata ordinanza n. -OMISSIS-/2022 non è stata impugnata.
In vista della pubblica discussione, le parti non hanno sottoposto all’attenzione del Collegio nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, nel corso della quale il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo ha rilevato che sussistono dubbi in ordine al tempestivo deposito del ricorso.
5. Come evidenziato nel corso della discussione il ricorso è irricevibile.
Osserva infatti il Collegio che, dall’esame della documentazione depositata nel fascicolo processuale risulta che il mezzo di tutela venne notificato via PEC alla resistente Amministrazione il 6 dicembre 2021, ma venne depositato soltanto il 13 gennaio 2022, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45, comma 1, del codice del processo amministrativo.
6. Per completezza va rilevato che il ricorso ad ogni modo è infondato.
Come è noto il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire infatti soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si rileva come l’Amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio sulla condanna inflitta al ricorrente per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti la quale, nonostante sia risalente nel tempo, ben può costituire elemento di valutazione tale da denotare la mancata adesione ai valori del nostro ordinamento, ed apparire sintomatica della mancanza di volontà del ricorrente di essere inserito in modo duraturo nella comunità di cui aspira a diventare cittadino, anche attraverso il rispetto delle prescrizioni imposte dell’autorità statale (cfr. in termini, con riferimento alla medesima fattispecie di reato, TAR Lazio, sez. V bis , 1 dicembre 2024, n. 1937).
Inoltre nel caso di specie rileva anche l’omessa dichiarazione del precedente penale in discorso al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, la quale costituisce di per sé un indice d’inaffidabilità che osta all’accoglimento dell’istanza, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione, e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (cfr. in termini, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter , 31 agosto 2020 n. 9289 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis , 25 settembre 2023, n. 14175).
Ciò che rileva, infatti, non è l’astratta riconducibilità del rilevato mendacio dichiarativo alla conseguente fattispecie penale quanto, ancora una volta, la condotta considerata nella sua effettiva consistenza storico-fattuale, ai fini della complessiva valutazione demandata all’amministrazione procedente.
Non può ritenersi dirimente neanche la dedotta circostanza per cui il ricorrente aveva ottenuto la riabilitazione per la condanna citata.
Difatti, mentre sul piano penale gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all’interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna, viceversa, sul piano amministrativo, la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
Ne consegue che, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l’Amministrazione è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; sez. III, n. 7022/2019; T.A.R. Lazio sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
7. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso va dichiarato irricevibile.
8. Sussistono giuste ragioni in considerazione della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione e delle peculiarità della materia per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.