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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco
IL ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 10-1/2025 R G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'assistenza dell'OCC dott. Controparte_1 rappr. dif. dall'avv. Maria Grazia Palombo e dott.ssa Anna Calzolari;
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso depositato in data 21.01.2025 da , con l'assistenza della Parte_1
OCC/professionista dott. nominato da questo Tribunale, Controparte_1 consumatore sovraindebitato ex art.2, lett. c, CCI, con il quale ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti.
Premesso che la domanda risulta corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
vista la relazione redatta dall'OCC/professionista nominato dott. contenente: Controparte_1
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
Considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'OCC consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ed inoltre che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che con decreto del 28.01.2025 il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano.
Considerato, altresì, che nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da parte di uno solo dei creditori e segnatamente da Banca TA SPA, in qualità cessionaria di la CP_2 quale, nello specifico, contesta la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al debitore, la colpa grave o grave negligenza nel sovraidebitamento, la corretta valutazione del merito creditizio e l'assenza di specificità del piano proposto.
Questo Giudicante ritiene di dover aderire alla risposta fornita dall'OCC nella propria relazione del
25.03.2025.
In particolare, Banca TA SPA, in qualità cessionaria di ha eccepito che CP_2 Pt_1
consapevole della sua incapacità di far fronte al prestito richiesto a
[...] CP_2 provvedeva a farne richiesta senza dichiarare gli ulteriori finanziamenti in corso e l'integrale esposizione debitoria, che, se fosse stata ben rappresentata in sede di istruttoria, avrebbe comportato il diniego del nuovo prestito contro cessione del quinto a tutela dello stesso richiedente.
In proposito, l'OCC/Professionista dott. ha condivisibilmente ritenuto di Controparte_1 dover disattendere le osservazioni di Banca TA SPA, evidenziando che come precisato dalla stessa Banca, i primi prestiti risalgono agli anni 2009- 2010-2012 e 2013, anni in cui il Pt_1 aveva una famiglia unita e poteva contare sul supporto della moglie. E difatti la difficoltà a sostenere le rate sopravviene diversi anni dopo e culmina con la separazione, anno in cui l'istante si rivolge a per ottenere ulteriore liquidità e estinguere altre posizioni debitorie tra cui, CP_2 quella con Banca Sistema. Pertanto, alla luce delle tempistiche di assunzione dei debiti e delle vicissitudini familiari che hanno interessato il debitore, come condivisibilmente affermato dall'OCC, lo squilibrio economico tra le obbligazioni dallo stesso assunte e la sua capacità di farvi fronte, non appare determinato con colpa grave, malafede o frode.
In merito alle eccezioni attinenti alla valutazione del “merito creditizio”, come correttamente rilevato dall'OCC, fini della concessione del finanziamento, la avrebbe dovuto tenere CP_3 conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Il riferimento, secondo la norma, è rappresentato da un ammontare non inferiore all'assegno sociale moltiplicato per un parametro rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE, secondo il DPCM del 3.12.2013. La ha concesso credito dichiarando di non conoscere la CP_2 totalità degli impegni del sig. e della difficoltà di poterlo onorare. E difatti Banca TA Pt_1 sostiene che, dalle dichiarazioni fornite dal e dai controlli effettuati d'ufficio, al momento Pt_1 della concessione del mutuo (nell'anno 2020), fosse a conoscenza solo dei finanziamenti di CP_2
Banca Sistema e di . Dai Pubblici Registri tuttavia era già facilmente riscontrabile anche il Per_1 mutuo ipotecario di MPS sull'unico cespite di proprietà del Si evidenzia che il limite di Pt_1 finanziabilità per il risulta superato considerando solo quel mutuo ipotecario concesso da Pt_1
MPS nel 2009, (evidentemente rintracciabile, si ribadisce, attraverso una semplice consultazione dei
Pubblici Registri), e che prevedeva la corresponsione di una rata pari ad € 434,68. Una più oculata e puntuale ricerca invece avrebbe evinto che nel momento in cui è stato concesso credito da CP_2 in data 9 luglio 2020, dell'originario importo di € 3.5400,00 per n. 120 rate mensili di euro 295,00 cadauna, l'istante sosteneva rate complessive di € 1.519,50 a fronte dello stipendio mensile di euro
1.700,00.
Ad ogni modo, secondo quanto previsto dall'art 124 bis del T.U.B. che, al comma 1, prevede,
“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, l'ente finanziario sarebbe giunto a determinazioni differenti in ordine alla erogazione del credito.
Peraltro, in applicazione del comma 5 dell'articolo citato, gli Istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria”
In ogni caso deve escludersi che la reticente dichiarazione resa sul modulo prestampato da Pt_1 integri una ipotesi di frode ex art.69, comma I, CCI, laddove generiche appaiono le
[...] contestazioni mosse da Banca TA SPA, in qualità cessionaria di in ordine alla CP_2 sussistenza di colpa grave o grave negligenza del debitore: a tal fine, va osservato che .
In merito all'eccezione mossa da Banca TA SPA relativamente all'assenza di specificità del piano, al contrario emerge chiaramente sia la durata di 15 anni del piano proposto, pari a 180 mesi, per un importo mensile pari ad € 390,24 cadauna e per un totale di € 70.242,10 al netto dei crediti in prededuzione.
Va infine rilevata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria dell'unico immobile di proprietà del sovraindebitato e segnatamente dell'appartamento sito in San Pietro Vernotico, in via Zara 4, censito al foglio 40, particella 267, sub 1, categoria A/4, classe terza, vani
5, rendita catastale di euro 253,06, piano terra. Contr Anche sotto tale aspetto, il giudicante ritiene condivisibili le argomentazioni offerte dall' nella relazione integrativa che per comodità espositiva si riportano di seguito “L'analisi della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, risiede nel fatto che, poiché la valutazione dell'immobile, così come stimata dal TR , ammonta ad euro 35.000,00 e considerati CP_5 tutti i costi relativi alle procedure di liquidazione coattiva, l'esito della vendita, che comporterebbe prolungati tempi processuali e un'incognita rispetto alla stessa realizzazione, non soddisferebbe né i creditori privilegiati né i chirografari. In merito a ciò occorre sottolineare che con la vendita all'asta dell'immobile, il solo creditore , in quanto ipotecario, vedrebbe soddisfatto il proprio CP_6 credito, e comunque presumibilmente in maniera parziale. In ogni caso i restanti creditori non incasserebbero alcunché. Nella relazione del 19/01/2025, presentata dal sottoscritto, è stata tratta la non precisa conclusione che il totale ricavabile dai beni prontamente liquidabili ammonta a 0. Lo stesso sottoscrivente si appresta alla correzione, specificando che tale valutazione riferisce al fatto che l'immobile posseduto dal stenterebbe a soddisfare il solo creditore ipotecario, Pt_1 escludendo tutti gli altri creditori”.
Verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano.
- visto l'art.70 CCI;
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da , allegato al ricorso;
Parte_1
DICHIARA chiusa la procedura;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC nei registri immobiliari ovvero presso il
PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;
DISPONE
La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art.70, comma 1, CCI.
Così deciso in Brindisi, in data 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco IL