Art. 1.
Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 10 gennaio 1966, di cui al secondo comma dello articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti, il termine per la presentazione delle denunce di esercizio di cui all'articolo 12 dello stesso decreto presidenziale e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per il ritardo nel versamento dei contributi relativi.
Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 10 gennaio 1966, di cui al secondo comma dello articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti, il termine per la presentazione delle denunce di esercizio di cui all'articolo 12 dello stesso decreto presidenziale e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per il ritardo nel versamento dei contributi relativi.