Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1178
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione, basandosi sulle ricevute PEC depositate.

  • Inammissibile
    Omessa notifica avvisi di accertamento presupposti

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto tardiva, dovendo essere sollevata con l'impugnazione delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo e decadenza dal potere di riscossione

    La Corte ha escluso la prescrizione per la cartella relativa al 2011, notificata nel 2022 e il cui fermo è stato impugnato nel 2025. Per le altre cartelle, la prescrizione è stata interrotta dalle intimazioni di pagamento notificate e non impugnate dal contribuente, consolidando il credito. La decadenza è stata ritenuta inammissibile perché la censura andava sollevata con l'impugnazione delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1178
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1178
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo