CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1178/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
RE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 627/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023442257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023442257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014044973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014044973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200018380557000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210017715889000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202500004985000, notificato da ADER il 24.1.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420160023442257000, n. 03420180014044973000, n. 03420200018380557000 e n.
03420210017715889000, aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni dal 2011 al 2016, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione del tributo e la decadenza dal potere di riscossione per il decorso del termine triennale.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 30.7.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 19.1.2026 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, ADER ha provato l'avvenuta notifica, in data 18.1.2022
e 10.6.2022, delle cartelle di pagamento n. n.03420180014044973000, n. 03420200018380557000 e n.
03420210017715889000 e, in data 27.7.2016, della cartella di pagamento n. 03420160023442257000 depositando le relative ricevute PEC: la doglianza sull'omessa notifica di tali atti è dunque infondata mentre
è inammissibile siccome tardiva in questa sede quella relativa all'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento avendo dovuto/potuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione delle cartelle.
Ciò detto, rilevato che per il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420210017715889000 (che è stata notificata il 10.6.2022) non è intervenuta la prescrizione del diritto poiché l'atto qui impugnato è stato notificato il 24.1.2025 e dunque entro il termine triennale, si osserva che l'agente della riscossione ha provato di aver notificato in data 8.6.2022 l'intimazione di pagamento n. 03420229004414240000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03420180014044973000, in data 14.3.2023 l'intimazione di pagamento n.
03420239002076077000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03420200018380557000 e in data
15.10.2024 l'intimazione di pagamento n. 03420249015144075000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03420160023442257000.
Tali intimazioni di pagamento – atti autonomamente impugnabili - non sono state opposte dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di dette intimazioni e sino a quella del preavviso di fermo impugnato opposto (avvenuta il 24.1.2025) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
La doglianza che, infine, fa leva sulla decadenza dal potere di riscossione è inammissibile trattandosi di censura che la parte ricorrente avrebbe dovuto/potuto proporre impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento sottese.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
RE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 627/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202500004985000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023442257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023442257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014044973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014044973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200018380557000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210017715889000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202500004985000, notificato da ADER il 24.1.2025 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420160023442257000, n. 03420180014044973000, n. 03420200018380557000 e n.
03420210017715889000, aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni dal 2011 al 2016, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità.
Lamentava, in particolare: 1) la omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione del tributo e la decadenza dal potere di riscossione per il decorso del termine triennale.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 30.7.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 19.1.2026 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, ADER ha provato l'avvenuta notifica, in data 18.1.2022
e 10.6.2022, delle cartelle di pagamento n. n.03420180014044973000, n. 03420200018380557000 e n.
03420210017715889000 e, in data 27.7.2016, della cartella di pagamento n. 03420160023442257000 depositando le relative ricevute PEC: la doglianza sull'omessa notifica di tali atti è dunque infondata mentre
è inammissibile siccome tardiva in questa sede quella relativa all'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento avendo dovuto/potuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione delle cartelle.
Ciò detto, rilevato che per il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420210017715889000 (che è stata notificata il 10.6.2022) non è intervenuta la prescrizione del diritto poiché l'atto qui impugnato è stato notificato il 24.1.2025 e dunque entro il termine triennale, si osserva che l'agente della riscossione ha provato di aver notificato in data 8.6.2022 l'intimazione di pagamento n. 03420229004414240000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03420180014044973000, in data 14.3.2023 l'intimazione di pagamento n.
03420239002076077000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03420200018380557000 e in data
15.10.2024 l'intimazione di pagamento n. 03420249015144075000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03420160023442257000.
Tali intimazioni di pagamento – atti autonomamente impugnabili - non sono state opposte dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalle cartelle presupposte per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di dette intimazioni e sino a quella del preavviso di fermo impugnato opposto (avvenuta il 24.1.2025) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
La doglianza che, infine, fa leva sulla decadenza dal potere di riscossione è inammissibile trattandosi di censura che la parte ricorrente avrebbe dovuto/potuto proporre impugnando tempestivamente le cartelle di pagamento sottese.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.