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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1640/2018 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Zafferana Etnea, v. Garibaldi n. 347, presso lo studio dell'avv. Carmelo Giuseppe Torrisi (C.F.
), che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione depositato C.F._2 telematicamente
Opponente ed attore in riconvenzione
C O N T R O
, in persona dell'omonimo titolare (P.IVA Controparte_1 Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Gela, corso Vittorio Emanuele n. 242, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Giuseppe Ventura (C.F. ), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta
Opposto e convenuto in riconvenzione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di avere stipulato in data 20/1/2017 Parte_1 con la IT un contratto d'appalto, a corpo, per l'esecuzione di lavori di manutenzione Controparte_1 straordinaria dell'immobile sito in Castelmola, v. Giosafat, per un corrispettivo in totale di € 67.000,00, oltre
IVA, esponeva:
- i lavori avevano avuto inizio in data 16/3/2017 ed erano stati completati il 20/2/2018;
- l'impresa appaltatrice aveva eseguito anche lavori extra contratto;
- a fronte dei lavori effettuati, comprensivi dei lavori extra – contratto, era stata corrisposta all'appaltatrice, in più soluzioni, la somma complessiva di € 84.840,00, come da ricevute di pagamento, consegna assegni, estratti di conto corrente, bonifici, con emissione di fattura a saldo recante n. 6 del 12/3/2018, pagata con bonifico in pari data;
1 - pertanto, l'ulteriore somma di € 19.734,00, richiesta dall'impresa appaltatrice per presunti lavori extra contratto, con emissione di fattura pro forma del 6/4/2018, non era dovuta, e la relativa fattura era stata, perciò, contestata;
- in data 15/5/2018 erano stati altresì individuati dal Direttore dei Lavori vizi e difetti dell'opera, prontamente denunciati all'appaltatore con lettera raccomandata AR del 13/6/2018, con richiesta di esecuzione dei lavori necessari o di pagamento della somma di € 5450,00, oltre IVA al 22%, occorrente per l'esecuzione dei suddetti lavori;
- a questa era seguita ulteriore richiesta di pagamento da parte dell'impresa, con allegata nuova fattura n. 10 del
12/6/2018 emessa in sostituzione della precedente, e, tuttavia, per la minor somma di € 12.102,40, che veniva anch'essa contestata;
- il 25/7/2018, non essendo stato rinvenuto il paletto di messa a terra, ed essendo stato accertato che il filo esistente, di calibro 2,5, non era con esso collegato, era stata inviata nuova denuncia all'impresa appaltatrice, con richiesta di consegna dello schema dell'impianto di messa a terra, ma anche in questo caso la richiesta era rimasta inevasa.
Ciò premesso, l'opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, indicando la competenza del Tribunale di Como in relazione al foro generale di cui all'art. 18 c.p.c., o del
Tribunale di Messina in relazione ai criteri alternativi del forum contractus e del forum destinatae solutionis.
Indi deduceva l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, per contestazione della fattura posta a fondamento dell'azione monitoria, poiché relativa a lavori contestati nonché in parte rientranti tra quelli ricompresi nel prezzo a corpo, interamente pagati, ed ancora perché basata su un metodo di stima adottato unilateralmente. Deduceva quindi l'inesistenza del credito ingiunto, avendo corrisposto all'impresa appaltatrice, in più soluzioni, la complessiva somma di € 84.840,00, documentata da ricevute di pagamento, dalla consegna di assegni e dalla effettuazione di bonifici, oltre che da fattura a saldo n. 6 del 12/3/2018. In subordine, contestava l'importo preteso poiché calcolato secondo criteri unilateralmente determinati. In ogni caso sosteneva la mancanza di prova del credito azionato. Proponeva quindi domanda riconvenzionale per la metà della somma – pari ad € 10.471,70 – versata dallo stesso al Comune di Castelmola a titolo di oneri di occupazione di suolo pubblico, affermando che della spesa dovesse farsi carico l'impresa appaltatrice per la metà (atteso che il ponteggio era stato utilizzato anche da altra impresa che aveva curato i lavori di esecuzione della facciata). Rappresentava ncora, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1667 – 1668
c.c., o, in subordine, ai sensi dell'art. 1669 c.c., la sussistenza di vizi e difetti dell'opera, tempestivamente denunciati, consistiti in:
1. difetto di montaggio del sistema telaio-porta filomuro di accesso al vano lavanderia al secondo piano;
2. difetto della sigillatura esterna della scala esterna di accesso alla terrazza, con infiltrazione d'acqua nel sottostante controsoffitto interno alla lavanderia – sottoscala;
3. presenza di acqua all'interno della struttura della scala in ferro, con presenza di lieve trasudazione di liquido rugginoso;
4. difetti dell'impianto di condizionamento;
5. difetto di funzionamento della caldaia del primo piano, con particolare riguardo al funzionamento della valvola fumi. Infine, deduceva la necessità di provvedere al ripristino dell'impianto elettrico per portarlo a norma. Chiedeva pertanto:
2 “accogliere l'opposizione e, quindi, con qualunque formula revocare e/o annullare il decreto opposto per i motivi sopra esposti ed eventuali altri da esporsi.
Sempre nel merito, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la TT opposta a rimborsare la somma, pari ad €.5.235,85, corrispondente al 50% della spesa sostenuta per oneri di occupazione suolo pubblico, oltre interessi moratori ex art.1284 comma 4, c.c., dal di dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo per tutti i motivi sopra esposti e documentati.
Sempre nel merito ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento dei gravi vizi e/o difetti sopra lamentati, condannare la TT opposta, a restituire parte del prezzo corrisposto dall'esponente nella misura indicata dal CTP in €.5.450,00 oltre IVA, oltre €.750,00 oltre IVA per ripristino impianto elettrico, o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa ovvero stabilita dal
Tribunale adito;
in subordine e senza recesso, sempre in via riconvenzionale, condannare la TT opposta, al risarcimento dei danni per colpa della medesima, ex artt.1667 e 1668 e ss. C.C. nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, complessivamente quantificata al momento in €.6.200,00 oltre
IVA, o in quella misura maggiore o minore che il Tribunale adito accerterà, oltre interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. all'effettivo soddisfo;
in via ancora più subordinata e senza recesso, sempre in via riconvenzionale, qualora i superiori vizi non dovessero essere ritenuti come ricompresi nella tutela prevista dagli artt.1667 e 1668 C.C., condannare la TT opposta, al risarcimento dei danni, ex artt.1669 e ss. c.c., nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, complessivamente quantificata al momento in €.6.200,00 oltre IVA, o in quella misura maggiore o minore che il Tribunale adito accerterà, oltre interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. all'effettivo soddisfo;
condannare, quindi, la IT opposta, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per manifesta temerarietà della lite da quantificarsi nella somma che verrà ritenuta equa dal Decidente per i motivi esposti;
condannare, infine, la TT opposta alle spese e compensi del giudizio, con IVA e CPA e spese generali al 15% come per legge”.
La IT , costituitasi in giudizio con comparsa depositata in Cancelleria in data 26/4/2019, Controparte_1 preliminarmente contestava l'eccezione di incompetenza del giudice adito, sollevata dall'opponente. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse censure, rilevando di avere offerto prova documentale del credito azionato, fondato sulla esecuzione di lavori extra-contratto in favore dell'opponente, evidenziando che i lavori eseguiti non erano stati contestati e che il quantum del corrispettivo richiesto era stato contestato in ragione di un presunto pagamento, rimasto non provato. Contestava altresì la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, evidenziando: che i costi sostenuti per concessione di suolo pubblico non erano previsti nel contratto di appalto tra gli oneri ed obblighi dell'appaltatore e che, comunque, la IT aveva utilizzato il ponteggio per soli 15 giorni (per una percentuale del 5%, pari alla somma di € 523,00); che non sussisteva un difetto nel montaggio della porta filo muro al secondo piano e che, in ogni caso, il costo indicato per rimediare al difetto era eccessivo;
che i lavori di sigillatura della scala esterna erano di competenza di un artigiano di fiducia del committente;
che i condizionatori erano stati scelti dallo stesso committente, che l'opposta aveva solo provveduto a posizionarli, e che in ogni caso la soluzione del problema poteva consistere anche nella sostituzione dei tubi a un costo inferiore rispetto a quello prospettato;
che il presunto difetto alla
3 valvola fumi della caldaia non si era manifestato all'accensione, avvenuta in presenza del direttore dei lavori senza che venisse riscontrato alcun difetto, e che in ogni caso rientrava nella garanzia in possesso del committente;
che l'impianto elettrico era a norma e che il costo indicato per la sua sistemazione era comunque superiore a quello occorrente (€ 100,00). Eccepiva quindi la decadenza dalla garanzia per vizi ex artt. 1667 e
1668 c.c. co. 2 e la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c. Deduceva altresì che l'opera doveva considerarsi tacitamente accettata, non essendo state formulate riserve all'atto della consegna, che, pertanto, la comunicazione inviata a mezzo pec doveva considerarsi tardiva, e che la tutela risarcitoria prevista dall'art. 1668 c.c. soggiace a sua volta ai medesimi termini di decadenza e prescrizione previsti dal precedente art. 1667
c.c. Infine, affermava che l'onere della prova dei vizi denunciati e dei pretesi danni incombe sul committente che ha accettato l'opera espressamente o tacitamente, e che l'opponente, committente dell'opera, non aveva offerto prova dei presunti danni. Chiedeva pertanto, nel merito:
“ritenere e dichiarare che la IT opposta nulla deve al sig. a titolo di oneri concessori per il suolo Pt_1 pubblico conseguentemente, e per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale di parte opponente;
ritenere e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'intervenuta decadenza delle azioni ex artt. 1667
e 1668 c.c.; nonché che i vizi lamentati non rientrano nei gravi difetti contemplati dall'art. 1669 c.c., conseguentemente, e per l'effetto, rigettare le relative domande riconvenzionali ex art. 1669 c.c. di parte opponente;
rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto condannare l'opponente sig. alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, Pt_1 rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio”.
La causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di C.T.U., sulle conclusioni precisate dalle parti con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per tale incombente, disattesa l'istanza di richiamo del C.T.U., veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dà atto che l'opponente ha espressamente dichiarato di non avere interesse a reiterare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, con ciò dovendosi intendere l'eccezione rinunciata.
Nel merito, con la spiegata opposizione ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la Parte_1 concessione del decreto ingiuntivo opposto, contestando la fattura emessa dall'impresa opposta sia in quanto documento inidoneo a dare prova del credito ingiunto, sia perché il presunto credito vantato dall'opposto in parte sarebbe riconducibile a lavori ricompresi nell'appalto stipulato a corpo, ed in ogni caso perché fondato su una determinazione unilaterale del credito ingiunto, e per l'intervenuto integrale pagamento dei lavori eseguiti dalla IT appaltatrice, come da fattura a saldo emessa in data 12/3/2018 dall'impresa. L'opponente ha altresì contestato l'esistenza stessa del credito vantato dall'opposto nei suoi confronti, deducendo di avere già pagato, in più soluzioni, la complessiva somma di € 84.840,00, a saldo dei lavori effettuati.
4 Orbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito,
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice
è chiamato a pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., , tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio, dal quale non vi è motivo di discostarsi, discende che l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposto non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare, in caso di contestazione circa la sussistenza del credito da parte dell'opponente, gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dall'opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Costituisce, inoltre, principio pacifico che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto, cui compete, perciò, di prendere posizione con l'atto di opposizione sui fatti allegati dall'attore e di allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, con la conseguenza che solo in caso di mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria dalla relativa prova l'attore può ritenersi esentato dalla prova che gli compete (Cass. sez. III, 25/05/2007 n.12231).
Nel caso di specie, l'impresa appaltatrice deduce che la fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo riguarda lavori commissionati dal nel corso dell'appalto per talune variazioni al contratto, alcuni dei Pt_1 quali ancora non saldati, ed elenca i lavori per i quali non era stato ancora versato il corrispettivo, determinato nella misura di € 12102,40.
L'opponente contesta il credito azionato in sede monitoria sul rilievo che all'appaltatore era già stato integralmente corrisposto, a conclusione dei lavori oggetto dell'appalto – stipulato a corpo – il corrispettivo di
€ 84.840, ad integrale estinzione del credito dell'appaltatore nei suoi confronti;
deduce altresì che la fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, non costituisce piena prova del credito in essa riportato e che, in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito azionato in giudizio, non dà luogo ad una inversione dell'onere della prova del suddetto credito. In merito al credito ingiunto, l'opponente ne deduce l'insussistenza
“in quanto a fronte di tutti i lavori (contrattuali e non) eseguiti dalla IT opposta, in parte fatturati e in parte no, l'esponente corrispose a quest'ultima, in più soluzioni, la complessiva somma di € 84840,00”. In ogni caso, ove il credito ingiunto sia ritenuto esistente, l'opponente contesta “i lavori indicati in fattura, l'importo dei medesimi ed il metodo di stima adottato unilateralmente e arbitrariamente dalla IT opposta, senza contraddittorio con l'esponente”.
5 Dal tenore della proposta opposizione si comprende dunque che l'opponente, pur non contestando che i lavori elencati nella fattura n. 10/2018 del 12/6/2018, posta a fondamento dell'azione monitoria intrapresa dalla IT opposta, siano stati effettivamente eseguiti, sostiene invece che si tratti di lavori in parte ricompresi nel contratto d'appalto, stipulato a corpo, ed in ogni caso già interamente saldati.
Di contro, secondo l'opposto, gli ulteriori lavori effettuati, e per i quali è richiesto un separato corrispettivo, rispondono a variazioni rispetto al progetto originario richieste dal committente e accettate dall'appaltatore,
“tali da determinare un aggravio di costi per l'appaltatore” (v. lettera del legale della recante Controparte_1 la data del 12/4/2018 prodotta in allegato all'atto di opposizione, doc. sub 5). Così anche, alla stregua delle allegazioni dell'opposto contenute nella comparsa di costituzione, i lavori realizzati dall'impresa, e per i quali questa ha richiesto il pagamento di un ulteriore corrispettivo, corrisponderebbero a “variazioni rispetto al contratto” richieste dal committente ed accettate dall'impresa medesima. I lavori richiesti in variante e non ancora saldati consisterebbero dunque:
- nella fornitura e posa di materiali per la realizzazione del muro parapetto scala interna piano primo;
- nella demolizione di una parte del muretto di cinta della terrazza e nella posa di materiale per realizzazione dell'alloggio del motore del condizionatore;
- nella fornitura e posa di materiale per realizzare il muro d'ingresso del seminterrato;
- nella fornitura e posa in opera di fibra-cemento, struttura ed isolante per creare un vano bagno nel balcone del secondo piano;
- nella fornitura e posa in opera di cartongesso e di struttura per realizzare mq. 35 di controsoffitti interni, oltre quelli stimati nel computo metrico;
- nella fornitura e posa di materiale per la realizzazione del vano frigo sospeso;
- nella posa di materiale e installazione di impianto di filodiffusione;
- nella fornitura e posa di materiale per la realizzazione di impianto per buttatoi balcone;
- nell'assistenza muraria per la posa di ringhiere balconi esterni;
- nella posa di 52 faretti in gesso nei controsoffitti;
- nella realizzazione del lavabo al piano interrato mediante la scarificazione di una parte di roccia,
impermeabilizzazione e rivestimento;
- nella fornitura di 10 tubetti di silicone tipo PU 45;
- nella fornitura di materiale per la posa di gradini esterni;
- nella posa di rivestimenti in ceramica di Caltagirone, vano scala, cucina, ingresso;
- nella fornitura e posa di ml. 6 di tubolare 80X80 per sostegno vetrata al secondo piano;
- in un supplemento al costo iniziale per la realizzazione delle scale esterne.
Detti lavori, che a dire dell'appaltatore integrerebbero “variazioni rispetto al contratto”, o anche lavori extra contratto, secondo il committente rientrano almeno in parte nel contratto d'appalto stipulato a corpo e, in ogni caso, sono già stati saldati. Il corrispettivo preteso dall'appaltatore sarebbe, inoltre, frutto di una determinazione unilaterale ed arbitraria priva di indicazione del criterio di stima adottato.
6 Orbene, com'è dimostrato dalla produzione documentale effettuata dallo stesso opposto, le parti hanno stipulato un contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in
Castelmola, v. Giosafat, nel quale, a fronte dell'elencazione dei lavori necessari per l'intero edificio, suddiviso in più piani, e con inserimento anche degli interventi necessari ai fini della installazione degli impianti elettrico, idrico, fognario, di climatizzazione, di riscaldamento, di trasporto del gas domestico, il prezzo, al punto B) della scrittura, è determinato, a corpo, nella misura complessiva di € 67.000,00, oltre IVA.
In tale fattispecie, l'art. 1659 c.c. dispone, al primo comma, che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate, e che l'autorizzazione si deve provare per iscritto. In merito alle variazioni autorizzate dal committente, il terzo comma dispone che, “anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione”.
L'art. 1661 c.c. invece, in tema di variazioni ordinate dal committente, prevede per quest'ultimo la facoltà di apportare variazioni al progetto, “purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto”. In tale ipotesi, “l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente”.
In ordine al regime probatorio delle variazioni nell'ambito del contratto d'appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto;
diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente,
l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provarlo con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni
(Cass. Sez. II, 02/08/2024, n.21823).
Ebbene, nel rapporto intercorso tra le parti dell'odierno giudizio, alla luce delle proposte allegazioni, si verte in caso di variazioni richieste dalla parte committente.
Va ora precisato che, in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera quando, sebbene non comprese nel progetto originario, siano “necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera”; sono invece lavori extra – contrattuali “se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cass. Sez. II 8/6/2023 n. 16222).
Posta tale distinzione, la Suprema Corte ha affermato che, “quando, nel corso o al termine dell'esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore abbia realizzato lavori extracontrattuali, non si ricade nell'ambito dei patti aggiunti o contrari al contenuto dell'appalto, per i quali operi la limitazione probatoria sulla testimonianza di cui all'art. 2723 c.c., avendo tale pattuizione la valenza di nuovo e autonomo contratto, avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, che non ne costituiscono un completamento o uno sviluppo, ma integrano un'opera a se stante, ovvero quelli che comportano radicali modifiche alla natura dell'opera originaria. Si tratta, dunque, di un appalto separato ed indipendente dal primo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 347 del 10/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28622 del 03/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022;
7 Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 25/05/1991; Sez. 1, Sentenza n. 473 del 27/02/1963; Sez. 1, Sentenza n. 2384 del
03/07/1958)”. La Corte ha quindi precisato che “ricadono nell'ambito dei lavori extracontrattuali le seguenti tre categorie di interventi: a) i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con
l'originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta;
b) i lavori che incidono in modo così radicale sull'opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioè l'essenza, a cui fa riferimento l'art. 1661 c.c., comma 2; c) le opere modificative richieste, allorquando l'opera appaltata sia stata già ultimata e accettata” (così Cass. Sez. II
8/6/2023 n. 16222; nella giurisprudenza di merito v. anche Trib. Monza Sez. II 6/9/2022 n. 1777; Trib. Savona
Sez. I 5/10/2021 n. 729).
La fattispecie esaminata appare dunque riconducibile al disposto dell'art. 1661 c.c., trattandosi di variazioni richieste dal committente.
Va ora osservato che, perché l'appaltatore abbia titolo a pretendere un compenso aggiuntivo per le variazioni a richiesta del committente ai sensi dell'art. 1661 c.c., deve dare prova, secondo gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori in caso di responsabilità contrattuale, dell'ordine di variazione impartito dal committente, che integra la fonte negoziale del proprio diritto alla controprestazione (v. Trib. Lucca 3/7/2020 n. 593). Inoltre,
l'appaltatore è tenuto a dimostrare la consistenza ed il costo delle opere inizialmente pattuite, “in quanto solo se a seguito delle variazioni risultino opere di costo maggiore trova fondamento la pretesa inerente a tale supplemento, sicchè, ai fini della liquidazione di questo, non è sufficiente lo accertamento di una eccedenza del costo delle opere realmente compiute rispetto al prezzo pattuito globalmente, ma occorre, invece, che
l'eccedenza sussista tra il costo delle opere inizialmente pattuite ed il costo di quelle realmente eseguite.
L'onere di provare l'entità ed il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni, che delle opere progettate, incombe sull'appaltatore, con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, il supplemento suindicato non può essere attribuito (Cass. 4911/1983, 2206/1966)” (Cass. sez. II, 11/12/2015 n.25035).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati, pur potendosi ritenere incontestata la richiesta da parte del committente dei lavori fatturati dall'appaltatore come lavori-extracontratto, avendo egli contestato non di averne fatto richiesta, ma che si trattasse di lavori ulteriori rispetto a quelli ricompresi nell'appalto a corpo o, comunque, di lavori non ancora saldati - ed in disparte la previsione contrattuale secondo la quale le variazioni disposte dal committente rispetto ai lavori previsti in contratto richiedono una “specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all'appaltatore e, per quanto di competenza, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”, ed il diritto al compenso dell'appaltatore a sua volta presuppone il concordamento dei relativi nuovi prezzi tra l'impresa ed il committente “per iscritto” (v. lett. G del contratto di appalto) – rimane insufficiente la prova offerta dall'opposto della consistenza di tali ulteriori lavori, degli ulteriori costi sostenuti, e della effettiva alterità rispetto ai lavori oggetto del contratto.
Sotto tale profilo non appare sufficiente, poiché generica ed imprecisa, la deposizione del teste _1
, che, in merito ai lavori indicati nella fattura n. 10/2018 (cap. sub 4 della comparsa di costituzione),
[...] svolti dalla IT ha dichiarato: “Posso dire che lavorava ma non so cosa faceva, posso dire che i P_ lavori esterni io li vedevo e li ha fatti mentre per i lavori interni non lo so, ha fatto i gradini esterni, non so
8 quali lavori ha fatto all'interno perché io lavoravo solo fuori, quindi non so se ha realizzato il lavabo al piano interrato o se ha messo i faretti in gesso nei controsoffitti, per i buttatoi dei balconi posso dire di sì perché li ho visti mentre li realizzavano, stessa cosa per i gradini esterni dove ha messo il marmo, io non entravo dentro non so cosa ha fatto dentro , posso dire che ha realizzato le scale esterne ma il costo non lo so”.
Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, la prova assunta in giudizio risulta dunque inidonea ai fini dell'accertamento del diritto dell'opposto ad un compenso ulteriore per lavori aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in contratto o comunque eseguiti e già saldati, anche tenuto conto della previsione nell'elenco delle lavorazioni ricomprese nel contratto di appalto, di lavori esterni, non essendo offerta prova specifica, anche documentale (ad es. a mezzo di rilievi fotografici), del compimento di lavori ulteriori non previsti nel contratto a corpo e di costi aggiuntivi. Depone nel senso della insussistenza di prova univoca di lavori ulteriori comportanti maggiori costi la fattura n. 6/2018 del 12/3/2018, emessa dalla IT a P_
"saldo per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito a Castelmola (ME) in via Giosafat n. 1”, senza ulteriori precisazioni, con allegato pagamento a mezzo bonifico eseguito in pari data (all. 4 c all'atto di opposizione).
In mancanza di prova sufficiente del compimento di ulteriori lavori - in aggiunta a quelli contrattuali o anche extracontrattuali già pagati - ai quali è riferita la richiesta di ingiunzione formulata dalla , il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente , questi ha Parte_1 rappresentato in giudizio l'esistenza di taluni vizi o difetti dell'opera, indicando tra questi: 1) difetto di montaggio del sistema telaio-porta tipo filomuro al secondo piano;
2) difetto di sigillatura esterna della scala esterna di accesso alla terrazza;
3) presenza di acqua all'interno della struttura della scala interna in ferro;
4) difetti dell'impianto di condizionamento;
5) difetto di funzionamento della caldaia al primo piano.
In relazione a tali difetti dell'opera, l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della IT opposta alla restituzione di parte del prezzo corrisposto, nella misura di € 5450,00 oltre IVA, nonché la somma di € 750,00 oltre IVA per il ripristino dell'impianto elettrico. In subordine, l'attore in riconvenzione ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per colpa della IT appaltatrice dei lavori ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., in misura corrispondente alla spesa ritenuta necessaria alla eliminazione dei vizi, quantificata complessivamente nella misura di € 6200,00 oltre IVA ed interessi ex art. 1284 c.c. In subordine, l'opponente ha anche proposto domanda di condanna dell'impresa individuale al risarcimento dei Controparte_1 danni nella medesima misura, ai sensi dell'art. 1669 c.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., affermando che i difetti riscontrati precludono agli abitanti dell'immobile il normale godimento del bene e che sono gravemente pregiudizievoli per le cose e per la salute delle persone.
Sennonché, con riferimento alla domanda di restituzione di parte del prezzo corrisposto dall'opponente o di risarcimento del danno proposte ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., il convenuto in riconvenzione ha eccepito la decadenza del dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c., evidenziando in linea Pt_1 generale che incombe sul committente l'onere della prova della tempestività della denuncia e della proposizione dell'azione e che, nel caso in questione, l'attore in riconvenzione deve considerarsi decaduto
9 dalla garanzia, avendo denunciato i vizi segnalati nell'atto di citazione solo in data 13/6/2018, a seguito di accertamento degli stessi da parte del direttore dei lavori dott. a fronte dell'avvenuta consegna dei Per_1 lavori in data 12/1/2018 e, dunque, ben oltre il termine di gg. 60 previsto per legge.
Sotto tale profilo, l'art. 1667 c.c. dispone che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, e che tuttavia la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il secondo comma dell'art. 1667 c.c. prevede inoltre il termine di gg. 60, a decorrere dalla scoperta, per la denuncia all'appaltatore delle difformità o dei vizi, a pena di decadenza.
I vizi denunciati dal committente costituiscono difetti dell'opera, che si assumono derivati dalle modalità di realizzazione dei lavori in difformità dalle regole dell'arte.
L'accettazione dell'opera senza riserve da parte del committente incide sulla possibilità per quest'ultimo di avvalersi della garanzia, poiché con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili (ovvero apparenti)
l'accettazione dell'opera comporta liberazione dalla garanzia. Sotto tale profilo la Suprema Corte di recente ha affermato che “in tema di appalto, in linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1667, comma 2, Cc decorre dalla scoperta dei vizi”, sicché “la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore. Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti
o conoscibili in corso d'opera. In questo modo il committente evita che l'opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell'articolo 1665 comma 4 del Cc, con la conseguente esclusione della garanzia secondo l'espressa previsione dell'articolo 1667 comma 1 del Cc” (così Cass. Sez. II 17/5/2024 n. 13821).
Posto che nel caso di specie non vi è allegazione in ordine all'accettazione dell'opera da parte del committente con riserva, né si allega che questi abbia preso l'opera in consegna rinunciando alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore siano state esattamente adempiute, o, ancora, che abbia voluto ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di successiva verifica (v. Cass. Sez. II 3/1/2019 n. 11), in base all'art. 1665 co. 4 c.c. l'opera, se il committente la riceve senza riserve, si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Tuttavia, la consegna dell'opera e la sua accettazione, anche presunta, libera l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, mentre in caso di “vizi occulti o non immediatamente rilevabili”, la scoperta “è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche ....” (così Cass. Sez. II 3/1/2019 n. 11).
Ritiene dunque il decidente, alla luce della giurisprudenza richiamata, che il committente sia decaduto dalla garanzia per il lamentato difetto di montaggio del sistema telaio – porta filomuro al secondo piano, poiché asseritamente non montato in modo corretto in quanto non a piombo, trattandosi di difetto dell'opera agevolmente riconoscibile dalla chiusura non corretta della porta.
10 Per quanto concerne invece il difetto di sigillatura esterna della scala esterna d'accesso alla terrazza, la presenza di acqua all'interno della scala in ferro realizzata in scatolare metallico e i lamentati difetti dell'impianto di condizionamento, il decorso del termine di decadenza ha luogo a partire dal momento in cui il committente, al manifestarsi delle conseguenze verosimilmente determinate dal difetto nella realizzazione dell'opera, abbia avuto conoscenza delle relative cause. Ciò deve ritenersi avvenuto non prima del sopralluogo – effettuato in data 15/5/2018 dal unitamente al tecnico di fiducia arch. – nel corso del quale Pt_1 Persona_2 furono riscontrati i difetti dell'opera, poi denunciati all'appaltatore a seguito della trasmissione al committente, in data 13/6/2018, dell'elaborato conclusivo degli accertamenti compiuti in occasione del suddetto sopralluogo.
Va altresì osservato che, a fronte del dato documentale della ultimazione dei lavori sull'immobile sito in via
Giosafat n. 1 non nel mese di gennaio, ma il 20/2/2018 – come risulta dalla comunicazione al Comune di
Castelmola effettuata dal proprietario dell'immobile , recante la data del 19/3/2018 (all. 3), Persona_3 unitamente alla emissione di fattura a saldo il 12/3/2018 da parte dell'impresa appaltatrice, già con nota del
28/4/2018, trasmessa in pari data al legale dell'opposto, il legale di parte opponente segnalava la presenza in gran parte dei lavori di vizi o difetti, dei quali sollecitava il ripristino, “previa formale e dettagliata denuncia ai sensi di legge”. La necessità di una verifica tecnica per vizi di non immediata evidenza, manifestatisi solo in data successiva alla consegna dell'immobile – con la comparsa di macchie d'umidità nel vano lavanderia – sottoscala – o, persino, con il necessario compimento di attività tecnica (come ad esempio l'effettuazione di piccoli fori nella scala metallica, per la presenza in alcuni punti di “lieve trasudazione di liquido rugginoso”, e la conseguente scoperta di “presenza notevole di acqua rugginosa”; l'intervento di un tecnico per l'individuazione delle cause del malfunzionamento del condizionatore installato al secondo piano, a causa di difetti anche questi non immediatamente riconoscibili), induce a ritenere tempestiva la denuncia puntuale dei difetti riscontrati nell'opera, trasmessa in data 15/6/2018 (v. all. 8), rispetto al momento nel quale può ritenersi acquisita in capo al committente prova sia dell'esistenza dei difetti dell'opera che della loro riconducibilità a negligenza o imperizia dell'appaltatore.
Dalla C.T.U. espletata in corso di causa si trae in primo luogo conferma dell'esistenza dei difetti allegati dall'opponente nell'atto di citazione ai punti 2) (difetto di sigillatura esterna della scala esterna alla terrazza),
3) (presenza di acqua all'interno della struttura della scala in ferro interna all'edificio), 4) (difetto di funzionamento dell'impianto di condizionamento) e 5) (difetto di funzionamento della caldaia al primo piano) della domanda riconvenzionale.
In proposito il C.T.U. ha accertato che i suddetti difetti dell'opera sono causalmente riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria affidati in appalto all'impresa opposta. In particolare il Consulente ha affermato:
- con riferimento ai difetti sub 2), che le infiltrazioni d'acqua riscontrate nel vano lavanderia – sottoscala, causa del soffitto ammalorato del suddetto locale, sono dovute alla non corretta pendenza delle pavimentazioni delle terrazze esterne e delle pedate dei gradini della scala metallica esterna;
gli interventi di sigillatura con silicone eseguiti nei punti di contatto della struttura metallica della scala esterna con le parti in muratura, effettuati dal
11 committente – secondo le indicazioni del tecnico di fiducia, che aveva individuato la causa in un difetto di sigillatura della scala esterna di collegamento alla terrazza – non hanno risolto il problema, com'è dimostrato dal fatto che ulteriori infiltrazioni si sono manifestate in seguito, dovute al persistente ristagno delle acque meteoriche;
- con riferimento al difetto sub 4) (difetto di funzionamento dell'impianto di condizionamento), non sono state rispettate le corrette distanze dei compressori dei climatizzatori dalle pareti posteriori e dall'intradosso dei balconi, com'è pure evidenziato dalle foto riportate nella C.T.U.;
- con riferimento al difetto sub 5) di funzionamento della caldaia, attribuito al mancato funzionamento della valvola fumi, il problema con un successivo intervento è stato risolto.
Ai fini della risoluzione dei difetti riscontrati il C.T.U. ha indicato i seguenti interventi con i relativi costi:
1) rettifica delle pendenze di alcune parti dei pavimenti e delle terrazze;
2) rettifica delle pendenze della scala esterna metallica;
3) smontaggio dei compressori esterni dei climatizzatori e rimontaggio degli stessi con idonea distanza dalla retrostante parete e dal sovrastante intradosso solaio balconi;
4) spicconatura delle parti ammalorate degli intonaci delle pareti e del soffitto della lavanderia sottoscala;
5) ripristino degli intonaci e ritinteggiatura della lavanderia sottoscala.
Il costo totale degli interventi indicati dal C.T.U. ammonta a complessivi € 3891,00.
Sul punto va precisato che la circostanza che il C.T.U. abbia individuato una diversa causa delle infiltrazioni manifestatesi nel vano lavanderia – sottoscala non costituisce accertamento diverso estraneo alla domanda e al mandato conferito, trattandosi solo di una diversa spiegazione del difetto denunciato dalla parte – presenza di tracce di umidità e muffa da infiltrazioni nel locale suddetto – in risposta alla richiesta, contenuta nel quesito, di individuare le cause dei danni lamentati. Sotto tale profilo si osserva che “la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospettiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel "thema decidendum" quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento” (Cass. Sez. II 1/3/2001 n. 3002).
D'altra parte la formulazione stessa della domanda riconvenzionale, con la quale si chiede la condanna della IT opposta al pagamento di una somma determinata, o della "somma maggiore o minore” determinata in corso di causa, apre la domanda alle risultanze e alle conclusioni della C.T.U. di cui pure, nel medesimo atto, era fatta richiesta al fine di accertare i vizi denunciati, le cause e i rimedi per la eliminazione degli stessi e per la quantificazione dei danni (in tal senso v. Cass. Sez. III ord. n. 29537 del 15/11/2024); ciò vale anche tenuto conto della richiesta dell'attore in riconvenzione, esplicitata nella comparsa conclusionale, di condannare l'opposto “nella misura corrispondente al costo degli interventi necessari alla risoluzione dei difetti riscontrati pari ad €.3.891,00, oltre IVA, per come indicati dettagliatamente e stimati dal CTU “.
12 In merito ai costi sostenuti dalla parte attrice, documentati da fatture prodotte al C.T.U. dall'attore in riconvenzione nel corso delle operazioni peritali, trattasi di documenti non ammissibili poiché relativi non a fatti o elementi accessori, ma alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, non ritualmente prodotti in giudizio nel rispetto delle preclusioni poste dal codice di rito. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. S.U. 1/2/2022 n. 3086; conf.
Cass. Cass. Sez. III, 07/09/2023, n.26144; conf. Cass sez. I, 27/04/2016, n.8403, in ordine alla inammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito). Sotto tale profilo non rileva che si tratti di documenti formatisi in corso di causa, essendo onere della parte anche in tale ipotesi sottoporre al giudice i documenti di successiva formazione perché, nel contraddittorio, se ne valuti l'ammissibilità alla luce delle preclusioni poste dal codice di rito.
Nulla infine può essere riconosciuto per spese di adeguamento dell'impianto elettrico, non essendo provata la riconducibilità degli eventuali difetti dell'impianto all'operato dell'opposto (v. dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte prodotto dall'opponente sub 16), resa da altra IT, con fattura da questa emessa direttamente a nome del committente ). Parte_1
Per i motivi esposti, , in qualità di titolare dell'impresa opposta, convenuta in Controparte_1 riconvenzione, va dunque condannato al risarcimento dei danni cagionati al committente, determinati nella misura di € 3891,00, corrispondente alla spesa necessaria per l'eliminazione dei difetti dell'opera accertati dal
C.T.U..
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese per interventi effettuati direttamente dall'opponente.
Non sussistono invece i presupposti di una responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. Tale norma
- che in caso di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, prevede una responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se nel corso di dieci anni dal compimento dell'opera, questa “per vizio del suolo o per difetto della costruzione , rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti”, purché sia fatta la denunzia entro un anno
13 dalla scoperta - trova applicazione, in presenza di “gravi difetti”, solo se questi siano tali da compromettere la funzionalità globale dell'immobile menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata (Cass. sez. II, 11/04/2023, n.9620, in caso di anomalie che “si sostanziano in carenze costruttive dell'opera o di realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte, tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati”). La giurisprudenza sul punto ha affermato che “le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art.
1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3002 del 01/03/2001).
In caso di presenza di umidità o infiltrazioni, la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. non si configura se questa non ha compromesso l'abitabilità e il godimento del bene (Cass. sez. II, 31/08/2018, n.21473). In sostanza, integrano una responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ai sensi dell'art. 1669 c.c. i gravi difetti che danno luogo ad “alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cass. Sez. II sent. n. 19868 del 15/9/2009).
Nel caso di specie, il C.T.U. ha accertato che le infiltrazioni manifestatesi nel vano lavanderia – sottoscala, pur incidendo sull'abitabilità del secondo piano, non riguardano l'intero edificio ma una parte circoscritta di esso,
e che non sussiste alcuna possibilità che dette infiltrazioni possano estendersi all'intero immobile.
Infine, l'attore in riconvenzione agisce per il recupero del credito vantato nei confronti del committente per oneri di occupazione di suolo pubblico versati al Comune di Castelmola per l'installazione del ponteggio, adducendo che tali costi in virtù degli accordi sottoscritti con il contratto d'appalto sono a carico dell'appaltatore. Tale assunto trova invero riscontro nel contratto d'appalto, che, nella penultima pagina dell'allegato computo metrico sottoscritto dalle parti, tra gli oneri a carico dell'impresa prevede espressamente anche “oneri occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio”. L'attore ha documentato una spesa complessiva di € 10471,70 attraverso la produzione delle reversali d'incasso del Comune di Castelmola per
TOSAP temporanea (doc. sub 15). Tale somma, considerato l'impiego dei ponteggi condiviso con il teste
[...]
- che ha realizzato la facciata esterna alternando i propri lavori con quelli dell'impresa _1
, il quale, secondo il teste, lo utilizzava sia per lavori esterni (installazione di condizionatori, dei telai P_ degli infissi esterni e della ringhiera dei balconi) – che perché “scendeva e saliva i materiali”) – può essere determinata per la parte a carico dell'impresa opposta, convenuta in riconvenzione, nella misura di € 5235,85.
Per questi motivi
, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , Parte_1
, in qualità di titolare dell'impresa omonima, va condannato al pagamento in favore del Controparte_1
14 predetto opponente ed attore in riconvenzione della complessiva somma di € 9126,85, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Ogni altra domanda deve essere rigettata.
Ex art. 91 c.p.c., , nella spiegata qualità, va condannato, in quanto soccombente, alla Controparte_1 refusione delle spese di lite, da liquidarsi, alla stregua dei parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (con riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, ex art. 5 co.1 D.M. 55/2014), in complessivi € 5222,50, di cui € 145,50 per spese ed € 5077,00 per compensi difensivi (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.in favore dell'avv. Carmelo Giuseppe Torrisi, dichiaratosi antistatario.
L'opposto va infine condannato al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Non si ravvisano, per le ragioni esposte e per la complessità degli accertamenti condotti in giudizio, i presupposti per la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. chiesta dalla parte opponente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1640/2018 R.G. promossa da contro , in qualità di titolare dell'impresa omonima, così provvede: Parte_1 Controparte_1 in accoglimento della opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. 424/2018; Parte_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condanna Parte_1 P_
, in qualità di titolare dell'impresa omonima, al pagamento della somma di € 9126,85 per le causali
[...] di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna , in qualità di titolare dell'impresa omonima, al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 5222,50, di cui € 145,50 per spese ed € 5077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.in favore dell'avv. Carmelo Giuseppe Torrisi, dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Gela, il 2/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1640/2018 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Zafferana Etnea, v. Garibaldi n. 347, presso lo studio dell'avv. Carmelo Giuseppe Torrisi (C.F.
), che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione depositato C.F._2 telematicamente
Opponente ed attore in riconvenzione
C O N T R O
, in persona dell'omonimo titolare (P.IVA Controparte_1 Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Gela, corso Vittorio Emanuele n. 242, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Giuseppe Ventura (C.F. ), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta
Opposto e convenuto in riconvenzione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di avere stipulato in data 20/1/2017 Parte_1 con la IT un contratto d'appalto, a corpo, per l'esecuzione di lavori di manutenzione Controparte_1 straordinaria dell'immobile sito in Castelmola, v. Giosafat, per un corrispettivo in totale di € 67.000,00, oltre
IVA, esponeva:
- i lavori avevano avuto inizio in data 16/3/2017 ed erano stati completati il 20/2/2018;
- l'impresa appaltatrice aveva eseguito anche lavori extra contratto;
- a fronte dei lavori effettuati, comprensivi dei lavori extra – contratto, era stata corrisposta all'appaltatrice, in più soluzioni, la somma complessiva di € 84.840,00, come da ricevute di pagamento, consegna assegni, estratti di conto corrente, bonifici, con emissione di fattura a saldo recante n. 6 del 12/3/2018, pagata con bonifico in pari data;
1 - pertanto, l'ulteriore somma di € 19.734,00, richiesta dall'impresa appaltatrice per presunti lavori extra contratto, con emissione di fattura pro forma del 6/4/2018, non era dovuta, e la relativa fattura era stata, perciò, contestata;
- in data 15/5/2018 erano stati altresì individuati dal Direttore dei Lavori vizi e difetti dell'opera, prontamente denunciati all'appaltatore con lettera raccomandata AR del 13/6/2018, con richiesta di esecuzione dei lavori necessari o di pagamento della somma di € 5450,00, oltre IVA al 22%, occorrente per l'esecuzione dei suddetti lavori;
- a questa era seguita ulteriore richiesta di pagamento da parte dell'impresa, con allegata nuova fattura n. 10 del
12/6/2018 emessa in sostituzione della precedente, e, tuttavia, per la minor somma di € 12.102,40, che veniva anch'essa contestata;
- il 25/7/2018, non essendo stato rinvenuto il paletto di messa a terra, ed essendo stato accertato che il filo esistente, di calibro 2,5, non era con esso collegato, era stata inviata nuova denuncia all'impresa appaltatrice, con richiesta di consegna dello schema dell'impianto di messa a terra, ma anche in questo caso la richiesta era rimasta inevasa.
Ciò premesso, l'opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, indicando la competenza del Tribunale di Como in relazione al foro generale di cui all'art. 18 c.p.c., o del
Tribunale di Messina in relazione ai criteri alternativi del forum contractus e del forum destinatae solutionis.
Indi deduceva l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, per contestazione della fattura posta a fondamento dell'azione monitoria, poiché relativa a lavori contestati nonché in parte rientranti tra quelli ricompresi nel prezzo a corpo, interamente pagati, ed ancora perché basata su un metodo di stima adottato unilateralmente. Deduceva quindi l'inesistenza del credito ingiunto, avendo corrisposto all'impresa appaltatrice, in più soluzioni, la complessiva somma di € 84.840,00, documentata da ricevute di pagamento, dalla consegna di assegni e dalla effettuazione di bonifici, oltre che da fattura a saldo n. 6 del 12/3/2018. In subordine, contestava l'importo preteso poiché calcolato secondo criteri unilateralmente determinati. In ogni caso sosteneva la mancanza di prova del credito azionato. Proponeva quindi domanda riconvenzionale per la metà della somma – pari ad € 10.471,70 – versata dallo stesso al Comune di Castelmola a titolo di oneri di occupazione di suolo pubblico, affermando che della spesa dovesse farsi carico l'impresa appaltatrice per la metà (atteso che il ponteggio era stato utilizzato anche da altra impresa che aveva curato i lavori di esecuzione della facciata). Rappresentava ncora, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1667 – 1668
c.c., o, in subordine, ai sensi dell'art. 1669 c.c., la sussistenza di vizi e difetti dell'opera, tempestivamente denunciati, consistiti in:
1. difetto di montaggio del sistema telaio-porta filomuro di accesso al vano lavanderia al secondo piano;
2. difetto della sigillatura esterna della scala esterna di accesso alla terrazza, con infiltrazione d'acqua nel sottostante controsoffitto interno alla lavanderia – sottoscala;
3. presenza di acqua all'interno della struttura della scala in ferro, con presenza di lieve trasudazione di liquido rugginoso;
4. difetti dell'impianto di condizionamento;
5. difetto di funzionamento della caldaia del primo piano, con particolare riguardo al funzionamento della valvola fumi. Infine, deduceva la necessità di provvedere al ripristino dell'impianto elettrico per portarlo a norma. Chiedeva pertanto:
2 “accogliere l'opposizione e, quindi, con qualunque formula revocare e/o annullare il decreto opposto per i motivi sopra esposti ed eventuali altri da esporsi.
Sempre nel merito, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la TT opposta a rimborsare la somma, pari ad €.5.235,85, corrispondente al 50% della spesa sostenuta per oneri di occupazione suolo pubblico, oltre interessi moratori ex art.1284 comma 4, c.c., dal di dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo per tutti i motivi sopra esposti e documentati.
Sempre nel merito ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento dei gravi vizi e/o difetti sopra lamentati, condannare la TT opposta, a restituire parte del prezzo corrisposto dall'esponente nella misura indicata dal CTP in €.5.450,00 oltre IVA, oltre €.750,00 oltre IVA per ripristino impianto elettrico, o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa ovvero stabilita dal
Tribunale adito;
in subordine e senza recesso, sempre in via riconvenzionale, condannare la TT opposta, al risarcimento dei danni per colpa della medesima, ex artt.1667 e 1668 e ss. C.C. nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, complessivamente quantificata al momento in €.6.200,00 oltre
IVA, o in quella misura maggiore o minore che il Tribunale adito accerterà, oltre interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. all'effettivo soddisfo;
in via ancora più subordinata e senza recesso, sempre in via riconvenzionale, qualora i superiori vizi non dovessero essere ritenuti come ricompresi nella tutela prevista dagli artt.1667 e 1668 C.C., condannare la TT opposta, al risarcimento dei danni, ex artt.1669 e ss. c.c., nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, complessivamente quantificata al momento in €.6.200,00 oltre IVA, o in quella misura maggiore o minore che il Tribunale adito accerterà, oltre interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. all'effettivo soddisfo;
condannare, quindi, la IT opposta, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per manifesta temerarietà della lite da quantificarsi nella somma che verrà ritenuta equa dal Decidente per i motivi esposti;
condannare, infine, la TT opposta alle spese e compensi del giudizio, con IVA e CPA e spese generali al 15% come per legge”.
La IT , costituitasi in giudizio con comparsa depositata in Cancelleria in data 26/4/2019, Controparte_1 preliminarmente contestava l'eccezione di incompetenza del giudice adito, sollevata dall'opponente. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse censure, rilevando di avere offerto prova documentale del credito azionato, fondato sulla esecuzione di lavori extra-contratto in favore dell'opponente, evidenziando che i lavori eseguiti non erano stati contestati e che il quantum del corrispettivo richiesto era stato contestato in ragione di un presunto pagamento, rimasto non provato. Contestava altresì la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, evidenziando: che i costi sostenuti per concessione di suolo pubblico non erano previsti nel contratto di appalto tra gli oneri ed obblighi dell'appaltatore e che, comunque, la IT aveva utilizzato il ponteggio per soli 15 giorni (per una percentuale del 5%, pari alla somma di € 523,00); che non sussisteva un difetto nel montaggio della porta filo muro al secondo piano e che, in ogni caso, il costo indicato per rimediare al difetto era eccessivo;
che i lavori di sigillatura della scala esterna erano di competenza di un artigiano di fiducia del committente;
che i condizionatori erano stati scelti dallo stesso committente, che l'opposta aveva solo provveduto a posizionarli, e che in ogni caso la soluzione del problema poteva consistere anche nella sostituzione dei tubi a un costo inferiore rispetto a quello prospettato;
che il presunto difetto alla
3 valvola fumi della caldaia non si era manifestato all'accensione, avvenuta in presenza del direttore dei lavori senza che venisse riscontrato alcun difetto, e che in ogni caso rientrava nella garanzia in possesso del committente;
che l'impianto elettrico era a norma e che il costo indicato per la sua sistemazione era comunque superiore a quello occorrente (€ 100,00). Eccepiva quindi la decadenza dalla garanzia per vizi ex artt. 1667 e
1668 c.c. co. 2 e la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c. Deduceva altresì che l'opera doveva considerarsi tacitamente accettata, non essendo state formulate riserve all'atto della consegna, che, pertanto, la comunicazione inviata a mezzo pec doveva considerarsi tardiva, e che la tutela risarcitoria prevista dall'art. 1668 c.c. soggiace a sua volta ai medesimi termini di decadenza e prescrizione previsti dal precedente art. 1667
c.c. Infine, affermava che l'onere della prova dei vizi denunciati e dei pretesi danni incombe sul committente che ha accettato l'opera espressamente o tacitamente, e che l'opponente, committente dell'opera, non aveva offerto prova dei presunti danni. Chiedeva pertanto, nel merito:
“ritenere e dichiarare che la IT opposta nulla deve al sig. a titolo di oneri concessori per il suolo Pt_1 pubblico conseguentemente, e per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale di parte opponente;
ritenere e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'intervenuta decadenza delle azioni ex artt. 1667
e 1668 c.c.; nonché che i vizi lamentati non rientrano nei gravi difetti contemplati dall'art. 1669 c.c., conseguentemente, e per l'effetto, rigettare le relative domande riconvenzionali ex art. 1669 c.c. di parte opponente;
rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto condannare l'opponente sig. alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, Pt_1 rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio”.
La causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di C.T.U., sulle conclusioni precisate dalle parti con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per tale incombente, disattesa l'istanza di richiamo del C.T.U., veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dà atto che l'opponente ha espressamente dichiarato di non avere interesse a reiterare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, con ciò dovendosi intendere l'eccezione rinunciata.
Nel merito, con la spiegata opposizione ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la Parte_1 concessione del decreto ingiuntivo opposto, contestando la fattura emessa dall'impresa opposta sia in quanto documento inidoneo a dare prova del credito ingiunto, sia perché il presunto credito vantato dall'opposto in parte sarebbe riconducibile a lavori ricompresi nell'appalto stipulato a corpo, ed in ogni caso perché fondato su una determinazione unilaterale del credito ingiunto, e per l'intervenuto integrale pagamento dei lavori eseguiti dalla IT appaltatrice, come da fattura a saldo emessa in data 12/3/2018 dall'impresa. L'opponente ha altresì contestato l'esistenza stessa del credito vantato dall'opposto nei suoi confronti, deducendo di avere già pagato, in più soluzioni, la complessiva somma di € 84.840,00, a saldo dei lavori effettuati.
4 Orbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito,
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice
è chiamato a pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., , tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio, dal quale non vi è motivo di discostarsi, discende che l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposto non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare, in caso di contestazione circa la sussistenza del credito da parte dell'opponente, gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dall'opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Costituisce, inoltre, principio pacifico che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto, cui compete, perciò, di prendere posizione con l'atto di opposizione sui fatti allegati dall'attore e di allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, con la conseguenza che solo in caso di mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria dalla relativa prova l'attore può ritenersi esentato dalla prova che gli compete (Cass. sez. III, 25/05/2007 n.12231).
Nel caso di specie, l'impresa appaltatrice deduce che la fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo riguarda lavori commissionati dal nel corso dell'appalto per talune variazioni al contratto, alcuni dei Pt_1 quali ancora non saldati, ed elenca i lavori per i quali non era stato ancora versato il corrispettivo, determinato nella misura di € 12102,40.
L'opponente contesta il credito azionato in sede monitoria sul rilievo che all'appaltatore era già stato integralmente corrisposto, a conclusione dei lavori oggetto dell'appalto – stipulato a corpo – il corrispettivo di
€ 84.840, ad integrale estinzione del credito dell'appaltatore nei suoi confronti;
deduce altresì che la fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, non costituisce piena prova del credito in essa riportato e che, in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito azionato in giudizio, non dà luogo ad una inversione dell'onere della prova del suddetto credito. In merito al credito ingiunto, l'opponente ne deduce l'insussistenza
“in quanto a fronte di tutti i lavori (contrattuali e non) eseguiti dalla IT opposta, in parte fatturati e in parte no, l'esponente corrispose a quest'ultima, in più soluzioni, la complessiva somma di € 84840,00”. In ogni caso, ove il credito ingiunto sia ritenuto esistente, l'opponente contesta “i lavori indicati in fattura, l'importo dei medesimi ed il metodo di stima adottato unilateralmente e arbitrariamente dalla IT opposta, senza contraddittorio con l'esponente”.
5 Dal tenore della proposta opposizione si comprende dunque che l'opponente, pur non contestando che i lavori elencati nella fattura n. 10/2018 del 12/6/2018, posta a fondamento dell'azione monitoria intrapresa dalla IT opposta, siano stati effettivamente eseguiti, sostiene invece che si tratti di lavori in parte ricompresi nel contratto d'appalto, stipulato a corpo, ed in ogni caso già interamente saldati.
Di contro, secondo l'opposto, gli ulteriori lavori effettuati, e per i quali è richiesto un separato corrispettivo, rispondono a variazioni rispetto al progetto originario richieste dal committente e accettate dall'appaltatore,
“tali da determinare un aggravio di costi per l'appaltatore” (v. lettera del legale della recante Controparte_1 la data del 12/4/2018 prodotta in allegato all'atto di opposizione, doc. sub 5). Così anche, alla stregua delle allegazioni dell'opposto contenute nella comparsa di costituzione, i lavori realizzati dall'impresa, e per i quali questa ha richiesto il pagamento di un ulteriore corrispettivo, corrisponderebbero a “variazioni rispetto al contratto” richieste dal committente ed accettate dall'impresa medesima. I lavori richiesti in variante e non ancora saldati consisterebbero dunque:
- nella fornitura e posa di materiali per la realizzazione del muro parapetto scala interna piano primo;
- nella demolizione di una parte del muretto di cinta della terrazza e nella posa di materiale per realizzazione dell'alloggio del motore del condizionatore;
- nella fornitura e posa di materiale per realizzare il muro d'ingresso del seminterrato;
- nella fornitura e posa in opera di fibra-cemento, struttura ed isolante per creare un vano bagno nel balcone del secondo piano;
- nella fornitura e posa in opera di cartongesso e di struttura per realizzare mq. 35 di controsoffitti interni, oltre quelli stimati nel computo metrico;
- nella fornitura e posa di materiale per la realizzazione del vano frigo sospeso;
- nella posa di materiale e installazione di impianto di filodiffusione;
- nella fornitura e posa di materiale per la realizzazione di impianto per buttatoi balcone;
- nell'assistenza muraria per la posa di ringhiere balconi esterni;
- nella posa di 52 faretti in gesso nei controsoffitti;
- nella realizzazione del lavabo al piano interrato mediante la scarificazione di una parte di roccia,
impermeabilizzazione e rivestimento;
- nella fornitura di 10 tubetti di silicone tipo PU 45;
- nella fornitura di materiale per la posa di gradini esterni;
- nella posa di rivestimenti in ceramica di Caltagirone, vano scala, cucina, ingresso;
- nella fornitura e posa di ml. 6 di tubolare 80X80 per sostegno vetrata al secondo piano;
- in un supplemento al costo iniziale per la realizzazione delle scale esterne.
Detti lavori, che a dire dell'appaltatore integrerebbero “variazioni rispetto al contratto”, o anche lavori extra contratto, secondo il committente rientrano almeno in parte nel contratto d'appalto stipulato a corpo e, in ogni caso, sono già stati saldati. Il corrispettivo preteso dall'appaltatore sarebbe, inoltre, frutto di una determinazione unilaterale ed arbitraria priva di indicazione del criterio di stima adottato.
6 Orbene, com'è dimostrato dalla produzione documentale effettuata dallo stesso opposto, le parti hanno stipulato un contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in
Castelmola, v. Giosafat, nel quale, a fronte dell'elencazione dei lavori necessari per l'intero edificio, suddiviso in più piani, e con inserimento anche degli interventi necessari ai fini della installazione degli impianti elettrico, idrico, fognario, di climatizzazione, di riscaldamento, di trasporto del gas domestico, il prezzo, al punto B) della scrittura, è determinato, a corpo, nella misura complessiva di € 67.000,00, oltre IVA.
In tale fattispecie, l'art. 1659 c.c. dispone, al primo comma, che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate, e che l'autorizzazione si deve provare per iscritto. In merito alle variazioni autorizzate dal committente, il terzo comma dispone che, “anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione”.
L'art. 1661 c.c. invece, in tema di variazioni ordinate dal committente, prevede per quest'ultimo la facoltà di apportare variazioni al progetto, “purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto”. In tale ipotesi, “l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente”.
In ordine al regime probatorio delle variazioni nell'ambito del contratto d'appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto;
diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente,
l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provarlo con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni
(Cass. Sez. II, 02/08/2024, n.21823).
Ebbene, nel rapporto intercorso tra le parti dell'odierno giudizio, alla luce delle proposte allegazioni, si verte in caso di variazioni richieste dalla parte committente.
Va ora precisato che, in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera quando, sebbene non comprese nel progetto originario, siano “necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera”; sono invece lavori extra – contrattuali “se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cass. Sez. II 8/6/2023 n. 16222).
Posta tale distinzione, la Suprema Corte ha affermato che, “quando, nel corso o al termine dell'esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore abbia realizzato lavori extracontrattuali, non si ricade nell'ambito dei patti aggiunti o contrari al contenuto dell'appalto, per i quali operi la limitazione probatoria sulla testimonianza di cui all'art. 2723 c.c., avendo tale pattuizione la valenza di nuovo e autonomo contratto, avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, che non ne costituiscono un completamento o uno sviluppo, ma integrano un'opera a se stante, ovvero quelli che comportano radicali modifiche alla natura dell'opera originaria. Si tratta, dunque, di un appalto separato ed indipendente dal primo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 347 del 10/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28622 del 03/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022;
7 Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 25/05/1991; Sez. 1, Sentenza n. 473 del 27/02/1963; Sez. 1, Sentenza n. 2384 del
03/07/1958)”. La Corte ha quindi precisato che “ricadono nell'ambito dei lavori extracontrattuali le seguenti tre categorie di interventi: a) i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con
l'originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta;
b) i lavori che incidono in modo così radicale sull'opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioè l'essenza, a cui fa riferimento l'art. 1661 c.c., comma 2; c) le opere modificative richieste, allorquando l'opera appaltata sia stata già ultimata e accettata” (così Cass. Sez. II
8/6/2023 n. 16222; nella giurisprudenza di merito v. anche Trib. Monza Sez. II 6/9/2022 n. 1777; Trib. Savona
Sez. I 5/10/2021 n. 729).
La fattispecie esaminata appare dunque riconducibile al disposto dell'art. 1661 c.c., trattandosi di variazioni richieste dal committente.
Va ora osservato che, perché l'appaltatore abbia titolo a pretendere un compenso aggiuntivo per le variazioni a richiesta del committente ai sensi dell'art. 1661 c.c., deve dare prova, secondo gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori in caso di responsabilità contrattuale, dell'ordine di variazione impartito dal committente, che integra la fonte negoziale del proprio diritto alla controprestazione (v. Trib. Lucca 3/7/2020 n. 593). Inoltre,
l'appaltatore è tenuto a dimostrare la consistenza ed il costo delle opere inizialmente pattuite, “in quanto solo se a seguito delle variazioni risultino opere di costo maggiore trova fondamento la pretesa inerente a tale supplemento, sicchè, ai fini della liquidazione di questo, non è sufficiente lo accertamento di una eccedenza del costo delle opere realmente compiute rispetto al prezzo pattuito globalmente, ma occorre, invece, che
l'eccedenza sussista tra il costo delle opere inizialmente pattuite ed il costo di quelle realmente eseguite.
L'onere di provare l'entità ed il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni, che delle opere progettate, incombe sull'appaltatore, con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, il supplemento suindicato non può essere attribuito (Cass. 4911/1983, 2206/1966)” (Cass. sez. II, 11/12/2015 n.25035).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati, pur potendosi ritenere incontestata la richiesta da parte del committente dei lavori fatturati dall'appaltatore come lavori-extracontratto, avendo egli contestato non di averne fatto richiesta, ma che si trattasse di lavori ulteriori rispetto a quelli ricompresi nell'appalto a corpo o, comunque, di lavori non ancora saldati - ed in disparte la previsione contrattuale secondo la quale le variazioni disposte dal committente rispetto ai lavori previsti in contratto richiedono una “specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all'appaltatore e, per quanto di competenza, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”, ed il diritto al compenso dell'appaltatore a sua volta presuppone il concordamento dei relativi nuovi prezzi tra l'impresa ed il committente “per iscritto” (v. lett. G del contratto di appalto) – rimane insufficiente la prova offerta dall'opposto della consistenza di tali ulteriori lavori, degli ulteriori costi sostenuti, e della effettiva alterità rispetto ai lavori oggetto del contratto.
Sotto tale profilo non appare sufficiente, poiché generica ed imprecisa, la deposizione del teste _1
, che, in merito ai lavori indicati nella fattura n. 10/2018 (cap. sub 4 della comparsa di costituzione),
[...] svolti dalla IT ha dichiarato: “Posso dire che lavorava ma non so cosa faceva, posso dire che i P_ lavori esterni io li vedevo e li ha fatti mentre per i lavori interni non lo so, ha fatto i gradini esterni, non so
8 quali lavori ha fatto all'interno perché io lavoravo solo fuori, quindi non so se ha realizzato il lavabo al piano interrato o se ha messo i faretti in gesso nei controsoffitti, per i buttatoi dei balconi posso dire di sì perché li ho visti mentre li realizzavano, stessa cosa per i gradini esterni dove ha messo il marmo, io non entravo dentro non so cosa ha fatto dentro , posso dire che ha realizzato le scale esterne ma il costo non lo so”.
Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, la prova assunta in giudizio risulta dunque inidonea ai fini dell'accertamento del diritto dell'opposto ad un compenso ulteriore per lavori aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in contratto o comunque eseguiti e già saldati, anche tenuto conto della previsione nell'elenco delle lavorazioni ricomprese nel contratto di appalto, di lavori esterni, non essendo offerta prova specifica, anche documentale (ad es. a mezzo di rilievi fotografici), del compimento di lavori ulteriori non previsti nel contratto a corpo e di costi aggiuntivi. Depone nel senso della insussistenza di prova univoca di lavori ulteriori comportanti maggiori costi la fattura n. 6/2018 del 12/3/2018, emessa dalla IT a P_
"saldo per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito a Castelmola (ME) in via Giosafat n. 1”, senza ulteriori precisazioni, con allegato pagamento a mezzo bonifico eseguito in pari data (all. 4 c all'atto di opposizione).
In mancanza di prova sufficiente del compimento di ulteriori lavori - in aggiunta a quelli contrattuali o anche extracontrattuali già pagati - ai quali è riferita la richiesta di ingiunzione formulata dalla , il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente , questi ha Parte_1 rappresentato in giudizio l'esistenza di taluni vizi o difetti dell'opera, indicando tra questi: 1) difetto di montaggio del sistema telaio-porta tipo filomuro al secondo piano;
2) difetto di sigillatura esterna della scala esterna di accesso alla terrazza;
3) presenza di acqua all'interno della struttura della scala interna in ferro;
4) difetti dell'impianto di condizionamento;
5) difetto di funzionamento della caldaia al primo piano.
In relazione a tali difetti dell'opera, l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della IT opposta alla restituzione di parte del prezzo corrisposto, nella misura di € 5450,00 oltre IVA, nonché la somma di € 750,00 oltre IVA per il ripristino dell'impianto elettrico. In subordine, l'attore in riconvenzione ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per colpa della IT appaltatrice dei lavori ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., in misura corrispondente alla spesa ritenuta necessaria alla eliminazione dei vizi, quantificata complessivamente nella misura di € 6200,00 oltre IVA ed interessi ex art. 1284 c.c. In subordine, l'opponente ha anche proposto domanda di condanna dell'impresa individuale al risarcimento dei Controparte_1 danni nella medesima misura, ai sensi dell'art. 1669 c.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., affermando che i difetti riscontrati precludono agli abitanti dell'immobile il normale godimento del bene e che sono gravemente pregiudizievoli per le cose e per la salute delle persone.
Sennonché, con riferimento alla domanda di restituzione di parte del prezzo corrisposto dall'opponente o di risarcimento del danno proposte ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., il convenuto in riconvenzione ha eccepito la decadenza del dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c., evidenziando in linea Pt_1 generale che incombe sul committente l'onere della prova della tempestività della denuncia e della proposizione dell'azione e che, nel caso in questione, l'attore in riconvenzione deve considerarsi decaduto
9 dalla garanzia, avendo denunciato i vizi segnalati nell'atto di citazione solo in data 13/6/2018, a seguito di accertamento degli stessi da parte del direttore dei lavori dott. a fronte dell'avvenuta consegna dei Per_1 lavori in data 12/1/2018 e, dunque, ben oltre il termine di gg. 60 previsto per legge.
Sotto tale profilo, l'art. 1667 c.c. dispone che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, e che tuttavia la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il secondo comma dell'art. 1667 c.c. prevede inoltre il termine di gg. 60, a decorrere dalla scoperta, per la denuncia all'appaltatore delle difformità o dei vizi, a pena di decadenza.
I vizi denunciati dal committente costituiscono difetti dell'opera, che si assumono derivati dalle modalità di realizzazione dei lavori in difformità dalle regole dell'arte.
L'accettazione dell'opera senza riserve da parte del committente incide sulla possibilità per quest'ultimo di avvalersi della garanzia, poiché con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili (ovvero apparenti)
l'accettazione dell'opera comporta liberazione dalla garanzia. Sotto tale profilo la Suprema Corte di recente ha affermato che “in tema di appalto, in linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1667, comma 2, Cc decorre dalla scoperta dei vizi”, sicché “la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore. Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti
o conoscibili in corso d'opera. In questo modo il committente evita che l'opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell'articolo 1665 comma 4 del Cc, con la conseguente esclusione della garanzia secondo l'espressa previsione dell'articolo 1667 comma 1 del Cc” (così Cass. Sez. II 17/5/2024 n. 13821).
Posto che nel caso di specie non vi è allegazione in ordine all'accettazione dell'opera da parte del committente con riserva, né si allega che questi abbia preso l'opera in consegna rinunciando alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore siano state esattamente adempiute, o, ancora, che abbia voluto ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di successiva verifica (v. Cass. Sez. II 3/1/2019 n. 11), in base all'art. 1665 co. 4 c.c. l'opera, se il committente la riceve senza riserve, si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Tuttavia, la consegna dell'opera e la sua accettazione, anche presunta, libera l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, mentre in caso di “vizi occulti o non immediatamente rilevabili”, la scoperta “è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche ....” (così Cass. Sez. II 3/1/2019 n. 11).
Ritiene dunque il decidente, alla luce della giurisprudenza richiamata, che il committente sia decaduto dalla garanzia per il lamentato difetto di montaggio del sistema telaio – porta filomuro al secondo piano, poiché asseritamente non montato in modo corretto in quanto non a piombo, trattandosi di difetto dell'opera agevolmente riconoscibile dalla chiusura non corretta della porta.
10 Per quanto concerne invece il difetto di sigillatura esterna della scala esterna d'accesso alla terrazza, la presenza di acqua all'interno della scala in ferro realizzata in scatolare metallico e i lamentati difetti dell'impianto di condizionamento, il decorso del termine di decadenza ha luogo a partire dal momento in cui il committente, al manifestarsi delle conseguenze verosimilmente determinate dal difetto nella realizzazione dell'opera, abbia avuto conoscenza delle relative cause. Ciò deve ritenersi avvenuto non prima del sopralluogo – effettuato in data 15/5/2018 dal unitamente al tecnico di fiducia arch. – nel corso del quale Pt_1 Persona_2 furono riscontrati i difetti dell'opera, poi denunciati all'appaltatore a seguito della trasmissione al committente, in data 13/6/2018, dell'elaborato conclusivo degli accertamenti compiuti in occasione del suddetto sopralluogo.
Va altresì osservato che, a fronte del dato documentale della ultimazione dei lavori sull'immobile sito in via
Giosafat n. 1 non nel mese di gennaio, ma il 20/2/2018 – come risulta dalla comunicazione al Comune di
Castelmola effettuata dal proprietario dell'immobile , recante la data del 19/3/2018 (all. 3), Persona_3 unitamente alla emissione di fattura a saldo il 12/3/2018 da parte dell'impresa appaltatrice, già con nota del
28/4/2018, trasmessa in pari data al legale dell'opposto, il legale di parte opponente segnalava la presenza in gran parte dei lavori di vizi o difetti, dei quali sollecitava il ripristino, “previa formale e dettagliata denuncia ai sensi di legge”. La necessità di una verifica tecnica per vizi di non immediata evidenza, manifestatisi solo in data successiva alla consegna dell'immobile – con la comparsa di macchie d'umidità nel vano lavanderia – sottoscala – o, persino, con il necessario compimento di attività tecnica (come ad esempio l'effettuazione di piccoli fori nella scala metallica, per la presenza in alcuni punti di “lieve trasudazione di liquido rugginoso”, e la conseguente scoperta di “presenza notevole di acqua rugginosa”; l'intervento di un tecnico per l'individuazione delle cause del malfunzionamento del condizionatore installato al secondo piano, a causa di difetti anche questi non immediatamente riconoscibili), induce a ritenere tempestiva la denuncia puntuale dei difetti riscontrati nell'opera, trasmessa in data 15/6/2018 (v. all. 8), rispetto al momento nel quale può ritenersi acquisita in capo al committente prova sia dell'esistenza dei difetti dell'opera che della loro riconducibilità a negligenza o imperizia dell'appaltatore.
Dalla C.T.U. espletata in corso di causa si trae in primo luogo conferma dell'esistenza dei difetti allegati dall'opponente nell'atto di citazione ai punti 2) (difetto di sigillatura esterna della scala esterna alla terrazza),
3) (presenza di acqua all'interno della struttura della scala in ferro interna all'edificio), 4) (difetto di funzionamento dell'impianto di condizionamento) e 5) (difetto di funzionamento della caldaia al primo piano) della domanda riconvenzionale.
In proposito il C.T.U. ha accertato che i suddetti difetti dell'opera sono causalmente riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria affidati in appalto all'impresa opposta. In particolare il Consulente ha affermato:
- con riferimento ai difetti sub 2), che le infiltrazioni d'acqua riscontrate nel vano lavanderia – sottoscala, causa del soffitto ammalorato del suddetto locale, sono dovute alla non corretta pendenza delle pavimentazioni delle terrazze esterne e delle pedate dei gradini della scala metallica esterna;
gli interventi di sigillatura con silicone eseguiti nei punti di contatto della struttura metallica della scala esterna con le parti in muratura, effettuati dal
11 committente – secondo le indicazioni del tecnico di fiducia, che aveva individuato la causa in un difetto di sigillatura della scala esterna di collegamento alla terrazza – non hanno risolto il problema, com'è dimostrato dal fatto che ulteriori infiltrazioni si sono manifestate in seguito, dovute al persistente ristagno delle acque meteoriche;
- con riferimento al difetto sub 4) (difetto di funzionamento dell'impianto di condizionamento), non sono state rispettate le corrette distanze dei compressori dei climatizzatori dalle pareti posteriori e dall'intradosso dei balconi, com'è pure evidenziato dalle foto riportate nella C.T.U.;
- con riferimento al difetto sub 5) di funzionamento della caldaia, attribuito al mancato funzionamento della valvola fumi, il problema con un successivo intervento è stato risolto.
Ai fini della risoluzione dei difetti riscontrati il C.T.U. ha indicato i seguenti interventi con i relativi costi:
1) rettifica delle pendenze di alcune parti dei pavimenti e delle terrazze;
2) rettifica delle pendenze della scala esterna metallica;
3) smontaggio dei compressori esterni dei climatizzatori e rimontaggio degli stessi con idonea distanza dalla retrostante parete e dal sovrastante intradosso solaio balconi;
4) spicconatura delle parti ammalorate degli intonaci delle pareti e del soffitto della lavanderia sottoscala;
5) ripristino degli intonaci e ritinteggiatura della lavanderia sottoscala.
Il costo totale degli interventi indicati dal C.T.U. ammonta a complessivi € 3891,00.
Sul punto va precisato che la circostanza che il C.T.U. abbia individuato una diversa causa delle infiltrazioni manifestatesi nel vano lavanderia – sottoscala non costituisce accertamento diverso estraneo alla domanda e al mandato conferito, trattandosi solo di una diversa spiegazione del difetto denunciato dalla parte – presenza di tracce di umidità e muffa da infiltrazioni nel locale suddetto – in risposta alla richiesta, contenuta nel quesito, di individuare le cause dei danni lamentati. Sotto tale profilo si osserva che “la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospettiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel "thema decidendum" quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento” (Cass. Sez. II 1/3/2001 n. 3002).
D'altra parte la formulazione stessa della domanda riconvenzionale, con la quale si chiede la condanna della IT opposta al pagamento di una somma determinata, o della "somma maggiore o minore” determinata in corso di causa, apre la domanda alle risultanze e alle conclusioni della C.T.U. di cui pure, nel medesimo atto, era fatta richiesta al fine di accertare i vizi denunciati, le cause e i rimedi per la eliminazione degli stessi e per la quantificazione dei danni (in tal senso v. Cass. Sez. III ord. n. 29537 del 15/11/2024); ciò vale anche tenuto conto della richiesta dell'attore in riconvenzione, esplicitata nella comparsa conclusionale, di condannare l'opposto “nella misura corrispondente al costo degli interventi necessari alla risoluzione dei difetti riscontrati pari ad €.3.891,00, oltre IVA, per come indicati dettagliatamente e stimati dal CTU “.
12 In merito ai costi sostenuti dalla parte attrice, documentati da fatture prodotte al C.T.U. dall'attore in riconvenzione nel corso delle operazioni peritali, trattasi di documenti non ammissibili poiché relativi non a fatti o elementi accessori, ma alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, non ritualmente prodotti in giudizio nel rispetto delle preclusioni poste dal codice di rito. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. S.U. 1/2/2022 n. 3086; conf.
Cass. Cass. Sez. III, 07/09/2023, n.26144; conf. Cass sez. I, 27/04/2016, n.8403, in ordine alla inammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito). Sotto tale profilo non rileva che si tratti di documenti formatisi in corso di causa, essendo onere della parte anche in tale ipotesi sottoporre al giudice i documenti di successiva formazione perché, nel contraddittorio, se ne valuti l'ammissibilità alla luce delle preclusioni poste dal codice di rito.
Nulla infine può essere riconosciuto per spese di adeguamento dell'impianto elettrico, non essendo provata la riconducibilità degli eventuali difetti dell'impianto all'operato dell'opposto (v. dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte prodotto dall'opponente sub 16), resa da altra IT, con fattura da questa emessa direttamente a nome del committente ). Parte_1
Per i motivi esposti, , in qualità di titolare dell'impresa opposta, convenuta in Controparte_1 riconvenzione, va dunque condannato al risarcimento dei danni cagionati al committente, determinati nella misura di € 3891,00, corrispondente alla spesa necessaria per l'eliminazione dei difetti dell'opera accertati dal
C.T.U..
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese per interventi effettuati direttamente dall'opponente.
Non sussistono invece i presupposti di una responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. Tale norma
- che in caso di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, prevede una responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se nel corso di dieci anni dal compimento dell'opera, questa “per vizio del suolo o per difetto della costruzione , rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti”, purché sia fatta la denunzia entro un anno
13 dalla scoperta - trova applicazione, in presenza di “gravi difetti”, solo se questi siano tali da compromettere la funzionalità globale dell'immobile menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata (Cass. sez. II, 11/04/2023, n.9620, in caso di anomalie che “si sostanziano in carenze costruttive dell'opera o di realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte, tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati”). La giurisprudenza sul punto ha affermato che “le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art.
1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3002 del 01/03/2001).
In caso di presenza di umidità o infiltrazioni, la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. non si configura se questa non ha compromesso l'abitabilità e il godimento del bene (Cass. sez. II, 31/08/2018, n.21473). In sostanza, integrano una responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ai sensi dell'art. 1669 c.c. i gravi difetti che danno luogo ad “alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cass. Sez. II sent. n. 19868 del 15/9/2009).
Nel caso di specie, il C.T.U. ha accertato che le infiltrazioni manifestatesi nel vano lavanderia – sottoscala, pur incidendo sull'abitabilità del secondo piano, non riguardano l'intero edificio ma una parte circoscritta di esso,
e che non sussiste alcuna possibilità che dette infiltrazioni possano estendersi all'intero immobile.
Infine, l'attore in riconvenzione agisce per il recupero del credito vantato nei confronti del committente per oneri di occupazione di suolo pubblico versati al Comune di Castelmola per l'installazione del ponteggio, adducendo che tali costi in virtù degli accordi sottoscritti con il contratto d'appalto sono a carico dell'appaltatore. Tale assunto trova invero riscontro nel contratto d'appalto, che, nella penultima pagina dell'allegato computo metrico sottoscritto dalle parti, tra gli oneri a carico dell'impresa prevede espressamente anche “oneri occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio”. L'attore ha documentato una spesa complessiva di € 10471,70 attraverso la produzione delle reversali d'incasso del Comune di Castelmola per
TOSAP temporanea (doc. sub 15). Tale somma, considerato l'impiego dei ponteggi condiviso con il teste
[...]
- che ha realizzato la facciata esterna alternando i propri lavori con quelli dell'impresa _1
, il quale, secondo il teste, lo utilizzava sia per lavori esterni (installazione di condizionatori, dei telai P_ degli infissi esterni e della ringhiera dei balconi) – che perché “scendeva e saliva i materiali”) – può essere determinata per la parte a carico dell'impresa opposta, convenuta in riconvenzione, nella misura di € 5235,85.
Per questi motivi
, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , Parte_1
, in qualità di titolare dell'impresa omonima, va condannato al pagamento in favore del Controparte_1
14 predetto opponente ed attore in riconvenzione della complessiva somma di € 9126,85, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Ogni altra domanda deve essere rigettata.
Ex art. 91 c.p.c., , nella spiegata qualità, va condannato, in quanto soccombente, alla Controparte_1 refusione delle spese di lite, da liquidarsi, alla stregua dei parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (con riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, ex art. 5 co.1 D.M. 55/2014), in complessivi € 5222,50, di cui € 145,50 per spese ed € 5077,00 per compensi difensivi (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.in favore dell'avv. Carmelo Giuseppe Torrisi, dichiaratosi antistatario.
L'opposto va infine condannato al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Non si ravvisano, per le ragioni esposte e per la complessità degli accertamenti condotti in giudizio, i presupposti per la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. chiesta dalla parte opponente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1640/2018 R.G. promossa da contro , in qualità di titolare dell'impresa omonima, così provvede: Parte_1 Controparte_1 in accoglimento della opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. 424/2018; Parte_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condanna Parte_1 P_
, in qualità di titolare dell'impresa omonima, al pagamento della somma di € 9126,85 per le causali
[...] di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna , in qualità di titolare dell'impresa omonima, al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 5222,50, di cui € 145,50 per spese ed € 5077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.in favore dell'avv. Carmelo Giuseppe Torrisi, dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Gela, il 2/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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