Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 860/2017 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 860/2017 RGAC posta in decisione all'udienza del 22.4.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa ex sé ai sensi dell'art. 86 C.P.C., nonché per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. COLONNA Marcello del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona Pozzo di Gotto (via Via Roma n. 168); pec: ORA@.milano.pecavvocati. ; Email_1 pec: ; Email_3
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 Controparte_2
p. IVA: P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
(già e, prima, , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentante pro tempore;
p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. TOFANI Cristiano Augusto del foro di
Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. MILORO Vincenzo in Messina (via Garibaldi n. 114); pec: ; Email_4
APPELLATA E
quale cessionaria del credito da e per essa quale Controparte_6 Controparte_3 mandataria (nuova denominazione assunta, , in persona del CP_7 CP_8 legale rappresentante pro tempore;
p. IVA: P.IVA_3 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. LUDINI Elio del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. MILORO Vincenzo in Messina (via Garibaldi n. 114); pec: ; Email_5
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 355 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 4-5.5.2017 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1332/2016 RGAC.
Reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'estinzione della procedura esecutiva ex art. 630 C.P.C. (opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, : Parte_1
“…In via preliminare: 1) dichiarare la nullità della costituzione dell'avv. Cristiano Augusto Tofani nel giudizio RGN 1332/2016 per assenza di procura ad litem; 2) dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione depositato da in data 13 gennaio 2016 nella procedura RGE 56/2010, con riferimento agli artt. 125, 163 e Controparte_5 164 C.P.C. ed all'art. 125 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
3) dichiarare la nullità, la irritualità e comunque la inefficacia, per mancato rispetto delle forme di legge previste al fine della riassunzione, con riferimento agli artt. 125, 163 e 164 C.P.C.. ed all'art. 125 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, della “istanza” per “la prosecuzione del giudizio” depositata in data 14 gennaio 2016 da nella procedura RGE Controparte_5 56/2010; 4) conseguentemente, dichiarare la nullità del provvedimento di conferma di fissazione di udienza per la formale riassunzione della esecuzione per il giorno 18 aprile 2016, emesso alla udienza del 29 febbraio 2016 svoltasi nel sub-procedimento RGN 56/2010-sub 5; 5) dichiarare la nullità della sentenza n. 355/2017 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, depositata in cancelleria in data 4 maggio 2017, pubblicata in data 5 maggio 2017, per omesso esame di importanti eccezioni preliminari tra cui eccezioni relative anche alla costituzione delle parti e questioni rilevabili d'ufficio; 6) in considerazione del giudicato parziale di cui alla sentenza n. 6418/2021 del Tribunale di Milano, che ha accertato e dichiarato la inesistenza/nullità/inutilizzabilità per agire contro l'avv. della Pt_1 procura a rogito notaio repertorio n. 138103, raccolta n. 34139, del 28 marzo 2018, dichiarare la nullità Per_1 dell'intervento in causa di espletato in nome e per conto di e quindi la Controparte_9 Controparte_6 nullità di qualunque atto difensivo di detta società, nonché la inutilizzabilità di tutti i documenti prodotti dalla medesima, con tutte le declaratorie conseguenti;
7) accertare e dichiarare la nullità e/o la inammissibilità della seconda costituzione in giudizio di effettuata in data 1 febbraio 2023 a mezzo di Controparte_6 CP_7 quale altro procuratore e rappresentante della stessa, nonché la carenza di legittimazione di stante la CP_7 carenza di legittimazione di Controparte_6 Nel merito: 8) revocare l'ordinanza del G.E. dott. Vincenzo Cefalo, emessa in data 30 giugno 2016 e notificata in data 5 luglio 2016, nella procedura esecutiva RGE 56/2010; 9) dichiarare, ai sensi degli artt. 307 e 630 C.P.C.., la intervenuta estinzione della procedura RGE 56/2010 per omessa riassunzione nelle forme richieste e nel termine di legge di sei mesi dalla pronuncia della ordinanza del 16 luglio 2015, depositata il 24 luglio 2015, come previsto dall'art. 54 C.P.C.; 10) accertare e dichiarare che avrebbe dovuto essere ordinata la cancellazione dal ruolo della causa RGE 56/2010; 11) accertare e dichiarare che avrebbe dovuto essere ordinata la cancellazione del pignoramento gravante sui beni immobili di proprietà della appellante ed oggetto della esecuzione, nonché la cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui suddetti beni immobili per effetto della procedura esecutiva RGE 56/2010; 12) emettere ogni ulteriore provvedimento di legge consequenziale, necessario ed opportuno;
13) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di e per essa di e di Controparte_6 Controparte_9 CP_7 In ogni caso 14) condannare in via solidale e CP_1 Controparte_3 Controparte_9 Controparte_6 CP_7 al rimborso delle spese documentate, al pagamento di diritti ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfettario
[...] ex art. 14 L.P.F., con IVA e CPA, in favore dell'avv. ; 15) condannare in via solidale Parte_1 CP_1 e al rimborso del pagamento integrale Controparte_3 Controparte_9 Controparte_6 CP_7 di tutte le spese della procedura, nonché dei compensi spettanti al Perito ed al Delegato alla vendita …”.
Per l'appellata, Controparte_3
“…in via preliminare: - accertare e dichiarare, per le ragioni sopraesposte, l'inammissibilità del gravame in quanto proposto tardivamente;
nel merito, in via principale: - confermare in toto la sentenza n. 355/2017 depositata dal Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, il 5/5/2017 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante poiché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di impugnazione della sentenza n. 355/2017, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate in primo grado: “in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni sopraesposte, l'inammissibilità della proposta eccezione ex art. 630 C.P.C..; in via principale, nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza di tutte le domande avversarie, per l'effetto rigettare il reclamo proposto;
accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta processuale avversaria, per l'effetto condannare la reclamante al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 C.P.C.., nella misura di sarà ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, anche con il ricorso all'equità”; in ogni caso: - accertata e dichiarata la patente illegittimità della condotta processuale avversaria, per l'effetto condannare la reclamante al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 C.P.C.., nella misura di sarà ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, anche con il ricorso all'equità; - condannare l'Avv.
[...]
al rimborso delle spese (specifiche e generali), delle competenze e degli onorari di giudizio, oltre C.P.A. Parte_1 ed IVA, da liquidarsi, con applicazione dei parametri massimi, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n, 77 del 2/4/2014, entrato in vigore il 3 aprile 2014 …”.
Per l'interveniente, e per essa quale mandataria Controparte_6 CP_7
“… accoglimento di tutte le domande ed eccezioni spiegate dalla nella propria comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda giudiziale, gioverà preliminarmente ricostruire brevemente l'iter processuale sotteso al presente giudizio.
– odierna – quale società incorporante cessionaria Controparte_2 CP_1 CP_10 di (già , con Controparte_11 Controparte_12 pignoramento trascritto in data 4.6.2010 promuoveva, innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in danno dell'odierna appellante la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 56/2010, avente ad oggetto alcuni cespiti siti in Panarea (Me), in forza della sentenza n. 9551/2005 emessa dal Tribunale di Milano a seguito della quale, in data 30.12.2005, era stata iscritta ipoteca giudiziale presso la Conservatoria dei RR. II. di Messina.
Nell'ambito del citato giudizio, interveniva la ex art. 111 C.P.C.., quale ultima Controparte_4 cessionaria ed attuale titolare del credito de quo.
Nel corso della procedura, con ricorso ex art. 52 C.P.C., depositato in data 29.5.2015, la debitrice esecutata ricusava il G.E. designato (dott. Vincenzo Cefalo), ma il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza depositata il 24.7.2015, rigettava nel merito il suddetto ricorso.
Successivamente, in data 8.1.2016, la notificava alla debitrice esecutata formale CP_3 comparsa in riassunzione e, successivamente, in data 14.1.2016 depositava un'istanza per la riassunzione del procedimento esecutivo che – chiamato all'udienza del 18.1.2016 – veniva dallo stesso G.E. rinviato al 29.2.2016, per consentire a controparte di replicare alla memoria difensiva depositata da , con contestuale invito “… al Professionista Delegato di fissare eventuali CP_3 vendite successivamente a tale data …”. Così, all'udienza seguente del 29.2.2016, il G.E. rinviava “ogni decisione in merito all'opposizione agli atti esecutivi, all'udienza di cui all'atto di citazione in riassunzione del 18.4.2016, che confermava espressamente come udienza di esecuzione”.
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi depositato il 14.3.2016 la
[...]
eccepiva l'avvenuta estinzione della procedura R.G.E. n. 56/2010, evidenziando la Parte_1 mancata e/o inesatta riassunzione della stessa entro il termine del 29.2.2016 nonché l'omessa riassunzione da parte della creditrice originaria Controparte_2
Con ordinanza del 30.06.2016, comunicata a mezzo pec in pari data, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2016 il G.E. rigettava la richiesta di estinguere il procedimento e disponeva procedersi oltre.
Ora, per quel che attiene al presente giudizio, con ricorso depositato in data 14.7.2016 la debitrice esecutata ha proposto reclamo ex art. 630 comma 3 C.P.C. avverso il suddetto provvedimento, iscritto al n. 1332/2016 RGAC, al fine rinnovato di ottenere la declaratoria di intervenuta estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 56/2010.
In particolare, l'originaria ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“… 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione depositato da in data 13 Controparte_5 gennaio 2016, con riferimento agli artt. 125, 163 e 164 C.P.C. ed all'art. 125 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
2) conseguentemente, revocare il provvedimento di conferma di fissazione di udienza per la formale riassunzione della esecuzione per il giorno 18 aprile 2016, emesso alla udienza del 29 febbraio 2016 svoltasi nel sub- procedimento RGN 56/2010-sub 5; 3) revocare l'ordinanza del G.E., emessa in data 30 giugno 2016 e notificata in data 5 luglio 2016; 4) dichiarare, ai sensi degli artt. 307 e 630 C.P.C.., la intervenuta estinzione della procedura RGE 56/2010 per omessa riassunzione nelle forme richieste e nel termine di legge di sei mesi dalla pronuncia della ordinanza del 16 luglio 2015, depositata il 24 luglio 2015, come previsto dall'art. 54 C.P.C.; 5) ordinare la cancellazione dal ruolo della causa RGE 56/2010; 6) ordinare la cancellazione del pignoramento gravante sui beni immobili di proprietà della istante ed oggetto della esecuzione, nonché la cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui suddetti beni immobili;
7) emettere ogni ulteriore provvedimento di legge consequenziale, necessario ed opportuno;
8) condannare in via solidale e al rimborso delle spese documentate, al Controparte_2 Controparte_5 pagamento di diritti ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 14 L.P.F., con IVA e CPA, in favore dell'avv. ed al pagamento integrale di tutte le spese della procedura, nonché dei compensi Parte_1 spettanti al Perito ed al Delegato alla vendita …”.
Con comparsa di risposta del 3.1.2017, depositata in via telematica, si costituiva in giudizio la (già e, prima, , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentante pro tempore, contestando in fatto ed in diritto gli assunti della reclamante, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del proposto reclamo e rilevava, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande avversarie.
Instava, quindi, per il rigetto del reclamo e chiedeva la condanna della al risarcimento dei Pt_1 danni per lite temeraria ex art. 96 C.P.C., oltre che alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 19.1.2017, il Collegio tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il giudizio veniva, così, definito con la sentenza oggi impugnata n. 355/2017 emessa il 4.5.2017
e pubblicata in data 5.5.2017, con la quale il Tribunale adito così statuiva:
“…1) dichiara la contumacia di 2) rigetta il reclamo proposta da e, per Controparte_2 Parte_1 l'effetto, conferma l'ordinanza del 30.06-04.07.2016, in questa sede impugnata;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 C.P.C. formulata da 4) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti costituite e condanna Controparte_3 alla rifusione, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, dei Parte_1 Controparte_3 restanti 2/3, che liquida in complessivi € 10.00,00, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) nulla sulle spese nel rapporto processuale tra e la 6) dà atto della sussistenza dei Parte_1 Controparte_13 presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 12, co. 1 bis …” .
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 20.11.2017, l'originaria ricorrente rimasta integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, Parte_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza de qua, rassegnando in accoglimento del gravame le conclusioni di cui infra.
In particolare, l'appellante lamenta:
1. con il primo motivo di appello (v. atto introduttivo), la nullità della gravata sentenza, per omesso esame, omessa motivazione ed omessa decisione su una fondamentale questione preliminare.
Deduce che la sentenza sarebbe affetta da nullità in quanto il primo giudicante avrebbe omesso di riportare e di esaminare l'eccezione di nullità della costituzione dell'avv. TOFANI, difensore di per asserita mancanza di valida procura ad litem. Controparte_3
In particolare, sostiene l'appellante:
“… L'avv. Cristiano Augusto Tofani, infatti, in data 3 gennaio 2016 aveva depositato una memoria difensiva, Controparte_ dichiarando di costituirsi per ma utilizzando a tal fine la procura ad litem che gli era stata rilasciata nel luglio 2012 da allo scopo di intervenire nella procedura esecutiva RGE 56/2010, Controparte_5 promossa da Controparte_2 Questa difesa ha eccepito che tale procura non potesse essere né utilizzata né ritenuta valida per la costituzione nel nuovo giudizio di accertamento recante RGN 1332/2016. Il Tribunale, non solo ha omesso di dare atto di tale eccezione, ma addirittura non ha neppure minimamente esaminato la suddetta questione attinente alla mancanza di procura ad litem, che avrebbe dovuto essere ritenuta motivo di conseguente inesistenza e nullità della Controparte_ costituzione del preteso difensore di …”.
Asserisce la che, nel caso in esame, il presente giudizio costituirebbe una nuova e Pt_1 distinta controversia, e precisamente una causa di merito, il cui scopo non è quello della liquidazione dei beni nell'ambito di una procedura coattiva, bensì l'accertamento di una causa di estinzione della procedura esecutiva, con la conseguenza che le argomentazioni difensive di non potevano essere tenute in alcuna considerazione al fine Controparte_3 della decisione della presente controversia.
Considerato che
il Tribunale di prime cure avrebbe omesso di esaminare e di decidere su tale questione preliminare sollevata dalla parte reclamante, e rilevabile anche d'ufficio, chiede pronunciarsi la nullità della sentenza di primo grado.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'erroneità della sentenza di prime cure poiché emessa in violazione degli artt. 52 e 54 C.P.C. nonché in contrasto con la giurisprudenza della
Suprema Corte di cassazione.
Afferma che il primo giudicante, recependo le argomentazioni condivise dalla difesa di parte resistente, non ha espresso alcuna critica o contestazione circa le argomentazioni svolte dalla reclamante - da pag. 5 a pag. 12 del ricorso ex art. 630 C.P.C. - ove sono riportate e citate varie sentenze di legittimità che contrastano con la decisione qui impugnata. Ribadisce l'appellante:
“… la sospensione e la necessità di riassunzione del giudizio sono la regola, perché “l'automatismo della sospensione” scatta nel momento in cui il ricorso per la ricusazione viene presentato;
tale automatismo viene escluso e quindi non vi è necessità di effettuare la riassunzione prevista dall'art. 54 C.P.C., unicamente nel caso in cui vi sia stata una preventiva declaratoria di inammissibilità della ricusazione per carenza dei requisiti formali previsti dalla legge unitamente ad una fissazione di udienza antecedente al rigetto della ricusazione. È un fatto oggettivo ed innegabile che, nella fattispecie che qui interessa, nessuna declaratoria di inammissibilità per carenza di requisiti formali era stata pronunciata dal G.E., per cui mancava uno dei presupposti necessari per escludere l'automatismo della sospensione, anzi il requisito più importante, che conferisce senso logico ed equità al diverso trattamento della peculiare fattispecie rispetto alle altre …”.
Deduce, quindi, che la decisione impugnata è stata assunta in palese violazione degli artt. 52 e 54 C.P.C., laddove il Tribunale adito ha ritenuto invece non fosse necessario alcun atto di riassunzione a seguito del rigetto dell'istanza di ricusazione.
3. Con il terzo motivo di gravame, in netta censura dell'impugnata sentenza, lamenta la contraddittorietà della motivazione espressa dal primo giudicante, il quale, dopo aver asserito come l'udienza del 18.1.2016 costituisse una udienza di esecuzione fissata prima della decisione della ricusazione, poi si sarebbe contradetto, affermando che la fissazione dell'udienza di esecuzione sarebbe avvenuta solo successivamente, ossia dopo avere avuto cognizione dell'eventuale rigetto della ricusazione.
Sostiene la parte che il Tribunale adito, invece, avrebbe dovuto spiegare perché non abbia ritenuto applicabile alla fattispecie il preciso dettato dell'art. 52 C.P.C., che prevede la sospensione ope legis, e parimenti il dettato dell'art. 54 C.P.C. che stabilisce l'obbligo della riassunzione del giudizio, fondando la motivazione della sentenza su un'errata ricostruzione degli accadimenti processuali e su distorte interpretazioni di sentenze della Suprema Corte in tema.
4. Con il quarto motivo d'appello, rileva l'omesso esame della dedotta nullità dei due atti di riassunzione posti in essere da (già , in quanto Controparte_3 Controparte_5 irregolari, irrituali, nulli e comunque inefficaci.
Ricalcando le conclusioni articolate in primo grado, deduce:
4.1. In merito alla “comparsa di riassunzione” depositata in data 13.1.2016 da
[...]
- odierna -, che la riassunzione dopo la sospensione per CP_5 Controparte_3 effetto della ricusazione doveva essere proposta con ricorso e non con comparsa o citazione: nel caso in esame era necessario depositare un ricorso in riassunzione, in forza del quale il Giudice avrebbe dovuto emettere un decreto e fissare un'udienza, stabilendo il termine entro il quale ricorso e decreto in copia autentica avrebbero dovuto essere notificati. Detto errore, unitamente alla nullità desumibile con riferimento agli artt. 125, 163 e 164
C.P.C., avrebbe determinato la nullità o, meglio, l'inesistenza, e comunque l'improcedibilità, dell'atto in questione e quindi la decadenza dal termine perentorio dettato dall'art. 54 C.P.C.
4.2. Parimenti, l'istanza di riassunzione dopo la sospensione per effetto della ricusazione non poteva essere integrarsi con una “istanza di prosecuzione del giudizio” depositata telematicamente e, anch'essa, sfornita sia degli elementi di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 163 e 125 C.P.C., sia delle prescrizioni di cui all'art. 125 disp. att. del codice di procedura civile.
Da tali carenze, asserisce l'originaria reclamante , discenderebbe la Parte_1 nullità o comunque l'inidoneità alla riassunzione di entrambi gli atti e, in conseguenza, l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti.
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, deduce l'omesso esame dell'eccezione relativa all'art. 111 C.P.C., allorquando il decidente pur avendo dichiarato la contumacia di Controparte_2
ha omesso di esaminare l'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione all'art. 111
[...]
C.P.C., secondo la quale l'unico processualmente legittimato alla riassunzione della causa sarebbe stato sempre il soggetto cedente, ossia e non la cessionaria Controparte_2
trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso: Controparte_5
“… Ne consegue che, nel caso di omessa riassunzione del giudizio da parte del titolare della azione, ossia del soggetto che ha ceduto il credito (nella fattispecie , il soggetto cessionario del credito (nella Controparte_2 fattispecie non ha facoltà di sostituirsi al primo …”. Controparte_5
Pertanto, non avendo adempiuto al dovere di riassumere la causa ed Controparte_2 essendo scaduto il termine per la riassunzione in data 29.2.2016 - afferma parte appellante - la causa, non riassunta, si sarebbe estinta ex lege in quel preciso momento ai sensi degli artt. 307 e 630 C.P.C.
Conclude invocando, in effetto all'accoglimento dei petita tutti già rassegnati, la soccombenza delle sue controparti con loro condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado.
*
Con comparsa di risposta depositata in data 6.3.2018, si costituiva in giudizio l'appellata
(già e, prima ancora, eccependo, in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto da in quanto Parte_1 tardivo, poiché notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 C.P.C., non applicandosi alle controversie relative all'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi la sospensione dei termini durante il periodo feriale. Dunque, il proposto appello, per essere tempestivo, avrebbe dovuto esser notificato entro il termine ultimo del 6.11.2017.
Nel merito, rileva l'infondatezza delle altrui domande e in particolare:
per quanto attiene alle doglianze mosse sub 1. evidenzia che il giudizio di reclamo aveva ad oggetto l'ordinanza resa dal Giudice della procedura esecutiva RG n. 56/2010 e, come tale, non eccedeva l'ambito della lite originaria, avendo ad oggetto il diritto a proseguire l'azione esecutiva per il recupero dell'ingente credito vantato da pertanto la procura Controparte_3 rilasciata dalla società in favore dell'Avv. TOFANI a margine della comparsa di costituzione ex art. 111 C.P.C. era perfettamente valida.
Ad ogni modo, la mera mancanza formale di una determinata statuizione all'interno del provvedimento, di per sé, non rappresenterebbe automaticamente un'omissione di pronuncia,
e, quand'anche rilevata, tutt'al più produrrebbe la nullità dell'attività processuale compiuta, ma giammai comporterebbe l'invalidità della sentenza impugnata. Relativamente alle critiche mosse sub 2., sostiene l'appellata che il Tribunale del reclamo correttamente ha rilevato che la procedura esecutiva è proseguita all'udienza del 18.1.2016 – fissata con provvedimento adottato il 17.4.2015 – senza che fosse necessario alcun atto di riassunzione della stessa, condividendo in tema l'insegnamento giurisprudenziale univoco della
Corte di cassazione.
In merito al motivo sub 3., asserisce che il giudice di prime cure ha Controparte_3 adeguatamente e coerentemente indicato le ragioni del proprio convincimento in ordine al fatto che “non si è realizzata una sospensione che occorresse far cessare mediante atto di riassunzione del processo”, richiamando persino la sentenza della Corte di cassazione n. 26089/2005; il che non lascerebbe alcuno spazio alle altrui contestazioni.
Sull'asserito omesso esame della dedotta nullità dei due “atti di riassunzione” posti in essere da di cui al motivo sub 4. sottolinea che non sussisterebbe alcuna omissione di Controparte_3 pronuncia in quanto, in realtà, la motivazione espressa dal primo Giudice permetterebbe di ravvisare una decisione implicita (di rigetto) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione risiederebbe proprio nella vicenda dell'assorbimento.
Nel merito della doglianza deduce che l'eventuale difformità rilevata dall'appellante (utilizzo di una comparsa con citazione della parte a udienza fissa, anziché d'un ricorso, per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio) non può comunque determinare alcuna nullità dell'atto di riassunzione poiché l'atto, oltreché completo di tutti gli elementi richiesti dalle norme del codice, ha raggiunto lo scopo a cui era destinato.
Infine, per quanto attiene alle doglianze esposte sub 5., parte appellata, ribadendo che il Tribunale non avrebbe compiuto alcuna omissione di pronuncia allorquando ha ritenuto assorbita anche tale domanda, rileva nel merito che sarebbe del tutto errato sostenere che il successore a titolo particolare non possa far valere in giudizio il proprio diritto, in quanto tale assunto supporrebbe una limitazione della tutela giurisdizionale in capo all'avente causa.
Insiste, quindi, nell'integrale rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato, con conferma della sentenza oggetto di gravame e statuizioni conseguente in punto di spese di lite.
*
Con comparsa depositata in data 26.6.2018, si costituiva in giudizio ex art. 111 C.P.C.
[...]
e per essa quale mandatariarappresentando di CP_6 Controparte_9 essere succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità di giusto contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli Controparte_3 effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, stipulato in data 27.3.2015, con il quale l'odierna interveniente ha acquistato pro soluto da un portafoglio di Controparte_3 crediti "individuabili in blocco" tra i quali sono compresi anche i crediti vantati nei confronti dell'appellante in forza dalla sentenza definitiva n. 9551/2005 del Tribunale Parte_1 di Milano, confermata in sede di gravame con sentenza n. 2403/2009 della Corte di Appello di
Milano (successivamente confermata dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 5059/2012). Instava, quindi, per l'accoglimento di tutte le domande ed eccezioni spiegate, dalla cedente nella propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_3
* Con ordinanza depositata in cancelleria il 9.1.2019, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.12.2018, la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all'art. 348 bis e ter C.P.C. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata in data 1.2.2023, l'interveniente volontaria già Controparte_6 costituita per il tramite della precedente mandataria nelle more Controparte_9 dello svolgimento del presente procedimento, rappresentava di aver conferito alla CP_7 nuova procura per l'amministrazione, per la gestione, per l'incasso e per il recupero dei
[...] crediti di propria esclusiva titolarità, tra cui, per l'appunto, quello vantato nei confronti di
[...]
; dunque, si costituiva in sostituzione della precedente mandataria, Parte_1 CP_7 reiterando e, al contempo, facendo proprie tutte le domande, le istanze, i diritti, le attribuzioni, le posizioni giuridiche, le difese, le produzioni, le eccezioni e le conclusioni formulate dalla originaria creditrice, dai suoi danti causa, e dai precedenti mandatari.
All'udienza del 20.4.2024, dato atto dell'avvenuto deposito – entro i termini assegnati – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa della parte appellante e, per le parti appellate, della sola la Corte, poneva la causa in decisione concedendo alle parti i Controparte_6 termini di cui all'art. 190 C.P.C. per l'eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 18.7.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dare atto della contumacia dell'appellata (già CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale – già contumace Controparte_2 in prime cure – nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo avvenuta a mezzo pc presso il costituito procuratore domiciliatario per la procedura esecutiva in itinere in data 20.11.2017, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
*
Ritiene il Collegio che evidenti ragioni di ordine logico-processuale impongano di esaminare, preliminarmente, l'eccezione di rito concernente la tempestività o meno dell'interposto gravame sollevata dall'odierna appellata nella propria comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta.
Invero, tale eccezione è stata formulata da già ma è Controparte_3 Controparte_5 stata fatta propria adesivamente dalle intervenute e, Controparte_9 successivamente, nelle loro comparse di costituzione. CP_7
In particolare, le tre suddette parti hanno tutte dedotto l'inammissibilità dell'appello, richiamando il principio fissato dal Supremo Collegio (vedi Cass. Civ. sentenza n. 1531/2003), secondo cui:
«… La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, C.P.C., avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore […] ricorre la stessa "ratio" in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione. Pertanto, il termine annuale di decadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa in detto giudizio (art. 327 C.P.C..), da calcolare "ex numeratione dierum", deve essere computato senza aggiungere ad esso i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale …»
Hanno, altresì, richiamato le sentenze nn. 2847/2005 e 484/2009 della Corte di cassazione, sulla scorta delle quali hanno dedotto la tardività dell'appello nel presupposto che lo stesso – non dovendosi tenere conto della sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto – avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre il 6.11.2017 (id est, nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).
Ebbene, prima ancora di porsi il problema dell'applicabilità o meno della sospensione dei termini, giova rammentare che l'appello avverso la sentenza che provvede sul reclamo ex art. 630 C.P.C. (al pari di quello proposto avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del giudizio di cognizione ex art. 308 C.P.C.) è disciplinato dall'art. 130 disp. att. C.P.C., che demanda la decisione al collegio disponendo che vi provveda "in camera di consiglio con sentenza”.
A ciò si aggiunga che, come chiarito dal Supremo Collegio (vedasi Cass. Civ. n 14646/2016), non osta all'applicazione di tale disposizione la circostanza che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 630 C.P.C. per il fatto che nella specie si sarebbe dovuta proporre opposizione agli atti esecutivi, «… non potendo applicarsi il principio dell'inappellabilità, previsto per le decisioni sull'opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest'ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta …» (Cass. Civ. n. 30201/2008).
Circa le modalità con cui dev'essere proposto l'appello, le SS.UU. della Suprema Corte hanno affermato (nella sentenza n. 22848/2013) il principio secondo cui il procedimento di appello previsto dall'art. 130 disp. att. cod. proc. civ.:
«… è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ…»;
e ciò anche quando l'impugnazione concerna una sentenza pronunciata su reclamo proposto ex art. 630 C.P.C.; da ciò consegue che l'impugnazione andava proposta con ricorso e la sua tempestività dev'essere, comunque, verificata in relazione alla data del deposito (e non a quella della notificazione della citazione, ove in tale forma sia stata azionata).
Nel caso in esame l'appello avverso la sentenza de qua, pubblicata il 5.5.2017, è stato proposto con atto di citazione, notificato a controparte in data 20.11.2017 (id est, dopo 6 mesi e 15 giorni), ed iscritto al ruolo il seguente 21.11.2017
Occorre, a questo punto rammentare che, secondo il costante insegnamento del Giudice di legittimità (Cass. civ., SS. UU., 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2014, n. 6855;
Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2016, n. 14646; Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21516), ove l'appello sia introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile ove l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge per la forma del ricorso:
«… Laddove il gravame sia promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 C.P.C.., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice …».
Orbene, in base ai principi di diritto sopra enunciati:
- trattandosi di procedimento retto dal rito camerale da introdurre con ricorso;
- dovendovi essere conversione, ai sensi dell'art. 156 C.P.C., per esservi stata l'erronea introduzione del giudizio di secondo grado con citazione, anziché con ricorso;
- essendo rilevante esclusivamente la data di deposito in cancelleria dell'atto introduttivo (e non la data della relativa notificazione), a segnare il momento di proposizione del gravame;
e ciò non solo ai fini della tempestività dell'impugnazione;
se, per un verso, nel caso di specie, nonostante l'impropria introduzione del giudizio con citazione, l'atto di gravame avverso la sentenza in riesame possiede tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e deve ritenersi ammissibile, relativamente alla forma adottata;
per altro, verso, quanto alla questione della sua tardività, va rilevato che, in difetto di notificazione della sentenza, l'eccezione dedotta per quanto retro avvisato in fatto è fondata e l'appello va comunque dichiarato inammissibile in quanto tardivo ai sensi dell'art. 327 C.P.C.
Invero, dal momento che il giudizio di reclamo sulla vicenda estintiva rende oggettivamente incerto l'esito dell'azione esecutiva, i termini per la proposizione del reclamo, per lo svolgimento del relativo procedimento nonché per le successive fasi di impugnazione non sono infatti soggetti, al pari del giudizio di opposizione all'esecuzione, alla sospensione feriale prevista dalla
L. 7.10.1969, n. 742 e modif. succ. La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della suddetta disposizione di legge, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma C.P.C., avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva, ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione.
In materia civile (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 C.P.C..), infatti, resta esclusa la sospensione dei termini, nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e nella specie – come correttamente riconosciuto dal primo Giudice – l'ordinanza del
G.E. pronunziata nel proc. n 56-5/2010, aveva ed ha certamente natura di atto dell'esecuzione. Trattandosi sostanzialmente, quindi, di opposizione ad un atto dell'esecuzione, va fatta applicazione delle suddette norme – L. n. 742/1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario – per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.
Come ribadito dal Supremo Collegio (vedi Cass. Civ. n. 3425/2012), tale disciplina regola il processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr. anche Cass. Civ. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 20745/09, Cass. Civ. ord. n. 9997/10, Cass. Civ. n. 20745/09, Cass. Civ. Ord. n. 9997/2010, Cass. Civ. n. 10874/05, Cass.
Civ. n. 6103/06, Cass. Civ. n. 12250/07, Cass. Civ. n. 14591/07, Cass. Civ. n. 4942/10).
D'altra parte, come già detto retro, la ratio della esclusione della sospensione dei termini sta nell'urgenza di trattare una causa che tende ad incidere sul corso del processo esecutivo e il principio è correlato alla natura della controversia, e non alle sue vicende. In tema basti richiamare la sentenza n. 2847/2005 della Corte di cassazione, pronunciata su un identico caso, con la quale s'è così disposto:
«… La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva…”;
e nello stesso senso si è espressa la successiva sentenza n. 484/2009.
Nel caso di specie, ut supra specificato, l'appello avverso la sentenza depositata in data 5.5.2017
è stato iscritto al ruolo il 21.11.2017, allorché si era già verificata la decadenza prevista dall'art. 327 C.P.C.
Invero, il tardivo deposito della citazione nei procedimenti da instaurarsi con ricorso e la tardiva notificazione del ricorso, nei procedimenti da instaurarsi con citazione – oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 C.P.C. – determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (o la definitività del diverso atto decisorio impugnato), conducono all'insanabile inammissibilità del gravame. Del resto, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità identifica il “deposito” come il momento di perfezionamento, efficacia, esistenza, irretrattabilità della sentenza e quindi il momento in cui cominciano a decorrere i termini per la proposizione di eventuali impugnazioni (vedasi Cass. Civ. n. 12978/2020 e precedentemente Cass. SS.UU. n. 13794/2012; Cass. Civ. n.
18586/2018). In particolare, nella menzionata sentenza n. 13794 del 2012, le Sezioni Unite hanno precisato che il procedimento di pubblicazione della sentenza si compie con la certificazione del deposito mediante l'apposizione in calce alla sentenza della data di esso e della firma del cancelliere.
Peraltro, vale la pena precisare che l'inammissibilità dell'appello per sua tardività va comunque rilevata d'ufficio dal Giudice che procede, sicché nessuna rilevanza possono assumere le questioni sollevate dall'appellante quanto ai vizi della procura, ovvero alla legittimazione ad agire, della cessionaria del credito che detta eccezione ha dedotto.
Donde, ogni ulteriore questione sottoposta all'esame dell'odierno Collegio, resta assorbita nella ut supra declaranda inammissibilità del gravame.
*
Nel superiore epilogo processuale la soccombenza di detta parte impone la condanna di
[...]
alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore delle appellate Parte_1
(già e, prima, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 quale cessionaria del credito originariamente vantato da e per essa quale Controparte_3 mandataria CP_7
Ritiene in tema la Corte doversi liquidare in favore delle suddette parti vittoriose unica statuizione, senza maggiorazione per la loro pluralità, poiché, nel caso in esame, in realtà e a ben vedere, e per essa quale mandataria è succeduta nella Controparte_6 CP_7 fase d'appello, all'originaria parte appellata intervenendo nel presente giudizio Controparte_3 ex art. 111 C.P.C. e la cedente e la cessionaria, pur essendosi costituite con distinte comparse ed avendo anche nel corso del giudizio mantenuto tale formale autonomia, risultano tuttavia esser state assistite dal medesimo difensore, che ha svolto un'unica opera difensiva versando le stesse nell'identica posizione processuale (Cass. civ., n. 29651/2018; Cass. civ., n. 11591/2015).
Ciò ha comportato la trattazione delle medesime questioni in un medesimo disegno defensionale, tanto che, si osserva incidentalmente, spesso gli atti difensivi depositati si distinguono solo per la relativa intestazione.
Ciò posto, i compensi di lite si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
secondo grado:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; - «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, riguarda solo la sussistenza Pt_2 del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»; - «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»; - «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo …».
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 860/2017 RGAC sull'appello proposto avverso la sentenza n. 355 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 4.5.2017 e pubblicata in data 5.5.2017 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1332/2016 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: (già , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 Controparte_2
e di: (già e, prima, , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentante pro tempore; nonché nei confronti di:
quale cessionaria del credito vantato da e per essa quale Controparte_6 Controparte_3 mandataria (nuova denominazione assunta , in persona del CP_7 CP_8 legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1. dichiara la contumacia di (già , in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore;
2. dichiara l'appello inammissibile nei sensi di cui alla motivazione;
3. condanna parte appellante alla rifusione in favore di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
e di:
e per essa quale mandataria in persona del legale Controparte_6 CP_7 rappresentante pro tempore delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo per entrambe – ritenuta l'unicità di posizione processuale – di euro 9.739,35 per onorario, oltre accessori come per legge;
4. dà atto che parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 17.1.2025
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il processo dott. Giuseppe Francesco D'ANDREA.
Il Presidente relatore (dott. Augusto SABATINI)