Versione
13 luglio 1980
13 luglio 1980
Art. 22. (Produttivita' e rendimento)
Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo 21 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.
Tali norme devono essere altresi' finalizzate al recupero della produttivita' e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziati secondo il tipo di attivita' individuale e di gruppo.
Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttivita' e di altre idonee misure di quantita', qualita' e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttivita' nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni.
Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito.
Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo 21 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.
Tali norme devono essere altresi' finalizzate al recupero della produttivita' e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziati secondo il tipo di attivita' individuale e di gruppo.
Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttivita' e di altre idonee misure di quantita', qualita' e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttivita' nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni.
Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito.
Giurisprudenza • 1
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