Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1961, n. 1546
Articolo 2
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25 febbraio 1962
Art. 3.
All'onere complessivo di lire 59 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 39 milioni e lire 20 milioni mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti di parte ordinaria e di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1961-62, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 febbraio 1962