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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 386/2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Pt_1 P.IVA_1
Tucci, elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Nonnis, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Diaz n. 10;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Enrico Gatto e Cristiana Gatto, elettivamente domiciliata in Tempio Pausania, Corso
Matteotti n. 47;
CONVENUTO
, in liquidazione, (C.F. ), in persona del liquidatore Controparte_3 P.IVA_3
giudiziario;
CONVENUTO CONTUMACE nonché nei confronti di
(C.F. ), rappresentata Controparte_4 P.IVA_4
e difesa dall'Avv. Andrea Russo, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Asproni n. 23;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di regresso
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, depositato il
16.3.2020, l' esponeva che, in data 16 giugno 2006, , operaio Pt_1 Persona_1
dipendente della subiva un infortunio sul lavoro durante Controparte_2
l'esecuzione di lavori edili commissionati dalla di cui il sig. Controparte_3
era legale rappresentante. CP_1
2. L' ha poi allegato che in relazione a tale infortunio veniva instaurato un Pt_2
procedimento penale, conclusosi in primo grado con la condanna del sig. in CP_1
relazione al reato p.p. dall'art. 590, comma 2, c.p., nonché al risarcimento del danno unitamente ai responsabili civili e Controparte_2 [...]
, a favore dell' , costituitosi parte civile. CP_3 Pt_1
3. A seguito dell'appello avverso tale decisione, parte ricorrente ha rappresentato che la
Corte d'Appello di Sassari, con la sentenza n. 565/2016, dichiarava prescritti i reati, mentre confermava la statuizione in ordine al capo di condanna civile.
4. L' ha altresì evidenziato che tale sentenza non veniva impugnata. Pt_1
5. Ciò premesso, l' chiedeva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 11 del T.U. Pt_2
1124/1965, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 141.985,70, quale costo delle prestazioni corrisposte in relazione all'infortunio occorso al sig.
. Per_1
6. L' ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“voglia il Giudice adito, contrariis reictis, dichiarare l'evento dedotto configurabile come reato ai sensi dell'art. 590 c.p. ed imputabile al signor in Controparte_1
qualità di committente conseguentemente dichiarare civilmente responsabili in ordine alle lesioni subite dal Sig. il medesimo , nato a [...]_1
Palau il 26.08.1968 (CF. ), ivi residente in [...], la C.F._1
con sede in Palau alla via Roma n.
6 - CF. Controparte_5
, in persona del liquidatore giudiziario e la società P.IVA_3 Controparte_2
con sede in Aggius, Località Bonaita 1 (CF ) in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per l'effetto condannarli al pagamento, in favore dell' , della somma di E. 141.985,70 o di quella maggiore o minore che risultasse Pt_1
dovuta – oltre rivalutazioni ed interessi di legge.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
7. Si costituivano in giudizio e Controparte_1
eccependo anzitutto la prescrizione del diritto azionato Controparte_2 da parte ricorrente, siccome trascorso il termine triennale dall'irrevocabilità della sentenza di condanna.
8. I convenuti hanno comunque richiesto di rigettarsi nel merito la domanda avversaria, contestando altresì la quantificazione del danno operata dall'Istituto in assenza del contraddittorio tra le parti.
9. La convenuta chiedeva altresì di essere autorizzata alla Controparte_2
chiamata in causa di , per essere Controparte_4
garantita in relazione al contratto di assicurazione intercorso tra le parti.
10. A seguito dell'autorizzazione all'estensione del contraddittorio, si è ritualmente costituita detta impresa di assicurazione, eccependo anch'essa la prescrizione dell'azione di regresso intrapresa dall' . Pt_1
11. La terza chiamata ha altresì eccepito la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, la decadenza dal diritto di indennizzo e comunque l'inoperatività della polizza, chiedendo dunque l'eventuale rigetto della domanda in garanzia.
12. Non si costituiva in giudizio la . Controparte_3
13. Mutata più volte la persona del giudice ed esaurito lo svolgimento delle operazioni peritali, la controversia viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. È assorbente, in quanto fondata, l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata congiuntamente dalle parti resistenti.
15. L'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che “L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l' Pt_2
3 assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta
e le risorse economiche del responsabile.
L può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando Pt_2
l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile”.
16. Ai sensi dell'art. 112, comma quinto, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo, mentre il comma sesto statuisce che l'azione di regresso si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
17. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 26908 del 2023, nonché sentenza n. 12631 del 2021), nel chiarire la portata interpretativa di tale disposizione, ha affermato che la norma contempla, nelle sue due disposizioni, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente, l'azione di regresso dell' Pt_1
soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte, ultimo comma, cit. art. 112) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte, ultimo comma, stesso art. 112) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.
18. Per quanto concerne il caso di specie, si rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 112, comma sesto, posto che la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 565/2016,
4 sezione distaccata di Sassari, ha accertato la responsabilità in capo all'imputato
[...]
e al responsabile civile in Controparte_6 Controparte_2
ordine all'infortunio occorso al sig. . Per_1
19. Sicché, dalla data di irrevocabilità di tale decisione, non essendo stata impugnata per cassazione, decorreva il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Istituto assicuratore.
20. A tal fine, dal combinato disposto degli artt. 585, commi 1 lett. c) e 2 lett. c), e 544, comma 3, c.p.p., si ricava che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione della sentenza d'appello decorre dalla data di scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza.
21. In particolare, la sentenza della Corte d'Appello n. 565/2016 è stata pubblicata in data
22.9.2016, con riserva di deposito della motivazione in novanta giorni, e dunque entro il
21.12.2016.
22. Tale termine è stato rispettato, atteso che la motivazione è stata depositata in data
14.12.2016 (doc. 13 fasc. ricorrente).
23. Pertanto, decorrendo il termine per la proposizione dell'impugnazione dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (21.12.2016), la sentenza è divenuta irrevocabile in data 4 febbraio 2017 (non rilevando altresì che si tratta di termine in scadenza nella giornata del sabato, cfr. Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 44004 del
27/09/2023).
24. Inoltre, rispetto a quanto posto in luce, non esplica alcuna efficacia l'erronea attestazione operata da parte della Cancelleria circa l'irrevocabilità della sentenza al 31.3.2017, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione assumono rilievo esclusivamente gli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., sicché nessun significato può attribuirsi all'eventuale erronea apposizione, sull'originale del provvedimento, dell'attestazione di passaggio in giudicato da parte della cancelleria, che costituisce un adempimento amministrativo di carattere interno (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 48012 del 22/06/2022).
5 25. Sicché, l'azione di regresso per cui è causa avrebbe dovuto essere iniziata dall' Pt_1
entro il 4.2.2020; il ricorso era allora già tardivo al momento del deposito in data 16 marzo 2020, essendo presentato a termine di prescrizione già inevitabilmente elasso.
26. Nondimeno, anche volendo prescindere da tale assorbente rilievo, l'azione intentata da parte ricorrente sarebbe vieppiù prescritta anche a voler considerare quale termine di irrevocabilità della sentenza penale quello indicato dalla cancelleria al 31 marzo 2017.
27. Invero, dovendo l' esercitare l'azione di regresso entro il termine di natura Pt_1
prescrizionale, quest'ultimo può essere interrotto non con il deposito del ricorso, bensì con la notifica di quest'ultimo, oppure con ogni atto idoneo alla costituzione in mora, ai sensi dell'art. 2943 c.c. (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 22876 del 2021).
28. Per quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa della
(doc. 1), il ricorso risulta avviato per la notifica agli Controparte_2
odierni convenuti in data 17 giugno 2020.
29. Di talché, l'azione di regresso per cui è causa sarebbe in ogni eventualità prescritta, non risultando dal fascicolo di parte ricorrente alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del ricorso.
30. A quanto osservato consegue il rigetto del ricorso.
31. In ordine alle spese del giudizio, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 31889 del
06/12/2019).
32. Nel caso di specie, a fronte del rigetto della domanda attorea, ritenuta non arbitraria la chiamata in garanzia operata dalla il ricorrente deve Controparte_2
essere condannato a rifondere le spese processuali nei confronti di ciascuno dei convenuti
6 costituiti (non avendo invece la svolto attività difensiva), secondo Controparte_3
la quantificazione indicata in dispositivo, in base al valore della controversia.
33. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono definitivamente porsi a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara prescritta l'azione di regresso per cui è causa e, per l'effetto, rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; Pt_1
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Pt_1 [...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
, liquidate in complessivi € 6.700,00 ciascuno, oltre agli accessori
[...]
fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 24/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Pt_1 P.IVA_1
Tucci, elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Nonnis, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Diaz n. 10;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Enrico Gatto e Cristiana Gatto, elettivamente domiciliata in Tempio Pausania, Corso
Matteotti n. 47;
CONVENUTO
, in liquidazione, (C.F. ), in persona del liquidatore Controparte_3 P.IVA_3
giudiziario;
CONVENUTO CONTUMACE nonché nei confronti di
(C.F. ), rappresentata Controparte_4 P.IVA_4
e difesa dall'Avv. Andrea Russo, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Asproni n. 23;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di regresso
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, depositato il
16.3.2020, l' esponeva che, in data 16 giugno 2006, , operaio Pt_1 Persona_1
dipendente della subiva un infortunio sul lavoro durante Controparte_2
l'esecuzione di lavori edili commissionati dalla di cui il sig. Controparte_3
era legale rappresentante. CP_1
2. L' ha poi allegato che in relazione a tale infortunio veniva instaurato un Pt_2
procedimento penale, conclusosi in primo grado con la condanna del sig. in CP_1
relazione al reato p.p. dall'art. 590, comma 2, c.p., nonché al risarcimento del danno unitamente ai responsabili civili e Controparte_2 [...]
, a favore dell' , costituitosi parte civile. CP_3 Pt_1
3. A seguito dell'appello avverso tale decisione, parte ricorrente ha rappresentato che la
Corte d'Appello di Sassari, con la sentenza n. 565/2016, dichiarava prescritti i reati, mentre confermava la statuizione in ordine al capo di condanna civile.
4. L' ha altresì evidenziato che tale sentenza non veniva impugnata. Pt_1
5. Ciò premesso, l' chiedeva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 11 del T.U. Pt_2
1124/1965, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 141.985,70, quale costo delle prestazioni corrisposte in relazione all'infortunio occorso al sig.
. Per_1
6. L' ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“voglia il Giudice adito, contrariis reictis, dichiarare l'evento dedotto configurabile come reato ai sensi dell'art. 590 c.p. ed imputabile al signor in Controparte_1
qualità di committente conseguentemente dichiarare civilmente responsabili in ordine alle lesioni subite dal Sig. il medesimo , nato a [...]_1
Palau il 26.08.1968 (CF. ), ivi residente in [...], la C.F._1
con sede in Palau alla via Roma n.
6 - CF. Controparte_5
, in persona del liquidatore giudiziario e la società P.IVA_3 Controparte_2
con sede in Aggius, Località Bonaita 1 (CF ) in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per l'effetto condannarli al pagamento, in favore dell' , della somma di E. 141.985,70 o di quella maggiore o minore che risultasse Pt_1
dovuta – oltre rivalutazioni ed interessi di legge.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
7. Si costituivano in giudizio e Controparte_1
eccependo anzitutto la prescrizione del diritto azionato Controparte_2 da parte ricorrente, siccome trascorso il termine triennale dall'irrevocabilità della sentenza di condanna.
8. I convenuti hanno comunque richiesto di rigettarsi nel merito la domanda avversaria, contestando altresì la quantificazione del danno operata dall'Istituto in assenza del contraddittorio tra le parti.
9. La convenuta chiedeva altresì di essere autorizzata alla Controparte_2
chiamata in causa di , per essere Controparte_4
garantita in relazione al contratto di assicurazione intercorso tra le parti.
10. A seguito dell'autorizzazione all'estensione del contraddittorio, si è ritualmente costituita detta impresa di assicurazione, eccependo anch'essa la prescrizione dell'azione di regresso intrapresa dall' . Pt_1
11. La terza chiamata ha altresì eccepito la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, la decadenza dal diritto di indennizzo e comunque l'inoperatività della polizza, chiedendo dunque l'eventuale rigetto della domanda in garanzia.
12. Non si costituiva in giudizio la . Controparte_3
13. Mutata più volte la persona del giudice ed esaurito lo svolgimento delle operazioni peritali, la controversia viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. È assorbente, in quanto fondata, l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata congiuntamente dalle parti resistenti.
15. L'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che “L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l' Pt_2
3 assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta
e le risorse economiche del responsabile.
L può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando Pt_2
l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile”.
16. Ai sensi dell'art. 112, comma quinto, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo, mentre il comma sesto statuisce che l'azione di regresso si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
17. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 26908 del 2023, nonché sentenza n. 12631 del 2021), nel chiarire la portata interpretativa di tale disposizione, ha affermato che la norma contempla, nelle sue due disposizioni, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente, l'azione di regresso dell' Pt_1
soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte, ultimo comma, cit. art. 112) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte, ultimo comma, stesso art. 112) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.
18. Per quanto concerne il caso di specie, si rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 112, comma sesto, posto che la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 565/2016,
4 sezione distaccata di Sassari, ha accertato la responsabilità in capo all'imputato
[...]
e al responsabile civile in Controparte_6 Controparte_2
ordine all'infortunio occorso al sig. . Per_1
19. Sicché, dalla data di irrevocabilità di tale decisione, non essendo stata impugnata per cassazione, decorreva il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Istituto assicuratore.
20. A tal fine, dal combinato disposto degli artt. 585, commi 1 lett. c) e 2 lett. c), e 544, comma 3, c.p.p., si ricava che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione della sentenza d'appello decorre dalla data di scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza.
21. In particolare, la sentenza della Corte d'Appello n. 565/2016 è stata pubblicata in data
22.9.2016, con riserva di deposito della motivazione in novanta giorni, e dunque entro il
21.12.2016.
22. Tale termine è stato rispettato, atteso che la motivazione è stata depositata in data
14.12.2016 (doc. 13 fasc. ricorrente).
23. Pertanto, decorrendo il termine per la proposizione dell'impugnazione dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (21.12.2016), la sentenza è divenuta irrevocabile in data 4 febbraio 2017 (non rilevando altresì che si tratta di termine in scadenza nella giornata del sabato, cfr. Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 44004 del
27/09/2023).
24. Inoltre, rispetto a quanto posto in luce, non esplica alcuna efficacia l'erronea attestazione operata da parte della Cancelleria circa l'irrevocabilità della sentenza al 31.3.2017, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione assumono rilievo esclusivamente gli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., sicché nessun significato può attribuirsi all'eventuale erronea apposizione, sull'originale del provvedimento, dell'attestazione di passaggio in giudicato da parte della cancelleria, che costituisce un adempimento amministrativo di carattere interno (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 48012 del 22/06/2022).
5 25. Sicché, l'azione di regresso per cui è causa avrebbe dovuto essere iniziata dall' Pt_1
entro il 4.2.2020; il ricorso era allora già tardivo al momento del deposito in data 16 marzo 2020, essendo presentato a termine di prescrizione già inevitabilmente elasso.
26. Nondimeno, anche volendo prescindere da tale assorbente rilievo, l'azione intentata da parte ricorrente sarebbe vieppiù prescritta anche a voler considerare quale termine di irrevocabilità della sentenza penale quello indicato dalla cancelleria al 31 marzo 2017.
27. Invero, dovendo l' esercitare l'azione di regresso entro il termine di natura Pt_1
prescrizionale, quest'ultimo può essere interrotto non con il deposito del ricorso, bensì con la notifica di quest'ultimo, oppure con ogni atto idoneo alla costituzione in mora, ai sensi dell'art. 2943 c.c. (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 22876 del 2021).
28. Per quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa della
(doc. 1), il ricorso risulta avviato per la notifica agli Controparte_2
odierni convenuti in data 17 giugno 2020.
29. Di talché, l'azione di regresso per cui è causa sarebbe in ogni eventualità prescritta, non risultando dal fascicolo di parte ricorrente alcun atto interruttivo anteriore alla notifica del ricorso.
30. A quanto osservato consegue il rigetto del ricorso.
31. In ordine alle spese del giudizio, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 31889 del
06/12/2019).
32. Nel caso di specie, a fronte del rigetto della domanda attorea, ritenuta non arbitraria la chiamata in garanzia operata dalla il ricorrente deve Controparte_2
essere condannato a rifondere le spese processuali nei confronti di ciascuno dei convenuti
6 costituiti (non avendo invece la svolto attività difensiva), secondo Controparte_3
la quantificazione indicata in dispositivo, in base al valore della controversia.
33. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono definitivamente porsi a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara prescritta l'azione di regresso per cui è causa e, per l'effetto, rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; Pt_1
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Pt_1 [...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
, liquidate in complessivi € 6.700,00 ciascuno, oltre agli accessori
[...]
fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 24/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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