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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/10/2024, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 1731/2021+1732/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Pietro Giua e Serena Pietri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Sassari, Via Zanfarino n. 14;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
28.12.2021 e iscritto al n. R.G. 1731/2021, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione all'avviso di addebito n. 40220210000181131000, con CP_1 cui è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 13.811,81, relativamente ai contributi eccedenti al minimale dovuti alla gestione artigiani negli anni 2010 e 2011, oltre sanzioni.
2. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione di detti contributi, atteso che non avrebbe ricevuto alcuna diffida da parte dell' antecedentemente all'avviso bonario del 30 CP_1 giugno 2017. Ha inoltre contestato la sproporzione dell'importo richiesto a titolo di sanzioni, chiedendo che lo stesso fosse ridotto equitativamente.
3. Il sig. ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“– in via cautelare:
sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'avviso di addebito opposto;
– in via principale:
dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'avviso di addebito opposto per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto annullarlo.
– In via subordinata:
ridurre le somme azionate a titolo di sanzioni a termini di legge ed equità
– in ogni caso:
con vittoria delle spese di lite, ivi compreso 15% spese generali ed accessori di legge”.
4. Si è ritualmente costituito l' , eccependo che nel caso di specie non sarebbe maturata CP_1
alcuna prescrizione, atteso che non sarebbe decorso il termine quinquennale tra la data fissata per il versamento dei contributi e la notifica dell'avviso bonario. Peraltro, l' CP_1
ha evidenziato che alla controparte era stato notificato per compiuta giacenza in data
3.9.2013 il verbale di accertamento n. 7300000355399, contenente la messa in mora per il pagamento dei contributi oggetto del giudizio.
5. Parte convenuta ha poi contestato la doglianza in ordine alla sproporzione delle sanzioni applicate, posto che le stesse sarebbero state determinate sulla base dei criteri previsti per legge.
6. L' ha rassegnato le presenti conclusioni: CP_1
“- rigettare, comunque, tutte le domande formulate da controparte in quanto del tutto indimostrate e destituite di qualsivoglia fondamento, in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarata la legittimità della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito n. 402
20210000181131, condannarla al pagamento delle somme ivi portate, ovvero in via meramente subordinata, di quelle diverse accertate in corso di causa, maggiorate delle ulteriori sanzioni e degli interessi, come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- stante la portata temeraria della lite, condannare parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
2 - in ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di giudizio”.
7. Con separato ricorso, iscritto al n. R.G. 1732/2021, il sig. ha altresì impugnato Pt_1
l'avviso di addebito n. 40220210000181838000, relativo al pagamento alla gestione artigiani della contribuzione eccedente il minimale nell'anno 2012, per l'importo complessivo di € 11.447,94.
8. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei contributi in discorso, non avendo l'Istituto previdenziale interrotto la stessa. Ha altresì lamentato anche in tal caso la sproporzione delle sanzioni applicate.
9. L' , costituendosi, ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso avversario. CP_1
10. Disposta preliminarmente la riunione dei giudizi, questi ultimi vengono decisi alla scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Giudizio R.G. n. 1732/2021
11. Con riferimento al giudizio R.G. n. 1732/2021, si deve evidenziare che parte ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata ex. art 1, commi 231-252, della legge n. 197/22 (c.d. rottamazione quater), che è stata accolta da parte dell' (deposito del 25.9.2024 fasc. ricorrente). Controparte_2
12. Il prospetto informativo indicante i crediti ricompresi nella definizione agevolata delle pendenze debitorie riguarda l'avviso di addebito oggetto di causa, n.
40220210000181838000.
13. Parte ricorrente ha poi dimostrato l'avvenuto pagamento delle prime tre rate del piano di rientro, come da ricevute depositate in atti (24 giugno 2024), dalle quali risulta versato l'importo indicato nel prospetto delle somme dovute (depositato il 25 settembre).
14. Si rileva dunque che l'opponente ha presentato una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex. art 1, commi 231-252, della legge n. 197/22, che è stata accolta dal concessionario della riscossione;
parte ricorrente ha poi eseguito il pagamento delle rate previste. La dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima (come da deposito del 27 febbraio 2024).
15. Quanto agli effetti prodotti dalla dichiarazione e dai pagamenti intervenuti in esecuzione del piano rateale accettato dall' recentemente la Controparte_2
3 Suprema Corte, intervenuta sul tema con ampia motivazione cui si fa integrale rimando, ha osservato che “l'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare
l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 24428 dell'11/09/2024).
16. Nella pronuncia appena menzionata si è quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, CP_2
ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
17. Il giudicante, aderendo al citato orientamento, osservato che nel caso di specie risulta prodotta la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata, con contestuale rinuncia al giudizio afferente all'avviso di addebito per cui è causa, e che risultano documentati i pagamenti in esecuzione del piano rateale, come da prospetto rilasciato dal concessionario della riscossione, ritiene pertanto che il giudizio vada dichiarato estinto.
Giudizio R.G. n. 1731/2021
18. Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
19. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, si osserva anzitutto che l'art. 55 del
R.D.L. n. 1827 del 1935, stabilisce che “I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
20. L'art. 18, comma quarto, del d.lgs. n. 241 del 1997 ha poi previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione
4 assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
21. Inoltre, conformemente all'orientamento consolidato della Suprema Corte, “Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini di pagamento previsto per i titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni prescritte per beneficiarne (v., fra tante, Cass. n. 10273 del 2021; sulla natura regolamentare dei D.P.C.M. che introducono un differimento dei termini di pagamento, e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o integrativa della legge, v.
Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000).
14. Questa Corte ha esaminato in plurime occasioni la questione della rilevanza del differimento della scadenza, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e
Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467). 15. In particolare, come già osservato da Cass. Sez.
L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria;
pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
22. Nel caso di specie, l'art. 1, lett. 1, lett. a), del D.P.C.M 12 maggio 2011, pubblicato in
G.U. n. 111 del 14 maggio 2011, ha disposto la proroga dei termini per il versamento dei contributi afferenti all'anno 2010 al 6 luglio 2011.
5 23. Inoltre, l'art. 1, lett. a), del D.P.C.M. 6 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 135 del 12 giugno 2012, ha stabilito la proroga del versamento del dovuto dell'anno 2011 alla data del 9 luglio 2012.
24. Sicché, vanno considerate tali date al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal ricorrente.
25. A fronte della pacifica ricezione dell'avviso bonario del 30 giugno 2017, risulta maturato il termine di prescrizione con riferimento ai contributi dovuti alla gestione artigiana nell'anno 2010, essendo per l'appunto tale termine elasso al 7.7.2016.
26. Sul punto, si rileva che l' nella memoria di costituzione ha eccepito che al sig. CP_1
sarebbe stato notificato, per compiuta giacenza al 3.9.2013, il verbale di Pt_1 accertamento contenente, tra l'altro, l'intimazione al pagamento dei contributi di cui si discute (doc. 6 fasc. ). CP_1
27. Va tuttavia ritenuta la nullità di tale notifica, attesa la restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza, a seguito del tentativo di consegna all'indirizzo di Via Manai n. 1,
Bonorva. In merito, parte ricorrente produce il certificato storico di residenza, documentazione da ritenersi ammissibile, atteso che l'interesse è sorto solo a seguito delle difese svolte dall' nella memoria di costituzione, e dal quale risulta che il sig. CP_1 era residente a[...] a decorrere dall'11.6.2012, essendo Pt_1
l'indirizzo di Via Manai n. 1 corrispondente alla precedente residenza (produzione ricorrente del 22.4.2022).
28. Pertanto, deve ritenersi non perfezionata la notifica del verbale di accertamento di cui si discute, non essendo dirimente la circostanza secondo cui era stato lo stesso a Pt_1
dichiarare tale indirizzo di residenza (doc. 7 fasc. ), dovendo il creditore attivarsi per CP_1 svolgere gli accertamenti del caso, a fronte dell'irreperibilità del debitore presso tale indirizzo.
29. In merito invece ai contributi richiesti per l'anno 2011, come sopra rilevato, il termine per il pagamento degli stessi ha iniziato a decorrere dal 9 luglio 2012, sicché all'invio dell'avviso bonario del 30 giugno 2017 il credito non era ancora prescritto.
30. Resta dunque da esaminare l'eccezione di sproporzione delle sanzioni applicate al mancato versamento.
6 31. Dall'avviso di addebito impugnato risulta che il regime sanzionatorio applicato dall' sia quello previsto all'art. 116, comma ottavo lett. a), della legge n. 388 del CP_1
2000. Quest'ultimo così recita:
“
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
32. A fronte dell'evasione contributiva per le due rate individuata negli importi di € 1.104,48 ed € 1.104,50, risultano applicate sanzioni pari alle somme di € 892,54 ed € 892,53.
33. Ne consegue l'illegittimità delle stesse, nella misura in cui eccedono il tetto massimo stabilito nel 40% dell'importo dei contributi non versati.
34. Conclusivamente, il ricorso va accolto, dichiarando prescritto il credito relativo ai contributi dovuti alla gestione artigiana per l'anno 2010, così come va accolta la domanda dell' , con sussistenza del credito contributivo per l'anno 2011, previa CP_1
rideterminazione delle sanzioni entro il limite stabilito dalla lettera a) sopra richiamato.
35. La causa va pertanto decisa come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i giudizi, stante la parziale fondatezza del ricorso e comunque in ragione dell'adesione alla procedura di definizione agevolata sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara l'estinzione del giudizio n. R.G. 1732/2021;
− dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40220210000181131000;
− dichiara prescritto il credito rivendicato dall' con riferimento ai contributi eccedenti CP_1 al minimale dovuti dal ricorrente per l'iscrizione alla gestione artigiana nell'anno 2010;
− dichiara l'illegittimità dell'importo richiesto dall' a titolo di sanzioni;
CP_1
− condanna il ricorrente al versamento all' dell'importo di € 2.208,98, maggiorato CP_1
7 delle sanzioni nei limiti di cui in motivazione, oltre interessi dal dovuto al saldo;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 10/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Pietro Giua e Serena Pietri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Sassari, Via Zanfarino n. 14;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
28.12.2021 e iscritto al n. R.G. 1731/2021, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione all'avviso di addebito n. 40220210000181131000, con CP_1 cui è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 13.811,81, relativamente ai contributi eccedenti al minimale dovuti alla gestione artigiani negli anni 2010 e 2011, oltre sanzioni.
2. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione di detti contributi, atteso che non avrebbe ricevuto alcuna diffida da parte dell' antecedentemente all'avviso bonario del 30 CP_1 giugno 2017. Ha inoltre contestato la sproporzione dell'importo richiesto a titolo di sanzioni, chiedendo che lo stesso fosse ridotto equitativamente.
3. Il sig. ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“– in via cautelare:
sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'avviso di addebito opposto;
– in via principale:
dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'avviso di addebito opposto per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto annullarlo.
– In via subordinata:
ridurre le somme azionate a titolo di sanzioni a termini di legge ed equità
– in ogni caso:
con vittoria delle spese di lite, ivi compreso 15% spese generali ed accessori di legge”.
4. Si è ritualmente costituito l' , eccependo che nel caso di specie non sarebbe maturata CP_1
alcuna prescrizione, atteso che non sarebbe decorso il termine quinquennale tra la data fissata per il versamento dei contributi e la notifica dell'avviso bonario. Peraltro, l' CP_1
ha evidenziato che alla controparte era stato notificato per compiuta giacenza in data
3.9.2013 il verbale di accertamento n. 7300000355399, contenente la messa in mora per il pagamento dei contributi oggetto del giudizio.
5. Parte convenuta ha poi contestato la doglianza in ordine alla sproporzione delle sanzioni applicate, posto che le stesse sarebbero state determinate sulla base dei criteri previsti per legge.
6. L' ha rassegnato le presenti conclusioni: CP_1
“- rigettare, comunque, tutte le domande formulate da controparte in quanto del tutto indimostrate e destituite di qualsivoglia fondamento, in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarata la legittimità della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito n. 402
20210000181131, condannarla al pagamento delle somme ivi portate, ovvero in via meramente subordinata, di quelle diverse accertate in corso di causa, maggiorate delle ulteriori sanzioni e degli interessi, come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- stante la portata temeraria della lite, condannare parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
2 - in ogni caso con il favore delle spese e dei compensi di giudizio”.
7. Con separato ricorso, iscritto al n. R.G. 1732/2021, il sig. ha altresì impugnato Pt_1
l'avviso di addebito n. 40220210000181838000, relativo al pagamento alla gestione artigiani della contribuzione eccedente il minimale nell'anno 2012, per l'importo complessivo di € 11.447,94.
8. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei contributi in discorso, non avendo l'Istituto previdenziale interrotto la stessa. Ha altresì lamentato anche in tal caso la sproporzione delle sanzioni applicate.
9. L' , costituendosi, ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso avversario. CP_1
10. Disposta preliminarmente la riunione dei giudizi, questi ultimi vengono decisi alla scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Giudizio R.G. n. 1732/2021
11. Con riferimento al giudizio R.G. n. 1732/2021, si deve evidenziare che parte ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata ex. art 1, commi 231-252, della legge n. 197/22 (c.d. rottamazione quater), che è stata accolta da parte dell' (deposito del 25.9.2024 fasc. ricorrente). Controparte_2
12. Il prospetto informativo indicante i crediti ricompresi nella definizione agevolata delle pendenze debitorie riguarda l'avviso di addebito oggetto di causa, n.
40220210000181838000.
13. Parte ricorrente ha poi dimostrato l'avvenuto pagamento delle prime tre rate del piano di rientro, come da ricevute depositate in atti (24 giugno 2024), dalle quali risulta versato l'importo indicato nel prospetto delle somme dovute (depositato il 25 settembre).
14. Si rileva dunque che l'opponente ha presentato una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex. art 1, commi 231-252, della legge n. 197/22, che è stata accolta dal concessionario della riscossione;
parte ricorrente ha poi eseguito il pagamento delle rate previste. La dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima (come da deposito del 27 febbraio 2024).
15. Quanto agli effetti prodotti dalla dichiarazione e dai pagamenti intervenuti in esecuzione del piano rateale accettato dall' recentemente la Controparte_2
3 Suprema Corte, intervenuta sul tema con ampia motivazione cui si fa integrale rimando, ha osservato che “l'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare
l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 24428 dell'11/09/2024).
16. Nella pronuncia appena menzionata si è quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, CP_2
ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
17. Il giudicante, aderendo al citato orientamento, osservato che nel caso di specie risulta prodotta la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata, con contestuale rinuncia al giudizio afferente all'avviso di addebito per cui è causa, e che risultano documentati i pagamenti in esecuzione del piano rateale, come da prospetto rilasciato dal concessionario della riscossione, ritiene pertanto che il giudizio vada dichiarato estinto.
Giudizio R.G. n. 1731/2021
18. Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
19. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, si osserva anzitutto che l'art. 55 del
R.D.L. n. 1827 del 1935, stabilisce che “I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
20. L'art. 18, comma quarto, del d.lgs. n. 241 del 1997 ha poi previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione
4 assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
21. Inoltre, conformemente all'orientamento consolidato della Suprema Corte, “Assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini di pagamento previsto per i titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni prescritte per beneficiarne (v., fra tante, Cass. n. 10273 del 2021; sulla natura regolamentare dei D.P.C.M. che introducono un differimento dei termini di pagamento, e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativi o integrativa della legge, v.
Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000).
14. Questa Corte ha esaminato in plurime occasioni la questione della rilevanza del differimento della scadenza, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e
Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467). 15. In particolare, come già osservato da Cass. Sez.
L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria;
pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
22. Nel caso di specie, l'art. 1, lett. 1, lett. a), del D.P.C.M 12 maggio 2011, pubblicato in
G.U. n. 111 del 14 maggio 2011, ha disposto la proroga dei termini per il versamento dei contributi afferenti all'anno 2010 al 6 luglio 2011.
5 23. Inoltre, l'art. 1, lett. a), del D.P.C.M. 6 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 135 del 12 giugno 2012, ha stabilito la proroga del versamento del dovuto dell'anno 2011 alla data del 9 luglio 2012.
24. Sicché, vanno considerate tali date al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal ricorrente.
25. A fronte della pacifica ricezione dell'avviso bonario del 30 giugno 2017, risulta maturato il termine di prescrizione con riferimento ai contributi dovuti alla gestione artigiana nell'anno 2010, essendo per l'appunto tale termine elasso al 7.7.2016.
26. Sul punto, si rileva che l' nella memoria di costituzione ha eccepito che al sig. CP_1
sarebbe stato notificato, per compiuta giacenza al 3.9.2013, il verbale di Pt_1 accertamento contenente, tra l'altro, l'intimazione al pagamento dei contributi di cui si discute (doc. 6 fasc. ). CP_1
27. Va tuttavia ritenuta la nullità di tale notifica, attesa la restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza, a seguito del tentativo di consegna all'indirizzo di Via Manai n. 1,
Bonorva. In merito, parte ricorrente produce il certificato storico di residenza, documentazione da ritenersi ammissibile, atteso che l'interesse è sorto solo a seguito delle difese svolte dall' nella memoria di costituzione, e dal quale risulta che il sig. CP_1 era residente a[...] a decorrere dall'11.6.2012, essendo Pt_1
l'indirizzo di Via Manai n. 1 corrispondente alla precedente residenza (produzione ricorrente del 22.4.2022).
28. Pertanto, deve ritenersi non perfezionata la notifica del verbale di accertamento di cui si discute, non essendo dirimente la circostanza secondo cui era stato lo stesso a Pt_1
dichiarare tale indirizzo di residenza (doc. 7 fasc. ), dovendo il creditore attivarsi per CP_1 svolgere gli accertamenti del caso, a fronte dell'irreperibilità del debitore presso tale indirizzo.
29. In merito invece ai contributi richiesti per l'anno 2011, come sopra rilevato, il termine per il pagamento degli stessi ha iniziato a decorrere dal 9 luglio 2012, sicché all'invio dell'avviso bonario del 30 giugno 2017 il credito non era ancora prescritto.
30. Resta dunque da esaminare l'eccezione di sproporzione delle sanzioni applicate al mancato versamento.
6 31. Dall'avviso di addebito impugnato risulta che il regime sanzionatorio applicato dall' sia quello previsto all'art. 116, comma ottavo lett. a), della legge n. 388 del CP_1
2000. Quest'ultimo così recita:
“
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
32. A fronte dell'evasione contributiva per le due rate individuata negli importi di € 1.104,48 ed € 1.104,50, risultano applicate sanzioni pari alle somme di € 892,54 ed € 892,53.
33. Ne consegue l'illegittimità delle stesse, nella misura in cui eccedono il tetto massimo stabilito nel 40% dell'importo dei contributi non versati.
34. Conclusivamente, il ricorso va accolto, dichiarando prescritto il credito relativo ai contributi dovuti alla gestione artigiana per l'anno 2010, così come va accolta la domanda dell' , con sussistenza del credito contributivo per l'anno 2011, previa CP_1
rideterminazione delle sanzioni entro il limite stabilito dalla lettera a) sopra richiamato.
35. La causa va pertanto decisa come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i giudizi, stante la parziale fondatezza del ricorso e comunque in ragione dell'adesione alla procedura di definizione agevolata sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara l'estinzione del giudizio n. R.G. 1732/2021;
− dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40220210000181131000;
− dichiara prescritto il credito rivendicato dall' con riferimento ai contributi eccedenti CP_1 al minimale dovuti dal ricorrente per l'iscrizione alla gestione artigiana nell'anno 2010;
− dichiara l'illegittimità dell'importo richiesto dall' a titolo di sanzioni;
CP_1
− condanna il ricorrente al versamento all' dell'importo di € 2.208,98, maggiorato CP_1
7 delle sanzioni nei limiti di cui in motivazione, oltre interessi dal dovuto al saldo;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 10/10/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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