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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 340 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello,
appellante
1 contro
(C.F.: ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante,
appellata-contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'11-10-2024 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in forza dei motivi dedotti in espositiva, previo accertamento della sussistenza e della legittimità del credito vantato dal gestore idrico per i consumi di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, in accoglimento del presente gravame, rigettare l'opposizione proposta dalla società perché Parte_2
infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2999/2015, emesso dal
Tribunale di Cagliari il 4-12-2025 per l'importo di euro 37.257,85,
oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di notifica e gli interessi come da domanda, da liquidarsi ai sensi del RII;
2) per l'effetto condannare la società al Parte_2
pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
37.257,85;
2 1) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge ed oltre le spese di ctu.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1022/22 il Tribunale di Cagliari, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta da revocava il Parte_3
decreto ingiuntivo n. 2999/2015 emesso dal medesimo tribunale su ricorso di per l'importo di euro 37.257,85 a titolo di corrispettivo Parte_1
per la fornitura d'acqua relativa al periodo 31-12-07/2-11-2012 oltre interessi e spese, ricalcolando l'importo dovuto dalla società opponente in euro 1.164,92; stante la soccombenza parziale, le spese processuali, ivi comprese quelle di c.t.u., erano compensate nella misura di un terzo e poste nel resto a carico dell'attrice.
Respinta l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente con riferimento ai corrispettivi maturati anteriormente al quinquennio in ragione della notifica di atti interruttivi tra il 2011 e il 2013 e considerato che il gestore idrico aveva provveduto ad effettuare periodiche letture, il tribunale osservava che gravava sul somministrante la prova del regolare funzionamento del gruppo di misura e che, nella specie, l'indagine peritale all'uopo disposta evidenziava l'esistenza di errori nella misurazione superiori al limite di tolleranza del 2% in danno dell'utente sicché
l'allegazione attrice circa il carattere anomalo dei consumi registrati tra
3 l'agosto 2011 e il giugno 2012 risultava fondata;
l'entità del corrispettivo dovuto era rideterminata in conformità al calcolo operato dall'ausiliario secondo la tariffa ratione temporis vigente.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo (i) Parte_1
la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il tribunale non considerava il dettaglio delle letture riportate nelle due fatture poste a base dell'ingiunzione e l'assenza di contestazioni da parte dell'utente fino alla notifica dell'ingiunzione nonché laddove concludeva per il difetto di funzionamento del contatore, la cui irregolare attività era attestata solo per la portata di transizione;
(ii) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice rilevato d'ufficio il profilo del funzionamento del contatore,
non dedotto dall'opponente, il quale limitava la propria contestazione all'abnormità dei consumi fatturati;
(iii) l'omessa pronuncia di condanna per il credito accertato.
La società non si è costituita, nonostante la Parte_3
regolarità della notifica dell'atto d'appello, restando contumace.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
4 Le doglianze - concernenti sostanzialmente la valutazione del materiale probatorio e la violazione del principio della domanda - possono essere esaminate congiuntamente.
Va in primo luogo escluso il vizio di ultrapetizione formulato dall'appellante.
Invero, nell'atto introduttivo del primo grado l'opponente faceva valere l'abnormità dei consumi esposti in due delle fatture (n.
201202320280/2012 e n. 20130231740/2013) poste a fondamento della domanda monitoria, in quanto di gran lunga superiori rispetto ai consumi registrati tra il 2007 e il 2010; allegava quindi l'anomalia del dato riportato nelle letture esposte in dette fatture e cioè rispettivamente di 17 mc al giorno e 18 mc al giorno a fronte delle letture relative agli anni precedenti ove era evidenziato un consumo medio variabile da 0,18 mc a 2,30 mc al giorno, contestando la conformità delle fatture ai consumi effettivamente praticati la cui reale entità era onere del gestore dimostrare (v. punti 16-
17-18 della citazione); lamentava altresì che il gestore aveva arbitrariamente imputato i consumi registrati in un quadriennio, e oggetto di tutte le fatture azionate, con conseguente impropria applicazione delle tariffe stabilite anno per anno dall'Autorità d'Ambito.
I fatti costitutivi dell'eccezione sollevata dall'utente circa la bontà delle registrazioni rilevate dal contatore installato da erano interpretati Pt_1
dal tribunale nel senso di contestazione del regolare funzionamento del
5 misuratore e in questi termini non è apprezzabile una violazione della necessaria corrispondenza tra “chiesto” e “pronunciato”, avendo il giudicante - nell'assenza di opposizione della parte opposta (v. verbale di conferimento dell'incarico al c.t.u., memoria ex art. 183 c.p.c. e comparsa conclusionale della convenuta) - colto nella eccezione di anomalia dei consumi fatturati una doglianza circa la funzionalità del contatore e l'attendibilità delle registrazioni così lette dal gestore nel periodo oggetto di causa: trattasi di valutazione degli atti di causa nella quale risulta assente un rilievo d'ufficio di profili di contestazione non dedotti dall'attrice.
E' altresì infondata la doglianza in ordine alla idoneità della prova scritta offerta in sede monitoria a dimostrare la sussistenza del credito ingiunto.
In primo luogo, non è conferente alla ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata - laddove il giudicante di primo grado concludeva che i consumi indicati da non corrispondevano verosimilmente a Pt_1
quelli effettivi a causa dal malfunzionamento del contatore - la considerazione che, provata l'esistenza della fornitura d'acqua e certificate dal direttore della sede territoriale le letture relative all'utenza in considerazione, la società somministrante avesse assolto all'onere probatorio a lei spettante mentre incombeva sull'utente dimostrare che l'anomalia del dato sui consumi non fosse a lui imputabile.
Di contro, assunta l'abnormità dei consumi fatturati nel 2012 e nel 2013
rispetto ai consumi degli anni precedenti, l'opponente lamentava
6 l'incongruenza delle letture registrate dal contatore in quel periodo e il tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio (anche) per verificare se il gruppo di misura fosse regolarmente funzionante, tenuto conto delle difese della convenuta, la quale con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
ipotizzava che l'elevato aumento dei consumi fosse dovuto ad una perdita dell'impianto privato. Il documento (v. n. 36 produzioni convenuta primo grado) su cui si fonda tale allegazione, peraltro dedotta per la prima volta in sede istruttoria, è costituito da un verbale di verifica del contatore redatto in data 10-12-2010 su istanza dell'utente risalente al 3-11-2010,
nel quale viene dato atto dell'esistenza di una perdita “interna” non meglio precisata né descritta.
In realtà da tale documento si può ricavare soltanto che i tecnici di si erano recati presso l'utente, su segnalazione dello stesso ma Pt_1
per motivi che non è dato conoscere visto che l'istanza asseritamente rivolta al gestore non era prodotta, ed avevano concluso che l'impianto privato era affetto da “perdita” senza spiegare quali accertamenti avessero svolto per esprimere tale valutazione.
In ogni caso, va osservato che l'innalzamento dei consumi a 17-18 mc al giorno riguarda periodi successivi al 3-10-2010 (data della presunta istanza dell'utente), come si ricava agevolmente anche dalla tabella di riepilogo dei consumi raffigurata a pag. 9 della relazione scritta del c.t.u. di primo grado.
7 In ordine alle risultanze dell'indagine peritale, non si condivide poi la censura mossa sulle conclusioni tratte dal tribunale dagli esiti dei test svolti dall'ausiliario per verificare il funzionamento del contatore.
L'appellante ha sostenuto che si tratterebbe di errore irrilevante in quanto afferente la sola portanza di transizione, mentre per la portata minima l'errore riscontrato dal c.t.u. sarebbe semmai a vantaggio dell'utente.
Invero, il c.t.u., premesso che per il contatore sottoposto ad esame, avente portata nominale pari a 1,5 mc (classe B), il D.P.R. 854/1982 determinava la misura della portata minima, della portata di transizione e della portata massima, esponeva i risultati delle prove di laboratorio ed in particolare che “per la portata di transizione (120lt/h) il contatore non funziona
correttamente poiché l'errore supera il 2%, detta differenza è a svantaggio
dell'utente poiché è un errore positivo” e, rispondendo alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, faceva presente che, rispetto all'errore rilevato sulla portata minima, “nella più elevata portata intermedia di
transizione (120 lt/h), per la quale il D.P.R. 854 del 23 agosto 1982
stabilisce che il massimo errore tollerabile sia pari al 2%, è stato invece
verificato un errore ai danni dell'utente pari al 2,63%”.
Ciò significa che l'errore nella registrazione nella portata di transizione –
che è quella compresa tra la portata minima e la portata permanente ovvero la portata più elevata nell'ambito delle ordinarie condizioni di operatività
della portata nominale – aveva prodotto senz'altro effetti rilevanti sulla
8 registrazione dei consumi tant'è che il c.t.u. concludeva che il contatore matricola n. 02/104104 non funzionava correttamente (v. allegato 2,
tabella dei risultati, colonna 10).
Quanto al ricalcolo del corrispettivo svolto dal c.t.u. sulla base dei consumi medi precedenti al picco abnorme, va osservato che la contestazione formulata dall'opponente circa l'entità del credito ingiunto riguardava non solo l'anomalia delle ultime registrazioni bensì l'imputazione arbitraria dei consumi lungo l'arco temporale interessato dalle fatture emesse.
Accertata l'inattendibilità delle risultanze del contatore nel periodo 2011-
2012, l'ausiliario del tribunale procedeva quindi a determinare il corrispettivo dovuto per i consumi medi secondo le tariffe vigenti pro
tempore (v. allegato 5), con metodologia rimasta immune da censure.
Deve, invece, trovare accoglimento il terzo motivo, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il credito di in minor misura, ometteva di pronunciare condanna per la Pt_1
somma accertata.
In parziale riforma della sentenza n. 1022/2022 del Tribunale di Cagliari,
la società deve dunque essere Parte_3
condannata al pagamento in favore di di euro 1.164,94, Parte_1
oltre interessi come da domanda.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellata.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1022/2022 del Tribunale di Cagliari, che nel resto si conferma, condanna la società in Parte_3
persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Pt_1
di euro 1.164,94, oltre interessi come da domanda;
[...]
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari il 20-12-2024
Il Presidente rel.
Dott. M.Teresa Spanu
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 340 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello,
appellante
1 contro
(C.F.: ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante,
appellata-contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'11-10-2024 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in forza dei motivi dedotti in espositiva, previo accertamento della sussistenza e della legittimità del credito vantato dal gestore idrico per i consumi di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, in accoglimento del presente gravame, rigettare l'opposizione proposta dalla società perché Parte_2
infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2999/2015, emesso dal
Tribunale di Cagliari il 4-12-2025 per l'importo di euro 37.257,85,
oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di notifica e gli interessi come da domanda, da liquidarsi ai sensi del RII;
2) per l'effetto condannare la società al Parte_2
pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
37.257,85;
2 1) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge ed oltre le spese di ctu.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1022/22 il Tribunale di Cagliari, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta da revocava il Parte_3
decreto ingiuntivo n. 2999/2015 emesso dal medesimo tribunale su ricorso di per l'importo di euro 37.257,85 a titolo di corrispettivo Parte_1
per la fornitura d'acqua relativa al periodo 31-12-07/2-11-2012 oltre interessi e spese, ricalcolando l'importo dovuto dalla società opponente in euro 1.164,92; stante la soccombenza parziale, le spese processuali, ivi comprese quelle di c.t.u., erano compensate nella misura di un terzo e poste nel resto a carico dell'attrice.
Respinta l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente con riferimento ai corrispettivi maturati anteriormente al quinquennio in ragione della notifica di atti interruttivi tra il 2011 e il 2013 e considerato che il gestore idrico aveva provveduto ad effettuare periodiche letture, il tribunale osservava che gravava sul somministrante la prova del regolare funzionamento del gruppo di misura e che, nella specie, l'indagine peritale all'uopo disposta evidenziava l'esistenza di errori nella misurazione superiori al limite di tolleranza del 2% in danno dell'utente sicché
l'allegazione attrice circa il carattere anomalo dei consumi registrati tra
3 l'agosto 2011 e il giugno 2012 risultava fondata;
l'entità del corrispettivo dovuto era rideterminata in conformità al calcolo operato dall'ausiliario secondo la tariffa ratione temporis vigente.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo (i) Parte_1
la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il tribunale non considerava il dettaglio delle letture riportate nelle due fatture poste a base dell'ingiunzione e l'assenza di contestazioni da parte dell'utente fino alla notifica dell'ingiunzione nonché laddove concludeva per il difetto di funzionamento del contatore, la cui irregolare attività era attestata solo per la portata di transizione;
(ii) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice rilevato d'ufficio il profilo del funzionamento del contatore,
non dedotto dall'opponente, il quale limitava la propria contestazione all'abnormità dei consumi fatturati;
(iii) l'omessa pronuncia di condanna per il credito accertato.
La società non si è costituita, nonostante la Parte_3
regolarità della notifica dell'atto d'appello, restando contumace.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
4 Le doglianze - concernenti sostanzialmente la valutazione del materiale probatorio e la violazione del principio della domanda - possono essere esaminate congiuntamente.
Va in primo luogo escluso il vizio di ultrapetizione formulato dall'appellante.
Invero, nell'atto introduttivo del primo grado l'opponente faceva valere l'abnormità dei consumi esposti in due delle fatture (n.
201202320280/2012 e n. 20130231740/2013) poste a fondamento della domanda monitoria, in quanto di gran lunga superiori rispetto ai consumi registrati tra il 2007 e il 2010; allegava quindi l'anomalia del dato riportato nelle letture esposte in dette fatture e cioè rispettivamente di 17 mc al giorno e 18 mc al giorno a fronte delle letture relative agli anni precedenti ove era evidenziato un consumo medio variabile da 0,18 mc a 2,30 mc al giorno, contestando la conformità delle fatture ai consumi effettivamente praticati la cui reale entità era onere del gestore dimostrare (v. punti 16-
17-18 della citazione); lamentava altresì che il gestore aveva arbitrariamente imputato i consumi registrati in un quadriennio, e oggetto di tutte le fatture azionate, con conseguente impropria applicazione delle tariffe stabilite anno per anno dall'Autorità d'Ambito.
I fatti costitutivi dell'eccezione sollevata dall'utente circa la bontà delle registrazioni rilevate dal contatore installato da erano interpretati Pt_1
dal tribunale nel senso di contestazione del regolare funzionamento del
5 misuratore e in questi termini non è apprezzabile una violazione della necessaria corrispondenza tra “chiesto” e “pronunciato”, avendo il giudicante - nell'assenza di opposizione della parte opposta (v. verbale di conferimento dell'incarico al c.t.u., memoria ex art. 183 c.p.c. e comparsa conclusionale della convenuta) - colto nella eccezione di anomalia dei consumi fatturati una doglianza circa la funzionalità del contatore e l'attendibilità delle registrazioni così lette dal gestore nel periodo oggetto di causa: trattasi di valutazione degli atti di causa nella quale risulta assente un rilievo d'ufficio di profili di contestazione non dedotti dall'attrice.
E' altresì infondata la doglianza in ordine alla idoneità della prova scritta offerta in sede monitoria a dimostrare la sussistenza del credito ingiunto.
In primo luogo, non è conferente alla ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata - laddove il giudicante di primo grado concludeva che i consumi indicati da non corrispondevano verosimilmente a Pt_1
quelli effettivi a causa dal malfunzionamento del contatore - la considerazione che, provata l'esistenza della fornitura d'acqua e certificate dal direttore della sede territoriale le letture relative all'utenza in considerazione, la società somministrante avesse assolto all'onere probatorio a lei spettante mentre incombeva sull'utente dimostrare che l'anomalia del dato sui consumi non fosse a lui imputabile.
Di contro, assunta l'abnormità dei consumi fatturati nel 2012 e nel 2013
rispetto ai consumi degli anni precedenti, l'opponente lamentava
6 l'incongruenza delle letture registrate dal contatore in quel periodo e il tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio (anche) per verificare se il gruppo di misura fosse regolarmente funzionante, tenuto conto delle difese della convenuta, la quale con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
ipotizzava che l'elevato aumento dei consumi fosse dovuto ad una perdita dell'impianto privato. Il documento (v. n. 36 produzioni convenuta primo grado) su cui si fonda tale allegazione, peraltro dedotta per la prima volta in sede istruttoria, è costituito da un verbale di verifica del contatore redatto in data 10-12-2010 su istanza dell'utente risalente al 3-11-2010,
nel quale viene dato atto dell'esistenza di una perdita “interna” non meglio precisata né descritta.
In realtà da tale documento si può ricavare soltanto che i tecnici di si erano recati presso l'utente, su segnalazione dello stesso ma Pt_1
per motivi che non è dato conoscere visto che l'istanza asseritamente rivolta al gestore non era prodotta, ed avevano concluso che l'impianto privato era affetto da “perdita” senza spiegare quali accertamenti avessero svolto per esprimere tale valutazione.
In ogni caso, va osservato che l'innalzamento dei consumi a 17-18 mc al giorno riguarda periodi successivi al 3-10-2010 (data della presunta istanza dell'utente), come si ricava agevolmente anche dalla tabella di riepilogo dei consumi raffigurata a pag. 9 della relazione scritta del c.t.u. di primo grado.
7 In ordine alle risultanze dell'indagine peritale, non si condivide poi la censura mossa sulle conclusioni tratte dal tribunale dagli esiti dei test svolti dall'ausiliario per verificare il funzionamento del contatore.
L'appellante ha sostenuto che si tratterebbe di errore irrilevante in quanto afferente la sola portanza di transizione, mentre per la portata minima l'errore riscontrato dal c.t.u. sarebbe semmai a vantaggio dell'utente.
Invero, il c.t.u., premesso che per il contatore sottoposto ad esame, avente portata nominale pari a 1,5 mc (classe B), il D.P.R. 854/1982 determinava la misura della portata minima, della portata di transizione e della portata massima, esponeva i risultati delle prove di laboratorio ed in particolare che “per la portata di transizione (120lt/h) il contatore non funziona
correttamente poiché l'errore supera il 2%, detta differenza è a svantaggio
dell'utente poiché è un errore positivo” e, rispondendo alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, faceva presente che, rispetto all'errore rilevato sulla portata minima, “nella più elevata portata intermedia di
transizione (120 lt/h), per la quale il D.P.R. 854 del 23 agosto 1982
stabilisce che il massimo errore tollerabile sia pari al 2%, è stato invece
verificato un errore ai danni dell'utente pari al 2,63%”.
Ciò significa che l'errore nella registrazione nella portata di transizione –
che è quella compresa tra la portata minima e la portata permanente ovvero la portata più elevata nell'ambito delle ordinarie condizioni di operatività
della portata nominale – aveva prodotto senz'altro effetti rilevanti sulla
8 registrazione dei consumi tant'è che il c.t.u. concludeva che il contatore matricola n. 02/104104 non funzionava correttamente (v. allegato 2,
tabella dei risultati, colonna 10).
Quanto al ricalcolo del corrispettivo svolto dal c.t.u. sulla base dei consumi medi precedenti al picco abnorme, va osservato che la contestazione formulata dall'opponente circa l'entità del credito ingiunto riguardava non solo l'anomalia delle ultime registrazioni bensì l'imputazione arbitraria dei consumi lungo l'arco temporale interessato dalle fatture emesse.
Accertata l'inattendibilità delle risultanze del contatore nel periodo 2011-
2012, l'ausiliario del tribunale procedeva quindi a determinare il corrispettivo dovuto per i consumi medi secondo le tariffe vigenti pro
tempore (v. allegato 5), con metodologia rimasta immune da censure.
Deve, invece, trovare accoglimento il terzo motivo, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il credito di in minor misura, ometteva di pronunciare condanna per la Pt_1
somma accertata.
In parziale riforma della sentenza n. 1022/2022 del Tribunale di Cagliari,
la società deve dunque essere Parte_3
condannata al pagamento in favore di di euro 1.164,94, Parte_1
oltre interessi come da domanda.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellata.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1022/2022 del Tribunale di Cagliari, che nel resto si conferma, condanna la società in Parte_3
persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Pt_1
di euro 1.164,94, oltre interessi come da domanda;
[...]
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari il 20-12-2024
Il Presidente rel.
Dott. M.Teresa Spanu
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