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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14745/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14745 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in personale del legale rappresentante p.t., con l'avv. Marco Di Lauro. Parte_1
OPPONENTE
E
con l'avv. Giovanni Furfari. Controparte_1
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la parte opponente ha proposto opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 2576/2024, emesso dal Tribunale di Milano, ad istanza della parte opposta, chiedendo conclusivamente:
“Accertare il pagamento a favore del sig. dell'importo complessivo di Controparte_1 euro 5.261 netti, pari alla somma lorda di euro 6.864,94 rispetto all'importo di euro
9.817,85#, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 2576/2024 (RG
12479/2024) opposta in quanto infondata”.
***
1. Con riferimento alle somme azionate in via monitoria, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie.
Secondo l'insegnamento, ormai consolidato, della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
1 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, la parte convenuta opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento) asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.1. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte opposta hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti e delle difese della controparte che non ha negato l'esistenza del rapporto di lavoro.
1.2. Con riferimento alla posizione allegativa di parte opponente, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
1.3. A tal proposito, l'opponente ha evidenziato di aver provveduto al pagamento in favore della controparte delle seguenti somme:
- euro 1.913,00 netti in data 18.10.2024 (doc. 3);
- euro 1.848,00 netti in data 11.11.2024 (doc. 4).
1.4. Sul punto, la difesa dell'opposta non ha contestato la ricezione dei versamenti così documentati.
1.5. Dunque, va riconosciuto alla parte opposta il credito vantato limitatamente ad euro 4.776,22 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, al cui pagamento, pertanto, parte opponente deve essere condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso, giusta previsione dell'art. 653, comma
2, c.p.c.
*
3. L'esito finale della controversia (tenuto conto che il primo pagamento è intervenuto prima del deposito del ricorso monitorio) giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/5 con addebito del residuo a carico della parte opponente.
2
P.Q.M.
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma lorda di euro
4.776,22, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali nella misura di 4/5, che determina per detta misura in euro 1.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. n. 55/2014, compensando per il resto.
Milano, 08.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14745 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in personale del legale rappresentante p.t., con l'avv. Marco Di Lauro. Parte_1
OPPONENTE
E
con l'avv. Giovanni Furfari. Controparte_1
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la parte opponente ha proposto opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 2576/2024, emesso dal Tribunale di Milano, ad istanza della parte opposta, chiedendo conclusivamente:
“Accertare il pagamento a favore del sig. dell'importo complessivo di Controparte_1 euro 5.261 netti, pari alla somma lorda di euro 6.864,94 rispetto all'importo di euro
9.817,85#, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 2576/2024 (RG
12479/2024) opposta in quanto infondata”.
***
1. Con riferimento alle somme azionate in via monitoria, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie.
Secondo l'insegnamento, ormai consolidato, della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
1 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, la parte convenuta opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento) asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.1. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte opposta hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti e delle difese della controparte che non ha negato l'esistenza del rapporto di lavoro.
1.2. Con riferimento alla posizione allegativa di parte opponente, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
1.3. A tal proposito, l'opponente ha evidenziato di aver provveduto al pagamento in favore della controparte delle seguenti somme:
- euro 1.913,00 netti in data 18.10.2024 (doc. 3);
- euro 1.848,00 netti in data 11.11.2024 (doc. 4).
1.4. Sul punto, la difesa dell'opposta non ha contestato la ricezione dei versamenti così documentati.
1.5. Dunque, va riconosciuto alla parte opposta il credito vantato limitatamente ad euro 4.776,22 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, al cui pagamento, pertanto, parte opponente deve essere condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso, giusta previsione dell'art. 653, comma
2, c.p.c.
*
3. L'esito finale della controversia (tenuto conto che il primo pagamento è intervenuto prima del deposito del ricorso monitorio) giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/5 con addebito del residuo a carico della parte opponente.
2
P.Q.M.
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma lorda di euro
4.776,22, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali nella misura di 4/5, che determina per detta misura in euro 1.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. n. 55/2014, compensando per il resto.
Milano, 08.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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