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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 9620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9620 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25026/2017 R.G. proposto da: MPM SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato FALINI OR ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAESTRELLO LINO ([...]) -ricorrente- contro CONDOMINIO I CASOLARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 11, presso lo studio dell’avvocato IM ER ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato DE LEO PA ([...]) -controricorrente- nonché contro FEDRIGOLI COSTRUZIONI SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Civile Sent. Sez. 2 Num. 9620 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: GIANNACCARI ROSSANA Data pubblicazione: 11/04/2023 2 di 15 rappresentato e difeso dall'avvocato NUZZI CORRADO MARIA ([...]) -controricorrente- nonchè AI CL intimato avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1519/2017 depositata il 18/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1.Il condominio “I Casolari” citò in giudizio innanzi al Tribunale di Verona, in seguito all’espletamento di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, la M.P.M. S.r.l. ed il geometra AU IO per sentirli condannare, ai sensi dell’art.1669 c.c., al risarcimento dei danni subiti a causa di fenomeni infiltrativi verificatisi nel piano interrato del condominio, adibito a locale autorimessa. 1.1.Si costituirono in giudizio la M.P.M. S.r.l. e il geometra AU IO, rispettivamente società costruttrice-venditrice e progettista- direttore lavori del complesso edilizio condominiale, contestando la loro responsabilità in merito ai fenomeni di infiltrazione, e chiesero la chiamata in causa della RI RU s.p.a., società appaltatrice dei lavori di realizzazione del complesso condominiale “I Casolari”. 1.2.La RI RU s.p.a. si costituì in giudizio e, in via preliminare eccepì la decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia;
nel merito chiese il rigetto della domanda. 3 di 15 1.3.Instauratosi il giudizio e disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Verona accolse per quanto di ragione la domanda e condannò la M.P.M. S.r.l. ed il geometra AU IO, in solido tra loro, al pagamento in favore del Condominio “I Casolari” della somma di 365.000 euro;
rigettò la domanda nei confronti della RI s.pa. 1.4.Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello la M.P.M. S.r.l. e IO AU;
il Condominio Casolari si costituì e propose appello incidentale. La M.P.M. S.r.l., per quel che ancora rileva in questa sede, eccepì la sua estraneità ai lavori di costruzione e progettazione del complesso immobiliare, la necessaria riconduzione dei fenomeni infiltrativi ad eventi di carattere eccezionale;
contestò, altresì, l’erroneità della condanna per il dissesto idraulico dell’area condominiale e degli ulteriori vizi addebitati dal primo giudice. 1.5.AU IO propose appello incidentale sulla base degli stessi motivi dedotti dalla MPA s.r.l. con l’appello principale. 1.6.Anche il Condominio “I Casolari” si costituì in giudizio per resistere alla domanda. 1.7.La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 18 luglio 2017, accertò la responsabilità della M.P.M. S.r.l. e del Geometra IO AU condannandoli, in solido, al pagamento, in favore del Condominio “I Casolari”, della somma di 351.208,04 euro, riducendo l’importo liquidato dal primo giudice perché non ritenne dovute l’Iva e le spese legali. 1.8.Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne responsabile la MPM s.r.l. quale società venditrice – costruttrice del complesso immobiliare il Casolare in quanto la qualifica di impresa costruttrice risultava, in modo inequivocabile, dai 4 di 15 singoli atti di compravendita, dalla progettazione dell’opera e dalla nomina del direttore dei lavori. Le inadempienze della società appaltatrice, in termini di omissioni progettuali o costruttive, erano state confermate dal CTU, che aveva evidenziato l’assenza della relazione geotecnica preliminare, l’assenza di un progetto idraulico e la realizzazione del fabbricato ad una quota non adeguata allo stato dei luoghi. La Corte di merito accertò la responsabilità concorrente e solidale del progettista;
escluse che i fenomeni di infiltrazione fossero occasionali e gli eventi atmosferici eccezionali, individuando i rimedi, secondo le risultanze della CTU;
ritenne congrua la somma prevista per eliminare le infiltrazioni. Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla RI RU s.p.a., la Corte dichiarò inammissibile l’eccezione di decadenza perché non sollevata nella comparsa di costituzione;
accolse, invece, l’eccezione di prescrizione in quanto la scoperta dei vizi era avvenuta il 24.6.2005 e la denuncia risaliva al 13.11.2006. 2.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato su sette distinti motivi di ricorso, la M.P.M. S.r.l. 2.1.Hanno resistito con distinti controricorsi separati, il Condominio “I Casolari” e la RI RU S.p.A. 2.2.IO AU è rimasto intimato. 2.3.Il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. Corrado RI ha chiesto il rigetto del ricorso. 2.4.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va, in primo luogo disattesa la richiesta del Procuratore Generale di dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché gravemente 5 di 15 carente nell’esposizione dei fatti e del contenuto del provvedimento impugnato. Ritiene il collegio che lo svolgimento del processo, sia pur nell’estrema sintesi, consente di comprendere la vicenda processuale, in relazione alla quale vanno esaminati i motivi di ricorso. 2.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; si contesta la valutazione delle prove da parte della Corte d’appello in relazione ai requisiti previsti perché la MPM s.r.l rivestisse la qualifica di costruttore-venditore. È altresì contestata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto nessuna delle parti avrebbe allegato, né provato, il compimento da parte di M.P.M. S.r.l. di concreti ed effettivi atti di direzione nei confronti del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. 3.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e conseguente violazione degli artt. 132 e 276 c.p.c. e dell’ art.118 disp. att. c.p.c., in relazione agli elementi in base ai quali la società ricorrente avrebbe assunto la qualifica di costruttore venditore. La Corte d’Appello ha qualificato la MPM s.r.l. come “costruttore- venditore” del Condominio “I Casolari” sulla base di tre distinti profili: la qualificazione della stessa società come “costruttrice” nei contratti di vendita stipulati;
l’aver dichiarato di aver intrapreso i lavori di costruzione e, infine, di aver progettato l’opera e nominato il direttore dei lavori. Secondo il ricorrente, tali profili non tengono conto che la dichiarazione della MPM s.r.l. contenuta nei contratti di vendita aveva natura meramente fiscale;
la dichiarazione della MPM s.r.l. di aver intrapreso i lavori non equivarrebbe all’effettiva realizzazione degli stessi e, soprattutto, non proverebbe che la MPM s.r.l. aveva 6 di 15 impartito ordini vincolanti e scelte costruttive. La progettazione dell’opera e la nomina del direttore lavori, pur configurandosi come elementi indispensabili, non dimostrerebbero quindi, in alcun modo, il concreto esercizio di poteri direttivi da parte della società ricorrente nei confronti dei tecnici nonché della ditta costruttrice. 4.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2055 c.c.; si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui è affermata la concorrente e solidale responsabilità di tutti i soggetti che avevano concorso nella determinazione del danno, senza tener conto della concorrente responsabilità di altri soggetti, pubblici e privati, che scaricavano all’interno della proprietà condominiale ingenti quantità di acqua piovana. 5.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1669 c.c. nonché degli artt. 132 e 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere escluso la natura eccezionale degli eventi metereologici da cui sarebbero derivate le infiltrazioni. Dalle risultanze peritali si avrebbero riscontri sulla quantità abnorme delle precipitazioni se rapportata ai quantitativi medi stagionali di riferimento. Avrebbe quindi errato la Corte d’appello nel qualificare la natura dei fenomeni precipitazionali sulla base di condizioni e valutazioni squisitamente personali, prive di qualsiasi riscontro negli atti di causa e discostandosi dalle risultanze peritali e documentali prodotte. 6.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 c.c. e 112 c.p.c., perché i vizi, consistenti nelle infiltrazioni di acqua piovana nel seminterrato condominiale e nei distacchi di alcune mattonelle non sarebbero 7 di 15 inquadrabili nell’ambito dell’art.1669 c.c. ma nella garanzia dei vizi, ex art.1490 c.c. 6.1.I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 6.2.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata ( Cass., sez. VI, 21/12/2017, n. 30684 ; Cass., sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cass., sez. I, 07/07/2006, n. 15603). Non è, pertanto, rilevante la qualificazione giuridica prospettata dalle parti, essendo demandata al giudice la qualificazione della domanda sulla base della prospettazione dei fatti;
non si pone nemmeno un problema di ultrapetizione, ai sensi dell’art.112 c.p.c., che è violato solo quando viene attribuito alla parte un bene giuridico che non è stato oggetto di domanda. Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. n. 16809 del 2008; Cass. n. 10542 del 2003), purchè restino immutati il petitum e la causa petendi (Cass. n. 2209 del 2016). Sicchè, non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che 8 di 15 - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni - ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda (Cass. n. 2746 del 2007). Nel caso di specie, la qualificazione della domanda è in linea con l’orientamento di questa Corte, che ritiene applicabile l’art.1669 c.c. in presenza di gravi difetti di costruzione, che, senza influire sulla stabilità o durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata. Più in particolare, nei gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art.1669 c.c. rientrano le infiltrazioni d'acqua perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento;
è stato precisato che tali anomalie si sostanziano in carenze costruttive dell'opera o di realizzazione dell’opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n.28859; Cass. 8140/2004; Cass.11740/2003). In tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., la qualificazione del vizio come grave costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato ( Cass. Civ., Sez. II, 13.12.2021, n.39599) . 9 di 15 6.3.Nel caso di specie, la Corte d’appello, sulla base delle risultanze della CTU, ha ravvisato una serie di inadempienze da parte della società costruttrice ( e del direttore dei lavori), con particolare riferimento all’assenza della relazione geotecnica preliminare e del progetto idraulico nonché alla circostanza che il fabbricato fosse stato realizzato ad una quota non adeguata allo stato dei luoghi. 6.4.La Corte distrettuale ha, inoltre, escluso che gli eventi atmosferici fossero eccezionali sì da costituire una causa di esclusione della responsabilità. 6.5.Le censure svolte dalla società ricorrente, lungi dal contestare la violazione di legge, mirano a sollecitare la Corte ad una rivisitazione del giudizio di merito in ordine alla qualifica della MPM s.r.l. come venditore – costruttore, che la Corte di merito ha basato su una serie di dati fattuali rilevanti, come la qualificazione della società come “costruttrice” nei contratti di vendita stipulati, la dichiarazione di aver intrapreso i lavori di costruzione e, infine, di aver progettato l’opera e nominato il direttore dei lavori. 6.6.Gli errori progettuali del progettista AU IO legittimano la responsabilità solidale della ditta costruttrice e del direttore dei lavori in quanto la tipologia di responsabilità ex art.1669 c.c. è di tipo extracontrattuale. Come affermato da questa Corte, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a 10 di 15 titolo di responsabilità contrattuale ( Cass. Civ., Sez. II, 3.9.2020, n.18289). Tale titolo di responsabilità può essere fatto valere nei confronti del costruttore- venditore da parte dell’acquirente e non solo a carico dell’appaltatore nei confronti del committente ( ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 15.12.2020, n.28455). 6.7.Anche l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c. ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile (Cass. Civ. sez. II, 04/09/2019, n.22093) 6.8.Infondata è la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia 11 di 15 attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. 6.9.Quanto alla dedotta violazione dell'art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). 7.Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 1299, 1310, 2055, 2943 e 2945 c.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato prescritta l’azione di garanzia promossa dalla MPM s.r.l. nei confronti della RI RU s.p.a. per decorrenza del termine annuale, in quanto la data di notifica dell’atto di chiamata in causa nel giudizio di merito era avvenuta il 13/11/2006, oltre un anno dalla data di conoscenza dei vizi, decorrente dalla data del deposito della perizia elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo, in data 24/06/2005. Sul punto, la ricorrente evidenzia che il Condominio aveva notificato l’atto introduttivo del giudizio di merito solo quattro giorni prima della 12 di 15 scadenza del termine di prescrizione annuale ex art. 1669 c.c. (21/06/2006) e la chiamata in causa di RI RU S.p.A. – avvenuta il 13/11/2006 – troverebbe la sua giustificazione nell’emanazione del decreto autorizzatorio di chiamata in causa, da parte del Tribunale di Verona, in data 07/11/2006. La Corte d’Appello avrebbe, inoltre, violato il disposto dell’art. 1669 c.c., applicando all’azione di regresso di M.P.M. S.r.l. il termine prescrizionale di un anno, senza considerare che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti dei debitori solidali avrebbe interrotto e sospeso la prescrizione verso tutti i coobbligati al risarcimento del danno, da cui conseguirebbe che l’azione di garanzia proposta da M.P.M. S.r.l. non poteva essere considerata prescritta, sulla base dell’art. 1310 c.c. 7.1.Il motivo è infondato. 7.2. In primo luogo, non ha rilevanza, ai fini della decorrenza della prescrizione, che il decreto di autorizzazione della chiamata in causa della RI RU s.p.a. da parte della MPM s.r.l. sia intervenuto poco prima che l’azione di garanzia nei confronti della ditta costruttrice si prescrivesse, in quanto gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall’art.2943 c.c. sono tassativi ( ex multis, Cass. civ. sez. II, 28/02/2019, n.6029). La legge elenca tassativamente gli atti interruttivi e non è consentito attribuire l’efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, né ad attività di parti diverse da colui che è interessato ad evitare il decorso del termine di prescrizione sicchè il decreto di autorizzazione della chiamata del terzo non esplica alcun effetto ai fini dell’interruzione della prescrizione. 7.3.In secondo luogo, la RI Costruzione s.p.a. era stata chiamata in causa dalla MPM s.r.l. al solo fine di essere manlevata in 13 di 15 caso di accoglimento della domanda del Condominio ( al punto 4 delle conclusioni dell’atto di appello della MPM si legge “in ipotesi di soccombenza totale o parziale della MPM s.r.l. nei confronti del Condominio I Casolari condannarsi RI RU s.p.a a tenere indenne e sollevata MPM da ogni obbligo nei confronti del condominio attore”). 7.4. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, solo nell’ipotesi di solidarietà tra più obbligati, ex art.2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art.1310 c.c. anche se questi ultimi non hanno conoscenza dell'atto interruttivo (da ultimo Cass.civ., sez. un., 27/04/2022, n.13143). 7.5. Nel caso di specie, non vi è stata un’estensione della domanda attrice nei confronti della RI RU s.p.a. e, non trovando applicazione l’art.2055 c.c., l’ atto introduttivo del giudizio di merito da parte del Condominio I Casolari nei confronti di MPM s.r.l. e di IO AU non era idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti della RI RU s.pa. 7.9. Poiché non trova applicazione l’art.1310 c.c. nella parte in cui concerne gli atti interruttivi della prescrizione nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento nei confronti di un debitore solidale, il decorso della prescrizione è stato correttamente valutato dalla Corte d’appello con riferimento al rapporto intercorrente tra la MPM s.r.l. e la RI RU s.p.a. 7.4.Nel caso di specie, la data di notifica dell’atto di chiamata in causa nel giudizio di merito è avvenuta il 13/11/2006, oltre un anno dalla 14 di 15 data di conoscenza dei vizi, decorrente dal deposito della perizia elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo, avvenuto in data 24/06/2005. 8.Con il settimo motivo di ricorso, la MPM s.r.l. i deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per essere stata condannata alle spese di lite, pur avendo subito le conseguenze delle azioni di altri soggetti (tecnico ed appaltatore) che direttamente o indirettamente, hanno dato origine ai danni lamentati. 8.1.Il motivo è inammissibile. 8.2.La Corte di merito ha applicato il principio della soccombenza sicchè nessuna violazione può ravvisarsi in materia di regolamentazione delle spese di lite. 8.3.Il sindacato da parte della Corte di Cassazione è vincolato alla discrezionalità riconosciuta al giudice del merito in tema di regolamentazione delle spese di lite, salvo garantire il rispetto del principio per cui le spese non possano essere rimesse in capo alla parte integralmente vittoriosa. 9.Il ricorso va pertanto rigettato. 9.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 9.2.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.773,00 per compensi, oltre alle spese 15 di 15 forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
nel merito chiese il rigetto della domanda. 3 di 15 1.3.Instauratosi il giudizio e disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Verona accolse per quanto di ragione la domanda e condannò la M.P.M. S.r.l. ed il geometra AU IO, in solido tra loro, al pagamento in favore del Condominio “I Casolari” della somma di 365.000 euro;
rigettò la domanda nei confronti della RI s.pa. 1.4.Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello la M.P.M. S.r.l. e IO AU;
il Condominio Casolari si costituì e propose appello incidentale. La M.P.M. S.r.l., per quel che ancora rileva in questa sede, eccepì la sua estraneità ai lavori di costruzione e progettazione del complesso immobiliare, la necessaria riconduzione dei fenomeni infiltrativi ad eventi di carattere eccezionale;
contestò, altresì, l’erroneità della condanna per il dissesto idraulico dell’area condominiale e degli ulteriori vizi addebitati dal primo giudice. 1.5.AU IO propose appello incidentale sulla base degli stessi motivi dedotti dalla MPA s.r.l. con l’appello principale. 1.6.Anche il Condominio “I Casolari” si costituì in giudizio per resistere alla domanda. 1.7.La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 18 luglio 2017, accertò la responsabilità della M.P.M. S.r.l. e del Geometra IO AU condannandoli, in solido, al pagamento, in favore del Condominio “I Casolari”, della somma di 351.208,04 euro, riducendo l’importo liquidato dal primo giudice perché non ritenne dovute l’Iva e le spese legali. 1.8.Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne responsabile la MPM s.r.l. quale società venditrice – costruttrice del complesso immobiliare il Casolare in quanto la qualifica di impresa costruttrice risultava, in modo inequivocabile, dai 4 di 15 singoli atti di compravendita, dalla progettazione dell’opera e dalla nomina del direttore dei lavori. Le inadempienze della società appaltatrice, in termini di omissioni progettuali o costruttive, erano state confermate dal CTU, che aveva evidenziato l’assenza della relazione geotecnica preliminare, l’assenza di un progetto idraulico e la realizzazione del fabbricato ad una quota non adeguata allo stato dei luoghi. La Corte di merito accertò la responsabilità concorrente e solidale del progettista;
escluse che i fenomeni di infiltrazione fossero occasionali e gli eventi atmosferici eccezionali, individuando i rimedi, secondo le risultanze della CTU;
ritenne congrua la somma prevista per eliminare le infiltrazioni. Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla RI RU s.p.a., la Corte dichiarò inammissibile l’eccezione di decadenza perché non sollevata nella comparsa di costituzione;
accolse, invece, l’eccezione di prescrizione in quanto la scoperta dei vizi era avvenuta il 24.6.2005 e la denuncia risaliva al 13.11.2006. 2.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato su sette distinti motivi di ricorso, la M.P.M. S.r.l. 2.1.Hanno resistito con distinti controricorsi separati, il Condominio “I Casolari” e la RI RU S.p.A. 2.2.IO AU è rimasto intimato. 2.3.Il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. Corrado RI ha chiesto il rigetto del ricorso. 2.4.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va, in primo luogo disattesa la richiesta del Procuratore Generale di dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché gravemente 5 di 15 carente nell’esposizione dei fatti e del contenuto del provvedimento impugnato. Ritiene il collegio che lo svolgimento del processo, sia pur nell’estrema sintesi, consente di comprendere la vicenda processuale, in relazione alla quale vanno esaminati i motivi di ricorso. 2.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; si contesta la valutazione delle prove da parte della Corte d’appello in relazione ai requisiti previsti perché la MPM s.r.l rivestisse la qualifica di costruttore-venditore. È altresì contestata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto nessuna delle parti avrebbe allegato, né provato, il compimento da parte di M.P.M. S.r.l. di concreti ed effettivi atti di direzione nei confronti del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. 3.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e conseguente violazione degli artt. 132 e 276 c.p.c. e dell’ art.118 disp. att. c.p.c., in relazione agli elementi in base ai quali la società ricorrente avrebbe assunto la qualifica di costruttore venditore. La Corte d’Appello ha qualificato la MPM s.r.l. come “costruttore- venditore” del Condominio “I Casolari” sulla base di tre distinti profili: la qualificazione della stessa società come “costruttrice” nei contratti di vendita stipulati;
l’aver dichiarato di aver intrapreso i lavori di costruzione e, infine, di aver progettato l’opera e nominato il direttore dei lavori. Secondo il ricorrente, tali profili non tengono conto che la dichiarazione della MPM s.r.l. contenuta nei contratti di vendita aveva natura meramente fiscale;
la dichiarazione della MPM s.r.l. di aver intrapreso i lavori non equivarrebbe all’effettiva realizzazione degli stessi e, soprattutto, non proverebbe che la MPM s.r.l. aveva 6 di 15 impartito ordini vincolanti e scelte costruttive. La progettazione dell’opera e la nomina del direttore lavori, pur configurandosi come elementi indispensabili, non dimostrerebbero quindi, in alcun modo, il concreto esercizio di poteri direttivi da parte della società ricorrente nei confronti dei tecnici nonché della ditta costruttrice. 4.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2055 c.c.; si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui è affermata la concorrente e solidale responsabilità di tutti i soggetti che avevano concorso nella determinazione del danno, senza tener conto della concorrente responsabilità di altri soggetti, pubblici e privati, che scaricavano all’interno della proprietà condominiale ingenti quantità di acqua piovana. 5.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1669 c.c. nonché degli artt. 132 e 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere escluso la natura eccezionale degli eventi metereologici da cui sarebbero derivate le infiltrazioni. Dalle risultanze peritali si avrebbero riscontri sulla quantità abnorme delle precipitazioni se rapportata ai quantitativi medi stagionali di riferimento. Avrebbe quindi errato la Corte d’appello nel qualificare la natura dei fenomeni precipitazionali sulla base di condizioni e valutazioni squisitamente personali, prive di qualsiasi riscontro negli atti di causa e discostandosi dalle risultanze peritali e documentali prodotte. 6.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 c.c. e 112 c.p.c., perché i vizi, consistenti nelle infiltrazioni di acqua piovana nel seminterrato condominiale e nei distacchi di alcune mattonelle non sarebbero 7 di 15 inquadrabili nell’ambito dell’art.1669 c.c. ma nella garanzia dei vizi, ex art.1490 c.c. 6.1.I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 6.2.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata ( Cass., sez. VI, 21/12/2017, n. 30684 ; Cass., sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cass., sez. I, 07/07/2006, n. 15603). Non è, pertanto, rilevante la qualificazione giuridica prospettata dalle parti, essendo demandata al giudice la qualificazione della domanda sulla base della prospettazione dei fatti;
non si pone nemmeno un problema di ultrapetizione, ai sensi dell’art.112 c.p.c., che è violato solo quando viene attribuito alla parte un bene giuridico che non è stato oggetto di domanda. Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. n. 16809 del 2008; Cass. n. 10542 del 2003), purchè restino immutati il petitum e la causa petendi (Cass. n. 2209 del 2016). Sicchè, non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che 8 di 15 - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni - ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda (Cass. n. 2746 del 2007). Nel caso di specie, la qualificazione della domanda è in linea con l’orientamento di questa Corte, che ritiene applicabile l’art.1669 c.c. in presenza di gravi difetti di costruzione, che, senza influire sulla stabilità o durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata. Più in particolare, nei gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art.1669 c.c. rientrano le infiltrazioni d'acqua perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento;
è stato precisato che tali anomalie si sostanziano in carenze costruttive dell'opera o di realizzazione dell’opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n.28859; Cass. 8140/2004; Cass.11740/2003). In tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., la qualificazione del vizio come grave costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato ( Cass. Civ., Sez. II, 13.12.2021, n.39599) . 9 di 15 6.3.Nel caso di specie, la Corte d’appello, sulla base delle risultanze della CTU, ha ravvisato una serie di inadempienze da parte della società costruttrice ( e del direttore dei lavori), con particolare riferimento all’assenza della relazione geotecnica preliminare e del progetto idraulico nonché alla circostanza che il fabbricato fosse stato realizzato ad una quota non adeguata allo stato dei luoghi. 6.4.La Corte distrettuale ha, inoltre, escluso che gli eventi atmosferici fossero eccezionali sì da costituire una causa di esclusione della responsabilità. 6.5.Le censure svolte dalla società ricorrente, lungi dal contestare la violazione di legge, mirano a sollecitare la Corte ad una rivisitazione del giudizio di merito in ordine alla qualifica della MPM s.r.l. come venditore – costruttore, che la Corte di merito ha basato su una serie di dati fattuali rilevanti, come la qualificazione della società come “costruttrice” nei contratti di vendita stipulati, la dichiarazione di aver intrapreso i lavori di costruzione e, infine, di aver progettato l’opera e nominato il direttore dei lavori. 6.6.Gli errori progettuali del progettista AU IO legittimano la responsabilità solidale della ditta costruttrice e del direttore dei lavori in quanto la tipologia di responsabilità ex art.1669 c.c. è di tipo extracontrattuale. Come affermato da questa Corte, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a 10 di 15 titolo di responsabilità contrattuale ( Cass. Civ., Sez. II, 3.9.2020, n.18289). Tale titolo di responsabilità può essere fatto valere nei confronti del costruttore- venditore da parte dell’acquirente e non solo a carico dell’appaltatore nei confronti del committente ( ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 15.12.2020, n.28455). 6.7.Anche l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c. ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile (Cass. Civ. sez. II, 04/09/2019, n.22093) 6.8.Infondata è la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia 11 di 15 attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. 6.9.Quanto alla dedotta violazione dell'art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). 7.Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 1299, 1310, 2055, 2943 e 2945 c.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato prescritta l’azione di garanzia promossa dalla MPM s.r.l. nei confronti della RI RU s.p.a. per decorrenza del termine annuale, in quanto la data di notifica dell’atto di chiamata in causa nel giudizio di merito era avvenuta il 13/11/2006, oltre un anno dalla data di conoscenza dei vizi, decorrente dalla data del deposito della perizia elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo, in data 24/06/2005. Sul punto, la ricorrente evidenzia che il Condominio aveva notificato l’atto introduttivo del giudizio di merito solo quattro giorni prima della 12 di 15 scadenza del termine di prescrizione annuale ex art. 1669 c.c. (21/06/2006) e la chiamata in causa di RI RU S.p.A. – avvenuta il 13/11/2006 – troverebbe la sua giustificazione nell’emanazione del decreto autorizzatorio di chiamata in causa, da parte del Tribunale di Verona, in data 07/11/2006. La Corte d’Appello avrebbe, inoltre, violato il disposto dell’art. 1669 c.c., applicando all’azione di regresso di M.P.M. S.r.l. il termine prescrizionale di un anno, senza considerare che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti dei debitori solidali avrebbe interrotto e sospeso la prescrizione verso tutti i coobbligati al risarcimento del danno, da cui conseguirebbe che l’azione di garanzia proposta da M.P.M. S.r.l. non poteva essere considerata prescritta, sulla base dell’art. 1310 c.c. 7.1.Il motivo è infondato. 7.2. In primo luogo, non ha rilevanza, ai fini della decorrenza della prescrizione, che il decreto di autorizzazione della chiamata in causa della RI RU s.p.a. da parte della MPM s.r.l. sia intervenuto poco prima che l’azione di garanzia nei confronti della ditta costruttrice si prescrivesse, in quanto gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall’art.2943 c.c. sono tassativi ( ex multis, Cass. civ. sez. II, 28/02/2019, n.6029). La legge elenca tassativamente gli atti interruttivi e non è consentito attribuire l’efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, né ad attività di parti diverse da colui che è interessato ad evitare il decorso del termine di prescrizione sicchè il decreto di autorizzazione della chiamata del terzo non esplica alcun effetto ai fini dell’interruzione della prescrizione. 7.3.In secondo luogo, la RI Costruzione s.p.a. era stata chiamata in causa dalla MPM s.r.l. al solo fine di essere manlevata in 13 di 15 caso di accoglimento della domanda del Condominio ( al punto 4 delle conclusioni dell’atto di appello della MPM si legge “in ipotesi di soccombenza totale o parziale della MPM s.r.l. nei confronti del Condominio I Casolari condannarsi RI RU s.p.a a tenere indenne e sollevata MPM da ogni obbligo nei confronti del condominio attore”). 7.4. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, solo nell’ipotesi di solidarietà tra più obbligati, ex art.2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art.1310 c.c. anche se questi ultimi non hanno conoscenza dell'atto interruttivo (da ultimo Cass.civ., sez. un., 27/04/2022, n.13143). 7.5. Nel caso di specie, non vi è stata un’estensione della domanda attrice nei confronti della RI RU s.p.a. e, non trovando applicazione l’art.2055 c.c., l’ atto introduttivo del giudizio di merito da parte del Condominio I Casolari nei confronti di MPM s.r.l. e di IO AU non era idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti della RI RU s.pa. 7.9. Poiché non trova applicazione l’art.1310 c.c. nella parte in cui concerne gli atti interruttivi della prescrizione nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento nei confronti di un debitore solidale, il decorso della prescrizione è stato correttamente valutato dalla Corte d’appello con riferimento al rapporto intercorrente tra la MPM s.r.l. e la RI RU s.p.a. 7.4.Nel caso di specie, la data di notifica dell’atto di chiamata in causa nel giudizio di merito è avvenuta il 13/11/2006, oltre un anno dalla 14 di 15 data di conoscenza dei vizi, decorrente dal deposito della perizia elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo, avvenuto in data 24/06/2005. 8.Con il settimo motivo di ricorso, la MPM s.r.l. i deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per essere stata condannata alle spese di lite, pur avendo subito le conseguenze delle azioni di altri soggetti (tecnico ed appaltatore) che direttamente o indirettamente, hanno dato origine ai danni lamentati. 8.1.Il motivo è inammissibile. 8.2.La Corte di merito ha applicato il principio della soccombenza sicchè nessuna violazione può ravvisarsi in materia di regolamentazione delle spese di lite. 8.3.Il sindacato da parte della Corte di Cassazione è vincolato alla discrezionalità riconosciuta al giudice del merito in tema di regolamentazione delle spese di lite, salvo garantire il rispetto del principio per cui le spese non possano essere rimesse in capo alla parte integralmente vittoriosa. 9.Il ricorso va pertanto rigettato. 9.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 9.2.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.773,00 per compensi, oltre alle spese 15 di 15 forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione