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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2562 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in qualità di eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procure in atti, Persona_1 dall'avv. Ezio Bonanni e domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via Crescenzio Appellanti
E
, Controparte_1 Controparte_2
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 18/07/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettivamente moglie e figli di , LUotenente dell'Aeronautica Persona_1
Militare, premesso che il aveva respinto le istanze presentate Controparte_1
1 dai predetti e volte ad ottenere il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere in favore del proprio congiunto, deceduto in data 10/12/2012 per “neoplasia del grosso intestino”, e la conseguente concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia, dovendosi ricondurre il decesso del LUotenente a causa di servizio ed, in particolare, all'esposizione Per_1 all'amianto ed al benzene, hanno agito in giudizio contro il ed Controparte_1 il rassegnando le seguenti conclusioni: “… - accertare e Controparte_2 dichiarare: a. che l'adenocarcinoma del colon dx che ha causato la morte del Sig.
(cfr. documentazione medica di cui in premessa e/o allegata) è Persona_1 dipendente da causa di servizio, con diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo (cat. I, tabella A), già e della qualità di vedova e orfani di vittima del dovere delle odierne ricorrenti e quindi del diritto a conseguire tutte le relative prestazioni di cui in premessa e ulteriormente illustrate nello "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del
(doc. 11), che si intende qui integralmente riportato e riscritto Controparte_2 alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;
- e per gli effetti: b. condannare il , in persona del Ministro p.t., e il Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., per quanto di sua competenza, in Controparte_2 forza degli accertamenti sub capo a., a liquidare in favore degli odierni ricorrenti tutti gli importi maturati dal defunto Sig. , a titolo di prestazioni Persona_1 previdenziali, e al tempo stesso a costituire in loro favore le prestazioni di vittima del dovere, l'importo della speciale elargizione, di Euro 200.000 oltre perequazioni, in quota parte di 1/3 per la vedova e di 2/3 per i tre figli, e gli altri importi, lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, pari ad €500,00, singolarmente e per ognuno di loro, con decorrenza dal decesso del genitore, ovvero dal 10.12.2012, ovvero dal periodo antecedente che fosse eventualmente ritenuto, e con la liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati, in favore di ciascuno dei quattro ricorrenti, fino al di dell'erogazione dell'importo mensile e ogni altro diritto di cui allo specchio allegato, ed ogni altra richiesta di cui a tutte le domande amministrative presentate dal dante causa e dagli odierni ricorrenti, per tutte le ragioni, in fatto e in diritto, già illustrate nella premessa del presente ricorso, e in particolare sub capo XIV. della premessa in fatto ed f. delle osservazioni in diritto;
c. ed ulteriormente, accogliere tutte le altre domande dei ricorrenti, e condannare il a riconoscere loro anche Controparte_3
l'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente, da liquidarsi anche queste in favore delle odierne ricorrenti, sulla base dei principi già ribaditi;
l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;
gli ulteriori prestazioni di cui in premessa e nello 'Specchio' pubblicato dallo stesso , sulla base di SS.UU Controparte_2
22753/2018, cfr. doc. 11, e anche sulla base dei documenti allegati, integrativi delle riduzioni e delle richieste, ai sensi di C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007; C. 13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.0 11353/2004; C. 5794/2004; C. 16855/2003; C. ; C. 7585/2003; d. Richieste subordinate e per tuziorismo P.IVA_1 difensivo: Ove mai, il dovesse eccepire la insussistenza della Controparte_1 qualità di superstite nei figli orfani, perché non nel carico fiscale del defunto genitore, al momento dell'exitus, si chiede che il Tribunale adito dichiari non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionali, in premessa sollevate (capo i. delle
2 osservazioni in diritto), con riferimento alle norme di cui agli artt. 3, I e II co. Cost. - anche in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2, 29, 30 e 31, e degli artt. 35, 36 e 38 Cost. e/o 10 e 11 Cost. (nella misura in cui fanno proprio l'ingresso delle norme di diritto comunitario nel complesso dell'ordinamento giuridico), e per quanto già argomentato, con conseguente sospensione del giudizio e remissione al Giudice delle leggi;
ovvero, sempre per quanto illustrato in premessa, e sulla base del divieto di discriminazione, nella non creduta ipotesi si ritenesse che il Tribunale intenda definire il giudizio alla stregua di cui all'art. 2 L. 720 del 04.12.1981, ovvero dell'art. 5 della L. 302/90, ovvero dell'art. 6 della L. 466/80, si chiede che il Tribunale disapplichi tali norme per il capo in cui determinino il mancato riconoscimento delle prestazioni previdenziali in favore degli orfani, odierni ricorrenti, perché non nel carico fiscale del deceduto, e per le ragioni specificate in premessa, e in particolare sub capi g., h. ed i. delle osservazioni in diritto, per contrasto rispetto alle norme comunitarie, già indicate in premessa (divieto di discriminazione;
tutela delle vittime di infortuni sul lavoro/malattie professionali e loro familiari, etc.); ovvero, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, al fine di verificare se osta alla normativa comunitaria, una discriminazione tra lavoratori egualmente vittime nell'ambito dello svolgimento dei loro doveri, che rimangono comunque vittime a prescindere che la morte sia stata cagionata per fatti di terrorismo o per non applicazione delle norme in materia di sicurezza rispetto al cancerogeno amianto, e sulla base dei principi di cui agli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza, ed in riferimento alla norma di cui all'art. 157 TFUE, e per tutti i profili meglio specificati sub capi g., h. ed i. della premessa in fatto del presente ricorso;
Condannare altresì il
[...]
, in persona del all'aggiornamento della graduatoria unica ex CP_2 CP_4 art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig. , Persona_1 nella sua qualità di vittima del dovere, in relazione a quanto dedotto nel presente ricorso;
Nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande dei ricorrenti orfani di vittima del dovere, su presupposto della non sussistenza a carico fiscale, si chiede che comunque in ogni caso le domande della Sig.ra trovino Parte_1 accoglimento, con liquidazione in suo favore dell'intero importo della speciale elargizione, pari ad Euro 200.000, oltre perequazioni, e la costituzione per lo speciale assegno vitalizio e per l'assegno vitalizio, per l'importo di Euro 500,00 mensili, con decorrenza dal 10.12.2012, e con tutti i ratei medio tempore maturati, fino al di della costituzione delle prestazioni e di ogni altra somma e diritto dovuti, cosi come specificati sub. capo XIV della premessa in fatto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente riscritta e riportata unitamente a tutte le altre richiesta, e con l'aggiunta degli interessi e rivalutazioni sulle somme maturate. Si chiede che le parti convenute siano altresì condannate al pagamento delle spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza del e del , il CP_2 CP_2 Controparte_1
Tribunale di Tivoli ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto”.
1.2. Richiamati la normativa vigente in materia ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il primo giudice ha ritenuto infondato il ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni:
3 a) pur essendo pacifiche, nonché documentalmente provate, le circostanze dettagliatamente allegate in merito al servizio prestato dal defunto Persona_1 presso l'hangar dell'aeroporto di Guidonia, non sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento in capo al predetto dello status di “soggetto equiparato alla vittima del dovere”; b) il CTU nominato, dott. dopo aver preliminarmente escluso, al Persona_2 di là della ricorrenza o meno di “particolari condizioni ambientali ed operative”, qualsivoglia correlazione tra la neoplasia (tumore del colon) che ha portato al decesso del militare e l'esposizione all'amianto, ha evidenziato, in sede di integrazione di perizia, quanto all'associazione tra la predetta patologia e l'esposizione al benzene, come, alla luce della letteratura scientifica ed in particolare del volume 120 della IARC interamente dedicato al benzene, una sufficiente evidenza nell'uomo della cancerogenicità del benzene sia stata rilevata “per la leucemia mieloide acuta nel soggetto adulto…per il linfoma non-Hodgkin, la leucemia linfoide cronica, il mieloma multiplo, la leucemia mieloide acuta nel bambino e il tumore del polmone”, ma come “in nessun caso si rinvengono annotazioni positive relativamente al tumore del colon”; il CTU ha pertanto concluso il proprio elaborato peritale confermando “la mancanza di associazione, nel caso del sig. , tra Per_1 neoplasia del colon ed esposizione ad amianto e benzene”; c) di tali conclusioni – in linea con quanto inizialmente ritenuto dal Controparte_1
con provvedimento in data 27/11/2015, seppure in parziale contrasto con il
[...] successivo riconoscimento della riconducibilità della patologia che ha determinato il decesso di , a causa di servizio, sotto il profilo dell'esposizione al Persona_1 benzene – non si può non tenere contro ai fini della decisione del presente giudizio, dovendosi altresì considerare, in ogni caso, che la dedotta esposizione non presenta alcuna deviazione rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile e connaturato all'andamento regolare delle attività di servizio del ricorrente;
d) deve, quindi, concordarsi con l'Amministrazione convenuta nel negare la sussistenza di particolari condizioni ambientali implicanti l'esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che possano assurgere a causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione. 2. Avverso detta pronuncia hanno proposto appello , Parte_1 [...]
, , lamentando l'erroneità della gravata Pt_2 Parte_3 Parte_4 sentenza sotto plurimi profili, in particolare per non aver tenuto conto il primo giudice dell'intervenuto riconoscimento della causa di servizio, ammessa anche dall'Amministrazione, e per non aver valutato la esposizione all'amianto ed al benzene come provata dai documenti prodotti.
2.1. Il ed il non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, pur avendo ricevuto tempestiva notifica telematica del ricorso in appello in data 15/10/2024, rimanendo, pertanto, contumaci.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con gli articolati motivi di gravame, da trattare congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica, le parti appellanti lamentano, in sintesi, che il
4 giudice di prime cure avrebbe errato nel non tenere conto del pregresso riconoscimento della causa di servizio, circostanza non contestata dai Parte_5 appellati, nell'omettere di valutare, ai fini della sussistenza del rischio tipico di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005 e del maggior rischio di cui all'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005, che l'esposizione all'amianto ed in genere a metalli pesanti, radiazioni, agenti chimici implica di per sé il maggior rischio non potendosi considerare ordinaria l'attività di servizio svolta dal militare, nel non aver considerato che il livello espositivo all'amianto pari a 624 ff/ll non era stato contestato in giudizio e nell'aver omesso di disporre una c.t.u. tecnico ambientale al fine di confermare la più elevata esposizione del LU. sia all'amianto che ad Per_1 altri cancerogeni.
4.1. Giova, in premessa, richiamare brevemente la normativa in materia, per come anche interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
4.2. L'art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 prevede, come è noto, che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative», così prescrivendo che l'infermità contratta debba dipendere da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
4.3. La definizione della nozione di condizioni ambientali od operative è stata chiarita dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006. Detto art. 1 prevede che «ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
4.4. Il legislatore ha dunque subordinato il riconoscimento dei benefici e delle provvidenze di cui alla lett. a) alla sussistenza di «particolari condizioni ambientali od operative» che implichino la sussistenza (preesistente o sopravvenuta) di «circostanze straordinarie e fatti di servizio» che abbiano esposto il dipendente a «maggiori rischi o fatiche» rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Ne deriva, dunque, che requisiti essenziali per l'insorgenza dello specifico diritto vantato nel caso che occupa sono non solo la sussistenza del nesso causale tra infermità e ordinarie condizioni di svolgimento del servizio, ma altresì l'esistenza di «particolari condizioni ambientali od operative» implicanti «circostanze straordinarie e fatti di servizio», che abbiano a loro volta comportato «maggiori rischi o fatiche».
4.5. Il riconoscimento delle provvidenze previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206 è pertanto subordinato all'accertamento dell'esistenza di «particolari condizioni ambientali od operative» e dell'esistenza della dipendenza dell'infermità dalle particolari condizioni ambientali od operative di missione;
5 condizioni queste ultime che sussistono solo in presenza di «circostanze straordinarie e fatti di servizio», che abbiano comportato la sopportazione, da parte del dipendente, di «maggiori rischi o fatiche» rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, e per l'effetto la conseguente insorgenza della patologia.
4.6. Il coordinamento tra il dettato dell'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 243/2006 è stato poi oggetto di esame da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale, chiamata ad interpretare l'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, ha affermato che «il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni
o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico» (Cass. n. 24592/2018).
4.7. Ed invero, l'art. 6 comma 3 DPR n. 243/2006, nel prescrivere che «le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante», fissa l'ulteriore presupposto per l'ottenimento dei benefici de quibus, laddove stabilisce che le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione solo allorquando sia accertata l'esistenza del nesso causale tra insorgenza dell'infermità e straordinarie circostanze e i fatti di servizio.
4.8. Ai fini del riconoscimento dei benefici non deve, pertanto, essere interrotto il nesso causale tra circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e insorgenza della patologia, nel senso che dette circostanze e detti fatti di servizio devono non solo sussistere, ma anche assurgere a concause efficienti in ordine alla genesi della patologia.
6 4.9. Il concetto di condizioni ambientali ed operative particolari è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di cassazione, per cui «la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa "particolare" "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse". E' sufficiente pertanto un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione» (Cass. n. 15027/18); cioè «con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto» (Cass. n. 24592/2018).
5. Ciò posto, non vi è dubbio che, con decreto n. 119 del 15/03/2017, la
[...]
abbia Controparte_5 riconosciuto che «L'infermità: “Exitus per adenocarcinoma del colon destro con metastasi epatiche e polmonari”, sofferta in vita e che ha condotto a morte il compianto LUotenente è giudicata sì dipendente da causa di servizio Persona_1 ai soli fini del trattamento pensionistico di privilegio».
5.1. Diversamente, il Comitato di Verifica per le Cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con parere n. 223902018 reso all'esito dell'adunanza del 10/09/2018, si è così espresso: “relativamente all'infermità DOCUMENTATO ADENOCARCINOMA ALLA FLESSURA DX DEL COLON DA MODERATAMENTE A SCARSAMENTE DIFFERENZIATO INFILTRANTE LA SOTTOMUCOSA ED IN METASTATI EPATICHE E POLMONARI DECEDUTO IL 10 DICEMBRE 2012 SI ESPRIME PARERE NEGATIVO ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 poiché, dall'esame degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali od operative di missione comunque implicanti l'esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione. In particolare nel caso di specie la patologia in oggetto è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ricollegando l'attività effettuata dal richiedente di "carburantista" dal 1977 fino al 1984 quale concausa della stessa (tumore al colon). Tale attività, tuttavia, non presenta quei caratteri di straordinarietà tali da poter essere ricondotta alla lettera C dell'articolo 1 del DPR 243/2006, trattandosi dello svolgimento di compiti ordinari connessi al servizio espletato”.
5.1.1. Quindi, la e della Leva del Controparte_5
, con decreto n. 384 del 22/11/2018, considerato il parere Controparte_1 negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rigettava la richiesta presentata in data 16/07/2014 dagli eredi del LU. e volta ad Persona_1 ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al d.p.r. n. 243/2006, decretava il decesso del Sig. , non essendo l'infermità “Documentato Persona_1 adenocarcinoma alla flessura dx del colon sa moderatamente a scarsamente differenziato infiltrante la sottomucosa ed in metastasi epatiche e polmonari”,
“riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative”;
7 5.2. Il giudice di prime cure, come si è detto, ha escluso, in primo luogo, alla stregua delle conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u., che possa ravvisarsi un nesso causale tra la neoplasia del colon da cui era affetto il LU. e l'esposizione ad Per_1 amianto e benzene;
inoltre, ha evidenziato come, in ogni caso, “la dedotta esposizione non presenta alcuna deviazione rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile e connaturato all'andamento regolare delle attività di servizio del ricorrente”.
5.3. Tale statuizione, in particolare, non risulta adeguatamente e specificamente confutata dal gravame, che si sofferma in modo quasi esclusivo sulla circostanza del pacifico riconoscimento della sussistenza della causa di servizio, come riconosciuta anche dal , evidenziando come il primo giudice non abbia Controparte_1 tenuto nella giusta considerazione tale aspetto, tra l'altro neanche contestato dalle controparti.
5.4. In realtà, ciò che appare dirimente a giudizio della Corte è che, come sopra diffusamente riportato, nel caso di specie non siano ravvisabili, come appunto affermato dal Tribunale, quelle “particolari condizioni ambientali od operative” che rappresentano un concetto specifico e soprattutto aggiuntivo rispetto alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il LU. . Per_1
5.5. Invero, anche la lettura del ricorso di primo grado non consente di individuare l'allegazione di ulteriori “rischi o fatiche” che il militare abbia sopportato rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ed alle quali sia in ipotesi ricollegabile causalmente l'insorgere della patologia.
5.5.1. Difatti, le deduzioni in fatto di cui al ricorso sulle attività svolte ed i rischi connessi erano le seguenti: I) il LUotenente , arruolato nell'Aeronautica Militare in data Persona_1
25/06/1968, ha svolto mansioni inerenti la sua categoria, con tempi e modalità del tutto differenti da quelli civili: a partire dal 1972, ha svolto servizio all'interno dell'enorme hangar dell'aeroporto di Guidonia, alle porte di Roma, e la struttura, fino ai tempi più recenti, era in amianto, e con tetti di cemento amianto, come erano in amianto floccato tutte le paratie e/o le pareti divisorie, le strutture, gli impianti;
il luogotenente è rimasto in servizio nell'Aeronautica Militare fino Persona_1 al 31/08/2007, data di collocamento in quiescenza;
II) il militare ha svolto le seguenti attività di servizio: - dal 1968 al 1971: addetto alla Sezione avionica e propulsione, quale Specialista Motorista, presso il 303° Gruppo di Volo presso l'Aeroporto militare di Guidonia, dapprima nominato “motorista meccanico polivalente”, promosso aviere scelto, e poi “sergente motorista”; - dal 1972 al 1976: addetto alla sezione avionica e propulsione, con mansioni di manutentore di prova motore a terra, fino alla qualifica di “maresciallo motorista”;
- dal 1977 al 1983: addetto al nucleo carburanti quale specialista carburantista con l'impiego di autocisterne;
- dal 1984 al congedo: capo nucleo assistenza velivoli, in partenza ed in arrivo sulla linea di volo, , fino alla qualifica di Persona_3
“LUotenente” dal 14/04/2001; III) sulla base delle risultanze cliniche, e della condizione di rischio, il dott. Per_4
dopo aver ricostruito la condizione di rischio (esposizione ad amianto del
[...] deceduto nonchè a benzene e ad altri cancerogeni), ha accertato che la malattia e il decesso del militare sono riconducibili a causa di servizio: il dott. ha infatti Per_4 ricostruito il decorso clinico e le cause della morte del Sig. e le ha Persona_1
8 ricondotte all'attività di servizio nell'Aeronautica Militare, al pari del Prof. Per_5
“Per rispondere adeguatamente al quesito ricevuto, è indispensabile porre
[...]
l'attenzione, dal punto di vista tossicologico, sulle sostanze a cui il è stato Per_1 esposto per lunghi anni e ad alte concentrazioni. Tra queste, delle quali alcune sicuramente sconosciute e la cui- presenza è attualmente di impossibile individuazione in campo militare, vanno segnalate soprattutto l'amianto e il OL (derivato dal benzene), materiali/sostanze oggi bandite, ma all'epoca di largo utilizzo;
un utilizzo che per quanto riguarda l'amianto permanente ancora nella vita lavorativa reale”.
5.6. In definitiva, l'aspetto sul quale si è insistito, anche in sede di appello, attiene unicamente all'esposizione all'amianto ed al benzene, e più in generale a metalli pesanti, radiazioni ed agenti chimici, che di per sé, nella prospettazione del gravame, implicherebbe il maggior rischio (pagina 23 e ss. dell'atto di appello).
5.7. Tale affermazione, tuttavia, non è, a giudizio della Corte, condivisibile.
6. Non possono non considerarsi, difatti, le più recenti pronunce della Suprema Corte che, nell'affrontare in modo specifico casi in cui la patologia (carcinoma) era stata, nel giudizio di merito, riconosciuta dipendente da causa di servizio oltre che contratta a causa delle particolari condizioni ambientali consistenti nella esposizione a sostanze nocive, hanno affermato che non può essere ravvisato
“nell'esposizione all'amianto il requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative” (Cass. Sez. L n. 15978/2025 del 15/06/2025).
6.1. Il riferimento è, in primo luogo, alla sentenza Sez. L n. 29819/2022 del 12/10/2022, con la quale la Suprema Corte ha sostenuto che: a) la normativa in materia (art. 1 legge n. 266/2005, art. 1 d.p.r. 243/2006) è stata oggetto di interpretazione ed applicazione da parte delle Sezioni Unite, che hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d' istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Sez. U., Sentenza n. 23396 del 17/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015); in particolare, Sez. U., Sentenza n. 21969 del 21/09/2017 ha affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all' invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito;
b) detta pronuncia ha, in particolare, affermato nettamente che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere, bensì occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni",
9 che è un concetto aggiuntivo e specifico, essendo necessario, pertanto, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito;
c) il principio è stato poi ribadito e specificato da altre pronunce, secondo le quali, se il diritto ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, i benefici restano condizionati alle condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Sez. L, ord. n. 8322 del 2018; Sez. L, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020); d) vero è che si è sviluppato in giurisprudenza un orientamento interpretativo volto a riconoscere l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere a tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, valutata anche in prospettiva diacronica, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
tuttavia, deve affermarsi che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto;
e) seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito;
f) in definitiva, l'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro: diversamente, l'opposta opzione interpretativa, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento
10 dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative;
g) le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa: può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.
6.2. La differenza tra i presupposti per fruire dei benefici per le vittime del dovere e le situazioni fattuali rilevanti quali mere cause di servizio è stata ribadita anche da successive e più recenti pronunce della Suprema Corte: Cass. Sez. L n. 2454 del 2024, nel confermare la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di riconoscere la tutela di cui all'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005 con riguardo al caso di un vigile del fuoco costantemente a contatto con fibre di amianto nell'esercizio ordinario delle sue mansioni, ha, difatti, affermato che “il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario” e che deve escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
6.3. Ancora, nello stesso senso, Cass. Sez. L n. 15978/2025 ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato i benefici spettanti alle vittime del dovere agli eredi di un militare deceduto a causa di mesotelioma asseritamente contratto per l'esposizione a fibre di amianto nel periodo in cui, durante il servizio militare, era stato adibito a mansioni di muratore specializzato, richiamando “la recente pronuncia di questa Corte n. 29819 del 2022, che – disattendendo l'avviso di Cass. n. 4238 del 2019 e succ. conf., secondo le quali lo status di vittima del dovere poteva e doveva essere riconosciuto anche a coloro che avessero svolto le ordinarie attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento a tutela della salute – ha all'opposto affermato che la legge non consente di estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere ad ogni caso di prospettata violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela della salute, giacché ciò farebbe venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica, senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che, con tutta evidenza, l'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della
11 particolarità delle condizioni ambientali ed operative” e disattendendo la progettazione delle parti ricorrenti che pretendevano “di ravvisare nell'esposizione all'amianto il requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative in cui ebbe a prestare servizio il de cuius”.
6.4. L'applicazione di tali principi al caso di specie è, a giudizio della Corte, sufficiente ai fini del rigetto della proposta impugnazione: nel caso che occupa, difatti, come affermato dal primo giudice senza specifica censura sul punto, l'esposizione alle sostanze nocive sarebbe avvenuta, in ogni caso, nel corso del normale espletamento delle attività cui il è stato adibito (in particolare Pt_6 Per_1 quale carburantista), con la conseguenza che, anche ove in ipotesi accertata, la violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore non potrebbe integrare la particolarità delle condizioni lavorative rilevanti ai fini dell'equiparazione a vittima del dovere, bensì condurrebbe ad evidenziare una eventuale insalubrità dell'ambiente lavorativo, con tutti i conseguenti aspetti risarcitori ex art. 2087 c.c., che, tuttavia, non costituiscono oggetto del presente giudizio.
7. Quanto esposto è sufficiente ai fini del rigetto dell'appello e della integrale conferma della gravata sentenza, rimanendo assorbita ogni altra questione ed argomentazione.
8. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante la contumacia delle parti appellate.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
12
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2562 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in qualità di eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procure in atti, Persona_1 dall'avv. Ezio Bonanni e domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via Crescenzio Appellanti
E
, Controparte_1 Controparte_2
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 18/07/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettivamente moglie e figli di , LUotenente dell'Aeronautica Persona_1
Militare, premesso che il aveva respinto le istanze presentate Controparte_1
1 dai predetti e volte ad ottenere il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere in favore del proprio congiunto, deceduto in data 10/12/2012 per “neoplasia del grosso intestino”, e la conseguente concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia, dovendosi ricondurre il decesso del LUotenente a causa di servizio ed, in particolare, all'esposizione Per_1 all'amianto ed al benzene, hanno agito in giudizio contro il ed Controparte_1 il rassegnando le seguenti conclusioni: “… - accertare e Controparte_2 dichiarare: a. che l'adenocarcinoma del colon dx che ha causato la morte del Sig.
(cfr. documentazione medica di cui in premessa e/o allegata) è Persona_1 dipendente da causa di servizio, con diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo (cat. I, tabella A), già e della qualità di vedova e orfani di vittima del dovere delle odierne ricorrenti e quindi del diritto a conseguire tutte le relative prestazioni di cui in premessa e ulteriormente illustrate nello "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del
(doc. 11), che si intende qui integralmente riportato e riscritto Controparte_2 alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;
- e per gli effetti: b. condannare il , in persona del Ministro p.t., e il Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., per quanto di sua competenza, in Controparte_2 forza degli accertamenti sub capo a., a liquidare in favore degli odierni ricorrenti tutti gli importi maturati dal defunto Sig. , a titolo di prestazioni Persona_1 previdenziali, e al tempo stesso a costituire in loro favore le prestazioni di vittima del dovere, l'importo della speciale elargizione, di Euro 200.000 oltre perequazioni, in quota parte di 1/3 per la vedova e di 2/3 per i tre figli, e gli altri importi, lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, pari ad €500,00, singolarmente e per ognuno di loro, con decorrenza dal decesso del genitore, ovvero dal 10.12.2012, ovvero dal periodo antecedente che fosse eventualmente ritenuto, e con la liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati, in favore di ciascuno dei quattro ricorrenti, fino al di dell'erogazione dell'importo mensile e ogni altro diritto di cui allo specchio allegato, ed ogni altra richiesta di cui a tutte le domande amministrative presentate dal dante causa e dagli odierni ricorrenti, per tutte le ragioni, in fatto e in diritto, già illustrate nella premessa del presente ricorso, e in particolare sub capo XIV. della premessa in fatto ed f. delle osservazioni in diritto;
c. ed ulteriormente, accogliere tutte le altre domande dei ricorrenti, e condannare il a riconoscere loro anche Controparte_3
l'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente, da liquidarsi anche queste in favore delle odierne ricorrenti, sulla base dei principi già ribaditi;
l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;
gli ulteriori prestazioni di cui in premessa e nello 'Specchio' pubblicato dallo stesso , sulla base di SS.UU Controparte_2
22753/2018, cfr. doc. 11, e anche sulla base dei documenti allegati, integrativi delle riduzioni e delle richieste, ai sensi di C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007; C. 13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.0 11353/2004; C. 5794/2004; C. 16855/2003; C. ; C. 7585/2003; d. Richieste subordinate e per tuziorismo P.IVA_1 difensivo: Ove mai, il dovesse eccepire la insussistenza della Controparte_1 qualità di superstite nei figli orfani, perché non nel carico fiscale del defunto genitore, al momento dell'exitus, si chiede che il Tribunale adito dichiari non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionali, in premessa sollevate (capo i. delle
2 osservazioni in diritto), con riferimento alle norme di cui agli artt. 3, I e II co. Cost. - anche in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2, 29, 30 e 31, e degli artt. 35, 36 e 38 Cost. e/o 10 e 11 Cost. (nella misura in cui fanno proprio l'ingresso delle norme di diritto comunitario nel complesso dell'ordinamento giuridico), e per quanto già argomentato, con conseguente sospensione del giudizio e remissione al Giudice delle leggi;
ovvero, sempre per quanto illustrato in premessa, e sulla base del divieto di discriminazione, nella non creduta ipotesi si ritenesse che il Tribunale intenda definire il giudizio alla stregua di cui all'art. 2 L. 720 del 04.12.1981, ovvero dell'art. 5 della L. 302/90, ovvero dell'art. 6 della L. 466/80, si chiede che il Tribunale disapplichi tali norme per il capo in cui determinino il mancato riconoscimento delle prestazioni previdenziali in favore degli orfani, odierni ricorrenti, perché non nel carico fiscale del deceduto, e per le ragioni specificate in premessa, e in particolare sub capi g., h. ed i. delle osservazioni in diritto, per contrasto rispetto alle norme comunitarie, già indicate in premessa (divieto di discriminazione;
tutela delle vittime di infortuni sul lavoro/malattie professionali e loro familiari, etc.); ovvero, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, al fine di verificare se osta alla normativa comunitaria, una discriminazione tra lavoratori egualmente vittime nell'ambito dello svolgimento dei loro doveri, che rimangono comunque vittime a prescindere che la morte sia stata cagionata per fatti di terrorismo o per non applicazione delle norme in materia di sicurezza rispetto al cancerogeno amianto, e sulla base dei principi di cui agli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza, ed in riferimento alla norma di cui all'art. 157 TFUE, e per tutti i profili meglio specificati sub capi g., h. ed i. della premessa in fatto del presente ricorso;
Condannare altresì il
[...]
, in persona del all'aggiornamento della graduatoria unica ex CP_2 CP_4 art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig. , Persona_1 nella sua qualità di vittima del dovere, in relazione a quanto dedotto nel presente ricorso;
Nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande dei ricorrenti orfani di vittima del dovere, su presupposto della non sussistenza a carico fiscale, si chiede che comunque in ogni caso le domande della Sig.ra trovino Parte_1 accoglimento, con liquidazione in suo favore dell'intero importo della speciale elargizione, pari ad Euro 200.000, oltre perequazioni, e la costituzione per lo speciale assegno vitalizio e per l'assegno vitalizio, per l'importo di Euro 500,00 mensili, con decorrenza dal 10.12.2012, e con tutti i ratei medio tempore maturati, fino al di della costituzione delle prestazioni e di ogni altra somma e diritto dovuti, cosi come specificati sub. capo XIV della premessa in fatto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente riscritta e riportata unitamente a tutte le altre richiesta, e con l'aggiunta degli interessi e rivalutazioni sulle somme maturate. Si chiede che le parti convenute siano altresì condannate al pagamento delle spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza del e del , il CP_2 CP_2 Controparte_1
Tribunale di Tivoli ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto”.
1.2. Richiamati la normativa vigente in materia ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il primo giudice ha ritenuto infondato il ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni:
3 a) pur essendo pacifiche, nonché documentalmente provate, le circostanze dettagliatamente allegate in merito al servizio prestato dal defunto Persona_1 presso l'hangar dell'aeroporto di Guidonia, non sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento in capo al predetto dello status di “soggetto equiparato alla vittima del dovere”; b) il CTU nominato, dott. dopo aver preliminarmente escluso, al Persona_2 di là della ricorrenza o meno di “particolari condizioni ambientali ed operative”, qualsivoglia correlazione tra la neoplasia (tumore del colon) che ha portato al decesso del militare e l'esposizione all'amianto, ha evidenziato, in sede di integrazione di perizia, quanto all'associazione tra la predetta patologia e l'esposizione al benzene, come, alla luce della letteratura scientifica ed in particolare del volume 120 della IARC interamente dedicato al benzene, una sufficiente evidenza nell'uomo della cancerogenicità del benzene sia stata rilevata “per la leucemia mieloide acuta nel soggetto adulto…per il linfoma non-Hodgkin, la leucemia linfoide cronica, il mieloma multiplo, la leucemia mieloide acuta nel bambino e il tumore del polmone”, ma come “in nessun caso si rinvengono annotazioni positive relativamente al tumore del colon”; il CTU ha pertanto concluso il proprio elaborato peritale confermando “la mancanza di associazione, nel caso del sig. , tra Per_1 neoplasia del colon ed esposizione ad amianto e benzene”; c) di tali conclusioni – in linea con quanto inizialmente ritenuto dal Controparte_1
con provvedimento in data 27/11/2015, seppure in parziale contrasto con il
[...] successivo riconoscimento della riconducibilità della patologia che ha determinato il decesso di , a causa di servizio, sotto il profilo dell'esposizione al Persona_1 benzene – non si può non tenere contro ai fini della decisione del presente giudizio, dovendosi altresì considerare, in ogni caso, che la dedotta esposizione non presenta alcuna deviazione rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile e connaturato all'andamento regolare delle attività di servizio del ricorrente;
d) deve, quindi, concordarsi con l'Amministrazione convenuta nel negare la sussistenza di particolari condizioni ambientali implicanti l'esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che possano assurgere a causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione. 2. Avverso detta pronuncia hanno proposto appello , Parte_1 [...]
, , lamentando l'erroneità della gravata Pt_2 Parte_3 Parte_4 sentenza sotto plurimi profili, in particolare per non aver tenuto conto il primo giudice dell'intervenuto riconoscimento della causa di servizio, ammessa anche dall'Amministrazione, e per non aver valutato la esposizione all'amianto ed al benzene come provata dai documenti prodotti.
2.1. Il ed il non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, pur avendo ricevuto tempestiva notifica telematica del ricorso in appello in data 15/10/2024, rimanendo, pertanto, contumaci.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con gli articolati motivi di gravame, da trattare congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica, le parti appellanti lamentano, in sintesi, che il
4 giudice di prime cure avrebbe errato nel non tenere conto del pregresso riconoscimento della causa di servizio, circostanza non contestata dai Parte_5 appellati, nell'omettere di valutare, ai fini della sussistenza del rischio tipico di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005 e del maggior rischio di cui all'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005, che l'esposizione all'amianto ed in genere a metalli pesanti, radiazioni, agenti chimici implica di per sé il maggior rischio non potendosi considerare ordinaria l'attività di servizio svolta dal militare, nel non aver considerato che il livello espositivo all'amianto pari a 624 ff/ll non era stato contestato in giudizio e nell'aver omesso di disporre una c.t.u. tecnico ambientale al fine di confermare la più elevata esposizione del LU. sia all'amianto che ad Per_1 altri cancerogeni.
4.1. Giova, in premessa, richiamare brevemente la normativa in materia, per come anche interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
4.2. L'art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 prevede, come è noto, che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative», così prescrivendo che l'infermità contratta debba dipendere da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
4.3. La definizione della nozione di condizioni ambientali od operative è stata chiarita dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006. Detto art. 1 prevede che «ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
4.4. Il legislatore ha dunque subordinato il riconoscimento dei benefici e delle provvidenze di cui alla lett. a) alla sussistenza di «particolari condizioni ambientali od operative» che implichino la sussistenza (preesistente o sopravvenuta) di «circostanze straordinarie e fatti di servizio» che abbiano esposto il dipendente a «maggiori rischi o fatiche» rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Ne deriva, dunque, che requisiti essenziali per l'insorgenza dello specifico diritto vantato nel caso che occupa sono non solo la sussistenza del nesso causale tra infermità e ordinarie condizioni di svolgimento del servizio, ma altresì l'esistenza di «particolari condizioni ambientali od operative» implicanti «circostanze straordinarie e fatti di servizio», che abbiano a loro volta comportato «maggiori rischi o fatiche».
4.5. Il riconoscimento delle provvidenze previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206 è pertanto subordinato all'accertamento dell'esistenza di «particolari condizioni ambientali od operative» e dell'esistenza della dipendenza dell'infermità dalle particolari condizioni ambientali od operative di missione;
5 condizioni queste ultime che sussistono solo in presenza di «circostanze straordinarie e fatti di servizio», che abbiano comportato la sopportazione, da parte del dipendente, di «maggiori rischi o fatiche» rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, e per l'effetto la conseguente insorgenza della patologia.
4.6. Il coordinamento tra il dettato dell'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 243/2006 è stato poi oggetto di esame da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale, chiamata ad interpretare l'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, ha affermato che «il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni
o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico» (Cass. n. 24592/2018).
4.7. Ed invero, l'art. 6 comma 3 DPR n. 243/2006, nel prescrivere che «le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante», fissa l'ulteriore presupposto per l'ottenimento dei benefici de quibus, laddove stabilisce che le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione solo allorquando sia accertata l'esistenza del nesso causale tra insorgenza dell'infermità e straordinarie circostanze e i fatti di servizio.
4.8. Ai fini del riconoscimento dei benefici non deve, pertanto, essere interrotto il nesso causale tra circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e insorgenza della patologia, nel senso che dette circostanze e detti fatti di servizio devono non solo sussistere, ma anche assurgere a concause efficienti in ordine alla genesi della patologia.
6 4.9. Il concetto di condizioni ambientali ed operative particolari è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di cassazione, per cui «la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa "particolare" "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse". E' sufficiente pertanto un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione» (Cass. n. 15027/18); cioè «con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto» (Cass. n. 24592/2018).
5. Ciò posto, non vi è dubbio che, con decreto n. 119 del 15/03/2017, la
[...]
abbia Controparte_5 riconosciuto che «L'infermità: “Exitus per adenocarcinoma del colon destro con metastasi epatiche e polmonari”, sofferta in vita e che ha condotto a morte il compianto LUotenente è giudicata sì dipendente da causa di servizio Persona_1 ai soli fini del trattamento pensionistico di privilegio».
5.1. Diversamente, il Comitato di Verifica per le Cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con parere n. 223902018 reso all'esito dell'adunanza del 10/09/2018, si è così espresso: “relativamente all'infermità DOCUMENTATO ADENOCARCINOMA ALLA FLESSURA DX DEL COLON DA MODERATAMENTE A SCARSAMENTE DIFFERENZIATO INFILTRANTE LA SOTTOMUCOSA ED IN METASTATI EPATICHE E POLMONARI DECEDUTO IL 10 DICEMBRE 2012 SI ESPRIME PARERE NEGATIVO ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 poiché, dall'esame degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali od operative di missione comunque implicanti l'esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione. In particolare nel caso di specie la patologia in oggetto è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ricollegando l'attività effettuata dal richiedente di "carburantista" dal 1977 fino al 1984 quale concausa della stessa (tumore al colon). Tale attività, tuttavia, non presenta quei caratteri di straordinarietà tali da poter essere ricondotta alla lettera C dell'articolo 1 del DPR 243/2006, trattandosi dello svolgimento di compiti ordinari connessi al servizio espletato”.
5.1.1. Quindi, la e della Leva del Controparte_5
, con decreto n. 384 del 22/11/2018, considerato il parere Controparte_1 negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rigettava la richiesta presentata in data 16/07/2014 dagli eredi del LU. e volta ad Persona_1 ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al d.p.r. n. 243/2006, decretava il decesso del Sig. , non essendo l'infermità “Documentato Persona_1 adenocarcinoma alla flessura dx del colon sa moderatamente a scarsamente differenziato infiltrante la sottomucosa ed in metastasi epatiche e polmonari”,
“riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative”;
7 5.2. Il giudice di prime cure, come si è detto, ha escluso, in primo luogo, alla stregua delle conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u., che possa ravvisarsi un nesso causale tra la neoplasia del colon da cui era affetto il LU. e l'esposizione ad Per_1 amianto e benzene;
inoltre, ha evidenziato come, in ogni caso, “la dedotta esposizione non presenta alcuna deviazione rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile e connaturato all'andamento regolare delle attività di servizio del ricorrente”.
5.3. Tale statuizione, in particolare, non risulta adeguatamente e specificamente confutata dal gravame, che si sofferma in modo quasi esclusivo sulla circostanza del pacifico riconoscimento della sussistenza della causa di servizio, come riconosciuta anche dal , evidenziando come il primo giudice non abbia Controparte_1 tenuto nella giusta considerazione tale aspetto, tra l'altro neanche contestato dalle controparti.
5.4. In realtà, ciò che appare dirimente a giudizio della Corte è che, come sopra diffusamente riportato, nel caso di specie non siano ravvisabili, come appunto affermato dal Tribunale, quelle “particolari condizioni ambientali od operative” che rappresentano un concetto specifico e soprattutto aggiuntivo rispetto alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il LU. . Per_1
5.5. Invero, anche la lettura del ricorso di primo grado non consente di individuare l'allegazione di ulteriori “rischi o fatiche” che il militare abbia sopportato rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ed alle quali sia in ipotesi ricollegabile causalmente l'insorgere della patologia.
5.5.1. Difatti, le deduzioni in fatto di cui al ricorso sulle attività svolte ed i rischi connessi erano le seguenti: I) il LUotenente , arruolato nell'Aeronautica Militare in data Persona_1
25/06/1968, ha svolto mansioni inerenti la sua categoria, con tempi e modalità del tutto differenti da quelli civili: a partire dal 1972, ha svolto servizio all'interno dell'enorme hangar dell'aeroporto di Guidonia, alle porte di Roma, e la struttura, fino ai tempi più recenti, era in amianto, e con tetti di cemento amianto, come erano in amianto floccato tutte le paratie e/o le pareti divisorie, le strutture, gli impianti;
il luogotenente è rimasto in servizio nell'Aeronautica Militare fino Persona_1 al 31/08/2007, data di collocamento in quiescenza;
II) il militare ha svolto le seguenti attività di servizio: - dal 1968 al 1971: addetto alla Sezione avionica e propulsione, quale Specialista Motorista, presso il 303° Gruppo di Volo presso l'Aeroporto militare di Guidonia, dapprima nominato “motorista meccanico polivalente”, promosso aviere scelto, e poi “sergente motorista”; - dal 1972 al 1976: addetto alla sezione avionica e propulsione, con mansioni di manutentore di prova motore a terra, fino alla qualifica di “maresciallo motorista”;
- dal 1977 al 1983: addetto al nucleo carburanti quale specialista carburantista con l'impiego di autocisterne;
- dal 1984 al congedo: capo nucleo assistenza velivoli, in partenza ed in arrivo sulla linea di volo, , fino alla qualifica di Persona_3
“LUotenente” dal 14/04/2001; III) sulla base delle risultanze cliniche, e della condizione di rischio, il dott. Per_4
dopo aver ricostruito la condizione di rischio (esposizione ad amianto del
[...] deceduto nonchè a benzene e ad altri cancerogeni), ha accertato che la malattia e il decesso del militare sono riconducibili a causa di servizio: il dott. ha infatti Per_4 ricostruito il decorso clinico e le cause della morte del Sig. e le ha Persona_1
8 ricondotte all'attività di servizio nell'Aeronautica Militare, al pari del Prof. Per_5
“Per rispondere adeguatamente al quesito ricevuto, è indispensabile porre
[...]
l'attenzione, dal punto di vista tossicologico, sulle sostanze a cui il è stato Per_1 esposto per lunghi anni e ad alte concentrazioni. Tra queste, delle quali alcune sicuramente sconosciute e la cui- presenza è attualmente di impossibile individuazione in campo militare, vanno segnalate soprattutto l'amianto e il OL (derivato dal benzene), materiali/sostanze oggi bandite, ma all'epoca di largo utilizzo;
un utilizzo che per quanto riguarda l'amianto permanente ancora nella vita lavorativa reale”.
5.6. In definitiva, l'aspetto sul quale si è insistito, anche in sede di appello, attiene unicamente all'esposizione all'amianto ed al benzene, e più in generale a metalli pesanti, radiazioni ed agenti chimici, che di per sé, nella prospettazione del gravame, implicherebbe il maggior rischio (pagina 23 e ss. dell'atto di appello).
5.7. Tale affermazione, tuttavia, non è, a giudizio della Corte, condivisibile.
6. Non possono non considerarsi, difatti, le più recenti pronunce della Suprema Corte che, nell'affrontare in modo specifico casi in cui la patologia (carcinoma) era stata, nel giudizio di merito, riconosciuta dipendente da causa di servizio oltre che contratta a causa delle particolari condizioni ambientali consistenti nella esposizione a sostanze nocive, hanno affermato che non può essere ravvisato
“nell'esposizione all'amianto il requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative” (Cass. Sez. L n. 15978/2025 del 15/06/2025).
6.1. Il riferimento è, in primo luogo, alla sentenza Sez. L n. 29819/2022 del 12/10/2022, con la quale la Suprema Corte ha sostenuto che: a) la normativa in materia (art. 1 legge n. 266/2005, art. 1 d.p.r. 243/2006) è stata oggetto di interpretazione ed applicazione da parte delle Sezioni Unite, che hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d' istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Sez. U., Sentenza n. 23396 del 17/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015); in particolare, Sez. U., Sentenza n. 21969 del 21/09/2017 ha affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all' invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito;
b) detta pronuncia ha, in particolare, affermato nettamente che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere, bensì occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni",
9 che è un concetto aggiuntivo e specifico, essendo necessario, pertanto, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito;
c) il principio è stato poi ribadito e specificato da altre pronunce, secondo le quali, se il diritto ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, i benefici restano condizionati alle condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Sez. L, ord. n. 8322 del 2018; Sez. L, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020); d) vero è che si è sviluppato in giurisprudenza un orientamento interpretativo volto a riconoscere l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere a tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, valutata anche in prospettiva diacronica, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori;
tuttavia, deve affermarsi che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto;
e) seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito;
f) in definitiva, l'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro: diversamente, l'opposta opzione interpretativa, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento
10 dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative;
g) le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa: può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.
6.2. La differenza tra i presupposti per fruire dei benefici per le vittime del dovere e le situazioni fattuali rilevanti quali mere cause di servizio è stata ribadita anche da successive e più recenti pronunce della Suprema Corte: Cass. Sez. L n. 2454 del 2024, nel confermare la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di riconoscere la tutela di cui all'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005 con riguardo al caso di un vigile del fuoco costantemente a contatto con fibre di amianto nell'esercizio ordinario delle sue mansioni, ha, difatti, affermato che “il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario” e che deve escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
6.3. Ancora, nello stesso senso, Cass. Sez. L n. 15978/2025 ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato i benefici spettanti alle vittime del dovere agli eredi di un militare deceduto a causa di mesotelioma asseritamente contratto per l'esposizione a fibre di amianto nel periodo in cui, durante il servizio militare, era stato adibito a mansioni di muratore specializzato, richiamando “la recente pronuncia di questa Corte n. 29819 del 2022, che – disattendendo l'avviso di Cass. n. 4238 del 2019 e succ. conf., secondo le quali lo status di vittima del dovere poteva e doveva essere riconosciuto anche a coloro che avessero svolto le ordinarie attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento a tutela della salute – ha all'opposto affermato che la legge non consente di estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere ad ogni caso di prospettata violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela della salute, giacché ciò farebbe venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica, senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che, con tutta evidenza, l'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della
11 particolarità delle condizioni ambientali ed operative” e disattendendo la progettazione delle parti ricorrenti che pretendevano “di ravvisare nell'esposizione all'amianto il requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative in cui ebbe a prestare servizio il de cuius”.
6.4. L'applicazione di tali principi al caso di specie è, a giudizio della Corte, sufficiente ai fini del rigetto della proposta impugnazione: nel caso che occupa, difatti, come affermato dal primo giudice senza specifica censura sul punto, l'esposizione alle sostanze nocive sarebbe avvenuta, in ogni caso, nel corso del normale espletamento delle attività cui il è stato adibito (in particolare Pt_6 Per_1 quale carburantista), con la conseguenza che, anche ove in ipotesi accertata, la violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore non potrebbe integrare la particolarità delle condizioni lavorative rilevanti ai fini dell'equiparazione a vittima del dovere, bensì condurrebbe ad evidenziare una eventuale insalubrità dell'ambiente lavorativo, con tutti i conseguenti aspetti risarcitori ex art. 2087 c.c., che, tuttavia, non costituiscono oggetto del presente giudizio.
7. Quanto esposto è sufficiente ai fini del rigetto dell'appello e della integrale conferma della gravata sentenza, rimanendo assorbita ogni altra questione ed argomentazione.
8. Nulla si dispone in punto di spese di lite del grado, stante la contumacia delle parti appellate.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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