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Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/08/2024, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1628/2018 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Palumbo, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, CP_1 CP_2
Rappresentati e difesi dall'avv. , procuratore domiciliatario;
CP_2
- convenuti -
Controparte_3
Rappresentato e difeso dall'avv. Daniela De Giovanni, procuratore domiciliatario;
- terzo chiamato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proprietaria di un Parte_1
appartamento ubicato al piano primo scala A facente parte del sito Controparte_3
in Lecce alla via Fiume n. 73, conveniva in giudizio e , CP_1 CP_2
proprietari del lastrico solare sovrastante, al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “A) Accertare e dichiarare i danni nell'appartamento dell'attrice elencati e specificati nella prodotta perizia giurata 11/11/2017 a firma dell'ing. B) dichiarare la Persona_1 responsabilità solidale dei convenuti per la causazione di tali danni, nella loro qualità di proprietari del piano sovrastante l'appartamento dell'attrice; C) ordinare ad essi convenuti di riportare in pristino, da appartamento a vano lavanderia, il fabbricato di loro proprietà sovrastante l'appartamento dell'attrice nonché ad eliminare tutte le cause, anche quelle relative al lastricato solare, che hanno permesso fino ad oggi e permettono tuttora le infiltrazioni d'acqua nella proprietà dell'attrice; D) condannare in solido essi convenuti al risarcimento del danno causato all'attrice nella misura complessiva di € 15.000, di cui € 5.500 per gli interventi di ripristino nell'appartamento, così come indicati, specificati e pontificati nella citata perizia giurata dell'ing. ed € 10.000 per gli Per_1 ulteriori danni di cui al n. 12 di questo atto: o quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria..”.
Con comparsa depositata in data 08.05.2018 si costituivano in giudizio gli evocati, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda per radicale vizio della edictio actionis, contestando nel merito ogni addebito di responsabilità e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa il Controparte_3
al fine di ottenere l'accertamento in via riconvenzionale dell'obbligo del a CP_3
partecipare secondo i criteri di riparto di cui all'art. 1126 c.c. alle spese sostenute dagli stessi per le opere di manutenzione straordinaria del lastrico solare.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 09.04.2019 si è costituito in giudizio il contestando la sussistenza di ogni pretesa contribuzione. CP_3
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
20.05.2021 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio, nominando
CTU l'ing. , al quale all'udienza del 17.03.2020 ha conferito l'incarico. Persona_2
All'esito del deposito dell'elaborato e della precisazione delle conclusioni all'udienza del
26.09.2023, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda, previa opportuna qualificazione, meriti accoglimento per quanto di ragione.
Premesso che in virtù dell'art. 163 co. 4 c.p.c. “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca
l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”, rileva il decidente che non solo il lamentato “…integrale difetto descrittivo dei presunti danni asseritamente subiti dall'attrice” non sussiste, risultando nella perizia di parte dell'ing. richiamata nell'atto introduttivo Per_1
2 puntualmente individuati i danni lamentati dall'attrice (“..occorre risanare l'alloggio di Pt_1
sostituendo gli intonaci ammalorati, risarcendo le lesioni e pitturando l'intero alloggio. Saranno
[...] da annoverare in seguito eventuali danni da mancato uso dell'immobile, danni morali…”), ma soprattutto nessuna nullità della citazione per assoluta incertezza della causa petendi sussiste, essendo ivi stata denunciata l'illiceità della condotta dei convenuti evidentemente allusiva all'illecito ex art. 2043 c.c..
Sebbene infatti non ignori questo decidente il disposto di Cassazione civile sez. II,
03/10/2023, n.27846, che richiama in motivazione il disposto di Cass. Sez. Un. 10-5-2016
n. 9449, Rv. 63982101 (“Secondo le Sezioni Unite "in tema di condominio negli edifici, qualora
l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione CP_3 dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art.
1130 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma L. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo
a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi
a carico del (nello stesso senso Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3239 Rv. 642495-01). In forza CP_3 di tali principi, la circostanza che la terrazza a livello sia di proprietà esclusiva del o sia CP_3 soltanto soggetta al suo uso esclusivo non incide sul concorso di responsabilità del da CP_3 risolvere secondo i criteri posti dall'art. 1126 c.c. e perciò sulla base della ripartizione delle spese eseguita nel caso di specie dalla delibera impugnata”), merita di essere evidenziato che in sede introduttiva il danno lamentato dall'attrice non è affatto ricollegato all'omessa manutenzione del lastrico solare, cui è tenuto il custode con gli effetti di cui all'art. 2051
c.c., bensì alla variazione di destinazione d'uso perpetrata dai convenuti, in uno con la sostituzione “…del pavimento in chianche di Cursi a giunto aperto con mattoni di cemento a giunto chiuso non idoneo per pavimenti solari, tra l'altro privi di giunti elastici ogni 4/5 ml…” – cfr. perizia trattasi evidentemente di condotte illecite, foriere di pregiudizio, ascrivibili Per_1
all'iniziativa del proprietario esclusivo del lastrico che esulano dall'obbligo di manutenzione gravante, anche economicamente, sul medesimo in concorso con l'ente condominiale.
Del resto, costituisce giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, del tutto condivisa, che
“L'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti
3 dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato”, Cassazione civile sez. II,
08/05/2024, n.12534.
Venendo al merito che qui ci occupa, è pacifico e non contestato che e CP_2
sono proprietari esclusivi dell'appartamento al secondo piano e della terrazza a CP_1
livello del - scala A, come del resto risultante dall'atto di Controparte_3
compravendita del 20.11.1980 in cui si descrive che “…il secondo piano comprende un appartamento della scala A a sinistra e a destra con annessa terrazza di pertinenza identificato al subalterno 19 di proprietà dei coniugi e ”, e che i medesimi CP_1 Controparte_4
hanno autonomamente commissionato ed effettuato nel 2017 dei lavori di risanamento della terrazza a livello, sostituendo l'originaria pavimentazione con una diversa.
Sebbene in sede di costituzione non è stato contestato dai l'oggettivo stato dei vani interni all'appartamento dell'attrice, ventilando tuttavia che esso potesse essere riconducibile all'omessa manutenzione straordinaria del lastricato solare da parte del all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, puntuale, esaustiva e del CP_3
tutto condivisa, rimasta immune da censure, l'ing. ha riscontrato nel Persona_2 maggio del 2022 che “…le manifestazioni di cui agli atti di causa risultano ancora chiaramente visibili ad occhi anche non allenati, nonostante in alcune porzioni sia stato oggetto di interventi di ripristino, Si riscontrano manifestazioni, quali intumescenze e muffe in ogni ambiente dell'unità immobiliare (V. rilievi fotografici a pag. 6), in corrispondenza del solaio di copertura".
Quanto all'individuazione delle cause dei danni riportati dall'attrice, il CTU ha accertato
“…che le manifestazioni ed i danni riscontrati e rilevati nell'unità di proprietà attrice, posta al piano primo, sono riconducibili ad infiltrazioni d'acqua meteorica e di lavaggio derivante dalle coperture dell'unità in oggetto, corrispondenti alla terrazza a servizio dell'unità immobiliare di parte convenuta, posta al piano secondo dello stesso complesso”.
Confutando ogni illazione di concorrente responsabilità del il professionista CP_3
ha chiarito che: “…si può confermare il nesso di causa tra le manifestazioni e gli interventi eseguiti nel tempo sulla copertura dell'unità di parte attrice, da parte convenuta, titolare dei diritti sulla stessa
4 terrazza a livello. Si può affermare che da quanto è emerso dal sopralluogo, l'intervento sul manto di copertura sia stato eseguito non a regola d'arte, vedi il pavimento posato in modo non corretto, a tal punto da oscillare al passaggio, la guaina non correttamente sigillata, ed il punto di scolo – messicano
– non posato correttamente e non correttamente isolato e giuntato, inoltre la stessa pavimentazione solare non risulta correttamente manutenuta”.
Il consulente ha invece escluso l'efficienza causale della trasformazione da parte dei convenuti dell'originario vano lavanderia in un'abitazione, pur avendo accertato il difetto di autorizzazione amministrativa di detta variazione, con conseguente difformità sia urbanistica che catastale del manufatto, in relazione al quale tuttavia l'attrice non ha diritto alla riduzione in pristino: “Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c.
e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali
e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo.”, Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n.5605.
Del resto l'efficienza causale di detta trasformazione ai fini del danno lamentato in questa sede dalla appare solo ipotizzata nella perizia dell'ing. senza alcun Pt_1 Per_1
riferimento alle regole tecniche, né di comune esperienza, in virtù delle quali il maggiore sovraccarico del solaio potrebbe avere cagionato l'imbibizione dello stesso.
Al fine di porre rimedio alle infiltrazioni, il professionista ha proposto “…il ripristino dello stato dei luoghi prima dell'intervento di parte convenuta, sulla terrazza a livello, a servizio dell'unità immobiliare di proprietà, che non può prescindere dalla completa rimozione degli strati costituenti il manto di copertura esistente, fino alla caldana in c.a. del solaio. Eseguita questa attività, si deve procedere alla realizzazione di un manto di copertura isolante e coibentante, con finitura in lastre di pietra di Cursi. Eliminate le cause si dovrà provvedere ad eliminare gli effetti e le manifestazioni delle infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare della convenuta. Il tutto come dettagliatamente descritto nel computo metrico”, che reca un importo finale di € 10.223,83, da maggiorare di
IVA, di cui € 1.780,00 quale corrispettivo dei lavori da eseguirsi all'interno dell'appartamento della Pt_1
5 Alla stregua di siffatti esiti va senza dubbio affermata la responsabilità esclusiva dei convenuti in solido, unici autori della scelta di sostituzione del rivestimento del solaio, in ordine all'illecito perpetrato ai danni dell'attrice, con conseguente obbligo di
[...]
e non solo di provvedere alla rimozione delle cause dei fenomeni CP_1 CP_2
di infiltrazione, mediante il compimento degli interventi individuati dal Consulente, ma altresì al pagamento delle somme occorrenti alla al fine di rimediare i danni Pt_1
accertati, oltre al danno equitativamente determinato in € 8.400,00 (ovvero € 1.200 all'anno a partire dal settembre 2017) per la riduzione e la menomazione dell'uso del proprio immobile che l'attrice ha subito a causa dell'illecito altrui, mai soddisfacentemente rimediato, oltre ad € 1.600,00 per il disagio che ella subirà a causa della necessità dei lavori interni, tutti da ritenersi in re ipsa, in adesione al disposto di Cassazione civile sez. II,
09/10/2020, n.21835 (“Nella ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui
(nella specie, infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale) il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile (ex plurimis, Cass. n. 21239 del
2018; Cass. n. 20545 del 2018; Cass. n. 12630 del 2019; Cass. n. 20708 del 2019)”).
Merita invece di essere respinta la pretesa avanzata dai convenuti nei confronti del non solo in quanto - come su evidenziato - nessuna ipotesi di Controparte_3
omessa manutenzione del lastrico è stata formulata, ma soprattutto consta la prova di ogni tentativo possibile compiuto dall'Amministratore per compulsare i all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua subite dai condomini (v.all.3,4,5 della comparsa di costituzione del , anche inserendo la superficie scoperta dell'attico nel novero CP_3 dei lavori oggetto di manutenzione straordinaria dell'intero fabbricato, purtuttavia ricevendo un rifiuto dagli esclusivi proprietari, che acconsentivano al compimento delle opere a condizione che riguardassero la pulizia e la pitturazione delle superfici del prospetto, con assoluta esclusione di qualsiasi altro lavoro (cfr. all. 8 e 10 della comparsa di costituzione del . CP_3
In ragione dell'integrale soccombenza s'impone la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti, liquidate in dispositivo ex D.M.
55/14 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), nonché delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
[...]
6 1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di e CP_2
in ordine ai danni accusati da nell'appartamento di CP_1 Parte_1
sua proprietà ubicato al piano primo del sito in Lecce alla via Controparte_3
Fiume n. 73, condanna e in solido: CP_2 CP_1
– all'eliminazione delle cause dei fenomeni di infiltrazione, mediante il compimento degli interventi individuati dal Consulente di rimozione fino alla caldana in c.a. del solaio degli strati costituenti il manto di copertura esistente sulla terrazza di loro proprietà esclusiva, nonché di realizzazione di un manto di copertura isolante e coibentante, con finitura in lastre di pietra di Cursi;
- al pagamento in favore di della somma di € 1.780,00 oltre IVA a Parte_1
titolo di spese occorrenti per il rispristino delle condizioni di salubrità del suo immobile, nonché della somma equitativamente determinata in € 10.000,00, da maggiorare di interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) Rigetta ogni ulteriore pretesa;
3) Condanna e in solido al pagamento in favore di CP_2 CP_1 Pt_1
e del delle spese di lite occorse per il presente giudizio,
[...] Controparte_3 che liquida ex D.M. 55/2014 per ciascuna parte in € 5.077,00, oltre per entrambi spese generali, IVA e CPA come per legge, e solo per la prima C.U., da distrarsi per il secondo in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di e in solido in via CP_2 CP_1
esclusiva le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 06/8/2024
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1628/2018 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Palumbo, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, CP_1 CP_2
Rappresentati e difesi dall'avv. , procuratore domiciliatario;
CP_2
- convenuti -
Controparte_3
Rappresentato e difeso dall'avv. Daniela De Giovanni, procuratore domiciliatario;
- terzo chiamato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proprietaria di un Parte_1
appartamento ubicato al piano primo scala A facente parte del sito Controparte_3
in Lecce alla via Fiume n. 73, conveniva in giudizio e , CP_1 CP_2
proprietari del lastrico solare sovrastante, al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “A) Accertare e dichiarare i danni nell'appartamento dell'attrice elencati e specificati nella prodotta perizia giurata 11/11/2017 a firma dell'ing. B) dichiarare la Persona_1 responsabilità solidale dei convenuti per la causazione di tali danni, nella loro qualità di proprietari del piano sovrastante l'appartamento dell'attrice; C) ordinare ad essi convenuti di riportare in pristino, da appartamento a vano lavanderia, il fabbricato di loro proprietà sovrastante l'appartamento dell'attrice nonché ad eliminare tutte le cause, anche quelle relative al lastricato solare, che hanno permesso fino ad oggi e permettono tuttora le infiltrazioni d'acqua nella proprietà dell'attrice; D) condannare in solido essi convenuti al risarcimento del danno causato all'attrice nella misura complessiva di € 15.000, di cui € 5.500 per gli interventi di ripristino nell'appartamento, così come indicati, specificati e pontificati nella citata perizia giurata dell'ing. ed € 10.000 per gli Per_1 ulteriori danni di cui al n. 12 di questo atto: o quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria..”.
Con comparsa depositata in data 08.05.2018 si costituivano in giudizio gli evocati, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda per radicale vizio della edictio actionis, contestando nel merito ogni addebito di responsabilità e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa il Controparte_3
al fine di ottenere l'accertamento in via riconvenzionale dell'obbligo del a CP_3
partecipare secondo i criteri di riparto di cui all'art. 1126 c.c. alle spese sostenute dagli stessi per le opere di manutenzione straordinaria del lastrico solare.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 09.04.2019 si è costituito in giudizio il contestando la sussistenza di ogni pretesa contribuzione. CP_3
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
20.05.2021 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio, nominando
CTU l'ing. , al quale all'udienza del 17.03.2020 ha conferito l'incarico. Persona_2
All'esito del deposito dell'elaborato e della precisazione delle conclusioni all'udienza del
26.09.2023, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda, previa opportuna qualificazione, meriti accoglimento per quanto di ragione.
Premesso che in virtù dell'art. 163 co. 4 c.p.c. “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca
l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”, rileva il decidente che non solo il lamentato “…integrale difetto descrittivo dei presunti danni asseritamente subiti dall'attrice” non sussiste, risultando nella perizia di parte dell'ing. richiamata nell'atto introduttivo Per_1
2 puntualmente individuati i danni lamentati dall'attrice (“..occorre risanare l'alloggio di Pt_1
sostituendo gli intonaci ammalorati, risarcendo le lesioni e pitturando l'intero alloggio. Saranno
[...] da annoverare in seguito eventuali danni da mancato uso dell'immobile, danni morali…”), ma soprattutto nessuna nullità della citazione per assoluta incertezza della causa petendi sussiste, essendo ivi stata denunciata l'illiceità della condotta dei convenuti evidentemente allusiva all'illecito ex art. 2043 c.c..
Sebbene infatti non ignori questo decidente il disposto di Cassazione civile sez. II,
03/10/2023, n.27846, che richiama in motivazione il disposto di Cass. Sez. Un. 10-5-2016
n. 9449, Rv. 63982101 (“Secondo le Sezioni Unite "in tema di condominio negli edifici, qualora
l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione CP_3 dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art.
1130 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma L. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo
a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi
a carico del (nello stesso senso Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3239 Rv. 642495-01). In forza CP_3 di tali principi, la circostanza che la terrazza a livello sia di proprietà esclusiva del o sia CP_3 soltanto soggetta al suo uso esclusivo non incide sul concorso di responsabilità del da CP_3 risolvere secondo i criteri posti dall'art. 1126 c.c. e perciò sulla base della ripartizione delle spese eseguita nel caso di specie dalla delibera impugnata”), merita di essere evidenziato che in sede introduttiva il danno lamentato dall'attrice non è affatto ricollegato all'omessa manutenzione del lastrico solare, cui è tenuto il custode con gli effetti di cui all'art. 2051
c.c., bensì alla variazione di destinazione d'uso perpetrata dai convenuti, in uno con la sostituzione “…del pavimento in chianche di Cursi a giunto aperto con mattoni di cemento a giunto chiuso non idoneo per pavimenti solari, tra l'altro privi di giunti elastici ogni 4/5 ml…” – cfr. perizia trattasi evidentemente di condotte illecite, foriere di pregiudizio, ascrivibili Per_1
all'iniziativa del proprietario esclusivo del lastrico che esulano dall'obbligo di manutenzione gravante, anche economicamente, sul medesimo in concorso con l'ente condominiale.
Del resto, costituisce giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, del tutto condivisa, che
“L'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti
3 dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato”, Cassazione civile sez. II,
08/05/2024, n.12534.
Venendo al merito che qui ci occupa, è pacifico e non contestato che e CP_2
sono proprietari esclusivi dell'appartamento al secondo piano e della terrazza a CP_1
livello del - scala A, come del resto risultante dall'atto di Controparte_3
compravendita del 20.11.1980 in cui si descrive che “…il secondo piano comprende un appartamento della scala A a sinistra e a destra con annessa terrazza di pertinenza identificato al subalterno 19 di proprietà dei coniugi e ”, e che i medesimi CP_1 Controparte_4
hanno autonomamente commissionato ed effettuato nel 2017 dei lavori di risanamento della terrazza a livello, sostituendo l'originaria pavimentazione con una diversa.
Sebbene in sede di costituzione non è stato contestato dai l'oggettivo stato dei vani interni all'appartamento dell'attrice, ventilando tuttavia che esso potesse essere riconducibile all'omessa manutenzione straordinaria del lastricato solare da parte del all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, puntuale, esaustiva e del CP_3
tutto condivisa, rimasta immune da censure, l'ing. ha riscontrato nel Persona_2 maggio del 2022 che “…le manifestazioni di cui agli atti di causa risultano ancora chiaramente visibili ad occhi anche non allenati, nonostante in alcune porzioni sia stato oggetto di interventi di ripristino, Si riscontrano manifestazioni, quali intumescenze e muffe in ogni ambiente dell'unità immobiliare (V. rilievi fotografici a pag. 6), in corrispondenza del solaio di copertura".
Quanto all'individuazione delle cause dei danni riportati dall'attrice, il CTU ha accertato
“…che le manifestazioni ed i danni riscontrati e rilevati nell'unità di proprietà attrice, posta al piano primo, sono riconducibili ad infiltrazioni d'acqua meteorica e di lavaggio derivante dalle coperture dell'unità in oggetto, corrispondenti alla terrazza a servizio dell'unità immobiliare di parte convenuta, posta al piano secondo dello stesso complesso”.
Confutando ogni illazione di concorrente responsabilità del il professionista CP_3
ha chiarito che: “…si può confermare il nesso di causa tra le manifestazioni e gli interventi eseguiti nel tempo sulla copertura dell'unità di parte attrice, da parte convenuta, titolare dei diritti sulla stessa
4 terrazza a livello. Si può affermare che da quanto è emerso dal sopralluogo, l'intervento sul manto di copertura sia stato eseguito non a regola d'arte, vedi il pavimento posato in modo non corretto, a tal punto da oscillare al passaggio, la guaina non correttamente sigillata, ed il punto di scolo – messicano
– non posato correttamente e non correttamente isolato e giuntato, inoltre la stessa pavimentazione solare non risulta correttamente manutenuta”.
Il consulente ha invece escluso l'efficienza causale della trasformazione da parte dei convenuti dell'originario vano lavanderia in un'abitazione, pur avendo accertato il difetto di autorizzazione amministrativa di detta variazione, con conseguente difformità sia urbanistica che catastale del manufatto, in relazione al quale tuttavia l'attrice non ha diritto alla riduzione in pristino: “Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c.
e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali
e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo.”, Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n.5605.
Del resto l'efficienza causale di detta trasformazione ai fini del danno lamentato in questa sede dalla appare solo ipotizzata nella perizia dell'ing. senza alcun Pt_1 Per_1
riferimento alle regole tecniche, né di comune esperienza, in virtù delle quali il maggiore sovraccarico del solaio potrebbe avere cagionato l'imbibizione dello stesso.
Al fine di porre rimedio alle infiltrazioni, il professionista ha proposto “…il ripristino dello stato dei luoghi prima dell'intervento di parte convenuta, sulla terrazza a livello, a servizio dell'unità immobiliare di proprietà, che non può prescindere dalla completa rimozione degli strati costituenti il manto di copertura esistente, fino alla caldana in c.a. del solaio. Eseguita questa attività, si deve procedere alla realizzazione di un manto di copertura isolante e coibentante, con finitura in lastre di pietra di Cursi. Eliminate le cause si dovrà provvedere ad eliminare gli effetti e le manifestazioni delle infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare della convenuta. Il tutto come dettagliatamente descritto nel computo metrico”, che reca un importo finale di € 10.223,83, da maggiorare di
IVA, di cui € 1.780,00 quale corrispettivo dei lavori da eseguirsi all'interno dell'appartamento della Pt_1
5 Alla stregua di siffatti esiti va senza dubbio affermata la responsabilità esclusiva dei convenuti in solido, unici autori della scelta di sostituzione del rivestimento del solaio, in ordine all'illecito perpetrato ai danni dell'attrice, con conseguente obbligo di
[...]
e non solo di provvedere alla rimozione delle cause dei fenomeni CP_1 CP_2
di infiltrazione, mediante il compimento degli interventi individuati dal Consulente, ma altresì al pagamento delle somme occorrenti alla al fine di rimediare i danni Pt_1
accertati, oltre al danno equitativamente determinato in € 8.400,00 (ovvero € 1.200 all'anno a partire dal settembre 2017) per la riduzione e la menomazione dell'uso del proprio immobile che l'attrice ha subito a causa dell'illecito altrui, mai soddisfacentemente rimediato, oltre ad € 1.600,00 per il disagio che ella subirà a causa della necessità dei lavori interni, tutti da ritenersi in re ipsa, in adesione al disposto di Cassazione civile sez. II,
09/10/2020, n.21835 (“Nella ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui
(nella specie, infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale) il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile (ex plurimis, Cass. n. 21239 del
2018; Cass. n. 20545 del 2018; Cass. n. 12630 del 2019; Cass. n. 20708 del 2019)”).
Merita invece di essere respinta la pretesa avanzata dai convenuti nei confronti del non solo in quanto - come su evidenziato - nessuna ipotesi di Controparte_3
omessa manutenzione del lastrico è stata formulata, ma soprattutto consta la prova di ogni tentativo possibile compiuto dall'Amministratore per compulsare i all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua subite dai condomini (v.all.3,4,5 della comparsa di costituzione del , anche inserendo la superficie scoperta dell'attico nel novero CP_3 dei lavori oggetto di manutenzione straordinaria dell'intero fabbricato, purtuttavia ricevendo un rifiuto dagli esclusivi proprietari, che acconsentivano al compimento delle opere a condizione che riguardassero la pulizia e la pitturazione delle superfici del prospetto, con assoluta esclusione di qualsiasi altro lavoro (cfr. all. 8 e 10 della comparsa di costituzione del . CP_3
In ragione dell'integrale soccombenza s'impone la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti, liquidate in dispositivo ex D.M.
55/14 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), nonché delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
[...]
6 1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di e CP_2
in ordine ai danni accusati da nell'appartamento di CP_1 Parte_1
sua proprietà ubicato al piano primo del sito in Lecce alla via Controparte_3
Fiume n. 73, condanna e in solido: CP_2 CP_1
– all'eliminazione delle cause dei fenomeni di infiltrazione, mediante il compimento degli interventi individuati dal Consulente di rimozione fino alla caldana in c.a. del solaio degli strati costituenti il manto di copertura esistente sulla terrazza di loro proprietà esclusiva, nonché di realizzazione di un manto di copertura isolante e coibentante, con finitura in lastre di pietra di Cursi;
- al pagamento in favore di della somma di € 1.780,00 oltre IVA a Parte_1
titolo di spese occorrenti per il rispristino delle condizioni di salubrità del suo immobile, nonché della somma equitativamente determinata in € 10.000,00, da maggiorare di interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) Rigetta ogni ulteriore pretesa;
3) Condanna e in solido al pagamento in favore di CP_2 CP_1 Pt_1
e del delle spese di lite occorse per il presente giudizio,
[...] Controparte_3 che liquida ex D.M. 55/2014 per ciascuna parte in € 5.077,00, oltre per entrambi spese generali, IVA e CPA come per legge, e solo per la prima C.U., da distrarsi per il secondo in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di e in solido in via CP_2 CP_1
esclusiva le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 06/8/2024
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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