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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite iscritte ai n. r.g. 281/2022 e 3396/2022 promosse da:
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IV_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_4 C.F._3 dall'Avv. Massimo Postiglione (C.F: ), presso il quale elettivamente C.F._4
domiciliano in Salerno alla via L. Guercio n. 145;
ATTORE-OPPONENTE contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Simone, (C.F. ), elettivamente C.F._5
domiciliata in PO al Corso Umberto I n.22.
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente intimato alla CP_2
società attrice il pagamento immediato della somma complessiva di € 180.867,71 per totale inesistenza dei presupposti di legge: 2) previa ogni opportuna pronuncia incidentale, ivi compresa quella attinente alla nullità/inefficacia del contratto di finanziamento del 19.3.2019, accertare e dichiarare che, in ogni caso, per le ragioni dedotte, la somma intimata di € 180.867,71 non è dovuta;
3) Condannare essa
pagina 1 di 16 convenuta, in persona del legale rap.te p.t., al pagamento di spese e compensi di lite, in favore del difensore antistatario, oltre Cna, Iva e rimborso SG 15%”.
Con la spiegata domanda giudiziale, la società attrice rappresentava, preliminarmente, di essere titolare del rapporto di mutuo chirografario n. 0MR7003128167, sottoscritto in data 19.03.2019, con la
[...]
– oggi – dell'importo originario di € 334.442,00 e che, a seguito CP_3 Controparte_1 dell'insorgenza della pandemia da Covid – 19, richiedeva e beneficiava della sospensione del pagamento delle rate di rimborso ai sensi del D.L. n. 18/2020 sino alla data del 31.12.2021; tuttavia, con comunicazione del 18.11.2021, l'istituto bancario convenuto intimava il pagamento complessivo del debito residuo quantificato in € 180.867,71, deducendo che, in mancanza, sarebbero state assunte le azioni legali del caso.
Ritenuta illegittima la diffida di pagamento, veniva proposta azione giudiziale con la quale si eccepiva anche la pattuizione ed applicazione di interessi usurari, oltre che anatocistici;
veniva chiesto, dunque, in accoglimento della spiegata domanda, di accertare la non debenza delle somme intimate, vinte le spese di lite.
Il giudizio veniva iscritto al n. 281/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino
Si costituiva in giudizio la che deduceva la legittimità della lettera di Controparte_2
risoluzione contrattuale trasmessa il 01.12.2021, non essendovi norma che importa la prosecuzione del rapporto laddove sia conclamata l'inadempienza della parte mutuataria;
nel merito, eccepiva l'infondatezza delle singole censure mosse, chiedendo, in via riconvenzionale, di “accertare e dichiarare che è creditrice alla data del 29.4.2022 di euro 185.014,67, derivante Controparte_1
dal contratto di mutuo chirografario del 19.03.2019, oltre interessi legali di mora ex art. 1284, IV comma cc dalla costituzione in giudizio e fino al soddisfo”, con conseguenziale condanna della società attrice al pagamento della somma di € 185.014,67, oltre interessi e fino al soddisfo. Concludeva, in ogni caso, per il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese e compensi professionali.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010, all'udienza del 05.10.2022, “ritenuto che occorre approfondire la questione relativa alla idoneità della proposta transattiva del novembre 2021 a revocare la sospensione del pagamento accordata sino al
31.12.2021”, veniva rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'istituto di credito ed, al contempo concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste.
All'udienza del 09.02.2023, ritenuto di doversi avvalere dell'ausilio di un c.t.u., veniva, all'uopo, nominata a dott.ssa . Controparte_4
pagina 2 di 16 Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio venia rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 12.03.2025, con termine per note fino a trenta giorni prima.
Con separato atto di citazione, e proponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
opposizione al decreto ingiuntivo n. 672/2022 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della veniva ingiunto il pagamento di € 185.999,39, oltre interessi e spese di Controparte_1
procedura, in forza del contratto di mutuo chirografario, sottoscritto in data 19.03.2019 n.
OMR7003128167, garantito con fideiussione omnibus dalle parti opponenti.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3396/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino.
In tale giudizio, veniva dedotta la nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della per violazione della normativa Parte_1 Controparte_1
antitrust e venivano riprodotte le eccezioni già formulate, con riguardo al finanziamento, nel giudizio di cui al n. 281/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino.
Veniva, altresì, richiesta la riunione del giudizio di cui al n. 3396/2022 a quello recante n. rg. 281/2022, per connessione oggettiva e soggettiva.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la la quale eccepiva la nullità Controparte_2 dell'atto introduttivo per genericità ed indeterminatezza oltre che l'erroneo inquadramento del rapporto contrattuale posto a fondamento del provvedimento monitorio, da qualificarsi come “contratto autonomo di garanzia” e non come “fideiussione omnibus”. Nel merito, deduceva l'infondatezza di ogni avversa eccezione e deduzione, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 21.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2023, rilevato che “In atti emerge la pendenza di altro giudizio introdotto dalla società garantita in relazione al medesimo rapporto contrattuale;
tuttavia, la diversa stadiazione dei procedimenti osta allo stato alla riunione degli stessi”, veniva disattesa la richiesta di riunione e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'udienza del 31.01.2024, rilevato che la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione formulata alla prima udienza innanzi al precedente istruttore non risultava vagliata ed essendo stata la stessa ribadita dall'istituto di credito, valutata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e rinviato il giudizio al
12.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, con termine per note fino a trenta giorni prima.
All'udienza del 12.03.2025, considerato che i procedimenti si trovavano allo stesso stadio processuale, previa riunione tra i due giudizi suindicati, la causa veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
pagina 3 di 16 ***
1. Sulla nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
In rito, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, numeri 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c., avendo l'istituto di credito eccepito l'assoluta indeterminatezza ed incertezza della causa petendi e del petitum.
In materia, secondo il giudice di legittimità, “la nullità della citazione, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione Civile, sentenza n.
11751/2013).
Inoltre, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorchè sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di formulazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012).
Non appare configurabile, alla luce dei suddetti principi, alcuna nullità dell'atto introduttivo, in quanto, dalla lettura del contenuto dell'atto di citazione, non può non rilevarsi la completezza dello stesso, emergendo la dettagliata descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, oltre che del petitum mediato ed immediato, anche in assenza dell'indicazione specifica dei versamenti ritenuti privi di causa giustificativa.
2. Sulla legittimità della risoluzione contrattuale
Prima di procedere al vaglio delle eccezioni e deduzioni formulate dalle parti in lite, occorre premettere che il rapporto in contestazione è il contratto di mutuo chirografario n. 0MR7003128167, sottoscritto in data 19.03.2019, con la – oggi – dell'importo originario di € CP_3 Controparte_1
334.442,00, da ritenersi risolto con comunicazione trasmessa dall'istituto di credito il 01.12.2021, con diffida al pagamento immediato delle somme risultanti a debito del mutuatario.
Ed invero, l'istituto bancario si è avvalso correttamente della clausola di cui all'art. 3 delle condizioni generali del contratto, ai sensi del quale: “Ferma la facoltà della Banca di considerare gli stessi, ove
pagina 4 di 16 possibile, quali indici di insolvenza del Cliente ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., la Banca avrà diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. al verificarsi di anche uno solo dei seguenti eventi: - mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso nel suo totale ammontare, anche quando sia dovuto a indisponibilità o mancanza dei fondi sul conto corrente o a storno di addebito secondo la procedura S.D.D. (Sepa Direct Debit) ovvero inadempimento da parte del Cliente, nei confronti della Banca, di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti… Il mancato pagamento degli interessi maturati o di qualsiasi altra somma dovuta in dipendenza del finanziamento dà facoltà alla Banca di considerare il Cliente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod.civ.; in tal caso, il Cliente deve rimborsare immediatamente il finanziamento… La Banca darà comunicazione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod.civ., ovvero della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., senza necessità di preavviso, messa in mora, domanda giudiziale o pronuncia di insolvenza. In tali casi la potrà richiedere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi e spese CP_2
e quant'altro previsto ai sensi del presente contratto”.
Nel caso di specie, è incontestato che, su richiesta della società attrice, veniva concessa dalla la CP_2
proroga della sospensione del pagamento della quota di capitale dovuta sulle singole rate fino al
31.12.2021, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Per tutta la durata della proroga della sospensione, la parte mutuataria era tenuta a corrispondere gli interessi calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso e con le modalità contrattualmente previste;
veniva, altresì, precisato che durante il nuovo periodo di sospensione riguardante la sola quota capitale, la società era Parte_1
tenuta al pagamento anche delle quote di interessi derivanti dalle precedenti sospensioni dell'intera rata
(quota capitale e interessi) con le modalità a suo tempo stabilite (v. nota del 15.07.2021 dell'
[...]
– Filiale di Avellino). Controparte_1
Non essendo state corrisposte n. 3 rate di rimborso (quota interessi) del finanziamento, scadute nelle date del 19.09.2021, del 19.10.2021 e del 19.11.2021, veniva legittimamente comunicata la risoluzione del contratto di mutuo con applicazione della previsione di cui all'art. 1186 c.c., in relazione alla decadenza del debitore dal beneficio del termine.
La decadenza del beneficio del termine è, invero, il diritto dell'istituto di credito, che ha concesso il finanziamento, di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempienze contrattuali. Il debitore deve quindi pagare tutto in un'unica soluzione;
la disciplina è dettata dall'art. 1186 c.c..
Dunque, a fronte del mancato pagamento delle quote di rimborso degli interessi, ed in applicazione di quanto previsto nel documento contrattuale, con la comunicazione ricevuta dalla società attrice in data pagina 5 di 16 01.12.2021, veniva intimato al debitore di adempiere al pagamento immediato dell'intero debito residuo, in tal modo esercitando il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti, con contestuale decadenza del cliente dal beneficio del termine.
Si veda sul punto la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che: “Agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.”
(cfr. Cass., 18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003,
n. 6984).
3. Sull'usura
L'odierna società attrice ed i garanti deducono la pattuizione ed applicazione di tassi usurari in riferimento al contatto di mutuo chirografario in atti concluso in data 19.03.2019 con la – CP_3
oggi Controparte_1
In materia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta,
e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di pagina 6 di 16 merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato
(ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018).
Dall'esame del contratto, che contiene pattuizioni del tutto chiare, emerge, come rilevato anche dal nominato c.t.u., che l'importo finanziato è pari ad € 334.422,00; “nel contratto agli atti si legge
Prestito/Finanziamento per il quale è indicato la durata massima della tipologia di convenzione di riferimento in Max 36 mesi attraverso un piano di ammortamento solare alla francese che viene fissato nel caso in esame, in complessive 18 rate con periodicità mensile, quindi una durata del piano ammortamento di 1anno e 6 mesi;
il parametro di riferimento convenuto per la determinazione degli interessi è tasso variabile EUR 3M 360 MMP (Euroribor a 3 Mesi base 360 Media Mese
Precedente)… Si stabilisce che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è soggetto a variazioni periodiche ed è aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 3M mese prec. su base 360 ed aggiungendo uno spread del 4,70%. Viene inoltre convenuto un tasso di mora variabile prevedendo che questo sia aggiornato per ciascun periodo di decorrenza sulla base della quotazione del tasso Euribor 3M mese prec. su base 360 maggiorato di uno spread di 4,70 punti percentuali” (pag. 19 relazione consulenza tecnica d'ufficio a firma dott.ssa ). Controparte_4
Come già accennato, la legge n. 108/1996 ha modificato l'art. 644 c.p. in materia di usura, il quale prevede che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti (T.E.G.M. tasso effettivo globale medio) al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, l. n. 108/1996).
La norma prevede, altresì, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (cd. costo del finanziamento).
Nelle more del presente giudizio, per quel che concerne l'inclusione dei tassi di mora e degli ulteriori costi del finanziamento nel rilievo dell'usura, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, affermando il principio secondo cui anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ritenendo che quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, che risultasse dovuta in relazione al contratto.
È stato, poi, chiarito che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso
pagina 7 di 16 medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”… Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
È stato, inoltre, definitivamente affermato che, in caso di verifica di effettivo superamento del limite di legge, debba trovare applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente non debenza degli interessi moratori pattuiti, ferma restando la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020).
Al contempo, ai fini dell'accertamento dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, commissioni e penali pattuite, tenuto conto che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020 cit.).
Tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza anche di merito, “la penale per estinzione anticipata, non essendo collegata all'inadempimento (tanto che è prevista sul capitale residuo nella specie non calcolabile, in mancanza di estinzione), rimane voce che non rientra nelle soglie (si ricorda che la cassazione a sezioni unite collega all'usura i costi sostenuti in concreto per il contratto e quelli collegati all'inadempimento” (in tal senso, Tribunale di Avellino, sentenza n.
1372/2021).
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, il nominato CTU, ha specificato che “Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 4,700%. Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro 1.700,00, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 2,00. Impiegando la formula di seguito riportata si perviene ad un TAEG pari al 5,476% che trova anche corrispondenza con il TAEG a cui è pervenuto il CTP della Società nella Relazione depositata. Il TEG indicato in contratto risulta superiore a quello applicato Il TAEG come determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo
01/01/2019 - 31/03/2019 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO
pagina 8 di 16 VARIABILE pari al 6,838%. Va evidenziato che, in base a quanto rilevabile dal contratto ed alla durata, la categoria a cui poter far riferimento per l'individuazione del tasso soglia si ritiene che non sia propriamente quella dei Mutui (ipotecari), ma sia quella di un Finanziamento alle imprese, categoria per la quale il tasso soglia rilevato è del 15,338%; per tale categoria il tasso soglia di riferimento è anche ben più elevato di quello qui considerato, che non risulta comunque superato”
(pag. 20 consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ). Controparte_4
In relazione al tasso moratorio, il nominato CTU ha chiarito che “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 4,70%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 19/03/2019, risulta inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati” (pag. 20 consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ). Controparte_4
L'esperto ha, dunque, concluso affermando che la banca non abbia pattuito interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso di cui al periodo di stipula del contratto in lite.
A ciò va aggiunto che la verifica dell'usurarietà va condotta con riferimento esclusivo al momento della pattuizione iniziale degli interessi, ragione per cui è del tutto irrilevante che il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996; in tal caso non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contra (cfr. Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 24675/2017).
Di conseguenza, per le argomentazioni esposte, l'eccezione di usurarietà, per come formulata, va disattesa.
4. Sul piano di ammortamento alla francese
Sull'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi, si osserva che il criterio del calcolo c.d. ammortamento alla francese è oramai considerato legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria
(Tribunale Padova, 29/05/2016, Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80, Tribunale Mantova, sez. II,
21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758) poiché non crea alcun meccanismo anatocistico-usurario censurabile, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ed, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. ex ceteribus Corte appello, PO , sez. III ,
pagina 9 di 16 19/02/2020, n. 772 e, in obiter dictum, Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n.9237, Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, n.11638).
È noto, infatti, che il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato.
Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Si è, in materia, osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, pertanto, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante (Tribunale di Roma
21/11/2019 pubbl. il 04/11/2019).
Ed invero, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, purché il piano di ammortamento contenga “in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, così
pagina 10 di 16 consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria: ove il piano di rimborso riporti in maniera chiara e comprensibile i dati sopra richiamati, pertanto, non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, né può ravvisarsi alcuna invalidità contrattuale neppure per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di capitalizzazione adottate (in tal senso, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 15130/2024).
Si ritiene che i medesimi principi debbono essere ribaditi anche per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese: il mutuatario avrà infatti piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento (Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 1703/2024).
In definitiva, siffatta procedura di calcolo non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di finanziamento, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata.
5. Sulla ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti
Al fine di procedere alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti in lite, si ritiene, alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, di poter condividere i ricalcoli effettuati dal nominato CTU, all'esito delle osservazioni mosse dalle parti alla bozza di c.t.u., considerando la clausola floor contenuta in contratto, ritenuta chiara nella sua esplicazione. Al riguardo, si osserva che l'inserimento di una clausola floor per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi al contratto di mutuo non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c. e l'oggetto del contratto rimane, pertanto, possibile, lecito e determinato (in tal senso, Tribunale di Ferrara, sentenza n. 1131/2015).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di merito ormai consolidata, condivisa anche dall'intestato
Tribunale, la presenza di siffatta clausola non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, né può fondatamente sostenersi che, a fronte dell'inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa di finanziamento a strumento finanziario, con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un pagina 11 di 16 investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate (ex multis, Tribunale Bologna, 21 novembre 2017).
Di conseguenza, può ritenersi valida ed efficace la c.d. clausola floor, espressamente approvata dal mutuatario, quando la stessa è espressa in modo chiaro e cristallino tanto da non lasciare il dubbio, neppure al mutuatario più inesperto, sulle conseguenze, su di un mutuo a tasso variabile, che quella pattuizione avrà nel corso della vita del rapporto (in tal senso, Tribunale di Padova, 25 ottobre 2016,
Tribunale di Avellino, 05 ottobre 2020), circostanze ricorrenti nel caso in lite.
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'istituto di credito, nel ricalcolo del dovuto, correttamente il nominato c.t.u. ha applicato alle sospensioni concesse, gli interessi come inizialmente contrattualizzati e dovuti rispetto al debito residuo sospeso;
interessi aumentati rispetto al piano originario, in funzione della maggiore durata dovuta all'ulteriore slittamento del piano di ammortamento per sospensione/i del piano di rimborso della quota capitale originariamente accordata a causa del COVID -19 (cfr. pag 54 relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa
). Controparte_4
Dunque, alla luce delle argomentazioni esposte, aderendo alle conclusioni rassegnate dal nominato
CTU, l'importo a debito del mutuatario assume valore pari ad € 178.289,17.
6. Sulle fideiussioni
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo viene dedotta la nullità della fideiussione prestata da e per violazione della normativa antitrust; l'istituto Parte_2 Parte_3 Parte_4
di credito convenuto contesta la fondatezza dell'eccezione formulata, per essere la garanzia prestata un contratto autonomo di garanzia.
Com'è noto, il connotato distintivo fondamentale della garanzia autonoma rispetto alla comune fideiussione è costituito dall'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta, nella maggior parte dei casi, non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cassazione Civile, S.U, sentenza n. 3947/2010).
Peraltro, ai fini della distinzione del contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione ordinaria non è decisiva la definizione datane dalle parti, né l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o
“a semplice richiesta scritta”, ma la relazione “autonoma” in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, escludendo la possibilità per il garante di sollevare le pagina 12 di 16 eccezioni di merito relative al rapporto principale e recidendo così il vincolo di accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale, proprio della comune fideiussione.
Secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Pattuizioni caratterizzanti l'autonomia della garanzia si rinvengono, in particolare, in quelle previsioni contrattuali che escludono la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'articolo 1945 c.c., con conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale.
Nel caso in lite, l'art. 2 del contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti opponenti prevede che “il fideiussore…si impegna altresì a rimborsare alla Banca tutte le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite dalla Banca medesima a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 deroga all'art. 1956 c.c., stabilendo che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente e fermo restando quanto previsto all'art. 14 in relazione agli obblighi di comunicazione periodica sull'andamento del rapporto, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli - entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito - l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante dal momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione stessa”; l'art. 7 deroga espressamente all'art. 1957 c.c., laddove stabilisce che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; inoltre,
l'art. 8 prevede che il fideiussore “è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole ai sensi dell'art. 1, rimossa sin d'ora ogni eccezione e/o opposizione fatti salvi
i soli casi inderogabili di legge”.
Dunque, tenuto conto del contenuto complessivo del contratto, si ritiene che sussistano nel contratto sottoscritto da e , i tratti distintivi della garanzia Parte_2 Parte_3 Parte_4
autonoma priva del carattere di accessorietà rispetto al rapporto principale.
pagina 13 di 16 Ed invero, l'esistenza di una clausola che legittima l'escussione della garanzia a semplice richiesta scritta, l'obbligo di pagare immediatamente nonché l'espressa deroga all'art. 1957 c.c. consentono di concludere per la configurabilità della garanzia prestata da parte opponente come autonoma rispetto al rapporto principale.
Di conseguenza, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, le eccezioni formulate rispetto alla fideiussione omnibus da e rispetto al rapporto Parte_2 Parte_3 Parte_4
bancario originante le obbligazioni garantite devono essere dichiarata inammissibile, in quanto deve escludersi che i terzi garanti possano opporre eccezioni riservate al debitore principale, salvo per quel che concerne l'usura, non riscontrata nel caso in lite, rilevando il loro difetto di legittimazione attiva, con il solo limite dell'exceptio doli generalis, nel caso di specie, sfornita di prova, in quanto non vi è alcun elemento a sostegno di un pretestuosa escussione della garanzia, di una richiesta di adempimento abusiva o fraudolenta o di nullità del contratto presupposto.
Peraltro, con riguardo all'eccepita violazione della normativa antitrust, occorre sottolineare che, di recente, il giudice di Legittimità, nella sua più autorevole composizione, al fine di dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito alla validità dei contratti di garanzia in cui risultano riprodotte le clausole del modello ABI dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, ha affermato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
41994/2021).
È stato, dunque, prescelto il concetto di nullità parziale, confermando il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale.
Ne consegue che, una volta accertato l'inserimento delle clausole censurate, non si ha nullità assoluta della fideiussione, salvo che il fideiussore provi che egli stesso non avrebbe mai prestato la garanzia senza le clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Tuttavia, non può non rilevarsi che la fideiussione omnibus in lite sia originata nel documento del
25.07.2017 con la conseguenza che è, dunque, riferibile ad un periodo temporale differente rispetto a quello di diffusione dello schema ABI oggetto del provvedimento Banca di Italia n. 55/2005
pagina 14 di 16 Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della CP_2 dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della legge n. 287/90 (cfr. Tribunale di Milano, n. 294 del 19/01/2022).
Ed invero, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata in merito esclusivamente al comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, non potendo rappresentare, invece, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione, stipulata in un periodo successivo, rispetto al quale non vi sia stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza.
Il caso in lite concerne un contratto di garanzia stipulato a distanza di diversi anni dall'adozione del provvedimento dell'Autorità, circostanza che impone di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale. Tuttavia, le parti opponenti non hanno prodotto documenti utili né hanno articolato richieste istruttorie al fine di dimostrare la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale dedotto. Manca, pertanto, la prova idonea ad attestare che nel febbraio del 2017 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (in tal senso, Tribunale di Milano, sentenza n. 10296/2023).
Per le argomentazioni esposte, l'eccezione va disattesa.
7. In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito e della domanda subordinata formulata dai garanti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'impugnato provvedimento monitorio va revocato stante la minor somma accertata per come dovuta dalle parti attrici alla banca, con condanna della D e dei garanti Parte_1 Pt_2 Pt_2 [...]
e al pagamento, in favore dell' del minore importo Pt_3 Parte_4 Controparte_1 accertato all'esito della ricostruzione dei rapporti dare avere tra le parti in lite corrispondente ad €
178.289,17.
8. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in lite, stante i mutamenti giurisprudenziali intervenuti sulla questione della legittimità dell'ammortamento alla francese, oggetto di contrasto giurisprudenziale, nonché la minore somma accertata rispetto a quella oggetto di domanda giudiziale.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e, per gli effetti, revoca il decreto ingiuntivo n. 672/2022 del Tribunale di Avellino;
- condanna la e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro, al pagamento, in favore dell'istituto di credito convenuto, dell'importo di € 178.289,17, oltre interessi dalla sentenza e sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico delle parti in solido tra di loro.
AVELLINO, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite iscritte ai n. r.g. 281/2022 e 3396/2022 promosse da:
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IV_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_4 C.F._3 dall'Avv. Massimo Postiglione (C.F: ), presso il quale elettivamente C.F._4
domiciliano in Salerno alla via L. Guercio n. 145;
ATTORE-OPPONENTE contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Simone, (C.F. ), elettivamente C.F._5
domiciliata in PO al Corso Umberto I n.22.
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente intimato alla CP_2
società attrice il pagamento immediato della somma complessiva di € 180.867,71 per totale inesistenza dei presupposti di legge: 2) previa ogni opportuna pronuncia incidentale, ivi compresa quella attinente alla nullità/inefficacia del contratto di finanziamento del 19.3.2019, accertare e dichiarare che, in ogni caso, per le ragioni dedotte, la somma intimata di € 180.867,71 non è dovuta;
3) Condannare essa
pagina 1 di 16 convenuta, in persona del legale rap.te p.t., al pagamento di spese e compensi di lite, in favore del difensore antistatario, oltre Cna, Iva e rimborso SG 15%”.
Con la spiegata domanda giudiziale, la società attrice rappresentava, preliminarmente, di essere titolare del rapporto di mutuo chirografario n. 0MR7003128167, sottoscritto in data 19.03.2019, con la
[...]
– oggi – dell'importo originario di € 334.442,00 e che, a seguito CP_3 Controparte_1 dell'insorgenza della pandemia da Covid – 19, richiedeva e beneficiava della sospensione del pagamento delle rate di rimborso ai sensi del D.L. n. 18/2020 sino alla data del 31.12.2021; tuttavia, con comunicazione del 18.11.2021, l'istituto bancario convenuto intimava il pagamento complessivo del debito residuo quantificato in € 180.867,71, deducendo che, in mancanza, sarebbero state assunte le azioni legali del caso.
Ritenuta illegittima la diffida di pagamento, veniva proposta azione giudiziale con la quale si eccepiva anche la pattuizione ed applicazione di interessi usurari, oltre che anatocistici;
veniva chiesto, dunque, in accoglimento della spiegata domanda, di accertare la non debenza delle somme intimate, vinte le spese di lite.
Il giudizio veniva iscritto al n. 281/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino
Si costituiva in giudizio la che deduceva la legittimità della lettera di Controparte_2
risoluzione contrattuale trasmessa il 01.12.2021, non essendovi norma che importa la prosecuzione del rapporto laddove sia conclamata l'inadempienza della parte mutuataria;
nel merito, eccepiva l'infondatezza delle singole censure mosse, chiedendo, in via riconvenzionale, di “accertare e dichiarare che è creditrice alla data del 29.4.2022 di euro 185.014,67, derivante Controparte_1
dal contratto di mutuo chirografario del 19.03.2019, oltre interessi legali di mora ex art. 1284, IV comma cc dalla costituzione in giudizio e fino al soddisfo”, con conseguenziale condanna della società attrice al pagamento della somma di € 185.014,67, oltre interessi e fino al soddisfo. Concludeva, in ogni caso, per il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese e compensi professionali.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010, all'udienza del 05.10.2022, “ritenuto che occorre approfondire la questione relativa alla idoneità della proposta transattiva del novembre 2021 a revocare la sospensione del pagamento accordata sino al
31.12.2021”, veniva rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'istituto di credito ed, al contempo concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste.
All'udienza del 09.02.2023, ritenuto di doversi avvalere dell'ausilio di un c.t.u., veniva, all'uopo, nominata a dott.ssa . Controparte_4
pagina 2 di 16 Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio venia rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 12.03.2025, con termine per note fino a trenta giorni prima.
Con separato atto di citazione, e proponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
opposizione al decreto ingiuntivo n. 672/2022 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della veniva ingiunto il pagamento di € 185.999,39, oltre interessi e spese di Controparte_1
procedura, in forza del contratto di mutuo chirografario, sottoscritto in data 19.03.2019 n.
OMR7003128167, garantito con fideiussione omnibus dalle parti opponenti.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3396/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino.
In tale giudizio, veniva dedotta la nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della per violazione della normativa Parte_1 Controparte_1
antitrust e venivano riprodotte le eccezioni già formulate, con riguardo al finanziamento, nel giudizio di cui al n. 281/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino.
Veniva, altresì, richiesta la riunione del giudizio di cui al n. 3396/2022 a quello recante n. rg. 281/2022, per connessione oggettiva e soggettiva.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la la quale eccepiva la nullità Controparte_2 dell'atto introduttivo per genericità ed indeterminatezza oltre che l'erroneo inquadramento del rapporto contrattuale posto a fondamento del provvedimento monitorio, da qualificarsi come “contratto autonomo di garanzia” e non come “fideiussione omnibus”. Nel merito, deduceva l'infondatezza di ogni avversa eccezione e deduzione, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 21.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2023, rilevato che “In atti emerge la pendenza di altro giudizio introdotto dalla società garantita in relazione al medesimo rapporto contrattuale;
tuttavia, la diversa stadiazione dei procedimenti osta allo stato alla riunione degli stessi”, veniva disattesa la richiesta di riunione e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'udienza del 31.01.2024, rilevato che la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione formulata alla prima udienza innanzi al precedente istruttore non risultava vagliata ed essendo stata la stessa ribadita dall'istituto di credito, valutata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e rinviato il giudizio al
12.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, con termine per note fino a trenta giorni prima.
All'udienza del 12.03.2025, considerato che i procedimenti si trovavano allo stesso stadio processuale, previa riunione tra i due giudizi suindicati, la causa veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
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1. Sulla nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
In rito, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, numeri 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c., avendo l'istituto di credito eccepito l'assoluta indeterminatezza ed incertezza della causa petendi e del petitum.
In materia, secondo il giudice di legittimità, “la nullità della citazione, comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cassazione Civile, sentenza n.
11751/2013).
Inoltre, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre allorchè sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di formulazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 8077/2012).
Non appare configurabile, alla luce dei suddetti principi, alcuna nullità dell'atto introduttivo, in quanto, dalla lettura del contenuto dell'atto di citazione, non può non rilevarsi la completezza dello stesso, emergendo la dettagliata descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, oltre che del petitum mediato ed immediato, anche in assenza dell'indicazione specifica dei versamenti ritenuti privi di causa giustificativa.
2. Sulla legittimità della risoluzione contrattuale
Prima di procedere al vaglio delle eccezioni e deduzioni formulate dalle parti in lite, occorre premettere che il rapporto in contestazione è il contratto di mutuo chirografario n. 0MR7003128167, sottoscritto in data 19.03.2019, con la – oggi – dell'importo originario di € CP_3 Controparte_1
334.442,00, da ritenersi risolto con comunicazione trasmessa dall'istituto di credito il 01.12.2021, con diffida al pagamento immediato delle somme risultanti a debito del mutuatario.
Ed invero, l'istituto bancario si è avvalso correttamente della clausola di cui all'art. 3 delle condizioni generali del contratto, ai sensi del quale: “Ferma la facoltà della Banca di considerare gli stessi, ove
pagina 4 di 16 possibile, quali indici di insolvenza del Cliente ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., la Banca avrà diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. al verificarsi di anche uno solo dei seguenti eventi: - mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso nel suo totale ammontare, anche quando sia dovuto a indisponibilità o mancanza dei fondi sul conto corrente o a storno di addebito secondo la procedura S.D.D. (Sepa Direct Debit) ovvero inadempimento da parte del Cliente, nei confronti della Banca, di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti… Il mancato pagamento degli interessi maturati o di qualsiasi altra somma dovuta in dipendenza del finanziamento dà facoltà alla Banca di considerare il Cliente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod.civ.; in tal caso, il Cliente deve rimborsare immediatamente il finanziamento… La Banca darà comunicazione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod.civ., ovvero della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., senza necessità di preavviso, messa in mora, domanda giudiziale o pronuncia di insolvenza. In tali casi la potrà richiedere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi e spese CP_2
e quant'altro previsto ai sensi del presente contratto”.
Nel caso di specie, è incontestato che, su richiesta della società attrice, veniva concessa dalla la CP_2
proroga della sospensione del pagamento della quota di capitale dovuta sulle singole rate fino al
31.12.2021, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Per tutta la durata della proroga della sospensione, la parte mutuataria era tenuta a corrispondere gli interessi calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso e con le modalità contrattualmente previste;
veniva, altresì, precisato che durante il nuovo periodo di sospensione riguardante la sola quota capitale, la società era Parte_1
tenuta al pagamento anche delle quote di interessi derivanti dalle precedenti sospensioni dell'intera rata
(quota capitale e interessi) con le modalità a suo tempo stabilite (v. nota del 15.07.2021 dell'
[...]
– Filiale di Avellino). Controparte_1
Non essendo state corrisposte n. 3 rate di rimborso (quota interessi) del finanziamento, scadute nelle date del 19.09.2021, del 19.10.2021 e del 19.11.2021, veniva legittimamente comunicata la risoluzione del contratto di mutuo con applicazione della previsione di cui all'art. 1186 c.c., in relazione alla decadenza del debitore dal beneficio del termine.
La decadenza del beneficio del termine è, invero, il diritto dell'istituto di credito, che ha concesso il finanziamento, di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempienze contrattuali. Il debitore deve quindi pagare tutto in un'unica soluzione;
la disciplina è dettata dall'art. 1186 c.c..
Dunque, a fronte del mancato pagamento delle quote di rimborso degli interessi, ed in applicazione di quanto previsto nel documento contrattuale, con la comunicazione ricevuta dalla società attrice in data pagina 5 di 16 01.12.2021, veniva intimato al debitore di adempiere al pagamento immediato dell'intero debito residuo, in tal modo esercitando il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti, con contestuale decadenza del cliente dal beneficio del termine.
Si veda sul punto la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che: “Agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.”
(cfr. Cass., 18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass., 2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003,
n. 6984).
3. Sull'usura
L'odierna società attrice ed i garanti deducono la pattuizione ed applicazione di tassi usurari in riferimento al contatto di mutuo chirografario in atti concluso in data 19.03.2019 con la – CP_3
oggi Controparte_1
In materia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta,
e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di pagina 6 di 16 merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato
(ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018).
Dall'esame del contratto, che contiene pattuizioni del tutto chiare, emerge, come rilevato anche dal nominato c.t.u., che l'importo finanziato è pari ad € 334.422,00; “nel contratto agli atti si legge
Prestito/Finanziamento per il quale è indicato la durata massima della tipologia di convenzione di riferimento in Max 36 mesi attraverso un piano di ammortamento solare alla francese che viene fissato nel caso in esame, in complessive 18 rate con periodicità mensile, quindi una durata del piano ammortamento di 1anno e 6 mesi;
il parametro di riferimento convenuto per la determinazione degli interessi è tasso variabile EUR 3M 360 MMP (Euroribor a 3 Mesi base 360 Media Mese
Precedente)… Si stabilisce che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è soggetto a variazioni periodiche ed è aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 3M mese prec. su base 360 ed aggiungendo uno spread del 4,70%. Viene inoltre convenuto un tasso di mora variabile prevedendo che questo sia aggiornato per ciascun periodo di decorrenza sulla base della quotazione del tasso Euribor 3M mese prec. su base 360 maggiorato di uno spread di 4,70 punti percentuali” (pag. 19 relazione consulenza tecnica d'ufficio a firma dott.ssa ). Controparte_4
Come già accennato, la legge n. 108/1996 ha modificato l'art. 644 c.p. in materia di usura, il quale prevede che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti (T.E.G.M. tasso effettivo globale medio) al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, l. n. 108/1996).
La norma prevede, altresì, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (cd. costo del finanziamento).
Nelle more del presente giudizio, per quel che concerne l'inclusione dei tassi di mora e degli ulteriori costi del finanziamento nel rilievo dell'usura, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, affermando il principio secondo cui anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ritenendo che quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, che risultasse dovuta in relazione al contratto.
È stato, poi, chiarito che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso
pagina 7 di 16 medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”… Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
È stato, inoltre, definitivamente affermato che, in caso di verifica di effettivo superamento del limite di legge, debba trovare applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente non debenza degli interessi moratori pattuiti, ferma restando la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020).
Al contempo, ai fini dell'accertamento dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, commissioni e penali pattuite, tenuto conto che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020 cit.).
Tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza anche di merito, “la penale per estinzione anticipata, non essendo collegata all'inadempimento (tanto che è prevista sul capitale residuo nella specie non calcolabile, in mancanza di estinzione), rimane voce che non rientra nelle soglie (si ricorda che la cassazione a sezioni unite collega all'usura i costi sostenuti in concreto per il contratto e quelli collegati all'inadempimento” (in tal senso, Tribunale di Avellino, sentenza n.
1372/2021).
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, il nominato CTU, ha specificato che “Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 4,700%. Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro 1.700,00, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 2,00. Impiegando la formula di seguito riportata si perviene ad un TAEG pari al 5,476% che trova anche corrispondenza con il TAEG a cui è pervenuto il CTP della Società nella Relazione depositata. Il TEG indicato in contratto risulta superiore a quello applicato Il TAEG come determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo
01/01/2019 - 31/03/2019 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO
pagina 8 di 16 VARIABILE pari al 6,838%. Va evidenziato che, in base a quanto rilevabile dal contratto ed alla durata, la categoria a cui poter far riferimento per l'individuazione del tasso soglia si ritiene che non sia propriamente quella dei Mutui (ipotecari), ma sia quella di un Finanziamento alle imprese, categoria per la quale il tasso soglia rilevato è del 15,338%; per tale categoria il tasso soglia di riferimento è anche ben più elevato di quello qui considerato, che non risulta comunque superato”
(pag. 20 consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ). Controparte_4
In relazione al tasso moratorio, il nominato CTU ha chiarito che “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 4,70%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 19/03/2019, risulta inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati” (pag. 20 consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ). Controparte_4
L'esperto ha, dunque, concluso affermando che la banca non abbia pattuito interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso di cui al periodo di stipula del contratto in lite.
A ciò va aggiunto che la verifica dell'usurarietà va condotta con riferimento esclusivo al momento della pattuizione iniziale degli interessi, ragione per cui è del tutto irrilevante che il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996; in tal caso non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contra (cfr. Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 24675/2017).
Di conseguenza, per le argomentazioni esposte, l'eccezione di usurarietà, per come formulata, va disattesa.
4. Sul piano di ammortamento alla francese
Sull'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi, si osserva che il criterio del calcolo c.d. ammortamento alla francese è oramai considerato legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria
(Tribunale Padova, 29/05/2016, Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80, Tribunale Mantova, sez. II,
21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758) poiché non crea alcun meccanismo anatocistico-usurario censurabile, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ed, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. ex ceteribus Corte appello, PO , sez. III ,
pagina 9 di 16 19/02/2020, n. 772 e, in obiter dictum, Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n.9237, Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, n.11638).
È noto, infatti, che il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato.
Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Si è, in materia, osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, pertanto, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante (Tribunale di Roma
21/11/2019 pubbl. il 04/11/2019).
Ed invero, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, purché il piano di ammortamento contenga “in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, così
pagina 10 di 16 consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria: ove il piano di rimborso riporti in maniera chiara e comprensibile i dati sopra richiamati, pertanto, non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, né può ravvisarsi alcuna invalidità contrattuale neppure per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di capitalizzazione adottate (in tal senso, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 15130/2024).
Si ritiene che i medesimi principi debbono essere ribaditi anche per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese: il mutuatario avrà infatti piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento (Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 1703/2024).
In definitiva, siffatta procedura di calcolo non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di finanziamento, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata.
5. Sulla ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti
Al fine di procedere alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti in lite, si ritiene, alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, di poter condividere i ricalcoli effettuati dal nominato CTU, all'esito delle osservazioni mosse dalle parti alla bozza di c.t.u., considerando la clausola floor contenuta in contratto, ritenuta chiara nella sua esplicazione. Al riguardo, si osserva che l'inserimento di una clausola floor per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi al contratto di mutuo non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c. e l'oggetto del contratto rimane, pertanto, possibile, lecito e determinato (in tal senso, Tribunale di Ferrara, sentenza n. 1131/2015).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di merito ormai consolidata, condivisa anche dall'intestato
Tribunale, la presenza di siffatta clausola non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, né può fondatamente sostenersi che, a fronte dell'inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa di finanziamento a strumento finanziario, con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un pagina 11 di 16 investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate (ex multis, Tribunale Bologna, 21 novembre 2017).
Di conseguenza, può ritenersi valida ed efficace la c.d. clausola floor, espressamente approvata dal mutuatario, quando la stessa è espressa in modo chiaro e cristallino tanto da non lasciare il dubbio, neppure al mutuatario più inesperto, sulle conseguenze, su di un mutuo a tasso variabile, che quella pattuizione avrà nel corso della vita del rapporto (in tal senso, Tribunale di Padova, 25 ottobre 2016,
Tribunale di Avellino, 05 ottobre 2020), circostanze ricorrenti nel caso in lite.
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'istituto di credito, nel ricalcolo del dovuto, correttamente il nominato c.t.u. ha applicato alle sospensioni concesse, gli interessi come inizialmente contrattualizzati e dovuti rispetto al debito residuo sospeso;
interessi aumentati rispetto al piano originario, in funzione della maggiore durata dovuta all'ulteriore slittamento del piano di ammortamento per sospensione/i del piano di rimborso della quota capitale originariamente accordata a causa del COVID -19 (cfr. pag 54 relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa
). Controparte_4
Dunque, alla luce delle argomentazioni esposte, aderendo alle conclusioni rassegnate dal nominato
CTU, l'importo a debito del mutuatario assume valore pari ad € 178.289,17.
6. Sulle fideiussioni
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo viene dedotta la nullità della fideiussione prestata da e per violazione della normativa antitrust; l'istituto Parte_2 Parte_3 Parte_4
di credito convenuto contesta la fondatezza dell'eccezione formulata, per essere la garanzia prestata un contratto autonomo di garanzia.
Com'è noto, il connotato distintivo fondamentale della garanzia autonoma rispetto alla comune fideiussione è costituito dall'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta, nella maggior parte dei casi, non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cassazione Civile, S.U, sentenza n. 3947/2010).
Peraltro, ai fini della distinzione del contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione ordinaria non è decisiva la definizione datane dalle parti, né l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o
“a semplice richiesta scritta”, ma la relazione “autonoma” in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, escludendo la possibilità per il garante di sollevare le pagina 12 di 16 eccezioni di merito relative al rapporto principale e recidendo così il vincolo di accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale, proprio della comune fideiussione.
Secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Pattuizioni caratterizzanti l'autonomia della garanzia si rinvengono, in particolare, in quelle previsioni contrattuali che escludono la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'articolo 1945 c.c., con conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale.
Nel caso in lite, l'art. 2 del contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti opponenti prevede che “il fideiussore…si impegna altresì a rimborsare alla Banca tutte le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite dalla Banca medesima a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 deroga all'art. 1956 c.c., stabilendo che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente e fermo restando quanto previsto all'art. 14 in relazione agli obblighi di comunicazione periodica sull'andamento del rapporto, la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli - entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito - l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante dal momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione stessa”; l'art. 7 deroga espressamente all'art. 1957 c.c., laddove stabilisce che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; inoltre,
l'art. 8 prevede che il fideiussore “è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole ai sensi dell'art. 1, rimossa sin d'ora ogni eccezione e/o opposizione fatti salvi
i soli casi inderogabili di legge”.
Dunque, tenuto conto del contenuto complessivo del contratto, si ritiene che sussistano nel contratto sottoscritto da e , i tratti distintivi della garanzia Parte_2 Parte_3 Parte_4
autonoma priva del carattere di accessorietà rispetto al rapporto principale.
pagina 13 di 16 Ed invero, l'esistenza di una clausola che legittima l'escussione della garanzia a semplice richiesta scritta, l'obbligo di pagare immediatamente nonché l'espressa deroga all'art. 1957 c.c. consentono di concludere per la configurabilità della garanzia prestata da parte opponente come autonoma rispetto al rapporto principale.
Di conseguenza, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, le eccezioni formulate rispetto alla fideiussione omnibus da e rispetto al rapporto Parte_2 Parte_3 Parte_4
bancario originante le obbligazioni garantite devono essere dichiarata inammissibile, in quanto deve escludersi che i terzi garanti possano opporre eccezioni riservate al debitore principale, salvo per quel che concerne l'usura, non riscontrata nel caso in lite, rilevando il loro difetto di legittimazione attiva, con il solo limite dell'exceptio doli generalis, nel caso di specie, sfornita di prova, in quanto non vi è alcun elemento a sostegno di un pretestuosa escussione della garanzia, di una richiesta di adempimento abusiva o fraudolenta o di nullità del contratto presupposto.
Peraltro, con riguardo all'eccepita violazione della normativa antitrust, occorre sottolineare che, di recente, il giudice di Legittimità, nella sua più autorevole composizione, al fine di dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito alla validità dei contratti di garanzia in cui risultano riprodotte le clausole del modello ABI dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, ha affermato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. 287 del1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
41994/2021).
È stato, dunque, prescelto il concetto di nullità parziale, confermando il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale.
Ne consegue che, una volta accertato l'inserimento delle clausole censurate, non si ha nullità assoluta della fideiussione, salvo che il fideiussore provi che egli stesso non avrebbe mai prestato la garanzia senza le clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Tuttavia, non può non rilevarsi che la fideiussione omnibus in lite sia originata nel documento del
25.07.2017 con la conseguenza che è, dunque, riferibile ad un periodo temporale differente rispetto a quello di diffusione dello schema ABI oggetto del provvedimento Banca di Italia n. 55/2005
pagina 14 di 16 Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della CP_2 dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della legge n. 287/90 (cfr. Tribunale di Milano, n. 294 del 19/01/2022).
Ed invero, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata in merito esclusivamente al comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, non potendo rappresentare, invece, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione, stipulata in un periodo successivo, rispetto al quale non vi sia stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza.
Il caso in lite concerne un contratto di garanzia stipulato a distanza di diversi anni dall'adozione del provvedimento dell'Autorità, circostanza che impone di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale. Tuttavia, le parti opponenti non hanno prodotto documenti utili né hanno articolato richieste istruttorie al fine di dimostrare la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale dedotto. Manca, pertanto, la prova idonea ad attestare che nel febbraio del 2017 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (in tal senso, Tribunale di Milano, sentenza n. 10296/2023).
Per le argomentazioni esposte, l'eccezione va disattesa.
7. In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito e della domanda subordinata formulata dai garanti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'impugnato provvedimento monitorio va revocato stante la minor somma accertata per come dovuta dalle parti attrici alla banca, con condanna della D e dei garanti Parte_1 Pt_2 Pt_2 [...]
e al pagamento, in favore dell' del minore importo Pt_3 Parte_4 Controparte_1 accertato all'esito della ricostruzione dei rapporti dare avere tra le parti in lite corrispondente ad €
178.289,17.
8. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in lite, stante i mutamenti giurisprudenziali intervenuti sulla questione della legittimità dell'ammortamento alla francese, oggetto di contrasto giurisprudenziale, nonché la minore somma accertata rispetto a quella oggetto di domanda giudiziale.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e, per gli effetti, revoca il decreto ingiuntivo n. 672/2022 del Tribunale di Avellino;
- condanna la e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro, al pagamento, in favore dell'istituto di credito convenuto, dell'importo di € 178.289,17, oltre interessi dalla sentenza e sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico delle parti in solido tra di loro.
AVELLINO, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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