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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/08/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VIRDO' ROSELLA ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Via
Lacquari 62 presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MARIA ANGELINA MARIANNA ed elettivamente domiciliato in Pizzo ( V.V.)
Via Nazionale 75 presso il difensore;
CONVENUTO
Oggetto: comunione legale tra coniugi
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il sig. esponendo di aver contratto Controparte_1 matrimonio concordatario con il convenuto in data 5.8.1990, optando per il regime di comunione legale dei beni dando atto che, con sentenza n. 701 del 2005, il
Tribunale di Vibo Valentia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e, con successiva pronuncia n. 351 del 2013 depositata in data 9.05.2013, è stato pagina 1 di 7 pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Dava atto l'attrice che, in costanza di matrimonio, i coniugi acquistavano i seguenti immobili, tutti intestati al CP_1
1) immobile sito nel Comune di Ionadi, contrada Conicella, piano T, censito al
Catasto Urbano al foglio di mappa 1, part. 688, sub. 1104, compravenduto dal Sig.
in costanza di matrimonio con atto notarile del 23.11.1999; CP_1
2) immobile sito nel Comune di Ionadi, Strada Statale 18, piano S1- T, censito al
Catasto Urbano al foglio di mappa 1, part. 688, sub. 27, compravenduto dal Sig.
[...] in costanza di matrimonio con atto notarile del 23.11.1999; che, peraltro, il CP_1 [...] riceveva in donazione dal padre un immobile rustico sito in Vena di Ionadi CP_1 alla via Galluppi n. 8 che, completato in costanza di matrimonio, veniva adibito a residenza familiare;
che l'immobile sito nel Comune di Ionadi, Strada Statale 18, era un locale commerciale, prima adibito esclusivamente a sede dell'attività commerciale dell'ex coniuge e poi concesso in parte in locazione a terzi senza il consenso della ed escludendola altresì dalla partecipazione al ricavato. Parte_1
Considerata la comproprietà degli immobili acquistati in costanza di matrimonio e, pertanto, caduti in comunione ex art. 177, lett. a) c.c., l'attrice instava per lo scioglimento della comunione con conseguente divisione. Chiedeva altresì fosse accertato il suo diritto alla corresponsione della metà dei canoni medio tempore percepiti da per la locazione del locale sito in Ionadi strada statale 18, ad CP_1 oggi ammontanti a euro 12.500 e di quelli futuri, il risarcimento del danno per aver concesso l'immobile in locazione ad un prezzo inferiore al suo valore nonché la corresponsione di un indennizzo per il mancato godimento della cosa comune pari a euro 90.000 per tutto il periodo in cui il locale commerciale è stato utilizzato in via esclusiva dal nonché la quota parte delle migliorie apportate all'immobile CP_1 adibito a abitazione familiare in ragione della metà del valore attuale dell'immobile detratto il valore del rustico.
Ritualmente costituito, il convenuto eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e contestava la fondatezza della domanda attorea instando per l'accertamento della natura personale dei beni immobili, dando atto che l'acquisto degli immobili era frutto di donazione indiretta in quanto acquistati con soldi donati dal padre solo e esclusivamente in funzione pagina 2 di 7 dell'acquisto. Precisava altresì che, per quanto riguarda la casa sita in Ionadi via
Galluppi, prima adibita a casa coniugale e oggi detenuta dall'attrice, la stessa è stata donata a allo stato rustico e poi rifinita con soldi donati dalla propria CP_1 madre, . Persona_1
Pertanto, chiedeva di dichiararsi improcedibile l'azione proposta e nel merito di accertare e dichiarare che non vi sono immobili in comunione da dividere.
La causa istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del convenuto e escussione testimoniale veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore subentrato sulle conclusioni per come rassegnate, e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta deve essere superata essendo stato prodotta dall'attrice fin dalla prima udienza (v. verbale della prima udienza del 26.6.17) il verbale di mediazione del 21.6.2017 con esito negativo per mancata adesione della parte convenuta.
Ciò premesso, l'oggetto della presente controversia è costituito dall'accertamento della natura, personale o meno, dei beni immobili sopra elencati acquistati dal convenuto in costanza di matrimonio, in regime di comunione dei beni, con denaro donato dal padre. E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 177, lettera a) c.c., costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Il successivo articolo 179 lettera b) c.c., precisa poi che sono beni personali “i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione”
“quando nell'atto di liberalità (…) non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato questa norma ritenendo che costituiscano beni personali – con conseguente esclusione dalla comunione legale – anche quelli pervenuti al coniuge in virtù di una donazione indiretta e, in particolare, nell'ipotesi in cui la donazione abbia ad oggetto il denaro dato al fine dell'acquisto del bene, vero oggetto della liberalità: “nell'ipotesi in cui un soggetto pagina 3 di 7 abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è compreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179, lett. b, c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio - mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per lo spirito di liberalità” (v. Cass. 14.12.2000, n. 15778). Ribadendo il principio espresso, la Suprema corte ha dato atto che “in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., trattandosi di disposizione non richiamata” (v. Cass. 5.6.2013, n. 14197, confermato da Cass. 28.1.2015, n. 1630).
Nel caso di specie, richiamati i principi espressi in tema di donazione indiretta dell'immobile, può ritenersi provato che gli immobili, oggetto del presente giudizio, siano pervenuti al convenuto in forza di donazione indiretta dal padre e siano, pertanto, esclusi dalla comunione legale.
Costituisce principio consolidato quelle secondo il quale “l'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, venga corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure, mediante il versamento diretto dell'importo al venditore” (v. Cass.
4.9.2015, n. 17604); ancora, “La dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione pagina 4 di 7 diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare” (v. Cass. 2.9.2014, .n 18541).
E' agli atti il testamento olografo di da cui risulta che gli immobili Persona_2 per cui è causa sono stato acquistati dal convenuto con soldi donatigli a tal fine dal genitore atteso che in detto atto il testatore specifica di aver dato nel 1999 al figlio
150 milioni di lire per acquistare il rustico da e e 90 milioni di CP_2 CP_3 euro nel 2000 per acquistare l'altro rustico da Per_3
Le dichiarazioni del testatore in relazione alla destinazione del denaro donato all'acquisto rispettivamente dell'immobile sito in Ionadi località Conicella part. 688, sub. 1104 – venditore e (per il prezzo di Persona_4 Controparte_4
150.000.000 in lire) e dell'immobile sito Ionadi, Strada Statale 18, piano S1- T, al foglio di mappa 1, part. 688, sub. 27 – venditore – (per il prezzo di Persona_5
90.000.000 in lire) trova corrispondenza nella documentazione in atti e, nella specie, nei due atti di acquisto del 23.11.1999 rep. 69409 e del 9.08.2000 rep. 73828 notaio prodotti dal convenuto in allegato alla comparsa di Persona_6 costituzione e risposta.
La dichiarazione riportata, in uno agli esiti dell'istruttoria, è inequivoca della volontà del donante ed indicativa della circostanza che la donazione fosse causalmente orientata all'acquisto dell'immobile e, più correttamente, di quei specifici immobili, e che, quindi, aveva come vero oggetto non già il denaro in sé, ma proprio il bene.
La donazione del denaro in funzione dell'acquisto dei beni immobili è stata confermata anche dai testi di parte convenuta che, chiamati a rispondere sui capitoli ammessi, hanno entrambi confermato la circostanza ( v. dichiarazioni rese dal teste e ). Persona_1 Testimone_1
Come già osservato, “l'elargizione di una somma di denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto di un immobile da parte del destinatario, che il disponente intenda in tal modo beneficiare, si configura come un liberalità che, in quanto avente ad oggetto l'immobile e non già la somma di denaro, è qualificabile come donazione indiretta, con la conseguenza che, ove il donatario risulti coniugato pagina 5 di 7 in regime di comunione legale, il bene non resta assoggettato al predetto regime” (v.
Cass. 21494/2014).
Alla luce di quanto tutto esposto, deve ritenersi che i due immobili per cui è causa siano di proprietà esclusiva di e, per l'effetto, non potrà essere Controparte_1 oggetto di divisione.
Il rigetto della domanda di divisione, conseguente alla natura personale del bene immobile, determina l'assorbimento della domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennizzo per il mancato godimento dell'immobile comune venendo meno il presupposto della comproprietà.
Quanto alla domanda di corresponsione di metà dei canoni percepiti dal convenuto in forza del contratto di locazione del bene immobile ad uso commerciale, accertata la natura personale del bene, basti rilevare che i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi ( art.177 c.1 lett. b c.c.) sono estranei alla comunione fino al momento della sua cessazione e dunque cadono in comunione solo al momento dello scioglimento nella misura in cui sono stati accantonati, circostanza neppure allegata da parte attrice.
Parimenti deve rigettarsi la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento delle migliorie apportate all'immobile di proprietà esclusiva del convenuto sito in via
Galluppi 8 originariamente adibito a residenza familiare in ragione della metà del valore dell'immobile.
È circostanza pacifica che il bene oggetto di causa fosse stato adibito a casa coniugale, pertanto, le somme eventualmente versate dall'attore per la ristrutturazione del fabbricato non possono essere ripetute. Ed invero, per giurisprudenza consolidata “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze…, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”. (Cassazione, ordinanza n.17155/23;
Cass. sentenza n. 10927/2018).
pagina 6 di 7 Nella fattispecie, tra l'altro, l'attrice non ha fornito la prova di aver fornito alcun contributo economico per la ristrutturazione e rifinitura dell'immobile del convenuto, limitandosi a produrre il contratto di mutuo di cui essa risultava fideiussore e datrice di ipoteca insieme al coniuge mutuatario. Anzi, dall'istruttoria espletata, è emersa la prova che l'apporto economico necessario per la ristrutturazione sia stato apportato tramite denaro donato dai familiari del convenuto (cfr. deposizioni dei testi e ). Persona_1 Testimone_2
Per tali ragioni la domanda è infondata e va rigettata.
In considerazione della particolarità della vicenda e dei rapporti tra le parti si stima equo compensare le spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, in composizione definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da per le ragioni di cui in motivazione;
2) compensa tra le parti le spese di lite
Vibo Valentia, 26 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VIRDO' ROSELLA ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Via
Lacquari 62 presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MARIA ANGELINA MARIANNA ed elettivamente domiciliato in Pizzo ( V.V.)
Via Nazionale 75 presso il difensore;
CONVENUTO
Oggetto: comunione legale tra coniugi
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il sig. esponendo di aver contratto Controparte_1 matrimonio concordatario con il convenuto in data 5.8.1990, optando per il regime di comunione legale dei beni dando atto che, con sentenza n. 701 del 2005, il
Tribunale di Vibo Valentia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e, con successiva pronuncia n. 351 del 2013 depositata in data 9.05.2013, è stato pagina 1 di 7 pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Dava atto l'attrice che, in costanza di matrimonio, i coniugi acquistavano i seguenti immobili, tutti intestati al CP_1
1) immobile sito nel Comune di Ionadi, contrada Conicella, piano T, censito al
Catasto Urbano al foglio di mappa 1, part. 688, sub. 1104, compravenduto dal Sig.
in costanza di matrimonio con atto notarile del 23.11.1999; CP_1
2) immobile sito nel Comune di Ionadi, Strada Statale 18, piano S1- T, censito al
Catasto Urbano al foglio di mappa 1, part. 688, sub. 27, compravenduto dal Sig.
[...] in costanza di matrimonio con atto notarile del 23.11.1999; che, peraltro, il CP_1 [...] riceveva in donazione dal padre un immobile rustico sito in Vena di Ionadi CP_1 alla via Galluppi n. 8 che, completato in costanza di matrimonio, veniva adibito a residenza familiare;
che l'immobile sito nel Comune di Ionadi, Strada Statale 18, era un locale commerciale, prima adibito esclusivamente a sede dell'attività commerciale dell'ex coniuge e poi concesso in parte in locazione a terzi senza il consenso della ed escludendola altresì dalla partecipazione al ricavato. Parte_1
Considerata la comproprietà degli immobili acquistati in costanza di matrimonio e, pertanto, caduti in comunione ex art. 177, lett. a) c.c., l'attrice instava per lo scioglimento della comunione con conseguente divisione. Chiedeva altresì fosse accertato il suo diritto alla corresponsione della metà dei canoni medio tempore percepiti da per la locazione del locale sito in Ionadi strada statale 18, ad CP_1 oggi ammontanti a euro 12.500 e di quelli futuri, il risarcimento del danno per aver concesso l'immobile in locazione ad un prezzo inferiore al suo valore nonché la corresponsione di un indennizzo per il mancato godimento della cosa comune pari a euro 90.000 per tutto il periodo in cui il locale commerciale è stato utilizzato in via esclusiva dal nonché la quota parte delle migliorie apportate all'immobile CP_1 adibito a abitazione familiare in ragione della metà del valore attuale dell'immobile detratto il valore del rustico.
Ritualmente costituito, il convenuto eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e contestava la fondatezza della domanda attorea instando per l'accertamento della natura personale dei beni immobili, dando atto che l'acquisto degli immobili era frutto di donazione indiretta in quanto acquistati con soldi donati dal padre solo e esclusivamente in funzione pagina 2 di 7 dell'acquisto. Precisava altresì che, per quanto riguarda la casa sita in Ionadi via
Galluppi, prima adibita a casa coniugale e oggi detenuta dall'attrice, la stessa è stata donata a allo stato rustico e poi rifinita con soldi donati dalla propria CP_1 madre, . Persona_1
Pertanto, chiedeva di dichiararsi improcedibile l'azione proposta e nel merito di accertare e dichiarare che non vi sono immobili in comunione da dividere.
La causa istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del convenuto e escussione testimoniale veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore subentrato sulle conclusioni per come rassegnate, e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta deve essere superata essendo stato prodotta dall'attrice fin dalla prima udienza (v. verbale della prima udienza del 26.6.17) il verbale di mediazione del 21.6.2017 con esito negativo per mancata adesione della parte convenuta.
Ciò premesso, l'oggetto della presente controversia è costituito dall'accertamento della natura, personale o meno, dei beni immobili sopra elencati acquistati dal convenuto in costanza di matrimonio, in regime di comunione dei beni, con denaro donato dal padre. E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 177, lettera a) c.c., costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Il successivo articolo 179 lettera b) c.c., precisa poi che sono beni personali “i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione”
“quando nell'atto di liberalità (…) non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato questa norma ritenendo che costituiscano beni personali – con conseguente esclusione dalla comunione legale – anche quelli pervenuti al coniuge in virtù di una donazione indiretta e, in particolare, nell'ipotesi in cui la donazione abbia ad oggetto il denaro dato al fine dell'acquisto del bene, vero oggetto della liberalità: “nell'ipotesi in cui un soggetto pagina 3 di 7 abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è compreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179, lett. b, c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio - mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per lo spirito di liberalità” (v. Cass. 14.12.2000, n. 15778). Ribadendo il principio espresso, la Suprema corte ha dato atto che “in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., trattandosi di disposizione non richiamata” (v. Cass. 5.6.2013, n. 14197, confermato da Cass. 28.1.2015, n. 1630).
Nel caso di specie, richiamati i principi espressi in tema di donazione indiretta dell'immobile, può ritenersi provato che gli immobili, oggetto del presente giudizio, siano pervenuti al convenuto in forza di donazione indiretta dal padre e siano, pertanto, esclusi dalla comunione legale.
Costituisce principio consolidato quelle secondo il quale “l'acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, venga corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, oppure, mediante il versamento diretto dell'importo al venditore” (v. Cass.
4.9.2015, n. 17604); ancora, “La dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione pagina 4 di 7 diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare” (v. Cass. 2.9.2014, .n 18541).
E' agli atti il testamento olografo di da cui risulta che gli immobili Persona_2 per cui è causa sono stato acquistati dal convenuto con soldi donatigli a tal fine dal genitore atteso che in detto atto il testatore specifica di aver dato nel 1999 al figlio
150 milioni di lire per acquistare il rustico da e e 90 milioni di CP_2 CP_3 euro nel 2000 per acquistare l'altro rustico da Per_3
Le dichiarazioni del testatore in relazione alla destinazione del denaro donato all'acquisto rispettivamente dell'immobile sito in Ionadi località Conicella part. 688, sub. 1104 – venditore e (per il prezzo di Persona_4 Controparte_4
150.000.000 in lire) e dell'immobile sito Ionadi, Strada Statale 18, piano S1- T, al foglio di mappa 1, part. 688, sub. 27 – venditore – (per il prezzo di Persona_5
90.000.000 in lire) trova corrispondenza nella documentazione in atti e, nella specie, nei due atti di acquisto del 23.11.1999 rep. 69409 e del 9.08.2000 rep. 73828 notaio prodotti dal convenuto in allegato alla comparsa di Persona_6 costituzione e risposta.
La dichiarazione riportata, in uno agli esiti dell'istruttoria, è inequivoca della volontà del donante ed indicativa della circostanza che la donazione fosse causalmente orientata all'acquisto dell'immobile e, più correttamente, di quei specifici immobili, e che, quindi, aveva come vero oggetto non già il denaro in sé, ma proprio il bene.
La donazione del denaro in funzione dell'acquisto dei beni immobili è stata confermata anche dai testi di parte convenuta che, chiamati a rispondere sui capitoli ammessi, hanno entrambi confermato la circostanza ( v. dichiarazioni rese dal teste e ). Persona_1 Testimone_1
Come già osservato, “l'elargizione di una somma di denaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto di un immobile da parte del destinatario, che il disponente intenda in tal modo beneficiare, si configura come un liberalità che, in quanto avente ad oggetto l'immobile e non già la somma di denaro, è qualificabile come donazione indiretta, con la conseguenza che, ove il donatario risulti coniugato pagina 5 di 7 in regime di comunione legale, il bene non resta assoggettato al predetto regime” (v.
Cass. 21494/2014).
Alla luce di quanto tutto esposto, deve ritenersi che i due immobili per cui è causa siano di proprietà esclusiva di e, per l'effetto, non potrà essere Controparte_1 oggetto di divisione.
Il rigetto della domanda di divisione, conseguente alla natura personale del bene immobile, determina l'assorbimento della domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennizzo per il mancato godimento dell'immobile comune venendo meno il presupposto della comproprietà.
Quanto alla domanda di corresponsione di metà dei canoni percepiti dal convenuto in forza del contratto di locazione del bene immobile ad uso commerciale, accertata la natura personale del bene, basti rilevare che i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi ( art.177 c.1 lett. b c.c.) sono estranei alla comunione fino al momento della sua cessazione e dunque cadono in comunione solo al momento dello scioglimento nella misura in cui sono stati accantonati, circostanza neppure allegata da parte attrice.
Parimenti deve rigettarsi la domanda attorea avente ad oggetto il pagamento delle migliorie apportate all'immobile di proprietà esclusiva del convenuto sito in via
Galluppi 8 originariamente adibito a residenza familiare in ragione della metà del valore dell'immobile.
È circostanza pacifica che il bene oggetto di causa fosse stato adibito a casa coniugale, pertanto, le somme eventualmente versate dall'attore per la ristrutturazione del fabbricato non possono essere ripetute. Ed invero, per giurisprudenza consolidata “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze…, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”. (Cassazione, ordinanza n.17155/23;
Cass. sentenza n. 10927/2018).
pagina 6 di 7 Nella fattispecie, tra l'altro, l'attrice non ha fornito la prova di aver fornito alcun contributo economico per la ristrutturazione e rifinitura dell'immobile del convenuto, limitandosi a produrre il contratto di mutuo di cui essa risultava fideiussore e datrice di ipoteca insieme al coniuge mutuatario. Anzi, dall'istruttoria espletata, è emersa la prova che l'apporto economico necessario per la ristrutturazione sia stato apportato tramite denaro donato dai familiari del convenuto (cfr. deposizioni dei testi e ). Persona_1 Testimone_2
Per tali ragioni la domanda è infondata e va rigettata.
In considerazione della particolarità della vicenda e dei rapporti tra le parti si stima equo compensare le spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, in composizione definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da per le ragioni di cui in motivazione;
2) compensa tra le parti le spese di lite
Vibo Valentia, 26 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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