Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2020, proposto da
CE RM e Associazione RN ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariano Protto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Argonne 1;
contro
Comune di Orta San Giulio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo NE e Alberto Cerutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mitek-88 S.r.l.s, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Ferrari e Carmen Viceconti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta comunale di Orta San Giulio n. 62 del 31 agosto 2020, recante: “Piano di recupero di iniziativa privata presentato dalla società Mitek-88 S.r.l.s. di Borgomanero – Riqualificazione fabbricati “ex area Covima” individuati al catasto terreni al foglio 4 mappali 234 – 562 – 559 ubicati in Via Giovanetti – Approvazione”, pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune di Orta S.G. dal 16 settembre al 1° ottobre 2020;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Orta San Giulio e della controinteressata Mitek-88 S.r.l.s;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controinteressata IT s.r.l.s. è proprietaria di alcuni immobili, in stato di abbandono e parzialmente diruti, situati sulla sponda orientale del Lago d’Orta, al margine meridionale del centro storico del Comune di Orta San Giulio. Il complesso immobiliare era compreso dal PRGC vigente al 2018 tra le “aree degli insediamenti di carattere storico-artistico ed ambientale-documentario – RS – RA” disciplinate dall’art. 66 delle N.T.A. (doc. 1 Comune). Analoga qualificazione, ma con alcune modificazioni delle prescrizioni dettate per l’area in questione, era prevista nella variante dello strumento urbanistico adottata nel medesimo anno e successivamente approvata nel 2020 (doc. 2 Comune).
2. La Società ha presentato nell’agosto del 2018 il progetto di un “piano di recupero” del suddetto complesso immobiliare, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 4 del 21.1.2019; a seguito della pubblicazione dei relativi elaborati sono state presentate alcune osservazioni critiche da parte di associazioni ambientaliste, tra cui l’odierna deducente, appuntate, tra l’altro, sull’incompatibilità dei previsti interventi di ristrutturazione di tipo B con la disciplina urbanistica e vincolistica applicabile alle aree trasformande, nonché sull’inattendibilità dei parametri volumetrici indicati nel progetto (doc. 4 Comune e docc. 5 e 6 ricorrenti). Le citate osservazioni venivano successivamente integrate alla luce della documentazione acquisita dalle Associazioni presso gli uffici comunali.
3. Il Comune ha conseguentemente disposto plurimi approfondimenti istruttori, per un verso chiedendo alla proponente una integrazione della documentazione presentata, per altro verso acquisendo dai progettisti del PRGC una relazione di chiarimenti (docc. 5 e 6 Comune); quest’ultimo elaborato ha confermato le valutazioni già espresse dagli estensori in merito all’applicazione della salvaguardia dello strumento in itinere adottato, esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sulla compatibilità urbanistica del Piano di Recupero (doc. 6 Comune).
4. L’Ente locale ha inoltre ritenuto di acquisire un parere legale che approfondisse sul piano giuridico alcune delle criticità sollevate nelle citate osservazioni; tale parere, reso in data 5.6.2020 (doc. 7 Comune), ha escluso la fondatezza di molte delle contestazioni mosse al progetto, rilevando tuttavia la sussistenza dei presupposti per apportarvi alcune modifiche; in particolare, venivano ivi evidenziate le misure necessarie per renderlo compatibile con le previsioni urbanistiche vigenti e quelle adottate, sottolineando altresì che doveva prevedersi una deliberazione ad hoc del Consiglio Comunale che intervenisse modificando gli interventi edilizi ammessi nell’area trasformanda, poiché quanto progettato eccedeva la categoria della ristrutturazione di tipo A ivi ordinariamente assentibile.
5. Il Comune, anche sulla scorta delle citate indicazioni, ha inviato alla proponente IT la comunicazione del 18.7.2020 relativa alle possibili ragioni ostative all’approvazione del piano (doc. 11 ricorrenti); a seguito di ulteriore confronto tra gli uffici comunali e la Società, quest’ultima ha aggiornato la propria istanza, in asserito accoglimento dei rilievi comunali. Il Piano di Recupero veniva quindi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 31.8.2020, in pretesa adesione al parere legale sopra citato (doc. 8 Comune).
6. Avverso tale deliberazione sono insorti i ricorrenti, ovvero il prof. CE RM in proprio e quale legale rappresentante dell’Associazione RN ZZ, chiedendone l’annullamento sulla base delle censure come di seguito rubricate e corredate di espressa istanza istruttoria:
I. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria. Il provvedimento impugnato in molti punti contrasta con numerose evidenze istruttorie ed in particolare col parere NE, che pure pone come suo fondamento giuridico, richiamandolo integralmente;
II. Violazione di legge per contrasto con gli articolo 40 e 41-bis L.R. Piemonte 56/77;
III. Violazione di legge per contrasto con l’articolo 66.16 NTA del PRGC vigente;
IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà in merito alla definizione dei volumi preesistenti ai crolli. Violazione di legge per contrasto con l’art. 1, lett. d) DPR 380/01 e con l’art. 15 del Regolamento edilizio;
V. Violazione di legge per contrasto con l’art. 3 comma 1 NTA del PRGC adottato – errata determinazione del volume delle autorimesse;
VI. Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del PRGC adottato. La tavola 1bis del provvedimento impugnato indica un perimetro del piando di recupero del tutto errato in quanto esterna al centro storico.
7. Si sono costituite l’Amministrazione intimata e la Società controinteressata, contestando nel merito le avversarie censure e sollevando plurime, parzialmente coincidenti eccezioni in rito.
7.1. In primo luogo, il ricorrente persona fisica non avrebbe allegato alcun profilo di effettivo pregiudizio derivante dagli atti gravati, pertanto non sarebbe sufficiente ai fini della dimostrazione dell’interesse all’impugnazione la mera condizione di vicinitas dal medesimo agitata.
7.2. In secondo luogo, l’Associazione RN ZZ sarebbe priva di legittimazione ad agire, poiché, sebbene la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico del territorio locale sia ricompresa tra i relativi scopi statutari, l’intero gravame si appunta unicamente su asserite violazioni delle previsioni urbanistico/edilizie contenute nello strumento urbanistico, che non investono in alcun modo i profili ambientali e paesaggistici; l’Associazione, inoltre, non avrebbe allegato neppure il possesso di adeguata rappresentatività della comunità locale né il proprio collegamento stabile con il territorio; in ultimo, la facoltà di intervento nel procedimento, riconosciuto dall’art. 9 della Legge n. 241/1990 ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, non conferirebbe automaticamente a questi ultimi piena legittimazione processuale.
7.3. Secondo la difesa comunale, in aggiunta ai già sunteggiati profili, neppure l’Associazione avrebbe radicato il proprio interesse al ricorso su un comprovato pregiudizio all’ambiente derivante dagli atti gravati, cosicché varrebbe anche nei suoi confronti il rilievo di inammissibilità dell’atto introduttivo; inoltre, le posizioni fatte vale dalla persona fisica e dall’Associazione sarebbero potenzialmente confliggenti e, quindi, incompatibili con la proposizione del ricorso in forma collettiva.
8. All’udienza pubblica del 17.10.2024 (ruolo aggiunto) il difensore della ricorrente ha reiterato la dichiarazione di interesse alla decisione già precedentemente depositata in atti, pertanto il Collegio ha rinviato la trattazione della causa nel merito come da verbale.
9. All’esito di ulteriore scambio di atti difensivi, all'udienza del 6.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La preliminare delibazione delle eccezioni in rito sollevate dalle parti intimata e controinteressata conduce alla declaratoria di inammissibilità del presente gravame nella parte proposta dal deducente in qualità di persona fisica.
1.1. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 22/2021 ha infatti chiarito che il solo presupposto della vicinitas dell’intervento edilizio, in quanto incidente su un’area posta nelle immediate vicinanze della proprietà dell’interessato, non risulta sufficiente a radicare l’interesse alla contestazione dei relativi atti di assenso, essendo necessario che si accompagni, quantomeno, alla specifica allegazione di una lesione derivante dal mutato assetto del territorio per effetto di questi ultimi.
1.2. Orbene, nel ricorso introduttivo l’interessato allega unicamente di “risiede [re] … a pochi metri di distanza dall’immobile oggetto del Piano di recupero … impugnato” ; in sede di replica alle eccezioni sollevate dalle controparti (vedasi la memoria depositata il 26.9.2024, pag. 3), il medesimo, richiamando anch’egli la sopra richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria, ritiene che il proprio interesse a ricorrere ai sensi dell’art. 100 c.p.c. derivi da tre ivi prospettati pregiudizi: in primo luogo, si troverebbe a subire una diminuzione di aria e di luce nella propria abitazione, considerato che i recuperandi fabbricati si trovano a pochi metri dalla stessa e presentano un’altezza pari a 3,65 mt; in secondo luogo, subirebbe una chiara diminuzione di visuale e panorama, poiché a suo dire gli edifici copriranno la vista sulla collina antistante il lago, in cui prima non vi erano costruzioni; in terzo luogo, vi sarebbe un significativo aumento del carico urbanistico e del traffico, considerato che l’area in questione è da tempo immemore del tutto disabitata, essendo costituita da immobili diroccati, mentre secondo il progetto approvato verranno costruite quattro nuove unità immobiliari di pregio e un ampio garage, come desumibile da quanto prodotto sub doc. 15.
1.3. Nessuna delle tre allegazioni è fornita di un seppur minimo corredo probatorio, mancando in via preliminare e dirimente una ricostruzione della conformazione dei luoghi che consenta di valutare sul piano spaziale e altimetrico la posizione dell’abitazione del ricorrente rispetto ai fabbricati recuperandi. Non può infatti ritenersi sufficiente l’allegazione che gli edifici si trovino “a pochi metri” per ritenere dotato di sufficiente specificità il paventato pregiudizio in termini di riduzione di aria, luce e di visuale. In assenza di più precise indicazioni, la ridotta dimensione dell’intervento, consistente nel recupero di quattro nuove unità immobiliari e garage, non rende plausibile neppure un significativo aumento del carico urbanistico e del conseguente traffico veicolare, risultando l’area circostante comunque già urbanizzata. In ogni caso anche questi ultimi paventati pregiudizi sono prospettati in termini assolutamente astratti e generici, sicché non può dirsi specificamente allegata alcuna compressione del diritto alla piena e appagante fruizione dei valori lato sensu ambientali del territorio.
1.4. In conclusione, sulla base delle espresse considerazioni, ulteriormente corroborate dal corredo fotografico e dalle planimetrie inseriti nella relazione illustrativa al piano di recupero prodotta dalla difesa attorea sub doc. 15, il ricorso deve ritenersi, per quanto concerne la posizione del ricorrente persona fisica, non sorretto dal necessario interesse alla contestazione degli atti gravati e, quindi, inammissibile.
2. Non altrettanto può dirsi del ricorso proposto dall’Associazione, che risulta invece munita della necessaria legittimazione e, come meglio di seguito precisato, del pertinente interesse alla contestazione degli atti gravati.
2.1. Il sodalizio, infatti, statutariamente “si propone di difendere l’ambiente ed il territorio del lago d’Orta in tutti i suoi aspetti culturali, artistici e paesaggistici” , tra l’altro perseguendo “la promozione, lo sviluppo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e delle cose di interesse storico e artistico del comprensorio territoriale del Cusio (Lago d’Orta)” nonché stimolando “l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del territorio e di assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione” .
2.2. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del piano “l’ambito territoriale in argomento è assoggettato a vincolo paesaggistico in forza di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004” di cui: al D.M. 9 agosto 1950 – scheda PPR A081; al D.M. 25 febbraio 1974 – scheda PPR A083; al D.M. 1°agosto 1985 (c.d. galassino) – scheda PPR B054 (doc. 15 ricorrente, pag. 3).
2.3. La stessa Associazione, inoltre, ha partecipato al procedimento culminato con l’emanazione degli atti qui gravati, ivi depositando le proprie osservazioni a supporto della reiezione dell’iniziativa edificatoria.
2.4. La legittimazione della parte, inoltre, è stata in passato già riconosciuta da questo Tribunale, che ha accolto il ricorso dalla stessa proposto contro un’ordinanza emessa dal Comune di Orta San Giulio ex art. 38 D.P.R. 380/2001 (TAR Piemonte, sez. II, 15.05.2015, n. 845), mentre non risulta contestato che la medesima si sia costituita parte civile in un procedimento penale per reati edilizi (vedasi, in particolare, quanto affermato a pag. 4 della memoria depositata il 26.9.2024).
2.4. Orbene, non vi è dubbio che il suddetto sodalizio, benché sprovvisto dei riconoscimenti di cui alla Legge n. 349/1986, sia munito di uno statuto recante una espressa previsione che pone l’obiettivo di tutela del territorio locale tra i relativi compiti istituzionali, né risulta smentito che l’ente abbia mantenuto un collegamento stabile e duraturo nel tempo con la realtà locale ove agisce a protezione del suddetto interesse. Pertanto, in consonanza con i principi espressi dal Supremo consesso amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 20.02.2020, n. 6), l’Associazione ricorrente deve ritenersi legittimata alla proposizione del ricorso avverso gli atti gravati.
2.5. Alla legittimazione ad agire si aggiunge altresì l’interesse a contestare le decisioni amministrative di cui all’epigrafe, risultando a tal fine sufficiente l’acclarata incidenza del progetto in questione su un’area vincolata ai sensi dell’art.136 lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004.
3. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità che si appunta sul potenziale conflitto di interesse tra le parti ricorrenti, poiché per condivisa ricostruzione quest’ultimo sussiste solo quando l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti è incompatibile con quella degli altri, in quanto lesiva delle loro posizioni. Nella presente fattispecie, ferma la natura collettiva del ricorso, entrambi i ricorrenti contestano con identica domanda di annullamento i medesimi atti sulla base di coincidenti censure.
4. Il vaglio nel merito delle censure proposte muove per ragioni di priorità logica dallo scrutinio del terzo motivo di ricorso, ove l’Associazione deduce la violazione dell’art. 66 delle NTA del PRG del Comune di Orta San Giulio, vigente al momento di approvazione del provvedimento. Secondo la deducente, l’art. 66, ai commi 10 e 11, delle NTA del PRG del Comune di Orta San Giulio ammetteva unicamente interventi di ristrutturazione di tipo A sugli edifici di tipo E, quale è quello in questione; i commi 15 e 16 del medesimo articolo ammettevano invece la modifica dei singoli tipi di intervento solo con delibera consiliare, come chiarito dallo stesso parere chiesto a suo tempo dall’amministrazione, che a pagina 3 così si esprimeva: “ è allora da evidenziare la necessità che il procedimento di approvazione del P.d.R., di competenza della Giunta comunale, sia accompagnato dalla prevista decisione del Consiglio comunale in ordine alle “modificazioni” delle tipologie degli interventi ammessi ”. Sotto altro e diverso profilo, secondo l’attrice l’Amministrazione si sarebbe in ogni caso espressamente vincolata al rispetto del parere in questione; pertanto, laddove avesse ritenuto di discostarsene, avrebbe dovuto motivare in modo rafforzato la propria decisione.
4.1. La censura è fondata, nei limiti che seguono.
Lo strumento urbanistico al tempo vigente e l’art. 66, co. 16 delle relative NTA (doc. 13 ricorrenti) demandavano al Consiglio Comunale le determinazioni relative alla modifica degli interventi ammessi nelle aree interessate dal piano di recupero qui in contestazione. Tali previsioni, successivamente mantenute sebbene l’approvazione dei piani attuativi ricada tra i compiti della Giunta Comunale ai sensi del riformulato art. 40 della L.R. piemontese n. 56/1977, non possono ritenersi, come pretende l’Amministrazione, tacitamente superate, poiché esprimono la precisa scelta di mantenere in capo al Consiglio Comunale tutte le scelte urbanistiche, anche laddove non sfocino, come in specie, in vere e proprie varianti allo strumento urbanistico.
4.2. Il citato comma 16 dell’art. 66 è infatti coerente con il disposto dell’art. 17 co. 12 della L.R. piemontese n. 56/1977, laddove, già nella formulazione vigente ratione temporis , nel disporre che “non costituiscono varianti del PRG …f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi” al successivo comma 13 individuava (con previsione non modificata successivamente sul punto) nel Consiglio Comunale il soggetto competente ad assumere le pertinenti decisioni : “Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare” ; la disposizione attuativa dello strumento urbanistico in parola, inoltre, si pone in sintonia anche con l’art. 42 co. 2 del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza generale in tema di piani territoriali e urbanistici (ex multis, Consiglio di Stato, IV, 07.09.2020, n.5373).
4.3. L’acclarata mancanza di un presupposto essenziale, costituito dalla preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale degli interventi ammessi per le aree trasformande, costituisce un vizio che conduce all’annullamento degli atti gravati.
5. Il ricorso, assorbiti i profili non esaminati, deve essere pertanto accolto in relazione alla parte di impugnativa proposta dall’Associazione RN ON e dichiarato inammissibile per quella proposta dal ricorrente quale persona fisica.
6. La peculiarità della fattispecie controversa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO