TRIB
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofri Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 391/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12.04.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/02/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MERCONE SILVESTRO e dall'avv.to FRANCESCA MARIOTTI, e da
[...]
rappresentata e difesa dagli avv. IODICE GENEROSO e IODICE Parte_2
ANTONIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 04.06.2013 in San Nicola la Strada;
rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati , il 04/10/2010 e , il 26/05/2014; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, i.coniugi vivranno separati;
Parte_3
2) I coniugi, consapevoli che l'essenza dell'affidamento condiviso risiede nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale, concordano che i figli minori siano affidati ad entrambi, con collocazione abitativa presso la madre, nella casa sita in S.
Nicola La Strada alla via Milano, n. 25, dove i minori avranno la propria residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riaccompagnamento degli stessi da parte del padre. Il padre provvederà, pertanto, al ritiro di tutti i suoi beni ed effetti personali entro il mese di luglio 2024;
3) I coniugi concordano, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi ad esempio all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
2
4) I coniugi si impegnano, inoltre, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo ai figli minori con ciascuno di loro, onde gli stessi possano ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare immutati rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ivi compresa la possibilità di far pranzare e/o cenare i figli con i nonni. I coniugi concordano, altresì, che nei rispettivi domicili, nei tempi di permanenza dei figli, non vengano, almeno sino all'eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotte figure “terze” che possano ingenerare confusione sul piano affettivo con i figli minori;
5) In relazione all'ordinario esercizio del diritto di visita/frequentazione dei figli minori con il padre, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e sempre fatto salvo diverso miglior accordo, anche in subordine alle esigenze di studio, ricreative, sportive e salute dei figli, i genitori concordano quanto segue: - il padre potrà tenerli infrasettimanalmente per due giorni anche non consecutivi, con relativo pernottamento e quando, possibile, almeno un fine settimana dal sabato alla domenica. I giorni di visita infrasettimanali andranno via via concordati in base alle particolari esigenze lavorative dei genitori;
- I coniugi concordano, inoltre, che durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori potranno trascorrere il giorno 24 o il 25 dicembre con un genitore ed il giorno 31 dicembre o il 1 gennaio con l'altro; - Durante le vacanze
Pasquali, i figli alterneranno con i genitori di anno il anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis. Resta inteso, inoltre, che i figli trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori. Così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del proprio compleanno verrà possibilmente trascorso con entrambi i genitori, ovvero in mancanza di accordo, alternando di volta in volta la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio. I coniugi convengono che durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i figli due settimane anche non consecutive, scegliendo tra luglio ed agosto, il tutto da concordarsi con congruo anticipo entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, con precisa indicazione dei luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli;
analogamente anche la madre li avrà con sé per 2 settimane anche non consecutive ed il periodo andrà comunicato al padre con congruo anticipo entro il 30 giugno sempre indicando all'altro genitore luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli. Resta inteso che entrambi i genitori allorquando si allontanano con i minori dalla loro residenza dovranno comunicare all'altro genitore i luoghi del soggiorno ed i recapiti telefonici dove rintracciare gli stessi.
6) Il coniuge a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla coniuge Parte_4 Parte_2
entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00), per entrambi (€
[...]
250,00 a figlio) con aggiornamento Istat annuale. Le parti espressamente approvano ed adottano l'elencazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento contenuta nelle Linee Guide dettate in materia dal Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017 ed allegate sub A alla presente scrittura, che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
7) Le spese straordinarie necessarie per i figli resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno condivise e sopportate secondo quanto previsto nelle Linee Guide dettate in materia dal Consiglio Nazionale
Forense in data 29/11/2017 ed allegate sub A alla presente scrittura, che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 3
8) I coniugi si impegnano, sin d'ora, ad esprimere reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori ed esprimono assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare con sé i figli all'estero, nel rispettivo periodo di vacanza.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento per sé stessi;
10) I coniugi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia dei figli;
11) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verrà applicata la normativa vigente in materia;
12) Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 12.04.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola la Strada di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2013);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/04/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofri Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 391/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12.04.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/02/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MERCONE SILVESTRO e dall'avv.to FRANCESCA MARIOTTI, e da
[...]
rappresentata e difesa dagli avv. IODICE GENEROSO e IODICE Parte_2
ANTONIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 04.06.2013 in San Nicola la Strada;
rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati , il 04/10/2010 e , il 26/05/2014; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, i.coniugi vivranno separati;
Parte_3
2) I coniugi, consapevoli che l'essenza dell'affidamento condiviso risiede nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale, concordano che i figli minori siano affidati ad entrambi, con collocazione abitativa presso la madre, nella casa sita in S.
Nicola La Strada alla via Milano, n. 25, dove i minori avranno la propria residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riaccompagnamento degli stessi da parte del padre. Il padre provvederà, pertanto, al ritiro di tutti i suoi beni ed effetti personali entro il mese di luglio 2024;
3) I coniugi concordano, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi ad esempio all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
2
4) I coniugi si impegnano, inoltre, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo ai figli minori con ciascuno di loro, onde gli stessi possano ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare immutati rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ivi compresa la possibilità di far pranzare e/o cenare i figli con i nonni. I coniugi concordano, altresì, che nei rispettivi domicili, nei tempi di permanenza dei figli, non vengano, almeno sino all'eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotte figure “terze” che possano ingenerare confusione sul piano affettivo con i figli minori;
5) In relazione all'ordinario esercizio del diritto di visita/frequentazione dei figli minori con il padre, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e sempre fatto salvo diverso miglior accordo, anche in subordine alle esigenze di studio, ricreative, sportive e salute dei figli, i genitori concordano quanto segue: - il padre potrà tenerli infrasettimanalmente per due giorni anche non consecutivi, con relativo pernottamento e quando, possibile, almeno un fine settimana dal sabato alla domenica. I giorni di visita infrasettimanali andranno via via concordati in base alle particolari esigenze lavorative dei genitori;
- I coniugi concordano, inoltre, che durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori potranno trascorrere il giorno 24 o il 25 dicembre con un genitore ed il giorno 31 dicembre o il 1 gennaio con l'altro; - Durante le vacanze
Pasquali, i figli alterneranno con i genitori di anno il anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis. Resta inteso, inoltre, che i figli trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori. Così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del proprio compleanno verrà possibilmente trascorso con entrambi i genitori, ovvero in mancanza di accordo, alternando di volta in volta la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio. I coniugi convengono che durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé i figli due settimane anche non consecutive, scegliendo tra luglio ed agosto, il tutto da concordarsi con congruo anticipo entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, con precisa indicazione dei luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli;
analogamente anche la madre li avrà con sé per 2 settimane anche non consecutive ed il periodo andrà comunicato al padre con congruo anticipo entro il 30 giugno sempre indicando all'altro genitore luoghi del soggiorno e dei recapiti telefonici dove rintracciare i figli. Resta inteso che entrambi i genitori allorquando si allontanano con i minori dalla loro residenza dovranno comunicare all'altro genitore i luoghi del soggiorno ed i recapiti telefonici dove rintracciare gli stessi.
6) Il coniuge a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla coniuge Parte_4 Parte_2
entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00), per entrambi (€
[...]
250,00 a figlio) con aggiornamento Istat annuale. Le parti espressamente approvano ed adottano l'elencazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento contenuta nelle Linee Guide dettate in materia dal Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017 ed allegate sub A alla presente scrittura, che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
7) Le spese straordinarie necessarie per i figli resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno condivise e sopportate secondo quanto previsto nelle Linee Guide dettate in materia dal Consiglio Nazionale
Forense in data 29/11/2017 ed allegate sub A alla presente scrittura, che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 3
8) I coniugi si impegnano, sin d'ora, ad esprimere reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori ed esprimono assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare con sé i figli all'estero, nel rispettivo periodo di vacanza.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento per sé stessi;
10) I coniugi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia dei figli;
11) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verrà applicata la normativa vigente in materia;
12) Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 12.04.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola la Strada di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2013);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/04/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese