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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13168/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/12/2024 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. RONCHESE FRANCESCA
E
on il proc. e dom. avv. DIANA LUCA Controparte_1
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge;
consensuale
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (14/05/2004) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente e Per_2
(4/05/2010) minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE in data
28/04/2007, con atto trascritto al n. 32, nel Registro degli Atti di Matrimonio
del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2007, tra e Parte_1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
1.Dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne Persona_3
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre,
confermando l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra . Parte_1
2.- Dà atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente risiede e vive stabilmente con la madre in via esclusiva. Persona_4
3.- Dispone che il figlio minore frequenti il padre secondo le seguenti linee guida:
3.1.- a fine settimana alternati starà presso il padre dal venerdì Per_2
all'uscita da scuola al lunedì mattina;
durante la settimana starà presso il padre due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alla mattina successiva, che si indicano nelle giornate di mercoledì e giovedì e, la settimana successiva, martedì e mercoledì (in quanto ogni due settimane il signor al giovedì deve presenziare ad una riunione lavorativa); CP_1
3.2.- durante le vacanze scolastiche estive starà presso il padre Per_2
per trenta giorni anche non consecutivi, in uno o più periodi da concordare previamente con la madre entro il 15 maggio di ogni anno;
3.3.- durante le vacanze scolastiche di Natale, Pasqua e Per_5
starà presso il padre per metà del periodo di vacanza, alternando Per_2
di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Natale e di Pasqua.
2 È fatta salva la possibilità di diverso accordo tra genitori in considerazione dei rispettivi impegni e di quelli – scolastici ed extrascolastici – del ragazzo,
oltre che dei suoi desideri.
4.- Dispone che il padre versi alla sig.ra , a Controparte_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , la somma Per_1 Per_2
mensile di complessivi € 750,00 entro il giorno cinque di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale (dal 1° gennaio 2026) in base agli indici
ISTAT (di cui € 350,00 per e € 400,00 per ). Per_2 Per_1
Dispone, inoltre, che il contributo per il mantenimento di venga Per_1
corrisposto parzialmente, per € 100,00 mensili, direttamente in favore della figlia stessa mediante accredito sul conto corrente a lei intestato di cui il padre conosce già gli estremi IBAN. La parte restante, invece, mediante bonifico bancario in favore della sig.ra alle coordinate bancarie già Pt_1
note.
5- Dà atto che l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli verrà percepito interamente dalla madre sig.ra . Parte_1
6- Le spese di mantenimento dei figli aventi natura straordinaria sono poste a carico tra i genitori al 50% e verranno concordate e rimborsate secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Udine dd. 28.8.2015, già
noto alle parti. Qualora il sig. provveda ad effettuare spese in CP_1
favore dei figli nel tempo in cui sta con loro (es.: attrezzature/abbigliamento per il calcio di Gianluca, accessori particolari per come una borsetta, Per_1
un vestito, un libro), tali spese non comporteranno diritto alla ripetizione pro quota né incideranno sul contributo al mantenimento ordinario.
7.- Dà atto che le parti continueranno a provvedere al versamento della propria quota pari al 50% del rateo mensile di mutuo a tasso variabile
3 contratto con Credit Agricole in data 29.06.2009 per l'acquisto della casa familiare, attualmente pari a € 350,00.
8.- Dà atto che il sig. risiede in un appartamento condotto in CP_1
locazione e che paga un canone pari a € 420,00 mensili.
9.- Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.32, Parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 28.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13168/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/12/2024 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. RONCHESE FRANCESCA
E
on il proc. e dom. avv. DIANA LUCA Controparte_1
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge;
consensuale
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (14/05/2004) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente e Per_2
(4/05/2010) minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE in data
28/04/2007, con atto trascritto al n. 32, nel Registro degli Atti di Matrimonio
del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2007, tra e Parte_1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
1.Dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne Persona_3
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre,
confermando l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra . Parte_1
2.- Dà atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente risiede e vive stabilmente con la madre in via esclusiva. Persona_4
3.- Dispone che il figlio minore frequenti il padre secondo le seguenti linee guida:
3.1.- a fine settimana alternati starà presso il padre dal venerdì Per_2
all'uscita da scuola al lunedì mattina;
durante la settimana starà presso il padre due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alla mattina successiva, che si indicano nelle giornate di mercoledì e giovedì e, la settimana successiva, martedì e mercoledì (in quanto ogni due settimane il signor al giovedì deve presenziare ad una riunione lavorativa); CP_1
3.2.- durante le vacanze scolastiche estive starà presso il padre Per_2
per trenta giorni anche non consecutivi, in uno o più periodi da concordare previamente con la madre entro il 15 maggio di ogni anno;
3.3.- durante le vacanze scolastiche di Natale, Pasqua e Per_5
starà presso il padre per metà del periodo di vacanza, alternando Per_2
di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Natale e di Pasqua.
2 È fatta salva la possibilità di diverso accordo tra genitori in considerazione dei rispettivi impegni e di quelli – scolastici ed extrascolastici – del ragazzo,
oltre che dei suoi desideri.
4.- Dispone che il padre versi alla sig.ra , a Controparte_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , la somma Per_1 Per_2
mensile di complessivi € 750,00 entro il giorno cinque di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale (dal 1° gennaio 2026) in base agli indici
ISTAT (di cui € 350,00 per e € 400,00 per ). Per_2 Per_1
Dispone, inoltre, che il contributo per il mantenimento di venga Per_1
corrisposto parzialmente, per € 100,00 mensili, direttamente in favore della figlia stessa mediante accredito sul conto corrente a lei intestato di cui il padre conosce già gli estremi IBAN. La parte restante, invece, mediante bonifico bancario in favore della sig.ra alle coordinate bancarie già Pt_1
note.
5- Dà atto che l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli verrà percepito interamente dalla madre sig.ra . Parte_1
6- Le spese di mantenimento dei figli aventi natura straordinaria sono poste a carico tra i genitori al 50% e verranno concordate e rimborsate secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Udine dd. 28.8.2015, già
noto alle parti. Qualora il sig. provveda ad effettuare spese in CP_1
favore dei figli nel tempo in cui sta con loro (es.: attrezzature/abbigliamento per il calcio di Gianluca, accessori particolari per come una borsetta, Per_1
un vestito, un libro), tali spese non comporteranno diritto alla ripetizione pro quota né incideranno sul contributo al mantenimento ordinario.
7.- Dà atto che le parti continueranno a provvedere al versamento della propria quota pari al 50% del rateo mensile di mutuo a tasso variabile
3 contratto con Credit Agricole in data 29.06.2009 per l'acquisto della casa familiare, attualmente pari a € 350,00.
8.- Dà atto che il sig. risiede in un appartamento condotto in CP_1
locazione e che paga un canone pari a € 420,00 mensili.
9.- Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.32, Parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 28.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
4