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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 299/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.3.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Bruno Galati, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLANTI
E
, c.f. CP_1 C.F._3
, c.f. Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Cavalcanti, in forza di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
pagina 1 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 59/2018, R.G. n. 6549/2017, emesso il 9.1.2018, il tribunale di Tivoli ingiungeva a e il pagamento, in favore di e CP_1 Controparte_2 Pt_1 Pt_2
, dell'importo di € 14.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
[...]
***
Proponevano opposizione gli ingiunti, deducendo, in estrema sintesi, che la somma non era dovuta in quanto i ricorrenti non avevano adempiuto agli oneri e agli impegni assunti con la scrittura privata del 24.3.2015 e, in particolare, non avevano effettuato l'allaccio in fogna e non avevano ultimato i lavori di tinteggiatura dell'immobile oggetto di compravendita, alla cui esecuzione era subordinata la corresponsione del saldo prezzo.
***
Gli opposti si costituivano e chiedevano il rigetto dell'opposizione.
***
Con sentenza n. 1506/2021, R.G. n. 787/2018, pubblicata in data 28.10.2021, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite.
***
Hanno proposto appello i SI , articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte Pt_1
di accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito in riforma della sentenza n. 1506/2021 resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, pubblicata in data
28.10.2021 e non notificata, dato atto e dichiarati fondati gli specifici motivi di censura addotti con l'odierna impugnativa e le argomentazioni a sostegno della presente impugnativa e previa previa declaratoria di nullità della sentenza per illogicità in relazione all'omessa prova per testi dei fatti costitutivi della pretesa di parte opposta, accogliere le domande formulate nel primo grado di giudizio nei seguenti termini:
--previe le necessarie statuizioni del caso - anche attraverso l'approfondimento istruttorio di cui infra -, respingere le domande tutte dell'opponente perché infondate in fatto e diritto per le dedotte ragioni e le dispiegate eccezioni e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 59/2018, Tribunale di Tivoli).
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
***
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
***
pagina 2 di 11 Dopo un rinvio d'ufficio, è stata confermata la già fissata udienza del 6.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
***
Le parti hanno depositato, in data 17 e 19.2.2025, le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
Prima di esaminare i motivi di gravame, è opportuno ricostruire, sulla base dei documenti versati in atti dalle parti, la vicenda che ha dato origine alla controversia:
- con contratto preliminare in data 16.12.2014, i SI promettevano di Pt_1 vendere ai SI che promettevano di acquistare, l'immobile sito CP_1 CP_2 in EN, via Aniene n. 4, al prezzo di € 163.000,00;
- con scrittura privata recante in calce la data “24 MARZO 2015”, le parti, premettendo che il 25.3.2015 (data in realtà successiva a quella della scrittura privata) era intervenuta la stipula per il prezzo di € 149.000,00 e che il preliminare prevedeva invece il prezzo di € 163.000,00, pattuivano che gli acquirenti e CP_2 CP_1 avrebbero versato la restante somma di € 14.000,00 in titoli non trasferibili, a saldo del prezzo di compravendita, ai venditori “solo quando questi ultimi avranno: 1) completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna e consegnato la relativa documentazione rilasciata dal Comune di
EN; 2) smantellato l'attuale cancello di accesso, creando una area comune di pertinenza;
3) effettuato lo spostamento del serbatoio di accumulo acqua e relativo autoclave dalla cantina;
4) effettuato la tinteggiatura esterna del fabbricato, secondo i colori ed i materiali esistenti già utilizzati, comprese tutte le facciate interne dei muretti del lastrico solare”;
- l'atto di compravendita a rogito notaio veniva effettivamente stipulato il Persona_1
25.3.2015 al prezzo di € 149.000,00;
- il 19.3.2015 i SI richiedevano al Comune di EN l'autorizzazione di Pt_1 imbocco in fogna dello scarico civile proveniente dall'immobile nella fognatura di via
Aniene che recapita presso il depuratore di via Botticelli;
- allegavano, tra gli altri documenti, una relazione tecnica in pari data a firma del geometra per la realizzazione dell'allaccio nella pubblica fognatura del “nuovo CP_3 impianto fognario” (con predisposizione dei tubi per le canalizzazioni e di un pozzetto al limite della proprietà); pagina 3 di 11 - la richiesta veniva protocollata dal Comune il 23.3.2015 con il numero 0006423;
- in pari data, i SI presentavano al Comune domanda per ottenere il Pt_1
permesso di agibilità parziale, domanda protocollata con il numero 6424;
- il 12.6.2017 il geometra attestava l'agibilità (essendo decorsi i termini di CP_4 legge senza che l'ente avesse emesso il relativo provvedimento), richiamando l'attestazione di imbocco in fogna rilasciata da in data 14.11.2016 Parte_3
(allegata);
- i SI e con missiva del 7.8.2017, contestavano l'omesso CP_2 CP_1
adempimento, a distanza di oltre due anni, degli oneri assunti con la scrittura privata del 24.3.2015, evidenziando, con particolare riguardo al punto 1 (di primaria importanza), che, come verificato, alla domanda di agibilità non era stato allegato il progetto per il nuovo allaccio in fogna e che l'agibilità rilasciata faceva riferimento al vecchio allaccio in fogna, mentre non era stata effettuata alcuna opera correlata al progetto posto in visione agli acquirenti;
i medesimi pertanto avrebbero provveduto personalmente ad effettuare gli interventi concordati e avrebbero documentato i costi, da imputarsi alla somma di € 14.000,00, con l'impegno a versare il residuo;
- con missiva del 6.9.2017 il legale dei SI replicava che i lavori di cui alla Pt_1
scrittura privata erano stati eseguiti, tranne che per la tinteggiatura (perché gli acquirenti avevano rifiutato che fossero eseguiti nel mese di agosto), specificando che, quanto all'asserito mancato allaccio in fogna, l'adempimento era esclusivamente collegato all'impegno verbale dei venditori a ottenere a loro cura e spese il rilascio del certificato di agibilità da parte del tanto che né il preliminare né il rogito ne CP_5
prevedevano l'obbligo; pertanto gli stessi si rendevano disponibili a completare le opere di tinteggiatura, le sole mancanti;
- la procedura di negoziazione assistita, pur instaurata, non aveva seguito.
***
Come si è detto, i SI hanno quindi agito in via monitoria per il pagamento della Pt_1 somma di € 14.000,00, mentre gli opponenti hanno eccepito il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, con particolare riguardo alla mancata realizzazione della tinteggiatura e del nuovo impianto fognario, nonché alla mancata richiesta di agibilità dell'impianto; gli pagina 4 di 11 opposti, dal canto loro, hanno dedotto che tutte le opere erano state eseguite, ribadendo, in sostanza, quanto esposto nella citata missiva del 6.9.2017 ed evidenziando che il P_
, in data 12.6.2017, aveva rilasciato l'attestazione di agibilità “previo controllo di tutta la
[...] documentazione allegata, di cui è parte l'imbocco in fogna rilasciato da in data 14.11.2016”. Parte_3
***
Così ricostruita la vicenda, si premette che gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui, dopo aver richiamato i principi in tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva e in tema di riparto dell'onere della prova, ha affermato quanto di seguito si sintetizza: parte opposta (su cui ricadeva il relativo onere probatorio) non ha dimostrato di avere adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla scrittura privata del 24.3.2015 e, segnatamente, di avere: “1. completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna e consegnato la relativa documentazione rilasciata dal di EN …”; CP_5 al fine di provarne l'adempimento, non poteva supplire la richiesta prova testimoniale in quanto i capitoli articolati sul punto al più potevano dimostrare lo svolgimento di pratiche amministrative, ma non la concreta realizzazione delle opere necessarie per un nuovo allaccio alla fogna;
la disposizione contrattuale deve essere interpretata attraverso la ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, sulla base delle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (tra le tante, sentenze 5/2/2004 n. 2153;
8/1/2003 n. 83; 20/11/2000 n. 14974); nella specie, è da ritenersi che, utilizzando l'inciso “completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna”, le parti abbiano inteso riferirsi alla realizzazione materiale dell'opera (e non al solo compimento delle attività amministrative per le quali hanno esplicitamente riservato la seconda parte della clausola contrattuale) così
come per tutte le altre opere da realizzarsi a cura degli opposti;
pertanto, in difetto di prova della effettiva realizzazione del lavoro edilizio di un nuovo impianto fognario, deve ritenersi non adempiuto il disposto contrattuale;
inoltre, dalla espletata C.T.U. (le cui conclusioni meritano di essere condivise stante la pertinenza dei rilievi e la congruità della motivazione del consulente che l'ha redatta) emerge che: “l'attuale tubazione fognaria dell'edificio
è ragionevolmente quella preesistente alla compravendita , per l'evidente circostanza che i Controparte_7 lavori edili si sarebbero dovuti svolgere antecedentemente al 06/09/2017, data in cui fu richiesto il pagamento dei 14.000,00 euro, quindi in tempi piuttosto recenti, mentre la tratta in vista della tubatura fognaria, dopo un
primo raccordo nuovo, uscente dalla parete dell'appartamento, è evidentemente vetusta, rappezzata con raccordi e riduzioni di differenti sezioni nonché materiali, ossia polietilene e policlorurvinile;
in parte tinteggiata bianca, come la vecchia tinta dell'edificio, in parte gialla come la nuova;
(All.A pagina 3 foto a-b) non vi sono tracce di recenti scavi uscenti dalla proprietà per l'allaccio di eventuali tubature alla nuova tratta CP_2 fognaria, alla quale appartengono i pozzetti accoppiati ubicati a Est del fabbricato …”;
pagina 5 di 11 infine, quanto alle osservazioni alla consulenza, all'udienza del 21 gennaio 2020 era stato, tra l'altro, esplicitamente consentito al C.T.U. di esaminare gli atti e di sentire le parti;
l'art. 194 c.p.c. prevede che il Consulente possa essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e, pertanto, non si rinvengono motivi di nullità negli accertamenti compiuti.
***
In particolare, con il primo motivo lamentano che, nella specie, la comune intenzione delle parti non era evidente, sì da rendere superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo dell'accordo, perché difettava un'espressa specificazione del tipo di lavori da effettuare;
la regola fondamentale nell'interpretazione dei contratti è la ricerca della comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), sicché il testo del contratto, se è importante, non è decisivo per la ricostruzione della volontà delle parti, che deve tenere conto di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi (Cass. nn. 25840/14, 14432/16, 12120/05 e 29029/08); il giudice avrebbe dovuto seguire un percorso circolare e, cioè, compiere l'esegesi del testo, ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti, verificare se l'ipotesi di "comune intenzione" ricostruita in base al testo fosse coerente con le parti restanti del contratto e con la “condotta” delle parti;
il tribunale, invece, dopo aver rilevato il senso letterale (tutt'altro che chiaro) delle parole (“completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna”), ha arrestato la propria indagine, ritenendo superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio, sebbene ripetutamente invocato dalla difesa, senza considerare che nel preliminare e nel rogito non vi era alcuna menzione di un nuovo impianto fognario e che dalla scrittura privata non si evinceva che i lavori concernevano una nuova fognatura (circostanza tratta dal C.T.U. solo da quanto riferito da parte attrice); l'esistente fognatura reflua domestica era funzionante e l'impegno di completamento di tutti i lavori di imbocco in fogna era quindi finalizzato al rilascio della certificazione di agibilità (all'epoca non rinvenuta, ma nelle more ottenuta); pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, gli appellanti aveva adempiuto all'obbligazione, secondo i dettami di cui all'art. 1358
c.c.
***
Con il secondo motivo lamentano che il tribunale aveva loro negato il diritto di provare i fatti costitutivi della pretesa attraverso i mezzi istruttori rilevanti e aveva poi ritenuto che quei fatti non fossero stati provati;
l'approfondimento istruttorio, che il giudice aveva omesso, era finalizzato non già a sconfessare il contenuto di un documento, ma ad esplicitarne il significato, ovvero a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del pagina 6 di 11 documento, attraverso l'accertamento degli elementi di fatto risultati determinanti nella formazione del consenso delle parti;
le richieste istruttorie, infatti, erano state articolate su fatti rilevanti e decisivi per indagare e comprendere sulla questione “lavori” quale fosse stata (nel corso delle trattative, in sede di conclusione del contratto definitivo e della successiva scrittura privata) la comune intenzione delle parti, in ragione della acclarata genericità del termine “completamento lavori” e nel concorso di tutte le altre circostanze (deposito del certificato di allaccio in fogna e mancata contestazione del funzionamento della fognatura); inoltre, il tribunale, omettendo ogni motivazione, aveva impedito alla difesa di provare con l'escussione dei testimoni che lo spostamento del serbatoio dell'acqua (punto 3 della scrittura privata) era avvenuto non a spese degli opponenti, ma a spese del defunto sig. ER
, fratello degli appellanti.
[...]
***
Con il terzo motivo lamentano che il C.T.U., solo sulla base di quanto riferito da parte attrice, in violazione del divieto di acquisizione di informazioni e documenti diversi da quelli versati in atti, aveva sostituito autonomamente (con fare creativo) i “lavori relativi all'allaccio in fogna” in
“lavori edili di allaccio in fogna”) e aveva ricercato aliunde mezzi di prova, attraverso il ricorso a immagini tratte da , nonostante da nessun documento si evincesse che i Controparte_8
lavori dovevano riguardare la tubazione presente sul prospetto Est, circostanza mai dedotta da parte attrice;
non esisteva alcun progetto autorizzato dagli enti competenti che prevedesse lavori edili per la realizzazione di un nuovo tracciato come descritto dal C.T.U., risultando all'epoca dei fatti l'edificio già allacciato correttamente alla fognatura comunale con esito al depuratore ne conseguiva la nullità della c.t.u., erroneamente condivisa dal primo Pt_3
giudice; anche in relazione alla tinteggiatura, il C.T.U., senza il consenso delle parti, in violazione dei limiti previsti nell'espletamento della perizia, aveva estrapolato immagini da internet e aveva ritenuto che la tinteggiatura delle facciate non fosse completa.
***
Con il quarto motivo lamentano che il primo giudice non aveva consentito alla difesa di provare che il mancato completamento della tinteggiatura era imputabile esclusivamente a fatto e colpa degli opponenti (come risultava dalla raccomandata del 6.9.2017), i quali avevano rifiutato l'intervento degli opposti, pretendendo (come emergeva dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) non l'opera di tinteggiatura concordata, ma una vera e propria ristrutturazione delle facciate, comprensiva di lavori di demolizione e di ricostruzione di parte delle stesse;
il tribunale aveva quindi erroneamente omesso di considerare il pagina 7 di 11 comportamento tenuto dagli opponenti in pendenza della condizione sospensiva, rilevante ai sensi dell'art. 1358 c.c.
***
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
La Corte condivide integralmente il ragionamento seguito dal primo giudice, da ritenersi immune dai vizi e dagli errori logico – giuridici denunciati nell'atto di impugnazione.
In linea generale si osserva che, nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass. n. 33451 dell'11/11/2021).
Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. n. 11475 del
29/04/2024).
Nel caso in esame, il testo letterale, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non risulta ambiguo.
Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la scrittura privata, che contempla quattro tipologie di interventi che i venditori avrebbero dovuto porre in essere onde conseguire la somma di € 14.000,00 a titolo di saldo prezzo, al punto 1 espressamente prevede sia il completamento di tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna sia la consegna della relativa documentazione rilasciata dal CP_5
Ora, se l'unica attività a carico dei venditori fosse stata la regolarizzazione amministrativa dell'allaccio in fogna, con l'ottenimento dell'agibilità, non avrebbe avuto alcun senso fare riferimento anche al completamento dei lavori, termine che rimanda, con tutta evidenza, all'esecuzione di opere materiali e non certo alla mera necessità di ottenere l'agibilità
pagina 8 di 11 dell'immobile (che non era stata rinvenuta dai proprietari), attività, quest'ultima, di tipo amministrativo, prevista dalla seconda parte della clausola.
È su questo presupposto, dunque, che la sentenza conclude che, in difetto di prova della effettiva realizzazione del lavoro edilizio di un nuovo impianto fognario, doveva ritenersi non adempiuto il disposto contrattuale, e non certo sulla base della c.t.u. che, a detta degli appellanti, avrebbe affermato, in modo creativo, che erano stati pattuiti lavori di un nuovo impianto fognario sulla scorta delle illegittime informazioni assunte dagli opponenti.
Si consideri, in ogni caso, che la ricerca della comune intenzione e la condotta delle parti confortano l'interpretazione fornita dal tribunale, ciò alla luce della richiesta di autorizzazione di imbocco in fogna presentata dai SI e, soprattutto, del progetto e della Pt_1
relazione tecnica a firma del geometra dai medesimi incaricato. CP_3
Il progetto, infatti, rappresenta la localizzazione e la misura del “Nuovo allaccio” e nella relazione si fa espresso riferimento alla realizzazione dell'allaccio nella pubblica fognatura del
“nuovo impianto fognario” e si indicano nel dettaglio gli interventi (predisposizione dei tubi per le canalizzazioni e di un pozzetto al limite della proprietà).
La richiesta, protocollata in data 23.3.2015, aveva ad oggetto una “nuova tratta fognaria uscente dal corpo scala e tramite una tratta di 7,90m, un gomito e seconda tratta ad essa perpendicolare di 2,10m collegata ai pozzetti accoppiati ad Est del fabbricato convergenti nell'impianto di depurazione di Via Botticelli”, come spiegato dal C.T.U. sulla base del progetto (pag. 6 della relazione).
Trattasi di attività riconducibile proprio dagli opposti.
Il dato documentale è inequivoco e di indubbia valenza, sia ai fini dell'interpretazione del contratto sia ai fini probatori, e rende ininfluente la circostanza che il “vecchio” allaccio in fogna fosse funzionante e che l'immobile avesse ottenuto nel 2016 l'attestazione di agibilità.
A nulla rileva, pertanto, che nella scrittura privata non fossero elencati i lavori di completamento, dovendosi escludere, per le spiegate ragioni, che la comune intenzione delle parti fosse soltanto quella di ottenere l'agibilità e che questa fosse stata rilasciata sulla base dell'attestazione di del 14.11.2016, tanto più ove si consideri che la tratta Parte_3
della tubatura fognaria era evidentemente vetusta (come accertato dal C.T.U., sia pure allo scopo di dar conto nella mancata esecuzione dei lavori di “completamento”).
Del pari irrilevante è che delle opere in questione non vi fosse menzione nel preliminare e nel rogito, poiché la scrittura privata dà espressamente conto del fatto che nel preliminare era stato pattuito il prezzo di € 163.000,00 e che gli acquirenti avevano versato, al rogito, la minor pagina 9 di 11 somma di € 149.000,00, convenendo che il residuo di € 14.000,00 sarebbe stato versato al momento dell'adempimento delle obbligazioni ivi previste.
Ciò impone di superare, in quanto infondate, le doglianze in merito alla c.t.u., che, come si è già detto, è stata utilizzata dal primo giudice non per affermare che le parti avevano pattuito la realizzazione di lavori materiali (conclusione che è stata tratta dall'interpretazione del contratto), ma per escludere che tali lavori fossero stati eseguiti dai SI Pt_1
allorquando questi ultimi avevano richiesto il pagamento della somma prevista nella scrittura privata.
Nelle argomentazioni sin qui esposte rimangono assorbite le censure in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, poiché, come osservato in sentenza, i capitoli riguardanti l'allaccio in fogna miravano esclusivamente a provare l'attività amministrativa, e non l'avvenuto completamento dei lavori, e a dimostrare (il cap. 6) che “la previsione del completamento di tutti i lavori di imbocco in fogna - di cui alla scrittura privata del 24/03/2015 - era finalizzata al rilascio della certificazione di agibilità richiesta in data 23/03/2015 con protocollo n° 6424”.
Per il resto, osserva la Corte che il tribunale si è soffermato soltanto sull'allaccio in fogna e, ritenendo che parte opposta (su cui ricadeva il relativo onere probatorio) non avesse dimostrato di avere adempiuto a tutte le obbligazioni di cui alla scrittura privata del 24.3.2015
e, segnatamente, non avesse dimostrato di avere “1. completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna e consegnato la relativa documentazione rilasciata dal di EN …”, ha accolto CP_5
l'opposizione stante il mancato avveramento della condizione sospensiva per fatto imputabile agli opposti, senza affrontare le obbligazioni inerenti allo spostamento dell'impianto di sollevamento di acqua e alla tinteggiatura.
E infatti, l'oggetto del giudizio è delimitato dalla pretesa azionata in via monitoria, sicché, alla luce del contenuto della scrittura privata, era sufficiente, per la revoca del decreto ingiuntivo, accertare (come avvenuto) l'inadempimento rispetto a una sola delle obbligazioni assunte, a nulla rilevando che le altre fossero state o meno adempiute.
Ne consegue che irrilevante ai fini del decidere è accertare se le spese per lo spostamento dell'impianto fossero state sostenute dal defunto o se il mancato Persona_2
completamento della tinteggiatura fosse imputabile al rifiuto opposto dagli acquirenti.
Pertanto, una volta confermato il ragionamento seguito dal primo giudice con riguardo all'allaccio in fogna, le altre censure rimangono assorbite, non avendo la parte interesse a svolgere l'istruttoria al fine di accertare circostanze che, ove provate, non potrebbero comunque condurre a un diverso esito del giudizio, e cioè al rigetto dell'opposizione.
pagina 10 di 11 ***
Le istanze istruttorie sono assorbite nelle esposte argomentazioni.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
Gli appellanti devono essere condannati, in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Tivoli n. 1506/2021, R.G. n. 787/2018, pubblicata in data 28.10.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 Controparte_2 liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 299/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.3.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Bruno Galati, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLANTI
E
, c.f. CP_1 C.F._3
, c.f. Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Cavalcanti, in forza di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
pagina 1 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 59/2018, R.G. n. 6549/2017, emesso il 9.1.2018, il tribunale di Tivoli ingiungeva a e il pagamento, in favore di e CP_1 Controparte_2 Pt_1 Pt_2
, dell'importo di € 14.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
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Proponevano opposizione gli ingiunti, deducendo, in estrema sintesi, che la somma non era dovuta in quanto i ricorrenti non avevano adempiuto agli oneri e agli impegni assunti con la scrittura privata del 24.3.2015 e, in particolare, non avevano effettuato l'allaccio in fogna e non avevano ultimato i lavori di tinteggiatura dell'immobile oggetto di compravendita, alla cui esecuzione era subordinata la corresponsione del saldo prezzo.
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Gli opposti si costituivano e chiedevano il rigetto dell'opposizione.
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Con sentenza n. 1506/2021, R.G. n. 787/2018, pubblicata in data 28.10.2021, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite.
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Hanno proposto appello i SI , articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte Pt_1
di accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito in riforma della sentenza n. 1506/2021 resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, pubblicata in data
28.10.2021 e non notificata, dato atto e dichiarati fondati gli specifici motivi di censura addotti con l'odierna impugnativa e le argomentazioni a sostegno della presente impugnativa e previa previa declaratoria di nullità della sentenza per illogicità in relazione all'omessa prova per testi dei fatti costitutivi della pretesa di parte opposta, accogliere le domande formulate nel primo grado di giudizio nei seguenti termini:
--previe le necessarie statuizioni del caso - anche attraverso l'approfondimento istruttorio di cui infra -, respingere le domande tutte dell'opponente perché infondate in fatto e diritto per le dedotte ragioni e le dispiegate eccezioni e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 59/2018, Tribunale di Tivoli).
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
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Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
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pagina 2 di 11 Dopo un rinvio d'ufficio, è stata confermata la già fissata udienza del 6.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
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Le parti hanno depositato, in data 17 e 19.2.2025, le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
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Prima di esaminare i motivi di gravame, è opportuno ricostruire, sulla base dei documenti versati in atti dalle parti, la vicenda che ha dato origine alla controversia:
- con contratto preliminare in data 16.12.2014, i SI promettevano di Pt_1 vendere ai SI che promettevano di acquistare, l'immobile sito CP_1 CP_2 in EN, via Aniene n. 4, al prezzo di € 163.000,00;
- con scrittura privata recante in calce la data “24 MARZO 2015”, le parti, premettendo che il 25.3.2015 (data in realtà successiva a quella della scrittura privata) era intervenuta la stipula per il prezzo di € 149.000,00 e che il preliminare prevedeva invece il prezzo di € 163.000,00, pattuivano che gli acquirenti e CP_2 CP_1 avrebbero versato la restante somma di € 14.000,00 in titoli non trasferibili, a saldo del prezzo di compravendita, ai venditori “solo quando questi ultimi avranno: 1) completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna e consegnato la relativa documentazione rilasciata dal Comune di
EN; 2) smantellato l'attuale cancello di accesso, creando una area comune di pertinenza;
3) effettuato lo spostamento del serbatoio di accumulo acqua e relativo autoclave dalla cantina;
4) effettuato la tinteggiatura esterna del fabbricato, secondo i colori ed i materiali esistenti già utilizzati, comprese tutte le facciate interne dei muretti del lastrico solare”;
- l'atto di compravendita a rogito notaio veniva effettivamente stipulato il Persona_1
25.3.2015 al prezzo di € 149.000,00;
- il 19.3.2015 i SI richiedevano al Comune di EN l'autorizzazione di Pt_1 imbocco in fogna dello scarico civile proveniente dall'immobile nella fognatura di via
Aniene che recapita presso il depuratore di via Botticelli;
- allegavano, tra gli altri documenti, una relazione tecnica in pari data a firma del geometra per la realizzazione dell'allaccio nella pubblica fognatura del “nuovo CP_3 impianto fognario” (con predisposizione dei tubi per le canalizzazioni e di un pozzetto al limite della proprietà); pagina 3 di 11 - la richiesta veniva protocollata dal Comune il 23.3.2015 con il numero 0006423;
- in pari data, i SI presentavano al Comune domanda per ottenere il Pt_1
permesso di agibilità parziale, domanda protocollata con il numero 6424;
- il 12.6.2017 il geometra attestava l'agibilità (essendo decorsi i termini di CP_4 legge senza che l'ente avesse emesso il relativo provvedimento), richiamando l'attestazione di imbocco in fogna rilasciata da in data 14.11.2016 Parte_3
(allegata);
- i SI e con missiva del 7.8.2017, contestavano l'omesso CP_2 CP_1
adempimento, a distanza di oltre due anni, degli oneri assunti con la scrittura privata del 24.3.2015, evidenziando, con particolare riguardo al punto 1 (di primaria importanza), che, come verificato, alla domanda di agibilità non era stato allegato il progetto per il nuovo allaccio in fogna e che l'agibilità rilasciata faceva riferimento al vecchio allaccio in fogna, mentre non era stata effettuata alcuna opera correlata al progetto posto in visione agli acquirenti;
i medesimi pertanto avrebbero provveduto personalmente ad effettuare gli interventi concordati e avrebbero documentato i costi, da imputarsi alla somma di € 14.000,00, con l'impegno a versare il residuo;
- con missiva del 6.9.2017 il legale dei SI replicava che i lavori di cui alla Pt_1
scrittura privata erano stati eseguiti, tranne che per la tinteggiatura (perché gli acquirenti avevano rifiutato che fossero eseguiti nel mese di agosto), specificando che, quanto all'asserito mancato allaccio in fogna, l'adempimento era esclusivamente collegato all'impegno verbale dei venditori a ottenere a loro cura e spese il rilascio del certificato di agibilità da parte del tanto che né il preliminare né il rogito ne CP_5
prevedevano l'obbligo; pertanto gli stessi si rendevano disponibili a completare le opere di tinteggiatura, le sole mancanti;
- la procedura di negoziazione assistita, pur instaurata, non aveva seguito.
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Come si è detto, i SI hanno quindi agito in via monitoria per il pagamento della Pt_1 somma di € 14.000,00, mentre gli opponenti hanno eccepito il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, con particolare riguardo alla mancata realizzazione della tinteggiatura e del nuovo impianto fognario, nonché alla mancata richiesta di agibilità dell'impianto; gli pagina 4 di 11 opposti, dal canto loro, hanno dedotto che tutte le opere erano state eseguite, ribadendo, in sostanza, quanto esposto nella citata missiva del 6.9.2017 ed evidenziando che il P_
, in data 12.6.2017, aveva rilasciato l'attestazione di agibilità “previo controllo di tutta la
[...] documentazione allegata, di cui è parte l'imbocco in fogna rilasciato da in data 14.11.2016”. Parte_3
***
Così ricostruita la vicenda, si premette che gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui, dopo aver richiamato i principi in tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva e in tema di riparto dell'onere della prova, ha affermato quanto di seguito si sintetizza: parte opposta (su cui ricadeva il relativo onere probatorio) non ha dimostrato di avere adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla scrittura privata del 24.3.2015 e, segnatamente, di avere: “1. completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna e consegnato la relativa documentazione rilasciata dal di EN …”; CP_5 al fine di provarne l'adempimento, non poteva supplire la richiesta prova testimoniale in quanto i capitoli articolati sul punto al più potevano dimostrare lo svolgimento di pratiche amministrative, ma non la concreta realizzazione delle opere necessarie per un nuovo allaccio alla fogna;
la disposizione contrattuale deve essere interpretata attraverso la ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, sulla base delle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (tra le tante, sentenze 5/2/2004 n. 2153;
8/1/2003 n. 83; 20/11/2000 n. 14974); nella specie, è da ritenersi che, utilizzando l'inciso “completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna”, le parti abbiano inteso riferirsi alla realizzazione materiale dell'opera (e non al solo compimento delle attività amministrative per le quali hanno esplicitamente riservato la seconda parte della clausola contrattuale) così
come per tutte le altre opere da realizzarsi a cura degli opposti;
pertanto, in difetto di prova della effettiva realizzazione del lavoro edilizio di un nuovo impianto fognario, deve ritenersi non adempiuto il disposto contrattuale;
inoltre, dalla espletata C.T.U. (le cui conclusioni meritano di essere condivise stante la pertinenza dei rilievi e la congruità della motivazione del consulente che l'ha redatta) emerge che: “l'attuale tubazione fognaria dell'edificio
è ragionevolmente quella preesistente alla compravendita , per l'evidente circostanza che i Controparte_7 lavori edili si sarebbero dovuti svolgere antecedentemente al 06/09/2017, data in cui fu richiesto il pagamento dei 14.000,00 euro, quindi in tempi piuttosto recenti, mentre la tratta in vista della tubatura fognaria, dopo un
primo raccordo nuovo, uscente dalla parete dell'appartamento, è evidentemente vetusta, rappezzata con raccordi e riduzioni di differenti sezioni nonché materiali, ossia polietilene e policlorurvinile;
in parte tinteggiata bianca, come la vecchia tinta dell'edificio, in parte gialla come la nuova;
(All.A pagina 3 foto a-b) non vi sono tracce di recenti scavi uscenti dalla proprietà per l'allaccio di eventuali tubature alla nuova tratta CP_2 fognaria, alla quale appartengono i pozzetti accoppiati ubicati a Est del fabbricato …”;
pagina 5 di 11 infine, quanto alle osservazioni alla consulenza, all'udienza del 21 gennaio 2020 era stato, tra l'altro, esplicitamente consentito al C.T.U. di esaminare gli atti e di sentire le parti;
l'art. 194 c.p.c. prevede che il Consulente possa essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e, pertanto, non si rinvengono motivi di nullità negli accertamenti compiuti.
***
In particolare, con il primo motivo lamentano che, nella specie, la comune intenzione delle parti non era evidente, sì da rendere superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo dell'accordo, perché difettava un'espressa specificazione del tipo di lavori da effettuare;
la regola fondamentale nell'interpretazione dei contratti è la ricerca della comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), sicché il testo del contratto, se è importante, non è decisivo per la ricostruzione della volontà delle parti, che deve tenere conto di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi (Cass. nn. 25840/14, 14432/16, 12120/05 e 29029/08); il giudice avrebbe dovuto seguire un percorso circolare e, cioè, compiere l'esegesi del testo, ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti, verificare se l'ipotesi di "comune intenzione" ricostruita in base al testo fosse coerente con le parti restanti del contratto e con la “condotta” delle parti;
il tribunale, invece, dopo aver rilevato il senso letterale (tutt'altro che chiaro) delle parole (“completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna”), ha arrestato la propria indagine, ritenendo superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio, sebbene ripetutamente invocato dalla difesa, senza considerare che nel preliminare e nel rogito non vi era alcuna menzione di un nuovo impianto fognario e che dalla scrittura privata non si evinceva che i lavori concernevano una nuova fognatura (circostanza tratta dal C.T.U. solo da quanto riferito da parte attrice); l'esistente fognatura reflua domestica era funzionante e l'impegno di completamento di tutti i lavori di imbocco in fogna era quindi finalizzato al rilascio della certificazione di agibilità (all'epoca non rinvenuta, ma nelle more ottenuta); pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, gli appellanti aveva adempiuto all'obbligazione, secondo i dettami di cui all'art. 1358
c.c.
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Con il secondo motivo lamentano che il tribunale aveva loro negato il diritto di provare i fatti costitutivi della pretesa attraverso i mezzi istruttori rilevanti e aveva poi ritenuto che quei fatti non fossero stati provati;
l'approfondimento istruttorio, che il giudice aveva omesso, era finalizzato non già a sconfessare il contenuto di un documento, ma ad esplicitarne il significato, ovvero a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del pagina 6 di 11 documento, attraverso l'accertamento degli elementi di fatto risultati determinanti nella formazione del consenso delle parti;
le richieste istruttorie, infatti, erano state articolate su fatti rilevanti e decisivi per indagare e comprendere sulla questione “lavori” quale fosse stata (nel corso delle trattative, in sede di conclusione del contratto definitivo e della successiva scrittura privata) la comune intenzione delle parti, in ragione della acclarata genericità del termine “completamento lavori” e nel concorso di tutte le altre circostanze (deposito del certificato di allaccio in fogna e mancata contestazione del funzionamento della fognatura); inoltre, il tribunale, omettendo ogni motivazione, aveva impedito alla difesa di provare con l'escussione dei testimoni che lo spostamento del serbatoio dell'acqua (punto 3 della scrittura privata) era avvenuto non a spese degli opponenti, ma a spese del defunto sig. ER
, fratello degli appellanti.
[...]
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Con il terzo motivo lamentano che il C.T.U., solo sulla base di quanto riferito da parte attrice, in violazione del divieto di acquisizione di informazioni e documenti diversi da quelli versati in atti, aveva sostituito autonomamente (con fare creativo) i “lavori relativi all'allaccio in fogna” in
“lavori edili di allaccio in fogna”) e aveva ricercato aliunde mezzi di prova, attraverso il ricorso a immagini tratte da , nonostante da nessun documento si evincesse che i Controparte_8
lavori dovevano riguardare la tubazione presente sul prospetto Est, circostanza mai dedotta da parte attrice;
non esisteva alcun progetto autorizzato dagli enti competenti che prevedesse lavori edili per la realizzazione di un nuovo tracciato come descritto dal C.T.U., risultando all'epoca dei fatti l'edificio già allacciato correttamente alla fognatura comunale con esito al depuratore ne conseguiva la nullità della c.t.u., erroneamente condivisa dal primo Pt_3
giudice; anche in relazione alla tinteggiatura, il C.T.U., senza il consenso delle parti, in violazione dei limiti previsti nell'espletamento della perizia, aveva estrapolato immagini da internet e aveva ritenuto che la tinteggiatura delle facciate non fosse completa.
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Con il quarto motivo lamentano che il primo giudice non aveva consentito alla difesa di provare che il mancato completamento della tinteggiatura era imputabile esclusivamente a fatto e colpa degli opponenti (come risultava dalla raccomandata del 6.9.2017), i quali avevano rifiutato l'intervento degli opposti, pretendendo (come emergeva dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) non l'opera di tinteggiatura concordata, ma una vera e propria ristrutturazione delle facciate, comprensiva di lavori di demolizione e di ricostruzione di parte delle stesse;
il tribunale aveva quindi erroneamente omesso di considerare il pagina 7 di 11 comportamento tenuto dagli opponenti in pendenza della condizione sospensiva, rilevante ai sensi dell'art. 1358 c.c.
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I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
La Corte condivide integralmente il ragionamento seguito dal primo giudice, da ritenersi immune dai vizi e dagli errori logico – giuridici denunciati nell'atto di impugnazione.
In linea generale si osserva che, nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass. n. 33451 dell'11/11/2021).
Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. n. 11475 del
29/04/2024).
Nel caso in esame, il testo letterale, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non risulta ambiguo.
Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la scrittura privata, che contempla quattro tipologie di interventi che i venditori avrebbero dovuto porre in essere onde conseguire la somma di € 14.000,00 a titolo di saldo prezzo, al punto 1 espressamente prevede sia il completamento di tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna sia la consegna della relativa documentazione rilasciata dal CP_5
Ora, se l'unica attività a carico dei venditori fosse stata la regolarizzazione amministrativa dell'allaccio in fogna, con l'ottenimento dell'agibilità, non avrebbe avuto alcun senso fare riferimento anche al completamento dei lavori, termine che rimanda, con tutta evidenza, all'esecuzione di opere materiali e non certo alla mera necessità di ottenere l'agibilità
pagina 8 di 11 dell'immobile (che non era stata rinvenuta dai proprietari), attività, quest'ultima, di tipo amministrativo, prevista dalla seconda parte della clausola.
È su questo presupposto, dunque, che la sentenza conclude che, in difetto di prova della effettiva realizzazione del lavoro edilizio di un nuovo impianto fognario, doveva ritenersi non adempiuto il disposto contrattuale, e non certo sulla base della c.t.u. che, a detta degli appellanti, avrebbe affermato, in modo creativo, che erano stati pattuiti lavori di un nuovo impianto fognario sulla scorta delle illegittime informazioni assunte dagli opponenti.
Si consideri, in ogni caso, che la ricerca della comune intenzione e la condotta delle parti confortano l'interpretazione fornita dal tribunale, ciò alla luce della richiesta di autorizzazione di imbocco in fogna presentata dai SI e, soprattutto, del progetto e della Pt_1
relazione tecnica a firma del geometra dai medesimi incaricato. CP_3
Il progetto, infatti, rappresenta la localizzazione e la misura del “Nuovo allaccio” e nella relazione si fa espresso riferimento alla realizzazione dell'allaccio nella pubblica fognatura del
“nuovo impianto fognario” e si indicano nel dettaglio gli interventi (predisposizione dei tubi per le canalizzazioni e di un pozzetto al limite della proprietà).
La richiesta, protocollata in data 23.3.2015, aveva ad oggetto una “nuova tratta fognaria uscente dal corpo scala e tramite una tratta di 7,90m, un gomito e seconda tratta ad essa perpendicolare di 2,10m collegata ai pozzetti accoppiati ad Est del fabbricato convergenti nell'impianto di depurazione di Via Botticelli”, come spiegato dal C.T.U. sulla base del progetto (pag. 6 della relazione).
Trattasi di attività riconducibile proprio dagli opposti.
Il dato documentale è inequivoco e di indubbia valenza, sia ai fini dell'interpretazione del contratto sia ai fini probatori, e rende ininfluente la circostanza che il “vecchio” allaccio in fogna fosse funzionante e che l'immobile avesse ottenuto nel 2016 l'attestazione di agibilità.
A nulla rileva, pertanto, che nella scrittura privata non fossero elencati i lavori di completamento, dovendosi escludere, per le spiegate ragioni, che la comune intenzione delle parti fosse soltanto quella di ottenere l'agibilità e che questa fosse stata rilasciata sulla base dell'attestazione di del 14.11.2016, tanto più ove si consideri che la tratta Parte_3
della tubatura fognaria era evidentemente vetusta (come accertato dal C.T.U., sia pure allo scopo di dar conto nella mancata esecuzione dei lavori di “completamento”).
Del pari irrilevante è che delle opere in questione non vi fosse menzione nel preliminare e nel rogito, poiché la scrittura privata dà espressamente conto del fatto che nel preliminare era stato pattuito il prezzo di € 163.000,00 e che gli acquirenti avevano versato, al rogito, la minor pagina 9 di 11 somma di € 149.000,00, convenendo che il residuo di € 14.000,00 sarebbe stato versato al momento dell'adempimento delle obbligazioni ivi previste.
Ciò impone di superare, in quanto infondate, le doglianze in merito alla c.t.u., che, come si è già detto, è stata utilizzata dal primo giudice non per affermare che le parti avevano pattuito la realizzazione di lavori materiali (conclusione che è stata tratta dall'interpretazione del contratto), ma per escludere che tali lavori fossero stati eseguiti dai SI Pt_1
allorquando questi ultimi avevano richiesto il pagamento della somma prevista nella scrittura privata.
Nelle argomentazioni sin qui esposte rimangono assorbite le censure in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, poiché, come osservato in sentenza, i capitoli riguardanti l'allaccio in fogna miravano esclusivamente a provare l'attività amministrativa, e non l'avvenuto completamento dei lavori, e a dimostrare (il cap. 6) che “la previsione del completamento di tutti i lavori di imbocco in fogna - di cui alla scrittura privata del 24/03/2015 - era finalizzata al rilascio della certificazione di agibilità richiesta in data 23/03/2015 con protocollo n° 6424”.
Per il resto, osserva la Corte che il tribunale si è soffermato soltanto sull'allaccio in fogna e, ritenendo che parte opposta (su cui ricadeva il relativo onere probatorio) non avesse dimostrato di avere adempiuto a tutte le obbligazioni di cui alla scrittura privata del 24.3.2015
e, segnatamente, non avesse dimostrato di avere “1. completato tutti i lavori relativi all'allaccio in fogna e consegnato la relativa documentazione rilasciata dal di EN …”, ha accolto CP_5
l'opposizione stante il mancato avveramento della condizione sospensiva per fatto imputabile agli opposti, senza affrontare le obbligazioni inerenti allo spostamento dell'impianto di sollevamento di acqua e alla tinteggiatura.
E infatti, l'oggetto del giudizio è delimitato dalla pretesa azionata in via monitoria, sicché, alla luce del contenuto della scrittura privata, era sufficiente, per la revoca del decreto ingiuntivo, accertare (come avvenuto) l'inadempimento rispetto a una sola delle obbligazioni assunte, a nulla rilevando che le altre fossero state o meno adempiute.
Ne consegue che irrilevante ai fini del decidere è accertare se le spese per lo spostamento dell'impianto fossero state sostenute dal defunto o se il mancato Persona_2
completamento della tinteggiatura fosse imputabile al rifiuto opposto dagli acquirenti.
Pertanto, una volta confermato il ragionamento seguito dal primo giudice con riguardo all'allaccio in fogna, le altre censure rimangono assorbite, non avendo la parte interesse a svolgere l'istruttoria al fine di accertare circostanze che, ove provate, non potrebbero comunque condurre a un diverso esito del giudizio, e cioè al rigetto dell'opposizione.
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Le istanze istruttorie sono assorbite nelle esposte argomentazioni.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
Gli appellanti devono essere condannati, in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Tivoli n. 1506/2021, R.G. n. 787/2018, pubblicata in data 28.10.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 Controparte_2 liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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