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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7685/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7685/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. ARMAROLI Parte_1 C.F._1 SERGIO e dell'avv. PASETTO LUCA;
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 30 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ARMAROLI SERGIO
ATTORE/I contro
Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN P.IVA_1 BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 25.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2022, il sig. proponeva opposizione al Parte_1 Decreto Ingiuntivo n. 1739/2022 del 15 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Bologna, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 44.264,23, oltre interessi di mora e spese di lite, in favore di Controparte_3
L'opponente contestava la legittimità del decreto ingiuntivo, sollevando, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva della convenuta, non avendo quest'ultima fornito prova della titolarità del credito azionato. In particolare, l'opponente eccepiva la mancata produzione del contratto di cessione CP_ del credito tra AG AT S.p.A. e Sunrise S.r.l., e da questa ad tramite Controparte_3 operazioni di cessione in blocco, in tal senso non risultava dimostrata l'inclusione del credito vantato nei confronti del sig. nell'operazione di cessione. Parte_1
pagina 1 di 4 Eccepiva inoltre l'opponente l'inesatta indicazione del TAEG nei contratti di finanziamento, con conseguente nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore, e contestava il quantum del credito ingiunto, sostenendo che non fossero stati correttamente contabilizzati i pagamenti effettuati: in particolare contestava la mancata produzione della serie completa degli estratti conto relativi ai contratti di finanziamento.
La società convenuta opposta si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, allegando documentazione a sostegno della propria legittimazione attiva e della titolarità del credito, nonché della corretta indicazione del TAEG e della determinazione del quantum ingiunto.
Con ordinanza del 22 dicembre 2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie.
L'opponente insisteva per l'ammissione di CTU tecnico-contabile al fine di verificare la correttezza del calcolo del TAEG e del quantum ingiunto, nonché per la rideterminazione del credito vantato dalla società convenuta, la quale si opponeva alla richiesta di ammissione dell'espediente istruttorio, ritenendola esplorativa e superflua.
Con ordinanza del 22 febbraio 2024, il Giudice rigettava la richiesta di CTU tecnico-contabile avanzata, ritenendola esplorativa e non supportata da elementi probatori sufficienti, e disponeva il rinvio della causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive fino a cinque giorni prima della data dell'udienza.
Le parti depositavano quindi le rispettive note conclusive, riportandosi sostanzialmente alle difese già svolte e alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi e memorie, trattenendo il giudice la causa in decisione.
* * *
Ritiene lo scrivente fondata l'eccezione preliminare relativa alla carenza di titolarità del diritto di credito e, pertanto, in relazione alla dedotta carenza della legitimatio ad causam in capo a
[...]
questione dirimente ed assorbente gli ulteriori profili di merito sollevati Controparte_3 dall'opponente.
Tale conclusione si fonda sull'osservazione preliminare secondo cui la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur esonerando la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, non costituisce prova sufficiente della titolarità del credito. La norma ha unicamente l'effetto di derogare alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti, ma non esonera il cessionario dall'onere di provare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che, in caso di contestazione della titolarità del credito, il cessionario abbia l'onere di fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale, dimostrando l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione. La produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente solo qualora consenta di individuare con certezza il credito oggetto di causa, senza lasciare spazio a dubbi. Qualora, invece, l'avviso risulti indeterminato e non permetta di stabilire se il credito di cui si discute è incluso nel “blocco”, il cessionario ha l'onere di depositare in giudizio il contratto di cessione e gli allegati che individuano i crediti ceduti.
Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto tale onere probatorio, non avendo prodotto il contratto di cessione tra AG AT S.p.A. e Sunrise S.r.l. né gli allegati che individuano i crediti ceduti. Pertanto, non può ritenersi provata la titolarità del credito in capo a Controparte_3
La dicitura presente nel contratto di cessione tra AG AT S.p.a. e Banca IFIS S.p.a., secondo cui pagina 2 di 4 AG agisce "per conto di Sunrise S.r.l." (doc. 4 fascicolo monitorio), risulta insufficiente ai fini della prova della cessione del credito vantato nei confronti del sig. Questo perché non è Parte_1 stato prodotto il contratto di cessione originario tra AG AT S.p.A. e Sunrise S.r.l., che avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva inclusione del credito di nell'operazione di cessione. La Parte_1 semplice affermazione che AG agisce "per conto di Sunrise" non è sufficiente a provare che il credito specifico fosse parte del portafoglio ceduto. Inoltre la sopraindicata espressione implica che AG avesse agito in qualità di rappresentante di Sunrise S.r.l. A contrario si rileva come non sia stato prodotto alcun documento che attesti l'esistenza di un mandato con rappresentanza conferito da Sunrise ad AG per la cessione del credito. Senza tale prova, non è possibile verificare la legittimità dell'operazione di cessione.
La giurisprudenza consolidata, sia di legittimità che di merito, stabilisce che il cessionario del credito ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione. La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur esonerando dalla notifica al debitore ceduto, non costituisce prova sufficiente della titolarità del credito. È necessario produrre il contratto di cessione e gli allegati che individuano i crediti ceduti. Il cessionario deve infatti comprovare l'inclusione del credito azionato nella cessione, laddove vi sia una connotazione seriale nell'operazione. In tal senso lo scrivente ritiene di dover aderire all'orientamento del giudice di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 25 AGto 2025, n. 23834) e di merito che reputa del tutto inadeguata l'individuazione dei crediti oggetto di cessione per tipologia né può soccorrere sul punto una eventuale lista dei crediti ceduti
“atteso che trattasi di estratto di data non certa e non circostanziato, e comunque non idoneo a provare che il credito oggetto del giudizio facesse parte del portafoglio già ceduto ai precedenti cessionari, circostanza oggetto di specifica contestazione dell'ingiunta” (Corte d'Appello di Bologna 06.09.2025 n. 1483).
Per quanto argomentato l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (“annex personale”), non appare idoneo a dimostrare che il credito vantato nei confronti del sig. sia effettivamente incluso Parte_1 nell'operazione di cessione, posto che il passaggio AG – Sunrise S.r.l. è privo di supporto probatorio, certamente la dicitura "AG agisce per conto di Sunrise" non può essere considerata una prova sufficiente in tal senso.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato in accoglimento la spiegata opposizione. Le spese di lite, tuttavia, si intendono compensate in relazione alla infondatezza di taluna eccezione avanzata dall'opponente che è possibile stimare in via meramente incidentale, posta la manifesta infondatezza. Si allude in particolare alla dedotta illegittima parametrazione del TAEG: anche qualora il dato fosse stato indicato in modo inesatto, la sanzione prevista dall'art. 125 bis comma 6° TUB non è la nullità dell'intero contratto, ma esclusivamente la nullità della clausola relativa ai costi non correttamente inclusi nel TAEG. In tal senso la nullità della clausola non comporta, per ciò stesso, la nullità del contratto, come ampiamente confermato dalla giurisprudenza di merito (ex pluribus Corte di Appello di Milano, n. 2643 dell'08.10.2024). La reciproca soccombenza, anche in relazione al rigetto della richiesta di CTU tecnico contabile, meramente esplorativa, giustifica la compensazione delle spese.
La sentenza viene resa nelle forme di cui all'art. 281 sexies comma 3° cpc ed assunta in relazione a questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, per le ragioni di cui in parte motiva.
pagina 3 di 4 Bologna, 31 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7685/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. ARMAROLI Parte_1 C.F._1 SERGIO e dell'avv. PASETTO LUCA;
elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 30 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ARMAROLI SERGIO
ATTORE/I contro
Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN P.IVA_1 BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 25.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2022, il sig. proponeva opposizione al Parte_1 Decreto Ingiuntivo n. 1739/2022 del 15 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Bologna, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 44.264,23, oltre interessi di mora e spese di lite, in favore di Controparte_3
L'opponente contestava la legittimità del decreto ingiuntivo, sollevando, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva della convenuta, non avendo quest'ultima fornito prova della titolarità del credito azionato. In particolare, l'opponente eccepiva la mancata produzione del contratto di cessione CP_ del credito tra AG AT S.p.A. e Sunrise S.r.l., e da questa ad tramite Controparte_3 operazioni di cessione in blocco, in tal senso non risultava dimostrata l'inclusione del credito vantato nei confronti del sig. nell'operazione di cessione. Parte_1
pagina 1 di 4 Eccepiva inoltre l'opponente l'inesatta indicazione del TAEG nei contratti di finanziamento, con conseguente nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore, e contestava il quantum del credito ingiunto, sostenendo che non fossero stati correttamente contabilizzati i pagamenti effettuati: in particolare contestava la mancata produzione della serie completa degli estratti conto relativi ai contratti di finanziamento.
La società convenuta opposta si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, allegando documentazione a sostegno della propria legittimazione attiva e della titolarità del credito, nonché della corretta indicazione del TAEG e della determinazione del quantum ingiunto.
Con ordinanza del 22 dicembre 2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie.
L'opponente insisteva per l'ammissione di CTU tecnico-contabile al fine di verificare la correttezza del calcolo del TAEG e del quantum ingiunto, nonché per la rideterminazione del credito vantato dalla società convenuta, la quale si opponeva alla richiesta di ammissione dell'espediente istruttorio, ritenendola esplorativa e superflua.
Con ordinanza del 22 febbraio 2024, il Giudice rigettava la richiesta di CTU tecnico-contabile avanzata, ritenendola esplorativa e non supportata da elementi probatori sufficienti, e disponeva il rinvio della causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive fino a cinque giorni prima della data dell'udienza.
Le parti depositavano quindi le rispettive note conclusive, riportandosi sostanzialmente alle difese già svolte e alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi e memorie, trattenendo il giudice la causa in decisione.
* * *
Ritiene lo scrivente fondata l'eccezione preliminare relativa alla carenza di titolarità del diritto di credito e, pertanto, in relazione alla dedotta carenza della legitimatio ad causam in capo a
[...]
questione dirimente ed assorbente gli ulteriori profili di merito sollevati Controparte_3 dall'opponente.
Tale conclusione si fonda sull'osservazione preliminare secondo cui la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur esonerando la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, non costituisce prova sufficiente della titolarità del credito. La norma ha unicamente l'effetto di derogare alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti, ma non esonera il cessionario dall'onere di provare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che, in caso di contestazione della titolarità del credito, il cessionario abbia l'onere di fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale, dimostrando l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione. La produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente solo qualora consenta di individuare con certezza il credito oggetto di causa, senza lasciare spazio a dubbi. Qualora, invece, l'avviso risulti indeterminato e non permetta di stabilire se il credito di cui si discute è incluso nel “blocco”, il cessionario ha l'onere di depositare in giudizio il contratto di cessione e gli allegati che individuano i crediti ceduti.
Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto tale onere probatorio, non avendo prodotto il contratto di cessione tra AG AT S.p.A. e Sunrise S.r.l. né gli allegati che individuano i crediti ceduti. Pertanto, non può ritenersi provata la titolarità del credito in capo a Controparte_3
La dicitura presente nel contratto di cessione tra AG AT S.p.a. e Banca IFIS S.p.a., secondo cui pagina 2 di 4 AG agisce "per conto di Sunrise S.r.l." (doc. 4 fascicolo monitorio), risulta insufficiente ai fini della prova della cessione del credito vantato nei confronti del sig. Questo perché non è Parte_1 stato prodotto il contratto di cessione originario tra AG AT S.p.A. e Sunrise S.r.l., che avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva inclusione del credito di nell'operazione di cessione. La Parte_1 semplice affermazione che AG agisce "per conto di Sunrise" non è sufficiente a provare che il credito specifico fosse parte del portafoglio ceduto. Inoltre la sopraindicata espressione implica che AG avesse agito in qualità di rappresentante di Sunrise S.r.l. A contrario si rileva come non sia stato prodotto alcun documento che attesti l'esistenza di un mandato con rappresentanza conferito da Sunrise ad AG per la cessione del credito. Senza tale prova, non è possibile verificare la legittimità dell'operazione di cessione.
La giurisprudenza consolidata, sia di legittimità che di merito, stabilisce che il cessionario del credito ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione. La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur esonerando dalla notifica al debitore ceduto, non costituisce prova sufficiente della titolarità del credito. È necessario produrre il contratto di cessione e gli allegati che individuano i crediti ceduti. Il cessionario deve infatti comprovare l'inclusione del credito azionato nella cessione, laddove vi sia una connotazione seriale nell'operazione. In tal senso lo scrivente ritiene di dover aderire all'orientamento del giudice di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 25 AGto 2025, n. 23834) e di merito che reputa del tutto inadeguata l'individuazione dei crediti oggetto di cessione per tipologia né può soccorrere sul punto una eventuale lista dei crediti ceduti
“atteso che trattasi di estratto di data non certa e non circostanziato, e comunque non idoneo a provare che il credito oggetto del giudizio facesse parte del portafoglio già ceduto ai precedenti cessionari, circostanza oggetto di specifica contestazione dell'ingiunta” (Corte d'Appello di Bologna 06.09.2025 n. 1483).
Per quanto argomentato l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (“annex personale”), non appare idoneo a dimostrare che il credito vantato nei confronti del sig. sia effettivamente incluso Parte_1 nell'operazione di cessione, posto che il passaggio AG – Sunrise S.r.l. è privo di supporto probatorio, certamente la dicitura "AG agisce per conto di Sunrise" non può essere considerata una prova sufficiente in tal senso.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato in accoglimento la spiegata opposizione. Le spese di lite, tuttavia, si intendono compensate in relazione alla infondatezza di taluna eccezione avanzata dall'opponente che è possibile stimare in via meramente incidentale, posta la manifesta infondatezza. Si allude in particolare alla dedotta illegittima parametrazione del TAEG: anche qualora il dato fosse stato indicato in modo inesatto, la sanzione prevista dall'art. 125 bis comma 6° TUB non è la nullità dell'intero contratto, ma esclusivamente la nullità della clausola relativa ai costi non correttamente inclusi nel TAEG. In tal senso la nullità della clausola non comporta, per ciò stesso, la nullità del contratto, come ampiamente confermato dalla giurisprudenza di merito (ex pluribus Corte di Appello di Milano, n. 2643 dell'08.10.2024). La reciproca soccombenza, anche in relazione al rigetto della richiesta di CTU tecnico contabile, meramente esplorativa, giustifica la compensazione delle spese.
La sentenza viene resa nelle forme di cui all'art. 281 sexies comma 3° cpc ed assunta in relazione a questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, per le ragioni di cui in parte motiva.
pagina 3 di 4 Bologna, 31 ottobre 2025
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dott. Piergiorgio Donati
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