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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3434/2023, avverso la sentenza n. 6292/2023, pronunciata dal Tribunale di Napoli, depositata in data 19/06/2023, notificata in data 29/06/2023, pendente
TRA dott. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'Avv. Diego Giugliano (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
dott. (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso, in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Massimiliano Esofaco (C.F.:
); C.F._4 APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._5
difesa, in virtù di procura da intendersi in calce alla citazione di primo grado, dagli avv.ti Michele Scolamiero (C.F. ) e C.F._6
IO AG (C.F. ; C.F._7
APPELLATA
E
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
dirigente procuratore ad negotia dr. (a ciò Controparte_4
autorizzato in forza di atto del 23 giugno 2004 autenticato da notaio di Firenze, rep. 10833, fasc. 3719), rappresentata Persona_1
e difesa, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'avv. Fabrizio Errico (C.F.
); C.F._8
APPELLATA
E
(Partita IVA .F. Controparte_5 P.IVA_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_3 [...]
giusta procura speciale per notar di Controparte_6 Persona_2
Torino del 19.03.2012, rappresentata e difesa, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio
VI DI (C.F. ); C.F._9
pag. 2/40 APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: l'appellante principale concludeva come segue: “.. Voglia,
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
-1) In via istruttoria .. chiede pertanto volersi disporre la trattazione del giudizio ex art. 350 cpc, la comparizione delle parti per liberamente interrogarle ai sensi dell'art 117 cpc ed ammettersi la prova testimoniale con i testi e sui capi indicati nelle memorie 183 VI comma, secondo e terzo termine, già depositate in giudizio in primo grado, mai rinunziate e costantemente richiamate nell'atto di appello e nelle note di trattazione.
–2) In caso di rigetto di ogni altra richiesta, si chiede in via principale e nel merito di accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6292/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, 8^ Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Claudia
Colicchio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21892/2015, pubblicata in data
19 giugno 2023, notificata il 29 giugno 2023 le conclusioni che qui si riportano:
-3) nel merito, in via principale, in riforma della sentenza di primo grado rigettare le domande risarcitorie proposte dalla e CP_2
riconosciute dalla sentenza di primo grado perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pag. 3/40 -4) nel merito, in via gradata, in caso di accoglimento delle domande proposte in primo grado dalla provvedere alla CP_2
rideterminazione del risarcimento per danno biologico liquidato in sentenza secondo quanto previsto e richiesto ai capi 1a), 1b), ed 1d) dell'atto di appello ed, in particolare:
1a) riducendo l'importo del danno biologico, omnicomprensivamente, al
6% per i motivi tutti indicati nell'atto di appello al capo 1a) e 1c);
1b) eliminando ogni risarcimento del danno psichico, come valutato nella sentenza di primo grado, in quanto di fatto insussistente, per i motivi tutti indicati nell'atto di appello al capo 1b);
1d) riducendo l'importo dei costi di ricostruzione ossea ad un importo, maggiormente congruo in relazione alle operazioni da compiere, secondo quanto indicato al capo 1d) del presente atto di appello;
-5) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ogni accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata in primo grado dalla e tenuto conto anche, ai fini di quanto previsto CP_2
dall'art.116 comma 2 cpc e degli articoli 91 e 96, 3° comma c.p.c. dell'ingiustificato rifiuto dell'accordo transattivo opposto dall'attrice, mantenere indenne e manlevare il dott. per quanto lo Parte_1
stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire in favore dell'attrice e dichiarare il terzo in p.l.r.p.t., tenuto al Controparte_7
pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da versare alla SI.ra , secondo quanto indicato al Controparte_2
punto 4) dell'atto di appello;
pag. 4/40 -6) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso del dott. nei confronti della Parte_1 Controparte_7
in p.l.r.p.t., nella denegata ipotesi lo stesso fosse tenuto a risarcire in
[...]
via diretta somme in favore dell'attrice;
-7) nel merito, in caso di riforma della sentenza impugnata, voler provvedere a riparametrare le spese del primo grado di giudizio al nuovo importo rideterminato ai sensi dei capi 3 e 4 delle richieste conclusionali, per i motivi indicati al capo 5) dell'atto di appello -8) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge”;
l'appellato, appellante incidentale si riportava alla comparsa di costituzione, con la quale concludeva come segue: “.. 1) In via preliminare e pregiudiziale sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i su esposti motivi;
2) In via istruttoria, non avendo parte appellante mai rinunziato alle richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, ed in particolare nelle memorie ex art. 183 VI comma, II e III termine, si rinnovano le richieste di ammissione di prova ivi formulate;
3) Nel merito, riformare la sentenza di primo grado, n. 6292.2023, emessa dal Tribunale di Napoli,
VIII sez. Dott.ssa Colicchio, con conseguente accoglimento di tutti i motivi posti a fondamento del presente atto di impugnazione;
4) Solo in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di risarcimento proposta dalla SI.ra si chiede che CP_2
l'Ill.ma Corte di Appello provveda al ricalcolo ed alla rideterminazione del danno biologico così come statuito e liquidato in primo grado;
5)
pag. 5/40 Sempre in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, dichiarare applicabile ed esistente la polizza professionale, stipulata dal Dott. con la e, CP_1 CP_5
pertanto, manlevare lo stesso, con conseguente condanna a carico della società assicuratrice;
6) Sempre in via gradata e del tutto subordinata, si chiede di accertare il diritto di regresso del Dott. nei confronti CP_1
della qualora venisse confermata la sua Parte_2
condanna in via diretta nei confronti dell'attrice; 7) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari sia per il primo grado di giudizio che per il presente”;
l'appellata, concludeva come segue: “1) Controparte_2
Dichiarare in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità ed infondatezza sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 348 bis c.p.c. e 350
III co. c.p.c. per le motivazioni ampiamente articolate ed argomentate nei precedenti scritti difensivi e rigettare in via principale i richiamati gravami proposti dai Dott.ri e , poiché CP_8 Controparte_1
inammissibili ed infondati per i dedotti motivi;
2) confermare conseguentemente in toto l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli
n. 6292/23, poiché immeritevole di qualsivoglia riforma, modifica o integrazione, condannando i Dott.ri e Parte_1 Controparte_1
al pagamento del risarcimento dei danni sofferto dalla SI.ra CP_2
conteggiati nella somma di €. 44.092,00, oltre interessi legali
[...]
dal febbraio 2007 alla data di deposito del provvedimento, sulla somma devalutata alla data del fatto del primo anno e su quellla annulamente
pag. 6/40 rivalutata secondo gli indici ISTAT de variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma citata di €. 44.092,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condannare ancora i Dott.ri e , alla Parte_1 Controparte_1
restituzione in favore della SI.ra della somma Controparte_2
all'attualità di €. 4.600,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della notifica della citazione all'effettivo soddisfo;
4) condannare il Dr.
al pagamento in favore della SI.ra Parte_1 Controparte_2
della somma di € 4.000,00, oltre interessi dalla notifica della citazione all'effettivo soddisfo;
5) condannare i Dott.ri e Parte_1 CP_1
alla rifusione delle spese del secondo grado di giustizia, con
[...]
attribuzione ai procuratori antistatari;
6) emettere ogni altro provvedimento del caso.
In via istruttoria e comunque sussidiaria, nella ipotesi lontana ma non impossibile in cui l'ecc.ma Corte d'Appello adito ravvisasse l'opportunità di ammettere incombenti istruttori non concessi in prime cure, si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulati dall'esponente nelle memorie ex art. 183 VI II termine co. c.p.c., con particolare riferimento alla prova per testi ..”;
l'appellata, concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_3
Corte adita: 1) rigettare, siccome infondato, il gravame ex adverso formulato nei confronti della concludente compagnia;
2) conseguentemente, nonché per le altre ragioni esposte in primo grado e qui espressamente ribadite, confermare l'esclusione dell'onere indennitario;
3) in ipotesi di accoglimento dell'appello rivolto all'attrice
pag. 7/40 ed all'altro sanitario e di conseguente rigetto della domanda nei confronti del dott. o comunque riduzione dell'onere economico, Pt_1
escludere ovvero limitare la domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratrice; 4) condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”;
l'appellata, si riportava alla comparsa di Controparte_5
costituzione, con la quale aveva concluso come segue: “
1. respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta e/o riproposta, anche in via incidentale, nei confronti di 2. Controparte_5
nell'eventualità in cui dovesse essere riproposta, anche sotto forma di appello incidentale, rigettare la domanda di garanzia e manleva rivolta dal Dr. nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
accertando l'inoperatività della polizza assicurativa relativamente ai fatti per cui è causa;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riproposta, anche sotto forma di appello incidentale, la domanda di garanzia formulata dal Dr. verso Controparte_1 [...]
e nella non creduta ipotesi in cui detta domanda Controparte_5
dovesse essere accolta, determinare l'indennizzo nei modi, entro i limiti ed alle condizioni tutti racchiusi nel contratto di assicurazione, ivi compreso il limite indennitario costituito dal massimale pattuito ed ivi indicato e applicare lo scoperto previsto nella misura pattuita del 10% con il minimo assoluto di euro 500,00; 4. condannare chi di ragione al pagamento spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 8/40 § 1.
Con citazione, notificata in data 09.09.2015, Controparte_2
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, i dottori, e Parte_1
, esponendo che: “
1. in data 9.01.2006, si rivolgeva al Controparte_1
dott. , suo odontoiatra di fiducia, a causa della perdita di alcuni Pt_1
molari dell'arcata superiore;
2. in tale sede lo specialista ricollegava tale evento a “foci dentari”;
3. pertanto, a seguito di sommarie indagini sulle cause che avevano generato la perdita dei denti, il predetto medico le esponeva la necessità di procedere all'estrazione di tutti i denti dell'arcata superiore per un trattamento chirurgico di tipo protesico implantologico;
4. dunque, il medesimo predisponeva un diario di sedute per le estrazioni;
5. dopo due estrazioni, veniva visitata dal dott. CP_1
in qualità di specialista implantologo, il quale consigliava di procedere ad un innalzamento del seno mascellare;
6. detto intervento veniva eseguito, tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, dal dott. alla CP_1
presenza del dott. , senza che alcuno dei professionisti fornisse Pt_1
spiegazioni circa le possibili complicanze, controindicazioni e terapie alternative;
7. nella primavera del 2008, veniva effettuato un nuovo intervento al fine di impiantare le ulteriori protesi dentarie previste;
8. nei messi successivi al trattamento chirurgico, l'istante a causa di forti dolori all'arcata dentaria, si recava presso il dott. il quale, Pt_1
riscontrando mobilità di una delle protesi, procedeva all'estrazione;
9. fino al mese di dicembre 2008 si verificava la rottura di altre protesi impiantate, rendendosi necessaria anche per esse l'estrazione; 10. oltre alla rottura delle protesi, l'istante riscontrava anche il collasso della zona labiale superiore a causa del riassorbimento osseo in tale regione;
pag. 9/40 11. in data 24.05.2013, consultava gli specialisti dell'ambulatorio del
Servizio Patologia Odontostomatologica della clinica odontoiatra della
Seconda Università di Napoli che riscontravano “impianto dentario in sede 17 inserito in maniera incongrua in sede palatina, affetto da perimplantite”.
Tanto premesso, l'attrice previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dei convenuti, domandava pronunciarsi la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, resistendo per quanto di ragione alle domande, e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa, rispettivamente, il dott. , la ed il Pt_1 CP_3
dott. la al fine di essere dalle medesime CP_1 CP_5
manlevate.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituivano le indicate imprese assicurative, contestando, ciascuna per quanto di ragione,
l'operatività delle garanzie conclude in regime di claims made.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa mediante espletamento di una CTU medico legale, formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accettata dall'attrice, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “a) condanna le parti convenute e al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1
della parte attrice della somma all'attualità di € 44.092,00 oltre interessi al tasso legale dal febbraio 2007 alla data di deposito del provvedimento, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al pag. 10/40 consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 44.092,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
b) condanna le parti convenute e Parte_1 CP_1
alla restituzione, in favore della parte attrice della somma
[...]
all'attualità di € 4.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della notifica della citazione all'effettivo soddisfo;
c) condanna Parte_1
al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 4.000,00 oltre interessi della notifica della citazione all'effettivo soddisfo;
d) condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1
della parte attrice delle spese processuali, che liquida in € 1.000,00 per spese vive oltre € 14.103,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. A) pone a carico delle parti convenute le spese di ctu come già liquidate;
B) rigetta la domanda di manleva;
C) compensa le spese tra convenuta e terza chiamata”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata il 29 giugno 2023 ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
proponeva appello, mediante atto di citazione tempestivamente notificato il 19 luglio 2023, con il quale, censurandola nelle parti in cui ne aveva affermato la responsabilità ed aveva, a suo dire, erroneamente determinato l'ammontare del danno, concludeva per la relativa riforma, secondo quanto innanzi trascritto.
Costituendosi con comparsa depositata in data 14.11.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata nell'atto di appello per il 6.12.2023, proponeva, a sua volta, appello Controparte_1
pag. 11/40 incidentale avverso la pronuncia di primo grado, concludendo come sopra riportato.
Costituendosi in giudizio, , Controparte_2 CP_3 CP_5
contestavano, ciascuno per quanto di ragione ed interesse, le avverse impugnazioni, concludendo come sopra riportato.
Con ordinanza del 22.12.2013, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte così provvedeva: “Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dai dottori
e Fissa per la rimessione della causa in decisione Pt_1 CP_1
l'udienza del giorno 19.09.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..”.
Depositate da tutte le parti, ad eccezione del le memorie ex art. CP_1
352 c.p.c., disposta, poi, la sostituzione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 19.9.2025, era, infine, rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, ricondotta la domanda attorea all'alveo della responsabilità contrattuale, osservava che, nella specie, secondo la prospettazione offerta dall'attrice, la condotta tenuta dai due sanitari convenuti, i quali avevano prestato la propria opera, nelle rispettive qualità di odontoiatra, il dott. , e di implantologo, il dott. Pt_1
andava valutata unitariamente, sia in relazione alla scelta della CP_1
metodologia da utilizzare per risolvere il problema dell'attrice, sia sotto il profilo della effettiva esecuzione del trattamento chirurgico di tipo protesico-implantologico. pag. 12/40 Tanto premesso, valorizzati gli esiti della CTU espletata in corso di causa, il Giudice osservava che l'attrice, nel momento in cui accedeva alle cure dei due professionisti, presentava una situazione di edentulia parziale, in quanto, dall'analisi della OPT del 20/02/2007, emergeva la presenza di otto elementi dentari all'arcata superiore.
Secondo il Tribunale, il procedimento estrattivo di tutti gli elementi dentari dell'arcata superiore, eseguito dal convenuto dott. , non Pt_1
poteva ritenersi corretto, avendo i CTU riscontrato che “le condizioni dento-parodontali degli elementi dentari dell'arcata superiore (come visibili nell'OPT del 20/02/2007) non erano tali da poter far porre indicazione alla loro avulsione, essendo per gli otto denti presenti, il supporto parodontale ancora adeguato (esteso cioè coronalmente al terzo apicale radicolare come quello degli elementi inferiori ad oggi ancora presenti in arcata) e le corone integre. In altri termini, gli otto denti all'arcata superiore della SI.ra non andavano estratti: CP_2
essi erano impiegabili per attuare altro tipo di riabilitazione dentaria emendante l'assenza degli elementi 17,16,15,25,26,27 ...”.
Sempre a giudizio del Tribunale, del resto, lo non aveva Pt_1
provato la compromissione degli elementi dentari tale da renderli non recuperabili funzionalmente, essendosi limitato a sostenere che non potesse escludersi che non vi fosse mobilità dei denti.
Evidenziava, altresì, il Giudice che la scelta estrattiva, funzionale all'innesto di impianto protesico, era errata, “per la presenza di controindicazioni relative quali l'abitudine al fumo di sigaretta, una storia di suscettibilità alla parodontite, la ridotta quantità/qualità ossea delle sedi edentule”. pag. 13/40 Sempre dalla CTU emergeva la prova del fallimento della terapia implantare all'arcata superiore che non emendò l'edentulia parziale.
Da ultimo, richiamando un ulteriore passo della CTU nel quale i consulenti avevano posto in risalto l'assenza, in atti, di immagini pre e post intervento dalle quali poter desumere significativi elementi di valutazione per stabilire se, nella specie, i professionisti avevano adeguatamente pianificato il trattamento prescelto, il Giudice concludeva osservando che, essendo comunque emerse specifiche controindicazioni, “ sarebbe stato onere dei convenuti provare di avere cercato di emendare alle stesse ai fini di una corretta risposta clinica”.
§ 4.
L'appellante principale, nel censurare tale capo di sentenza, con cui ne era stata riconosciuta la responsabilità, deduceva che i CTU non avevano dato compiuta risposta ai rilievi del suo consulente di parte, il quale aveva posto in risalto come, dall'esame radiografico
Ortopantomografia del febbraio 2007, emergevano “solo i picchi ossei interdentali, non già la corticale ossea vestibolare” e che, quindi, non era possibile “escludere che clinicamente non vi fosse mobilità dei denti”.
Ancora, l'appellante sosteneva che il Giudice aveva omesso di valorizzare le difese dell'attrice, dalle quali si desumeva come, per ammissione della stessa istante, quest'ultima presentava pessime condizioni di osso e paradonto, le quali escludevano la (dai CTU paventata) possibilità di salvezza dei denti residui.
Infine, l'appellante si doleva della mancata ammissione della prova per testi, da esso articolata in primo grado al fine di dimostrare le ragioni pag. 14/40 della perdita dei molari all'arcata superiore e della decisione di procedere alla relativa avulsione.
§ 5.
Il motivo è infondato, risolvendosi, in massima parte, nella mera trascrizione di osservazioni di contenuto medico legale, che il CT di parte dell'odierno appellante aveva rivolto alla cd. bozza di relazione, sulle quali gli ausiliari d'ufficio avevano compiutamente risposto.
Invero, il Collegio peritale, a pagina 28 della CTU, dopo aveva riportato la nota del dott. Errico, CT dello , del 22/02/2021 – in cui si Pt_1
sosteneva che “sulla scorta della […] visione di esame radiografico datato 20/02/07 […] si può escludere che clinicamente non vi fosse mobilità dei denti […] dalla sola valutazione radiografica non è possibile desumere la mancanza di indicazione all'avulsione” – rispondeva che:
“In odontoiatria va sempre posto in essere il massimo sforzo per preservare la dentatura naturale con relativi tessuti parodontali di supporto. L'avulsione dentaria, per ciò, è un atto terapeutico estremo da riservare esclusivamente agli elementi “hopeless” ovvero in (dentarie e/o parodontali) tali da renderne irrazionale il trattamento. Nella SI.ra le condizioni dentarie (assenza di carie e/o lesioni CP_2
endodontiche) e parodontali, sulla base della documentazione radiografica unica resa disponibile, non consentono di considerare gli otto elementi mascellari in questione non risanabili. In altre parole, gli otto elementi superiori, seppur non sani, avrebbero dovuto essere risanati mediante opportune terapie di cui non vi è prova documentale che furono eseguite. Si fa rilevare che nessuno dei sanitari coinvolti ha consegnato copia di cartella odontoiatrica a discolpa del loro operare pag. 15/40 tecnico estrattivo degli otto denti superiori che va considerato errato e per ciò censurabile sul piano civilistico”.
Al cospetto di tale argomentato parere medico legale, non ha pregio opinare che le condizioni dei denti residui della ne CP_2
giustificavano l'avulsione, trattandosi di affermazione non confortata da alcun apprezzabile elemento di supporto e, come detto, già convincentemente smentita dai CTU.
Né, invero, le deduzioni difensive dell'attrice deponevano, esse stesse, per la correttezza dell'atto terapeutico, avendo, al contrario, la nella citazione introduttiva, censurato proprio CP_2
l'adeguatezza dell'intervento di estrazione dei denti, finalizzato al successivo impianto di protesi fissa, in ragione delle controindicazioni rappresentate dall'abitudine al fumo di sigaretta e dalla patologia paradontale da cui la stessa era affetta.
Infine, riguardo alla mancata ammissione della prova orale, se ne deve ribadire la superfluità, come evidenziato da questa Corte nell'ordinanza del 22.12.2023, vertendo la stessa su circostanze (quali, la presenza di un'infezione dei denti che giustificava la scelta del medico di procedere alla relativa avulsione) sconfessate ampiamente dall'espletata CTU.
§ 6.
L'appellante principale si doleva, poi, del fatto che il Giudice, mentre dopo il deposito della CTU aveva formulato alle parti una proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nella quale aveva ritenuto congrua una valutazione del danno biologico nella misura del 6%, da liquidarsi secondo le tabelle delle cd. micropermanenti, giungendo ad ipotizzare pag. 16/40 il riconoscimento di un risarcimento pari a complessivi € 9.936,00, invece, dopo il mancato recepimento di tale proposta ad opera dell'attrice, perveniva, in sentenza, a tutt'altre conclusioni, finendo con il liquidare un danno ben maggiore, determinato, in adesione alla CTU, nella misura del 14%, sulla base delle tabelle approvate dalla . CP_9
Riguardo a queste ultime, poi, ne contestava il valore, opinando trattarsi di Linee Guida, non contenute in un testo di legge ma in un volume usualmente impiegato dai consulenti tecnici, e ne stigmatizzava l'impiego da parte del Giudice nonostante la presenza delle corrispondenti voci di danno nelle tabelle ministeriali.
Riguardo alla valutazione del danno operata dai CTU, sosteneva che essa era errata, poiché, essendo otto i denti già mancanti alla al momento dell'estrazione, pari alla metà dell'arcata CP_2
superiore, non era comprensibile come i sanitari potessero essere considerati responsabili della condizione di edentulia superiore.
Nella specie, la valutazione dei CTU era errata, avendo gli stessi considerato i sanitari responsabili in relazione ad una condizione pregressa della paziente già compromessa per la presenza di soli otto denti.
Pertanto, il danno avrebbe dovuto essere determinato in diminuzione,
“secondo le tabelle ministeriali, con riduzione a 2/3 per la pregressa parziale edentulia superiore, pure emendabile”.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Muovendo dalla questione relativa alla differenza tra il contenuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice e quello della sentenza, è pag. 17/40 sufficiente rilevare che, a mente dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta formulata dal Giudice persegue una finalità conciliativa in un'ottica deflattiva e, quindi, non deve necessariamente essere ancorata ai medesimi rigorosi presupposti che fondano la pronuncia della sentenza e, soprattutto, in caso di mancata definizione transattiva della causa, non pregiudica la decisione della stessa, né condiziona in alcun modo il successivo operato del Giudice.
Del resto, in senso conforme, giova osservare che, nella specie, come si desume chiaramente dalla stessa lettura del motivo di appello, la valutazione del danno sottesa alla citata proposta era stata operata dal
Giudice, in misura prudenzialmente più contenuta, in una prospettiva, appunto, di conciliazione della causa.
Ne segue che alcun vizio della sentenza possa ravvisarsi per essere il
Giudice pervenuto, in sede di pronuncia definitiva, a conclusioni diverse da quelle che apparivano come verosimilmente attendibili in base alla proposta conciliativa.
§ 8.
Con riguardo, poi, alla valutazione del danno, operata dai CTU e recepita in sentenza, giova premettere che, secondo il motivato parere dei CTU, “La SI.ra sino al 20/02/2007 (ovvero sino ai 44 CP_2
anni: n. 22/03/1963) all'arcata superiore presentava 8 denti (da primo premolare a primo premolare) che, nel periodo 20 febbraio-22 maggio
2007, le furono colpevolmente estratti.
Oggi, tuttavia, la condizione menomativa anatomica prodotta per colpa sanitaria è, rispetto a quella naturale fisio-patologica ante trattamenti del 2006-2008, peggiorata da: a) perdita dei naturali 8 elementi pag. 18/40 (premolari, canini e incisivi) superiori (punti di appoggio di protesi); b) sensibile riassorbimento osseo della cresta alveolare superiore;
c) persistenza del corpo estraneo metallico (impianto) nel seno mascellare destro. La valutazione del danno biologico da perdita di elementi dentari
è strutturata sulle seguenti voci di cui alle autorevoli “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”
(Giuffrè Editore, 2016): Perdita dentaria superiore %
Incisivo centrale 2
Incisivo laterale 1,5
Canino 2,5
Primo premolare 1,25
Edentulia superiore 28
TOT. emiarcata da incisivo a primo premolare 7,25
TOT: arcata da primo premolare a primo premolare 14,5
Il caso di danno dentario de quo riguarda la perdita di molti denti superiori (otto) sfociata in edentulia superiore e conseguente grave compromissione della funzione (masticatoria e estetica)”.
A tali affermazioni, il CT del dott. , nelle note trasmesse agli Pt_1
ausiliari, poi trasfuse nel corpo dell'atto di appello, obiettava che “Il
“[…] Decreto Ministeriale del 03/07/2003 […]” riporta che “La somma per gli otto denti estratti è 8%” e “il danno va emendato di 2/3 […] quantificando un danno del 5%”.
I CTU sul punto replicavano che “10 punti percentuali sono stati attribuiti in riferimento non alla perdita dei singoli elementi ma alla condizione di edentulia superiore valutata dall'autorevoli “Linee Guida” della pari a 28 punti percentuali e per ciò la valutazione del CP_9
pag. 19/40 danno biologico de quo è assolutamente rispettosa della invalidità orale della p.”.
Quanto appena riportato appare sufficiente a respingere il motivo di gravame, apparendo la stima operata dal Collegio peritale congruamente argomentata, attraverso la valutazione della complessiva condizione patologica della paziente, quale esitata dopo il contestato e non corretto trattamento sanitario, e risultando la citata stima fondata su di un bareme medico legale, quale quello rappresentato “Linee Guida” della di ampia e condivisa CP_9
utilizzazione.
Né, invero, soccorre il riferimento alla stima contenuta nelle tabelle ministeriali delle micropermanenti, venendo, nella specie, in rilievo un danno maggiore del 9%.
§ 9.
Secondo l'appellante la sentenza aveva, inoltre, in maniera del tutto ingiustificata, riconosciuto alla anche un danno psichico, CP_2
valutato dai CTU nella misura del 6%, nonostante le critiche, anche sul punto rivolte dal suo CT di parte all'elaborato peritale, e sebbene di tale danno non fosse stata fornita alcuna prova documentale, dovendosi, in definitiva, sostenere che esso fosse stato apprezzato esclusivamente sulle dichiarazioni, chiaramente interessate, rese dalla perizianda ai CTU in sede di anamnesi.
Tra l'altro, nemmeno era stata considerata la possibile incidenza, sulla precaria condizione psicologica della della patologia CP_2
tumorale da cui la medesima era stata affetta nel corso del 2012, in conseguenza della quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico pag. 20/40 di mastectomia, seguito dalla somministrazione di farmaci antitumorali integrati da radioterapia.
§ 10.
Il motivo, che consiste nella reiterazione di uno dei rilievi critici rivolti dal dott. Errico, CT dello , alla bozza di relazione, è infondato. Pt_1
A tale obiezione, invero, i CTU avevano convincentemente replicato che
“il disturbo mentale rilevato nella p. è causalmente riconducibile al trauma psichico subito (da molti anni persistente edentulia superiore iatrogena in giovane donna) per soddisfacimento di tutti i criteri medico- legali dl riconoscimento del nesso causale: del trauma dentario, infatti, è stata colta l'efficienza lesiva in termini di capacità a produrre invalidità psichica. Pe la valutazione di detta invalidità si è applicato -rispetto alla percentuale attribuibile al "Disturbo dell'adattamento [..] di tipo persistente” “di grado moderato” apprezzato oggi (come nel
2014!!!)- un criterio riduzionistico in base al quale si è fatto riferimento alla voce tabellare del disturbo “lieve” che ha portato alla formulazione del tasso di invalidità del 6% che si conferma”.
Anche sul punto, la CTU risulta congruamente argomentata e le contrarie deduzioni dell'appellante si risolvono in affermazioni non sorrette da alcun convincente elemento di conferma.
Peraltro, in senso contrario all'assunto dell'appellante, milita il rilievo ulteriore per cui la condizione di deficit psichico, valorizzata dal
Collegio peritale, non risulta basata sul mero apprezzamento delle dichiarazioni rese dalla perizianda, essendo stata prodotta in atti e richiamata dai CTU anche una “Relazione psicodiagnostica della U.O.S.
Accertamento del danno psicopatologico della AOU Federico II del pag. 21/40 20/10/2014: “[…] Disturbo dell'adattamento con alterazione mista della emotività e della condotta […] di tipo persistente di grado moderato”.
§ 11.
L'appellante contestava, inoltre, il riconoscimento, da parte del Giudice, dell'importo di euro 4.600,00, corrispondente al costo che la paziente avrebbe dovuto sostenere per la ricostruzione ossea del mascellare superiore.
Analogamente a quanto accaduto per le censure sin qui esaminate, la critica si rivolveva nella contestazione della CTU, nella quale non si era, ad avviso dell'istante, tenuto in debita considerazione quanto obiettato dal suo CT di parte, circa l'inattendibilità della valutazione rispetto ai parametri del Nomenclatore/Tariffario ANDI pure richiamato dal
Collegio peritale.
§ 12.
La censura è infondata, atteso che, nell'elaborato peritale, i CTU scrivevano, al riguardo, testualmente che: “L'attuale condizione menomativa dentaria superiore (edentulia totale) è oggi, come nel gennaio 2006, emendabile mediante applicazione di una protesi totale
(rimovibile o fissa come quella che la p. già accettò) a ritenzione e/o supporto implantare (inserimento di nuovi impianti). Prima dell'applicazione della protesi dentaria vanno posti in essere: a) intervento di rimozione del corpo estraneo metallico nel seno mascellare destro;
b) tecniche ricostruttive del mascellare volte a ristabilire
l'adeguatezza della struttura anatomica ossea mascellare (sufficiente spessore!!!).
pag. 22/40 Il costo per il trattamento di riabilitazione dentaria superiore, sulla base dell'odierno Tariffario ANDI, scaturisce dal seguente calcolo di spesa: rimozione del corpo estraneo dal lume sinusale: Euri 600,00; b) ricostruzione ossea del mascellare superiore: Euri 4600,00”.
In replica ai rilievi del dott. Errico, mediante cui si opinava che, in base al citato tariffario, la spese per il trattamento si aggirava su di un importo medio di euro 1.200,00, anziché di euro 4.600,00, i CTU replicavano: “il costo calcolato tiene conto della necessità di attuare procedure rigenerative MULTIPLE a livello dei siti implantari dell'arcata superiore (da un minimo di 4 ad un massimo di 6) che richiede, dunque, una moltiplicazione del costo unitario di ogni voce per il numero di siti implantari, e nello specifico: prelievo di osso autologo (range tariffario €
300,00 € 450,00), innesto di materiale biocompatibile (range tariffario €
200,00 € 400,00), applicazione di membrana (range tariffario € 300,00
€ 700,00), rialzo del pavimento del seno mascellare destro e sinistro
(Range tariffario € 600,00 € 1.250,00), nonché procedure di chirurgia muco gengivale + innesto libero per la correzione dei postumi legati alle molteplici procedure chirurgiche ricevute (range tariffario € 350,00 €
750,00).
Il calcolo ha tenuto conto, inoltre, della mancanza di un aggiornamento delle voci ANDI alle tariffe attualmente in vigore che impone la scelta di valori più elevati nell'ambito dei range proposti dall'ANDI”.
Quanto appena riportato appare ampiamente sufficiente a giustificare il rigetto della censura, in difetto dell'indicazione di argomentazioni idonee a fare emergere la fallacia del ragionamento seguito dagli ausiliari del primo Giudice. pag. 23/40 § 13.
L'appellante, ribadendo considerazioni in parte svolte con i precedenti motivi, contestava, poi, la sua affermazione di responsabilità, obiettando, in estrema sintesi, che la decisione del Giudice era basata solo sulla CTU, a sua volta, condizionata, significativamente, da quanto dichiarato dalla in sede di anamnesi, che i CTU avevano CP_2
finanche omesso di allegare i verbali delle operazioni peritali, come pure le osservazioni delle parti, così privando queste della possibilità di accertare se le stesse fossero state prese in considerazione.
Osservava, inoltre, che la sua prestazione era consistita solo nell'estrazione dei pochi denti rimasti nell'arcata superiore, dovuta all'accertata presenza di un'infezione, mentre la restante terapia, consistita in “innalzamento del seno mascellare” e nell'impianto delle protesi, era stata attuata, in piena autonomia e con carattere di esclusività, dal dott. Controparte_1
Adduceva, altresì, di avere vanamente consigliato alla paziente l'impianto di una protesi mobile, soluzione dalla stessa avversata.
§ 14.
La censura è infondata.
Muovendo dalle contestazioni afferenti ad eventuali vizi formali della
CTU, è sufficiente replicare che, alle pagine 4 e 5 della relazione di consulenza, gli ausiliari del primo Giudice riportavano il contenuto degli accessi e l'indicazione delle parti e dei consulenti che vi avevano partecipato. Al cospetto di tale minuziosa descrizione, l'odierno appellante non formulava, per il tramite del suo CT, alcuna motivata obiezione, afferente a presunte discrasie tra il contenuto di quanto pag. 24/40 riferito dalla in sede di anamnesi e l'esposizione che del CP_2
colloquio con la perizianda avevano fatto i CTU. Del resto, sul punto, il motivo di gravame è finanche generico, essendosi l'istante lamentato della mancata allegazione dei verbali, senza, tuttavia, specificare sotto quale profilo i passaggi della CTU che descrivevano il contenuto degli accessi peritali non sarebbero attendibili o rispondenti a verità.
Riguardo, poi, alle note dei consulenti tecnici di parte, in tesi misconosciute dai CTU o dai medesimi non allegate, è sufficiente replicare che, invece, gli ausiliari ne riportavano testualmente il contenuto e, subito dopo, esponevano la risposta che essi rendevano riguardo alle singole contestazioni.
Venendo alle contestazioni di merito, elaborate con la censura in esame, giova in contrario rilevare che il dott. procedeva Pt_1
pacificamente all'avulsione degli otto elementi dentari presenti nell'arcata superiore e che tale scelta terapeutica, secondo il motivato parere dei CTU, dinanzi ampiamente riportato, ha avuto una sicura efficienza causale nel determinare la condizione di edentulia dalla quale è attualmente affetta la Quindi, a prescindere dalla CP_2
soluzione terapeutica individuata, consistente nell'impianto di una protesi fissa, rispetto alla quale l'appellante proclamava la sua estraneità, è evidente che la condotta dal medesimo serbata abbia concorso al prodursi dei danni.
Non vi è, inoltre, prova del fatto che l'estrazione completa dei denti ancora presenti è stata giustificata da una diffusa infezione, da cui la paziente era affetta, avendo, invece, i CTU, come si è avuto modo di pag. 25/40 chiarire in precedenza, ricondotto tale scelta alla decisione terapeutica, intrapresa dai curanti, finalizzata all'impianto di una protesi.
Sotto tale profilo, quindi, l'assunto, fatto proprio dall'appellante, di una sua estraneità al percorso di cura successivo, appare scarsamente credibile, risultando, invece, logico che anche il dott. avesse Pt_1
concordato con il collega la scelta di installare l'impianto CP_1
protesico.
§ 15.
L'appellante contestava, poi, il capo di sentenza con cui era stata rigettata la domanda di manleva da esso proposta nei confronti della
CP_3
Sul punto deve premettersi che il primo Giudice, nel respingere tale domanda, aveva osservato che “La polizza UnipolSai (già CP_10
n.061100075447 era stata stipulata a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile per gli anni 2007-2008-2009 con validità annuale con scadenza al 31.12 e copriva le richieste di risarcimento danni presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione .. nel lasso di tempo di operatività della polizza si è quindi verificato il danno ma non la denuncia .. Nella fattispecie, risulta che al contratto acceda una clausola claims made c.d. pura. Infatti, nel contratto di assicurazione si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione senza riferimento al periodo di accadimento degli stessi potendo, quindi, astrattamente riferirsi a
pag. 26/40 qualsiasi attività compiuta nel passato e di cui il contraente non sia a conoscenza.
Tale modello contrattuale, quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma primo, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, cod. civ. .. la giurisprudenza di legittimità ha escluso altresì la vessatorietà della clausola suddetta .. Nella fase prodromica alla conclusione del contratto
"on claims made basis", tuttavia, devono essere osservati gli obblighi informativi da parte dell'impresa assicuratrice, al fine di garantire una tutela effettiva del contraente (artt. 1175,1375 c.c. e d. lgs. 209/2005).
L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare una responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.), ovvero vizi del consenso (sub specie, dolo incidente ex art. 1440 c.c.) con conseguente annullabilità del negozio, che tuttavia non sono stati oggetto di doglianza da parte dell'assicurato. Espresso dunque giudizio di piena liceità della clausola claims made "pura" (in cui le parti, in piena autonomia, regolano i propri interessi con modalità diverse rispetto al regime ordinario di cui all'art.
1917 c.c. circostanza di fatto avvenuta nel caso in esame dove, ad ogni buon conto, le parti hanno individuato quale oggetto dell'assicurazione proprio le denunce avvenute in costanza di polizza), in quanto non vessatoria, né "immeritevole" di tutela”.
Nel censurare tale capo di decisione, l'appellante si doleva delle difese svolte da tese a porre in risalto che lo avrebbe CP_3 Pt_1
potuto evitare la scopertura assicurativa “sottoscrivendo un'altra polizza, con una diversa compagnia, legittimamente dichiarando di non pag. 27/40 aver ricevuto istanze risarcitorie e di non essere a conoscenza di fatti che potessero darvi luogo, avendo quindi regolare tutela in relazione ai fatti qui in discussione”.
Secondo l'appellante, tale difesa era errata, poiché, nel caso avesse concluso altra polizza, il dott. avrebbe dovuto dichiarare “di Pt_1
non aver ricevuto istanze risarcitorie e di non essere a conoscenza di fatti che potessero darvi luogo”, così esponendosi al rischio di un'eccezione di inoperatività del contratto, per avere l'odontoiatra
“taciuto o nascosto” un fatto, verificatosi in precedenza rispetto alla sottoscrizione della polizza, da cui era derivato un evento risarcibile.
Deduceva che, “alla data dell'entrata in vigore delle norme sulla assicurazioni professionale dei sanitari (l'artt. 11 della legge 8 marzo
2017, n. 24, successivo ai fatti di causa), il dott. era Pt_1
nell'impossibilità di rinegoziare una più idonea copertura retroattiva, perché sarebbe incorso nella predetta paradossale situazione di assicurarsi, coprendo il periodo in oggetto, conoscendo l'esistenza dell'illecito già prima della sottoscrizione della polizza, facendo venire meno l'alea del contratto e risultando, comunque ed in ogni caso, privo in concreto di copertura”.
Evidenziava, quindi, che non avrebbe potuto assicurarsi né concludendo una polizza redatta secondo il regime del loss occurrence, né in base a quello delle cd. claims made.
Si doleva della non applicabilità, alla polizza da esso conclusa, del regime introdotto dall'art. 3, comma 5, lett. e), del d.l. 13 agosto 2011,
n. 138, che contemplava una copertura postuma, per un periodo di dieci anni, relativa alle richieste di risarcimento presentate per la pag. 28/40 prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
Sosteneva, quindi, che, nella specie, essendo stato il sinistro ritenuto non indennizzabile, per essere la richiesta di risarcimento pervenuta dopo il termine stabilito nella polizza, si era verificato un buco di copertura, cui avrebbe dovuti porsi rimedio dichiarando la nullità della clausola claims made e ritenendo la garanzia operativa secondo il sistema del loss occurrence.
§ 16.
Il motivo è infondato.
La polizza stipulata dal dott. con l'allora Pt_1 Controparte_11
avente decorrenza dall'1.2.2007 e scadenza al 31.12, rinnovatasi fino al dicembre 2010, all'art. 14 stabiliva che “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Quindi, considerato che la polizza ha cessato di avere efficacia nel dicembre del 2010 e che la prima richiesta risarcitoria veniva pacificamente inoltrata dalla allo nel 2013, vale a CP_2 Pt_1
dire tre anni dopo il termine di validità della garanzia, correttamente il primo Giudice ha escluso l'operatività della copertura assicurativa.
Né, invero, ricorrono le condizioni per poter affermare che la polizza de qua sia nulla, nella parte in cui, come detto, subordinava l'operare della copertura assicurativa all'indicata previsione, costituita dalla necessità che la richiesta di risarcimento pervenisse all'assicurato entro il termine di cessazione dell'efficacia del contratto. pag. 29/40 Sul punto appare sufficiente rimarcare che, come chiarito dalla
Cassazione, “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art.
1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è partecipe (Cass., 22/04/2022, n. 12908); in altri termini, la richiesta del terzo conforma e definisce il rischio assicurato, e non può essere letta nella chiave prospettica della tipologia "loss occurrence"” (cfr. Cass. Civ.
n.22964/23; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 21036 del 26/07/2024).
Per altro verso, non sono state prospettate, nel corso del giudizio di primo e, giova soggiungere, nemmeno in appello, da parte dell'assicurato, ulteriori ipotizzabili ragioni di nullità, sotto il profilo della non conformità del contratto al tipo predisposto dalla legge.
Infatti, nulla l'assicurato ha dedotto in ordine all'idoneità della contestata pattuizione negoziale ad alterare l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, né ha indicato ragioni per ritenere che vi sia stato un
"arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio (cfr.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 22437/2018; conf. Cass. civ. n.
30309/2019).
Del resto, occorre soggiungere come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'indagine afferente alla liceità del pag. 30/40 contratto, pur se consentita, non impone affatto all'impresa di assicurazione di dover dimostrare l'esclusione di non meglio precisate ragioni di criticità del contratto stipulato, spettando piuttosto all'assicurato che, come nella specie, eccepisca l'invalidità del contratto, allegare e dimostrare le ragioni del vizio, “proprio perché la tipologia contrattuale in esame non è "di per sé" inficiata da vizi” (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 27/07/2023, n.22964).
In proposto, peraltro, non va nemmeno sottaciuto che la pattuizione in esame, contemplando, a fronte di un rinnovo volta per volta di un solo anno della durata contrattuale (da ultimo fino al 31.12.2010),
l'estensione, senza limitazioni di sorta sul piano temporale, della copertura ad eventi verificatisi anche prima della conclusione del contratto e, quindi, sino a dieci anni prima della stessa, preveda un regime sostanzialmente assimilabile a quello introdotto in epoca recente dal legislatore con la normativa di cui alla legge n. 24 del 2017.
Infatti, la legge ha introdotto un modello di assicurazione CP_12
sanitaria basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, priva di postuma, salvo che in caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario (cfr. Cassazione civile sez. III,
12/03/2024, n.6490).
Ne discende che la doglianza dell'appellante, tesa a stigmatizzare la decisione per non avere considerato l'assenza di una clausola che includesse nella copertura le richieste postume rispetto alla cessazione del contratto, non meriti accoglimento, trattandosi di un regime che nemmeno la legge introdotta nel 2017 contempla, salvo che per pag. 31/40 l'ipotesi, non ricorrente nella specie, di definitiva cessazione dell'attività professionale da parte dell'assicurato.
Infine, nemmeno merita adesione la tesi dell'appellante, secondo cui, in ipotesi di ritenuta nullità della clausola, il Giudice avrebbe dovuto sostituire la pattuizione viziata con altra modulata secondo il regime del “loss occurrence”, così da ritenere incluso l'evento siccome verificatosi in costanza di assicurazione, ancorché denunciato all'assicurato dopo la cessazione di efficacia della polizza.
Ed invero, al riguardo è sufficiente replicare che, secondo le indicazioni fornite dalla sentenza delle sezioni unite della S.C. n. 22437 del
24/09/2018, nel caso in cui riscontri l'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, (situazione, che giova ribadirlo, nella specie, non è stata nemmeno specificamente dedotta e non è ravvisabile), il Giudice dovrà dichiarare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., e potrà porvi rimedio “per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere
l'abuso del diritto .. in forza della norma di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c., così da integrare lo statuto negoziale (non già tramite il modello della c.d. loss occurence di cui all'art. 1917, primo comma, c.c., bensì) attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente
l'equilibrio dell'assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa. Regolamentazione che, per la sua imperatività, viene a somministrare delle "regole di struttura", siccome orientate a rendere il contratto idoneo allo scopo, tenuto conto anzitutto delle esigenze dell'assicurato, oltre che delle ricordate istanze sociali”
pag. 32/40 (cfr. in senso conforme, più di recente, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
6490 del 2024).
In conclusione, l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
§ 17.
Giova a questo punto soffermarsi sull'appello incidentale tardivo, siccome proposto decorsi oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e dell'appello principale, del coobbligato solidale, . Controparte_1
Preliminarmente tale appello, ancorché tardivo rispetto al termine di cui all'art. 325 c.p.c., deve ritenersi ammissibile, essendo l'interesse alla sua proposizione sorto, in capo al dalla proposizione CP_1
dell'appello principale, il cui accoglimento avrebbe chiaramente pregiudicato la posizione dell'appellante incidentale esponendolo al rischio di una responsabilità esclusiva anziché solidale (cfr. ex multis,
Cassazione civile sez. I, 08/09/2025, n.24761; Sezioni Unite n.
8486/2024).
Venendo al merito, il censurava la sentenza sulla scorta di CP_1
argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle dello , tra Pt_1
l'altro in più punti richiamate mediante rinvio per relationem all'appello principale.
Così, in particolare, il lamentava che il Giudice con la sentenza CP_1
stravolgeva la proposta conciliativa che aveva formulato alle parti in corso di causa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
pag. 33/40 Valgano, a confutazione della fondatezza di tale censura, le medesime considerazioni dinanzi esposte rispetto al corrispondente motivo di appello principale.
§ 18.
Ed ancora, l'appellante incidentale operava un mero rinvio ai motivi di appello principali concernenti la sussistenza dell'an e la misura del quantum.
Anche in ordine a tali censure, è sufficiente ribadire le considerazioni esposte riguardo al gravame principale.
L'appellante incidentale, poi, opinava di dovere andare esente da qualsivoglia responsabilità, avendo eseguito l'intervento di impiantologia dopo che lo aveva già rimosso tutti i denti Pt_1
residui e considerato che i trattamenti da esso praticati si collocavano temporalmente “tra la fine del 2006 e gli inizi del 2007; mentre
l'intervento di impianto di nuove protesi, della primavera del 2008, venne effettuato dal Dott. ”, per cui le protesi oggetto di rottura Pt_1
erano quelle impiantate dall'altro convenuto.
Inoltre, stigmatizzava il lungo lasso temporale, di circa 5 anni, intercorso tra la rottura delle protesi, ed il consulto al quale l'attrice ricorreva presso altri sanitari.
§ 19.
Anche la censura appena riportata, finalizzata a porre in dubbio la responsabilità dell'appellante incidentale e ad addossare allo Pt_1
tutta la colpa dei danni sofferti dall'attrice, sostanzialmente speculare a quella di analogo tenore articolata dall'appellante principale, è infondata. pag. 34/40 Dall'espletata CTU emerge, infatti, che “tra il 15/05/2007 e il gennaio
2008 la sig.ra trapanese fu sottoposta ad interventi di rialzo dei seni mascellari dal dott. CP_1
• Risulta che a partire dal febbraio 2008 alla sig.ra in arcata CP_2
superiore fu intrapresa terapia implantare (presso lo studio dal Pt_1
dott. -emendante l'edentulia totale superiore- mediante CP_1
inserimento di impianti (in numero non certo ma programmato fino a
10) eseguita in maniera incompleta e mai conclusa con l'applicazione delle componenti protesiche coronali definitive.. esistevano controindicazioni relative (rappresentate dalla parodontite, dal fumo e dalla ridotta quantita'/qualita' ossea delle sedi edentule) alla terapia riabilitativa implantare dell'arcata superiore edentula che andava proposta con la prospettazione anche di altri trattamenti.
• Vi fu difetto di consenso informato.
• L'assenza di immagini opt, tc-dental-scan e/o fotografiche (del subito prima e del subito dopo gli interventi di inserimento degli impianti) non ci consente oggi di individuare la sussistenza o meno di eventuali difetti
(errori) di pianificazione e/o di esecuzione del manufatto protesico implantare”.
In conclusione, il danno cagionato all'attrice è conseguenza tanto dell'avulsione, quanto dell'installazione di impianto protesico, per cui anche il dott. ha concorso, con la sua inadeguata prestazione CP_1
professionale, al prodursi dell'evento.
§ 20.
Con ulteriore motivo, l'appellante incidentale impugnava il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di manleva, osservando che la pag. 35/40 polizza era stata stipulata il 05.06.2003, era operativa al momento del verificarsi del fatto dannoso e che, nonostante ciò, il Giudice ne aveva escluso l'operatività per essere la denuncia del sinistro intervenuta tardivamente.
§ 21.
Il Giudice primo grado, nel respingere la domanda, osservava: “La polizza n. 8713 aveva decorrenza dal 05.06.2003 con CP_5
scadenza decennale e disdettato dall'assicurato in data 2.07.2015 e prestata per le richieste di risarcimento danni presentate all'assicurato e denunciate per la prima volta durante il periodo di validità del contratto con ultrattività retroattiva per comportamenti posti in essere nei due anni precedenti la stipula” ed evidenziava che, in ordine a detta polizza, durante la relativa operatività non si era verificato il danno, né vi era stata la denuncia.
Ciò posto, il motivo è infondato.
Invero, è pacifico in atti che l'odierno appellante incidentale abbia comunicato a disdetta della polizza assicurativa de qua a CP_5
far data dal 12.09.2015 (cfr. comunicazione di disdetta, a firma dell'assicurato, allegata alla produzione telematica di ). CP_5
Risulta, del pari, incontestato che il dott. abbia denunciato per CP_1
la prima volta il sinistro alla compagnia in data 02.02.2016, attraverso la notificazione dell'atto di chiamata in causa, e, quindi, dopo la scadenza del periodo di efficacia della polizza.
Ne segue che, sebbene l'evento dannoso si sia verificato in costanza di copertura (sul punto dovendosi emendare, quindi, la diversa ed errata affermazione del primo Giudice), nondimeno la copertura non possa pag. 36/40 operare, per essere il cd. claim di epoca successiva alla scadenza del contratto, secondo quanto chiaramente previsto dalla clausola contenuta all'art.
4.5 delle condizioni di polizza (cfr. copia della polizza, completata delle condizioni generali di contratto, allegata alla produzione telematica di ). CP_5
Del resto, il dott. non ha, con il motivo di gravame in esame, se CP_1
non in termini assolutamente generici, sollevato questioni di eventuale nullità della suddetta clausola, per cui ogni valutazione deve ritenersi finanche preclusa.
In definitiva, quindi, anche l'appello incidentale deve essere integramente rigettato.
§ 22.
Al rigetto degli appelli, principale ed incidentale, segue la condanna, di ciascuno degli appellanti, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, nei confronti della CP_2
Inoltre, essendo rimasti soccombenti anche in relazione ai motivi di appello concernenti la copertura assicurativa, gli appellanti debbono rifondere le spese processuali del presente grado anche alle compagnie assicurative da ciascuno di essi chiamate in causa.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, quanto alla posizione del dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro CP_1
26.001,00 ed euro 52.000,00, avuto riguardo al disputatum,
pag. 37/40 corrispondente all'ammontare delle condanne di cui ai capi a), b) del dispositivo della sentenza impugnata e, quanto allo , dello Pt_1
scaglione superiore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), nel quale rientra il disputatum, tenuto conto anche del capo di condanna di cui alla lettera c) del dispositivo (che, appunto, riguarda solo il dott.
). Pt_1
Le spese processuali vanno distratte in favore dei procuratori costituiti della dichiaratisi antistatari. CP_2
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il gravame principale ed incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da , avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_2
, delle spese processuali del grado di appello, che
[...]
liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del pag. 38/40 compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IO AG e dell'Avv. Michele Scolamiero;
c) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_2
, delle spese processuali del grado di appello, che
[...]
liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IO
AG e dell'Avv. Michele Scolamiero;
d) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, Controparte_3
che liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del grado di Controparte_5
appello, che liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di , di un ulteriore importo Parte_1 Controparte_1
pari a quello rispettivamente previsto per il gravame principale ed incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 39/40 pag. 40/40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3434/2023, avverso la sentenza n. 6292/2023, pronunciata dal Tribunale di Napoli, depositata in data 19/06/2023, notificata in data 29/06/2023, pendente
TRA dott. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'Avv. Diego Giugliano (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
dott. (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso, in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Massimiliano Esofaco (C.F.:
); C.F._4 APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._5
difesa, in virtù di procura da intendersi in calce alla citazione di primo grado, dagli avv.ti Michele Scolamiero (C.F. ) e C.F._6
IO AG (C.F. ; C.F._7
APPELLATA
E
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
dirigente procuratore ad negotia dr. (a ciò Controparte_4
autorizzato in forza di atto del 23 giugno 2004 autenticato da notaio di Firenze, rep. 10833, fasc. 3719), rappresentata Persona_1
e difesa, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'avv. Fabrizio Errico (C.F.
); C.F._8
APPELLATA
E
(Partita IVA .F. Controparte_5 P.IVA_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_3 [...]
giusta procura speciale per notar di Controparte_6 Persona_2
Torino del 19.03.2012, rappresentata e difesa, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio
VI DI (C.F. ); C.F._9
pag. 2/40 APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: l'appellante principale concludeva come segue: “.. Voglia,
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
-1) In via istruttoria .. chiede pertanto volersi disporre la trattazione del giudizio ex art. 350 cpc, la comparizione delle parti per liberamente interrogarle ai sensi dell'art 117 cpc ed ammettersi la prova testimoniale con i testi e sui capi indicati nelle memorie 183 VI comma, secondo e terzo termine, già depositate in giudizio in primo grado, mai rinunziate e costantemente richiamate nell'atto di appello e nelle note di trattazione.
–2) In caso di rigetto di ogni altra richiesta, si chiede in via principale e nel merito di accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6292/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, 8^ Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Claudia
Colicchio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21892/2015, pubblicata in data
19 giugno 2023, notificata il 29 giugno 2023 le conclusioni che qui si riportano:
-3) nel merito, in via principale, in riforma della sentenza di primo grado rigettare le domande risarcitorie proposte dalla e CP_2
riconosciute dalla sentenza di primo grado perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pag. 3/40 -4) nel merito, in via gradata, in caso di accoglimento delle domande proposte in primo grado dalla provvedere alla CP_2
rideterminazione del risarcimento per danno biologico liquidato in sentenza secondo quanto previsto e richiesto ai capi 1a), 1b), ed 1d) dell'atto di appello ed, in particolare:
1a) riducendo l'importo del danno biologico, omnicomprensivamente, al
6% per i motivi tutti indicati nell'atto di appello al capo 1a) e 1c);
1b) eliminando ogni risarcimento del danno psichico, come valutato nella sentenza di primo grado, in quanto di fatto insussistente, per i motivi tutti indicati nell'atto di appello al capo 1b);
1d) riducendo l'importo dei costi di ricostruzione ossea ad un importo, maggiormente congruo in relazione alle operazioni da compiere, secondo quanto indicato al capo 1d) del presente atto di appello;
-5) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ogni accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata in primo grado dalla e tenuto conto anche, ai fini di quanto previsto CP_2
dall'art.116 comma 2 cpc e degli articoli 91 e 96, 3° comma c.p.c. dell'ingiustificato rifiuto dell'accordo transattivo opposto dall'attrice, mantenere indenne e manlevare il dott. per quanto lo Parte_1
stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire in favore dell'attrice e dichiarare il terzo in p.l.r.p.t., tenuto al Controparte_7
pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da versare alla SI.ra , secondo quanto indicato al Controparte_2
punto 4) dell'atto di appello;
pag. 4/40 -6) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso del dott. nei confronti della Parte_1 Controparte_7
in p.l.r.p.t., nella denegata ipotesi lo stesso fosse tenuto a risarcire in
[...]
via diretta somme in favore dell'attrice;
-7) nel merito, in caso di riforma della sentenza impugnata, voler provvedere a riparametrare le spese del primo grado di giudizio al nuovo importo rideterminato ai sensi dei capi 3 e 4 delle richieste conclusionali, per i motivi indicati al capo 5) dell'atto di appello -8) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge”;
l'appellato, appellante incidentale si riportava alla comparsa di costituzione, con la quale concludeva come segue: “.. 1) In via preliminare e pregiudiziale sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i su esposti motivi;
2) In via istruttoria, non avendo parte appellante mai rinunziato alle richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, ed in particolare nelle memorie ex art. 183 VI comma, II e III termine, si rinnovano le richieste di ammissione di prova ivi formulate;
3) Nel merito, riformare la sentenza di primo grado, n. 6292.2023, emessa dal Tribunale di Napoli,
VIII sez. Dott.ssa Colicchio, con conseguente accoglimento di tutti i motivi posti a fondamento del presente atto di impugnazione;
4) Solo in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di risarcimento proposta dalla SI.ra si chiede che CP_2
l'Ill.ma Corte di Appello provveda al ricalcolo ed alla rideterminazione del danno biologico così come statuito e liquidato in primo grado;
5)
pag. 5/40 Sempre in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, dichiarare applicabile ed esistente la polizza professionale, stipulata dal Dott. con la e, CP_1 CP_5
pertanto, manlevare lo stesso, con conseguente condanna a carico della società assicuratrice;
6) Sempre in via gradata e del tutto subordinata, si chiede di accertare il diritto di regresso del Dott. nei confronti CP_1
della qualora venisse confermata la sua Parte_2
condanna in via diretta nei confronti dell'attrice; 7) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari sia per il primo grado di giudizio che per il presente”;
l'appellata, concludeva come segue: “1) Controparte_2
Dichiarare in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità ed infondatezza sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 348 bis c.p.c. e 350
III co. c.p.c. per le motivazioni ampiamente articolate ed argomentate nei precedenti scritti difensivi e rigettare in via principale i richiamati gravami proposti dai Dott.ri e , poiché CP_8 Controparte_1
inammissibili ed infondati per i dedotti motivi;
2) confermare conseguentemente in toto l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli
n. 6292/23, poiché immeritevole di qualsivoglia riforma, modifica o integrazione, condannando i Dott.ri e Parte_1 Controparte_1
al pagamento del risarcimento dei danni sofferto dalla SI.ra CP_2
conteggiati nella somma di €. 44.092,00, oltre interessi legali
[...]
dal febbraio 2007 alla data di deposito del provvedimento, sulla somma devalutata alla data del fatto del primo anno e su quellla annulamente
pag. 6/40 rivalutata secondo gli indici ISTAT de variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma citata di €. 44.092,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condannare ancora i Dott.ri e , alla Parte_1 Controparte_1
restituzione in favore della SI.ra della somma Controparte_2
all'attualità di €. 4.600,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della notifica della citazione all'effettivo soddisfo;
4) condannare il Dr.
al pagamento in favore della SI.ra Parte_1 Controparte_2
della somma di € 4.000,00, oltre interessi dalla notifica della citazione all'effettivo soddisfo;
5) condannare i Dott.ri e Parte_1 CP_1
alla rifusione delle spese del secondo grado di giustizia, con
[...]
attribuzione ai procuratori antistatari;
6) emettere ogni altro provvedimento del caso.
In via istruttoria e comunque sussidiaria, nella ipotesi lontana ma non impossibile in cui l'ecc.ma Corte d'Appello adito ravvisasse l'opportunità di ammettere incombenti istruttori non concessi in prime cure, si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulati dall'esponente nelle memorie ex art. 183 VI II termine co. c.p.c., con particolare riferimento alla prova per testi ..”;
l'appellata, concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_3
Corte adita: 1) rigettare, siccome infondato, il gravame ex adverso formulato nei confronti della concludente compagnia;
2) conseguentemente, nonché per le altre ragioni esposte in primo grado e qui espressamente ribadite, confermare l'esclusione dell'onere indennitario;
3) in ipotesi di accoglimento dell'appello rivolto all'attrice
pag. 7/40 ed all'altro sanitario e di conseguente rigetto della domanda nei confronti del dott. o comunque riduzione dell'onere economico, Pt_1
escludere ovvero limitare la domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratrice; 4) condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”;
l'appellata, si riportava alla comparsa di Controparte_5
costituzione, con la quale aveva concluso come segue: “
1. respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta e/o riproposta, anche in via incidentale, nei confronti di 2. Controparte_5
nell'eventualità in cui dovesse essere riproposta, anche sotto forma di appello incidentale, rigettare la domanda di garanzia e manleva rivolta dal Dr. nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
accertando l'inoperatività della polizza assicurativa relativamente ai fatti per cui è causa;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riproposta, anche sotto forma di appello incidentale, la domanda di garanzia formulata dal Dr. verso Controparte_1 [...]
e nella non creduta ipotesi in cui detta domanda Controparte_5
dovesse essere accolta, determinare l'indennizzo nei modi, entro i limiti ed alle condizioni tutti racchiusi nel contratto di assicurazione, ivi compreso il limite indennitario costituito dal massimale pattuito ed ivi indicato e applicare lo scoperto previsto nella misura pattuita del 10% con il minimo assoluto di euro 500,00; 4. condannare chi di ragione al pagamento spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 8/40 § 1.
Con citazione, notificata in data 09.09.2015, Controparte_2
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, i dottori, e Parte_1
, esponendo che: “
1. in data 9.01.2006, si rivolgeva al Controparte_1
dott. , suo odontoiatra di fiducia, a causa della perdita di alcuni Pt_1
molari dell'arcata superiore;
2. in tale sede lo specialista ricollegava tale evento a “foci dentari”;
3. pertanto, a seguito di sommarie indagini sulle cause che avevano generato la perdita dei denti, il predetto medico le esponeva la necessità di procedere all'estrazione di tutti i denti dell'arcata superiore per un trattamento chirurgico di tipo protesico implantologico;
4. dunque, il medesimo predisponeva un diario di sedute per le estrazioni;
5. dopo due estrazioni, veniva visitata dal dott. CP_1
in qualità di specialista implantologo, il quale consigliava di procedere ad un innalzamento del seno mascellare;
6. detto intervento veniva eseguito, tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, dal dott. alla CP_1
presenza del dott. , senza che alcuno dei professionisti fornisse Pt_1
spiegazioni circa le possibili complicanze, controindicazioni e terapie alternative;
7. nella primavera del 2008, veniva effettuato un nuovo intervento al fine di impiantare le ulteriori protesi dentarie previste;
8. nei messi successivi al trattamento chirurgico, l'istante a causa di forti dolori all'arcata dentaria, si recava presso il dott. il quale, Pt_1
riscontrando mobilità di una delle protesi, procedeva all'estrazione;
9. fino al mese di dicembre 2008 si verificava la rottura di altre protesi impiantate, rendendosi necessaria anche per esse l'estrazione; 10. oltre alla rottura delle protesi, l'istante riscontrava anche il collasso della zona labiale superiore a causa del riassorbimento osseo in tale regione;
pag. 9/40 11. in data 24.05.2013, consultava gli specialisti dell'ambulatorio del
Servizio Patologia Odontostomatologica della clinica odontoiatra della
Seconda Università di Napoli che riscontravano “impianto dentario in sede 17 inserito in maniera incongrua in sede palatina, affetto da perimplantite”.
Tanto premesso, l'attrice previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dei convenuti, domandava pronunciarsi la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, resistendo per quanto di ragione alle domande, e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa, rispettivamente, il dott. , la ed il Pt_1 CP_3
dott. la al fine di essere dalle medesime CP_1 CP_5
manlevate.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituivano le indicate imprese assicurative, contestando, ciascuna per quanto di ragione,
l'operatività delle garanzie conclude in regime di claims made.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa mediante espletamento di una CTU medico legale, formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accettata dall'attrice, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “a) condanna le parti convenute e al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1
della parte attrice della somma all'attualità di € 44.092,00 oltre interessi al tasso legale dal febbraio 2007 alla data di deposito del provvedimento, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al pag. 10/40 consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 44.092,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
b) condanna le parti convenute e Parte_1 CP_1
alla restituzione, in favore della parte attrice della somma
[...]
all'attualità di € 4.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della notifica della citazione all'effettivo soddisfo;
c) condanna Parte_1
al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 4.000,00 oltre interessi della notifica della citazione all'effettivo soddisfo;
d) condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1
della parte attrice delle spese processuali, che liquida in € 1.000,00 per spese vive oltre € 14.103,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. A) pone a carico delle parti convenute le spese di ctu come già liquidate;
B) rigetta la domanda di manleva;
C) compensa le spese tra convenuta e terza chiamata”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata il 29 giugno 2023 ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
proponeva appello, mediante atto di citazione tempestivamente notificato il 19 luglio 2023, con il quale, censurandola nelle parti in cui ne aveva affermato la responsabilità ed aveva, a suo dire, erroneamente determinato l'ammontare del danno, concludeva per la relativa riforma, secondo quanto innanzi trascritto.
Costituendosi con comparsa depositata in data 14.11.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata nell'atto di appello per il 6.12.2023, proponeva, a sua volta, appello Controparte_1
pag. 11/40 incidentale avverso la pronuncia di primo grado, concludendo come sopra riportato.
Costituendosi in giudizio, , Controparte_2 CP_3 CP_5
contestavano, ciascuno per quanto di ragione ed interesse, le avverse impugnazioni, concludendo come sopra riportato.
Con ordinanza del 22.12.2013, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte così provvedeva: “Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dai dottori
e Fissa per la rimessione della causa in decisione Pt_1 CP_1
l'udienza del giorno 19.09.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..”.
Depositate da tutte le parti, ad eccezione del le memorie ex art. CP_1
352 c.p.c., disposta, poi, la sostituzione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 19.9.2025, era, infine, rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, ricondotta la domanda attorea all'alveo della responsabilità contrattuale, osservava che, nella specie, secondo la prospettazione offerta dall'attrice, la condotta tenuta dai due sanitari convenuti, i quali avevano prestato la propria opera, nelle rispettive qualità di odontoiatra, il dott. , e di implantologo, il dott. Pt_1
andava valutata unitariamente, sia in relazione alla scelta della CP_1
metodologia da utilizzare per risolvere il problema dell'attrice, sia sotto il profilo della effettiva esecuzione del trattamento chirurgico di tipo protesico-implantologico. pag. 12/40 Tanto premesso, valorizzati gli esiti della CTU espletata in corso di causa, il Giudice osservava che l'attrice, nel momento in cui accedeva alle cure dei due professionisti, presentava una situazione di edentulia parziale, in quanto, dall'analisi della OPT del 20/02/2007, emergeva la presenza di otto elementi dentari all'arcata superiore.
Secondo il Tribunale, il procedimento estrattivo di tutti gli elementi dentari dell'arcata superiore, eseguito dal convenuto dott. , non Pt_1
poteva ritenersi corretto, avendo i CTU riscontrato che “le condizioni dento-parodontali degli elementi dentari dell'arcata superiore (come visibili nell'OPT del 20/02/2007) non erano tali da poter far porre indicazione alla loro avulsione, essendo per gli otto denti presenti, il supporto parodontale ancora adeguato (esteso cioè coronalmente al terzo apicale radicolare come quello degli elementi inferiori ad oggi ancora presenti in arcata) e le corone integre. In altri termini, gli otto denti all'arcata superiore della SI.ra non andavano estratti: CP_2
essi erano impiegabili per attuare altro tipo di riabilitazione dentaria emendante l'assenza degli elementi 17,16,15,25,26,27 ...”.
Sempre a giudizio del Tribunale, del resto, lo non aveva Pt_1
provato la compromissione degli elementi dentari tale da renderli non recuperabili funzionalmente, essendosi limitato a sostenere che non potesse escludersi che non vi fosse mobilità dei denti.
Evidenziava, altresì, il Giudice che la scelta estrattiva, funzionale all'innesto di impianto protesico, era errata, “per la presenza di controindicazioni relative quali l'abitudine al fumo di sigaretta, una storia di suscettibilità alla parodontite, la ridotta quantità/qualità ossea delle sedi edentule”. pag. 13/40 Sempre dalla CTU emergeva la prova del fallimento della terapia implantare all'arcata superiore che non emendò l'edentulia parziale.
Da ultimo, richiamando un ulteriore passo della CTU nel quale i consulenti avevano posto in risalto l'assenza, in atti, di immagini pre e post intervento dalle quali poter desumere significativi elementi di valutazione per stabilire se, nella specie, i professionisti avevano adeguatamente pianificato il trattamento prescelto, il Giudice concludeva osservando che, essendo comunque emerse specifiche controindicazioni, “ sarebbe stato onere dei convenuti provare di avere cercato di emendare alle stesse ai fini di una corretta risposta clinica”.
§ 4.
L'appellante principale, nel censurare tale capo di sentenza, con cui ne era stata riconosciuta la responsabilità, deduceva che i CTU non avevano dato compiuta risposta ai rilievi del suo consulente di parte, il quale aveva posto in risalto come, dall'esame radiografico
Ortopantomografia del febbraio 2007, emergevano “solo i picchi ossei interdentali, non già la corticale ossea vestibolare” e che, quindi, non era possibile “escludere che clinicamente non vi fosse mobilità dei denti”.
Ancora, l'appellante sosteneva che il Giudice aveva omesso di valorizzare le difese dell'attrice, dalle quali si desumeva come, per ammissione della stessa istante, quest'ultima presentava pessime condizioni di osso e paradonto, le quali escludevano la (dai CTU paventata) possibilità di salvezza dei denti residui.
Infine, l'appellante si doleva della mancata ammissione della prova per testi, da esso articolata in primo grado al fine di dimostrare le ragioni pag. 14/40 della perdita dei molari all'arcata superiore e della decisione di procedere alla relativa avulsione.
§ 5.
Il motivo è infondato, risolvendosi, in massima parte, nella mera trascrizione di osservazioni di contenuto medico legale, che il CT di parte dell'odierno appellante aveva rivolto alla cd. bozza di relazione, sulle quali gli ausiliari d'ufficio avevano compiutamente risposto.
Invero, il Collegio peritale, a pagina 28 della CTU, dopo aveva riportato la nota del dott. Errico, CT dello , del 22/02/2021 – in cui si Pt_1
sosteneva che “sulla scorta della […] visione di esame radiografico datato 20/02/07 […] si può escludere che clinicamente non vi fosse mobilità dei denti […] dalla sola valutazione radiografica non è possibile desumere la mancanza di indicazione all'avulsione” – rispondeva che:
“In odontoiatria va sempre posto in essere il massimo sforzo per preservare la dentatura naturale con relativi tessuti parodontali di supporto. L'avulsione dentaria, per ciò, è un atto terapeutico estremo da riservare esclusivamente agli elementi “hopeless” ovvero in (dentarie e/o parodontali) tali da renderne irrazionale il trattamento. Nella SI.ra le condizioni dentarie (assenza di carie e/o lesioni CP_2
endodontiche) e parodontali, sulla base della documentazione radiografica unica resa disponibile, non consentono di considerare gli otto elementi mascellari in questione non risanabili. In altre parole, gli otto elementi superiori, seppur non sani, avrebbero dovuto essere risanati mediante opportune terapie di cui non vi è prova documentale che furono eseguite. Si fa rilevare che nessuno dei sanitari coinvolti ha consegnato copia di cartella odontoiatrica a discolpa del loro operare pag. 15/40 tecnico estrattivo degli otto denti superiori che va considerato errato e per ciò censurabile sul piano civilistico”.
Al cospetto di tale argomentato parere medico legale, non ha pregio opinare che le condizioni dei denti residui della ne CP_2
giustificavano l'avulsione, trattandosi di affermazione non confortata da alcun apprezzabile elemento di supporto e, come detto, già convincentemente smentita dai CTU.
Né, invero, le deduzioni difensive dell'attrice deponevano, esse stesse, per la correttezza dell'atto terapeutico, avendo, al contrario, la nella citazione introduttiva, censurato proprio CP_2
l'adeguatezza dell'intervento di estrazione dei denti, finalizzato al successivo impianto di protesi fissa, in ragione delle controindicazioni rappresentate dall'abitudine al fumo di sigaretta e dalla patologia paradontale da cui la stessa era affetta.
Infine, riguardo alla mancata ammissione della prova orale, se ne deve ribadire la superfluità, come evidenziato da questa Corte nell'ordinanza del 22.12.2023, vertendo la stessa su circostanze (quali, la presenza di un'infezione dei denti che giustificava la scelta del medico di procedere alla relativa avulsione) sconfessate ampiamente dall'espletata CTU.
§ 6.
L'appellante principale si doleva, poi, del fatto che il Giudice, mentre dopo il deposito della CTU aveva formulato alle parti una proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nella quale aveva ritenuto congrua una valutazione del danno biologico nella misura del 6%, da liquidarsi secondo le tabelle delle cd. micropermanenti, giungendo ad ipotizzare pag. 16/40 il riconoscimento di un risarcimento pari a complessivi € 9.936,00, invece, dopo il mancato recepimento di tale proposta ad opera dell'attrice, perveniva, in sentenza, a tutt'altre conclusioni, finendo con il liquidare un danno ben maggiore, determinato, in adesione alla CTU, nella misura del 14%, sulla base delle tabelle approvate dalla . CP_9
Riguardo a queste ultime, poi, ne contestava il valore, opinando trattarsi di Linee Guida, non contenute in un testo di legge ma in un volume usualmente impiegato dai consulenti tecnici, e ne stigmatizzava l'impiego da parte del Giudice nonostante la presenza delle corrispondenti voci di danno nelle tabelle ministeriali.
Riguardo alla valutazione del danno operata dai CTU, sosteneva che essa era errata, poiché, essendo otto i denti già mancanti alla al momento dell'estrazione, pari alla metà dell'arcata CP_2
superiore, non era comprensibile come i sanitari potessero essere considerati responsabili della condizione di edentulia superiore.
Nella specie, la valutazione dei CTU era errata, avendo gli stessi considerato i sanitari responsabili in relazione ad una condizione pregressa della paziente già compromessa per la presenza di soli otto denti.
Pertanto, il danno avrebbe dovuto essere determinato in diminuzione,
“secondo le tabelle ministeriali, con riduzione a 2/3 per la pregressa parziale edentulia superiore, pure emendabile”.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Muovendo dalla questione relativa alla differenza tra il contenuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice e quello della sentenza, è pag. 17/40 sufficiente rilevare che, a mente dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta formulata dal Giudice persegue una finalità conciliativa in un'ottica deflattiva e, quindi, non deve necessariamente essere ancorata ai medesimi rigorosi presupposti che fondano la pronuncia della sentenza e, soprattutto, in caso di mancata definizione transattiva della causa, non pregiudica la decisione della stessa, né condiziona in alcun modo il successivo operato del Giudice.
Del resto, in senso conforme, giova osservare che, nella specie, come si desume chiaramente dalla stessa lettura del motivo di appello, la valutazione del danno sottesa alla citata proposta era stata operata dal
Giudice, in misura prudenzialmente più contenuta, in una prospettiva, appunto, di conciliazione della causa.
Ne segue che alcun vizio della sentenza possa ravvisarsi per essere il
Giudice pervenuto, in sede di pronuncia definitiva, a conclusioni diverse da quelle che apparivano come verosimilmente attendibili in base alla proposta conciliativa.
§ 8.
Con riguardo, poi, alla valutazione del danno, operata dai CTU e recepita in sentenza, giova premettere che, secondo il motivato parere dei CTU, “La SI.ra sino al 20/02/2007 (ovvero sino ai 44 CP_2
anni: n. 22/03/1963) all'arcata superiore presentava 8 denti (da primo premolare a primo premolare) che, nel periodo 20 febbraio-22 maggio
2007, le furono colpevolmente estratti.
Oggi, tuttavia, la condizione menomativa anatomica prodotta per colpa sanitaria è, rispetto a quella naturale fisio-patologica ante trattamenti del 2006-2008, peggiorata da: a) perdita dei naturali 8 elementi pag. 18/40 (premolari, canini e incisivi) superiori (punti di appoggio di protesi); b) sensibile riassorbimento osseo della cresta alveolare superiore;
c) persistenza del corpo estraneo metallico (impianto) nel seno mascellare destro. La valutazione del danno biologico da perdita di elementi dentari
è strutturata sulle seguenti voci di cui alle autorevoli “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”
(Giuffrè Editore, 2016): Perdita dentaria superiore %
Incisivo centrale 2
Incisivo laterale 1,5
Canino 2,5
Primo premolare 1,25
Edentulia superiore 28
TOT. emiarcata da incisivo a primo premolare 7,25
TOT: arcata da primo premolare a primo premolare 14,5
Il caso di danno dentario de quo riguarda la perdita di molti denti superiori (otto) sfociata in edentulia superiore e conseguente grave compromissione della funzione (masticatoria e estetica)”.
A tali affermazioni, il CT del dott. , nelle note trasmesse agli Pt_1
ausiliari, poi trasfuse nel corpo dell'atto di appello, obiettava che “Il
“[…] Decreto Ministeriale del 03/07/2003 […]” riporta che “La somma per gli otto denti estratti è 8%” e “il danno va emendato di 2/3 […] quantificando un danno del 5%”.
I CTU sul punto replicavano che “10 punti percentuali sono stati attribuiti in riferimento non alla perdita dei singoli elementi ma alla condizione di edentulia superiore valutata dall'autorevoli “Linee Guida” della pari a 28 punti percentuali e per ciò la valutazione del CP_9
pag. 19/40 danno biologico de quo è assolutamente rispettosa della invalidità orale della p.”.
Quanto appena riportato appare sufficiente a respingere il motivo di gravame, apparendo la stima operata dal Collegio peritale congruamente argomentata, attraverso la valutazione della complessiva condizione patologica della paziente, quale esitata dopo il contestato e non corretto trattamento sanitario, e risultando la citata stima fondata su di un bareme medico legale, quale quello rappresentato “Linee Guida” della di ampia e condivisa CP_9
utilizzazione.
Né, invero, soccorre il riferimento alla stima contenuta nelle tabelle ministeriali delle micropermanenti, venendo, nella specie, in rilievo un danno maggiore del 9%.
§ 9.
Secondo l'appellante la sentenza aveva, inoltre, in maniera del tutto ingiustificata, riconosciuto alla anche un danno psichico, CP_2
valutato dai CTU nella misura del 6%, nonostante le critiche, anche sul punto rivolte dal suo CT di parte all'elaborato peritale, e sebbene di tale danno non fosse stata fornita alcuna prova documentale, dovendosi, in definitiva, sostenere che esso fosse stato apprezzato esclusivamente sulle dichiarazioni, chiaramente interessate, rese dalla perizianda ai CTU in sede di anamnesi.
Tra l'altro, nemmeno era stata considerata la possibile incidenza, sulla precaria condizione psicologica della della patologia CP_2
tumorale da cui la medesima era stata affetta nel corso del 2012, in conseguenza della quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico pag. 20/40 di mastectomia, seguito dalla somministrazione di farmaci antitumorali integrati da radioterapia.
§ 10.
Il motivo, che consiste nella reiterazione di uno dei rilievi critici rivolti dal dott. Errico, CT dello , alla bozza di relazione, è infondato. Pt_1
A tale obiezione, invero, i CTU avevano convincentemente replicato che
“il disturbo mentale rilevato nella p. è causalmente riconducibile al trauma psichico subito (da molti anni persistente edentulia superiore iatrogena in giovane donna) per soddisfacimento di tutti i criteri medico- legali dl riconoscimento del nesso causale: del trauma dentario, infatti, è stata colta l'efficienza lesiva in termini di capacità a produrre invalidità psichica. Pe la valutazione di detta invalidità si è applicato -rispetto alla percentuale attribuibile al "Disturbo dell'adattamento [..] di tipo persistente” “di grado moderato” apprezzato oggi (come nel
2014!!!)- un criterio riduzionistico in base al quale si è fatto riferimento alla voce tabellare del disturbo “lieve” che ha portato alla formulazione del tasso di invalidità del 6% che si conferma”.
Anche sul punto, la CTU risulta congruamente argomentata e le contrarie deduzioni dell'appellante si risolvono in affermazioni non sorrette da alcun convincente elemento di conferma.
Peraltro, in senso contrario all'assunto dell'appellante, milita il rilievo ulteriore per cui la condizione di deficit psichico, valorizzata dal
Collegio peritale, non risulta basata sul mero apprezzamento delle dichiarazioni rese dalla perizianda, essendo stata prodotta in atti e richiamata dai CTU anche una “Relazione psicodiagnostica della U.O.S.
Accertamento del danno psicopatologico della AOU Federico II del pag. 21/40 20/10/2014: “[…] Disturbo dell'adattamento con alterazione mista della emotività e della condotta […] di tipo persistente di grado moderato”.
§ 11.
L'appellante contestava, inoltre, il riconoscimento, da parte del Giudice, dell'importo di euro 4.600,00, corrispondente al costo che la paziente avrebbe dovuto sostenere per la ricostruzione ossea del mascellare superiore.
Analogamente a quanto accaduto per le censure sin qui esaminate, la critica si rivolveva nella contestazione della CTU, nella quale non si era, ad avviso dell'istante, tenuto in debita considerazione quanto obiettato dal suo CT di parte, circa l'inattendibilità della valutazione rispetto ai parametri del Nomenclatore/Tariffario ANDI pure richiamato dal
Collegio peritale.
§ 12.
La censura è infondata, atteso che, nell'elaborato peritale, i CTU scrivevano, al riguardo, testualmente che: “L'attuale condizione menomativa dentaria superiore (edentulia totale) è oggi, come nel gennaio 2006, emendabile mediante applicazione di una protesi totale
(rimovibile o fissa come quella che la p. già accettò) a ritenzione e/o supporto implantare (inserimento di nuovi impianti). Prima dell'applicazione della protesi dentaria vanno posti in essere: a) intervento di rimozione del corpo estraneo metallico nel seno mascellare destro;
b) tecniche ricostruttive del mascellare volte a ristabilire
l'adeguatezza della struttura anatomica ossea mascellare (sufficiente spessore!!!).
pag. 22/40 Il costo per il trattamento di riabilitazione dentaria superiore, sulla base dell'odierno Tariffario ANDI, scaturisce dal seguente calcolo di spesa: rimozione del corpo estraneo dal lume sinusale: Euri 600,00; b) ricostruzione ossea del mascellare superiore: Euri 4600,00”.
In replica ai rilievi del dott. Errico, mediante cui si opinava che, in base al citato tariffario, la spese per il trattamento si aggirava su di un importo medio di euro 1.200,00, anziché di euro 4.600,00, i CTU replicavano: “il costo calcolato tiene conto della necessità di attuare procedure rigenerative MULTIPLE a livello dei siti implantari dell'arcata superiore (da un minimo di 4 ad un massimo di 6) che richiede, dunque, una moltiplicazione del costo unitario di ogni voce per il numero di siti implantari, e nello specifico: prelievo di osso autologo (range tariffario €
300,00 € 450,00), innesto di materiale biocompatibile (range tariffario €
200,00 € 400,00), applicazione di membrana (range tariffario € 300,00
€ 700,00), rialzo del pavimento del seno mascellare destro e sinistro
(Range tariffario € 600,00 € 1.250,00), nonché procedure di chirurgia muco gengivale + innesto libero per la correzione dei postumi legati alle molteplici procedure chirurgiche ricevute (range tariffario € 350,00 €
750,00).
Il calcolo ha tenuto conto, inoltre, della mancanza di un aggiornamento delle voci ANDI alle tariffe attualmente in vigore che impone la scelta di valori più elevati nell'ambito dei range proposti dall'ANDI”.
Quanto appena riportato appare ampiamente sufficiente a giustificare il rigetto della censura, in difetto dell'indicazione di argomentazioni idonee a fare emergere la fallacia del ragionamento seguito dagli ausiliari del primo Giudice. pag. 23/40 § 13.
L'appellante, ribadendo considerazioni in parte svolte con i precedenti motivi, contestava, poi, la sua affermazione di responsabilità, obiettando, in estrema sintesi, che la decisione del Giudice era basata solo sulla CTU, a sua volta, condizionata, significativamente, da quanto dichiarato dalla in sede di anamnesi, che i CTU avevano CP_2
finanche omesso di allegare i verbali delle operazioni peritali, come pure le osservazioni delle parti, così privando queste della possibilità di accertare se le stesse fossero state prese in considerazione.
Osservava, inoltre, che la sua prestazione era consistita solo nell'estrazione dei pochi denti rimasti nell'arcata superiore, dovuta all'accertata presenza di un'infezione, mentre la restante terapia, consistita in “innalzamento del seno mascellare” e nell'impianto delle protesi, era stata attuata, in piena autonomia e con carattere di esclusività, dal dott. Controparte_1
Adduceva, altresì, di avere vanamente consigliato alla paziente l'impianto di una protesi mobile, soluzione dalla stessa avversata.
§ 14.
La censura è infondata.
Muovendo dalle contestazioni afferenti ad eventuali vizi formali della
CTU, è sufficiente replicare che, alle pagine 4 e 5 della relazione di consulenza, gli ausiliari del primo Giudice riportavano il contenuto degli accessi e l'indicazione delle parti e dei consulenti che vi avevano partecipato. Al cospetto di tale minuziosa descrizione, l'odierno appellante non formulava, per il tramite del suo CT, alcuna motivata obiezione, afferente a presunte discrasie tra il contenuto di quanto pag. 24/40 riferito dalla in sede di anamnesi e l'esposizione che del CP_2
colloquio con la perizianda avevano fatto i CTU. Del resto, sul punto, il motivo di gravame è finanche generico, essendosi l'istante lamentato della mancata allegazione dei verbali, senza, tuttavia, specificare sotto quale profilo i passaggi della CTU che descrivevano il contenuto degli accessi peritali non sarebbero attendibili o rispondenti a verità.
Riguardo, poi, alle note dei consulenti tecnici di parte, in tesi misconosciute dai CTU o dai medesimi non allegate, è sufficiente replicare che, invece, gli ausiliari ne riportavano testualmente il contenuto e, subito dopo, esponevano la risposta che essi rendevano riguardo alle singole contestazioni.
Venendo alle contestazioni di merito, elaborate con la censura in esame, giova in contrario rilevare che il dott. procedeva Pt_1
pacificamente all'avulsione degli otto elementi dentari presenti nell'arcata superiore e che tale scelta terapeutica, secondo il motivato parere dei CTU, dinanzi ampiamente riportato, ha avuto una sicura efficienza causale nel determinare la condizione di edentulia dalla quale è attualmente affetta la Quindi, a prescindere dalla CP_2
soluzione terapeutica individuata, consistente nell'impianto di una protesi fissa, rispetto alla quale l'appellante proclamava la sua estraneità, è evidente che la condotta dal medesimo serbata abbia concorso al prodursi dei danni.
Non vi è, inoltre, prova del fatto che l'estrazione completa dei denti ancora presenti è stata giustificata da una diffusa infezione, da cui la paziente era affetta, avendo, invece, i CTU, come si è avuto modo di pag. 25/40 chiarire in precedenza, ricondotto tale scelta alla decisione terapeutica, intrapresa dai curanti, finalizzata all'impianto di una protesi.
Sotto tale profilo, quindi, l'assunto, fatto proprio dall'appellante, di una sua estraneità al percorso di cura successivo, appare scarsamente credibile, risultando, invece, logico che anche il dott. avesse Pt_1
concordato con il collega la scelta di installare l'impianto CP_1
protesico.
§ 15.
L'appellante contestava, poi, il capo di sentenza con cui era stata rigettata la domanda di manleva da esso proposta nei confronti della
CP_3
Sul punto deve premettersi che il primo Giudice, nel respingere tale domanda, aveva osservato che “La polizza UnipolSai (già CP_10
n.061100075447 era stata stipulata a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile per gli anni 2007-2008-2009 con validità annuale con scadenza al 31.12 e copriva le richieste di risarcimento danni presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione .. nel lasso di tempo di operatività della polizza si è quindi verificato il danno ma non la denuncia .. Nella fattispecie, risulta che al contratto acceda una clausola claims made c.d. pura. Infatti, nel contratto di assicurazione si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione senza riferimento al periodo di accadimento degli stessi potendo, quindi, astrattamente riferirsi a
pag. 26/40 qualsiasi attività compiuta nel passato e di cui il contraente non sia a conoscenza.
Tale modello contrattuale, quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma primo, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, cod. civ. .. la giurisprudenza di legittimità ha escluso altresì la vessatorietà della clausola suddetta .. Nella fase prodromica alla conclusione del contratto
"on claims made basis", tuttavia, devono essere osservati gli obblighi informativi da parte dell'impresa assicuratrice, al fine di garantire una tutela effettiva del contraente (artt. 1175,1375 c.c. e d. lgs. 209/2005).
L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare una responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.), ovvero vizi del consenso (sub specie, dolo incidente ex art. 1440 c.c.) con conseguente annullabilità del negozio, che tuttavia non sono stati oggetto di doglianza da parte dell'assicurato. Espresso dunque giudizio di piena liceità della clausola claims made "pura" (in cui le parti, in piena autonomia, regolano i propri interessi con modalità diverse rispetto al regime ordinario di cui all'art.
1917 c.c. circostanza di fatto avvenuta nel caso in esame dove, ad ogni buon conto, le parti hanno individuato quale oggetto dell'assicurazione proprio le denunce avvenute in costanza di polizza), in quanto non vessatoria, né "immeritevole" di tutela”.
Nel censurare tale capo di decisione, l'appellante si doleva delle difese svolte da tese a porre in risalto che lo avrebbe CP_3 Pt_1
potuto evitare la scopertura assicurativa “sottoscrivendo un'altra polizza, con una diversa compagnia, legittimamente dichiarando di non pag. 27/40 aver ricevuto istanze risarcitorie e di non essere a conoscenza di fatti che potessero darvi luogo, avendo quindi regolare tutela in relazione ai fatti qui in discussione”.
Secondo l'appellante, tale difesa era errata, poiché, nel caso avesse concluso altra polizza, il dott. avrebbe dovuto dichiarare “di Pt_1
non aver ricevuto istanze risarcitorie e di non essere a conoscenza di fatti che potessero darvi luogo”, così esponendosi al rischio di un'eccezione di inoperatività del contratto, per avere l'odontoiatra
“taciuto o nascosto” un fatto, verificatosi in precedenza rispetto alla sottoscrizione della polizza, da cui era derivato un evento risarcibile.
Deduceva che, “alla data dell'entrata in vigore delle norme sulla assicurazioni professionale dei sanitari (l'artt. 11 della legge 8 marzo
2017, n. 24, successivo ai fatti di causa), il dott. era Pt_1
nell'impossibilità di rinegoziare una più idonea copertura retroattiva, perché sarebbe incorso nella predetta paradossale situazione di assicurarsi, coprendo il periodo in oggetto, conoscendo l'esistenza dell'illecito già prima della sottoscrizione della polizza, facendo venire meno l'alea del contratto e risultando, comunque ed in ogni caso, privo in concreto di copertura”.
Evidenziava, quindi, che non avrebbe potuto assicurarsi né concludendo una polizza redatta secondo il regime del loss occurrence, né in base a quello delle cd. claims made.
Si doleva della non applicabilità, alla polizza da esso conclusa, del regime introdotto dall'art. 3, comma 5, lett. e), del d.l. 13 agosto 2011,
n. 138, che contemplava una copertura postuma, per un periodo di dieci anni, relativa alle richieste di risarcimento presentate per la pag. 28/40 prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
Sosteneva, quindi, che, nella specie, essendo stato il sinistro ritenuto non indennizzabile, per essere la richiesta di risarcimento pervenuta dopo il termine stabilito nella polizza, si era verificato un buco di copertura, cui avrebbe dovuti porsi rimedio dichiarando la nullità della clausola claims made e ritenendo la garanzia operativa secondo il sistema del loss occurrence.
§ 16.
Il motivo è infondato.
La polizza stipulata dal dott. con l'allora Pt_1 Controparte_11
avente decorrenza dall'1.2.2007 e scadenza al 31.12, rinnovatasi fino al dicembre 2010, all'art. 14 stabiliva che “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Quindi, considerato che la polizza ha cessato di avere efficacia nel dicembre del 2010 e che la prima richiesta risarcitoria veniva pacificamente inoltrata dalla allo nel 2013, vale a CP_2 Pt_1
dire tre anni dopo il termine di validità della garanzia, correttamente il primo Giudice ha escluso l'operatività della copertura assicurativa.
Né, invero, ricorrono le condizioni per poter affermare che la polizza de qua sia nulla, nella parte in cui, come detto, subordinava l'operare della copertura assicurativa all'indicata previsione, costituita dalla necessità che la richiesta di risarcimento pervenisse all'assicurato entro il termine di cessazione dell'efficacia del contratto. pag. 29/40 Sul punto appare sufficiente rimarcare che, come chiarito dalla
Cassazione, “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art.
1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è partecipe (Cass., 22/04/2022, n. 12908); in altri termini, la richiesta del terzo conforma e definisce il rischio assicurato, e non può essere letta nella chiave prospettica della tipologia "loss occurrence"” (cfr. Cass. Civ.
n.22964/23; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 21036 del 26/07/2024).
Per altro verso, non sono state prospettate, nel corso del giudizio di primo e, giova soggiungere, nemmeno in appello, da parte dell'assicurato, ulteriori ipotizzabili ragioni di nullità, sotto il profilo della non conformità del contratto al tipo predisposto dalla legge.
Infatti, nulla l'assicurato ha dedotto in ordine all'idoneità della contestata pattuizione negoziale ad alterare l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, né ha indicato ragioni per ritenere che vi sia stato un
"arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio (cfr.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 22437/2018; conf. Cass. civ. n.
30309/2019).
Del resto, occorre soggiungere come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'indagine afferente alla liceità del pag. 30/40 contratto, pur se consentita, non impone affatto all'impresa di assicurazione di dover dimostrare l'esclusione di non meglio precisate ragioni di criticità del contratto stipulato, spettando piuttosto all'assicurato che, come nella specie, eccepisca l'invalidità del contratto, allegare e dimostrare le ragioni del vizio, “proprio perché la tipologia contrattuale in esame non è "di per sé" inficiata da vizi” (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 27/07/2023, n.22964).
In proposto, peraltro, non va nemmeno sottaciuto che la pattuizione in esame, contemplando, a fronte di un rinnovo volta per volta di un solo anno della durata contrattuale (da ultimo fino al 31.12.2010),
l'estensione, senza limitazioni di sorta sul piano temporale, della copertura ad eventi verificatisi anche prima della conclusione del contratto e, quindi, sino a dieci anni prima della stessa, preveda un regime sostanzialmente assimilabile a quello introdotto in epoca recente dal legislatore con la normativa di cui alla legge n. 24 del 2017.
Infatti, la legge ha introdotto un modello di assicurazione CP_12
sanitaria basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, priva di postuma, salvo che in caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario (cfr. Cassazione civile sez. III,
12/03/2024, n.6490).
Ne discende che la doglianza dell'appellante, tesa a stigmatizzare la decisione per non avere considerato l'assenza di una clausola che includesse nella copertura le richieste postume rispetto alla cessazione del contratto, non meriti accoglimento, trattandosi di un regime che nemmeno la legge introdotta nel 2017 contempla, salvo che per pag. 31/40 l'ipotesi, non ricorrente nella specie, di definitiva cessazione dell'attività professionale da parte dell'assicurato.
Infine, nemmeno merita adesione la tesi dell'appellante, secondo cui, in ipotesi di ritenuta nullità della clausola, il Giudice avrebbe dovuto sostituire la pattuizione viziata con altra modulata secondo il regime del “loss occurrence”, così da ritenere incluso l'evento siccome verificatosi in costanza di assicurazione, ancorché denunciato all'assicurato dopo la cessazione di efficacia della polizza.
Ed invero, al riguardo è sufficiente replicare che, secondo le indicazioni fornite dalla sentenza delle sezioni unite della S.C. n. 22437 del
24/09/2018, nel caso in cui riscontri l'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, (situazione, che giova ribadirlo, nella specie, non è stata nemmeno specificamente dedotta e non è ravvisabile), il Giudice dovrà dichiarare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., e potrà porvi rimedio “per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere
l'abuso del diritto .. in forza della norma di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c., così da integrare lo statuto negoziale (non già tramite il modello della c.d. loss occurence di cui all'art. 1917, primo comma, c.c., bensì) attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente
l'equilibrio dell'assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa. Regolamentazione che, per la sua imperatività, viene a somministrare delle "regole di struttura", siccome orientate a rendere il contratto idoneo allo scopo, tenuto conto anzitutto delle esigenze dell'assicurato, oltre che delle ricordate istanze sociali”
pag. 32/40 (cfr. in senso conforme, più di recente, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
6490 del 2024).
In conclusione, l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
§ 17.
Giova a questo punto soffermarsi sull'appello incidentale tardivo, siccome proposto decorsi oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e dell'appello principale, del coobbligato solidale, . Controparte_1
Preliminarmente tale appello, ancorché tardivo rispetto al termine di cui all'art. 325 c.p.c., deve ritenersi ammissibile, essendo l'interesse alla sua proposizione sorto, in capo al dalla proposizione CP_1
dell'appello principale, il cui accoglimento avrebbe chiaramente pregiudicato la posizione dell'appellante incidentale esponendolo al rischio di una responsabilità esclusiva anziché solidale (cfr. ex multis,
Cassazione civile sez. I, 08/09/2025, n.24761; Sezioni Unite n.
8486/2024).
Venendo al merito, il censurava la sentenza sulla scorta di CP_1
argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle dello , tra Pt_1
l'altro in più punti richiamate mediante rinvio per relationem all'appello principale.
Così, in particolare, il lamentava che il Giudice con la sentenza CP_1
stravolgeva la proposta conciliativa che aveva formulato alle parti in corso di causa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
pag. 33/40 Valgano, a confutazione della fondatezza di tale censura, le medesime considerazioni dinanzi esposte rispetto al corrispondente motivo di appello principale.
§ 18.
Ed ancora, l'appellante incidentale operava un mero rinvio ai motivi di appello principali concernenti la sussistenza dell'an e la misura del quantum.
Anche in ordine a tali censure, è sufficiente ribadire le considerazioni esposte riguardo al gravame principale.
L'appellante incidentale, poi, opinava di dovere andare esente da qualsivoglia responsabilità, avendo eseguito l'intervento di impiantologia dopo che lo aveva già rimosso tutti i denti Pt_1
residui e considerato che i trattamenti da esso praticati si collocavano temporalmente “tra la fine del 2006 e gli inizi del 2007; mentre
l'intervento di impianto di nuove protesi, della primavera del 2008, venne effettuato dal Dott. ”, per cui le protesi oggetto di rottura Pt_1
erano quelle impiantate dall'altro convenuto.
Inoltre, stigmatizzava il lungo lasso temporale, di circa 5 anni, intercorso tra la rottura delle protesi, ed il consulto al quale l'attrice ricorreva presso altri sanitari.
§ 19.
Anche la censura appena riportata, finalizzata a porre in dubbio la responsabilità dell'appellante incidentale e ad addossare allo Pt_1
tutta la colpa dei danni sofferti dall'attrice, sostanzialmente speculare a quella di analogo tenore articolata dall'appellante principale, è infondata. pag. 34/40 Dall'espletata CTU emerge, infatti, che “tra il 15/05/2007 e il gennaio
2008 la sig.ra trapanese fu sottoposta ad interventi di rialzo dei seni mascellari dal dott. CP_1
• Risulta che a partire dal febbraio 2008 alla sig.ra in arcata CP_2
superiore fu intrapresa terapia implantare (presso lo studio dal Pt_1
dott. -emendante l'edentulia totale superiore- mediante CP_1
inserimento di impianti (in numero non certo ma programmato fino a
10) eseguita in maniera incompleta e mai conclusa con l'applicazione delle componenti protesiche coronali definitive.. esistevano controindicazioni relative (rappresentate dalla parodontite, dal fumo e dalla ridotta quantita'/qualita' ossea delle sedi edentule) alla terapia riabilitativa implantare dell'arcata superiore edentula che andava proposta con la prospettazione anche di altri trattamenti.
• Vi fu difetto di consenso informato.
• L'assenza di immagini opt, tc-dental-scan e/o fotografiche (del subito prima e del subito dopo gli interventi di inserimento degli impianti) non ci consente oggi di individuare la sussistenza o meno di eventuali difetti
(errori) di pianificazione e/o di esecuzione del manufatto protesico implantare”.
In conclusione, il danno cagionato all'attrice è conseguenza tanto dell'avulsione, quanto dell'installazione di impianto protesico, per cui anche il dott. ha concorso, con la sua inadeguata prestazione CP_1
professionale, al prodursi dell'evento.
§ 20.
Con ulteriore motivo, l'appellante incidentale impugnava il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di manleva, osservando che la pag. 35/40 polizza era stata stipulata il 05.06.2003, era operativa al momento del verificarsi del fatto dannoso e che, nonostante ciò, il Giudice ne aveva escluso l'operatività per essere la denuncia del sinistro intervenuta tardivamente.
§ 21.
Il Giudice primo grado, nel respingere la domanda, osservava: “La polizza n. 8713 aveva decorrenza dal 05.06.2003 con CP_5
scadenza decennale e disdettato dall'assicurato in data 2.07.2015 e prestata per le richieste di risarcimento danni presentate all'assicurato e denunciate per la prima volta durante il periodo di validità del contratto con ultrattività retroattiva per comportamenti posti in essere nei due anni precedenti la stipula” ed evidenziava che, in ordine a detta polizza, durante la relativa operatività non si era verificato il danno, né vi era stata la denuncia.
Ciò posto, il motivo è infondato.
Invero, è pacifico in atti che l'odierno appellante incidentale abbia comunicato a disdetta della polizza assicurativa de qua a CP_5
far data dal 12.09.2015 (cfr. comunicazione di disdetta, a firma dell'assicurato, allegata alla produzione telematica di ). CP_5
Risulta, del pari, incontestato che il dott. abbia denunciato per CP_1
la prima volta il sinistro alla compagnia in data 02.02.2016, attraverso la notificazione dell'atto di chiamata in causa, e, quindi, dopo la scadenza del periodo di efficacia della polizza.
Ne segue che, sebbene l'evento dannoso si sia verificato in costanza di copertura (sul punto dovendosi emendare, quindi, la diversa ed errata affermazione del primo Giudice), nondimeno la copertura non possa pag. 36/40 operare, per essere il cd. claim di epoca successiva alla scadenza del contratto, secondo quanto chiaramente previsto dalla clausola contenuta all'art.
4.5 delle condizioni di polizza (cfr. copia della polizza, completata delle condizioni generali di contratto, allegata alla produzione telematica di ). CP_5
Del resto, il dott. non ha, con il motivo di gravame in esame, se CP_1
non in termini assolutamente generici, sollevato questioni di eventuale nullità della suddetta clausola, per cui ogni valutazione deve ritenersi finanche preclusa.
In definitiva, quindi, anche l'appello incidentale deve essere integramente rigettato.
§ 22.
Al rigetto degli appelli, principale ed incidentale, segue la condanna, di ciascuno degli appellanti, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, nei confronti della CP_2
Inoltre, essendo rimasti soccombenti anche in relazione ai motivi di appello concernenti la copertura assicurativa, gli appellanti debbono rifondere le spese processuali del presente grado anche alle compagnie assicurative da ciascuno di essi chiamate in causa.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, quanto alla posizione del dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro CP_1
26.001,00 ed euro 52.000,00, avuto riguardo al disputatum,
pag. 37/40 corrispondente all'ammontare delle condanne di cui ai capi a), b) del dispositivo della sentenza impugnata e, quanto allo , dello Pt_1
scaglione superiore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), nel quale rientra il disputatum, tenuto conto anche del capo di condanna di cui alla lettera c) del dispositivo (che, appunto, riguarda solo il dott.
). Pt_1
Le spese processuali vanno distratte in favore dei procuratori costituiti della dichiaratisi antistatari. CP_2
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il gravame principale ed incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da , avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_2
, delle spese processuali del grado di appello, che
[...]
liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del pag. 38/40 compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IO AG e dell'Avv. Michele Scolamiero;
c) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_2
, delle spese processuali del grado di appello, che
[...]
liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IO
AG e dell'Avv. Michele Scolamiero;
d) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, Controparte_3
che liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del grado di Controparte_5
appello, che liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di , di un ulteriore importo Parte_1 Controparte_1
pari a quello rispettivamente previsto per il gravame principale ed incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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