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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART 281 SEXIES CPC nella causa iscritta a ruolo al n. 909/2020 R.G., promossa con ricorso in appello da:
(c.f. ), residente in [...]7, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferri (c.f. ; fax 0422812943; C.F._2 pec: del foro di Treviso, con domicilio eletto Email_1 presso il suo studio in Oderzo, Calle Bellis, ½, in virtù di procura di primo grado.
Appellante -
Contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello
[...] C.F._3
Coniglione (c.f.: ; pec: C.F._4
e Giampaolo De Piazzi (c.f.: Email_2
; pec: C.F._5 Email_2 dell'Avvocatura Civica del , ed elettivamente domiciliato presso la sede Controparte_1 municipale di Palazzo Ca' Sugana in Treviso, via Municipio 16 - Servizio Affari Legali.
P.A. Appellata -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1083/2019 del Giudice di Pace di Treviso, resa in data 07.11.2019, depositata in data 13.12.2019, notificata in data 09.01.2020.
All'udienza del 10 ottobre 2024, con Giudice designato Dott. Deli Luca, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Conclusioni dell'appellante : Parte_1
"Per quanto esposto l'appellante chiede, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della stessa, l'annullamento del verbale impugnato e di ogni atto connesso e/o presupposto e/o conseguente, con rifusione delle spese legali di entrambi i gradi."
Conclusioni dell'appellata : Controparte_1
"nel merito, in via preliminare: dichiarare, in base al combinato disposto degli articoli 342,
348 bis e 348 ter, l'inammissibilità dell'appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza n. 1083/19 del 07.11.2019, depositata in data 13.12.2019, notificata in data 09.01.2020, del Giudice di Pace di Treviso per insussistenza di ragionevole probabilità che venga accolto, poiché manifestatamene infondato;
nel merito: rigettare, per le motivazioni esposte nella memoria difensiva ex art. 436 c.p.c. di data 20.03.2020 nonché nelle note conclusive di data 30.09.2022, l'atto introduttivo del presente giudizio di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 1083/19 del 07.11.2019, depositata in data 13.12.2019, notificata in data 09.01.2020, del Giudice di Pace di Treviso. In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio."
Svolgimento del processo e posizioni delle parti: La controversia trae origine da un verbale (n. V/47082Y/2019) emesso dalla Polizia Locale di Treviso a carico della IG per la violazione dell'articolo 126-bis, Parte_1 comma 2, del Codice della Strada. La sanzione accessoria è stata comminata per la mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo di proprietà della IG , Pt_1 coinvolto in una precedente infrazione per eccesso di velocità (art. 142 CdS). La IG
, pur avendo pagato la sanzione principale, aveva omesso di fornire i dati richiesti, Pt_1 dichiarando di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo a causa del tempo trascorso e dell'utilizzo dell'auto da parte di altri familiari.
Il Giudice di Pace di Treviso, in primo grado, ha respinto l'opposizione della IG
, ritenendo che la "mera dichiarazione di scarsa memoria" non costituisse un Pt_1
"valido, documentato e giustificato motivo di natura oggettiva" idoneo a scriminare l'obbligo di comunicazione, richiamando l'onere di custodia e vigilanza gravante sul proprietario del veicolo. La sentenza ha quindi confermato il verbale, seppur contenendo la sanzione nel minimo edittale. Con il presente appello, la IG ha chiesto la riforma della sentenza di primo Pt_1 grado, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, CdS. Ha argomentato che la sua comunicazione, seppur negativa, fosse tempestiva e conforme a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, richiamando a supporto la sentenza della
Cassazione n. 9555/2018. Ha inoltre sottolineato il lasso temporale tra l'infrazione e la richiesta dei dati, nonché l'utilizzo promiscuo del veicolo da parte del marito e del figlio, come elementi giustificativi dell'impossibilità di ricordare il conducente.
Il , parte appellata, ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello, sostenendo la sua manifesta infondatezza e la mera riproposizione di argomentazioni già disattese in primo grado. Nel merito, ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, ribadendo l'insufficienza della "scarsa memoria" come giustificazione e richiamando una giurisprudenza più recente e restrittiva della
Cassazione (segnatamente la sentenza n. 30939/2018).
Motivazione della decisione
Il Tribunale rileva , in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello. Sebbene l'appello riproponga in gran parte le doglianze già formulate in primo grado, esso articola comunque una critica alla decisione impugnata, configurando così i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge processuale, evitando la pronuncia pregiudiziale di rito.
Passando al merito dell'impugnazione, il Tribunale ritiene che l'appello della IG
non possa trovare accoglimento, in quanto le argomentazioni addotte non Pt_1 scalfiscono la solidità della decisione di primo grado.
Si deve ribadire che l'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada impone al proprietario del veicolo un preciso obbligo di collaborazione con le autorità, finalizzato all'identificazione del responsabile dell'infrazione ai fini della decurtazione dei punti patente.
Tale obbligo non è meramente formale, ma sostanziale, richiedendo la comunicazione effettiva dei dati del conducente.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito in modo univoco che la clausola del
"giustificato e documentato motivo" non può essere interpretata in maniera tale da vanificare la portata dell'obbligo. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, una generica dichiarazione di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo non è sufficiente a integrare tale giustificazione. L'onere della prova di una reale e insormontabile impossibilità, non dipendente da una carenza di diligenza del proprietario, ricade su quest'ultimo.
A tal proposito, è imprescindibile richiamare la più recente e vincolante interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30939 del 29 novembre 2018. Questa pronuncia ha significativamente circoscritto la nozione di "giustificato motivo", limitandola ai casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o a situazioni eccezionali, imprevedibili e incoercibili. Anche in tali evenienze, il proprietario ha l'onere di
2 dimostrare in giudizio di aver adottato "misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo".
Nel caso di specie, la IG ha semplicemente addotto il lasso di tempo trascorso Pt_1
e l'utilizzo promiscuo del veicolo da parte del marito e del figlio. Tali circostanze, pur astrattamente rilevanti, non configurano, di per sé, un "giustificato e documentato motivo" secondo la più recente esegesi giurisprudenziale. Il Tribunale concorda con il CP_1
nel ritenere che proprio la consapevolezza dell'utilizzo del veicolo da parte di più
[...] familiari avrebbe dovuto spingere l'appellante ad una "diligente gestione" dell'uso del mezzo, magari attraverso l'istituzione di un semplice "registro di utilizzo". L'assenza di tali cautele dimostra una mancata adozione di quelle misure che, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbero consentito di risalire all'identità del conducente.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace, che ha ritenuto l'insufficienza della giustificazione offerta dall'appellante, appare immune da vizi e meritevole di piena conferma. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e dei valori medi previsti per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro il , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Pt_1 Controparte_1 provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1083/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Treviso, resa in data 07.11.2019, depositata in data 13.12.2019, notificata in data 09.01.2020, che integralmente conferma.
2. Condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 18 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Deli Luca
Treviso, 19/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART 281 SEXIES CPC nella causa iscritta a ruolo al n. 909/2020 R.G., promossa con ricorso in appello da:
(c.f. ), residente in [...]7, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferri (c.f. ; fax 0422812943; C.F._2 pec: del foro di Treviso, con domicilio eletto Email_1 presso il suo studio in Oderzo, Calle Bellis, ½, in virtù di procura di primo grado.
Appellante -
Contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello
[...] C.F._3
Coniglione (c.f.: ; pec: C.F._4
e Giampaolo De Piazzi (c.f.: Email_2
; pec: C.F._5 Email_2 dell'Avvocatura Civica del , ed elettivamente domiciliato presso la sede Controparte_1 municipale di Palazzo Ca' Sugana in Treviso, via Municipio 16 - Servizio Affari Legali.
P.A. Appellata -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1083/2019 del Giudice di Pace di Treviso, resa in data 07.11.2019, depositata in data 13.12.2019, notificata in data 09.01.2020.
All'udienza del 10 ottobre 2024, con Giudice designato Dott. Deli Luca, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Conclusioni dell'appellante : Parte_1
"Per quanto esposto l'appellante chiede, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della stessa, l'annullamento del verbale impugnato e di ogni atto connesso e/o presupposto e/o conseguente, con rifusione delle spese legali di entrambi i gradi."
Conclusioni dell'appellata : Controparte_1
"nel merito, in via preliminare: dichiarare, in base al combinato disposto degli articoli 342,
348 bis e 348 ter, l'inammissibilità dell'appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza n. 1083/19 del 07.11.2019, depositata in data 13.12.2019, notificata in data 09.01.2020, del Giudice di Pace di Treviso per insussistenza di ragionevole probabilità che venga accolto, poiché manifestatamene infondato;
nel merito: rigettare, per le motivazioni esposte nella memoria difensiva ex art. 436 c.p.c. di data 20.03.2020 nonché nelle note conclusive di data 30.09.2022, l'atto introduttivo del presente giudizio di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 1083/19 del 07.11.2019, depositata in data 13.12.2019, notificata in data 09.01.2020, del Giudice di Pace di Treviso. In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio."
Svolgimento del processo e posizioni delle parti: La controversia trae origine da un verbale (n. V/47082Y/2019) emesso dalla Polizia Locale di Treviso a carico della IG per la violazione dell'articolo 126-bis, Parte_1 comma 2, del Codice della Strada. La sanzione accessoria è stata comminata per la mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo di proprietà della IG , Pt_1 coinvolto in una precedente infrazione per eccesso di velocità (art. 142 CdS). La IG
, pur avendo pagato la sanzione principale, aveva omesso di fornire i dati richiesti, Pt_1 dichiarando di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo a causa del tempo trascorso e dell'utilizzo dell'auto da parte di altri familiari.
Il Giudice di Pace di Treviso, in primo grado, ha respinto l'opposizione della IG
, ritenendo che la "mera dichiarazione di scarsa memoria" non costituisse un Pt_1
"valido, documentato e giustificato motivo di natura oggettiva" idoneo a scriminare l'obbligo di comunicazione, richiamando l'onere di custodia e vigilanza gravante sul proprietario del veicolo. La sentenza ha quindi confermato il verbale, seppur contenendo la sanzione nel minimo edittale. Con il presente appello, la IG ha chiesto la riforma della sentenza di primo Pt_1 grado, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, CdS. Ha argomentato che la sua comunicazione, seppur negativa, fosse tempestiva e conforme a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, richiamando a supporto la sentenza della
Cassazione n. 9555/2018. Ha inoltre sottolineato il lasso temporale tra l'infrazione e la richiesta dei dati, nonché l'utilizzo promiscuo del veicolo da parte del marito e del figlio, come elementi giustificativi dell'impossibilità di ricordare il conducente.
Il , parte appellata, ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello, sostenendo la sua manifesta infondatezza e la mera riproposizione di argomentazioni già disattese in primo grado. Nel merito, ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, ribadendo l'insufficienza della "scarsa memoria" come giustificazione e richiamando una giurisprudenza più recente e restrittiva della
Cassazione (segnatamente la sentenza n. 30939/2018).
Motivazione della decisione
Il Tribunale rileva , in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello. Sebbene l'appello riproponga in gran parte le doglianze già formulate in primo grado, esso articola comunque una critica alla decisione impugnata, configurando così i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge processuale, evitando la pronuncia pregiudiziale di rito.
Passando al merito dell'impugnazione, il Tribunale ritiene che l'appello della IG
non possa trovare accoglimento, in quanto le argomentazioni addotte non Pt_1 scalfiscono la solidità della decisione di primo grado.
Si deve ribadire che l'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada impone al proprietario del veicolo un preciso obbligo di collaborazione con le autorità, finalizzato all'identificazione del responsabile dell'infrazione ai fini della decurtazione dei punti patente.
Tale obbligo non è meramente formale, ma sostanziale, richiedendo la comunicazione effettiva dei dati del conducente.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito in modo univoco che la clausola del
"giustificato e documentato motivo" non può essere interpretata in maniera tale da vanificare la portata dell'obbligo. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, una generica dichiarazione di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo non è sufficiente a integrare tale giustificazione. L'onere della prova di una reale e insormontabile impossibilità, non dipendente da una carenza di diligenza del proprietario, ricade su quest'ultimo.
A tal proposito, è imprescindibile richiamare la più recente e vincolante interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30939 del 29 novembre 2018. Questa pronuncia ha significativamente circoscritto la nozione di "giustificato motivo", limitandola ai casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o a situazioni eccezionali, imprevedibili e incoercibili. Anche in tali evenienze, il proprietario ha l'onere di
2 dimostrare in giudizio di aver adottato "misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo".
Nel caso di specie, la IG ha semplicemente addotto il lasso di tempo trascorso Pt_1
e l'utilizzo promiscuo del veicolo da parte del marito e del figlio. Tali circostanze, pur astrattamente rilevanti, non configurano, di per sé, un "giustificato e documentato motivo" secondo la più recente esegesi giurisprudenziale. Il Tribunale concorda con il CP_1
nel ritenere che proprio la consapevolezza dell'utilizzo del veicolo da parte di più
[...] familiari avrebbe dovuto spingere l'appellante ad una "diligente gestione" dell'uso del mezzo, magari attraverso l'istituzione di un semplice "registro di utilizzo". L'assenza di tali cautele dimostra una mancata adozione di quelle misure che, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbero consentito di risalire all'identità del conducente.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace, che ha ritenuto l'insufficienza della giustificazione offerta dall'appellante, appare immune da vizi e meritevole di piena conferma. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e dei valori medi previsti per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro il , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Pt_1 Controparte_1 provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1083/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Treviso, resa in data 07.11.2019, depositata in data 13.12.2019, notificata in data 09.01.2020, che integralmente conferma.
2. Condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 18 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Deli Luca
Treviso, 19/06/2025
Il Giudice
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