TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1696/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 372 emesso dal Tribunale di Patti in data 17/18 luglio 2019, promossa da
(C.F.: ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Sant'Agata di Militello, via G. Pascoli n. 22, presso lo studio dell'avv. Calogero Cicero che li rappresenta e difende, attori in opposizione, contro
(C.F.: ), società a Controparte_1 P.IVA_1
responsabilità limitata con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, (già CP_2 [...]
(C.F.: ; P. IVA: ), in persona del CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Patti,
Via XX Settembre n. 34 (studio dell'avv. Franca Galati), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Staiti (PEC: Email_1
– fax n. 0906413247) che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti bancari – conto corrente e contratto di affidamento;
sono presenti l'avv. Salvatore Mancuso in sostituzione dell'avv.
Calogero Cicero e l'avv. Daniela Accordino in sostituzione dell'avv.
Roberto Staiti, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. L'avv. Accordino si riporta al preverbale depositato in data 19 febbraio 2025.
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2019,
[...]
e hanno proposto opposizione avverso il Pt_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 372 emesso dal Tribunale di Patti in data 17/18 luglio 2019, notificato in data 30 luglio 2019, con il quale era stato ingiunto nei loro confronti il pagamento, in favore di
[...]
successore della della somma di Controparte_1 Controparte_4
euro 49.424,27, comprensiva di interessi moratori maturati, oltre interessi di mora maturandi dal 6 aprile 2019 e spese di procedura, quale debito residuo a saldo negativo del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10402477, sottoscritto in data 17 febbraio 2005 da
, con contratto di affidamento stipulato in pari data, Parte_1
debito garantito con fideiussione fino alla concorrenza di euro
52.000,00 da . Parte_2
Gli attori hanno eccepito l'intervenuta prescrizione ordinaria ex art. 2946 cc. del credito;
l'inidoneità delle scritture poste a fondamento della concessione del D.I.; la genericità della domanda;
l'inesistenza del credito rivendicato dall'opposta o/e erroneità delle somme richieste, eccependo il diritto alla ripetizione e/o compensazione nei confronti dell'opposta degli interessi e condizioni addebitati e non dovuti. Hanno, pertanto, richiesto dichiararsi la nullità o l'inefficacia o revocarsi il D.I. per difetto dei presupposti formali e sostanziali e per intervenuta prescrizione ordinaria decennale;
revocarsi il decreto opposto per insussistenza e/o inesattezza del credito;
ridurre nei limiti del giusto e del provato le richieste dell'opposta, ritenendo e dichiarando non dovuti gli interessi nella misura applicata e richiesta.
Con comparsa di risposta depositata in data 19 febbraio 2019, si è costituita in giudizio la cessionaria della Controparte_1 e per essa, quale mandataria, la Controparte_4 CP_2
eccependo la genericità delle contestazioni avanzate da parte attrice e deducendo la completezza della documentazione prodotta.
Tanto premesso, ha chiesto, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna degli attori al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 17 novembre 2020, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo termine per l'avvio della mediazione obbligatoria, adempimento eseguito.
Espletata la CTU contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza odierna, la causa viene decisa. In via preliminare, gli attori hanno eccepito la prescrizione decennale deducendo che, dal momento della revoca dell'affidamento avvenuta in data 24 gennaio 2008, non avevano ricevuto alcuna altra diffida, disconoscendo la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di messa in mora del 15 maggio 2016 ricevuta in data 6 giugno 2016, allegata al fascicolo telematico di parte opposta.
L'eccezione appare infondata.
Il disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della lettera di diffida, quale atto interruttivo della prescrizione, non appare rilevare perché compiuto genericamente come mera formula di stile (Cass., n. 18042/2014).
In ogni caso, l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'avviso di ricevimento della raccomandata non può essere proposta se non con querela di falso, in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui viene consegnato l'atto), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art 2700 c.c. (Cass., n. 3014/1975; Cass., n. 355/70; Cass., n. 3065/2003).
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass. n.
24852/2006).
Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta una veste delle parti formale/processuale distinta da quella sostanziale, con conseguente ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.:
l'opponente - formalmente attore - è sostanzialmente il convenuto e l'opposto - formalmente convenuto - è sostanzialmente l'attore.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. La Corte di Cassazione ha confermato il detto principio di diritto con l'ordinanza n.13240/2019 aggiungendo inoltre che la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Corte di Cassazione, n. 21101 del 2015; Corte di
Cassazione, n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Corte di Cassazione, n. 5915 del 2011; Corte di Cassazione, n. 5071 del 2009). Anche la giurisprudenza di merito ha sempre ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale e che in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
La banca deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto.
Nella specie, la convenuta opposta ha adempiuto l'onere producendo in giudizio la completa documentazione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Sono stati depositati i contratti di apertura del conto corrente, quello di affidamento e quello di fideiussione, nonché risulta prodotta la serie completa degli estratti conto oggetto d'analisi, dall'apertura del 17 febbraio 2005 (saldo iniziale pari a zero) al 28 febbraio 2008, con un saldo a debito pari ad euro 42.856,66 stornato a sofferenza.
Gli attori hanno eccepito la nullità degli interessi e delle prestazioni imposte illegittimamente (v. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione).
Tale eccezione risulta fondata con esclusivo riferimento alla clausola di capitalizzazione degli interessi e alla commissione di massimo scoperto.
Peraltro, in ordine alla dedotta genericità delle eccezioni proposte dagli attori, occorre ricordare che il giudice è tenuto ad effettuare un controllo d'ufficio sull'eventuale nullità o abusività delle clausole contrattuali e disapplicarle ove, come nella specie, il cliente abbia la qualità di consumatore (Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479; Corte giustizia UE, sez. IX, 18 gennaio 2024, n. 531).
Ciò posto, l'analisi della documentazione versata in atti ha permesso di rilevare le seguenti criticità: la pattuizione di una cms per utilizzi allo scoperto pari all'1,50% non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato, nonché superiore alla cms soglia di periodo, pari allo 1,140%, che pertanto andrà espunta dal ricalcolo;
la pattuizione di un tasso annuo netto creditore (TAN) dello 0,010% assolutamente coincidente con il tasso annuo effettivo (TAE) che rappresenta molto sinteticamente il TAN maggiorato dagli effetti della capitalizzazione.
In particolare, dalla consulenza tecnica contabile, depositata in data
21 settembre 2024, è emerso quanto segue.
La pattuizione del tasso del 14,500% per affidamenti fino ad euro
5.000,00 è risultato essere inferiore al tasso soglia massimo applicabile, per il 1° trimestre 2005, pari al 18,705% avendo riguardo alla categoria di operazioni “Aperture di credito in conto corrente”. Anche il tasso del 13,500% per affidamento oltre euro 5.000,00 e di mora è risultato essere inferiore al tasso soglia massimo applicabile, pari al 14,265%. Il calcolo del TEG ha permesso di verificare la piena legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed applicate, come da prospetto sintetico riepilogativo indicato nella consulenza (pag. 6).
Il tasso di interesse è risultato determinabile, nei limiti del tasso soglia ed applicato conformemente a quanto contrattualmente pattuito.
È, inoltre, emersa l'applicazione delle seguenti condizioni. La pattuizione di un tasso annuo netto creditore (TAN) dello
0,010% assolutamente coincidente con il tasso annuo effettivo (TAE) che rappresenta molto sinteticamente il TAN maggiorato dagli effetti della capitalizzazione.
La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato, come nella specie, nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass., n. 4321/2022).
Nella specie, pertanto, avendo appurato l'identità sostanziale del TAE e del TAN, con vanificazione della periodicità trimestrale degli interessi attivi del creditore, si ritiene che la capitalizzazione non sia stata pattuita nel rispetto della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente nullità della stessa.
Si precisa, al riguardo, che la giurisprudenza citata dalla parte opposta non si pone in linea con l'arresto della Suprema Corte del
2022 citato, dal quale non vi sono ragioni di discostarsi e che, comunque, dal calcolo effettuato dal consulente, è emerso come le pattuizioni concordate abbiano, di fatto, annullato la pari periodicità infrannuale degli interessi passi ed attivi.
Ancora, è stata appurata la pattuizione di una cms per utilizzi allo scoperto pari all'1,50% non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato, nonché superiore alla cms soglia di periodo, pari allo 1,140%, che pertanto è stata espunta dal ricalcolo.
Il problema è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti giurisprudenziali, tra cui quello maggiormente condiviso ha ritenuto che la CMS abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Infatti, la Suprema Corte (v. sentenza n. 870/2006) ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito.
Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.
Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordata) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. Alla luce della citata giurisprudenza, si deve ritenere che la CMS abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista;
ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la
CMS come una remunerazione messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido.
Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della CMS in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, la stessa viene in genere, parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria.
Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della CMS in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la CMS perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il fatto lecito, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso.
Inoltre, va considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
E da ultimo la Suprema Corte ha statuito che in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la CMS, la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa. In particolare, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (v. Cass., n.
19825/2022).
Alla luce di quanto esposto, accertata solo incidentalmente la nullità (in mancanza di un'esplicita domanda in tale senso) delle clausole contrattuali illegittime relative alla capitalizzazione degli interessi e all'applicazione della cms, il ricalcolo del rapporto di conto corrente eliminando le cms e senza alcuna capitalizzazione per l'intero periodo, per quanto sopra argomentato, ha determinato un saldo rideterminato, alla data del 28 febbraio 2008 a debito per il correntista di - euro 38.720,40 (cfr. allegato 5 della c.t.u.) a fronte di un saldo banca negativo pari a - euro 42.856,66. Di conseguenza, il corretto importo da ingiungere, alla data del 5 aprile 2019, è pari a complessivi euro 44.653,30 in luogo di quello portato dal D.I. opposto pari ad euro
49.424,27, come da prospetto analitico riportato a pag. 8 della c.t.u. che qui si richiama. Le risultanze della c.t.u. appaiono pienamente condivisibili e si richiamano anche in ordine alle risposte ai rilievi di parte opposta.
Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo con condanna degli attori al pagamento, in favore della convenuta in opposizione, dell'importo minore rideterminato di euro 44.653,30 (già comprensivo di interessi alla data del 5 aprile 2019), oltre interessi legali dal 5 aprile
2019 al soddisfo e con riferimento all'attrice Parte_2
nei limiti della fideiussione prestata pari ad euro 52.000,00.
Visto l'esito complessivo della lite, da cui è dipesa la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della nullità parziale di alcune clausole contrattuali, occorre escludere la ripetizione delle spese della fase monitoria e compensare per un quarto le spese della presente fase di opposizione con condanna degli opponenti al pagamento in favore della convenuta della residua quota liquidata come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, vista la riduzione degli importi richiesti, con istruttoria, in base al valore del decisum). Le spese di c.t.u. contabile vanno poste, per tre quarti a carico degli attori e per la restante quota vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1696/2019
R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 372 emesso dal Tribunale di Patti in data 17/18 luglio 2019, ogni altra domanda, eccezione e questione rigettata o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta in opposizione, dell'importo di euro
44.653,30 (già comprensivo di interessi alla data del 5 aprile
2019), oltre interessi legali dal 5 aprile 2019 al soddisfo e con riferimento all'attrice nei limiti della Parte_2
fideiussione prestata pari ad euro 52.000,00;
- rigetta ogni altra eccezione;
- dichiara irripetibili le spese della fase monitoria;
- condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, di tre quarti delle spese di lite che liquida in euro 2.856,75 per compensi oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge se dovute, dichiarando compensata la residua quota. Pone le spese di c.t.u. contabile, per tre quarti a carico dell'opponente disponendo la compensazione della residua quota.
Patti, 20 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1696/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 372 emesso dal Tribunale di Patti in data 17/18 luglio 2019, promossa da
(C.F.: ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Sant'Agata di Militello, via G. Pascoli n. 22, presso lo studio dell'avv. Calogero Cicero che li rappresenta e difende, attori in opposizione, contro
(C.F.: ), società a Controparte_1 P.IVA_1
responsabilità limitata con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, (già CP_2 [...]
(C.F.: ; P. IVA: ), in persona del CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Patti,
Via XX Settembre n. 34 (studio dell'avv. Franca Galati), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Staiti (PEC: Email_1
– fax n. 0906413247) che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti bancari – conto corrente e contratto di affidamento;
sono presenti l'avv. Salvatore Mancuso in sostituzione dell'avv.
Calogero Cicero e l'avv. Daniela Accordino in sostituzione dell'avv.
Roberto Staiti, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. L'avv. Accordino si riporta al preverbale depositato in data 19 febbraio 2025.
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2019,
[...]
e hanno proposto opposizione avverso il Pt_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 372 emesso dal Tribunale di Patti in data 17/18 luglio 2019, notificato in data 30 luglio 2019, con il quale era stato ingiunto nei loro confronti il pagamento, in favore di
[...]
successore della della somma di Controparte_1 Controparte_4
euro 49.424,27, comprensiva di interessi moratori maturati, oltre interessi di mora maturandi dal 6 aprile 2019 e spese di procedura, quale debito residuo a saldo negativo del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10402477, sottoscritto in data 17 febbraio 2005 da
, con contratto di affidamento stipulato in pari data, Parte_1
debito garantito con fideiussione fino alla concorrenza di euro
52.000,00 da . Parte_2
Gli attori hanno eccepito l'intervenuta prescrizione ordinaria ex art. 2946 cc. del credito;
l'inidoneità delle scritture poste a fondamento della concessione del D.I.; la genericità della domanda;
l'inesistenza del credito rivendicato dall'opposta o/e erroneità delle somme richieste, eccependo il diritto alla ripetizione e/o compensazione nei confronti dell'opposta degli interessi e condizioni addebitati e non dovuti. Hanno, pertanto, richiesto dichiararsi la nullità o l'inefficacia o revocarsi il D.I. per difetto dei presupposti formali e sostanziali e per intervenuta prescrizione ordinaria decennale;
revocarsi il decreto opposto per insussistenza e/o inesattezza del credito;
ridurre nei limiti del giusto e del provato le richieste dell'opposta, ritenendo e dichiarando non dovuti gli interessi nella misura applicata e richiesta.
Con comparsa di risposta depositata in data 19 febbraio 2019, si è costituita in giudizio la cessionaria della Controparte_1 e per essa, quale mandataria, la Controparte_4 CP_2
eccependo la genericità delle contestazioni avanzate da parte attrice e deducendo la completezza della documentazione prodotta.
Tanto premesso, ha chiesto, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna degli attori al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 17 novembre 2020, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo termine per l'avvio della mediazione obbligatoria, adempimento eseguito.
Espletata la CTU contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza odierna, la causa viene decisa. In via preliminare, gli attori hanno eccepito la prescrizione decennale deducendo che, dal momento della revoca dell'affidamento avvenuta in data 24 gennaio 2008, non avevano ricevuto alcuna altra diffida, disconoscendo la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di messa in mora del 15 maggio 2016 ricevuta in data 6 giugno 2016, allegata al fascicolo telematico di parte opposta.
L'eccezione appare infondata.
Il disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della lettera di diffida, quale atto interruttivo della prescrizione, non appare rilevare perché compiuto genericamente come mera formula di stile (Cass., n. 18042/2014).
In ogni caso, l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'avviso di ricevimento della raccomandata non può essere proposta se non con querela di falso, in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui viene consegnato l'atto), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art 2700 c.c. (Cass., n. 3014/1975; Cass., n. 355/70; Cass., n. 3065/2003).
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass. n.
24852/2006).
Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta una veste delle parti formale/processuale distinta da quella sostanziale, con conseguente ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.:
l'opponente - formalmente attore - è sostanzialmente il convenuto e l'opposto - formalmente convenuto - è sostanzialmente l'attore.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. La Corte di Cassazione ha confermato il detto principio di diritto con l'ordinanza n.13240/2019 aggiungendo inoltre che la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Corte di Cassazione, n. 21101 del 2015; Corte di
Cassazione, n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Corte di Cassazione, n. 5915 del 2011; Corte di Cassazione, n. 5071 del 2009). Anche la giurisprudenza di merito ha sempre ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale e che in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
La banca deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto.
Nella specie, la convenuta opposta ha adempiuto l'onere producendo in giudizio la completa documentazione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Sono stati depositati i contratti di apertura del conto corrente, quello di affidamento e quello di fideiussione, nonché risulta prodotta la serie completa degli estratti conto oggetto d'analisi, dall'apertura del 17 febbraio 2005 (saldo iniziale pari a zero) al 28 febbraio 2008, con un saldo a debito pari ad euro 42.856,66 stornato a sofferenza.
Gli attori hanno eccepito la nullità degli interessi e delle prestazioni imposte illegittimamente (v. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione).
Tale eccezione risulta fondata con esclusivo riferimento alla clausola di capitalizzazione degli interessi e alla commissione di massimo scoperto.
Peraltro, in ordine alla dedotta genericità delle eccezioni proposte dagli attori, occorre ricordare che il giudice è tenuto ad effettuare un controllo d'ufficio sull'eventuale nullità o abusività delle clausole contrattuali e disapplicarle ove, come nella specie, il cliente abbia la qualità di consumatore (Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479; Corte giustizia UE, sez. IX, 18 gennaio 2024, n. 531).
Ciò posto, l'analisi della documentazione versata in atti ha permesso di rilevare le seguenti criticità: la pattuizione di una cms per utilizzi allo scoperto pari all'1,50% non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato, nonché superiore alla cms soglia di periodo, pari allo 1,140%, che pertanto andrà espunta dal ricalcolo;
la pattuizione di un tasso annuo netto creditore (TAN) dello 0,010% assolutamente coincidente con il tasso annuo effettivo (TAE) che rappresenta molto sinteticamente il TAN maggiorato dagli effetti della capitalizzazione.
In particolare, dalla consulenza tecnica contabile, depositata in data
21 settembre 2024, è emerso quanto segue.
La pattuizione del tasso del 14,500% per affidamenti fino ad euro
5.000,00 è risultato essere inferiore al tasso soglia massimo applicabile, per il 1° trimestre 2005, pari al 18,705% avendo riguardo alla categoria di operazioni “Aperture di credito in conto corrente”. Anche il tasso del 13,500% per affidamento oltre euro 5.000,00 e di mora è risultato essere inferiore al tasso soglia massimo applicabile, pari al 14,265%. Il calcolo del TEG ha permesso di verificare la piena legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed applicate, come da prospetto sintetico riepilogativo indicato nella consulenza (pag. 6).
Il tasso di interesse è risultato determinabile, nei limiti del tasso soglia ed applicato conformemente a quanto contrattualmente pattuito.
È, inoltre, emersa l'applicazione delle seguenti condizioni. La pattuizione di un tasso annuo netto creditore (TAN) dello
0,010% assolutamente coincidente con il tasso annuo effettivo (TAE) che rappresenta molto sinteticamente il TAN maggiorato dagli effetti della capitalizzazione.
La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato, come nella specie, nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass., n. 4321/2022).
Nella specie, pertanto, avendo appurato l'identità sostanziale del TAE e del TAN, con vanificazione della periodicità trimestrale degli interessi attivi del creditore, si ritiene che la capitalizzazione non sia stata pattuita nel rispetto della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente nullità della stessa.
Si precisa, al riguardo, che la giurisprudenza citata dalla parte opposta non si pone in linea con l'arresto della Suprema Corte del
2022 citato, dal quale non vi sono ragioni di discostarsi e che, comunque, dal calcolo effettuato dal consulente, è emerso come le pattuizioni concordate abbiano, di fatto, annullato la pari periodicità infrannuale degli interessi passi ed attivi.
Ancora, è stata appurata la pattuizione di una cms per utilizzi allo scoperto pari all'1,50% non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato, nonché superiore alla cms soglia di periodo, pari allo 1,140%, che pertanto è stata espunta dal ricalcolo.
Il problema è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti giurisprudenziali, tra cui quello maggiormente condiviso ha ritenuto che la CMS abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Infatti, la Suprema Corte (v. sentenza n. 870/2006) ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito.
Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.
Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordata) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. Alla luce della citata giurisprudenza, si deve ritenere che la CMS abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista;
ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la
CMS come una remunerazione messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido.
Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della CMS in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la CMS sia applicata sull'utilizzato, la stessa viene in genere, parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria.
Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della CMS in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la CMS perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il fatto lecito, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso.
Inoltre, va considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
E da ultimo la Suprema Corte ha statuito che in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la CMS, la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa. In particolare, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (v. Cass., n.
19825/2022).
Alla luce di quanto esposto, accertata solo incidentalmente la nullità (in mancanza di un'esplicita domanda in tale senso) delle clausole contrattuali illegittime relative alla capitalizzazione degli interessi e all'applicazione della cms, il ricalcolo del rapporto di conto corrente eliminando le cms e senza alcuna capitalizzazione per l'intero periodo, per quanto sopra argomentato, ha determinato un saldo rideterminato, alla data del 28 febbraio 2008 a debito per il correntista di - euro 38.720,40 (cfr. allegato 5 della c.t.u.) a fronte di un saldo banca negativo pari a - euro 42.856,66. Di conseguenza, il corretto importo da ingiungere, alla data del 5 aprile 2019, è pari a complessivi euro 44.653,30 in luogo di quello portato dal D.I. opposto pari ad euro
49.424,27, come da prospetto analitico riportato a pag. 8 della c.t.u. che qui si richiama. Le risultanze della c.t.u. appaiono pienamente condivisibili e si richiamano anche in ordine alle risposte ai rilievi di parte opposta.
Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo con condanna degli attori al pagamento, in favore della convenuta in opposizione, dell'importo minore rideterminato di euro 44.653,30 (già comprensivo di interessi alla data del 5 aprile 2019), oltre interessi legali dal 5 aprile
2019 al soddisfo e con riferimento all'attrice Parte_2
nei limiti della fideiussione prestata pari ad euro 52.000,00.
Visto l'esito complessivo della lite, da cui è dipesa la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della nullità parziale di alcune clausole contrattuali, occorre escludere la ripetizione delle spese della fase monitoria e compensare per un quarto le spese della presente fase di opposizione con condanna degli opponenti al pagamento in favore della convenuta della residua quota liquidata come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, vista la riduzione degli importi richiesti, con istruttoria, in base al valore del decisum). Le spese di c.t.u. contabile vanno poste, per tre quarti a carico degli attori e per la restante quota vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1696/2019
R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 372 emesso dal Tribunale di Patti in data 17/18 luglio 2019, ogni altra domanda, eccezione e questione rigettata o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta in opposizione, dell'importo di euro
44.653,30 (già comprensivo di interessi alla data del 5 aprile
2019), oltre interessi legali dal 5 aprile 2019 al soddisfo e con riferimento all'attrice nei limiti della Parte_2
fideiussione prestata pari ad euro 52.000,00;
- rigetta ogni altra eccezione;
- dichiara irripetibili le spese della fase monitoria;
- condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, di tre quarti delle spese di lite che liquida in euro 2.856,75 per compensi oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge se dovute, dichiarando compensata la residua quota. Pone le spese di c.t.u. contabile, per tre quarti a carico dell'opponente disponendo la compensazione della residua quota.
Patti, 20 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)