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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n. 1806 del 2022 R.G. a seguito del ricorso depositato da (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Tirozzi, nei confronti di (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Cristina Cherchi, nell'ambito del quale le parti hanno poi chiesto consensualmente l'emissione dei provvedimenti concordati in relazione al matrimonio contratto in BI il 31.3.2018, trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2018 al n. 17, parte 1, dal quale Per_ è nata, il 27.8.2018, la figlia , alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BI (trascritto nei registri degli atti del Comune di BI dell'anno 2018, atto n. 17, parte I, Serie A) tra e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di annotare a margine dell'atto di matrimonio CP_1
l'emananda sentenza.
2) In attuazione del principio di bigenitorialità, in base al quale i figli hanno il diritto di mantenere Per_ costanti rapporti con entrambi i genitori, affidare la piccola congiuntamente ad entrambi i genitori e la bambina avrà quale residenza privilegiata ed abituale la abitazione materna in Tempio
Pausania, Via Luigi Einaudi n° 6.
1 3) Le decisioni più importanti nell'interesse della minore attinenti alla ordinaria amministrazione quali quelle relative alla educazione, alla formazione scolastica, alle cure mediche, alla partecipazione ad attività formative ed extra scolastiche, ai viaggi di istruzione e svago, alle attività sportive e ricreative, saranno assunte dai genitori tenuto in preminente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e Per_ delle aspirazioni della minore .
4) Il padre e la madre si impegnano a garantire alla bambina rapporti sereni e affettuosi con entrambe le famiglie dei genitori.
5) Previo preavviso alla Signora nella giornata del venerdì della settimana precedente e previo Pt_1 accordo con costei in base agli impegni e turni settimanali di lavoro dei genitori, nella settimana in cui la bambina ha diritto a passare il weekend con la madre il padre potrà vedere e tenere con sé la Per_ minore una sola volta. In particolare, tenuto conto che la minore frequenta attualmente le scuole elementari a Tempio Pausania, durante il periodo invernale tale visita dovrà svolgersi con le seguenti modalità: dalle ore 13,15 – orario di uscita della bambina dalla scuola - fino alle ore 21,30 fatti salvi accordi diversi tra i genitori e fatte salve eventuali indisposizioni o malattia della bambina che comporteranno l'annullamento della visita. Inoltre, previo accordo con la madre in base agli impegni Per_ ed ai turni settimanali di lavoro dei genitori e degli impegni scolastici ed extra scolastici di , che frequenta la palestra, il padre potrà tenere con sé la figlia e portarla ad BI a fine settimana alternati con la Signora con il seguente orario: dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 19,30 della Pt_1 domenica, fatti salvi accordi diversi tra i genitori. Nei mesi di Luglio e Agosto, nel weekend a lui spettante (in alternanza con quello di diritto della Signora il Sig. potrà prendere la Pt_1 CP_1 bambina dal giovedì, mattina o pomeriggio (in base ai turni di lavoro del padre) alla domenica fino alle 21.30. Invece nella settimana del weekend spettante alla Signora il Sig. potrà Pt_1 CP_1 vedere e tenere con sé la minore una sola volta, previo accordo con la madre sulla scelta di tale giorno, che dovrà essere stabilito tra le giornate di lunedì, martedì e mercoledì (nell'eventualità optasse per la giornata di lunedì, il padre potrà tenerla con sé continuativamente già dalla domenica). In entrambi i casi il padre si farà carico di andare a prendere e riportare la bambina a Tempio presso la abitazione materna.
6) Le festività del Natale e sua Vigilia, Santo Stefano, 31 Dicembre e Capodanno, Pasqua, Pasquetta Per_ saranno trascorse dalla minore ad anni alternati con il padre e con la madre, di modo che se la Per_ piccola trascorresse il 23 Dicembre, la vigilia di Natale ed il Natale con la madre, trascorrerà il
Santo Stefano, il 30 Dicembre, il 31 Dicembre ed il Capodanno col padre e viceversa. Ugualmente ad anni alterni per le vacanze pasquali quando passerà la vigilia di Pasqua e la Pasqua con il padre, trascorrerà la Pasquetta con la madre e viceversa. Per_ 7) Fino al compimento dei 10 anni di età di le vacanze estive verranno trascorse dalla minore con il padre (o con la madre) per complessivi 7 gg. consecutivi. Tali periodi di vacanze dovranno necessariamente coincidere con i fine settimana in cui il padre (o la madre) potrà vedere e tenere con Per_ sé la minore, per evitare che le ferie estive del Sig. (o della Signora con si CP_1 Pt_1 sovrappongano ai fine settimana in cui la Signora (o il Sig. ha diritto a vedere e tenere Pt_1 CP_1 con sé la figlia. Successivamente, al compimento dei 10 anni della bambina, le vacanze estive Per_ verranno trascorse da con il padre (o con la madre) per complessivi 15 gg. non consecutivi o anche consecutivi: ove i 15 gg siano consecutivi, il weekend che sarebbe spettato all'altro genitore verrà recuperato nella settimana immediatamente successiva oppure in occasione dei 15 gg di vacanze a lui/lei spettanti ove anch'essi consecutivi. In ogni caso, durante tali periodi di vacanze, verranno fatti salvi i colloqui telefonici e videochiamante quotidiane tra madre e figlia (quando la bambina sarà
2 col padre) o tra padre e figlia (quando la bambina sarà con la madre). 8) La scelta del padre per il periodo di vacanze estive dovrà essere ricompresa tra Giugno e Settembre e dipenderà dagli impegni scolastici della figlia e lavorativi dei genitori. Sarà cura del padre concordare con la madre e comunicare con congruo anticipo alla Signora e il periodo di ferie da lui prescelto (e altrettanto Pt_1 dicasi per la madre per le sue ferie) non appena gli verrà trasmesso il calendario-ferie da parte della azienda.
9) Vista la reciproca indipendenza economica, porre a carico del Sig. un assegno di € 300,00 CP_1 Per_ (trecento euro) mensili per il mantenimento della figlia minore (comprensive in detta somme le spese del vestiario e delle calzature). Detta somma, aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT
a partire dall'anno 2026, verrà versata sul conto corrente intestato alla Signora fino a quando la Pt_1 bambina non diventerà maggiorenne o indipendente economicamente. Il Sig. contribuirà in CP_1 ragione della metà alle spese scolastiche ivi comprese le spese per attrezzature e divise sportive, alle spese per le cure mediche in generale e dei farmaci e prodotti lavanti e creme per le allergie e Per_ intolleranze di cui soffre la bambina, di cui la minore abbisognerà, nonché alle spese impreviste e allo stato non prevedibili che si dovessero rendere necessarie nel futuro, previo assenso da manifestarsi entro 5 gg all'altro coniuge e dietro presentazione di regolare fattura e/o scontrino e/o ricevuta fiscale. Il signor autorizza la signora a percepire direttamente ed interamente CP_1 Pt_1
l'assegno unico o qualsivoglia altro importo erogato nell'interesse della minore dalla firma del presente atto
10) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza della minore.
11) Le parti prestano il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio per sé e per la minore. Gli eventuali viaggi della minore all'estero dovranno tuttavia essere preventivamente autorizzati da entrambi i genitori”.
IL TRIBUNALE
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
valutata la rispondenza delle condizioni stabilite all'interesse dei figli;
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in BI il 31.3.2018 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2018 al n. 17, parte CP_1
I; dispone quanto all'affidamento della prole ed ai rapporti economici tra le parti, in conformità all'accordo raggiunto dalle stesse, sopra riportato;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BI di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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