Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione n.176/2024 R.G. promosso da:
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Amedeo Caratti del Controparte_1
Foro di Savona per mandato in atti – ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
– CONVENUTA IN RIASSUNZIONE Controparte_2
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, reiectis contraris, dato atto di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. sezionale 332/2023 e n. di raccolta generale 32456/2023, pubblicata in data
22 novembre 2023, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n.
260/13, emessa il 13 maggio 2013 e depositata in data 15 maggio 2013 dal Tribunale
Civile di Savona – ex Sezione Distaccata di Albenga - nella persona del Giudice dott.
Stefano Poggio, nella causa r.g. n. 500/2011, così giudicare:
In via principale:
1
in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1
(già. , per l'avvenuta aggiudicazione definitiva dei beni Controparte_3
immobili oggetto di causa, dichiarare la cessazione della materia del contendere e per l'effetto
-ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. avvenuta in data 18 aprile 2011 ai nn. 4361 Reg. Gen. e 3115 Reg. Part., con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
In via subordinata, nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di cessazione della materia del contendere richiesta in via principale,-
Attesa l'avvenuta vendita all'asta del 14 settembre 2017, nella procedura esecutiva n.
332/2011 R.G. Es. Tribunale di Savona, dell'immobile individuato al Catasto del
Comune di Borgio Verezzi, foglio 3, particella 173, sub 9, categoria A/3 classe 2, vani
3,5 rendita euro 497,09, indirizzo via Giacomo Matteotti n. s.n. piano T (già censita al catasto del Comune di Borgio Verezzi, foglio 3, mapp. 173, sub 9, cat A/4 consistenza
3,5 vani rendita euro 271,14) e del box sito in Comune di Borgio Verezzi, foglio 3, particella 411 sub 2 categoria C/6, classe U, superficie 14 mq, accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento della nonché per impossibilità Controparte_2 sopravvenuta del contratto preliminare di vendita dell'8 maggio 2006 relativo all'immobile individuato al Catasto del Comune di Borgio Verezzi, foglio 3, particella
173, sub 9, categoria A/3 classe 2, vani 3,5 rendita euro 497,09, indirizzo via Giacomo
Matteotti n. s.n. piano T (già censita al catasto del Comune di Borgio Verezzi, foglio 3, mapp. 173, sub 9, cat A/4 consistenza 3,5 vani rendita euro 271,14), nonché del contratto preliminare di vendita dell'8 maggio 2006 relativo al box sito in Comune di Borgio
Verezzi, foglio 3, particella 411 sub 2 categoria C/6, classe U, superficie 14 mq, stante l'impossibilità di ottenere sentenza sostitutiva di rogito ai sensi dell'art. 2932 c.c. di detti beni per l'avvenuto acquisto della proprietà in capo ad un soggetto diverso dal signor e dalla (ora Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
e per l'effetto
[...]
Dichiarare risolti i contratti preliminari dell'8 maggio 2006 relativi agli immobili sopra indicati e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la a Controparte_2
2 restituire l'importo di € 193.966,67 già versato dalla alla Controparte_3 [...]
a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'alloggio e del box, oltre al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nella misura emergenda in corso di causa da determinarsi all'occorrenza anche in via equitativa;
Ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla relativa cancellazione della trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
In ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante in Controparte_2
carica, a rifondere alla conchiudente le spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, del precedente giudizio di appello e del giudizio di legittimità, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge, con conferma delle spese del giudizio di primo grado”.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della affermava di avere stipulato con due contratti Controparte_3 CP_2 preliminari aventi per oggetto l'acquisto di un appartamento e di un box. Contestava
l'inadempienza della promittente venditrice e chiedeva l'adempimento in forma specifica del contratto. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice e pronunciava sentenza ex art.2932 C.C.
Nonostante l'accoglimento della sua domanda l'attore proponeva appello contro la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva regolato correttamente i rapporti tra pagamento del residuo prezzo, cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli ed effetto traslativo del pagamento. Successivamente, con la precisazione delle conclusioni l'attore dato atto che gli immobili erano stati venduti a terzi chiedeva la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo. Infine, modificando ulteriormente le proprie conclusioni con la comparsa conclusionale chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la cancellazione della trascrizione della domanda. La Corte decidendo la causa con sentenza dichiarava inammissibili le domande nuove di risoluzione del contratto e di cessazione della materia del contendere. L'attore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della
Corte di Appello. La Corte di legittimità, dato atto che la cessazione della materia del contendere, avendo carattere meramente processuale, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo, senza la necessità di una specifica domanda od eccezione di parte, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a questa Corte di
3 Appello. Con l'atto di riassunzione della causa l'attore chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed ordinarsi al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda. La causa, istruita documentalmente in contumacia della convenuta, non costituita in giudizio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni dell'attrice trascritte in epigrafe.
La Corte di Cassazione ha precisato che la cessazione della materia del contendere, la quale
“si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cass. n. 1257/2023; Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n.
6909/2009) può essere rilevata d'ufficio (Cass. n. 1257/2023; 15309/2020; 10728/2017;
8903/2016), senza la necessità di una specifica domanda o eccezione di parte.
In conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, stante anche la non opposizione della convenuta, che è rimasta contumace nel presente giudizio, valutata la fondatezza delle ragioni addotte dall'attore, nulla osta ad accogliere la domanda attrice.
Liquida a favore dell'attrice le spese dei precedenti e del presente grado del giudizio sulla base della soccombenza virtuale della convenuta. Le spese del primo grado sono già state liquidate dal Tribunale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. avvenuta in data 18 aprile
2011 ai nn. 4361 Reg. Gen. e 3115 Reg. Part., con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.000,00, del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di
4 euro 2.000,00, e del presente giudizio di rinvio, che liquida nella somma complessiva di euro
2.500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Genova, 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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