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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
LANDOLFI ALBERTO, Presidente
PELLEGRINI DOMENICO, Relatore
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - VO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IPOTEC n. 1076202400000595 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- COM.PREV.IPOTEC n. 1076202400000595 000 IRPEF-ALTRO
- COM.PREV.IPOTEC n. 1076202400000595 000 IVA-ALTRO
- COM.PREV.IPOTEC n. 1076202400000595 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015123972 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015123972 000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015123972 000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320200002591477 000 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in ricorso
Resistente/Appellato: Insiste come in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
10376202400000595000 notificata il 27/05/2024 per l'importo complessivo di € 29.649,43, limitatamente alle cartelle n.
10320180015123972000 e 10320200002591477000.
Deduce il ricorrente:
1) PRESCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 10320180015123972000
2) PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI.
3) NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA IMPUGNATA PER LA MANCATA NOTIFICA DI
AV BO
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella 10320180015123972000 è stata notificata il 15/02/2018.
E' sulla base di tale cartella che oggi è stata notificata al ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10376202400000595000 oggi impugnata.
Dopo la prima notifica della cartella l'Ufficio ha notificato diversi atti interruttivi della prescrizione e intimanti lo stesso credito mai opposti e contestati.
In particolare l'ufficio ha notificato i seguenti atti:
• Avviso di intimazione 10320209000125153000 notificato in data 14/10/2020
• Avviso di intimazione 10320229001075638000 notificato in data 07/06/2022
Dalle date di notifica di tali avvisi di intimazione non impugnati sono decorsi nuovi termini di prescrizioni interrotti nuovamente con la comunicazione oggi impugnata.
Ne consegue che neppure per le sanzioni può ritenersi decorso un termine prescrizionale essendo sempre indicate nella cartella e negli avvisi di intimazione al pagamento.
Non è quindi decorso alcun termine di prescrizione e il primo e il secondo motivo di ricorso vanno rigettati.
In ordine al terzo motivo, ossia la mancata NOTIFICA DI AV BO si tratta di motivo generico. Non
è specificato invero quale sia l'atto in relazione al quale doveva essere comunicato l'avviso bonario: in ogni caso in relazione alle cartelle di pagamento l'eccezione sarebbe comunque tardiva.
Va quindi rigettato il ricorso. Al rigetto segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Sezione 2, riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna la partericorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 600,00 oltre accessori.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
LANDOLFI ALBERTO, Presidente
PELLEGRINI DOMENICO, Relatore
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - VO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IPOTEC n. 1076202400000595 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- COM.PREV.IPOTEC n. 1076202400000595 000 IRPEF-ALTRO
- COM.PREV.IPOTEC n. 1076202400000595 000 IVA-ALTRO
- COM.PREV.IPOTEC n. 1076202400000595 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015123972 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015123972 000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320180015123972 000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320200002591477 000 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in ricorso
Resistente/Appellato: Insiste come in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°
10376202400000595000 notificata il 27/05/2024 per l'importo complessivo di € 29.649,43, limitatamente alle cartelle n.
10320180015123972000 e 10320200002591477000.
Deduce il ricorrente:
1) PRESCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 10320180015123972000
2) PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI.
3) NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA IMPUGNATA PER LA MANCATA NOTIFICA DI
AV BO
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella 10320180015123972000 è stata notificata il 15/02/2018.
E' sulla base di tale cartella che oggi è stata notificata al ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10376202400000595000 oggi impugnata.
Dopo la prima notifica della cartella l'Ufficio ha notificato diversi atti interruttivi della prescrizione e intimanti lo stesso credito mai opposti e contestati.
In particolare l'ufficio ha notificato i seguenti atti:
• Avviso di intimazione 10320209000125153000 notificato in data 14/10/2020
• Avviso di intimazione 10320229001075638000 notificato in data 07/06/2022
Dalle date di notifica di tali avvisi di intimazione non impugnati sono decorsi nuovi termini di prescrizioni interrotti nuovamente con la comunicazione oggi impugnata.
Ne consegue che neppure per le sanzioni può ritenersi decorso un termine prescrizionale essendo sempre indicate nella cartella e negli avvisi di intimazione al pagamento.
Non è quindi decorso alcun termine di prescrizione e il primo e il secondo motivo di ricorso vanno rigettati.
In ordine al terzo motivo, ossia la mancata NOTIFICA DI AV BO si tratta di motivo generico. Non
è specificato invero quale sia l'atto in relazione al quale doveva essere comunicato l'avviso bonario: in ogni caso in relazione alle cartelle di pagamento l'eccezione sarebbe comunque tardiva.
Va quindi rigettato il ricorso. Al rigetto segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Sezione 2, riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna la partericorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 600,00 oltre accessori.