Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1726/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 23 marzo 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1726 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Via Sant'Andrea n. 7 a Parte_1 C.F._1
Milano presso lo studio dell' Avv. Vito Salvatore Manfredi dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Ingiunto ed opponente, attore in riconvenzionale
C O N T R O
(c.f.: elettivamente domiciliato in Castellaneta alla via San CP_1 C.F._2
Francesco n. 77 presso lo studio dell'Avv. Giovanni SCHIAVONE (c.f.: ) e C.F._3
dell'Avv. Francesca TOMMASEI (c.f.: ), dai quali è difeso e rappresentato C.F._4
come da documentazione in atti;
Ricorrente per ingiunzione ed opposto, convenuto in riconvenzionale
Ove all'udienza del 27 dicembre tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127
ter cpc le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 10
1
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo il sig. evocava innanzi al Tribunale di Taranto il sig. Parte_1
proponendo opposizione avverso il D.I. n. 219/2022 emesso il 14 febbraio 2022 CP_1
col quale il Tribunale, accogliendo la domanda di condanna proposta nella speciale forma monitoria 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 di cui agli artt. 633 e ss cpc, ordinava all' opponente di pagare in favore di la somma CP_1
di euro 110.200,44 oltre interessi e spese della procedura così motivando la condanna inflitta inaudita altera parte: “considerato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
applicati gli artt. 633 e ss cpc INGIUNGE….”.
Deduceva l'opponente 1) di aver sempre corrisposto al sig. quanto da questo Pt_1 CP_1
richiestogli in relazione all'attività “modesta” svolta in suo favore;
2) di aver subito intimidazione al limite della estorsione concretizzatasi nella minaccia di esercitare, sì, un diritto, ma per conseguire un vantaggio in concreto ingiusto e non dovuto come esplicitato nella sentenza n. 16618/2003 e nella sentenza n. 48733/2012 della Suprema Corte di Cassazione); 3) carenza probatoria del preteso diritto vantato;
4) che il decreto opposto era nullo in quanto privo di elementi che spieghino la pretesa vantata;
5) assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione e rendicontazione della pretesa avanzata;
6) maturazione della prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2 cc a carico dei crediti vantati dai professionisti;
7) che, in particolare, la prescrizione presuntiva attingeva le fatture nn. 50 del 31 dicembre 2018 per euro 2137,00, 33 del 31 dicembre 2019 per euro 2280,00,
31 dicembre 2020 per euro 3046,08, per complessivi euro 7463,68; 8) totale assenza di accordo e/o negoziazione degli importi.
Concludeva chiedendo: 1) la revoca del D.I. in quanto “carente dei requisiti a sostegno dell'avanzata pretesa”; 2) prescrizione estintiva della pretesa ad eccezione della somma di euro 7463,68 come specificata in relazione alle fatture elencate;
3) la condanna al pagamento delle spese di lite ed al ristoro del danno ex art. 96 cpc nella misura di euro 10.000; 4) in via riconvenzionale la condanna del ricorrente ed opposto al pagamento in proprio favore della somma di euro 14.427,26 a titolo di
CP_ danno sofferto per somme che esso opponente aveva dovuto versare all' a seguito di errori professionali assertivamente commessi dal ricorrente ed opposto.
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
[in via preliminare, accertare e dichiarare che l'opposizione a decreto ingiuntivo numero 219/2022 del 15.02.2022 non è fondata su prova scritta per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
concedere l'esecuzione provvisoria del suddetto decreto ingiuntivo o, quanto meno, limitatamente
5 alla somma non contestata pari ad euro 7.463,68 per le motivazioni esposte in comparsa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la congruità della somma indicata nei pareri resi dall'Associazione Professionale di appartenenza allegati al ricorso per decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della detta somma Pt_1
confermando l'opposto decreto ingiuntivo e rigettando la spiegata opposizione, con ogni conseguenza di Legge;
sempre in via principale, rigettare la domanda di accertamento di condanna ex art. 96 c.p.c. poichè
del tutto infondata in fatto e in diritto per quanto illustrato in narrativa e rigettare la spiegata avversa domanda riconvenzionale poichè nulla e/o inammissibile ed infondata, e comunque non provata, per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, ove si ritenga non adeguato il compenso professionale come determinato in sede di pareri di congruità allegati in atti, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento del compenso professionale per l'attività spettante al Rag. , secondo l'importanza dell'opera e del CP_1
decoro della professione;
in via estremamente gradata, ove l'On.le Giudicante dovesse accogliere l'avversa domanda riconvenzionale, dichiarare la compensazione tra il maggior credito riconosciuto all'istante e le eventuali somme spettanti al sig. ] Pt_1
Così argomentava l'opposto le proprie richieste processuali:
[1.- Mancanza di prova scritta a sostegno dell'opposizione – somme non contestate.
L'opposizione mossa da controparte non si basa su alcuna concreta prova scritta e pertanto non può
essere accolta.
Parte attrice fonda la sua difesa sull'assunto di non aver mai ricevuto la richiesta di pagamento della somma indicata in decreto ingiuntivo, asserendo altresì di aver pagato ciò che è stato richiesto;
sotto altro profilo, è evidente l'assenza di alcuna contestazione in ordine alla somma pari ad euro 7.463,68,
6 anche in relazione alla (presunta) sproporzione rispetto al compenso professionale indicato.
Si noti, poi, che buona parte delle fatture solo elencate e non allegate in citazione fanno riferimento ad un periodo non indicato in decreto ingiuntivo, ovvero quello ricompreso dal 2003 al 2008:
pertanto si rifiuta il contraddittorio in ordine a tali documenti.
Piuttosto, si ritiene che il sig. sia incorso nella violazione del principio di allegazione Pt_1
specifica, non avendo allegato, nè provato nulla di quanto eccepito e dedotto. Al contrario, l'istante ha fondato la propria domanda – nel giudizio monitorio – nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 636 c.p.c.: non si comprende, pertanto, in quale maniera l'opposto decreto ingiuntivo possa essere considerato nullo, come lamentato da controparte.
Non pare, pertanto, si possa ravvisare una contestazione chiara e specifica delle ragioni creditorie del Rag. da parte dell'odierno attore, il quale ha usufruito dell'attività professionale CP_1
svolta dall'istante senza corrispondergli le somme dovute a titolo di compenso professionale, fino a quando il sig. non ha potuto più lavorare in quella maniera: ed allora la somma richiesta pare CP_1
eccessiva e sproporzionata, non dovuta perchè richiesta in assenza di preventivo scritto, riferita ad
CP_ attività professionale assai modesta, nonchè foriera di danni legati a sanzioni e ad un lungo e complesso contenzioso innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Taranto.
Ovviamente, tali espressioni sono state rese note solamente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sfornite della minima prova scritta e mai palesate precedentemente.
La condotta (anche processuale) tenuta da controparte rende fin troppo evidente l'unica volontà di parte avversa di sottrarsi alla propria obbligazione di pagamento, in ciò risolvendosi il rifiuto di pagare quanto concordato e richiesto dal professionista sulla scorta di generiche ed insussistenti doglianze, aventi mera ed esclusiva finalità dilatoria e pertanto non meritevoli di alcuna considerazione.
Si fa presente, infine, che nonostante l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, vi sia una somma di denaro non contestata da controparte, pari ad euro 7.463,68: il sig. infatti, classifica tale Pt_1
somma come dovuta al sig. e la esclude dalll'intervenuta (presunta) prescrizione presuntiva. CP_1
7 Ne deriva la concessione dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente a detto importo, ex art. 648 c.p.c.
2.- Non contestazione dell'opera professionale svolta in favore del debitore opponente –
insussistenza delle avverse deduzioni.
Costituisce necessaria premessa la ferma opposizione dei sottoscritti procuratori, che rifiutano il contraddittorio a riguardo, in ordine a tutto quanto ex adverso esposto (e/o paventato, seppur implicitamente) circa la richiamata tentata estorsione. Ferma restando l'assoluta inconferenza con i fatti di causa, oltre che la totale infondatezza di quanto asserito a riguardo, controparte è libera di agire come vuole e nelle sedi opportune: l'istante adotterà, chiaramente, ogni contromisura a tutela dei propri diritti ed interessi.
Nel merito, e senza rinunciare a nessuna delle sopra esposte osservazioni, il Rag. ribadisce di CP_1
aver effettivamente e correttamente espletato tutte le attività come indicate nelle parcelle allegate al ricorso per decreto ingiuntivo del 07.02.2022 (All. 2), sulla cui esistenza controparte non muove alcuna contestazione precisa e specifica.
In buona sostanza, il sig. non contesta di aver usufruito delle dette attività professionali, Pt_1
ma si duole unicamente delle somme riconosciute in decreto opposto a titolo di compenso professionale. In particolare, si duole del fatto che l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto
avrebbe dovuto verificare l'entità delle somme liquidate nei pareri, la previa trasmissione delle stesse al sig. l'esistenza di un mandato e di preventivi da parte dell'istante; e si ritengono Pt_1
insufficienti la rinuncia al mandato da parte del sig. ed i pareri di congruità emessi CP_1
dall'associazione professionale cui l'esponente appartiene.
A parere del la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe Pt_1
sufficiente per l'emissione del detto decreto: fatto sta che il sig. si è attenuto al disposto CP_1
dell'art. 636 c.p.c. (evidentemente aderendo il Tribunale di Taranto a tale impostazione), derivandone il rifiuto del contraddittorio da parte di questa difesa in ordine ad ogni argomento a tal proposito illustrato e ripetuto in avverso atto di citazione.
8 Successivamente, ci si trova di fronte ad una non chiarissima espressione, del seguente tenore letterale: “il minimo che si ricava da quanto denunciato è che la mancata produzione del mandato originario, che si afferma essere verbale senza neanche indicare su cosa lo stesso comprendesse,
quali fossero i limiti, di per sè solo evidenzia che manca la prova della volontà delle parti d'aver concluso quel determinato contratto, e, conseguentemente, l'accordo sul punto, doveva e deve ritenersi radicalmente nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici, anche sotto il diverso profilo della prova del credito” (si veda pag. 6 atto di citazione).
Con riferimento al richiamato “mandato”, non si comprende quale sia il dubbio relativo all'accordo contrattuale, vista la copiosa attività professionale svolta dal di cui il ha usufruito CP_1 Pt_1
senza mai nulla eccepire, richiedere e/o contestare negli anni, e di cui si fornirà adeguata prova in corso di giudizio.
Se poi, invece, l'attenzione debba essere rivolta alla quantificazione del compenso, dando per incontestata l'esistenza del contratto d'opera professionale, valga quanto sopra esposto in applicazione dell'art. 636 c.p.c., alla luce del mancato pagamento del compenso da parte del sig.
Le contestazioni mosse da controparte circa l'operato dell' Pt_1 Controparte_3
[... aranto restano troppo generiche, limitandosi controparte a trascrivere la Circolare del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 13.03.2014, senza di fatto nemmeno allegare in maniera precisa e specifica in quale maniera quanto ivi riportato non sia stato rispettato dall'
[...]
. A ciò si aggiunga che la detta Circolare rende perfettamente legittima l'asseverazione CP_4
degli Ordini Provinciali con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46, che hanno sostituito le previgenti tariffe professionali in vigore in precedenza.
Nella questione che ci occupa siamo in presenza di due pareri di congruità, in ciascuno dei quali trovano applicazione, ratione temporis, le tariffe professionali prima e poi i parametri di cui al suddetto DM: si continua, dunque, a far fatica nell'intravvedere profili di illegittimità in quanto prospettato.
Dopo aver fugato ogni dubbio sull'esistenza del contratto d'opera professionale tra il sig. Pt_1
ed il sig. e dunque potendo ben affermare l'esistenza di un accordo contrattuale chiaro e CP_1
9 preciso tra le parti in causa, controparte elenca una serie di parcelle emesse dall'istante, a suo dire regolarmente pagate: sin da ora il sig. impugna e disconosce tali parcelle come indicate, non CP_1
potendo averne contezza, in assenza di allegazione, e non avendo mai ricevuto i documenti fiscali attestanti il relativo versamento della ritenuta d'acconto.
In relazione a quanto ex adverso sostenuto, è importante evidenziare che le prime sette parcelle solamente menzionate a pag. 8 dell'avverso atto di citazione e nemmeno allegate in copia da controparte fanno riferimento al periodo di tempo ricompreso tra il 2003 ed il 2009, periodo in cui il sig. ha prestato attività professionale ma per il quale non ha richiesto il pagamento. Ed è CP_1
altrettanto utile ricordare al sig. che la mancata richiesta di pagamento relativo al detto Pt_1
periodo, in cui controparte ha usufruito delle prestazioni d'opera professionali gratuitamente, trova giustificazione nei particolari rapporti di amicizia pluriennale familiare tra le parti in causa, come ben noto al sig. . Quegli stessi rapporti per cui l'istante, in virtù di chiari ed Parte_1
indiscussi accordi sanciti verbalmente, ha più volte richiesto importi inferiori rispetto a quelli portati in decreto ingiuntivo, non perchè l'attività professionale svolta fosse “assai modesta”, ma in nome del particolare legame personale ancor prima di quello puramente lavorativo – professionale. È su questo particolare elemento che controparte ha sempre fatto presa, lungi dal porre in essere il sig.
un'attività di volontariato, ma operando con il massimo scrupolo e precisione, pur in assenza CP_1
di pronto e puntuale pagamento da parte del Pt_1
Anche le restanti parcelle elencate alla pag. 8 della citazione, facenti riferimento al lasso temporale ricompreso tra il 2009 ed il 2017, si disconoscono e si nega di aver ricevuto alcun pagamento.
Sarebbe, dunque, interessante capire come controparte abbia corrisposto le somme indicate,
mancando la minima allegazione specifica di prove in tal senso;
e sarebbe pure interessante capire quale sia stato il ruolo di (figlio) nel rapporto professionale intercorso tra le parti in Persona_1
causa, posto che – a dire di controparte – quest'ultimo avrebbe ottenuto un assegno bancario di euro 1.560,00 dal sig. senza aver ricevuto nessun incarico (pag. 8 atto di citazione). Pt_1
Si attende, ad ogni buon conto, migliore ricognizione su tali aspetti.
3.- Non applicazione della prescrizione presuntiva del credito professionale.
10 Il sig. lamenta, tra le altre cose, la intervenuta prescrizione del credito vantato dal sig. Pt_1
“con riferimento a tutto il periodo 2009/2017”. CP_1
Dopo aver richiamato alcun pronunce giurisprudenziali, controparte ha cura di puntualizzare che l'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva “si riferisce a quanto richiesto dal consulente al signor con riferimento alle specifiche comunicazioni trasmesse allo stesso alle date indicate Pt_1
mentre, quanto richiesto col decreto attiene per l maggior parte a somme mai richieste all'odierno opponente” (si vedano pagg. 9 – 10 atto di citazione).
Pare di capire, dunque, che la richiamata eccezione di prescrizione debba essere riferita esclusivamente all'obbligazione facente riferimento alle parcelle elencate in atto di citazione (e non allegate nemmeno in copia), continuando ad affermare il che le restanti somme non siano Pt_1
mai state comunicate.
Ebbene, a tal proposito i sottoscritti difensori ritengono che la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva debba essere rigettata per violazione dell'art. 2959 c.c., ai sensi del quale “l'eccezione è
rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”. Il sig. infatti, pur non Pt_1
contestando la propria obbligazione contrattuale, da una parte si limita a dire di aver pagato quanto gli è stato richiesto dal (pur senza dar prova di ciò); dall'altra, contesta effettivamente CP_1
l'insorgenza di tale obbligazione dal punto di vista del quantum, arrivando a richiedere la nullità del contratto per assenza del mandato originario.
Ed allora, si invoca il dictum della Suprema Corte di Cassazione in materia de qua, secondo cui “la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicchè il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa
11 insorgenza” (cfr. Cass., Sez. 2 Civ., Ord. 25.01.2021 n. 1435).
Controparte, infatti, a pag. 10 del proprio atto di citazione ammette pacificamente di aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte del sig. pari ad euro 23.239,52 mediante documento che CP_1
essa stessa produce (si veda doc. 2 fascicolo parte attrice), e che detta somma si riferisce a prestazioni effettuate a partire dall'anno 2012. Con riferimento a tale documento, il sig. Pt_1
afferma essere “pacifica l'intervenuta prescrizione presuntiva che si eccepisce con la sola esclusione”
degli ultimi tre documenti contabili ivi indicati ed emessi dal sig. negli anni 2018, 2019 e 2020 CP_1
per la somma complessiva pari ad euro 7.463,68.
In altri termini, il sig. ha pacificamente e sostanzialmente ammesso di non aver pagato la Pt_1
somma richiesta dal sig. compresa quella, pari ad euro 15.767,84, relativa alla fattura pro- CP_1
forma del 31.12.2012, alla fattura n. 47 del 10.12.2016 ed alla fattura n. 46 del 30.12.2017, e pretende di non doverla pagare per il semplice decorso della prescrizione presuntiva: ciò non può
essere ammesso in ragione della sopra indicata differenza rispetto alla prescrizione estintiva, come confermato pacificamente dalla Cassazione.
Non potrebbe spiegarsi diversamente, peraltro, quanto asserito da controparte in relazione all'offerta di 9.000,00 euro avanzata all'istante, offerta con cui il sig. aveva pensato di Pt_1
coprire il suo debito nei confronti del sig. ma che non poteva essere accettata, in quanto del CP_1
tutto insufficiente rispetto all'effettivo credito dell'odierno convenuto opposto.
Ad ogni buon conto i sottoscritti difensori, ribadendo tutto quando sopra esposto, evidenziano comunque che il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione per il recupero del credito professionale decorre da quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c. e che laddove emergesse l'evvenuto pagamento parziale delle somme dovute dal sig. Pt_1
quest'ultimo avrebbe comunque posto in essere degli atti di riconoscimento del diritto di credito dell'esponente interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c.
La prestazione professionale resa dal sig. in beneficio del sig. è stata svolta nel corso CP_1 Pt_1
degli anni in maniera unitaria ed ininterrotta ed è da ritenersi un unicum da quando è iniziata, con
12 l'espletamento del primo atto nell'interesse del sig. sino al giorno in cui è terminata, con Pt_1
la rinuncia al mandato: per tale motivo il giorno utile da cui far decorrere il termine prescrizionale è quello del 21.12.2020, data in cui l'esponente ha notificato a mezzo pec la rinuncia al mandato professionale (si veda all. 3), e dunque il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico e non dal compimento di ogni singola operazione professionale rientrante nel contratto stesso (cfr. Cass. Ord. 21008/2019).
In ogni caso, si rileva sin d'ora che nel corso del rapporto professionale varie comunicazioni sono state inviate dal sig. e regolarmente ricevute dal sig. che ci si riserva di produrre nel CP_1 Pt_1
corso del presente giudizio ed alle quali va attribuito un indubbio valore di atto interruttivo della prescrizione.
4.- Applicazione DL n. 1/2012 conv. in L. 27/2012 – infondatezza avverse tesi difensive e non contestazione delle somme.
Continuando a leggere l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pare che il sig. Pt_1
limiti la somma dovuta al sig. a titolo di compenso professionale in euro 7.463,68, discendente CP_1
dalla somma degli importi di cui alla fattura n. 50 del 31.12.2018, alla fattura n. 33 del 31.12.2019
ed alla fattura pro-forma del 31.12.2020.
Si evidenzia che tali importi non sono mai stati contestati dal sig. il quale sin dal lontano Pt_1
2003, anno di inizio del rapporto tra le parti in causa, ha usufruito dell'attività professionale svolta dal sig. senza mai chiedere alcun mandato scritto e/o preventivo di compenso, in virtù di una CP_1
reciproca fiducia che ha sempre contraddistinto (se non altro per parte creditrice) il rapporto. Di
conseguenza, il quantum del compenso professionale è stato determinato in base ad accordi verbali intercorsi tra le parti, in base alle attività che effettivamente venivano espletate dal consulente per soddisfare le necessità dell'odierno attore.
Sennonchè, il sig. solamente in questa sede classifica la somma pur richiesta dal sig. Pt_1 CP_1
e che trova chiari riferimenti contabili mai contestati come unilateralmente determinata dal e CP_1
mai concordata inter partes.
13 A sostegno di tanto, controparte lamenta la violazione della Legge n. 27/2012, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 1 del 2012, in particolare contestando che il sig. non avrebbe CP_1
presentato il citato preventivo di massima relativo alla misura del compenso professionale;
da questo aspetto poi sposta l'attenzione sul principio della necessità della forma scritta dell'accordo che intercorre tra il cliente e il professionista per quanto riguarda il compenso di quest'ultimo,
citando a tal proposito una pronuncia giurisprudenziale che rapporta l'art. 2233, co. 3 c.c. con l'art. 13, comma 2 della Legge 247/2012 e chiedendo, in mancanza di tanto, che il Giudice ridetermini secondo equità il compenso spettante al Rag. CP_1
Solamente due aspetti saranno sufficienti a rendere l'inconsistenza dell'avversa tesi difensiva: il diverso ambito di applicazione cui fa riferimento la giurisprudenza citata e il chiaro disposto dell'art. 9, comma 2 del DL n. 1/12 conv. dalla L. 27/2012.
La Corte di Cassazione, infatti, nella pronuncia ex adverso citata si riferisce ad un ambito professionale ben preciso e specifico, ovvero quello forense, atteso che vengono comparati l'art. 2233, comma 3 del codice civile con una norma della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e che l'attenzione degli si attesta non tanto sulla forma del patto, Parte_2
quanto al momento in cui stipularlo. In ogni caso, comunque, le ragioni del sig. vengono CP_1
tutelate dall'art. 9, comma 2 del DL 1/12 conv. dalla Legge 27/2012, a mente del quale “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante”, ovvero gli stessi parametri di cui al D.M. 21 febbraio 2013 n. 46 espressamente richiamati nella Circolare resa dal Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro allegata da controparte stessa.
Ecco perchè appare inammissibile l'avversa richiesta di riduzione del compenso professionale spettante all'istante secondo equità, poichè in aperta violazione della norma sopra richiamata, nonchè dell'art. 113 c.p.c.. E dunque, pare ben pertinente l'esatta applicazione dell'art. 2233, co. 1
c.c., a mente del quale “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”: persistendo l'inadempimento contrattuale del sig. Pt_1
14 l'odierno opposto non ha avuto altra via che rinunciare al mandato e rivolgersi alla propria associazione professionale (Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto), presentando l'elenco delle attività espletate e ricavando la parcella vidimata ed allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
A tanto si aggiunga che non vi sono contestazioni puntuali, precise e specifiche delle attività
professionali svolte dall'esponente, nè delle modalità di liquidazione, limitandosi controparte ad esternare delle osservazioni generiche e prive di alcun sostegno probatorio: si insiste, pertanto, nella concessione della esecuzione provvisoria parziale della somma di euro 7.463,68 poichè non contestata ex art. 648 c.p.c.
5.- Infondatezza della domanda riconvenzionale.
Controparte spiega una domanda riconvenzionale finalizzata al risarcimento del danno subìto dal
CP_ sig. e ricollegata ad una contestazione dall' relativa all'errato inquadramento di alcuni Pt_1
dipendenti, che ha costretto la ditta ad un lungo e complesso contenzioso innanzi alla sezione lavoro del tribunale di Taranto. In particolare, il danno viene quantificato in euro 7.642,00, quale somma
CP_ corrisposta all' euro 1.603,20 quale acconto (saldato) ed euro 4.882,06 a saldarsi a titolo di costi di causa, ed euro 300,00 per spese ctu, per un totale di euro 14.427,26.
A sostegno di tale domanda controparte produce la copia della sentenza n. 681/2019 resa dal
Tribunale di Taranto – Sez. Lavoro, un progetto di notula non valido ai fini fiscali a saldo posizione ditta pavone/inps del 4 marzo 2019, la fattura n. 12/2016 del 03.1.2016 a titolo fondo spese per la posizione in corso, entrambi emessi dall'Avv. MANFREDI, e la copia del decreto di liquidazione in favore del CTU.
È fin troppo evidente la mancanza assoluta del minimo coinvolgimento del sig. nella vicenda CP_1
oggetto della causa definita con sentenza allegata da controparte, difettando i minimi requisiti di allegazione ancor prima che probatori. Controparte, infatti, non si spreca nemmeno nella narrazione dei fatti oggetto della causa, non potendo l'esponente nemmeno articolare le proprie difese in merito e ben potendo ravvisarsi gli estremi della nullità per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda riconvenzionale, in aperta violazione dell'art. 164 c.p.c.
15 Al contempo, ed in ogni caso:
- Manca qualsiasi elemento da cui si evinca il pagamento di somme da parte del sig. nei Pt_1
CP_ confronti dell' così come la loro natura: in astratto, infatti – e contra facta – si evidenzia che la responsabilità del consulente, ove configurabile, sarebbe limitata alle sole sanzioni e laddove emerga una condotta fraudolenta del professionista, in applicazione del generale principio dell'art. 1227 c.c.;
- alcun valore può avere il progetto di notula allegato, che non attesta l'esborso di alcuna somma
(ed anzi, viene detto espressamente che la somma non è stata pagata) e che non reca alcun riferimento preciso al giudizio definito con la sentenza in atti;
- il compenso professionale pagato all'Avv. MANFREDI – lo stesso procuratore costituito nel presente giudizio del sig. – non è e non può essere un danno causalmente connesso alla (presunta) Pt_1
responsabilità professionale del sig. rappresentando piuttosto un'autonoma scelta CP_1
dell'odierno opponente. In più v'è che nel documento contabile manca ogni riferimento al giudizio definito con la sentenza in atti, e quindi non emerge alcuna prova circa il nesso con i fatti oggetto del presente giudizio;
- del pari, anche il decreto di liquidazione di CTU non può costituire voce di danno attribuibile alla responsabilità professionale del sig. per le medesime motivazioni di cui al punto precedente;
CP_1
inoltre, non prova l'esborso di somme e reca l'obbligo di pagamento in capo alle parti in solido tra loro, non potendo riferirsi all'intera somma ivi indicata in virtù del principio di cui all'art. 1292 c.c.
Pertanto, le gravi incongruenze e contraddizioni nell'avversa allegazione dei fatti e la totale assenza del minimo riscontro probatorio rendono inammissibile, oltre che infondata, la spiegata domanda riconvenzionale.
6.- Esclusione di ogni profilo di lite temeraria.
I sottoscritti procuratori respingono ogni addebito mosso al sig. relativo alla richiesta di CP_1
addebito e/o risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
16 Non si comprende davvero in quale maniera l'esponente abbia mostrato mala fede o colpa grave all'interno del presente giudizio, essendosi limitato a chiedere il pagamento del compenso professionale per un'attività svolta in favore dell'odierno opponente.
Nè può essere posto a fondamento di tale (azzardata) domanda spiegata da controparte la sola circostanza per cui il sig. abbia rifiutato una proposta di pagamento avanzata in fase CP_1
stragiudiziale dal sig. pare troppo affrettata la conclusione cui giunge controparte, la quale Pt_1
pretende – gratuitamente - che l'esponente avrebbe dovuto accettare incondizionatamente quanto proposto.]
III.- Con ordinanza emessa il 28 gennaio 2023 il Tribunale disponeva:
[Rilevato: che il ricorrente attore agisce a tutela di un credito maturato per effetto di prestazioni professionali rese;
che appare necessario invitare le parti a proseguire la trattazione su questioni rilevabili d'ufficio ed in ogni caso già introdotte dalle parti nella fase assertiva;
p.q.m.
a) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il
giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie maturate, nel verbale della prossima udienza discutano,
secondo il rispettivo interesse, i seguenti punti rilevanti a fini della decisione: a) sulle parti degli scritti difensivi e degli atti di causa in cui sarebbe contenuta la non contestazione sulla quale il ricorrente fonda la propria richiesta;
a) sulle prestazioni rese dall'attore in favore del convenuto-opponente; b) su eventuali patti negoziali conclusi tra le parti e diretti a stabilire la misura del compenso spettante per le prestazioni così
individuate e rese;
c) sulle voci della tabella professionale applicabili alle prestazioni rese e non contestate e per le quali nulla le parti abbiano stabilito;
b) fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 10 marzo
2023;]
Nelle note telematiche autorizzate ex art. 127ter cpc e depositate il 09 marzo 2023 l'opposto specificava che tra le parti, vigendo rapporti di amicizia e reciproca fiducia, gli accordi non erano mai stati formalizzati per iscritto e che anno per anno veniva concordato il corrispettivo sulla scorta delle prestazioni effettivamente eseguite.
17 In particolare l'opposto specificava che: per l'anno 2009 veniva concordato il compenso di euro
1600,00 con fattura proforma n. 01 del 31 dicembre 2012; per l'anno 2010 veniva concordato il compenso di euro 1800,00 con fattura proforma n. 01 del 31 dicembre 2012; per l'anno 2011 veniva concordato il compenso di euro 1800,00 con fattura proforma n. 01 del 31 dicembre 2012; per l'anno 2012 veniva concordato il compenso di euro 1500,00 con fattura proforma n. 01 del 31
dicembre 2012; per l'anno 2013 veniva concordato il compenso di euro 1800,00 comunicato verbalmente;
per gli anni 2014, 2015 e 2016 veniva concordato il compenso di euro 5130,24 con fattura n. 47 del 10 dicembre 2016; per l'anno 2017 veniva concordato il compenso di euro 2137,60
con fattura n. 46 del 30 dicembre 2017; per l'anno 2018 veniva concordato il compenso di euro
2137,60 con fattura n. 50 del 31 dicembre 2018; per l'anno 2019 veniva concordato il compenso di euro 2288,00 con fattura n. 33 del 31 dicembre 2019; per l'anno 2020 veniva concordato il compenso di euro 2850,00 con fattura proforma n. 05 del 31 dicembre 2020.
Concludeva l'opposto computando il compenso concordato per il periodo 2009/2020 nella somma di euro 23.043,44 oltre oneri ed accessori di legge.
Negli scritti difensivi il ricorrente ed opposto ha precisato che l'importo richiesto ed ottenuto dal
D.I. opposto n. 219/2022 emesso il 14 febbraio 2022 col quale il Tribunale, accogliendo la domanda di condanna proposta nella speciale forma monitoria di cui agli artt. 633 e ss cpc, ordinava all' opponente di pagare in favore di la somma di euro 110.200,44 oltre interessi e CP_1
spese della procedura così motivando la condanna inflitta inaudita altera parte: “considerato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
applicati gli artt. 633 e ss cpc
INGIUNGE….”, era stato computato a norma della tariffa vigente all'esito del fallimento di ogni tentativo inteso a conseguire dall'opponente gli importi concordati come prima descritti e che esprimevano un totale di gran lunga inferiore.
L'effettività delle prestazioni rese non solo non è stata negata espressamente dall'opponente, ma è
anche provata dal suo comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc che, sotto la rubrica “valutazione delle prove”, così dispone: “1.- Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. 2.- Il giudice può desumere
18 argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”
Invero l'opponente non ha mai indicato quale Studio professionale avrebbe reso le prestazioni necessarie alla di lui attività di impresa in sostituzione dell'opposto, onde non è dato sapere come avrebbe soddisfatto l'opponente le proprie esigenze di consulenza e supporto aziendale.
L'allegazione difensiva di non conformità della pretesa alla tariffa professionale appare sia generica in quanto disgiunta dalla indicazione di quali sarebbero le disposizioni violate sia, ancor prima,
ininfluente in quanto le parti pattuendo il corrispettivo vi avrebbero derogato legittimamente,
essendo i minimi tabellari imposti a tutela della professione e del prestatore d'opera intellettuale ed invocabili solo da quest'ultimo, mentre gli accordi tesi ad attribuire una remunerazione maggiore non incorrono in divieti.
Il ricorrente ed opposto ha specificato che l'importo richiesto nel ricorso monitorio era stato elaborato secondo i parametri professionali risultando così sensibilmente più elevato di quello redatto secondo gli accordi verbali raggiunti, si apprende, anno per anno ed in relazione alla effettiva attività prestata.
Ne consegue che deve ritenersi provato, per ammissione dello stesso ricorrente, che il credito vantato è pari ad euro 23.043,44 oltre oneri ed accessori di legge, in quanto oggetto degli accordi verbali stipulati tra le parti e che l'opponente non avrebbe inteso rispettare.
Accordi pienamente validi in quanto la Legge non prevede in subiecta materia l'impiego della forma scritta ad substantiam e neppure ad probationem.
L'opponente, da par suo, non sembra aver in alcun modo provato fatti estintivi del predetto credito,
omettendo di allegare circostanze concrete in cui sarebbero avvenuti i pagamenti e, ancor più, omettendo di produrre la documentazione giustificativa ( es. estratti conto bancari, quietanze o altro ancora) da cui desumere l'effettiva estinzione in parte qua del proprio debito.
In presenza di accordi negoziali liberamente stipulati e nei quali il creditore aveva accettato di
19 percepire importi inferiori a quelli astrattamente chiedibili, la domanda giudiziale non sarebbe potuta essere formulata per le somme richieste ed ottenute col D.I. opposto.
IV.- Infondata è la domanda riconvenzionale dell'opponente, che non ha allegato in concreto quali sarebbero stati gli elementi costitutivi della presunta colpa professionale ascritta al ricorrente ed opposto, e come avrebbe patito il presunto danno allegato solo nella dimensione quantitativa monetaria.
V.- In conclusione l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, revocato il D.I. opposto ed accolta la domanda di condanna proposta da nella misura di euro 23.043,44 oltre oneri ed CP_1
accessori di legge.
VI.- Nel regolamento delle spese di lite, tenuto conto del rigetto della domanda riconvenzionale dell'opposto e del parziale accoglimento della opposizione, sussistono giusti motivi per la compensazione, verificandosi una ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento della opposizione revoca il D.I. n. 219/2022 emesso il 14 febbraio 2022
;
b) in parziale accoglimento della domanda di condanna proposta da , condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 23.043,44, oltre Parte_1 CP_1
oneri ed accessori di legge ed interessi come per legge, a titolo di compenso delle prestazioni professionali rese;
c) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 04 marzo 2025;
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Il giudice dott.Alberto Munno
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).
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