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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6237/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. , in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Renzulli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione e determina dirigenziale n. 838 del 16.09.2019,
domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(CF ), CP_1 C.F._1 CP_2
(CF ),
[...] C.F._2 Controparte_3
(CF ), (CF C.F._3 Controparte_4 ), quali eredi dell'ing. C.F._4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Ranieri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.09.2023 a seguito di atto di riassunzione depositato in data 03.01.2023, domiciliati come in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.05.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, l'ing. proponendo rituale Persona_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1498/2019, emesso in data
10.07.2019, con cui veniva intimato il pagamento in favore dell'opposto della somma di € 51.441,20, per aver svolto attività di ingegnere a favore dell'amministrazione opponente, sulla scorta di una delibera della Giunta
Municipale del n. 1106 del 29.05.1985, confermata con Parte_1
delibera di Giunta Municipale n. 652 del 30.12.1997.
L'opponente eccepiva l'infondatezza dell'azione contrattuale di parte opposta, per la mancanza di un contratto avente forma scritta e del relativo impegno di spesa assunto dall'amministrazione, elementi essenziali per la configurazione di un'obbligazione di pagamento in capo al Pt_1
Parte opponente contestava, inoltre, la domanda formulata in via gradata da parte opposta, fondata sul presunto arricchimento senza causa dell'amministrazione, per carenza di prova dell'attività professionale svolta.
L'ing. costituitosi in giudizio, contestava l'avversa Persona_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
In corso di causa, veniva a mancare l'ing. e il Persona_1
procedimento veniva interrotto.
In data 03.01.2023, il proponeva ricorso per la Parte_1
prosecuzione del processo interrotto e, con comparsa depositata in data
23.09.2023, si costituivano in giudizio i sig. CP_1 CP_2
e quali eredi dell'ing.
[...] Controparte_3 Controparte_4
i quali facevano proprie le conclusioni rassegnate dal Persona_1
de cuius.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue. Quanto alla prova del diritto fatto valere da parte opposta con la proposizione del ricorso monitorio, va premesso che, come stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma, è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, la domanda principale proposta da parte opposta non può essere accolta, in quanto in atti non risulta depositato il titolo da cui la stessa deriva ovvero il contratto tra il Comune di e il sig. Pt_1
debitamente sottoscritto. Persona_1
Sul punto, si ricorda che, in omaggio al dato normativo, la Cassazione ha statuito in maniera costante che “I contratti degli enti pubblici devono essere
stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo
d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo
dell'autorità tutoria (cfr. Cass., Sez. 1. 19 settembre 2013, n. 21477; 24 gennaio 2007. n. 1606; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22537). Ciò comporta non solo
l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma
anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare
il rapporto” (Cass. civ., 13.10.2016, n.20690; cfr. Cass., sez. un., 22 marzo
2010, n. 6827; Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).
Per la Cassazione, in particolare: “i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione, ad opera dell'organo
rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano
specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in
quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza
l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (ex multis, Cass. Sez. I, n.6555/2014; id. n.5263/2015; S.U.
n.6827/2010 e n.7297/2009); l'onere della forma scritta sussiste, del resto, anche per le modifiche contrattuali” (Cass. civ., sez. I, n.8539/2011).
Nemmeno possono essere considerati documenti idonei a sostituire il contratto in forma scritta, la delibera depositata in atti del 29.05.1985, né
la successiva comunicazione del 02.08.1985, né la delibera dell'08.11.1986, né la comunicazione del 13.10.1987, né la comunicazione del 03.11.1997 e nemmeno la comunicazione del
09.12.1997, la delibera del 27.01.2000 o i verbali ispettivi (cfr. prod. parte opposta).
La Cassazione, invero, ha inoltre chiarito, con riguardo agli impegni assunti dall'amministrazione, che essi “richiedono la forma scritta ad substantiam e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro
perfezionamento attraverso lo scambio di proposta e accettazione tra assenti (salva
l'ipotesi eccezionale prevista ex lege di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre
tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione, sebbene non contemporanea,
ma avvenuta in tempi e luoghi diversi, di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti” (Cass. Civ. sez. III, 21.11.2023, n.
32337).
La stessa Corte di cassazione, con una serie di decisioni importanti sul punto (Cass. n. 14570/2004, Cass. n. 17695 e n. 7962/2003 e n.
2619/2000), ha avuto modo di sottolineare che proprio per quanto concerne il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una Pubblica Amministrazione è richiesta, in ottemperanza al disposto normativo del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, “la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento
dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed e',
quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost.”. Per questo motivo, il contratto deve concretizzarsi “nella redazione a pena di nullità, di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del
potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi” dal quale possa ricavarsi “la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni
in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere”.
In definitiva, per la Cassazione, non assume importanza l'esistenza di una delibera attraverso la quale l'organo collegiale dell'amministrazione comunale abbia conferito un incarico a un professionista esterno o ne abbia autorizzato il conferimento dal momento che “detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con
efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la
volontà all'esterno” (Cass. Civ. sez. III, 21.11.2023, n. 32337). Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, va dunque accolta l'opposizione proposta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, in atti, non è depositato il contratto scritto da cui deriverebbe l'obbligo di pagamento del per la Parte_1
prestazione professionale asseritamente svolta dal sig. Per_1
né può essere conferito il medesimo valore del contratto scritto
[...]
alla documentazione depositata.
Va invece accolta, in quanto fondata, la domanda proposta in via gradata di condanna del a titolo di arricchimento senza causa. Parte_1
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente in relazione al credito maturato dall'ing. Persona_1
La decorrenza della prescrizione decennale del diritto al pagamento dell'indennizzo a titolo di indebito arricchimento deve essere ricollegata al momento in cui lo stesso diritto è effettivamente maturato in capo all'ing. ovvero solo in data 09.07.2012, data in cui, Persona_1
come risulta dagli atti (cfr. prod. opposto) è stato consegnato il certificato di ultimazione dei lavori.
Inoltre, risultano depositati agli atti verbali che attestano lo svolgimento dei lavori almeno fino all'anno 2006, dato che smentisce la ricostruzione operata dall'opponente.
Sul punto si è pronunciata la Cassazione statuendo che il termine della prescrizione per le competenze dovute ai professionisti, per gli affari non terminati, decorre dall'ultima prestazione, da individuarsi come “attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto” (Cassazione civile, sez. VI-2,
ordinanza n. 35275 del 18 novembre 2021).
In definitiva, anche se si tratta di una serie di prestazioni differenti compiute nel corso degli anni, l'incarico va considerato nella sua unicità e il diritto al compenso matura al termine dell'esecuzione della prestazione professionale.
Dopo tale data, inoltre, si sono succedute una serie di comunicazioni, del
03.01.2014, dell'08.09.2015, del 03.11.2016, del 19.01.2017, del
31.05.2018 e dell'11.04.2019 (cfr. prod. opposta) che vanno considerate come interruttive della prescrizione, in quanto espressione della volontà dell'ing. di riscuotere le somme per la prestazione Persona_1
professionale svolta.
In ultimo, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
11.06.2019 e il relativo decreto ingiuntivo è stato notificato in data
16.07.2019.
La domanda di ingiustificato arricchimento è stata proposta nella comparsa di costituzione depositata in data 14.01.2020.
In definitiva, anche a voler collegare il termine ultimo di esecuzione della prestazione professionale all'anno 2006, sulla base del verbale ispettivo n.
9 depositato in atti (cfr. prod. parte opposta), il termine di prescrizione decennale non può considerarsi decorso, in quanto nell'anno 2012 il professionista ha consegnato il documento di ultimazione dei lavori (cfr. prod. parte opposta), con ciò manifestando interesse al pagamento del compenso e, nei mesi immediatamente successivi, lo stesso professionista ha inviato una serie di comunicazioni all'amministrazione con cui sollecitava l'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Quanto al merito della domanda formulata da parte opposta in via gradata, in punto di diritto, va premesso che la disciplina dell'azione di ingiustificato arricchimento è dettata ex art. 2041 c.c., ove è stabilito che:
“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione
patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
L'ingiustificato arricchimento del deve essere Parte_1
riconosciuto, in quanto il servizio prestato abbia arrecato un'indubbia utilità al sulla base di una documentazione che accerti Pt_1 l'avvenuta erogazione della prestazione professionale fondante la cifra richiesta.
Va infatti evidenziato che: “per configurare la fattispecie dell'arricchimento senza
causa occorre che una parte abbia conseguito un vantaggio patrimoniale (arricchimento inteso anche nel senso di risparmio di spesa o di perdita evitata) con contestuale
impoverimento dell'altra parte, che può concretarsi anche nella perdita o mancato utilizzo di un bene, o nel mancato pagamento di una prestazione. Vi deve essere
pertanto tra i due eventi (locupletazione/depauperamento) un nesso di causalità inteso anche nel senso che deve sussistere un unico fatto che genera lo squilibrio patrimoniale”
(Trib. Ferrara, sez. I, 11.11.2021, n.723).
In particolare, il nesso causale tra il vantaggio patrimoniale ottenuto dal
Comune di e l'impoverimento della società erogatrice risulta Pt_1
fondato su un'adeguata documentazione, in quanto vi è prova, in atti,
che la prestazione professionale sia stata effettivamente svolta.
Deve essere tuttavia ancora prima declinata l'ammissibilità della stessa azione di ingiustificato arricchimento.
Deduce il che la prestazione svolta dal professionista Parte_1
sarebbe stata espletata in mancanza dell'assunzione del relativo impegno contabile.
Sul punto, giova richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, in quanto l'amministrazione può invece eccepire e provare soltanto che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò,
quindi, di “arricchimento imposto” (Sez. U, Sentenza n. 10798 del
26/05/2015).
L'amministrazione, in sostanza, può difendersi eccependo e provando di aver rifiutato l'arricchimento ovvero di non averlo potuto rifiutare perché inconsapevole dell'eventum utilitatis (Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del
24/04/2019; Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017).
Nel caso di specie, non è presente alcun contratto scritto, né è indicato, nelle difese svolte dall'amministrazione, alcun funzionario, il quale abbia autorizzato lo svolgimento della prestazione professionale in spregio della normativa sulla contabilità degli enti pubblici.
Per questo motivo, l'azione proposta dal professionista ai sensi dell'art. 2041 cc è certamente ammissibile, in quanto è indubbio che, nel caso di specie, il servizio prestato abbia arrecato un'utilità al Parte_1 come emerge dalla folta documentazione depositata da parte opposta.
Quanto alla proponibilità della domanda di indennizzo a titolo di arricchimento senza causa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche la stessa deve essere affermata, sulla base delle coordinate tracciate più volte in merito dalla Cassazione, la quale ha statuito, in particolare, che: “la proposizione nella comparsa di risposta nella causa in esame, da parte dell'opposto, di domande come quelle, qui prospettate, ex
articolo 2041 c.c. ed ex articolo 1337 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse -dell'originario
ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione
d'adempimento contrattuale: invero, il petitum di tali domande alternative risulta
almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria.
L'interesse, infatti, come è stato chiarito dall'arresto del 2015, è il presupposto
legittimante l'introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita - come lo era, secondo l'ottica ermeneutica anteriore a tale revirement -
dalla diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria” (Cass. civ., 15.10.2024, n. 26727).
La Cassazione ha enunciato, in definitiva, il seguente principio di diritto:
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto
nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che
aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. civ., 15.10.2024, n. 26727).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Cassazione, anche a sezioni unite, deve dunque essere affermata senza dubbio l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa da parte dell'opposto.
Anche nel merito la domanda formulata in via gradata a titolo di arricchimento senza causa deve essere considerata fondata.
Parte opposta ha depositato la seguente documentazione, idonea a provare l'attività effettivamente svolta a vantaggio del Parte_1
(cfr. prod. parte opposta):
- la delibera della Giunta Municipale del Comune di n. 1106 del Pt_1
29.05.1985 che veniva comunicata con lettera di incarico n. prot. 12523 del 02.08.1985;
- la delibera del Consiglio Comunale del 18.11.1986 n. 24983, con cui venivano recepiti dal di e approvati tutti i progetti redatti Pt_1 Pt_1
dall'ing. per l'adeguamento dei plessi scolastici con Persona_1
quantificazione anche dell'impegno di spesa per 610.000.000 milioni da richiedersi a Cassa Depositi e Prestiti;
- la successiva comunicazione del 03.11.1997, con cui il Parte_1
richiedeva la verifica e progettazione impianti solo per i plessi scolastici del Comune di e precisamente istituto T. Vitale, de Mita, Ciccone, Pt_1
Cinque Vie, Costantinopoli e SMS Mameli e CP_5 CP_6
;
[...]
- la delibera di Giunta Municipale n. 652 del 30.12.1997 con cui venivano affidate le lavorazioni all'opposto, in seguito all'ottenimento dell'erogazione del mutuo da parte di Cassa Depositi e Prestiti. In particolare, con tale delibera il statuiva “di affidare all'ing. Parte_1
anche l'incarico di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 27 c 2” Persona_1
pagina 2 della delibera e il relativo schema disciplinare del rapporto tra l'ente e il professionista, con cui veniva regolamentato non solo il rapporto tecnico ma veniva anche stabilito il compenso da quantificarsi (
art. 17 dello schema disciplinare) in base alle tariffe professionali ingegneri;
- contratto rep. 1313 del 06.09.1999, con cui i lavori venivano affidati alla impresa aggiudicataria pertanto avevano inizio le lavorazioni di adeguamento dei plessi scolastici alla L. 818/84 e L. 46/1990;
- variante approvata in corso d'opera con delibera di Giunta Municipale
n. 40 del 27.01.2000; - verbali delle visite ispettive avvenute in data 25.01.2001, 20.02.2001,
15.12.2004 e 21.06.2006;
- comunicazione del 01.06.2007, con cui il chiedeva al Parte_1
DL ing. la rendicontazione delle opere eseguite e Persona_1
non ancora contabilizzate dalla fallita;
- comunicazione assunta al prot. del Comune di al n 13139 del Pt_1
09.07.2012, con cui veniva comunicato lo stato finale dei lavori e il verbale di ultimazione lavori.
Quanto al mancato deposito degli atti tecnici elaborati dall'ing. Per_1
nella stessa delibera dell'08.11.1986 è specificato che il
[...]
menzionato professionista aveva inviato tutti gli elaborati tecnici del caso: “ha trasmesso gli atti tecnici relativi alle opere necessarie”.
Lo stato di avanzamento dei lavori, inoltre, è ben documentato nei verbali ispettivi depositati, dai quali si evince agevolmente che il professionista incaricato aveva effettivamente svolto l'attività richiesta.
Quanto alla quantificazione dei compensi formulata dall'ing. Per_1
in data 09.07.2012 e in data 03.01.2014 (data in cui è stata anche
[...]
emessa la fattura n. 01/2014 depositata in atti), agli atti risultano allegati i conteggi sviluppati in base alla vigente tariffa professionale, per cui gli importi dovuti al tecnico risultano quantificati con precisione. In particolare, risultano depositati in atti (cfr. prod. parte opposta):
- compenso per progettazione e direzione lavori adeguamento edifici scolastici al D. lgs 818/84 e 46/90;
- competenze per redazione NOP (nulla osta provvisorio antincendi) D. lgs 818/84 edifici scolastici Comune di Pt_1
Con riferimento a quanto maturato per la progettazione e direzione dei lavori, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa (cfr. prod. parte opposta) veniva comunicato al Comune di con richiesta assunta al Pt_1
protocollo del di al n. 13144 del 09.07.2012, che il residuo Pt_1 Pt_1
competenze professionali spettanti al ricorrente era pari a €. 29.468,32, oltre oneri di fatturazione e con la suindicata comunicazione veniva altresì specificato il conteggio analitico delle competenze professionali pari a complessivi €. 48.971,96, a cui andavano detratti gli acconti ricevuti e precisamente la fattura n. 11 del 06.12.1999 per €. 10.588,46 (£
20.502.116) la fattura n. 12 del 06.12.1999 per €. 1661,58 (£ 3217.269) e la fattura n. 1 del 01.03.2000 per €. 7253,60 (£. 14.044.925).
Veniva dunque richiesto il pagamento della residua somma di €.
31.382,58, comprensiva di oneri di fatturazione come da notula pro forma allegata alla comunicazione del 09.07.2012 e con comunicazione del 03.01.2014 veniva reiterata la richiesta di pagamento della parcella del 09.07.2012 fatturata all'ente Comunale con fattura n. 1 del 02.01.2014
per €. 32.755,57 protocollo n. 181 del 03.01.2014. Parte_1
Con riguardo al Compenso per NOP (nulla osta provvisorio antincendi)
per gli edifici scolastici Comune di è stato maturato un ulteriore Pt_1
compenso pari a €. 23.850,00 per cui era stato corrisposto acconto di €.
5164,57, pertanto residuava la somma di €. 18.685,64 come da parcella del 04.08.2011, assunta al protocollo del al n. 13145 del Parte_1
09.07.2012 e successivo sollecito del 01.03.2014.
Parte opposta ha dunque correttamente assolto il proprio onere probatorio, in quanto ha prodotto una folta documentazione, estremamente dettagliata, sia con riguardo allo svolgimento effettivo dell'attività professionale, sia con riferimento alla quantificazione della somma dovuta.
Non è stato poi contestato il requisito dell'utilitas della prestazione svolta dal professionista in favore del come risulta dalla folta Parte_1
documentazione depositata in atti, sulla base della quale risulta evidente che l'amministrazione, al contrario, si è avvalsa costantemente, negli anni, della collaborazione del professionista.
Quanto alla determinazione degli interessi e rivalutazione sul credito in esame, deve ricordarsi che l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, deve essere liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (Cass. Civ., Sez.
III, 28 gennaio 2013, n. 1889).
L'importo come determinato deve essere dunque rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal momento dell'arricchimento del e fino alla Pt_1
presente pronuncia.
Il dies a quo per la rivalutazione va individuato, in particolare, nel 2012,
anno in cui è presente documentazione idonea a provare l'effettiva ultimazione dei lavori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6237/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1498/2019, emesso in data 10.07.2019 dal Tribunale di Nola;
- accoglie la domanda formulata da parte opposta in via gradata e, per l'effetto, accerta che l'ing. ha svolto per il Comune di Persona_1
gli adempimenti necessari al NOP relativo all'adeguamento dei Pt_1
plessi scolastici del Comune di alla legge 818/1984 oltre a Pt_1
progettazione e direzione dei lavori di adeguamento plessi scolastici alla legge 818/1984 e 46/1990;
-per l'effetto condanna il nella persona del sindaco p.t., Parte_1
ex art. 2041 c.c., al pagamento del compenso professionale maturato dall'ing. per la somma complessiva pari a €. Persona_1
51.441,20, oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi dalla maturazione del diritto sino al soddisfo e da corrispondersi in favore degli eredi del de cuius, i sig.ri CP_1 Controparte_2 Persona_1
Controparte_4
- condanna il al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio, che liquida come da motivazione in € 3.341,90, per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da corrispondersi a favore del difensore dell'avv. Emilio Ranieri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 16.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6237/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. , in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Renzulli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione e determina dirigenziale n. 838 del 16.09.2019,
domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(CF ), CP_1 C.F._1 CP_2
(CF ),
[...] C.F._2 Controparte_3
(CF ), (CF C.F._3 Controparte_4 ), quali eredi dell'ing. C.F._4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Ranieri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.09.2023 a seguito di atto di riassunzione depositato in data 03.01.2023, domiciliati come in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.05.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, l'ing. proponendo rituale Persona_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1498/2019, emesso in data
10.07.2019, con cui veniva intimato il pagamento in favore dell'opposto della somma di € 51.441,20, per aver svolto attività di ingegnere a favore dell'amministrazione opponente, sulla scorta di una delibera della Giunta
Municipale del n. 1106 del 29.05.1985, confermata con Parte_1
delibera di Giunta Municipale n. 652 del 30.12.1997.
L'opponente eccepiva l'infondatezza dell'azione contrattuale di parte opposta, per la mancanza di un contratto avente forma scritta e del relativo impegno di spesa assunto dall'amministrazione, elementi essenziali per la configurazione di un'obbligazione di pagamento in capo al Pt_1
Parte opponente contestava, inoltre, la domanda formulata in via gradata da parte opposta, fondata sul presunto arricchimento senza causa dell'amministrazione, per carenza di prova dell'attività professionale svolta.
L'ing. costituitosi in giudizio, contestava l'avversa Persona_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
In corso di causa, veniva a mancare l'ing. e il Persona_1
procedimento veniva interrotto.
In data 03.01.2023, il proponeva ricorso per la Parte_1
prosecuzione del processo interrotto e, con comparsa depositata in data
23.09.2023, si costituivano in giudizio i sig. CP_1 CP_2
e quali eredi dell'ing.
[...] Controparte_3 Controparte_4
i quali facevano proprie le conclusioni rassegnate dal Persona_1
de cuius.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue. Quanto alla prova del diritto fatto valere da parte opposta con la proposizione del ricorso monitorio, va premesso che, come stabilito ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, dunque, chi agisce per ottenere la condanna al pagamento di una somma, è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale è gravata dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., su tutte, Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, la domanda principale proposta da parte opposta non può essere accolta, in quanto in atti non risulta depositato il titolo da cui la stessa deriva ovvero il contratto tra il Comune di e il sig. Pt_1
debitamente sottoscritto. Persona_1
Sul punto, si ricorda che, in omaggio al dato normativo, la Cassazione ha statuito in maniera costante che “I contratti degli enti pubblici devono essere
stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo
d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo
dell'autorità tutoria (cfr. Cass., Sez. 1. 19 settembre 2013, n. 21477; 24 gennaio 2007. n. 1606; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22537). Ciò comporta non solo
l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma
anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare
il rapporto” (Cass. civ., 13.10.2016, n.20690; cfr. Cass., sez. un., 22 marzo
2010, n. 6827; Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).
Per la Cassazione, in particolare: “i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione, ad opera dell'organo
rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano
specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in
quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza
l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (ex multis, Cass. Sez. I, n.6555/2014; id. n.5263/2015; S.U.
n.6827/2010 e n.7297/2009); l'onere della forma scritta sussiste, del resto, anche per le modifiche contrattuali” (Cass. civ., sez. I, n.8539/2011).
Nemmeno possono essere considerati documenti idonei a sostituire il contratto in forma scritta, la delibera depositata in atti del 29.05.1985, né
la successiva comunicazione del 02.08.1985, né la delibera dell'08.11.1986, né la comunicazione del 13.10.1987, né la comunicazione del 03.11.1997 e nemmeno la comunicazione del
09.12.1997, la delibera del 27.01.2000 o i verbali ispettivi (cfr. prod. parte opposta).
La Cassazione, invero, ha inoltre chiarito, con riguardo agli impegni assunti dall'amministrazione, che essi “richiedono la forma scritta ad substantiam e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro
perfezionamento attraverso lo scambio di proposta e accettazione tra assenti (salva
l'ipotesi eccezionale prevista ex lege di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre
tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione, sebbene non contemporanea,
ma avvenuta in tempi e luoghi diversi, di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti” (Cass. Civ. sez. III, 21.11.2023, n.
32337).
La stessa Corte di cassazione, con una serie di decisioni importanti sul punto (Cass. n. 14570/2004, Cass. n. 17695 e n. 7962/2003 e n.
2619/2000), ha avuto modo di sottolineare che proprio per quanto concerne il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una Pubblica Amministrazione è richiesta, in ottemperanza al disposto normativo del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, “la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento
dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed e',
quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost.”. Per questo motivo, il contratto deve concretizzarsi “nella redazione a pena di nullità, di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del
potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi” dal quale possa ricavarsi “la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni
in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere”.
In definitiva, per la Cassazione, non assume importanza l'esistenza di una delibera attraverso la quale l'organo collegiale dell'amministrazione comunale abbia conferito un incarico a un professionista esterno o ne abbia autorizzato il conferimento dal momento che “detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con
efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la
volontà all'esterno” (Cass. Civ. sez. III, 21.11.2023, n. 32337). Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, va dunque accolta l'opposizione proposta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, in atti, non è depositato il contratto scritto da cui deriverebbe l'obbligo di pagamento del per la Parte_1
prestazione professionale asseritamente svolta dal sig. Per_1
né può essere conferito il medesimo valore del contratto scritto
[...]
alla documentazione depositata.
Va invece accolta, in quanto fondata, la domanda proposta in via gradata di condanna del a titolo di arricchimento senza causa. Parte_1
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente in relazione al credito maturato dall'ing. Persona_1
La decorrenza della prescrizione decennale del diritto al pagamento dell'indennizzo a titolo di indebito arricchimento deve essere ricollegata al momento in cui lo stesso diritto è effettivamente maturato in capo all'ing. ovvero solo in data 09.07.2012, data in cui, Persona_1
come risulta dagli atti (cfr. prod. opposto) è stato consegnato il certificato di ultimazione dei lavori.
Inoltre, risultano depositati agli atti verbali che attestano lo svolgimento dei lavori almeno fino all'anno 2006, dato che smentisce la ricostruzione operata dall'opponente.
Sul punto si è pronunciata la Cassazione statuendo che il termine della prescrizione per le competenze dovute ai professionisti, per gli affari non terminati, decorre dall'ultima prestazione, da individuarsi come “attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto” (Cassazione civile, sez. VI-2,
ordinanza n. 35275 del 18 novembre 2021).
In definitiva, anche se si tratta di una serie di prestazioni differenti compiute nel corso degli anni, l'incarico va considerato nella sua unicità e il diritto al compenso matura al termine dell'esecuzione della prestazione professionale.
Dopo tale data, inoltre, si sono succedute una serie di comunicazioni, del
03.01.2014, dell'08.09.2015, del 03.11.2016, del 19.01.2017, del
31.05.2018 e dell'11.04.2019 (cfr. prod. opposta) che vanno considerate come interruttive della prescrizione, in quanto espressione della volontà dell'ing. di riscuotere le somme per la prestazione Persona_1
professionale svolta.
In ultimo, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
11.06.2019 e il relativo decreto ingiuntivo è stato notificato in data
16.07.2019.
La domanda di ingiustificato arricchimento è stata proposta nella comparsa di costituzione depositata in data 14.01.2020.
In definitiva, anche a voler collegare il termine ultimo di esecuzione della prestazione professionale all'anno 2006, sulla base del verbale ispettivo n.
9 depositato in atti (cfr. prod. parte opposta), il termine di prescrizione decennale non può considerarsi decorso, in quanto nell'anno 2012 il professionista ha consegnato il documento di ultimazione dei lavori (cfr. prod. parte opposta), con ciò manifestando interesse al pagamento del compenso e, nei mesi immediatamente successivi, lo stesso professionista ha inviato una serie di comunicazioni all'amministrazione con cui sollecitava l'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Quanto al merito della domanda formulata da parte opposta in via gradata, in punto di diritto, va premesso che la disciplina dell'azione di ingiustificato arricchimento è dettata ex art. 2041 c.c., ove è stabilito che:
“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione
patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
L'ingiustificato arricchimento del deve essere Parte_1
riconosciuto, in quanto il servizio prestato abbia arrecato un'indubbia utilità al sulla base di una documentazione che accerti Pt_1 l'avvenuta erogazione della prestazione professionale fondante la cifra richiesta.
Va infatti evidenziato che: “per configurare la fattispecie dell'arricchimento senza
causa occorre che una parte abbia conseguito un vantaggio patrimoniale (arricchimento inteso anche nel senso di risparmio di spesa o di perdita evitata) con contestuale
impoverimento dell'altra parte, che può concretarsi anche nella perdita o mancato utilizzo di un bene, o nel mancato pagamento di una prestazione. Vi deve essere
pertanto tra i due eventi (locupletazione/depauperamento) un nesso di causalità inteso anche nel senso che deve sussistere un unico fatto che genera lo squilibrio patrimoniale”
(Trib. Ferrara, sez. I, 11.11.2021, n.723).
In particolare, il nesso causale tra il vantaggio patrimoniale ottenuto dal
Comune di e l'impoverimento della società erogatrice risulta Pt_1
fondato su un'adeguata documentazione, in quanto vi è prova, in atti,
che la prestazione professionale sia stata effettivamente svolta.
Deve essere tuttavia ancora prima declinata l'ammissibilità della stessa azione di ingiustificato arricchimento.
Deduce il che la prestazione svolta dal professionista Parte_1
sarebbe stata espletata in mancanza dell'assunzione del relativo impegno contabile.
Sul punto, giova richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, in quanto l'amministrazione può invece eccepire e provare soltanto che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò,
quindi, di “arricchimento imposto” (Sez. U, Sentenza n. 10798 del
26/05/2015).
L'amministrazione, in sostanza, può difendersi eccependo e provando di aver rifiutato l'arricchimento ovvero di non averlo potuto rifiutare perché inconsapevole dell'eventum utilitatis (Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del
24/04/2019; Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017).
Nel caso di specie, non è presente alcun contratto scritto, né è indicato, nelle difese svolte dall'amministrazione, alcun funzionario, il quale abbia autorizzato lo svolgimento della prestazione professionale in spregio della normativa sulla contabilità degli enti pubblici.
Per questo motivo, l'azione proposta dal professionista ai sensi dell'art. 2041 cc è certamente ammissibile, in quanto è indubbio che, nel caso di specie, il servizio prestato abbia arrecato un'utilità al Parte_1 come emerge dalla folta documentazione depositata da parte opposta.
Quanto alla proponibilità della domanda di indennizzo a titolo di arricchimento senza causa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche la stessa deve essere affermata, sulla base delle coordinate tracciate più volte in merito dalla Cassazione, la quale ha statuito, in particolare, che: “la proposizione nella comparsa di risposta nella causa in esame, da parte dell'opposto, di domande come quelle, qui prospettate, ex
articolo 2041 c.c. ed ex articolo 1337 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse -dell'originario
ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione
d'adempimento contrattuale: invero, il petitum di tali domande alternative risulta
almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria.
L'interesse, infatti, come è stato chiarito dall'arresto del 2015, è il presupposto
legittimante l'introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita - come lo era, secondo l'ottica ermeneutica anteriore a tale revirement -
dalla diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria” (Cass. civ., 15.10.2024, n. 26727).
La Cassazione ha enunciato, in definitiva, il seguente principio di diritto:
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto
nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che
aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. civ., 15.10.2024, n. 26727).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Cassazione, anche a sezioni unite, deve dunque essere affermata senza dubbio l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa da parte dell'opposto.
Anche nel merito la domanda formulata in via gradata a titolo di arricchimento senza causa deve essere considerata fondata.
Parte opposta ha depositato la seguente documentazione, idonea a provare l'attività effettivamente svolta a vantaggio del Parte_1
(cfr. prod. parte opposta):
- la delibera della Giunta Municipale del Comune di n. 1106 del Pt_1
29.05.1985 che veniva comunicata con lettera di incarico n. prot. 12523 del 02.08.1985;
- la delibera del Consiglio Comunale del 18.11.1986 n. 24983, con cui venivano recepiti dal di e approvati tutti i progetti redatti Pt_1 Pt_1
dall'ing. per l'adeguamento dei plessi scolastici con Persona_1
quantificazione anche dell'impegno di spesa per 610.000.000 milioni da richiedersi a Cassa Depositi e Prestiti;
- la successiva comunicazione del 03.11.1997, con cui il Parte_1
richiedeva la verifica e progettazione impianti solo per i plessi scolastici del Comune di e precisamente istituto T. Vitale, de Mita, Ciccone, Pt_1
Cinque Vie, Costantinopoli e SMS Mameli e CP_5 CP_6
;
[...]
- la delibera di Giunta Municipale n. 652 del 30.12.1997 con cui venivano affidate le lavorazioni all'opposto, in seguito all'ottenimento dell'erogazione del mutuo da parte di Cassa Depositi e Prestiti. In particolare, con tale delibera il statuiva “di affidare all'ing. Parte_1
anche l'incarico di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 27 c 2” Persona_1
pagina 2 della delibera e il relativo schema disciplinare del rapporto tra l'ente e il professionista, con cui veniva regolamentato non solo il rapporto tecnico ma veniva anche stabilito il compenso da quantificarsi (
art. 17 dello schema disciplinare) in base alle tariffe professionali ingegneri;
- contratto rep. 1313 del 06.09.1999, con cui i lavori venivano affidati alla impresa aggiudicataria pertanto avevano inizio le lavorazioni di adeguamento dei plessi scolastici alla L. 818/84 e L. 46/1990;
- variante approvata in corso d'opera con delibera di Giunta Municipale
n. 40 del 27.01.2000; - verbali delle visite ispettive avvenute in data 25.01.2001, 20.02.2001,
15.12.2004 e 21.06.2006;
- comunicazione del 01.06.2007, con cui il chiedeva al Parte_1
DL ing. la rendicontazione delle opere eseguite e Persona_1
non ancora contabilizzate dalla fallita;
- comunicazione assunta al prot. del Comune di al n 13139 del Pt_1
09.07.2012, con cui veniva comunicato lo stato finale dei lavori e il verbale di ultimazione lavori.
Quanto al mancato deposito degli atti tecnici elaborati dall'ing. Per_1
nella stessa delibera dell'08.11.1986 è specificato che il
[...]
menzionato professionista aveva inviato tutti gli elaborati tecnici del caso: “ha trasmesso gli atti tecnici relativi alle opere necessarie”.
Lo stato di avanzamento dei lavori, inoltre, è ben documentato nei verbali ispettivi depositati, dai quali si evince agevolmente che il professionista incaricato aveva effettivamente svolto l'attività richiesta.
Quanto alla quantificazione dei compensi formulata dall'ing. Per_1
in data 09.07.2012 e in data 03.01.2014 (data in cui è stata anche
[...]
emessa la fattura n. 01/2014 depositata in atti), agli atti risultano allegati i conteggi sviluppati in base alla vigente tariffa professionale, per cui gli importi dovuti al tecnico risultano quantificati con precisione. In particolare, risultano depositati in atti (cfr. prod. parte opposta):
- compenso per progettazione e direzione lavori adeguamento edifici scolastici al D. lgs 818/84 e 46/90;
- competenze per redazione NOP (nulla osta provvisorio antincendi) D. lgs 818/84 edifici scolastici Comune di Pt_1
Con riferimento a quanto maturato per la progettazione e direzione dei lavori, sulla base di quanto risulta dagli atti di causa (cfr. prod. parte opposta) veniva comunicato al Comune di con richiesta assunta al Pt_1
protocollo del di al n. 13144 del 09.07.2012, che il residuo Pt_1 Pt_1
competenze professionali spettanti al ricorrente era pari a €. 29.468,32, oltre oneri di fatturazione e con la suindicata comunicazione veniva altresì specificato il conteggio analitico delle competenze professionali pari a complessivi €. 48.971,96, a cui andavano detratti gli acconti ricevuti e precisamente la fattura n. 11 del 06.12.1999 per €. 10.588,46 (£
20.502.116) la fattura n. 12 del 06.12.1999 per €. 1661,58 (£ 3217.269) e la fattura n. 1 del 01.03.2000 per €. 7253,60 (£. 14.044.925).
Veniva dunque richiesto il pagamento della residua somma di €.
31.382,58, comprensiva di oneri di fatturazione come da notula pro forma allegata alla comunicazione del 09.07.2012 e con comunicazione del 03.01.2014 veniva reiterata la richiesta di pagamento della parcella del 09.07.2012 fatturata all'ente Comunale con fattura n. 1 del 02.01.2014
per €. 32.755,57 protocollo n. 181 del 03.01.2014. Parte_1
Con riguardo al Compenso per NOP (nulla osta provvisorio antincendi)
per gli edifici scolastici Comune di è stato maturato un ulteriore Pt_1
compenso pari a €. 23.850,00 per cui era stato corrisposto acconto di €.
5164,57, pertanto residuava la somma di €. 18.685,64 come da parcella del 04.08.2011, assunta al protocollo del al n. 13145 del Parte_1
09.07.2012 e successivo sollecito del 01.03.2014.
Parte opposta ha dunque correttamente assolto il proprio onere probatorio, in quanto ha prodotto una folta documentazione, estremamente dettagliata, sia con riguardo allo svolgimento effettivo dell'attività professionale, sia con riferimento alla quantificazione della somma dovuta.
Non è stato poi contestato il requisito dell'utilitas della prestazione svolta dal professionista in favore del come risulta dalla folta Parte_1
documentazione depositata in atti, sulla base della quale risulta evidente che l'amministrazione, al contrario, si è avvalsa costantemente, negli anni, della collaborazione del professionista.
Quanto alla determinazione degli interessi e rivalutazione sul credito in esame, deve ricordarsi che l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, deve essere liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (Cass. Civ., Sez.
III, 28 gennaio 2013, n. 1889).
L'importo come determinato deve essere dunque rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal momento dell'arricchimento del e fino alla Pt_1
presente pronuncia.
Il dies a quo per la rivalutazione va individuato, in particolare, nel 2012,
anno in cui è presente documentazione idonea a provare l'effettiva ultimazione dei lavori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6237/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1498/2019, emesso in data 10.07.2019 dal Tribunale di Nola;
- accoglie la domanda formulata da parte opposta in via gradata e, per l'effetto, accerta che l'ing. ha svolto per il Comune di Persona_1
gli adempimenti necessari al NOP relativo all'adeguamento dei Pt_1
plessi scolastici del Comune di alla legge 818/1984 oltre a Pt_1
progettazione e direzione dei lavori di adeguamento plessi scolastici alla legge 818/1984 e 46/1990;
-per l'effetto condanna il nella persona del sindaco p.t., Parte_1
ex art. 2041 c.c., al pagamento del compenso professionale maturato dall'ing. per la somma complessiva pari a €. Persona_1
51.441,20, oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi dalla maturazione del diritto sino al soddisfo e da corrispondersi in favore degli eredi del de cuius, i sig.ri CP_1 Controparte_2 Persona_1
Controparte_4
- condanna il al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio, che liquida come da motivazione in € 3.341,90, per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da corrispondersi a favore del difensore dell'avv. Emilio Ranieri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 16.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura