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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/09/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. VG. 6913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6913/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno
04/07/2025 da
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Martina Botton e Valentina Bertocco Parte_1
e
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Federica Turlon e Parte_2
Silvia Nalesso ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “1) l'affidamento della figlia spetterà ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la minore avrà collocazione prevalente e residenza abituale presso la madre oggi in Vigodarzere (PD), Via Venezia, 7;
2) i ricorrenti si impegnano a non allontanare le rispettive residenze e mantenere un raggio di distanza tra le loro abitazioni tale da garantire un'agevole frequentazione padre-figlia;
3) le decisioni di maggiore interesse per in particolare quelle relative alla salute e alla scelta Per_1 della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori nell'osservanza delle necessità e del diritto alla bigenitorialità della minore;
4) il regime di frequentazione padre-figlia si articolerà con le seguenti modalità:
- sedute di fisioterapia e visite in alternanza tra i genitori;
- il sabato o la domenica previo accordo tra i genitori per un'ora / un'ora e mezza in zona limitrofa all'abitazione della SI.ra Pt_2 Il regime di visita a partire dal mese di luglio 2025 sarà implementato nel modo seguente:
- il padre potrà vedere e tenere con sé per 2/3 pomeriggi a settimana di cui uno il sabato o la Per_1 domenica e, in aggiunta, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le condizioni di salute della bambina, un'ulteriore intera giornata con prelevamento della figlioletta e riaccompagnamento della stessa presso l'abitazione della madre in autonomia da parte del padre.
Al compimento del terzo anno d'età della bambina sarà garantito al padre anche il pernotto della figlia presso di lui, compatibilmente con le condizioni di salute della minore;
- Natale, Pasqua, ponti e altre ricorrenze in alternanza tra i genitori previo accordo, compatibilmente con l'età della bambina e con le sue condizioni di salute;
-15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori, compatibilmente con l'età della bambina e con le sue condizioni di salute;
5) con decorrenza dal 1°aprile 2025, il SI. corrisponderà alla SI.ra a mezzo Pt_1 Pt_2 bonifico bancario sul c/c della sig.ra, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia la somma di € 400,00, da rivalutarsi ogni anno Per_1 secondo l'indice ISTAT con prima rivalutazione aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025), oltre al
65% delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore di come da Protocollo del Per_1
Tribunale di Padova;
6) il SI. verserà, altresì, alla SI.ra a titolo di arretrati per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e novembre 2024, la somma onnicomprensiva di € 1.250,00, che verrà corrisposta in cinque rate mensili, ciascuna dall'importo di
€ 250,00, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
7) attese le condizioni di salute della piccola i genitori decidono di comune accordo di Per_1 derogare, per quanto riguarda le spese mediche, alla disciplina che distingue tra “spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non lo richiedono” impegnandosi entrambi a provvedere alle cure e agli esborsi di natura medico-sanitaria necessari per la bambina senza previo accordo reciproco;
8) La SI.ra percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS per (e in ogni Pt_2 Per_1 caso la totalità dei contributi pubblici – statali erogati per le famiglie con figli a carico), assegno da considerarsi come componente a suo favore del mantenimento per la figlia. A tal fine, il SI. Pt_1 si impegna a fornire, a semplice richiesta della SI.ra la documentazione necessaria all'ex Pt_2 compagna per ricevere tali somme;
9) la gestione del conto corrente n. 1000/00011405, intestato a , presso Banca Intesa, Persona_1 in cui viene versata l'indennità di accompagnamento liquidata per sarà condivisa tra i Per_1 genitori, i quali si impegnano a non effettuare prelievi senza preventivo confronto e valutazione della necessità della spesa nell'interesse e in favore della figlia minore;
10) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
11) le parti dichiarano di aver così disciplinato integralmente i loro rapporti, anche patrimoniali, dipendenti dalla loro convivenza more uxorio, di non avanzare alcuna reciproca pretesa di qualsivoglia natura, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra per alcun motivo al di fuori di quanto esposto sopra e salva la ripartizione del mobilio della casa familiare (arredamento dei locali: camera da letto, soggiorno, ingresso nonché piatti e stoviglie);
12) spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 04.07.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento della figlia (nata il [...]) nata fuori dal matrimonio;
Per_1 rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della figlia, minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto ai punti 8. e 11. delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6913/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno
04/07/2025 da
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Martina Botton e Valentina Bertocco Parte_1
e
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Federica Turlon e Parte_2
Silvia Nalesso ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “1) l'affidamento della figlia spetterà ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la minore avrà collocazione prevalente e residenza abituale presso la madre oggi in Vigodarzere (PD), Via Venezia, 7;
2) i ricorrenti si impegnano a non allontanare le rispettive residenze e mantenere un raggio di distanza tra le loro abitazioni tale da garantire un'agevole frequentazione padre-figlia;
3) le decisioni di maggiore interesse per in particolare quelle relative alla salute e alla scelta Per_1 della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori nell'osservanza delle necessità e del diritto alla bigenitorialità della minore;
4) il regime di frequentazione padre-figlia si articolerà con le seguenti modalità:
- sedute di fisioterapia e visite in alternanza tra i genitori;
- il sabato o la domenica previo accordo tra i genitori per un'ora / un'ora e mezza in zona limitrofa all'abitazione della SI.ra Pt_2 Il regime di visita a partire dal mese di luglio 2025 sarà implementato nel modo seguente:
- il padre potrà vedere e tenere con sé per 2/3 pomeriggi a settimana di cui uno il sabato o la Per_1 domenica e, in aggiunta, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le condizioni di salute della bambina, un'ulteriore intera giornata con prelevamento della figlioletta e riaccompagnamento della stessa presso l'abitazione della madre in autonomia da parte del padre.
Al compimento del terzo anno d'età della bambina sarà garantito al padre anche il pernotto della figlia presso di lui, compatibilmente con le condizioni di salute della minore;
- Natale, Pasqua, ponti e altre ricorrenze in alternanza tra i genitori previo accordo, compatibilmente con l'età della bambina e con le sue condizioni di salute;
-15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori, compatibilmente con l'età della bambina e con le sue condizioni di salute;
5) con decorrenza dal 1°aprile 2025, il SI. corrisponderà alla SI.ra a mezzo Pt_1 Pt_2 bonifico bancario sul c/c della sig.ra, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia la somma di € 400,00, da rivalutarsi ogni anno Per_1 secondo l'indice ISTAT con prima rivalutazione aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025), oltre al
65% delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore di come da Protocollo del Per_1
Tribunale di Padova;
6) il SI. verserà, altresì, alla SI.ra a titolo di arretrati per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e novembre 2024, la somma onnicomprensiva di € 1.250,00, che verrà corrisposta in cinque rate mensili, ciascuna dall'importo di
€ 250,00, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
7) attese le condizioni di salute della piccola i genitori decidono di comune accordo di Per_1 derogare, per quanto riguarda le spese mediche, alla disciplina che distingue tra “spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non lo richiedono” impegnandosi entrambi a provvedere alle cure e agli esborsi di natura medico-sanitaria necessari per la bambina senza previo accordo reciproco;
8) La SI.ra percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS per (e in ogni Pt_2 Per_1 caso la totalità dei contributi pubblici – statali erogati per le famiglie con figli a carico), assegno da considerarsi come componente a suo favore del mantenimento per la figlia. A tal fine, il SI. Pt_1 si impegna a fornire, a semplice richiesta della SI.ra la documentazione necessaria all'ex Pt_2 compagna per ricevere tali somme;
9) la gestione del conto corrente n. 1000/00011405, intestato a , presso Banca Intesa, Persona_1 in cui viene versata l'indennità di accompagnamento liquidata per sarà condivisa tra i Per_1 genitori, i quali si impegnano a non effettuare prelievi senza preventivo confronto e valutazione della necessità della spesa nell'interesse e in favore della figlia minore;
10) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
11) le parti dichiarano di aver così disciplinato integralmente i loro rapporti, anche patrimoniali, dipendenti dalla loro convivenza more uxorio, di non avanzare alcuna reciproca pretesa di qualsivoglia natura, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra per alcun motivo al di fuori di quanto esposto sopra e salva la ripartizione del mobilio della casa familiare (arredamento dei locali: camera da letto, soggiorno, ingresso nonché piatti e stoviglie);
12) spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 04.07.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento della figlia (nata il [...]) nata fuori dal matrimonio;
Per_1 rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della figlia, minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto ai punti 8. e 11. delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari