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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 24 novembre 1968 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Canevotti (C.F. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 17 marzo 1978 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Luca Canevotti presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 8 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 08.06.2013
(anno 2013 atto n. 00161 reg. 03 parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], C.F. , cittadino Persona_1 C.F._4 italiano, minore di età;
nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, Parte_3 C.F._4 minore di età;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Parte_3 con collocamento presso la madre quale genitore collocatario.
A tal riguardo, le parti con il presente ricorso regolano concordemente le modalità di visita, tenuto conto che i minori convivranno con la madre collocataria presso la residenza della medesima e, allo stato attuale, nell'immobile sito in TT SE (MI) Via Leopardi n. 10 condotto in locazione dalla sig.ra come da contratto di locazione ad uso abitativo del 15.10.2024. Pt_1
I genitori, in ragione dei principi sanciti dalle norme dettate in tema di affido condiviso, intendono esercitare pienamente tutti i diritti ad essi medesimi spettanti sui propri figli in relazione alle decisioni di maggiore interesse, restando la potestà genitoriale esercitata da entrambi i genitori, assumendone di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. E ciò di modo che i minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quanto all'esercizio del diritto di visita e alle modalità di visita stesse, intese, in ogni caso a garantire la permanenza e promozione del rapporto con i figli minori, medesimamente, come è diritto, anche con il sig. quale padre non collocatario, le parti convengono che il sig. – che Pt_3 Pt_3 contestualmente alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale di cui agli art. 2 e 8 che seguono, si impegna a comunicare alla Sig.ra l'indirizzo della sua nuova residenza - salvo diverso Pt_1 migliore accordo tra le parti, avrà facoltà di tenere con sé e un giorno Per_1 Pt_3 infrasettimanale, in specie al mercoledì dall'uscita della scuola al giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola dei figli minori stessi.
In più, il sig. avrà facoltà di tenere con sé i figli per due fine settimana alternati al mese dal Pt_3
pagina 2 di 8 venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 21 quando li riporterà presso il domicilio materno.
- con riguardo alle festività natalizie, i coniugi si organizzeranno, con comunicazione scritta, con un mese di anticipo almeno, in modo da consentire ai figli di trascorrere con ciascun genitore almeno una delle due festività (Natale o Capodanno). Nello specifico i figli minori trascorreranno – ad anni alterni e salvo diverso e miglior accordo tra i genitori – con un genitore il periodo dal giorno della chiusura della scuola al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre sino alla ripresa della scuola, fermo restando che i figli trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale (24.12.) e il giorno di
Natale (25.12.) con un genitore e il giorno di Santo AN (26.12.) con l'altro genitore. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti anche in considerazione degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori.
- in occasione delle vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno con un genitore – ad anni alterni e salvo miglior accordo tra i genitori stessi – il periodo decorrente dalla sospensione delle attività scolastiche fino al giorno di Pasqua compreso e con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa delle attività scolastiche.
- in occasione delle festività nazionali e locali, così come dei “ponti” che con esse si dovessero creare, i minori staranno con i genitori, seguendo lo stesso medesimo calendario di collocamento sopra in linea generale descritto per le settimane ordinarie (ossia quelle che non prevedono festività natalizie e/o pasquali) presso il padre e la madre;
- durante il periodo delle vacanze estive, le parti concordano che, salvo diverso e migliore accordo, i figli trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive da Giugno a Settembre con ciascuno dei genitori, periodo da concordare previamente per iscritto tra le parti entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
- in occasione di feste scolastiche, colloqui con insegnanti, gare sportive, visite mediche riguardanti i figli minori ed in ogni caso per tutti gli eventi e/o occasioni da considerarsi importanti per i figli minori stessi – breviter infra anche detti “eventi” - , i genitori concorderanno previamente tra loro, volta per volta, l'opportunità che entrambi partecipino insieme o singolarmente a tali occasioni e/o eventi, tenuto conto anche degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. In caso di oggettivo impedimento improvviso di uno dei genitori a partecipare a detti eventi e/o occasioni, il genitore impossibilitato si impegna ad avvisare tempestivamente l'altro dell'oggettivo impedimento a presenziare, affinché l'altro genitore possa organizzarsi per rendersi eventualmente disponibile in sostituzione. Qualora anche l'altro genitore dovesse essere impossibilitato a partecipare a detti eventi e/o occasioni riguardanti i figli minori, resterà in carico e a spese del genitore collocatario dei figli nel giorno di competenza l'obbligo di rinvenire ed individuare una figura terza (per figura terza intendendosi nonni o baby sitter) che possa dedicarsi alla cura di e in occasione di Per_1 Pt_3 tali eventi e negli spazi temporali strettamente necessari. Il compleanno dei gemelli e Per_1
verrà, salvo diverso accordo, festeggiato alla presenza di entrambi i genitori;
Pt_3
- in caso di malattia dei figli, i genitori si accorderanno di volta in volta affinché possano coadiuvarsi e collaborare nella gestione della malattia stessa. A tal riguardo i genitori stessi impegnandosi in tal caso, al riscontrato verificarsi della malattia, a prontamente avvisarsi l'un l'altro.
- in ogni caso, durante l'esercizio del diritto di visita, entrambe le parti , al fine di non turbare l'equilibrio emotivo-psicologico dei figli e , si impegnano con riguardo ad Per_1 Pt_3 un'eventuale loro nuova frequentazione e/o relazione sentimentale che ciascuno di essi dovesse intraprendere con un nuovo partner, a dare corso, rispettivamente – per quanto concerne il sig. pagina 3 di 8 in occasione dell'esercizio di visita, e, per quanto concerne la sig.ra per il periodo in Pt_3 Pt_1 cui i figli si trovino presso quest'ultima quale madre collocataria – ad un lento e graduale inserimento di tale nuovo eventuale partner in presenza dei figli e . Tale graduale inserimento Per_1 Pt_3 potrà, al contempo, avvenire solo a fronte di una relazione con tale nuovo partner stabile e duratura nel tempo, per un periodo non inferiore a n. 6 (6) mesi, decorso il quale potrà avere luogo l'inserimento graduale sopra indicato. Ciò, al fine di evitare ai minori di incorrere, nei momenti di visita e/o frequentazione dei rispettivi genitori, in eventuali rapporti e relazioni con soggetti, nella specie eventuali partners dei rispettivi ricorrenti di eventuali frequentazione sporadica e/o occasionale da parte dei ricorrenti stessi.
2) La casa coniugale sita a TT SE (MI), Via Ignazio Silone 2, al momento in comproprietà tra coniugi, verrà venduta secondo le condizioni come meglio specificate all'art. 8) che segue, come convenuto in contratto preliminare di compravendita del 10.06.2024;
3) Il padre sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_3 Pt_1 somma mensile di € 300,00# (trecento/00) pari ad € 150,00# (centocinquanta/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, costo vita, da corrispondersi sul conto della Sig.ra a farsi data dal deposito del presente ricorso e per le mensilità successive all'anzidetto Pt_1 deposito, entro e non oltre il 5 di ogni mensilità, a mezzo bonifico bancario;
4) Le Parti concordano di contribuire ed affrontare in egual misura (del 50% ciascuno) le spese per la mensa scolastica di entrambi i figli.
Sono parimenti concordi nel suddividere, in ragione del 50% ciascuno, tutte le altre c.d. “spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e così quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 4 di 8 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter in caso di impedimento di entrambi i genitori a tenere con sé i figli, fatta eccezione per l'ipotesi inerente ai c.d. “eventi” come meglio specificato all'art. 1 che precede;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche via e-mail, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche via e-mail, entro giorni 10 dalla richiesta, poiché in difetto il silenzio sarà inteso come assenso. Inoltre, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata a/r o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'esborso e il rimborso corrispondente dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi al ricevimento della documentazione delle spese oggetto della richiesta di rimborso.
5) L'assegno Unico universale per entrambi i figli sarà percepito integralmente dalla madre sig.ra con impegno del sig. a rimettere alla sig.ra medesima la quota dallo stesso Pt_1 Pt_3 Pt_1 eventualmente percepita.
6) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente, ora e per il futuro, alla corresponsione di qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento personale, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
7) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per essi medesimi e per i figli minori.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) I sig.ri e dichiarano che, in adempimento al contratto preliminare di Parte_1 Parte_2 compravendita sottoscritto in data 10.6.2024 avanti Notaio Dott. in Milano, registrato a Persona_2
Milano DP II il 14.06.2024 n. 57115 Serie 1T e trascritto a Milano II il 14.06.2024 Reg. Gen. 79916-
Reg. Part. 57313 , daranno corso, entro la data del 10.12.2024 indicata nel predetto contratto preliminare di compravendita, alla vendita dell'immobile (e relativo posto auto) finora destinato a casa coniugale sito in TT SE (MI) Via Ignazio Silone 2 in comproprietà tra i coniugi per la quota del 50% ciascuno., come sotto meglio esplicitato:
In Comune di TT SE (MI) Via Ignazio Silone 2 quanto all'appartamento al Fg. 22, Part. 249, Sub. 807, Cat. A/3, Cl. 4, Consistenza 5,5 vani, RC €
511,29; quanto al posto auto al Fg. 22, part. 249, Sub. 808, Cat. C/2, Cl. 3, Consistenza mq 5, RC € 8,26;
L'importo incassato a titolo di saldo prezzo della compravendita della casa coniugale pari ad Euro 245.000,00, verrà in primis destinato all'estinzione del contratto di mutuo fondiario cointestato in essere con Che Banca SpA, il cui importo residuo ammonta attualmente ad Euro 180.425,49. Quanto pagina 5 di 8 all'importo residuo risultante, previa estinzione del mutuo anzidetto, del saldo prezzo, ossia quanto alla somma pari ad Euro 64.574,51, la stessa verrà incassata per la quota del 50% ciascuno (Euro
32.287,25 ciascuno) rispettivamente dai sig.ri e , quali comproprietari Parte_1 Parte_2 al 50% di detto immobile.
9) Quanto agli arredi acquistati per la famiglia presenti nella attuale casa coniugale, sita in TT
SE (MI) Via Ignazio Silone 2 prossima alla vendita, le parti convengono che il coniuge che deciderà di mantenerne il possesso (di detti arredi) si farà carico dell'onere e dei costi di smontaggio e di ricovero degli arredi anzidetti in apposito magazzino in attesa del riutilizzo, senza corrispondere alcuna somma al coniuge rinunciante.
Le parti convengono che gli arredi presenti nell'attuale casa coniugale dovranno essere asportati dall'immobile entro e non oltre la data del 30.11.2024.
10) Le parti dichiarano che, con il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte al punto 8 e al punto 9 del presente atto, oltre che di tutte le altre condizioni sopra elencate, null'altro avranno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, avendo definito ogni questione economico / patrimoniale tra loro medesime
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano (MI) il 08.06.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura pagina 6 di 8 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale (SE IN COMUNIONE)
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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