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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4525 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, CF. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Indro Lecis, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...], in data [...], residente in [...]
Ponente, 52, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Via P. Tola, 21 CodiceFiscale_2
presso lo studio degli Avv.ti Carlo Podda e Barbara Murgia, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
Nel merito
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del rispetto reciproco;
- Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, la Per_1
quale abiterà nella casa familiare sita in Elmas via di Ponente n.38 e mantenimento dell'attuale residenza anagrafica;
- La figlia minore, affidata congiuntamente, riceverà cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori che dovranno mantenere con la minore rapporti equilibrati e continuativi, facendo in modo che conservi e potenzi adeguati rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun genitore. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale e dovranno adottare consensualmente le decisioni di maggior interesse per e, in particolare, le scelte relative all'istruzione, Per_1
all'educazione, all'eventuale indirizzo religioso ed alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni della figlia.
- Circa la regolamentazione del Diritto di visita: preso atto di quanto riferito dalla figlia il Per_1
signor avrà diritto a tenere con sé la figlia due giorni settimanali: il lunedì e il CP_1 Per_1
giovedì dalle ore 13:30 dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 riportandola presso la casa materna.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia a settimane alterne dal sabato all'uscita di scuola o dalle 13:15 fino alla domenica alle 21:00. Nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, Per_1
alternativamente, in modo che la figlia possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i figli le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato. Durante le vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo Per_1
compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze della minore. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, oltre a consentire le comunicazioni telefoniche due volte al giorno (al risveglio e prima di andare a dormire). - I genitori potranno, comunque, accordarsi per altri e/o diversi periodi di permanenza della minore con ciascuno di essi, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori.
- Circa la regolamentazione dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
- Disporre che il signor sia tenuto a concorrere al mantenimento ordinario della figlia CP_1
minore nella misura di euro 900,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Linee guida del CNF del novembre 2017. - I coniugi si concedono vicendevolmente l'assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto, per soli fini turistici,
obbligandosi a riprodurre il consenso così espresso nei luoghi e forme, ove occorra, anche relativamente ai figli minori. - Con vittoria di spese e onorari del giudizio. ”
Nell'interesse della parte resistente: “il Tribunale Ill.mo, voglia:
1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori che adotteranno di comune accordo le decisioni di straordinaria amministrazione che la riguardano;
2) assegnare la casa coniugale sita in Elmas via Ponente n. 38 alla ricorrente perché possa continuare a dimorarvi con la figlia;
3) disporre che il padre possa tenere con sé per due giorni la settimana, tendenzialmente il Per_1
lunedì e giovedì, in accordo con la stessa dall'uscita da scuola fino alle 21,00 ed, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,15 fino alla domenica alle 21,00; nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre;
Durante le festività si intratterrà con ciascuno dei genitori la notte del 24
dicembre e i giorni del 25 e 26 dicembre, la notte del 31 dicembre e il giorno del 1 gennaio, il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive starà con il padre per
15 giorni anche non consecutivi;
4) determinare in euro 450,00 mensili il contributo di mantenimento a carico del padre, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. ”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso il suo domicilio e regolamentazione del diritto di visita alle Per_1
modalità indicate nel ricorso, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di euro 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari in data 06.12.2003 con rito concordatario;
che dall'unione coniugale è nata una figlia: (17.06.2008); che la famiglia ha vissuto nella casa coniugale di sua esclusiva Per_1
proprietà; che la vita coniugale è divenuta insostenibile per via della divergenza caratteriale tra i coniugi;
che dal 2023 il resistente si è rifiutato di partecipare alle spese familiare pur continuando a vivere nella casa coniugale e che ciò ha comportato un aggravio delle proprie condizioni economiche;
di essere stata costretta ad accedere ad un finanziamento regionale di euro 7.000,00;
che la figlia adolescente risente del clima familiare ed è seguita da una psicologa per Per_1
essere anche affetta da disturbi alimentari.
Per quanto concerne la propria condizione economica ha dedotto di svolgere attività lavorativa in qualità di dipendente presso la Regione autonoma della Sardegna presso l'Assessorato dei Lavori
Pubblici e di percepire un reddito netto pari ad euro 31.921,00; di essere proprietaria della casa coniugale e del 50% della nuda proprietà della casa di famiglia ubicata in Villacidro;
di essere onerata dal pagamento delle seguenti rate: rata mensile di euro 255,50 contratto per l'acquisto dell'autovettura (con scadenza 11/04/2025); rata mensile di euro € 83,33 relativa ad un finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa (con scadenza giugno 2026), rata di euro
204,96 per il pagamento di un prestito personale per la ristrutturazione di euro € 7.000,00, (con scadenza agosto 2026); rata mensile di 42,94 contratta per l'acquisto di un elettrodomestico Dyson,
Finanziamento FINDOMESTIC BANCA S.P.A. N: 527353923/02; rata mensile di euro 78,29
contratta per l'acquisto di un elettrodomestico ( scadenza Aprile 2024), rata mensile di euro 96,94
relativa ad un rimborso spese notarili trattenute in busta paga ( scadenza 31/12/2029).
Per quanto concerne le condizioni reddituali del resistente ha dedotto che lo stesso svolge attività
lavorativa presso la Regione Autonoma della Sardegna e percepisce un reddito annuo imponibile di circa 47.000,00, con un reddito mensile netto di circa 3.000,00 euro;
che è proprietario pro quota di tre unità immobiliare site in Cagliari via Einaudi n.46 , in Villacidro e in Castiadas.
****
Con memoria difensiva depositata il 15.12.2023, si è costituito, non opponendosi Controparte_1
alla pronuncia della separazione e all'affidamento condiviso della minore, ma domandando che la stessa possa stare a settimane alterne, con ciascuno dei genitori presso la casa familiare, secondo le modalità che i coniugi vorranno concordare e che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nel tempo in cui l'avrà con sé, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha sostenuto che la coniuge - dopo aver deciso di voler addivenire ad una separazione –
ha posto in essere dei comportamenti atti ad esasperarlo per indurlo a lasciare l'abitazione coniugale;
di aver sempre provveduto ad assistere anche materialmente la famiglia e di rifondere alla ricorrente le spese anticipate ( anche per gli acquisti particolarmente onerosi); di essersi accollato le spese più consistenti come la sostituzione della cancello esterno con un esborso di euro
5.400,00 ( di cui euro 2.800,00 a suo carico del resistente, oltre euro 2.500,00 per l'installazione);
di aver domandato un prestito per un importo di euro 35.000,00 e di essere gravato dall'esborso mensile di euro 469,60 per la sua restituzione ( con scadenza il 30.11.2030).
Sulla condizione economica delle parti ha allegato di svolgere attività lavorativa presso la Regione
autonoma della Sardegna e di percepire pressoché lo stesso reddito della ricorrente e di affrontare le stesse spese in favore della famiglia. Ha soggiunto di essere proprietario di una quota pari all'8,33%
di una casa colonica in Castiadas e di un 8,33% di un garage a Cagliari nella Via Einaudi, 46,
ambedue frutto della successione del padre, oltre al 50% della nuda proprietà della casa in
Villacidro.
*****
All'udienza del 15 gennaio 2024, le parti comparse personalmente, hanno confermato le rispettive allegazioni. Il Giudice ha quindi disposto l'audizione della figlia delle parti.
*****
All'udienza del 23.01.2024 si è proceduto all'audizione della figlia delle parti , la Persona_2
quale ha dichiarato: “vivo con i miei genitori a Elmas nella casa familiare via del Ponente. Studio al liceo classico TT NT alla classe seconda. Vado d'accordo con mia made nel senso che abbiamo un minimo di rapporto e comunque riusciamo a convivere. Con mio padre i rapporti sono più tesi e fino a qualche anno fa i rapporti erano carenti. Stiamo cercando di avere di nuovo un rapporto con tempo. Mio padre ha come priorità il lavoro e meno la famiglia. Nel caso di separazione io starei con mia madre con la quale sono di certa di avere una vita più serena. Per il resto non ho grandi problemi e ho normali frequentazioni con i miei coetanei. Non mi andrebbe bene che i genitori si scambiassero l'abitazione una settimana per uno perché sono diverse le gestioni familiari e mi creerebbe dei problemi di adattamento. Preciso che il clima familiare al momento è stressante perché è una convivenza forzata. “
Il Giudice ha proceduto quindi all'audizione delle parti che hanno confermato le rispettive allegazioni e domande in ordine alle cause della separazione, ai rapporti economici e a quelli con la figlia minore. La ricorrente ha domandato in particolare che la minore stia con il padre due giorni la settimana, il martedì dalle 13,15 alle 20,00 e il giovedì dalle 13.30 con pernottamento. A fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita da scuola fino alle 20,00 della domenica.
Il resistente ha dichiarato di concordare per due pernottamenti consecutivi durante la settimana (di massima il lunedì e il martedì con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
a fine settimana alternati dal sabato fino al mercoledì).
La figlia delle parti ha quindi affermato: “potrei stare con mio padre due giorni la settimana separati e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera. Peraltro bisogna considerare che io ho palestra il martedì e giovedì mentre mio padre va in piscina il lunedì mercoledì e venerdì. Quindi i giorni migliori potrebbero essere il giovedì e lunedì. Nei fine settimana alterni potrei stare con mio padre anche la domenica a dormire così che mi accompagnerebbe a scuola il lunedì e passerei la sera con lui fino a che mi riaccompagna a casa. Quando il fine settimana spetta a mia madre il lunedì posso stare a dormire da mio padre. Le parti si accordano per la previsione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore come indicato dalla figlia delle parti.”
**** Con ordinanza resa in data 7.03.2024 ex art 473 bis 22 c.p.c., il Giudice in via provvisoria ha disposto l'affido condiviso della figlia minore con collocazione della stessa presso il domicilio materno e conseguente assegnazione alla ella casa coniugale;
ha regolamentato il diritto di Pt_1
visita (il padre potrà tenere con sé la stessa per due giorni la settimana, tendenzialmente il lunedì e giovedì, in accordo con la stessa (15enne) dall'uscita da scuola fino alle 21,00 e, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,15 fino alla domenica alle 21,00; nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre;
durante le festività starà con ciascuno dei genitori la notte del 24
dicembre e i giorni del 25 e 26 dicembre, la notte del 31 dicembre e il giorno del 1 gennaio, il giorno di pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo) e ha determinato in euro 450,00 mensili il contributo di mantenimento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
All'udienza del 25 novembre 2024 la causa, istruita con produzioni documentali e audizione della minore è stata trattenuta in decisione sulle domande formulate.
******
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Venendo all'esame delle ulteriori domande, ritiene il Collegio di confermare – non sussistendo condizioni ostative – l'affidamento condiviso della figlia minore come concordemente Per_1
richiesto da entrambi i coniugi e disposto con l' ordinanza resa in data 7.03.2024 La minore predetta dovrà essere domiciliata presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il loro domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi, a modalità e tempi di permanenza della predetta minore presso il padre, il
Collegio reputa opportuno confermare in parte le statuizioni presidenziali rese al riguardo che sono state sinora seguite dalle parti e, pertanto, il padre potrà vedere la figlia per due giorni la settimana,
tendenzialmente il lunedì e giovedì, in accordo con la stessa (ormai 15enne) dall'uscita da scuola fino alle 21,00 e, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,15 fino alla domenica alle 21,00; nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre;
durante le festività starà con ciascuno dei genitori la notte del 24 dicembre e i giorni del 25 e 26 dicembre, la notte del 31 dicembre e il giorno del 1 gennaio, il giorno di pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive starà con il padre per 15 giorni anche non consecutivi.
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della figlia ai sensi del Per_1
combinato disposto degli artt. 316 bis c.c. e 337 ter IV co c.c., entrambi i genitori dovranno concorrere all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
In ordine al quantum, dovranno prendersi in considerazione le attuali esigenze dei figli e valutarsi le risorse economiche dei genitori, in modo da attuare il principio di proporzionalità sancito agli artt.
148, 316 bis c.c., alla stregua del quale i genitori adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Compiuta tale premessa, in merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, come emersa all'esito delle produzioni documentali si riporta quanto segue.
La ricorrente, presta attività lavorativa presso la regione e ha dichiarato di percepire per l'anno
2020 un reddito complessivo di euro 45.743,00, per l'anno 2021 un reddito complessivo di euro
45.792,00.; la stessa risulta onerata dal pagamento delle seguenti rate: rata mensile di euro 255,50 contratto per l'acquisto dell'autovettura (con scadenza 11/04/2025); rata mensile di euro € 83,33
relativa ad un finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa (con scadenza giugno
2026), rata di euro 204,96 per il pagamento di un prestito personale per la ristrutturazione di euro €
7.000,00, (con scadenza agosto 2026); rata mensile di 42,94 contratta per l'acquisto di un elettrodomestico Dyson, Finanziamento FINDOMESTIC BANCA S.P.A. N: 527353923/02; rata mensile di euro 78,29 contratta per l'acquisto di un elettrodomestico ( scadenza Aprile 2024), rata mensile di euro 96,94 relativa ad un rimborso spese notarili trattenute in busta paga ( scadenza
31/12/2029). Inoltre non risulta onerata da costi abitativi in quanto proprietaria della casa coniugale e del 50% della nuda proprietà della casa di famiglia ubicata in Villacidro.
Il resistente, impiegato anch'esso alla Regione, ha versato in atti le dichiarazioni fiscali da cui risulta percepire per l'anno 2021 un reddito di euro 46.952,00 e per l'anno 2022 un reddito di euro
47.608,00.
Lo stesso risulta gravato dall'esborso mensile di euro 469,60 ( con scadenza il 30.11.2030) relativo ad un prestito contratto per esigenze familiari ed è proprietario di una quota pari all'8,33% di una casa colonica in Castiadas e di un 8,33% di un garage a Cagliari nella Via Einaudi, 46, ambedue frutto della successione del padre, oltre al 50% della nuda proprietà della casa in Villacidro.
Preso atto di tali risultanze, considerato che è circostanza incontestata che la figlia si limita a trascorrere brevi permanenze presso il padre, con conseguenti maggiori costi in capo alla ricorrente per il suo mantenimento ordinario, valutate le presumibili esigenze economiche della figlia ormai adolescente, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore al fine di consentire alla figlia di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene congruo disporre che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 450,00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT
(maturata fino al marzo 2025 e maturanda) e il 50% delle spese straordinarie. ****
Spese di lite compensate in ragione del sostanziale accordo sulle modalità di affido della figlia minore e della determinazione giudiziale del contributo di mantenimento della stessa nel disaccordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1
nato il [...], mandando al competente Ufficio Controparte_2
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 538, parte II, anno 2003,
Comune di Cagliari);
2. affida la minore a entrambi i genitori stabilendo il suo domicilio prevalente Persona_2
nonché la sua residenza ai fini anagrafici presso la madre in Elmas via di Ponente n.38
3. dispone che il padre possa tenere con sé la stessa per due giorni la settimana,
tendenzialmente il lunedì e giovedì, in accordo con la stessa (15enne) dall'uscita da scuola fino alle 21,00 e, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,15
fino alla domenica alle 21,00; nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre;
durante le festività starà con ciascuno dei genitori la notte del 24 dicembre e i giorni del 25 e 26
dicembre, la notte del 31 dicembre e il giorno del 1 gennaio, il giorno di pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
minore con l'importo mensile di euro 450,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese. Detto
importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Spese di lite compensate. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4525 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, CF. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Indro Lecis, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...], in data [...], residente in [...]
Ponente, 52, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Via P. Tola, 21 CodiceFiscale_2
presso lo studio degli Avv.ti Carlo Podda e Barbara Murgia, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
Nel merito
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del rispetto reciproco;
- Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, la Per_1
quale abiterà nella casa familiare sita in Elmas via di Ponente n.38 e mantenimento dell'attuale residenza anagrafica;
- La figlia minore, affidata congiuntamente, riceverà cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori che dovranno mantenere con la minore rapporti equilibrati e continuativi, facendo in modo che conservi e potenzi adeguati rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun genitore. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale e dovranno adottare consensualmente le decisioni di maggior interesse per e, in particolare, le scelte relative all'istruzione, Per_1
all'educazione, all'eventuale indirizzo religioso ed alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni della figlia.
- Circa la regolamentazione del Diritto di visita: preso atto di quanto riferito dalla figlia il Per_1
signor avrà diritto a tenere con sé la figlia due giorni settimanali: il lunedì e il CP_1 Per_1
giovedì dalle ore 13:30 dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 riportandola presso la casa materna.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia a settimane alterne dal sabato all'uscita di scuola o dalle 13:15 fino alla domenica alle 21:00. Nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, Per_1
alternativamente, in modo che la figlia possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i figli le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato. Durante le vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo Per_1
compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze della minore. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, oltre a consentire le comunicazioni telefoniche due volte al giorno (al risveglio e prima di andare a dormire). - I genitori potranno, comunque, accordarsi per altri e/o diversi periodi di permanenza della minore con ciascuno di essi, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori.
- Circa la regolamentazione dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
- Disporre che il signor sia tenuto a concorrere al mantenimento ordinario della figlia CP_1
minore nella misura di euro 900,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Linee guida del CNF del novembre 2017. - I coniugi si concedono vicendevolmente l'assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto, per soli fini turistici,
obbligandosi a riprodurre il consenso così espresso nei luoghi e forme, ove occorra, anche relativamente ai figli minori. - Con vittoria di spese e onorari del giudizio. ”
Nell'interesse della parte resistente: “il Tribunale Ill.mo, voglia:
1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori che adotteranno di comune accordo le decisioni di straordinaria amministrazione che la riguardano;
2) assegnare la casa coniugale sita in Elmas via Ponente n. 38 alla ricorrente perché possa continuare a dimorarvi con la figlia;
3) disporre che il padre possa tenere con sé per due giorni la settimana, tendenzialmente il Per_1
lunedì e giovedì, in accordo con la stessa dall'uscita da scuola fino alle 21,00 ed, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,15 fino alla domenica alle 21,00; nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre;
Durante le festività si intratterrà con ciascuno dei genitori la notte del 24
dicembre e i giorni del 25 e 26 dicembre, la notte del 31 dicembre e il giorno del 1 gennaio, il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive starà con il padre per
15 giorni anche non consecutivi;
4) determinare in euro 450,00 mensili il contributo di mantenimento a carico del padre, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. ”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso il suo domicilio e regolamentazione del diritto di visita alle Per_1
modalità indicate nel ricorso, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di euro 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari in data 06.12.2003 con rito concordatario;
che dall'unione coniugale è nata una figlia: (17.06.2008); che la famiglia ha vissuto nella casa coniugale di sua esclusiva Per_1
proprietà; che la vita coniugale è divenuta insostenibile per via della divergenza caratteriale tra i coniugi;
che dal 2023 il resistente si è rifiutato di partecipare alle spese familiare pur continuando a vivere nella casa coniugale e che ciò ha comportato un aggravio delle proprie condizioni economiche;
di essere stata costretta ad accedere ad un finanziamento regionale di euro 7.000,00;
che la figlia adolescente risente del clima familiare ed è seguita da una psicologa per Per_1
essere anche affetta da disturbi alimentari.
Per quanto concerne la propria condizione economica ha dedotto di svolgere attività lavorativa in qualità di dipendente presso la Regione autonoma della Sardegna presso l'Assessorato dei Lavori
Pubblici e di percepire un reddito netto pari ad euro 31.921,00; di essere proprietaria della casa coniugale e del 50% della nuda proprietà della casa di famiglia ubicata in Villacidro;
di essere onerata dal pagamento delle seguenti rate: rata mensile di euro 255,50 contratto per l'acquisto dell'autovettura (con scadenza 11/04/2025); rata mensile di euro € 83,33 relativa ad un finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa (con scadenza giugno 2026), rata di euro
204,96 per il pagamento di un prestito personale per la ristrutturazione di euro € 7.000,00, (con scadenza agosto 2026); rata mensile di 42,94 contratta per l'acquisto di un elettrodomestico Dyson,
Finanziamento FINDOMESTIC BANCA S.P.A. N: 527353923/02; rata mensile di euro 78,29
contratta per l'acquisto di un elettrodomestico ( scadenza Aprile 2024), rata mensile di euro 96,94
relativa ad un rimborso spese notarili trattenute in busta paga ( scadenza 31/12/2029).
Per quanto concerne le condizioni reddituali del resistente ha dedotto che lo stesso svolge attività
lavorativa presso la Regione Autonoma della Sardegna e percepisce un reddito annuo imponibile di circa 47.000,00, con un reddito mensile netto di circa 3.000,00 euro;
che è proprietario pro quota di tre unità immobiliare site in Cagliari via Einaudi n.46 , in Villacidro e in Castiadas.
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Con memoria difensiva depositata il 15.12.2023, si è costituito, non opponendosi Controparte_1
alla pronuncia della separazione e all'affidamento condiviso della minore, ma domandando che la stessa possa stare a settimane alterne, con ciascuno dei genitori presso la casa familiare, secondo le modalità che i coniugi vorranno concordare e che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nel tempo in cui l'avrà con sé, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha sostenuto che la coniuge - dopo aver deciso di voler addivenire ad una separazione –
ha posto in essere dei comportamenti atti ad esasperarlo per indurlo a lasciare l'abitazione coniugale;
di aver sempre provveduto ad assistere anche materialmente la famiglia e di rifondere alla ricorrente le spese anticipate ( anche per gli acquisti particolarmente onerosi); di essersi accollato le spese più consistenti come la sostituzione della cancello esterno con un esborso di euro
5.400,00 ( di cui euro 2.800,00 a suo carico del resistente, oltre euro 2.500,00 per l'installazione);
di aver domandato un prestito per un importo di euro 35.000,00 e di essere gravato dall'esborso mensile di euro 469,60 per la sua restituzione ( con scadenza il 30.11.2030).
Sulla condizione economica delle parti ha allegato di svolgere attività lavorativa presso la Regione
autonoma della Sardegna e di percepire pressoché lo stesso reddito della ricorrente e di affrontare le stesse spese in favore della famiglia. Ha soggiunto di essere proprietario di una quota pari all'8,33%
di una casa colonica in Castiadas e di un 8,33% di un garage a Cagliari nella Via Einaudi, 46,
ambedue frutto della successione del padre, oltre al 50% della nuda proprietà della casa in
Villacidro.
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All'udienza del 15 gennaio 2024, le parti comparse personalmente, hanno confermato le rispettive allegazioni. Il Giudice ha quindi disposto l'audizione della figlia delle parti.
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All'udienza del 23.01.2024 si è proceduto all'audizione della figlia delle parti , la Persona_2
quale ha dichiarato: “vivo con i miei genitori a Elmas nella casa familiare via del Ponente. Studio al liceo classico TT NT alla classe seconda. Vado d'accordo con mia made nel senso che abbiamo un minimo di rapporto e comunque riusciamo a convivere. Con mio padre i rapporti sono più tesi e fino a qualche anno fa i rapporti erano carenti. Stiamo cercando di avere di nuovo un rapporto con tempo. Mio padre ha come priorità il lavoro e meno la famiglia. Nel caso di separazione io starei con mia madre con la quale sono di certa di avere una vita più serena. Per il resto non ho grandi problemi e ho normali frequentazioni con i miei coetanei. Non mi andrebbe bene che i genitori si scambiassero l'abitazione una settimana per uno perché sono diverse le gestioni familiari e mi creerebbe dei problemi di adattamento. Preciso che il clima familiare al momento è stressante perché è una convivenza forzata. “
Il Giudice ha proceduto quindi all'audizione delle parti che hanno confermato le rispettive allegazioni e domande in ordine alle cause della separazione, ai rapporti economici e a quelli con la figlia minore. La ricorrente ha domandato in particolare che la minore stia con il padre due giorni la settimana, il martedì dalle 13,15 alle 20,00 e il giovedì dalle 13.30 con pernottamento. A fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita da scuola fino alle 20,00 della domenica.
Il resistente ha dichiarato di concordare per due pernottamenti consecutivi durante la settimana (di massima il lunedì e il martedì con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
a fine settimana alternati dal sabato fino al mercoledì).
La figlia delle parti ha quindi affermato: “potrei stare con mio padre due giorni la settimana separati e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera. Peraltro bisogna considerare che io ho palestra il martedì e giovedì mentre mio padre va in piscina il lunedì mercoledì e venerdì. Quindi i giorni migliori potrebbero essere il giovedì e lunedì. Nei fine settimana alterni potrei stare con mio padre anche la domenica a dormire così che mi accompagnerebbe a scuola il lunedì e passerei la sera con lui fino a che mi riaccompagna a casa. Quando il fine settimana spetta a mia madre il lunedì posso stare a dormire da mio padre. Le parti si accordano per la previsione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore come indicato dalla figlia delle parti.”
**** Con ordinanza resa in data 7.03.2024 ex art 473 bis 22 c.p.c., il Giudice in via provvisoria ha disposto l'affido condiviso della figlia minore con collocazione della stessa presso il domicilio materno e conseguente assegnazione alla ella casa coniugale;
ha regolamentato il diritto di Pt_1
visita (il padre potrà tenere con sé la stessa per due giorni la settimana, tendenzialmente il lunedì e giovedì, in accordo con la stessa (15enne) dall'uscita da scuola fino alle 21,00 e, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,15 fino alla domenica alle 21,00; nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre;
durante le festività starà con ciascuno dei genitori la notte del 24
dicembre e i giorni del 25 e 26 dicembre, la notte del 31 dicembre e il giorno del 1 gennaio, il giorno di pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo) e ha determinato in euro 450,00 mensili il contributo di mantenimento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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All'udienza del 25 novembre 2024 la causa, istruita con produzioni documentali e audizione della minore è stata trattenuta in decisione sulle domande formulate.
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La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Venendo all'esame delle ulteriori domande, ritiene il Collegio di confermare – non sussistendo condizioni ostative – l'affidamento condiviso della figlia minore come concordemente Per_1
richiesto da entrambi i coniugi e disposto con l' ordinanza resa in data 7.03.2024 La minore predetta dovrà essere domiciliata presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il loro domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi, a modalità e tempi di permanenza della predetta minore presso il padre, il
Collegio reputa opportuno confermare in parte le statuizioni presidenziali rese al riguardo che sono state sinora seguite dalle parti e, pertanto, il padre potrà vedere la figlia per due giorni la settimana,
tendenzialmente il lunedì e giovedì, in accordo con la stessa (ormai 15enne) dall'uscita da scuola fino alle 21,00 e, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,15 fino alla domenica alle 21,00; nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre;
durante le festività starà con ciascuno dei genitori la notte del 24 dicembre e i giorni del 25 e 26 dicembre, la notte del 31 dicembre e il giorno del 1 gennaio, il giorno di pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive starà con il padre per 15 giorni anche non consecutivi.
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della figlia ai sensi del Per_1
combinato disposto degli artt. 316 bis c.c. e 337 ter IV co c.c., entrambi i genitori dovranno concorrere all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
In ordine al quantum, dovranno prendersi in considerazione le attuali esigenze dei figli e valutarsi le risorse economiche dei genitori, in modo da attuare il principio di proporzionalità sancito agli artt.
148, 316 bis c.c., alla stregua del quale i genitori adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Compiuta tale premessa, in merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, come emersa all'esito delle produzioni documentali si riporta quanto segue.
La ricorrente, presta attività lavorativa presso la regione e ha dichiarato di percepire per l'anno
2020 un reddito complessivo di euro 45.743,00, per l'anno 2021 un reddito complessivo di euro
45.792,00.; la stessa risulta onerata dal pagamento delle seguenti rate: rata mensile di euro 255,50 contratto per l'acquisto dell'autovettura (con scadenza 11/04/2025); rata mensile di euro € 83,33
relativa ad un finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa (con scadenza giugno
2026), rata di euro 204,96 per il pagamento di un prestito personale per la ristrutturazione di euro €
7.000,00, (con scadenza agosto 2026); rata mensile di 42,94 contratta per l'acquisto di un elettrodomestico Dyson, Finanziamento FINDOMESTIC BANCA S.P.A. N: 527353923/02; rata mensile di euro 78,29 contratta per l'acquisto di un elettrodomestico ( scadenza Aprile 2024), rata mensile di euro 96,94 relativa ad un rimborso spese notarili trattenute in busta paga ( scadenza
31/12/2029). Inoltre non risulta onerata da costi abitativi in quanto proprietaria della casa coniugale e del 50% della nuda proprietà della casa di famiglia ubicata in Villacidro.
Il resistente, impiegato anch'esso alla Regione, ha versato in atti le dichiarazioni fiscali da cui risulta percepire per l'anno 2021 un reddito di euro 46.952,00 e per l'anno 2022 un reddito di euro
47.608,00.
Lo stesso risulta gravato dall'esborso mensile di euro 469,60 ( con scadenza il 30.11.2030) relativo ad un prestito contratto per esigenze familiari ed è proprietario di una quota pari all'8,33% di una casa colonica in Castiadas e di un 8,33% di un garage a Cagliari nella Via Einaudi, 46, ambedue frutto della successione del padre, oltre al 50% della nuda proprietà della casa in Villacidro.
Preso atto di tali risultanze, considerato che è circostanza incontestata che la figlia si limita a trascorrere brevi permanenze presso il padre, con conseguenti maggiori costi in capo alla ricorrente per il suo mantenimento ordinario, valutate le presumibili esigenze economiche della figlia ormai adolescente, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore al fine di consentire alla figlia di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene congruo disporre che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 450,00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT
(maturata fino al marzo 2025 e maturanda) e il 50% delle spese straordinarie. ****
Spese di lite compensate in ragione del sostanziale accordo sulle modalità di affido della figlia minore e della determinazione giudiziale del contributo di mantenimento della stessa nel disaccordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1
nato il [...], mandando al competente Ufficio Controparte_2
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 538, parte II, anno 2003,
Comune di Cagliari);
2. affida la minore a entrambi i genitori stabilendo il suo domicilio prevalente Persona_2
nonché la sua residenza ai fini anagrafici presso la madre in Elmas via di Ponente n.38
3. dispone che il padre possa tenere con sé la stessa per due giorni la settimana,
tendenzialmente il lunedì e giovedì, in accordo con la stessa (15enne) dall'uscita da scuola fino alle 21,00 e, a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore 13,15
fino alla domenica alle 21,00; nei giorni infrasettimanali la minore potrà stare a dormire presso il padre in accordo con lo stesso e preventiva comunicazione alla madre;
durante le festività starà con ciascuno dei genitori la notte del 24 dicembre e i giorni del 25 e 26
dicembre, la notte del 31 dicembre e il giorno del 1 gennaio, il giorno di pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
minore con l'importo mensile di euro 450,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese. Detto
importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Spese di lite compensate. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti