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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. )), con il patrocinio degli Avv.ti SERENA Parte_1 C.F._1
INVERNIZZI e FRANCESCA CALDARA
e
AN AT (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti C.F._2
ANNABELLA BRUMANA e EMANUELA AMATI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in
Calolziocorte (LC) in data 29 dicembre 1994 poi trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Calolziocorte (LC) al Numero 81, Parte II, Serie A, Anno 1994;
- ordinare al Comune di Calolziocorte (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti CONDIZIONI
1. La IA vivrà presso le abitazioni dei genitori secondo il calendario redatto dalle parti Per_1
e già in uso – che viene prodotto unitamente al presente atto – con conferma della residenza anagrafica di presso il padre;
Per_1
2. In ragione dei temini di permanenza della IA , ciascun genitore provvederà alle Per_1 esigenze della IA per il tempo in cui la stessa vivrà con loro. Per tale ragione nessun contributo a titolo di assegno di mantenimento verrà versato da un genitore nei confronti dell'altro;
3. ciascun genitore sarà onerato del pagamento di una quota pari al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Lecco, qui allegato (doc. 7).
Le parti, a parziale modifica del Protocollo menzionato, concordano che per spese che dovessero comportare un esborso superiore ad Euro 500,00.-, il genitore che si incaricherà della spesa potrà chiedere all'altro di anticipare la quota spettante, anziché rimborsarla a pagamento avvenuto. In tal caso, dovrà allegare alla richiesta copia di preventivi/richieste di pagamento/fatture/bollettini precompilati ecc. e, successivamente al versamento, la relativa quietanza/ricevuta. Anche in questo caso, salvo urgenze, la somma da anticipare dovrà essere messa a disposizione del genitore che effettuerà il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
4. L'assegno unico universale per i figli a carico – ove spettante – verrà percepito da entrambi i genitori al 50%;
5. La coppia genitoriale concorda e in questa sede conferma l'impegno al pagamento dei costi relativi all'istituto privato che ha iniziato a frequentare dal mese di ottobre 2024 secondo Per_1 le modalità determinate autonomamente dalle parti con accordo scambiato a mezzo mail in data
29/07/2024 (doc. 5), da valersi unicamente per questa voce di spesa;
6. La coppia genitoriale concorda altresì l'impegno al pagamento in una quota pari al 50% ciascuno dei costi relativi all'ottenimento della patente di guida della IA;
Per_1
7. Nessun assegno divorzile a carico dell'uno o dell'altro coniuge non sussistendone i presupposti;
8. Il signor verserà alla signora AT: Pt_1
• Euro 750,00 a titolo di conguaglio del 50% del valore della Vespa 50 targa X6HPZY, che così diventerà di proprietà esclusiva del signor Pt_1
• Euro 1.000,00 a tacitazione di ogni questione relativa ai mobili presenti nella casa coniugale all'epoca della separazione divenuti di proprietà esclusiva della signora AT, ma dalla stessa lasciati in detto immobile al momento del di lei trasferimento.
Con il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad Euro 1.750,00 sopra meglio dettagliata, da versarsi alla sottoscrizione del ricorso, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere pagina 2 di 4 con riguardo a rapporti di dare/avere tra gli stessi, anche in ragione dei precedenti accordi di separazione.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e AN AT hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 29/12/1994 a CALOLZIOCORTE e dalla loro unione sono nate a Merate due figlie: il 09/06/1999, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
il 29/07/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente avendo gli stessi sottoscritto accordo di separazione ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Lecco in data 17/07/2019.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
02/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Calolziocorte il 29/12/1994 tra AN AT, trascritto nei registri Parte_1
pagina 3 di 4 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1944, parte II, serie A, numero
81;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18 marzo 2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. )), con il patrocinio degli Avv.ti SERENA Parte_1 C.F._1
INVERNIZZI e FRANCESCA CALDARA
e
AN AT (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti C.F._2
ANNABELLA BRUMANA e EMANUELA AMATI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in
Calolziocorte (LC) in data 29 dicembre 1994 poi trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Calolziocorte (LC) al Numero 81, Parte II, Serie A, Anno 1994;
- ordinare al Comune di Calolziocorte (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti CONDIZIONI
1. La IA vivrà presso le abitazioni dei genitori secondo il calendario redatto dalle parti Per_1
e già in uso – che viene prodotto unitamente al presente atto – con conferma della residenza anagrafica di presso il padre;
Per_1
2. In ragione dei temini di permanenza della IA , ciascun genitore provvederà alle Per_1 esigenze della IA per il tempo in cui la stessa vivrà con loro. Per tale ragione nessun contributo a titolo di assegno di mantenimento verrà versato da un genitore nei confronti dell'altro;
3. ciascun genitore sarà onerato del pagamento di una quota pari al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Lecco, qui allegato (doc. 7).
Le parti, a parziale modifica del Protocollo menzionato, concordano che per spese che dovessero comportare un esborso superiore ad Euro 500,00.-, il genitore che si incaricherà della spesa potrà chiedere all'altro di anticipare la quota spettante, anziché rimborsarla a pagamento avvenuto. In tal caso, dovrà allegare alla richiesta copia di preventivi/richieste di pagamento/fatture/bollettini precompilati ecc. e, successivamente al versamento, la relativa quietanza/ricevuta. Anche in questo caso, salvo urgenze, la somma da anticipare dovrà essere messa a disposizione del genitore che effettuerà il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
4. L'assegno unico universale per i figli a carico – ove spettante – verrà percepito da entrambi i genitori al 50%;
5. La coppia genitoriale concorda e in questa sede conferma l'impegno al pagamento dei costi relativi all'istituto privato che ha iniziato a frequentare dal mese di ottobre 2024 secondo Per_1 le modalità determinate autonomamente dalle parti con accordo scambiato a mezzo mail in data
29/07/2024 (doc. 5), da valersi unicamente per questa voce di spesa;
6. La coppia genitoriale concorda altresì l'impegno al pagamento in una quota pari al 50% ciascuno dei costi relativi all'ottenimento della patente di guida della IA;
Per_1
7. Nessun assegno divorzile a carico dell'uno o dell'altro coniuge non sussistendone i presupposti;
8. Il signor verserà alla signora AT: Pt_1
• Euro 750,00 a titolo di conguaglio del 50% del valore della Vespa 50 targa X6HPZY, che così diventerà di proprietà esclusiva del signor Pt_1
• Euro 1.000,00 a tacitazione di ogni questione relativa ai mobili presenti nella casa coniugale all'epoca della separazione divenuti di proprietà esclusiva della signora AT, ma dalla stessa lasciati in detto immobile al momento del di lei trasferimento.
Con il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad Euro 1.750,00 sopra meglio dettagliata, da versarsi alla sottoscrizione del ricorso, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere pagina 2 di 4 con riguardo a rapporti di dare/avere tra gli stessi, anche in ragione dei precedenti accordi di separazione.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e AN AT hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 29/12/1994 a CALOLZIOCORTE e dalla loro unione sono nate a Merate due figlie: il 09/06/1999, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
il 29/07/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente avendo gli stessi sottoscritto accordo di separazione ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Lecco in data 17/07/2019.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
02/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Calolziocorte il 29/12/1994 tra AN AT, trascritto nei registri Parte_1
pagina 3 di 4 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1944, parte II, serie A, numero
81;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18 marzo 2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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