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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori Magistrati
Dott. Francesco Rizzi Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 220/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex artt. 2051 c.c. promossa da: (CF e IV ) in persona del suo legale rappresentante Dott. Parte_1 P.IVA_1
in proprio ed in qualità di mandataria dell' Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata in Biella 13900 Via Antonio Gramsci n. 25 presso lo studio
[...] dell'Avv. Silvia Balzano (CF pec che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende come da procura in atti APPELLANTE
Contro
(P IVA ) in persona del Responsabile della Direzione Legale CP_1 P.IVA_2
Avv. Eleonora Maria Martini con sede legale in Roma Via Monzambano 10 elettivamente domiciliata in Torino Via Alfieri n. 19 presso lo studio dell'Avv. Ezio Moro (CF pec che la rappresenta e difende come da C.F._2 Email_2 procura in atti
APPELLATA
E contro
SI. (CF ) nata il [...] a [...] res a CP_2 C.F._3 NT (VB) Via Cavour 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco C.M. Impelluso del foro di IL (CF pec ecavvocati fax C.F._4 Ema_3 Email_4
02/36577226) ed elettivamente domiciliata in Torino Corso Luigi Einaudi n. 49 presso lo studio dell'Avv. Barbara Rota, come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 19.12.2024
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18.10.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TORINO, contrariis reiectis e con ogni miglior formula, in parziale riforma della sentenza impugnata: NEL MERITO: Riformare parzialmente la Sentenza n. 224/2023, emessa dal Tribunale di
VERBANIA, in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Cristina PERSICO, in data 10/07/2023,
1 all'esito della causa civile n. 1533/2019 RG, pubblicata in data 11/07/2023, nella parte motiva ed in
PQM
che ha accolto “la domanda di manleva di in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., nei riguardi della terza chiamata , e per Controparte_3 l'effetto, la condanna a manlevarla di quanto dovuto all'attrice”; in ogni caso accogliendo le conclusioni rassegnate nel merito da nel primo grado, per gli effetti rigettando la Pt_1 domanda di manleva svolta da CP_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. SEMPRE NEL MERITO, IN RELAZIONE ALLE DOMANDE SVOLTE DALLA
SIG.RA RA Accertato e dichiarato che la SI.ra non ha svolto CP_2 CP_2 appello incidentale, rigettare tutte le domande dalla stessa svolte nel presente giudizio.
Con osservanza.
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nel foglio di CP_1 precisazione delle conclusioni depositato il 18.10.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectiis, così giudicare: Nel merito: respingere l'appello che ci occupa per i motivi esposti ed in ogni caso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
Con ogni più ampia riserva.
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nel foglio di CP_2 precisazione delle conclusioni depositato il 18.10.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria diversa istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare: In via principale, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese di giudizio, oltre C.p.A. ed IVA e rimborso forfettario spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio CP_2 avanti al Tribunale di Verbania la affinché, accertata la responsabilità Controparte_4 ex art. 2051 c.c. e, in subordine ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorsole il
13.12.2016 alle h. 7,30 circa, detta Convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni da
Ella subiti.
L'attrice deduceva che il 13.12.2016, alle h. 7,30 circa, mentre percorreva la SS 33 in direzione Domodossola-Verbania a bordo della propria autovettura Ford Fiesta tg DZ181WJ, raggiunto il km 102+900, in località Anzola d'Ossola, perdeva il controllo dell'auto che dapprima urtava il new jersey posto a sinistra della carreggiata, poi andava a sbattere contro il guardrail sulla destra ove, infine, si arrestava in posizione obliqua rispetto al senso di marcia. L'attrice deduceva altresì che, sul luogo del sinistro, intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Verbania che, effettuati i rilevamenti, constatavano l'assenza di spargimento di sale sul manto stradale nonché gli operatori del 118 che la conducevano all'Ospedale ASL
VCO. L'attrice concludeva deducendo di:
2 - essersi sottoposta a visita medico legale che avrebbe rilevato una lesione da cui sarebbero derivati postumi nella misura del 3% per danno biologico permanente nonché un danno temporaneo totale di 55 giorni (10 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 30 giorni al 25%);
- di avere sostenuto spese mediche per € 478,70 nonché € 305,00 per la consulenza medico legale;
- di avere sostenuto la spesa di € 270,00 per il trasporto dell'autovettura con il carroattrezzi e
€ 5.940,00 per la sua riparazione.
L'attrice, non avendo ottenuto il risarcimento invocato per le vie bonarie, promuoveva l'azione giudiziale allegando che la responsabilità del sinistro - da ricondursi all'omesso spargimento del sale che avrebbe reso il manto stradale pericoloso e impossibile da percorrere per la presenza del ghiaccio - fosse da ascriversi integralmente all' CP_1 ex art. 2051 c.c., quale proprietaria della Strada Statale e, in ogni caso, ex art. 2043 c.c..
2) Nel giudizio così instaurato, si costituiva contestando l'addebito di CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. e chiedendo: in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società società capogruppo e Parte_1 mandataria dell'ATI a cui era stata affidata la manutenzione della strada, per essere da essa manlevata per tutte le somme che fosse stata tenuta a corrispondere alla SI.ra in via CP_2 principale, di respingersi la domanda in quanto infondata attesa la riconducibilità dell'evento alla imprudenza della SI.ra in via subordinata, di accertarsi il concorso di colpa CP_2 della danneggiata, in ogni caso, nei limiti del danno cosiddetto differenziale.
La Società Convenuta precisava: Parte
- con contratto di appalto del 23.2.2017, di avere affidato all' i cui Parte_1 era la capogruppo, il servizio di sgombero della neve e trattamento antighiaccio della
Strada statale 33. per la stagione 2016/2017;
- che in forza del rapporto contrattuale quale esecutrice del servizio, Parte_1 aveva assunto la responsabilità dei danni provocati a terzi, dovuti a incidenti, causati da disservizi totali o parziali che si fossero verificati per il mancato r/o insufficiente espletamento del servizio;
- che la responsabilità del sinistro sarebbe stata da ricondursi alla SI.ra CP_2 la quale, potendo prevedere la presenza di ghiaccio sul manto stradale, avrebbe dovuto adottare maggiore cautela nel condurre l'autoveicolo.
La Società Convenuta contestava altresì il quantum debeatur atteso che una perizia medico legale prodotta dalla parte che invoca il risarcimento non può rappresentare una prova idonea per la quantificazione del danno e in ogni caso che, nel caso di specie, avrebbe dovuto tenersi in considerazione la liquidazione da parte dell' . CP_5
3) Il Giudice di primo grado autorizzava la chiamata del terzo.
4) La in proprio e quale mandataria dell' si Parte_1 Parte_3 costituiva in giudizio chiedendo: in via principale, di respingersi la domanda risarcitoria svolta dall'attrice atteso che la responsabilità del sinistro sarebbe stata da ricondursi alla condotta imprudente della danneggiata che, viste le condizioni climatiche e della strada, avrebbe dovuto prestare maggiore cautela nella conduzione del veicolo;
in subordine, nella denegata ipotesi del riconoscimento della responsabilità di CP_1 di respingersi la domanda di manleva formulata nei suoi confronti atteso il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto che avrebbe trovato conferma
3 nel “rapportino di intervento” datato 13.2.2016 inerente allo spargimento del sale sulla SS 33 dal km 97 al km 127 con inizio all'h 1,00 sino alle h. 1,45.
5) Il Giudice di primo grado istruiva la causa con l'assunzione della prova testimoniale e disponendo la CTU medico legale.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE Con la sentenza n. 224/2023 pubblicata il 19.10.2023 il Tribunale di Verbania, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Convenuta nell'incidente occorso alla sig.ra CP_2 il 13.12.2016:
[...]
- condannava a corrispondere all'Attrice la somma di € 10.050,00 oltre CP_1 interessi legali, sulla somma previamente devalutata al 13.12.2016 e progressivamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT, da tale data alla pronuncia nonché sulla somma come determinata all'attualità dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- accoglieva la domanda di manleva di e, per l'effetto, condannava CP_1 Pt_1
in proprio e quale mandataria dell' a manlevare
[...] Parte_3
i quanto da Essa dovuto all'Attrice; CP_1
- condannava a rifondere all'Attrice le spese di lite liquidate in € 996,00 per CP_1 spese e € 5.077,00 per competenze oltre oneri fiscali;
- condannava in proprio e quale mandataria dell' Parte_1 Parte_3
a rifondere ad e spese di lite liquidate in € 5.077,00 per competenze oltre
[...] CP_1 oneri fiscali;
- poneva definitivamente a carico di e della terza chiamata in CP_1 Parte_1 proprio e quale mandataria dell' le spese di CTU come Parte_3 liquidate in via provvisoria.
Il Giudice di primo grado, richiamata preliminarmente la disciplina e la giurisprudenza di riferimento, rilevava: da un lato, come l'Attrice avesse fornito la prova del nesso causale tra la cosa (di cui è custode) e il danno;
dall'altro lato, come invece la Convenuta CP_1 avesse lasciato indimostrato il caso di fortuito riconducibile alla dedotta condotta inadeguata e priva di cautela da parte della danneggiata.
Il Giudice di primo grado rilevava come dall'istruttoria fosse emersa la dinamica del sinistro e, in particolare, come lo stato del fondo stradale fosse completamente ghiacciato e scivoloso senza tracce di spargimento di sale;
di contro, come non fosse stata fornita la prova che l'attrice avesse violato alcuna regola di prudenza, accertato altresì che proprio in corrispondenza dello svincolo di Anzola d'Ossola, quel giorno, vi erano stati 3 incidenti e che i Vigili del Fuoco erano stati costretti a collocarsi a 100 metri dal luogo del sinistro per allertare gli automobilisti in transito, atteso che solo “toccando” i freni gli autoveicoli sbandavano;
circostanza che è poi venuta meno quando sulla strada era stato sparso il sale antigelo.
Quanto alla pretesa risarcitoria il Giudice di primo grado, facendo riferimento alla CTU ritenuta pienamente condivisibile, liquidava il danno non patrimoniale in € 3.299,50 e il danno patrimoniale in € 6.750,00; complessivamente in € 10.050,00 calcolato in cifra tonda, escludendo, a seguito di richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., che avesse già CP_5 liquidato il danno biologico non essendo “stata riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica.
Il Giudice di primo grado, poiché dall'istruttoria non risultava provato che la prestazione prevista dal contratto fosse stata eseguita adeguatamente e, anzi, come al contrario fosse emerso che in quel tratto di strada si fossero verificati altri incidenti e la situazione si fosse
4 normalizzata solo dopo lo svolgimento dell'operazione di spargimento del sale antighiaccio, concludeva accogliendo la domanda di garanzia e condannava la in proprio e Parte_1 quale mandataria dell' a manlevare a quanto Parte_3 CP_1 detta Convenuta era stata condannata a pagare alla sig.ra CP_2
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza n. 224/2023 pubblicata l'11.7.2023 dal Tribunale di Verbania, la in proprio e quale mandataria dell' ha Parte_1 Parte_3 proposto appello.
1) La Appellante, con un unico motivo di appello, ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che la prestazione di cui all'oggetto del contratto di appalto non fosse stata correttamente eseguita da e, per l'effetto, ha ritenuto Parte_1 di accogliere la domanda di manleva condannandola a corrispondere alla danneggiata quanto stata condannata a pagare a favore della SI.ra CP_1 CP_2
1.a) La Società Appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di ritenere sussistente il presupposto per l'accoglimento della domanda di manleva nonostante vesse allegato che “l'appaltatrice ha regolarmente svolto CP_1 il servizio preventivo antighiaccio” e non avesse mai contestato il rapporto di intervento riguardante lo spargimento del sale antighiaccio.
Poiché la Stazione Appaltante non ha mai formulato nei confronti di una Parte_1 eccezione di inadempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere la domanda di manleva contrattuale.
1.b) La Appellante ha altresì dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe valutato CP_4 erroneamente le dichiarazioni rese dai testimoni.
A parere della Appellante, dalle dichiarazioni rese dal SI. e dal SI. si CP_6 Pt_2 trarrebbe la conferma della veridicità dei dati contenuti nel rapporto di intervento prodotto e, quindi, della corretta esecuzione del servizio di prevenzione nelle ore antecedenti il sinistro.
Dunque, poiché i testi avrebbero confermato il corretto adempimento da parte di Pt_1 delle prestazioni oggetto del contratto, a maggior ragione il Giudice di primo grado
[...] avrebbe errato nell'accogliere la domanda di manleva.
1.c) La Appellante ha infine ribadito che poiché tra e CP_1 Parte_1 intercorreva un rapporto contrattuale di appalto, nell'ambito del quale si era Parte_1 assunta l'impegno di garantire la Appaltante per le eventuali richieste risarcitorie, va da sé che tale garanzia deve ritenersi limitata alle fattispecie di danno derivanti da fatti imputabili alla appaltatrice (se così non fosse, dovrebbe ammettersi che il patto di manleva inserito nel contratto sia stato stipulato al fine di coprire il rischio derivante da qualsiasi richiesta risarcitoria formulata ad anche per fatti indipendenti e diversi dalle CP_1 obbligazioni del contratto di appalto); poiché, nel caso di specie, sarebbe stato dimostrato l'esatto adempimento della prestazione contrattuale (ossia, lo spargimento del sale antighiaccio sulla Strada Statale 33) e, dunque, alcun inadempimento potrebbe essere imputato a il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere la Parte_1 domanda di manleva.
La Appellante ha quindi invocato la parziale riforma della sentenza anche in punto spese.
2) Nel procedimento così instaurato, si è costituita invocando il rigetto CP_1 dell'appello da ritenersi infondato.
5 La Appellata ha preliminarmente dedotto che non avrebbe contestato i Parte_1 passaggi argomentativi della sentenza né l'esito dell'istruttoria che hanno condotto il Giudice di primo grado a ritenerla responsabile di non avere effettuato lo spargimento del sale antighiaccio ma si sarebbe limitata ad affermare che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di accogliere la domanda di manleva nonostante non avesse CP_1 formulato alcuna eccezione di inadempimento contrattuale nei confronti della Appaltatrice.
Dunque, a parere di la declaratoria di responsabilità della
CP_1 Parte_1 fondata sul presupposto che detta Appaltatrice non avrebbe provveduto ad effettuare lo spargimento del sale antighiaccio, sarebbe passata in giudicato non essendo stata specificatamente impugnata. Quanto al motivo di appello riguardante l'insussistenza del presupposto della domanda di manleva fondato sull'assenza dell'eccezione di inadempimento contrattuale, a
CP_1 dedotto di avere tempestivamente formulato la domanda di manleva in forza delle pattuizioni contrattuale perché: da un lato, ha affidato all' il servizio invernale di
CP_1 Parte_3 sgombero neve e trattamento antighiaccio sulla SS 33 II tronco dal km 77+000 al km 127 per la stagione invernale 2016-2017; dall'altro lato, nella sua qualità di gestore della rete stradale, assume in ogni
CP_1 caso una posizione di garanzia ex art. 2051 c.c. per i beni in custodia per l'ipotesi in cui si verifichi un danno a causa dell'appaltatore e, pertanto, ha tutto il diritto di agire in manleva.
3) Si è altresì costituita in giudizio la SI.ra chiedendo, per il caso in cui CP_2 si fosse costituita impugnando il capo della sentenza relativo alla declaratoria CP_1 di responsabilità ex art. 2051 c.c. o il capo sul quantum debeatur, di respingersi l'appello incidentale e confermarsi la sentenza.
4) Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 19.12.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva che:
1) la declaratoria di responsabilità di (quale Ente gestore della Strada Statale CP_1
33) non è stata impugnata né in via principale né in via incidentale.
La statuizione di responsabilità ex art. 2051 c.c. di fondata sul presupposto CP_1 che la danneggiata ha fornito la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre detta Società non ha fornito la prova liberatoria (il cosiddetto “caso fortuito”) per sottrarsi alla responsabilità oggettiva che incombe sul custode del bene, a prescindere da qualsiasi connotato di colpa, è quindi passata in giudicato ed è insuscettibile di essere riesaminata. Anche la statuizione in merito alla quantificazione del danno liquidato a favore della SI.ra non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato;
CP_2
2) l'eccezione formulata da secondo cui la declaratoria della responsabilità CP_1 contrattuale di - quale impresa tenuta ad eseguire le prestazioni (sgombero Parte_1 della neve e trattamento antighiaccio durante la stagione invernale 2016-2017) di cui al contratto di appalto stipulato quale capogruppo dell'ATI Viabit S.p.A./Faro S.r.l. - sarebbe passata in giudicato, è invece insuscettibile di accoglimento.
6 La declaratoria della responsabilità di quale società Appaltatrice obbligata Parte_1 ad eseguire, tra le altre, anche le operazioni di spargimento del sale sulla SS 33, non è passata in giudicato perché la Appellante ha espressamente allegato (cfr. pag. 7, 8 9, dell'atto di appello) di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione contrattuale provvedendo a svolgere il servizio di manutenzione invernale e ad eseguire l'operazione preventiva di spargimento del sale antighiaccio nella notte precedente il verificarsi del sinistro.
Ciò opportunamente premesso, resta alla Corte esaminare il motivo di appello formulato da in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI Viabit S.p.A./Faro S.r.l., Parte_1 fondato esclusivamente sulla dedotta insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di manleva formulata da CP_1
1) La Corte, prima di tutto, rileva che non coglie nel segno l'affermazione della Appellante secondo la quale ad sarebbe stata preclusa la possibilità di invocare CP_1 l'applicabilità della manleva perché, oltre ad aver ammesso che “l'appaltatrice ha regolarmente svolto il servizio preventivo antighiaccio”, non avrebbe mai mosso a Pt_1 alcuna contestazione circa lo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto di
[...] appalto.
La società si è costituita nel giudizio di primo grado chiamando CP_1 tempestivamente in causa la società in proprio e quale mandataria dell' Parte_1 [...]
per essere da questa garantita e tenuta indenne da ogni Parte_3 conseguenza pregiudizievole per il caso in cui fosse emersa la mancata, ritardata e inefficiente esecuzione del servizio sgombraneve e antighiaccio ad essa affidati.
Appare quindi di tutta evidenza che non ha affatto riconosciuto che CP_1 Pt_1 avesse svolto regolarmente il servizio di spargimento preventivo del sale antighiaccio;
[...] al contrario, sul presupposto che dall'istruttoria potesse emergere “la mancata, ritardata e inefficiente esecuzione del servizio”, - in forza dell'espressa previsione CP_1 contrattuale di cui all'art. 16 del capitolato speciale di appalto - ha chiesto di essere tenuta indenne dalla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal suo Parte_1 inadempimento. La doglianza, fondata sulla inammissibilità della domanda di manleva per l'assenza della formulazione di una preliminare eccezione di inadempimento, è dunque insuscettibile di essere condivisa.
2) La Corte deve quindi valutare se, come ha dedotto la Appellante, il Giudice di primo grado, valorizzando erroneamente le dichiarazioni rese dai testimoni, sia incorso nell'errore di ritenere dimostrata la responsabilità della per i danni occorsi alla SI.ra Parte_1
a causa della non corretta e adeguata esecuzione del servizio di spargimento CP_2 preventivo del sale antighiaccio sulla SS 33.
La Appellante ha dedotto che dalle dichiarazioni dei SIg.ri e Parte_4 Parte_2 si trarrebbe la conferma dell'esecuzione del servizio di spargimento neve preventivo nelle ore antecedenti il sinistro.
La doglianza non coglie nel segno.
2.a) La Corte, in primo luogo, rileva che il teste SI. , dipendente della Parte_4
si è limitato a riferire che della manutenzione della SS 33 si occupava la Parte_1 la quale concordava con la “per telefono” la gestione Parte_1 Parte_5
7 all'operazione di spargimento del sale (di solito si passava in tarda serata (h20,30/21,00) e poi al mattino verso le 4.30/5). Quanto però all'effettivo svolgimento dell'operazione di spargimento del sale antighiaccio, il teste dapprima ha affermato di ricordare che, in quella occasione, la sarebbe Parte_1 passata la sera antecedente il sinistro alle h. 21,00 mentre al mattino sarebbe passata la
[...] salvo poi precisare, contraddicendosi, di non sapere se effettivamente le operazioni si Pt_5 siano svolte in tal modo (“per il giorno del sinistro eravamo d'accordo (la Parte_1 con la che sarebbero dovuti passare loro al mattino presto (h. 4,30/5,00) poi Parte_5 non so di preciso se ci siano andati effettivamente”). Le dichiarazioni rese dal sig. legale rappresentante della dal Parte_2 Parte_1
2012, non possono invece avere efficacia probatoria trattandosi di dichiarazioni in occasione del suo interrogatorio. Vale appena il caso rammentare che le dichiarazioni di fatti favorevoli a sé non sono dotate di alcun valore;
è evidente che: da un lato, chi afferma fatti a se favorevoli non è attendibile;
dall'altro lato, attribuire valore confessorio alle risposte date dalle parti in sede di interrogatorio libero significa pregiudicare la finalità di chiarificazione dei fatti controversi, incentivando le parti alla massima cautela nelle risposte, tanto da rappresentare la ripetizione dei fatti già esposto negli atti di causa.
2.b) La Corte, in secondo luogo, rileva come le dichiarazioni rese dal SI. a CP_6 proposito dell'adempimento dell'operazione preventiva di spargimento sale e della condizione della strada (“ho visto solo qualche chiazza di ghiaccio ma non lastroni”) siano state smentite dalle dichiarazioni di altri due testimoni che, ad onor del vero, la Appellante non ha censurato.
Il SI. , Ispettore di Polizia, intervenuto sul luogo del sinistro, ha difatti Testimone_1 dichiarato che la mattina del 13.12.2016 si sono verificati 3 incidenti “più o meno nello stesso punto (località Anzola d'Ossola SS 33 km 102+900; il primo in direzione nord (sinistro tra due veicoli) il secondo e il terzo in direzione sud (un sinistro autonomo e un altro sinistro con il coinvolgimento di 2 veicoli, entrambi con feriti)” e che, quando sono arrivati sul posto “il manto stradale era completamente ghiacciato, non stavamo neanche in piedi”. Il teste ha altresì aggiunto che sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco “per far rallentare il traffico perché era tutto una lastra di ghiaccio e sulla strada non c'era sale né altro materiale antighiaccio” tanto che gli stessi Vigili del Fuoco “dovettero andare indietro più di 100 metri per allertare le macchine perché ogni volta che arrivava una macchina, appena toccava i freni, sbandava anche se arrivava a velocità moderata”. Il teste ha infine concluso dichiarando che “era oggettivamente evidente che c'era una lastra di ghiaccio sulla quale non si riusciva a stare in piedi” e che “con 30 anni di esperienza in Polizia” poteva escludere che fosse “stato sparso il sale o altro materiale antighiaccio”. Il SI. nel 2016 dipendente dell' incaricato di controllare la Testimone_2 CP_1 condizione della SS 33 e intervenire in caso di incidenti, a sua volta ha dichiarato di ricordare che il 13.12.2016 si fossero verificati degli incidenti perché, entrato in servizio alle h. 8,00, era stato subito chiamato per un incidente causato dalla strada gelata (“mi recai in loco e quando arrivai verificai che in effetti la strada era gelata”). Con riferimento alle condizioni del manto stradale gelato, il teste ha addirittura precisato:” chiesi all'impresa deputata allo spargimento del sale ( il perché e mi Parte_1 risposero che quella notte non erano passati a causa della nebbia”..”il tratto di strada in cui si verificò l'incidente è un tratto in ombra dove il sole non arriva mai durante il giorno nei mesi invernali .. per questo avevo detto all'impresa di passare tutte le notti .. perché è una zona a rischio”. 8 2.c) La Corte rileva infine che il SI. ha dichiarato che il 13.12.2016 la Parte_4 è stata contattata dopo l'incidente occorso alla SI.ra per recarsi Parte_1 CP_2 presso la SS “per ritrattare quel pezzo di strada”. Tale dichiarazione è dirimente.
Quand'anche si volesse ritenere attendibile la dichiarazione del teste che ha affermato che la sera prima del sinistro, alle h. 21,00, aveva effettuato l'operazione di Parte_1 spargimento sale preventiva (ma così non è, in quanto si tratta della dichiarazione di un teste smentita dalla dichiarazione di due testi), la necessità di “ritrattare” proprio quel pezzo di strada dimostra che l'operazione preventiva antighiaccio – se mai è stata eseguita - era stata eseguita con una modalità non adeguata e non conforme alla prestazione contrattuale a cui l'appaltatrice era obbligata. In ogni caso, il fatto che dopo l'intervento per “ritrattare” quel pezzo di strada, sia intervenuto un cambiamento della situazione (il teste SI. ha dichiarato: “posso Tes_1 dire che non era stato sparso alcun sale né altro materiale antighiaccio. Dico ciò anche alla luce del confronto che ho potuto fare tra il prima e il dopo, nel senso che la situazione è subito mutata nel momento in cui è arrivato il mezzo spargisale che ha buttato il sale sulla strada”) dimostra vieppiù che non ha eseguito correttamente la prestazione Parte_1 contrattuale a cui era obbligata.
Per quanto precede, la Corte ritiene quindi che gli elementi allegati dalla Appellante non consentano di ritenere dimostrato il corretto adempimento della prestazione oggetto del contratto di appalto e, dunque, che non vi sia ragione alcuna per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado che ha concluso ritenendo che la fosse tenuta a Parte_1 manlevare di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare, ex art. 2051 CP_1
c.c., a favore della SI.ra CP_2
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022
e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per
9 l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico di parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da in proprio ed in qualità di mandataria dell' Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso Parte_3 la sentenza n. 224/2023 pubblicata dal Tribunale di Verbania l'11.7.2023; dichiara tenuta e condanna la parte appellante in proprio ed in qualità di Parte_1 mandataria dell' in persona del suo legale rappresentante Parte_3 pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio a favore delle parti appellate in persona del legale rappresentante pro-tempore e CP_1 che liquida per ciascuna in complessivi € 3.966,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di
Torino in data 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi
Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori Magistrati
Dott. Francesco Rizzi Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 220/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex artt. 2051 c.c. promossa da: (CF e IV ) in persona del suo legale rappresentante Dott. Parte_1 P.IVA_1
in proprio ed in qualità di mandataria dell' Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata in Biella 13900 Via Antonio Gramsci n. 25 presso lo studio
[...] dell'Avv. Silvia Balzano (CF pec che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende come da procura in atti APPELLANTE
Contro
(P IVA ) in persona del Responsabile della Direzione Legale CP_1 P.IVA_2
Avv. Eleonora Maria Martini con sede legale in Roma Via Monzambano 10 elettivamente domiciliata in Torino Via Alfieri n. 19 presso lo studio dell'Avv. Ezio Moro (CF pec che la rappresenta e difende come da C.F._2 Email_2 procura in atti
APPELLATA
E contro
SI. (CF ) nata il [...] a [...] res a CP_2 C.F._3 NT (VB) Via Cavour 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco C.M. Impelluso del foro di IL (CF pec ecavvocati fax C.F._4 Ema_3 Email_4
02/36577226) ed elettivamente domiciliata in Torino Corso Luigi Einaudi n. 49 presso lo studio dell'Avv. Barbara Rota, come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 19.12.2024
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18.10.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TORINO, contrariis reiectis e con ogni miglior formula, in parziale riforma della sentenza impugnata: NEL MERITO: Riformare parzialmente la Sentenza n. 224/2023, emessa dal Tribunale di
VERBANIA, in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Cristina PERSICO, in data 10/07/2023,
1 all'esito della causa civile n. 1533/2019 RG, pubblicata in data 11/07/2023, nella parte motiva ed in
PQM
che ha accolto “la domanda di manleva di in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., nei riguardi della terza chiamata , e per Controparte_3 l'effetto, la condanna a manlevarla di quanto dovuto all'attrice”; in ogni caso accogliendo le conclusioni rassegnate nel merito da nel primo grado, per gli effetti rigettando la Pt_1 domanda di manleva svolta da CP_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. SEMPRE NEL MERITO, IN RELAZIONE ALLE DOMANDE SVOLTE DALLA
SIG.RA RA Accertato e dichiarato che la SI.ra non ha svolto CP_2 CP_2 appello incidentale, rigettare tutte le domande dalla stessa svolte nel presente giudizio.
Con osservanza.
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nel foglio di CP_1 precisazione delle conclusioni depositato il 18.10.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectiis, così giudicare: Nel merito: respingere l'appello che ci occupa per i motivi esposti ed in ogni caso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
Con ogni più ampia riserva.
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nel foglio di CP_2 precisazione delle conclusioni depositato il 18.10.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria diversa istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare: In via principale, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese di giudizio, oltre C.p.A. ed IVA e rimborso forfettario spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio CP_2 avanti al Tribunale di Verbania la affinché, accertata la responsabilità Controparte_4 ex art. 2051 c.c. e, in subordine ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorsole il
13.12.2016 alle h. 7,30 circa, detta Convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni da
Ella subiti.
L'attrice deduceva che il 13.12.2016, alle h. 7,30 circa, mentre percorreva la SS 33 in direzione Domodossola-Verbania a bordo della propria autovettura Ford Fiesta tg DZ181WJ, raggiunto il km 102+900, in località Anzola d'Ossola, perdeva il controllo dell'auto che dapprima urtava il new jersey posto a sinistra della carreggiata, poi andava a sbattere contro il guardrail sulla destra ove, infine, si arrestava in posizione obliqua rispetto al senso di marcia. L'attrice deduceva altresì che, sul luogo del sinistro, intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Verbania che, effettuati i rilevamenti, constatavano l'assenza di spargimento di sale sul manto stradale nonché gli operatori del 118 che la conducevano all'Ospedale ASL
VCO. L'attrice concludeva deducendo di:
2 - essersi sottoposta a visita medico legale che avrebbe rilevato una lesione da cui sarebbero derivati postumi nella misura del 3% per danno biologico permanente nonché un danno temporaneo totale di 55 giorni (10 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 30 giorni al 25%);
- di avere sostenuto spese mediche per € 478,70 nonché € 305,00 per la consulenza medico legale;
- di avere sostenuto la spesa di € 270,00 per il trasporto dell'autovettura con il carroattrezzi e
€ 5.940,00 per la sua riparazione.
L'attrice, non avendo ottenuto il risarcimento invocato per le vie bonarie, promuoveva l'azione giudiziale allegando che la responsabilità del sinistro - da ricondursi all'omesso spargimento del sale che avrebbe reso il manto stradale pericoloso e impossibile da percorrere per la presenza del ghiaccio - fosse da ascriversi integralmente all' CP_1 ex art. 2051 c.c., quale proprietaria della Strada Statale e, in ogni caso, ex art. 2043 c.c..
2) Nel giudizio così instaurato, si costituiva contestando l'addebito di CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. e chiedendo: in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società società capogruppo e Parte_1 mandataria dell'ATI a cui era stata affidata la manutenzione della strada, per essere da essa manlevata per tutte le somme che fosse stata tenuta a corrispondere alla SI.ra in via CP_2 principale, di respingersi la domanda in quanto infondata attesa la riconducibilità dell'evento alla imprudenza della SI.ra in via subordinata, di accertarsi il concorso di colpa CP_2 della danneggiata, in ogni caso, nei limiti del danno cosiddetto differenziale.
La Società Convenuta precisava: Parte
- con contratto di appalto del 23.2.2017, di avere affidato all' i cui Parte_1 era la capogruppo, il servizio di sgombero della neve e trattamento antighiaccio della
Strada statale 33. per la stagione 2016/2017;
- che in forza del rapporto contrattuale quale esecutrice del servizio, Parte_1 aveva assunto la responsabilità dei danni provocati a terzi, dovuti a incidenti, causati da disservizi totali o parziali che si fossero verificati per il mancato r/o insufficiente espletamento del servizio;
- che la responsabilità del sinistro sarebbe stata da ricondursi alla SI.ra CP_2 la quale, potendo prevedere la presenza di ghiaccio sul manto stradale, avrebbe dovuto adottare maggiore cautela nel condurre l'autoveicolo.
La Società Convenuta contestava altresì il quantum debeatur atteso che una perizia medico legale prodotta dalla parte che invoca il risarcimento non può rappresentare una prova idonea per la quantificazione del danno e in ogni caso che, nel caso di specie, avrebbe dovuto tenersi in considerazione la liquidazione da parte dell' . CP_5
3) Il Giudice di primo grado autorizzava la chiamata del terzo.
4) La in proprio e quale mandataria dell' si Parte_1 Parte_3 costituiva in giudizio chiedendo: in via principale, di respingersi la domanda risarcitoria svolta dall'attrice atteso che la responsabilità del sinistro sarebbe stata da ricondursi alla condotta imprudente della danneggiata che, viste le condizioni climatiche e della strada, avrebbe dovuto prestare maggiore cautela nella conduzione del veicolo;
in subordine, nella denegata ipotesi del riconoscimento della responsabilità di CP_1 di respingersi la domanda di manleva formulata nei suoi confronti atteso il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto che avrebbe trovato conferma
3 nel “rapportino di intervento” datato 13.2.2016 inerente allo spargimento del sale sulla SS 33 dal km 97 al km 127 con inizio all'h 1,00 sino alle h. 1,45.
5) Il Giudice di primo grado istruiva la causa con l'assunzione della prova testimoniale e disponendo la CTU medico legale.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE Con la sentenza n. 224/2023 pubblicata il 19.10.2023 il Tribunale di Verbania, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Convenuta nell'incidente occorso alla sig.ra CP_2 il 13.12.2016:
[...]
- condannava a corrispondere all'Attrice la somma di € 10.050,00 oltre CP_1 interessi legali, sulla somma previamente devalutata al 13.12.2016 e progressivamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT, da tale data alla pronuncia nonché sulla somma come determinata all'attualità dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- accoglieva la domanda di manleva di e, per l'effetto, condannava CP_1 Pt_1
in proprio e quale mandataria dell' a manlevare
[...] Parte_3
i quanto da Essa dovuto all'Attrice; CP_1
- condannava a rifondere all'Attrice le spese di lite liquidate in € 996,00 per CP_1 spese e € 5.077,00 per competenze oltre oneri fiscali;
- condannava in proprio e quale mandataria dell' Parte_1 Parte_3
a rifondere ad e spese di lite liquidate in € 5.077,00 per competenze oltre
[...] CP_1 oneri fiscali;
- poneva definitivamente a carico di e della terza chiamata in CP_1 Parte_1 proprio e quale mandataria dell' le spese di CTU come Parte_3 liquidate in via provvisoria.
Il Giudice di primo grado, richiamata preliminarmente la disciplina e la giurisprudenza di riferimento, rilevava: da un lato, come l'Attrice avesse fornito la prova del nesso causale tra la cosa (di cui è custode) e il danno;
dall'altro lato, come invece la Convenuta CP_1 avesse lasciato indimostrato il caso di fortuito riconducibile alla dedotta condotta inadeguata e priva di cautela da parte della danneggiata.
Il Giudice di primo grado rilevava come dall'istruttoria fosse emersa la dinamica del sinistro e, in particolare, come lo stato del fondo stradale fosse completamente ghiacciato e scivoloso senza tracce di spargimento di sale;
di contro, come non fosse stata fornita la prova che l'attrice avesse violato alcuna regola di prudenza, accertato altresì che proprio in corrispondenza dello svincolo di Anzola d'Ossola, quel giorno, vi erano stati 3 incidenti e che i Vigili del Fuoco erano stati costretti a collocarsi a 100 metri dal luogo del sinistro per allertare gli automobilisti in transito, atteso che solo “toccando” i freni gli autoveicoli sbandavano;
circostanza che è poi venuta meno quando sulla strada era stato sparso il sale antigelo.
Quanto alla pretesa risarcitoria il Giudice di primo grado, facendo riferimento alla CTU ritenuta pienamente condivisibile, liquidava il danno non patrimoniale in € 3.299,50 e il danno patrimoniale in € 6.750,00; complessivamente in € 10.050,00 calcolato in cifra tonda, escludendo, a seguito di richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., che avesse già CP_5 liquidato il danno biologico non essendo “stata riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica.
Il Giudice di primo grado, poiché dall'istruttoria non risultava provato che la prestazione prevista dal contratto fosse stata eseguita adeguatamente e, anzi, come al contrario fosse emerso che in quel tratto di strada si fossero verificati altri incidenti e la situazione si fosse
4 normalizzata solo dopo lo svolgimento dell'operazione di spargimento del sale antighiaccio, concludeva accogliendo la domanda di garanzia e condannava la in proprio e Parte_1 quale mandataria dell' a manlevare a quanto Parte_3 CP_1 detta Convenuta era stata condannata a pagare alla sig.ra CP_2
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza n. 224/2023 pubblicata l'11.7.2023 dal Tribunale di Verbania, la in proprio e quale mandataria dell' ha Parte_1 Parte_3 proposto appello.
1) La Appellante, con un unico motivo di appello, ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che la prestazione di cui all'oggetto del contratto di appalto non fosse stata correttamente eseguita da e, per l'effetto, ha ritenuto Parte_1 di accogliere la domanda di manleva condannandola a corrispondere alla danneggiata quanto stata condannata a pagare a favore della SI.ra CP_1 CP_2
1.a) La Società Appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di ritenere sussistente il presupposto per l'accoglimento della domanda di manleva nonostante vesse allegato che “l'appaltatrice ha regolarmente svolto CP_1 il servizio preventivo antighiaccio” e non avesse mai contestato il rapporto di intervento riguardante lo spargimento del sale antighiaccio.
Poiché la Stazione Appaltante non ha mai formulato nei confronti di una Parte_1 eccezione di inadempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere la domanda di manleva contrattuale.
1.b) La Appellante ha altresì dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe valutato CP_4 erroneamente le dichiarazioni rese dai testimoni.
A parere della Appellante, dalle dichiarazioni rese dal SI. e dal SI. si CP_6 Pt_2 trarrebbe la conferma della veridicità dei dati contenuti nel rapporto di intervento prodotto e, quindi, della corretta esecuzione del servizio di prevenzione nelle ore antecedenti il sinistro.
Dunque, poiché i testi avrebbero confermato il corretto adempimento da parte di Pt_1 delle prestazioni oggetto del contratto, a maggior ragione il Giudice di primo grado
[...] avrebbe errato nell'accogliere la domanda di manleva.
1.c) La Appellante ha infine ribadito che poiché tra e CP_1 Parte_1 intercorreva un rapporto contrattuale di appalto, nell'ambito del quale si era Parte_1 assunta l'impegno di garantire la Appaltante per le eventuali richieste risarcitorie, va da sé che tale garanzia deve ritenersi limitata alle fattispecie di danno derivanti da fatti imputabili alla appaltatrice (se così non fosse, dovrebbe ammettersi che il patto di manleva inserito nel contratto sia stato stipulato al fine di coprire il rischio derivante da qualsiasi richiesta risarcitoria formulata ad anche per fatti indipendenti e diversi dalle CP_1 obbligazioni del contratto di appalto); poiché, nel caso di specie, sarebbe stato dimostrato l'esatto adempimento della prestazione contrattuale (ossia, lo spargimento del sale antighiaccio sulla Strada Statale 33) e, dunque, alcun inadempimento potrebbe essere imputato a il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere la Parte_1 domanda di manleva.
La Appellante ha quindi invocato la parziale riforma della sentenza anche in punto spese.
2) Nel procedimento così instaurato, si è costituita invocando il rigetto CP_1 dell'appello da ritenersi infondato.
5 La Appellata ha preliminarmente dedotto che non avrebbe contestato i Parte_1 passaggi argomentativi della sentenza né l'esito dell'istruttoria che hanno condotto il Giudice di primo grado a ritenerla responsabile di non avere effettuato lo spargimento del sale antighiaccio ma si sarebbe limitata ad affermare che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di accogliere la domanda di manleva nonostante non avesse CP_1 formulato alcuna eccezione di inadempimento contrattuale nei confronti della Appaltatrice.
Dunque, a parere di la declaratoria di responsabilità della
CP_1 Parte_1 fondata sul presupposto che detta Appaltatrice non avrebbe provveduto ad effettuare lo spargimento del sale antighiaccio, sarebbe passata in giudicato non essendo stata specificatamente impugnata. Quanto al motivo di appello riguardante l'insussistenza del presupposto della domanda di manleva fondato sull'assenza dell'eccezione di inadempimento contrattuale, a
CP_1 dedotto di avere tempestivamente formulato la domanda di manleva in forza delle pattuizioni contrattuale perché: da un lato, ha affidato all' il servizio invernale di
CP_1 Parte_3 sgombero neve e trattamento antighiaccio sulla SS 33 II tronco dal km 77+000 al km 127 per la stagione invernale 2016-2017; dall'altro lato, nella sua qualità di gestore della rete stradale, assume in ogni
CP_1 caso una posizione di garanzia ex art. 2051 c.c. per i beni in custodia per l'ipotesi in cui si verifichi un danno a causa dell'appaltatore e, pertanto, ha tutto il diritto di agire in manleva.
3) Si è altresì costituita in giudizio la SI.ra chiedendo, per il caso in cui CP_2 si fosse costituita impugnando il capo della sentenza relativo alla declaratoria CP_1 di responsabilità ex art. 2051 c.c. o il capo sul quantum debeatur, di respingersi l'appello incidentale e confermarsi la sentenza.
4) Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 19.12.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva che:
1) la declaratoria di responsabilità di (quale Ente gestore della Strada Statale CP_1
33) non è stata impugnata né in via principale né in via incidentale.
La statuizione di responsabilità ex art. 2051 c.c. di fondata sul presupposto CP_1 che la danneggiata ha fornito la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre detta Società non ha fornito la prova liberatoria (il cosiddetto “caso fortuito”) per sottrarsi alla responsabilità oggettiva che incombe sul custode del bene, a prescindere da qualsiasi connotato di colpa, è quindi passata in giudicato ed è insuscettibile di essere riesaminata. Anche la statuizione in merito alla quantificazione del danno liquidato a favore della SI.ra non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato;
CP_2
2) l'eccezione formulata da secondo cui la declaratoria della responsabilità CP_1 contrattuale di - quale impresa tenuta ad eseguire le prestazioni (sgombero Parte_1 della neve e trattamento antighiaccio durante la stagione invernale 2016-2017) di cui al contratto di appalto stipulato quale capogruppo dell'ATI Viabit S.p.A./Faro S.r.l. - sarebbe passata in giudicato, è invece insuscettibile di accoglimento.
6 La declaratoria della responsabilità di quale società Appaltatrice obbligata Parte_1 ad eseguire, tra le altre, anche le operazioni di spargimento del sale sulla SS 33, non è passata in giudicato perché la Appellante ha espressamente allegato (cfr. pag. 7, 8 9, dell'atto di appello) di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione contrattuale provvedendo a svolgere il servizio di manutenzione invernale e ad eseguire l'operazione preventiva di spargimento del sale antighiaccio nella notte precedente il verificarsi del sinistro.
Ciò opportunamente premesso, resta alla Corte esaminare il motivo di appello formulato da in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI Viabit S.p.A./Faro S.r.l., Parte_1 fondato esclusivamente sulla dedotta insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di manleva formulata da CP_1
1) La Corte, prima di tutto, rileva che non coglie nel segno l'affermazione della Appellante secondo la quale ad sarebbe stata preclusa la possibilità di invocare CP_1 l'applicabilità della manleva perché, oltre ad aver ammesso che “l'appaltatrice ha regolarmente svolto il servizio preventivo antighiaccio”, non avrebbe mai mosso a Pt_1 alcuna contestazione circa lo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto di
[...] appalto.
La società si è costituita nel giudizio di primo grado chiamando CP_1 tempestivamente in causa la società in proprio e quale mandataria dell' Parte_1 [...]
per essere da questa garantita e tenuta indenne da ogni Parte_3 conseguenza pregiudizievole per il caso in cui fosse emersa la mancata, ritardata e inefficiente esecuzione del servizio sgombraneve e antighiaccio ad essa affidati.
Appare quindi di tutta evidenza che non ha affatto riconosciuto che CP_1 Pt_1 avesse svolto regolarmente il servizio di spargimento preventivo del sale antighiaccio;
[...] al contrario, sul presupposto che dall'istruttoria potesse emergere “la mancata, ritardata e inefficiente esecuzione del servizio”, - in forza dell'espressa previsione CP_1 contrattuale di cui all'art. 16 del capitolato speciale di appalto - ha chiesto di essere tenuta indenne dalla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal suo Parte_1 inadempimento. La doglianza, fondata sulla inammissibilità della domanda di manleva per l'assenza della formulazione di una preliminare eccezione di inadempimento, è dunque insuscettibile di essere condivisa.
2) La Corte deve quindi valutare se, come ha dedotto la Appellante, il Giudice di primo grado, valorizzando erroneamente le dichiarazioni rese dai testimoni, sia incorso nell'errore di ritenere dimostrata la responsabilità della per i danni occorsi alla SI.ra Parte_1
a causa della non corretta e adeguata esecuzione del servizio di spargimento CP_2 preventivo del sale antighiaccio sulla SS 33.
La Appellante ha dedotto che dalle dichiarazioni dei SIg.ri e Parte_4 Parte_2 si trarrebbe la conferma dell'esecuzione del servizio di spargimento neve preventivo nelle ore antecedenti il sinistro.
La doglianza non coglie nel segno.
2.a) La Corte, in primo luogo, rileva che il teste SI. , dipendente della Parte_4
si è limitato a riferire che della manutenzione della SS 33 si occupava la Parte_1 la quale concordava con la “per telefono” la gestione Parte_1 Parte_5
7 all'operazione di spargimento del sale (di solito si passava in tarda serata (h20,30/21,00) e poi al mattino verso le 4.30/5). Quanto però all'effettivo svolgimento dell'operazione di spargimento del sale antighiaccio, il teste dapprima ha affermato di ricordare che, in quella occasione, la sarebbe Parte_1 passata la sera antecedente il sinistro alle h. 21,00 mentre al mattino sarebbe passata la
[...] salvo poi precisare, contraddicendosi, di non sapere se effettivamente le operazioni si Pt_5 siano svolte in tal modo (“per il giorno del sinistro eravamo d'accordo (la Parte_1 con la che sarebbero dovuti passare loro al mattino presto (h. 4,30/5,00) poi Parte_5 non so di preciso se ci siano andati effettivamente”). Le dichiarazioni rese dal sig. legale rappresentante della dal Parte_2 Parte_1
2012, non possono invece avere efficacia probatoria trattandosi di dichiarazioni in occasione del suo interrogatorio. Vale appena il caso rammentare che le dichiarazioni di fatti favorevoli a sé non sono dotate di alcun valore;
è evidente che: da un lato, chi afferma fatti a se favorevoli non è attendibile;
dall'altro lato, attribuire valore confessorio alle risposte date dalle parti in sede di interrogatorio libero significa pregiudicare la finalità di chiarificazione dei fatti controversi, incentivando le parti alla massima cautela nelle risposte, tanto da rappresentare la ripetizione dei fatti già esposto negli atti di causa.
2.b) La Corte, in secondo luogo, rileva come le dichiarazioni rese dal SI. a CP_6 proposito dell'adempimento dell'operazione preventiva di spargimento sale e della condizione della strada (“ho visto solo qualche chiazza di ghiaccio ma non lastroni”) siano state smentite dalle dichiarazioni di altri due testimoni che, ad onor del vero, la Appellante non ha censurato.
Il SI. , Ispettore di Polizia, intervenuto sul luogo del sinistro, ha difatti Testimone_1 dichiarato che la mattina del 13.12.2016 si sono verificati 3 incidenti “più o meno nello stesso punto (località Anzola d'Ossola SS 33 km 102+900; il primo in direzione nord (sinistro tra due veicoli) il secondo e il terzo in direzione sud (un sinistro autonomo e un altro sinistro con il coinvolgimento di 2 veicoli, entrambi con feriti)” e che, quando sono arrivati sul posto “il manto stradale era completamente ghiacciato, non stavamo neanche in piedi”. Il teste ha altresì aggiunto che sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco “per far rallentare il traffico perché era tutto una lastra di ghiaccio e sulla strada non c'era sale né altro materiale antighiaccio” tanto che gli stessi Vigili del Fuoco “dovettero andare indietro più di 100 metri per allertare le macchine perché ogni volta che arrivava una macchina, appena toccava i freni, sbandava anche se arrivava a velocità moderata”. Il teste ha infine concluso dichiarando che “era oggettivamente evidente che c'era una lastra di ghiaccio sulla quale non si riusciva a stare in piedi” e che “con 30 anni di esperienza in Polizia” poteva escludere che fosse “stato sparso il sale o altro materiale antighiaccio”. Il SI. nel 2016 dipendente dell' incaricato di controllare la Testimone_2 CP_1 condizione della SS 33 e intervenire in caso di incidenti, a sua volta ha dichiarato di ricordare che il 13.12.2016 si fossero verificati degli incidenti perché, entrato in servizio alle h. 8,00, era stato subito chiamato per un incidente causato dalla strada gelata (“mi recai in loco e quando arrivai verificai che in effetti la strada era gelata”). Con riferimento alle condizioni del manto stradale gelato, il teste ha addirittura precisato:” chiesi all'impresa deputata allo spargimento del sale ( il perché e mi Parte_1 risposero che quella notte non erano passati a causa della nebbia”..”il tratto di strada in cui si verificò l'incidente è un tratto in ombra dove il sole non arriva mai durante il giorno nei mesi invernali .. per questo avevo detto all'impresa di passare tutte le notti .. perché è una zona a rischio”. 8 2.c) La Corte rileva infine che il SI. ha dichiarato che il 13.12.2016 la Parte_4 è stata contattata dopo l'incidente occorso alla SI.ra per recarsi Parte_1 CP_2 presso la SS “per ritrattare quel pezzo di strada”. Tale dichiarazione è dirimente.
Quand'anche si volesse ritenere attendibile la dichiarazione del teste che ha affermato che la sera prima del sinistro, alle h. 21,00, aveva effettuato l'operazione di Parte_1 spargimento sale preventiva (ma così non è, in quanto si tratta della dichiarazione di un teste smentita dalla dichiarazione di due testi), la necessità di “ritrattare” proprio quel pezzo di strada dimostra che l'operazione preventiva antighiaccio – se mai è stata eseguita - era stata eseguita con una modalità non adeguata e non conforme alla prestazione contrattuale a cui l'appaltatrice era obbligata. In ogni caso, il fatto che dopo l'intervento per “ritrattare” quel pezzo di strada, sia intervenuto un cambiamento della situazione (il teste SI. ha dichiarato: “posso Tes_1 dire che non era stato sparso alcun sale né altro materiale antighiaccio. Dico ciò anche alla luce del confronto che ho potuto fare tra il prima e il dopo, nel senso che la situazione è subito mutata nel momento in cui è arrivato il mezzo spargisale che ha buttato il sale sulla strada”) dimostra vieppiù che non ha eseguito correttamente la prestazione Parte_1 contrattuale a cui era obbligata.
Per quanto precede, la Corte ritiene quindi che gli elementi allegati dalla Appellante non consentano di ritenere dimostrato il corretto adempimento della prestazione oggetto del contratto di appalto e, dunque, che non vi sia ragione alcuna per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado che ha concluso ritenendo che la fosse tenuta a Parte_1 manlevare di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare, ex art. 2051 CP_1
c.c., a favore della SI.ra CP_2
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022
e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per
9 l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico di parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da in proprio ed in qualità di mandataria dell' Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso Parte_3 la sentenza n. 224/2023 pubblicata dal Tribunale di Verbania l'11.7.2023; dichiara tenuta e condanna la parte appellante in proprio ed in qualità di Parte_1 mandataria dell' in persona del suo legale rappresentante Parte_3 pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio a favore delle parti appellate in persona del legale rappresentante pro-tempore e CP_1 che liquida per ciascuna in complessivi € 3.966,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di
Torino in data 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi
Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
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