Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2637/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. GIROLAMO ALFIERI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. FRANCESCA BIANCHI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 7.3.2025
1
Per : Parte_1
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da con (c.f. Parte_1 CP_1
), nata a [...] il [...]; matrimonio celebrato con rito civile in C.F._2
Canzo, in data 14 maggio 1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canzo al N. 2, Anno 1998, Parte I, Serie A.
2. Disporre che nulla è dovuto dal ricorrente alla IG.ra , a titolo Parte_1 CP_1
di assegno divorzile.
3. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canzo, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
4. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese
Per : CP_1
Voglia l'Ill.mo Organo Giudicante:
Nel merito ed in via riconvenzionale:
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i IGnori e , Parte_1 CP_1
celebrato in Canzo in data 14/05/1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canzo (CO), al n.2, anno 1998, parte I, serie A, disponendo l'annotazione del provvedimento nei registri dello Stato Civile;
- Disporre l'obbligo a carico del marito, IG. , di corrispondere in favore della Parte_1 moglie, IG.ra , un assegno divorzile mensile pari ad €.990,00 da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- Confermare, infine, l'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
In punto spese di giudizio:
- Con vittoria di spese e compensi da rifondere all'erario;
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente riportate.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio civile in Canzo il Parte_1 CP_1
14.5.1998.
2. Dal matrimonio non nascevano figli.
3. e vivono separati fin dall'udienza di comparizione Parte_1 CP_1
personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Como (18.7.2019) a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più riappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle parti. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza n. 25/2022 del Tribunale di Como emessa in data
12.11.2021, pubblicata il 10.1.2022 e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto.
4. Con ricorso depositato in data 24.7.2023, chiedeva la pronunzia sullo Parte_1
status, senza condizioni, nulla dovendosi prevedere a favore della moglie a titolo di assegno divorzile.
5. nulla opponendo alla domanda di divorzio alla quale aderiva– domandava Parte_2 invece la determinazione in € 990 dell'assegno divorzile a carico del ricorrente in proprio favore.
6. All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 13.2.2024, entrambi i coniugi venivano sentiti in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia;
le parti raggiungevano un accordo provvisorio, accettando la proposta formulata dal Giudice, alle seguenti condizioni: - La resistente si attiverà immediatamente presso l'INPS per chiedere il reddito di inclusione e se sussistano i margini e i presupposti per ottenere in ogni caso una pensione o altre provvidenze;
- Il ricorrente, in attesa delle informazioni di cui sopra, verserà alla moglie l'importo mensile di euro 600 aggiornabili annualmente in base agli indici ISTAT;
- Nessuna ulteriore disposizione dev'essere adottata in considerazione dell'assenza di figli delle parti. Il Giudice -preso atto dell'accordo- rinviava il procedimento all'udienza di discussione per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e disponendo il deposito della documentazione economica aggiornata delle parti, oltre che dell'eventuale documentazione medica e della dimostrazione dele domande presentate all'INPS dalla resistente e le relative risposte.
7. Precisate le rispettive conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini concessi, all'udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. del 5.3.2025, tenutasi in forma cartolare, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
3 Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva assunte dalla resistente, risultando i documenti acquisiti in atti elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
b) SULLA PRONUNZIA DI DIVORZIO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e vivono Parte_1 CP_1
separati fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Como (18.7.2019) a seguito di ricorso per la separazione, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
c) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DIVORZILE
In via preliminare, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di divorzio alla luce del recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (sent. n. 18287 dell'11.7.2018).
Come noto, l'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74/1987, dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non
4 ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, rilevando alcune criticità insite nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, si sono espresse nel senso di ritenere opportuno l'abbandono della risalente rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In particolare, la Suprema Corte se, da un lato, ha confermato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, secondo la quale deve essere riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, dall'altro, ha affiancato a tale funzione, quella compensativa-perequativa, evidenziando che “il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa” da compiersi con riguardo agli indicatori previsti nella prima parte delle norme e che esprimono proprio “le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c.”. Si è venuta così a delineare una nuova funzione dell'assegno divorzile, assistenziale ed in egual misura compensativa e perequativa: i criteri attributivi e quelli determinativi non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale- compensativo.
La Suprema Corte ha, quindi, individuato una prima fase in cui il Giudice dovrà accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio economico-reddituale delle parti. Accertato lo squilibrio, il
Giudice dovrà indagare le cause di detto squilibrio e l'indagine dovrà compiersi facendo uso di quelli che erano stati indicati come criteri c.d. determinativi. In particolare, ciò che dovrà essere accertato è “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Accertato il rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti ed individuata la causa di detto squilibrio in scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, potrà procedersi alla quantificazione dell'assegno dovuto.
5 Ad avviso della Suprema Corte, quindi, lo scioglimento del vincolo, pur incidendo sullo status, non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, il profilo assistenziale deve “essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”. In altre parole, scelte condivise assunte in costanza di matrimonio non possono poi risolversi ai danni di uno dei coniugi, trovando la solidarietà post- coniugale la propria giustificazione, nelle scelte che i coniugi avevano responsabilmente assunto in costanza di matrimonio.
Così sinteticamente delineate le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione e facendone applicazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla resistente di riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore meriti accoglimento.
svolge attività lavorativa come dipendente con contratto a tempo Parte_1 indeterminato, percependo una busta paga mensile di € 2.807 (media buste paga 2023); il medesimo versa mensilmente alla moglie a titolo di mantenimento l'importo mensile di € 600 come stabilito in via provvisoria nel presente giudizio, precedentemente determinato in € 900 mensili in sede di separazione. Dalla documentazione in atti, il medesimo risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 2.747 nel 2022 (CU 2023) e pari a € 2.101 nel 2023 (mod. 730 2024 - al netto della deduzione dell'assegno per il coniuge). Il ricorrente sopporta oneri abitativi pari a € 676 mensili a titolo di mutuo sulla casa di proprietà in cui vive ed è gravato da due finanziamenti con rate mensile di € 152 e di € 317.
invece non svolge alcuna attività lavorativa -anche a causa delle proprie CP_1
condizioni di salute, come documentate in atti (doc. 16)- e non percepisce alcun reddito, se non l'assegno di mantenimento versatole dal marito (cfr. PF 2024); la stessa ha depositato le domande presentate all'INPS al fine di ottenere il reddito di cittadinanza e la pensione di vecchiaia, domande che tuttavia risultano essere state respinte dall'Ente a seguito di mancanza dei presupposti necessari al conseguimento dei predetti sussidi (cfr. doc. 18-19). La resistente sopporta oneri abitativi pari a € 300 a titolo di canone di locazione per il monolocale in cui vive.
Orbene, la ricostruzione nell'attualità della capacità lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti, sopra in dettaglio riportata, dimostra che allo stato vi è uno squilibrio economico in danno alla resistente rispetto alla situazione economica del ricorrente, godendo invero quest'ultimo di un'entrata reddituale mensile che appare stabile e consistente, a differenza della moglie, che allo stato risulta vivere unicamente grazie all'assegno versatole dal coniuge.
Accertato, dunque, nel caso di specie, un significativo squilibrio tra la situazione economica tra i coniugi, deve evidenziarsi che l'assegno divorzile spetta alla resistente anche con particolare
6 riferimento alla sua componente assistenziale.
Anche di recente, invero, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, si da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare all'attualità tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente (Cass. dez. I, ord., 16.5.2023, n. 13420).
Oggi la resistente, al di là dell'assenza di prole e delle scelte fatte nel corso del matrimonio dai coniugi, si trova non solo in gravi difficoltà economiche -non avendo un'occupazione lavorativa e non potendo allo stato accedere ai sussidi statali di tipo assistenziale e pensionistico- ma nell'impossibilità di procurarsi idonei mezzi di sostentamento a causa delle sue condizioni di salute, dell'età ormai raggiunta (63 anni) e delle attuali condizioni di mercato che non le consentono un agevole accesso al mondo del lavoro.
Peraltro, il ricorrente si è dichiarato disponibile sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia con la comparsa conclusionale a versare alla moglie un assegno divorzile, seppur in misura inferiore a quella attualmente vigente, riconoscendo pertanto le difficoltà della moglie e la necessità di sostenerla economicamente.
Pertanto, in definitiva, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda svolta dalla resistente volta a vedersi riconosciuto un assegno divorzile, con conseguente condanna del ricorrente a corrisponderle l'importo mensile di € 600 a decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente statuizione.
Osserva il Collegio come l'importo così determinato risulti, infatti, non solo congruo, ma anche pienamente sostenibile dal resistente, alla luce della situazione economico-reddituale delle parti.
d) SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite, devono, a giudizio del Collegio, essere integralmente compensate tra le parti, considerate la natura necessaria del presente giudizio e la soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
7 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nato a Parte_1
SONDALO (SO) il 14/01/1963, e , nata a [...] il [...], a CP_1
CANZO (CO) il 14.5.1998, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canzo (Anno
1998, Numero 2, Parte I);
2. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANZO di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 14.5.1998 e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad , Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 600,00 –somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat
a partire da marzo 2026;
4. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 7.3.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
8