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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9752/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 04/06/2025
L'odierna udienza, ad ore di rito davanti al Tribunale nella persona del dott. Paolo Corso, si svolge in presenza del solo giudice nelle forme della trattazione scritta come da decreto comunicato ai difensori.
I difensori delle parti hanno depositato le memorie scritte nel termine assegnato.
Il Giudice, lette le memorie scritte, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico in allegato al presente verbale.
Il Giudice
pagina 1 di 10 N. R.G. 9752/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9752/2019 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Lostia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Canepa n. 17 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Anna Maria Marrosu, elettivamente domiciliato in via Satta n.
7 - Cagliari, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.12.2019 ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
davanti a questo Tribunale per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni CP_1
relativi al sinistro a lui occorso.
A sostegno della pretesa, l'attore ha esposto in sintesi che:
- in data 02.08.2018, dopo aver utilizzato le docce dei bagni pubblici della spiaggia del Poetto di
Cagliari, era caduto rovinosamente al suolo;
- infatti, a causa del ristagno di acqua sulla superficie attorno alla colonnina della doccia, si erano formate delle alghe e della melma che avevano causato lo scivolamento, anche in ragione del fatto che esse avevano la stessa colorazione della pavimentazione bagnata in legno, dunque non erano visibili;
- nell'immediatezza della caduta l'attore era stato soccorso da e Persona_1 Persona_2
quindi, era stato accompagnato dalla figlia al Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino Persona_3
di Cagliari, dove gli era stata diagnosticata la frattura dell'omero sinistro, con prognosi di 30 giorni di cure;
- l'attore aveva avanzato domanda di risarcimento al ma in data 01.02.2019 la Controparte_1
compagnia assicuratrice del medesimo aveva dichiarato di non poter procedere al CP_2 CP_1
risarcimento in quanto non vi era alcuna responsabilità dell'assicurato.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) accertare e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato per esclusiva
responsabilità del Controparte_1
b) condannare – per l'effetto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. – il in persona del Controparte_1
sindaco in carica, al risarcimento di ogni tipo di danno subito dall'attore nella misura che si riterrà di
pagina 3 di 10 giustizia, anche in via equitativa a norma dell'art- 1226 c.c.; con gli interessi legali di mora sino al
saldo e rivalutazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
c) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.03.2020 si è costituito nel presente giudizio il che ha chiesto il rigetto della domanda attrice. Controparte_1
A sostegno delle sue difese, il convenuto ha esposto in sintesi che:
- in via preliminare, vi era il difetto di legittimazione passiva dell'Ente comunale poiché la gestione dei bagni pubblici del Poetto di Cagliari era stata affidata alla società cooperativa Villaggio 88;
- pertanto, il non aveva alcun onere di vigilanza sui servizi pubblici presso i quali era CP_1
avvenuto il sinistro per cui è causa;
- nel merito, il rischio di scivolare all'interno di una doccia poteva essere evitato mediante l'utilizzo di calzature apposite, pertanto con l'adozione delle normali regole di prudenza.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva del con Controparte_1
vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio;
3) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il
da ogni pretesa, sempre con vittoria di onorari, diritti e spese del presente Controparte_1
giudizio:
4) in via subordinata, contenere il risarcimento dovuto al signor entro i limiti del danno Pt_1
effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al CP_1
pagina 4 di 10 Cagliari, dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione
delle spese di lite”.
Con ordinanza del 29.11.2023, il Giudice ha invitato le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
L'attore ha dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa, mentre il convenuto ha accettato l'ipotesi di accordo.
La causa, istruita tramite prove testimoniali e documentali, è stata infine rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni giuridiche sottoposte al giudizio di questo Tribunale, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del convenuto.
Infatti, l'Ente convenuto ha sostenuto di non avere alcun onere di vigilanza sui bagni pubblici del lungomare Poetto in quanto aveva affidato la loro gestione in appalto a terzi (la Cooperativa Villaggio
88).
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'esistenza di tale contratto di appalto, pur se rileva nei rapporti interni tra le parti in esecuzione del contratto, non incide sull'invocata legitimatio ad causam sul lato passivo.
Insegna la Suprema Corte in tema di appalto, che la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile,
alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente pagina 5 di 10 con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo
(Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7553 del 17/03/2021 Rv. 660915 - 01).
Applicando il principio al caso di specie, si deve preliminarmente osservare che il capitolato speciale di appalto prodotto dal si riferisce all'anno 2020, pertanto successivo al sinistro CP_1
verificatosi in data 02.08.2018.
In ogni caso, l'affidamento della gestione della pulizia dei bagni pubblici non comporta l'esonero della responsabilità in capo al convenuto.
Al contrario – in applicazione della citata giurisprudenza - deve ritenersi che il rapporto di custodia sia configurabile in capo al in solido con la ditta appaltatrice, in quanto i bagni Controparte_1
pubblici si trovano sul lungomare cittadino, di cui l'amministrazione comunale rimane custode in quando pacificamente compreso nel proprio patrimonio.
******
Passando al merito della questione, la domanda proposta da è infondata e non può Parte_1
essere accolta, non essendo provata la responsabilità del per il sinistro per cui è Controparte_1
causa.
Nel caso di specie infatti manca qualunque condotta colposa o dolosa da parte del CP_1
poiché la responsabilità del sinistro è da ascrivere ad esclusivo fatto e colpa dello stesso attore,
[...]
il quale non ha utilizzato le necessarie cautele nell'uso della doccia posta a servizio del bagno pubblico.
Deve rilevarsi che, in riferimento ai danni prodotti dalle cose in custodia, l'art. 2051 prevede la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che non provi il caso fortuito.
pagina 6 di 10 Insegna in proposito la Suprema Corte che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011 Rv.
618568 - 01).
In tema di responsabilità extracontrattuale con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 390 del 11/01/2008
Rv. 601087 - 01).
Inoltre, il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri pagina 7 di 10 la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 999 del
20/01/2014 Rv. 629275 - 01).
Applicando i principi al caso di specie, la parte attrice non ha provato il nesso di causalità né
l'imputabilità della caduta all'Ente pubblico.
In primo luogo, si deve osservare che l'attore ha lamentato che la caduta fosse stata causata dalla vischiosità di una porzione del pavimento in prossimità della colonnina della doccia, ma il fatto è
rimasto non provato.
Infatti, all'esito della prova testimoniale, non è stato chiarito se l' fosse scivolato nella parte Pt_1
vischiosa del pavimento, né se l'attore avesse adottato le cautele necessarie per accedere all'interno della doccia pubblica che, essendo di norma bagnato e scivoloso, richiede l'uso di calzature adeguate per evitare cadute.
Il teste , presente al momento dei fatti, non ha infatti riportato circostanze Persona_1
specifiche sul punto della caduta né in merito all'utilizzo delle calzature, essendosi limitato a dichiarare
“è vero, confermo la dinamica perché ero presente” (capo 2 della memoria ex art. 183, VI c. n. 2 di parte attrice) e che “è vero, il pavimento di quella doccia era ricoperto di melma e alghe, così come il
pavimento delle altre docce, e ciò era presente vicino alla colonnina” (capo 3 della memoria ex art. 183, VI c. n. 2 di parte attrice).
pagina 8 di 10 Neppure la teste figlia dell'attore, ha riferito circostanze di rilievo, avendo riferito Persona_3
che non era presente in prossimità del luogo della caduta in quanto “provenivo dalla spiaggia e ho visto
mio padre cadere poiché mi trovavo di fronte. Non ho visto la posizione del piede” (capo 2 della memoria ex art. 183, VI c. n. 2 di parte attrice).
Ritiene pertanto il Tribunale che non sia stato provato il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi in quanto non è provato che l'attore fosse scivolato nella parte limacciosa del pavimento né che indossasse calzature adeguate ad evitare lo scivolamento - fatto specificamente contestato dal CP_1
nelle sue difese - da ritenersi altamente probabile nel pavimento bagnato con la conseguente interruzione del nesso eziologico.
Il pavimento bagnato della doccia pubblica costituisce infatti un pericolo facilmente evitabile da una persona di ordinaria diligenza giacché la scivolosità della superficie avrebbe potuto facilmente essere evitata con l'adozione della più elementare prudenza consistente nell'uso di apposite calzature.
In proposito, la Suprema Corte, in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità -
atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n.
15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476).
In conclusione, si deve ritenere che i fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo non integrino una ipotesi di responsabilità dell'Ente pubblico in qualità di custode dei bagni pubblici.
pagina 9 di 10 Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo il valore medio, devono essere poste a carico dell'attore, secondo la regola della soccombenza parziale, tenuto conto del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere al l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
3.500,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, pari alla metà delle spese del giudizio, restando compensate le altre spese.
Cagliari, 04.06.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 04/06/2025
L'odierna udienza, ad ore di rito davanti al Tribunale nella persona del dott. Paolo Corso, si svolge in presenza del solo giudice nelle forme della trattazione scritta come da decreto comunicato ai difensori.
I difensori delle parti hanno depositato le memorie scritte nel termine assegnato.
Il Giudice, lette le memorie scritte, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico in allegato al presente verbale.
Il Giudice
pagina 1 di 10 N. R.G. 9752/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9752/2019 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Lostia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Canepa n. 17 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Anna Maria Marrosu, elettivamente domiciliato in via Satta n.
7 - Cagliari, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.12.2019 ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
davanti a questo Tribunale per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni CP_1
relativi al sinistro a lui occorso.
A sostegno della pretesa, l'attore ha esposto in sintesi che:
- in data 02.08.2018, dopo aver utilizzato le docce dei bagni pubblici della spiaggia del Poetto di
Cagliari, era caduto rovinosamente al suolo;
- infatti, a causa del ristagno di acqua sulla superficie attorno alla colonnina della doccia, si erano formate delle alghe e della melma che avevano causato lo scivolamento, anche in ragione del fatto che esse avevano la stessa colorazione della pavimentazione bagnata in legno, dunque non erano visibili;
- nell'immediatezza della caduta l'attore era stato soccorso da e Persona_1 Persona_2
quindi, era stato accompagnato dalla figlia al Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino Persona_3
di Cagliari, dove gli era stata diagnosticata la frattura dell'omero sinistro, con prognosi di 30 giorni di cure;
- l'attore aveva avanzato domanda di risarcimento al ma in data 01.02.2019 la Controparte_1
compagnia assicuratrice del medesimo aveva dichiarato di non poter procedere al CP_2 CP_1
risarcimento in quanto non vi era alcuna responsabilità dell'assicurato.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) accertare e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato per esclusiva
responsabilità del Controparte_1
b) condannare – per l'effetto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. – il in persona del Controparte_1
sindaco in carica, al risarcimento di ogni tipo di danno subito dall'attore nella misura che si riterrà di
pagina 3 di 10 giustizia, anche in via equitativa a norma dell'art- 1226 c.c.; con gli interessi legali di mora sino al
saldo e rivalutazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
c) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.03.2020 si è costituito nel presente giudizio il che ha chiesto il rigetto della domanda attrice. Controparte_1
A sostegno delle sue difese, il convenuto ha esposto in sintesi che:
- in via preliminare, vi era il difetto di legittimazione passiva dell'Ente comunale poiché la gestione dei bagni pubblici del Poetto di Cagliari era stata affidata alla società cooperativa Villaggio 88;
- pertanto, il non aveva alcun onere di vigilanza sui servizi pubblici presso i quali era CP_1
avvenuto il sinistro per cui è causa;
- nel merito, il rischio di scivolare all'interno di una doccia poteva essere evitato mediante l'utilizzo di calzature apposite, pertanto con l'adozione delle normali regole di prudenza.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva del con Controparte_1
vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio;
3) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il
da ogni pretesa, sempre con vittoria di onorari, diritti e spese del presente Controparte_1
giudizio:
4) in via subordinata, contenere il risarcimento dovuto al signor entro i limiti del danno Pt_1
effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al CP_1
pagina 4 di 10 Cagliari, dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione
delle spese di lite”.
Con ordinanza del 29.11.2023, il Giudice ha invitato le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
L'attore ha dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa, mentre il convenuto ha accettato l'ipotesi di accordo.
La causa, istruita tramite prove testimoniali e documentali, è stata infine rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni giuridiche sottoposte al giudizio di questo Tribunale, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del convenuto.
Infatti, l'Ente convenuto ha sostenuto di non avere alcun onere di vigilanza sui bagni pubblici del lungomare Poetto in quanto aveva affidato la loro gestione in appalto a terzi (la Cooperativa Villaggio
88).
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'esistenza di tale contratto di appalto, pur se rileva nei rapporti interni tra le parti in esecuzione del contratto, non incide sull'invocata legitimatio ad causam sul lato passivo.
Insegna la Suprema Corte in tema di appalto, che la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile,
alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente pagina 5 di 10 con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo
(Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7553 del 17/03/2021 Rv. 660915 - 01).
Applicando il principio al caso di specie, si deve preliminarmente osservare che il capitolato speciale di appalto prodotto dal si riferisce all'anno 2020, pertanto successivo al sinistro CP_1
verificatosi in data 02.08.2018.
In ogni caso, l'affidamento della gestione della pulizia dei bagni pubblici non comporta l'esonero della responsabilità in capo al convenuto.
Al contrario – in applicazione della citata giurisprudenza - deve ritenersi che il rapporto di custodia sia configurabile in capo al in solido con la ditta appaltatrice, in quanto i bagni Controparte_1
pubblici si trovano sul lungomare cittadino, di cui l'amministrazione comunale rimane custode in quando pacificamente compreso nel proprio patrimonio.
******
Passando al merito della questione, la domanda proposta da è infondata e non può Parte_1
essere accolta, non essendo provata la responsabilità del per il sinistro per cui è Controparte_1
causa.
Nel caso di specie infatti manca qualunque condotta colposa o dolosa da parte del CP_1
poiché la responsabilità del sinistro è da ascrivere ad esclusivo fatto e colpa dello stesso attore,
[...]
il quale non ha utilizzato le necessarie cautele nell'uso della doccia posta a servizio del bagno pubblico.
Deve rilevarsi che, in riferimento ai danni prodotti dalle cose in custodia, l'art. 2051 prevede la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che non provi il caso fortuito.
pagina 6 di 10 Insegna in proposito la Suprema Corte che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011 Rv.
618568 - 01).
In tema di responsabilità extracontrattuale con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 390 del 11/01/2008
Rv. 601087 - 01).
Inoltre, il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri pagina 7 di 10 la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 999 del
20/01/2014 Rv. 629275 - 01).
Applicando i principi al caso di specie, la parte attrice non ha provato il nesso di causalità né
l'imputabilità della caduta all'Ente pubblico.
In primo luogo, si deve osservare che l'attore ha lamentato che la caduta fosse stata causata dalla vischiosità di una porzione del pavimento in prossimità della colonnina della doccia, ma il fatto è
rimasto non provato.
Infatti, all'esito della prova testimoniale, non è stato chiarito se l' fosse scivolato nella parte Pt_1
vischiosa del pavimento, né se l'attore avesse adottato le cautele necessarie per accedere all'interno della doccia pubblica che, essendo di norma bagnato e scivoloso, richiede l'uso di calzature adeguate per evitare cadute.
Il teste , presente al momento dei fatti, non ha infatti riportato circostanze Persona_1
specifiche sul punto della caduta né in merito all'utilizzo delle calzature, essendosi limitato a dichiarare
“è vero, confermo la dinamica perché ero presente” (capo 2 della memoria ex art. 183, VI c. n. 2 di parte attrice) e che “è vero, il pavimento di quella doccia era ricoperto di melma e alghe, così come il
pavimento delle altre docce, e ciò era presente vicino alla colonnina” (capo 3 della memoria ex art. 183, VI c. n. 2 di parte attrice).
pagina 8 di 10 Neppure la teste figlia dell'attore, ha riferito circostanze di rilievo, avendo riferito Persona_3
che non era presente in prossimità del luogo della caduta in quanto “provenivo dalla spiaggia e ho visto
mio padre cadere poiché mi trovavo di fronte. Non ho visto la posizione del piede” (capo 2 della memoria ex art. 183, VI c. n. 2 di parte attrice).
Ritiene pertanto il Tribunale che non sia stato provato il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi in quanto non è provato che l'attore fosse scivolato nella parte limacciosa del pavimento né che indossasse calzature adeguate ad evitare lo scivolamento - fatto specificamente contestato dal CP_1
nelle sue difese - da ritenersi altamente probabile nel pavimento bagnato con la conseguente interruzione del nesso eziologico.
Il pavimento bagnato della doccia pubblica costituisce infatti un pericolo facilmente evitabile da una persona di ordinaria diligenza giacché la scivolosità della superficie avrebbe potuto facilmente essere evitata con l'adozione della più elementare prudenza consistente nell'uso di apposite calzature.
In proposito, la Suprema Corte, in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità -
atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n.
15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476).
In conclusione, si deve ritenere che i fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo non integrino una ipotesi di responsabilità dell'Ente pubblico in qualità di custode dei bagni pubblici.
pagina 9 di 10 Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo il valore medio, devono essere poste a carico dell'attore, secondo la regola della soccombenza parziale, tenuto conto del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere al l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
3.500,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, pari alla metà delle spese del giudizio, restando compensate le altre spese.
Cagliari, 04.06.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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