Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6410/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
AVV. PANNONE STEFANO, con elezione di domicilio in CORSO
UMBERTO I, 293, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio del funzionario, dott. CP_2 [...]
, con elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 Per_1
NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei post omologa
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14-3-2024, la ricorrente in epigrafe esponeva che: con decreto del 6-12-2023, ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c. nel giudizio n. 11619/2022, era stato omologato l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21-1- 2022; che l' a seguito della notifica del decreto di omologa, avvenuta CP_2 in data 18-12-2023, in data 1-3-2024 aveva erogato i ratei arretrati dall'1-
2022 al 31-1-2024, nonchè i ratei per mesi di febbraio e marzo 2024, per l'importo complessivo di € 13902,56; che l'importo corrisposto a titolo di arretrati ed accessori maturati, avvenuto senza alcuna indicazione di imputazione del pagamento, non era interamente satisfattivo, residuando un credito di € 508,57 a titolo di sorta capitale.
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda.
**** In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice di pace ex art. 7, n.3bis cpc, come novellato dalla legge n. 6 del 2009.
Va premesso che la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (v., ex multis,,
Cass. n. 20508 del 29/08/2017).
Deve, altresì, aggiungersi che laddove il giudice escluda che sussistano gli estremi dell'azione davanti a lui proposta e per la quale sarebbe in astratto competente, ma ravvisa, invece, nella domanda gli estremi di un'altra azione di competenza di un diverso giudice, la sua pronunzia, anche se formalmente emessa sotto la forma di declinatoria di competenza,
è sostanzialmente una pronunzia di merito, perché in effetti egli nega che sussistano le condizioni per poter accogliere la domanda, così come è stata formulata dalla parte (v. Cass. n. 546 del 14/03/2006; Cass. . 11164 del 07/05/2008).
Nella fattispecie in esame, secondo la chiara prospettazione attorea, il giudizio ha ad oggetto il mancato pagamento della sorte capitale, non essendo il pagamento dei ratei arretrati a titolo di indennità di accompagnamento integralmente satisfattivo della pretesa, in ragione dell'imputazione delle somme corrisposte prima agli interessi maturati e, quindi, alla sorta capitale.
2 Tale essedo la causa petendi, non può la diversa prospettazione dell' incidere sulla competenza del giudice del lavoro, correttamente CP_2 adito.
Appartiene, invece, al merito, ovvero alla fondatezza della domanda, la valutazione sulla correttezza del criterio di imputazione dei pagamenti, come invocato dalla difesa attorea.
A questi fini, pressocchè pacifici gli aspetti fattuali della controversia, occorre, in primis, accertare, con onere a carico della parte ricorrente, che il pagamento effettuato dall' a titolo di arretrati non sia stato CP_2 integralmente satisfattivo.
A be vedere, dalle difese delle parti, il punto di contrasto si registra in ordine alla debenza degli interessi per il ritardato pagamento, sostenendo la difesa dell' che, essendo il pagamento intervenuto nel termine di CP_3
120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, non vi sarebbe ritardo imputabile che dia luogo al pagamento degli accessori.
La tesi non può essere condivisa. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Cass. n. 6882/2002 e
1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c..
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che:
“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso
3 della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2, e successive modificazioni.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento".
La disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 della L.
222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 anche al contenzioso di invalidità civile.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in base alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c.. La norma si limita ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza in alcun modo incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. La previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni, riconosciuto all'ente previdenziale per provvedere alla liquidazione della prestazione, decorrente dalla notifica del decreto di omologa, ha il solo fine -nell'ottica di deflazione del contenzioso, cui la riforma è ispirata- di stabilire un termine prima del quale non è possibile adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione e, quindi, consentire all'istituto la verifica degli ulteriori requisiti socio economici.
Va, in definitiva, ribadito che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente da un'attività di certazione in sede amministrativa.
Pertanto, la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi.
4 Nel caso in esame, l' ha erogato in data 1-3-2024 i ratei arretrati CP_2 della prestazione richiesta, e segnatamente l'indennità di accompagnamento, riconosciuta, a seguito del decreto di omologa, a decorrere dall'1-2-2022. Per le considerazioni espresse, nonostante il pagamento sia intervenuto nello spatium deliberandi ex art. 445 bis cpc, competevano all'istante gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla maturazione del primo rateo e, per i ratei successivi, dalla maturazione, fino al pagamento della sorta capitale.
Ne consegue che, avuto riguardo all'importo complessivamente riconosciuto, in base ad un calcolo meramente matematico (trattandosi di importi stabiliti per legge) e come risultate anche dai conteggi allegati ella produzione di parte ricorrente, risulta fondata la pretesa attorea in ordine al carattere non satisfattivo del pagamento, residuando l'importo ancora dovuto pari a € 508,57. Residua l'esame della natura del credito azionato. Al riguardo giovano le regole in tema di imputazione dei pagamenti che discende dagli artt. 1193-1196 c.c..
Specificamente si pone un problema di imputazione del pagamento quando il debitore ha nei confronti del creditore più debiti della stessa specie e la prestazione non è sufficiente ad estinguerli tutti.
In questo caso, il debitore ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare, ovvero di determinare quale sia il debito che con il pagamento eseguito vuole estinguere;
facoltà che viene esercitata mediante una dichiarazione unilaterale recettizia che può essere anche non espressa e il cui accertamento è comunque insindacabile in Cassazione
(Cass., 17 marzo 1978, n. 1347; Cass., 7 febbraio 1975, n. 489).
In assenza dell'imputazione del pagamento ad uno specifico debito, operano le regole sussidiarie di cui all'art. 1193, comma secondo, cod. civ., ovvero l'imputazione va fatta al debito scaduto;
tra più debiti scaduti a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi al più antico ed, infine, proporzionalmente ai vari debiti.
Inoltre, se il debitore non esercita la facoltà di cui all'art. 1193 cod. civ.,
l'imputazione può essere fatta dal creditore in sede di rilascio della quietanza, ai sensi dell'art. 1195 cod. civ., ed in questo caso, se il debitore riceve la quietanza, accetta anche l'imputazione compiuta dal creditore e
5 non può più pretendere una diversa imputazione, fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste in cui vi sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
In tale contesto normativo, l'art. 1194, secondo comma, cod. civ., nel prevedere che il pagamento fatto in conto capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi, stabilisce un'ulteriore regola che mentre secondo la dottrina rappresenta un limite alla facoltà di imputazione del debitore, secondo la giurisprudenza della Corte costituisce un'eccezione alle norme suppletive dell'art. 1193, secondo comma, cod. civ. (Cass., 22 maggio 1973, n. 1492).
L'art. 1194 cod. civ. è, comunque, concordemente ritenuto una norma puramente dispositiva, dato che il legislatore prevede che, nonostante quanto statuito dal secondo comma, se c'è il consenso del creditore,
l'imputazione può essere fatta al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese (art. 1194, primo comma, cod. civ.).
Sui tempi di esercizio di tale facoltà, la Suprema Corte ha affermato che il debitore che non abbia imputato la somma ad uno specifico debito al momento del pagamento perde la relativa facoltà e una imputazione successiva sarà possibile soltanto con il consenso del creditore, ovvero con l'accordo delle parti e che, ove tale consenso intervenga, l'imputazione sarà valida (Cass., 7 febbraio 1975, n. 474).
Anche di recente la Corte di legittimità ha affermato che «Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisce. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace» (Cass., 9 novembre
2012, n. 19527; Cass., 21 novembre 2014, n. 24837; Cass., 31 marzo 2016,
n. 6217; Cass., 20 agosto 2019, n. 21512; Cass. n. 3644 del 12/02/2021).
E, nell'ipotesi di pagamento parziale -come deve ritenersi nel caso di specie- il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale,
6 perché trattasi di criterio legale di imputazione posto dall'art. 1194 cod. civ. che non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento (Cass. n. 15053 del 9/10/2003, Cass. n. 10692 del 20/5/2005; da ultimo, Cass. n. 13567 del 16/05/2024). Posti tali principi, nella specie, manca del tutto la prova che l' CP_2 abbia derogato al criterio legale di cui all'art. 1194 c.c., imputando il pagamento alla sorta capitale (il modo TE08, da cui avrebbe potuto presumersi che il pagamento si riferiva ai ratei scaduti, non risulta essere stato comunicato alla parte istante). Ne consegue la condanna dell' al pagamento dell'importo residuo a CP_2 titolo di ratei di indennità di accompagnamento, nella misura come indicata in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: a) condanna l' al pagamento di € 508,57 titolo di differenze sui CP_2 ratei della prestazione dell'indennità di accompagnamento;
b) condanna l' alla rifusione delle spese in favore dell'istante che si CP_2 liquidano in € 280,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 19/03/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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