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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE REL.; dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 720 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 17/10/2024 da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TN) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Pietro Caire ( ) ( del Foro di Vercelli, C.F._2 Email_1
per procura speciale 30.09.2024 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Casale M.to (AL), Piazza Rattazzi n. 9;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(CI); rappresentato/a e difeso/a – giusta procura in calce/a margine dell'atto di costituzione - dall'Avv. BONORA PAOLO e dall'Avv. $$avvocati_controparte ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore/dei difensori in….. Viale delle Monache n.6 38062 ARCO;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: conclude per lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
ed celebrato con rito civile in Arco (TN), annotato nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Arco al n. 44 P. 2 S. C anno 2016, annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Calliano al n. 18 P. 2 S. C anno 2016 ed
1 annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Garda al n. 33 P. 2 S.
C anno 2016 e che fossero confermate le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, nello specifico senza alcun patto di trasferimento patrimoniale il tutto con condanna della parte resistente alle competenze e spese di giudizio.
Parte resistente: conclude per lo scioglimento del matrimonio e il riconoscimenot di un assegno divorzile di euro200 mensili. Con condanna di controparte alle spese di lite.
Pubblico Ministero: conclude per lo scioglimento del matrimonio.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 7.11.2024 ( udienza fissata per il 19.2.2025) il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
celebrato con rito civile in Arco (TN), annotato nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Arco al n. 44 P. 2 S. C anno 2016, annotato nei registri dello
Stato Civile del Comune di Calliano al n. 18 P. 2 S. C anno 2016 ed annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Garda al n. 33 P. 2 S. C anno 2016
e che fossero confermate le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, nello specifico senza alcun patto di trasferimento patrimoniale il tutto con condanna della parte resistente alle competenze e spese di giudizio
Esponeva che : in data 14/05/2016 il sig. si è unito in matrimonio con Parte_1
la sig.ra matrimonio celebrato con rito civile in Arco (TN), annotato Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Arco al n. 44 P. 2 S. C anno 2016, annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Calliano al n. 18 P. 2 S. C anno 2016 ed annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Garda al n. 33 P. 2 S.
C anno 2016; dal matrimonio non sono nati figli;
in data 15/02/2018 con accordo concluso avanti all' del Comune di Arco (TN), i coniugi si sono CP_2
consensualmente separati concordando di non esigere tra loro alcun patto di trasferimento patrimoniale ed in data 22/03/2018 sempre avanti all' el Comune CP_2 di Arco (TN) le parti hanno confermato l'accordo di separazione;
dopo la stipula dell'accordo, la convivenza non è più ripresa e non è intervenuta alcuna
2 riconciliazione;
il sig. intende confermare le condizioni stabilite in sede Parte_1
di separazione consensuale.
2. Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 17.2.2025 Controparte_1
aderendo alla domanda del ricorrente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la signora ed il signor in data 14 Controparte_1 Parte_1
maggio 2016 ma chiedendo al Tribunale di disporre un assegno divorzile a favore della signora di €200,00 soggetto ad aggiornamento Istat, da corrispondersi Controparte_1
entro il 10 di ciascun mese con accredito sul conto corrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Esponeva una serie di ragioni di fatto sulla base delle quali la signora chiedeva CP_1
che il ricorrente fosse onerato di un contributo al mantenimento nella misura di
€200,00 tenuto conto della durata del matrimonio ma anche, appunto, delle ragioni che avevano indotto la resistente a rinunciare ad una promettente carriera professionale, meglio articolate in comparsa di risposta.
3. All'udienza del 6.3.2025 ( differita a tale data dal 19.2.2025 per impegni istituzionali del giudice istruttore) il giudice dava corso senza esito al tentativo di conciliazione. Il ricorrente depositava note scritte alla medesima udienza ove eccepiva la tardività della costituzione della sig.ra e la conseguente decadenza della resistente dalla CP_1
facoltà di proporre la domanda di assegno di divorzio . Contestava in ogni caso la ricostruzione dei fatti di controparte e in ogni caso evidenziava l'irrilevanza delle deduzioni e produzioni effettuate dalla resistente. La parte resistente insisteva nelle proprie domande. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione agli atti, assegnava alle parti termine sino al 26.3.2025 per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e rinviava la causa per la discussione all'udienza del 16.4.2025 ore 10.45 . A tale udienza la causa , previa discussione, è stata trattenuta in decisione al collegio sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel merito , osserva anzitutto il Tribunale lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Arco (TN) il 14/05/2016 e si dispone la Parte_1 Controparte_1
3 trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5. Sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente essa deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente formulata. Le domande di contributo economico in favore del coniuge formulate in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta vanno proposte, infatti, a pena di decadenza, nei termini perentori stabiliti per la costituzione in giudizio cioè trenta giorni prima della udienza fissata con decreto. L'udienza di comparizione era nella specie fissata per il 19.2.2025 mentre la comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale di assegno divorzile è stata depositata soltanto due giorni prima , il 17.2.2025.
Né nella specie possono trovare applicazione i principi stabiliti dall'art. 473-bis.19
c.p.c , trattandosi di domanda relativa a contributi economici in favore del coniuge sicchè non si verte in tema di diritti indisponibili.
6. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Arco (TN) il 14/05/2016 , con conferma delle condizioni Controparte_1
stabilite in sede di separazione consensuale, nello specifico senza alcun patto di trasferimento patrimoniale;
2. Dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
[...]
3. Condanna a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1 Parte_1
del giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
4. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4 Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del giorno 8.5.2025
Il presidente est.
Giulio Adilardi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE REL.; dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 720 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 17/10/2024 da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TN) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Pietro Caire ( ) ( del Foro di Vercelli, C.F._2 Email_1
per procura speciale 30.09.2024 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Casale M.to (AL), Piazza Rattazzi n. 9;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(CI); rappresentato/a e difeso/a – giusta procura in calce/a margine dell'atto di costituzione - dall'Avv. BONORA PAOLO e dall'Avv. $$avvocati_controparte ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore/dei difensori in….. Viale delle Monache n.6 38062 ARCO;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: conclude per lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
ed celebrato con rito civile in Arco (TN), annotato nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Arco al n. 44 P. 2 S. C anno 2016, annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Calliano al n. 18 P. 2 S. C anno 2016 ed
1 annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Garda al n. 33 P. 2 S.
C anno 2016 e che fossero confermate le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, nello specifico senza alcun patto di trasferimento patrimoniale il tutto con condanna della parte resistente alle competenze e spese di giudizio.
Parte resistente: conclude per lo scioglimento del matrimonio e il riconoscimenot di un assegno divorzile di euro200 mensili. Con condanna di controparte alle spese di lite.
Pubblico Ministero: conclude per lo scioglimento del matrimonio.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 7.11.2024 ( udienza fissata per il 19.2.2025) il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
celebrato con rito civile in Arco (TN), annotato nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Arco al n. 44 P. 2 S. C anno 2016, annotato nei registri dello
Stato Civile del Comune di Calliano al n. 18 P. 2 S. C anno 2016 ed annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Garda al n. 33 P. 2 S. C anno 2016
e che fossero confermate le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, nello specifico senza alcun patto di trasferimento patrimoniale il tutto con condanna della parte resistente alle competenze e spese di giudizio
Esponeva che : in data 14/05/2016 il sig. si è unito in matrimonio con Parte_1
la sig.ra matrimonio celebrato con rito civile in Arco (TN), annotato Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Arco al n. 44 P. 2 S. C anno 2016, annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Calliano al n. 18 P. 2 S. C anno 2016 ed annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Garda al n. 33 P. 2 S.
C anno 2016; dal matrimonio non sono nati figli;
in data 15/02/2018 con accordo concluso avanti all' del Comune di Arco (TN), i coniugi si sono CP_2
consensualmente separati concordando di non esigere tra loro alcun patto di trasferimento patrimoniale ed in data 22/03/2018 sempre avanti all' el Comune CP_2 di Arco (TN) le parti hanno confermato l'accordo di separazione;
dopo la stipula dell'accordo, la convivenza non è più ripresa e non è intervenuta alcuna
2 riconciliazione;
il sig. intende confermare le condizioni stabilite in sede Parte_1
di separazione consensuale.
2. Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 17.2.2025 Controparte_1
aderendo alla domanda del ricorrente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la signora ed il signor in data 14 Controparte_1 Parte_1
maggio 2016 ma chiedendo al Tribunale di disporre un assegno divorzile a favore della signora di €200,00 soggetto ad aggiornamento Istat, da corrispondersi Controparte_1
entro il 10 di ciascun mese con accredito sul conto corrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Esponeva una serie di ragioni di fatto sulla base delle quali la signora chiedeva CP_1
che il ricorrente fosse onerato di un contributo al mantenimento nella misura di
€200,00 tenuto conto della durata del matrimonio ma anche, appunto, delle ragioni che avevano indotto la resistente a rinunciare ad una promettente carriera professionale, meglio articolate in comparsa di risposta.
3. All'udienza del 6.3.2025 ( differita a tale data dal 19.2.2025 per impegni istituzionali del giudice istruttore) il giudice dava corso senza esito al tentativo di conciliazione. Il ricorrente depositava note scritte alla medesima udienza ove eccepiva la tardività della costituzione della sig.ra e la conseguente decadenza della resistente dalla CP_1
facoltà di proporre la domanda di assegno di divorzio . Contestava in ogni caso la ricostruzione dei fatti di controparte e in ogni caso evidenziava l'irrilevanza delle deduzioni e produzioni effettuate dalla resistente. La parte resistente insisteva nelle proprie domande. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione agli atti, assegnava alle parti termine sino al 26.3.2025 per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e rinviava la causa per la discussione all'udienza del 16.4.2025 ore 10.45 . A tale udienza la causa , previa discussione, è stata trattenuta in decisione al collegio sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel merito , osserva anzitutto il Tribunale lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Arco (TN) il 14/05/2016 e si dispone la Parte_1 Controparte_1
3 trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5. Sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente essa deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente formulata. Le domande di contributo economico in favore del coniuge formulate in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta vanno proposte, infatti, a pena di decadenza, nei termini perentori stabiliti per la costituzione in giudizio cioè trenta giorni prima della udienza fissata con decreto. L'udienza di comparizione era nella specie fissata per il 19.2.2025 mentre la comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale di assegno divorzile è stata depositata soltanto due giorni prima , il 17.2.2025.
Né nella specie possono trovare applicazione i principi stabiliti dall'art. 473-bis.19
c.p.c , trattandosi di domanda relativa a contributi economici in favore del coniuge sicchè non si verte in tema di diritti indisponibili.
6. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Arco (TN) il 14/05/2016 , con conferma delle condizioni Controparte_1
stabilite in sede di separazione consensuale, nello specifico senza alcun patto di trasferimento patrimoniale;
2. Dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
[...]
3. Condanna a rifondere a le spese del presente grado Controparte_1 Parte_1
del giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
4. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4 Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del giorno 8.5.2025
Il presidente est.
Giulio Adilardi
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