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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/12/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4493 /2019 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. C. Montanaro Parte_1
opponente
Contro
e rappresentate e difese Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. L. Vitali opposte
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 11 novembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa anche riportandosi alle note conclusive autorizzate e il Giudice ha introitato la causa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
Il giudizio ha ad l'opposizione al decreto ingiuntivo n.2831/2019 emesso da questo Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €8256,00, oltre interessi e spese processuali, rinveniente dalla scrittura di debito del 28.6.2018 con la quale l'opposta dichiarava di essere creditrice nei confronti delle opposta della prefata somma quale esclusivo rimborso per le spese dalle stesse anticipate e pagate anche per essa in relazione alle spese specificate nella sopra indicata scrittura privata.
Deve premettersi, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza (ex multis Cass. 23.07.2014 n. 16767). Ciò in quanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario;
ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. n. 1184/2007).
E' noto inoltre che l' emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell' ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell' onere della prova, con la conseguenza che l' opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
Giova a questo punto rammentare che, come noto, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi “in itinere” al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Orbene, la debenza della somma ingiunta è dimostrata dal riconoscimento del debito sottoscritto dall'opponente.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto, ovvero l'eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, sia detto rapporto menzionato o meno nella ricognizione di debito. Nel caso concreto, la fonte del debito è specificata nelle spese anticipate e pagate per la presentazione della successione legittima di e della successione Persona_1 testamentaria di , delle spese di consolidamento del diritto di usufrutto Persona_2 in morte di nelle spese tecniche di accatastamento e SCIA di un Controparte_3 frazionamento e nelle spese notarili di divisione.
La opponente sostiene l'erroneità della dichiarazione sottoscritta per aver ella sostenuto le spese ivi indicate ed elenca tutte le spese da essa sopportate per le vicende comuni con le opposte.
Dette spese, tuttavia, delle quali allega solo documenti giustificativi, sono precedenti alla dichiarazione di debito che fonda l'ingiunzione di pagamento e non valgono dunque a fornire la prova sull'opposta incombente.
Appare invero strano che l'opponente, che sostiene di aver provveduto al pagamento delle incumbenze indicate nella scrittura di debito del 28.6.2018, si impegni nella prefata scrittura ed in essa riconosce, invece, di essere debitrice nei confronti delle opposte di quelle stesse somme.
In mancanza di ulteriore utile prova della erroneità della scrittura di debito del 28.6.2018 si impone il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze in ordine alle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 2831/2019 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore delle opposte delle spese di lite, che si liquidano in € 1800,00 oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge.
Brindisi,06/12/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi