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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. n. 1286/2021
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1286/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 13 dicembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 8 Leasing gennaio 2025 Codice: 143121 d a
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Simone;
Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 maggio 2021, n. 1299/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Annullata l'impugnata sentenza, in sua riforma così provvedere: a) accogliere integralmente la domanda riconvenzionale proposta dall'avv.
e, per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità della clausola di Parte_1
assunzione del rischio per mancata consegna del bene contenuta nell'art.11 delle condizioni generali relative al contratto concluso tra le parti in data
18/03/2014, dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento del fornitore all'obbligo della consegna del bene, la risoluzione del contratto di leasing finanziario di beni strumentali n. 328310 del 18/3/14 concluso tra la e l'avv. per impossibilità della Controparte_1 Parte_1 prestazione non imputabile alla concedente;
b) condannare, per l'effetto, la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare in favore dell'opponente la somma di € 7.232,14, corrispondente all'importo di tutti i canoni indebitamente percepiti dalla stessa Società opposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento al soddisfo ed oltre al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
c) ammettere, in relazione all'accoglimento dell'appello principale, i mezzi istruttori già richiesti in primo grado dal nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, Pt_1
cod. proc. civ. e non ammessi, che per scrupolo difensivo si reiterano in questa sede;
c) condannare, altresì, la convenuta al Controparte_1
pagamento di spese e competenze di avvocato del doppio grado di giudizio oltre I.V.A. e C. P. A. e rimborso forfettario spese generali nella misura del
15.00 % con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ.; d) condannare l'appellata, che risulta avere agito con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., che si quantificano in € 3.000,00 o nella somma maggiore o minore che la S.V. riterrà di Giustizia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1027/2018 col quale il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto di consegnare immediatamente ad
[...] la “stampante multifunzionale digitale Canon IR ADVC5255I CP_1
Bookler Finisher J1 *Duplex Color* Removabile HDD Kit”, oggetto del contratto di leasing n. LS1605217 (originariamente numerato 328310), stipulato tra le parti in data 18 marzo 2014 e risolto dalla società di leasing a causa dell'inadempimento dell'ingiunto.
1.1. A fondamento dell'opposizione, il sig. ha eccepito la consegna di Pt_1
una stampante diversa e di qualità inferiore rispetto a quella pattuita;
la non autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai verbali di consegna e di collaudo della medesima;
la nullità dell'art. 11 del contratto di leasing, recante una clausola che dispone che il rischio della mancata consegna gravi sull'utilizzatore; la legittimità, ex art. 1460 cod. civ., della sospensione del pagamento dei canoni di leasing da lui effettuata;
ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni pretesa avversaria, domandando, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni che egli aveva medio tempore versato, nonché la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza dell'opposizione, e proponendo istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte in calce ai verbali di consegna e collaudo della stampante.
3. Con sentenza n. 1299/2021, pubblicata in data 12 maggio 2021, il
Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1027/2018, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- non vi sia prova del fatto che la “stampante multifunzionale digitale Canon
IR ADVC5255I Bookler Finisher J1 *Duplex Color* Removabile HDD Kit” oggetto del contratto di leasing n. LS1605217 (già n. 328310) sia stata effettivamente consegnata al sig. Pt_1
- infatti la consulenza tecnica calligrafica abbia appurato che le sottoscrizioni, apparentemente riferibili a ed apposte sui verbali in Parte_1
contestazione, non fossero autentiche;
- venga, conseguentemente meno l'efficacia probatoria dei predetti verbali e, con essa, la dimostrazione della consegna all'utilizzatore del bene di cui è ingiunta la restituzione, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente sia infondata: per propria ammissione, ha ricevuto una stampante che, solo a un Parte_1
mese di distanza, egli ha appurato non essere quella specificamente concordata;
dunque, deve presumersi che tale stampante, per quanto difforme dal modello concordato, fosse perfettamente funzionante e idonea all'uso; quindi, se tale difformità giustifica l'impossibilità per la concedente di pretendere la riconsegna da parte dell'utilizzatore del bene, essa non consente a quest'ultimo di conseguire una pronuncia di risoluzione contrattuale per integrale inadempimento della controparte che lo legittimi a pretendere la restituzione dei canoni versati sino al momento della sospensione della propria prestazione;
ed infatti, ha ritenuto il Tribunale, per il tempo in cui tali canoni sono stati versati, l'attore ha potuto usufruire di un bene con funzionalità, se non equivalenti, quanto meno astrattamente paragonabili a quelle del bene promesso.
In conclusione, quindi, la domanda riconvenzionale non poteva trovare accoglimento, pena la alterazione del sinallagma contrattuale.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidandosi ad un unico ed articolato motivo.
5. All'udienza del 16 marzo 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, considerato che l'atto di citazione è stato notificato a mezzo P.E.C. al procuratore di il 13 dicembre 2021, ha dichiarato la Controparte_1
contumacia della appellata;
ritenendo, inoltre, opportuno che ogni valutazione in merito alle istanze istruttorie fosse formulata unitamente al merito, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 8 gennaio 2025, il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione del termine per la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo ha contestato la decisione Parte_1 del Tribunale di Brescia di rigettare la domanda riconvenzionale riguardante la restituzione dei canoni di leasing, a suo giudizio, indebitamente versati.
In primo luogo, ha sottolineato come le risultanze probatorie dimostrino che: la fornitrice ha installato una stampante con caratteristiche diverse ed inferiori rispetto a quella pattuita;
in quel frangente, non sono stati sottoscritti né il verbale di consegna, né quello di collaudo;
egli ha accertato tale difformità un mese dopo la consegna e, pertanto, si è rivolto alla fornitrice per ottenere la sostituzione della stampante.
Ha altresì evidenziato che l'art. 4 del contratto prevedeva che la concedente pagasse alla fornitrice il corrispettivo della stampante solo dopo aver ricevuto dall'utilizzatore i verbali di consegna e collaudo. Dunque, ignaro del fatto che il fornitore avesse trasmesso ad verbali recanti Controparte_1 firme non autentiche, l'appellante afferma di essersi inizialmente rivolto al fornitore per ottenere il bene pattuito, senza però mai ricevere la stampante concordata, né aver utilizzato quella consegnata.
In secondo luogo, l'appellante ha evidenziato che l'operazione di leasing realizza un collegamento negoziale tra il contratto di fornitura ed il contratto di locazione finanziaria tale per cui la mancata consegna del bene rende impossibile la prestazione gravante sul concedente, consistente nella concessione in godimento del bene locato all'utilizzatore, con conseguente applicazione dell'art. 1463 cod. civ.
A riguardo, ha sottolineato che, secondo la Corte di cassazione, nei contratti a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica,
l'irretroattività degli effetti della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta opera solo riguardo alle prestazioni già eseguite che abbiano soddisfatto le reciproche ragioni creditorie e che, nel caso in esame, esso ha pagato i canoni per circa nove mesi, senza aver mai potuto godere della stampante ordinata, perciò, la risoluzione ha effetto retroattivo e
[...]
è tenuta a restituire i canoni percepiti indebitamente e a CP_1
risarcire i danni, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
L'appellante reputa che nell'operazione di leasing finanziario, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento consistito nella sospensione del pagamento dei canoni e, su questa base, chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede, perciò, il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere tale clausola invalida.
Ha poi sostenuto che quando il contratto prevede che il bene venga consegnato direttamente all'utilizzatore e che il pagamento, da parte del concedente, sia subordinato a tale consegna, l'utilizzatore e il concedente hanno entrambi interesse a che il fornitore adempia correttamente e tempestivamente. Per questo motivo, il concedente non può pagare il fornitore e pretendere i canoni senza verificare che la consegna sia avvenuta correttamente;
l'utilizzatore, a sua volta, deve collaborare, almeno informando sui tempi e le modalità della consegna, per evitare che il concedente sia indotto in errore e paghi il fornitore ingiustamente.
Dunque, ha dedotto di aver posto in essere una condotta conforme alla buona fede contrattuale e di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi
Afferma, pertanto, di essere legittimato a proporre la domanda di risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla concedente ex art. 1463 cod. civ. ed a chiedere la conseguente restituzione delle somme versate a titolo di canoni.
2. L'appello è infondato.
2.1 Le doglianze svolte dall'appellante non si confrontano con la condivisibile decisione del Tribunale di Brescia sul punto e si risolvono in una reiterazione delle difese già spiegate in primo grado e ritenute non meritevoli di accoglimento.
2.2 A riguardo, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità prevalente ritiene che l'operazione di leasing finanziario non dia luogo ad un unico contratto trilaterale, ma consti di due contratti, ossia il contratto di leasing e quello di fornitura, che realizzano una figura di collegamento negoziale
(Cass. n. 10926/1998; Cass. 15762/2000; Cass. 17145/2006; Cass. 20592/2007; Cass. SS.UU. 19785/2015; Cass. 29018/2018; Cass.
21999/2022).
Il primo è un negozio mediante il quale una società finanziaria (concedente) si impegna ad acquistare per conto di un'impresa o di un professionista
(utilizzatrice) un bene ad essa necessario per l'esercizio dell'attività lavorativa e da essa indicato e a concederlo in godimento a quest'ultima, per un determinato periodo di tempo, dietro pagamento di un canone;
mentre il contratto di fornitura è stipulato tra la concedente ed un fornitore del bene da concedere in locazione ed è finalizzato a far ottenere alla prima la proprietà del bene da concedere in leasing. I due contratti conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi.
2.3 La Suprema Corte ha altresì chiarito che «utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione); pertanto, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, così come questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato, per altro verso, l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore»
(Cfr. Cass. 8101/2012; Cass. n. 8222/2002; Cass. n. 12279/2004).
2.5 L'articolo 4 del contratto in oggetto, intitolato “CONSEGNA”, ha previsto che “La consegna del bene sarà fatta direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore (o suo incaricato), il quale lo riceverà anche nell'interesse del Concedente, che viene espressamente esonerato da ogni rischio o responsabilità per scelta del Fornitore, per la ritardata o mancata consegna, per l'esistenza dei vizi o difetti, palesi o occulti. La consegna del bene si intenderà avvenuta nel momento in cui il fornitore l'avrà messo a disposizione dell'Utilizzatore, che si obbliga, anche nell'interesse del
Concedente, a verificarne la corrispondenza rispetto a quello ordinato e
l'adeguatezza rispetto alla vigente normativa, in particolare quella antiinquinamento e antinfortunistica. L'Utilizzatore, ultimata la suddetta verifica, si obbliga a sottoscrivere il verbale di consegna e collaudo del bene nonché il documento di trasporto inviandone immediatamente copia al
Concedente, che condiziona al ricevimento di questa documentazione il pagamento del Fornitore. Qualora l'Utilizzatore rifiuti la consegna, e quindi si rifiuti di sottoscrivere il verbale di consegna e collaudo del bene, deve darne notizia, entro tre giorni dalla constatazione, con raccomandata a.r. al fornitore e per conoscenza al Concedente, specificando le ragioni del rifiuto.
L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare prontamente e comunque non oltre 30 giorni dalla suddetta comunicazione al Concedente tutti pagamenti da questi effettuati al Fornitore in esecuzione del presente contratto. Il Concedente a sua volta surroga l'Utilizzatore nei suoi diritti verso il Fornitore. Resta inteso che l'Utilizzatore dovrà previamente informare il Concedente di ogni azione o eccezione a qualsiasi titolo intrapresa contro il Fornitore, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse derivargli.
L'Utilizzatore accetta che la mancata comunicazione del rifiuto di ricevere il bene equivalga, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena e incondizionata accettazione del bene.”
2.6. È pacifico che l'appellante ha ricevuto presso il suo studio legale, il giorno della stipula del contratto di leasing (il 18 marzo 2014), una stampante idonea all'uso e con caratteristiche, se non equivalenti, quantomeno simili rispetto a quella ordinata (tant'è che esso dichiara di essersi avveduto della difformità un mese dopo la consegna) e che esso si è lamentato della mancata consegna del bene pattuito solamente con “il broker della fornitrice”
senza informare la concedente Unicredit Fineco Leasing Parte_2
S.p.a., alla quale peraltro ha regolarmente corrisposto i canoni di leasing fino al gennaio 2015. 2.7 Nella fattispecie in oggetto, la concedente ha adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing, avendo stipulato il contratto di fornitura della stampante richiesta dall'utilizzatore ed avendo posto in essere le azioni necessarie affinché l'utilizzatore la ricevesse e ne potesse godere.
Viceversa, l'appellante, cui il bene è stato materialmente consegnato, era tenuto a verificare la corrispondenza dello stesso rispetto a quanto ordinato e a comunicare eventuali difformità al fornitore e al concedente, mediante raccomandata con avviso di ricezione entro tre giorni dalla constatazione.
Il comportamento serbato dall'appellante non è stato quindi rispettoso degli obblighi su di lui gravanti ai sensi dell'art. 4 del contratto: infatti, non avendo comunicato alla concedente la consegna di bene diverso rispetto a quello ordinato, ha ingenerato nella stessa un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto, ponendola nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione nei confronti del fornitore ed impedendole di astenersi dall'effettuare il pagamento del prezzo di compravendita.
2.8 Fatte queste premesse, come correttamente ritenuto dal Tribunale, trova applicazione l'articolo 1458 cod. civ., il quale prevede che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, le parti non sono tenute alla restituzione delle prestazioni già eseguite, essendo incontestato che la stampante consegnata è rimasta nella disponibilità dell'appellante quantomeno fino alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo ed essendo del tutto irrilevante che questi ne abbia o non ne abbia fatto uso.
3. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va, conseguentemente, confermata.
4. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite, stante la contumacia dell'appellata.
4. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 maggio 2021, n. 1299/2021.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. n. 1286/2021
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1286/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 13 dicembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 8 Leasing gennaio 2025 Codice: 143121 d a
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Simone;
Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 maggio 2021, n. 1299/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Annullata l'impugnata sentenza, in sua riforma così provvedere: a) accogliere integralmente la domanda riconvenzionale proposta dall'avv.
e, per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità della clausola di Parte_1
assunzione del rischio per mancata consegna del bene contenuta nell'art.11 delle condizioni generali relative al contratto concluso tra le parti in data
18/03/2014, dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento del fornitore all'obbligo della consegna del bene, la risoluzione del contratto di leasing finanziario di beni strumentali n. 328310 del 18/3/14 concluso tra la e l'avv. per impossibilità della Controparte_1 Parte_1 prestazione non imputabile alla concedente;
b) condannare, per l'effetto, la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare in favore dell'opponente la somma di € 7.232,14, corrispondente all'importo di tutti i canoni indebitamente percepiti dalla stessa Società opposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento al soddisfo ed oltre al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
c) ammettere, in relazione all'accoglimento dell'appello principale, i mezzi istruttori già richiesti in primo grado dal nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, Pt_1
cod. proc. civ. e non ammessi, che per scrupolo difensivo si reiterano in questa sede;
c) condannare, altresì, la convenuta al Controparte_1
pagamento di spese e competenze di avvocato del doppio grado di giudizio oltre I.V.A. e C. P. A. e rimborso forfettario spese generali nella misura del
15.00 % con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ.; d) condannare l'appellata, che risulta avere agito con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., che si quantificano in € 3.000,00 o nella somma maggiore o minore che la S.V. riterrà di Giustizia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1027/2018 col quale il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto di consegnare immediatamente ad
[...] la “stampante multifunzionale digitale Canon IR ADVC5255I CP_1
Bookler Finisher J1 *Duplex Color* Removabile HDD Kit”, oggetto del contratto di leasing n. LS1605217 (originariamente numerato 328310), stipulato tra le parti in data 18 marzo 2014 e risolto dalla società di leasing a causa dell'inadempimento dell'ingiunto.
1.1. A fondamento dell'opposizione, il sig. ha eccepito la consegna di Pt_1
una stampante diversa e di qualità inferiore rispetto a quella pattuita;
la non autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai verbali di consegna e di collaudo della medesima;
la nullità dell'art. 11 del contratto di leasing, recante una clausola che dispone che il rischio della mancata consegna gravi sull'utilizzatore; la legittimità, ex art. 1460 cod. civ., della sospensione del pagamento dei canoni di leasing da lui effettuata;
ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni pretesa avversaria, domandando, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni che egli aveva medio tempore versato, nonché la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza dell'opposizione, e proponendo istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte in calce ai verbali di consegna e collaudo della stampante.
3. Con sentenza n. 1299/2021, pubblicata in data 12 maggio 2021, il
Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1027/2018, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- non vi sia prova del fatto che la “stampante multifunzionale digitale Canon
IR ADVC5255I Bookler Finisher J1 *Duplex Color* Removabile HDD Kit” oggetto del contratto di leasing n. LS1605217 (già n. 328310) sia stata effettivamente consegnata al sig. Pt_1
- infatti la consulenza tecnica calligrafica abbia appurato che le sottoscrizioni, apparentemente riferibili a ed apposte sui verbali in Parte_1
contestazione, non fossero autentiche;
- venga, conseguentemente meno l'efficacia probatoria dei predetti verbali e, con essa, la dimostrazione della consegna all'utilizzatore del bene di cui è ingiunta la restituzione, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente sia infondata: per propria ammissione, ha ricevuto una stampante che, solo a un Parte_1
mese di distanza, egli ha appurato non essere quella specificamente concordata;
dunque, deve presumersi che tale stampante, per quanto difforme dal modello concordato, fosse perfettamente funzionante e idonea all'uso; quindi, se tale difformità giustifica l'impossibilità per la concedente di pretendere la riconsegna da parte dell'utilizzatore del bene, essa non consente a quest'ultimo di conseguire una pronuncia di risoluzione contrattuale per integrale inadempimento della controparte che lo legittimi a pretendere la restituzione dei canoni versati sino al momento della sospensione della propria prestazione;
ed infatti, ha ritenuto il Tribunale, per il tempo in cui tali canoni sono stati versati, l'attore ha potuto usufruire di un bene con funzionalità, se non equivalenti, quanto meno astrattamente paragonabili a quelle del bene promesso.
In conclusione, quindi, la domanda riconvenzionale non poteva trovare accoglimento, pena la alterazione del sinallagma contrattuale.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidandosi ad un unico ed articolato motivo.
5. All'udienza del 16 marzo 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, considerato che l'atto di citazione è stato notificato a mezzo P.E.C. al procuratore di il 13 dicembre 2021, ha dichiarato la Controparte_1
contumacia della appellata;
ritenendo, inoltre, opportuno che ogni valutazione in merito alle istanze istruttorie fosse formulata unitamente al merito, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 8 gennaio 2025, il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione del termine per la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo ha contestato la decisione Parte_1 del Tribunale di Brescia di rigettare la domanda riconvenzionale riguardante la restituzione dei canoni di leasing, a suo giudizio, indebitamente versati.
In primo luogo, ha sottolineato come le risultanze probatorie dimostrino che: la fornitrice ha installato una stampante con caratteristiche diverse ed inferiori rispetto a quella pattuita;
in quel frangente, non sono stati sottoscritti né il verbale di consegna, né quello di collaudo;
egli ha accertato tale difformità un mese dopo la consegna e, pertanto, si è rivolto alla fornitrice per ottenere la sostituzione della stampante.
Ha altresì evidenziato che l'art. 4 del contratto prevedeva che la concedente pagasse alla fornitrice il corrispettivo della stampante solo dopo aver ricevuto dall'utilizzatore i verbali di consegna e collaudo. Dunque, ignaro del fatto che il fornitore avesse trasmesso ad verbali recanti Controparte_1 firme non autentiche, l'appellante afferma di essersi inizialmente rivolto al fornitore per ottenere il bene pattuito, senza però mai ricevere la stampante concordata, né aver utilizzato quella consegnata.
In secondo luogo, l'appellante ha evidenziato che l'operazione di leasing realizza un collegamento negoziale tra il contratto di fornitura ed il contratto di locazione finanziaria tale per cui la mancata consegna del bene rende impossibile la prestazione gravante sul concedente, consistente nella concessione in godimento del bene locato all'utilizzatore, con conseguente applicazione dell'art. 1463 cod. civ.
A riguardo, ha sottolineato che, secondo la Corte di cassazione, nei contratti a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica,
l'irretroattività degli effetti della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta opera solo riguardo alle prestazioni già eseguite che abbiano soddisfatto le reciproche ragioni creditorie e che, nel caso in esame, esso ha pagato i canoni per circa nove mesi, senza aver mai potuto godere della stampante ordinata, perciò, la risoluzione ha effetto retroattivo e
[...]
è tenuta a restituire i canoni percepiti indebitamente e a CP_1
risarcire i danni, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
L'appellante reputa che nell'operazione di leasing finanziario, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento consistito nella sospensione del pagamento dei canoni e, su questa base, chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede, perciò, il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere tale clausola invalida.
Ha poi sostenuto che quando il contratto prevede che il bene venga consegnato direttamente all'utilizzatore e che il pagamento, da parte del concedente, sia subordinato a tale consegna, l'utilizzatore e il concedente hanno entrambi interesse a che il fornitore adempia correttamente e tempestivamente. Per questo motivo, il concedente non può pagare il fornitore e pretendere i canoni senza verificare che la consegna sia avvenuta correttamente;
l'utilizzatore, a sua volta, deve collaborare, almeno informando sui tempi e le modalità della consegna, per evitare che il concedente sia indotto in errore e paghi il fornitore ingiustamente.
Dunque, ha dedotto di aver posto in essere una condotta conforme alla buona fede contrattuale e di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi
Afferma, pertanto, di essere legittimato a proporre la domanda di risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla concedente ex art. 1463 cod. civ. ed a chiedere la conseguente restituzione delle somme versate a titolo di canoni.
2. L'appello è infondato.
2.1 Le doglianze svolte dall'appellante non si confrontano con la condivisibile decisione del Tribunale di Brescia sul punto e si risolvono in una reiterazione delle difese già spiegate in primo grado e ritenute non meritevoli di accoglimento.
2.2 A riguardo, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità prevalente ritiene che l'operazione di leasing finanziario non dia luogo ad un unico contratto trilaterale, ma consti di due contratti, ossia il contratto di leasing e quello di fornitura, che realizzano una figura di collegamento negoziale
(Cass. n. 10926/1998; Cass. 15762/2000; Cass. 17145/2006; Cass. 20592/2007; Cass. SS.UU. 19785/2015; Cass. 29018/2018; Cass.
21999/2022).
Il primo è un negozio mediante il quale una società finanziaria (concedente) si impegna ad acquistare per conto di un'impresa o di un professionista
(utilizzatrice) un bene ad essa necessario per l'esercizio dell'attività lavorativa e da essa indicato e a concederlo in godimento a quest'ultima, per un determinato periodo di tempo, dietro pagamento di un canone;
mentre il contratto di fornitura è stipulato tra la concedente ed un fornitore del bene da concedere in locazione ed è finalizzato a far ottenere alla prima la proprietà del bene da concedere in leasing. I due contratti conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi.
2.3 La Suprema Corte ha altresì chiarito che «utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione); pertanto, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, così come questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato, per altro verso, l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore»
(Cfr. Cass. 8101/2012; Cass. n. 8222/2002; Cass. n. 12279/2004).
2.5 L'articolo 4 del contratto in oggetto, intitolato “CONSEGNA”, ha previsto che “La consegna del bene sarà fatta direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore (o suo incaricato), il quale lo riceverà anche nell'interesse del Concedente, che viene espressamente esonerato da ogni rischio o responsabilità per scelta del Fornitore, per la ritardata o mancata consegna, per l'esistenza dei vizi o difetti, palesi o occulti. La consegna del bene si intenderà avvenuta nel momento in cui il fornitore l'avrà messo a disposizione dell'Utilizzatore, che si obbliga, anche nell'interesse del
Concedente, a verificarne la corrispondenza rispetto a quello ordinato e
l'adeguatezza rispetto alla vigente normativa, in particolare quella antiinquinamento e antinfortunistica. L'Utilizzatore, ultimata la suddetta verifica, si obbliga a sottoscrivere il verbale di consegna e collaudo del bene nonché il documento di trasporto inviandone immediatamente copia al
Concedente, che condiziona al ricevimento di questa documentazione il pagamento del Fornitore. Qualora l'Utilizzatore rifiuti la consegna, e quindi si rifiuti di sottoscrivere il verbale di consegna e collaudo del bene, deve darne notizia, entro tre giorni dalla constatazione, con raccomandata a.r. al fornitore e per conoscenza al Concedente, specificando le ragioni del rifiuto.
L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare prontamente e comunque non oltre 30 giorni dalla suddetta comunicazione al Concedente tutti pagamenti da questi effettuati al Fornitore in esecuzione del presente contratto. Il Concedente a sua volta surroga l'Utilizzatore nei suoi diritti verso il Fornitore. Resta inteso che l'Utilizzatore dovrà previamente informare il Concedente di ogni azione o eccezione a qualsiasi titolo intrapresa contro il Fornitore, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse derivargli.
L'Utilizzatore accetta che la mancata comunicazione del rifiuto di ricevere il bene equivalga, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena e incondizionata accettazione del bene.”
2.6. È pacifico che l'appellante ha ricevuto presso il suo studio legale, il giorno della stipula del contratto di leasing (il 18 marzo 2014), una stampante idonea all'uso e con caratteristiche, se non equivalenti, quantomeno simili rispetto a quella ordinata (tant'è che esso dichiara di essersi avveduto della difformità un mese dopo la consegna) e che esso si è lamentato della mancata consegna del bene pattuito solamente con “il broker della fornitrice”
senza informare la concedente Unicredit Fineco Leasing Parte_2
S.p.a., alla quale peraltro ha regolarmente corrisposto i canoni di leasing fino al gennaio 2015. 2.7 Nella fattispecie in oggetto, la concedente ha adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing, avendo stipulato il contratto di fornitura della stampante richiesta dall'utilizzatore ed avendo posto in essere le azioni necessarie affinché l'utilizzatore la ricevesse e ne potesse godere.
Viceversa, l'appellante, cui il bene è stato materialmente consegnato, era tenuto a verificare la corrispondenza dello stesso rispetto a quanto ordinato e a comunicare eventuali difformità al fornitore e al concedente, mediante raccomandata con avviso di ricezione entro tre giorni dalla constatazione.
Il comportamento serbato dall'appellante non è stato quindi rispettoso degli obblighi su di lui gravanti ai sensi dell'art. 4 del contratto: infatti, non avendo comunicato alla concedente la consegna di bene diverso rispetto a quello ordinato, ha ingenerato nella stessa un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto, ponendola nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione nei confronti del fornitore ed impedendole di astenersi dall'effettuare il pagamento del prezzo di compravendita.
2.8 Fatte queste premesse, come correttamente ritenuto dal Tribunale, trova applicazione l'articolo 1458 cod. civ., il quale prevede che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, le parti non sono tenute alla restituzione delle prestazioni già eseguite, essendo incontestato che la stampante consegnata è rimasta nella disponibilità dell'appellante quantomeno fino alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo ed essendo del tutto irrilevante che questi ne abbia o non ne abbia fatto uso.
3. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va, conseguentemente, confermata.
4. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite, stante la contumacia dell'appellata.
4. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, pubblicata in data 12 maggio 2021, n. 1299/2021.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli