Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 56.
Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , hanno facolta', qualunque sia la loro eta', di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , hanno facolta', qualunque sia la loro eta', di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/1982, n. 7100Provvedimento: Nei giudizi in corso per il riconoscimento di pensione con la previa autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione - sempre che non sia già applicabile l'art. 56 della legge 30 aprile 1969 n. 153 che ha eliminato - per coloro che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva, quale che non fosse l'epoca dei relativi versamenti - il limite di età di quarantacinque anni per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, stabilito dall'art. 11 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 - trova applicazione quale jus superveniens l'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, […]Leggi di più...
- sopravvenienza dell'art. 2 del d.p.r. n. 1432 del 1971 nei giudizi in corso·
- prosecuzione volontaria·
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- assicurate con oltre quarantacinque anni di età