Articolo 56 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 55Articolo 57
Versione
1 maggio 1969
Art. 56.
Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , hanno facolta', qualunque sia la loro eta', di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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