Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 6721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6721 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 06721/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2023, proposto da:
RA GN, AR UL, Universal Casa di LU ER e C. S.N.C, Massimo Tribolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Nicoletti, Massimo Tribolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
e l’esecuzione del decreto Cron. n. 1164/2021 R.G. 51319/2021, pronunciato in data 26.07.21 dalla Corte d'Appello di Roma e pubblicato in data 29.07.21 in materia di equa riparazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Letto il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale i ricorrenti (interessati alla liquidazione della equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001 nonché alle spese di giudizio liquidate dal giudice a quo) hanno lamentato l’inottemperanza al decreto ex L.n.89/01 emesso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma e distinto in epigrafe, e divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;
Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies L. n. 89/2001, consistente nei sei mesi dall’invio di tale documentazione, il quale per la sua natura speciale assorbe altresì il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2021 n. 1423);
Considerato che l’intimato Ministero, sebbene costituito in giudizio, non ha attivamente contrastato la domanda;
Considerato, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del gravame (salvo quanto infra con riguardo alla penalità ex art.114, co.4, lett. e) cpa), stante il palese inadempimento del Ministero intimato che è d’altro canto evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001, nonché dal comportamento del debitore che ha mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, cpa), con conseguenziale ordine al Ministero della Giustizia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dal citato Ministero;
Ritenuto di dover accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta - in caso di perdurante inadempimento, e, in applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (che, tramite il suo comma 777 ha novellato il capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89) - individuato nella persona del responsabile dell'Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, o un suo delegato con formale provvedimento, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari e senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;
Ritenuto, inoltre, che il presente gravame vada respinto quanto al pagamento della ulteriore penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., stanti la peculiarità della materia e la stessa giurisprudenza della sezione;
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione all’ordinanza di cui in epigrafe, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il responsabile dell'Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, o un suo delegato con formale provvedimento, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente, senza diritto a compenso.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Igor Nobile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO