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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 661 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
- (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Domenico Infantino (C.F.: , con studio C.F._2
legale in Palmi (RC) Piazza della Libertà n. 17, giusta procura rilasciata in data 20/05/2019; nonché quale tutrice del padre Persona_1
(C.F.: ), interdetto legale, rappresentata nella qualità CodiceFiscale_3 dall'Avv. Domenico Putrino (CF: ); C.F._4
- (C.F.: , rappresentata e Parte_2 C.F._5
difesa dall'Avv. Domenico Infantino (C.F.: , con studio C.F._2
legale in Palmi (RC) Piazza della Libertà n. 17, giusta procura rilasciata in data 20/05/2019; nonché quale tutrice del germano minore,
(C.F.: , rappresentata nella Parte_3 CodiceFiscale_6 qualità e difesa dall'Avv. Caterina Albanese (CF. ); C.F._7
- (C.F.: ), in proprio ed in Parte_4 C.F._8
qualità di tutrice della sig.ra (C.F.: Parte_5
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Infantino C.F._9
(C.F.: , con studio legale in Palmi (RC) Piazza della C.F._2
Libertà n. 17, giusta procura rilasciata in data 20/05/2019;
1 - Parte attrice -
E
Il dott. (C.F.: , rappresentato e difeso, P_ C.F._10 come in atti, dall'avv. Antonino Lacopo (C.F.: ), con C.F._11 studio in Siderno Piazza Marconi n. 6;
- Parte convenuta -
(P.IVA: ), in persona del presidente del Controparte_2 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, dott. , rappresentata e difesa, Controparte_3 come in atti, dagli avv.ti Ettore Tigani (C.F.: ) e Pasquale C.F._12
Simari (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Taurianova C.F._13
(RC) viale XXIV Maggio n. 26, è elettivamente domicilia;
- Parte convenuta e
parte attrice in riconvenzionale trasversale -
NONCHE'
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Stefano Rossi (C.F.: , con studio in C.F._14
Roma via Pinciana n. 25
- Terza chiamata in causa –
Oggetto: azione risarcitoria per responsabilità medica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In conseguenza del decesso della IG.ra , avvenuto in Parte_6 data 15.08.2009, dopo aver dato alla luce il quarto figlio nella Casa di Cura
Villa Elisa, gli attori , anche nella qualità di tutrice del Parte_1
padre interdetto legale in corso di giudizio, Persona_1 Parte_2
, anche in qualità di tutrice del germano minore
[...] Parte_3
e , anche nella qualità di tutrice di Parte_4 Parte_5 agivano in giudizio per il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, sofferti per perdita della congiunta, coniuge, madre e sorella.
2 1.2. A tal fine, evocavano in giudizio il dott. e la P_ Controparte_2
per sentire accogliere le richieste risarcitorie secondo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in giudizio e ribadite nella comparsa conclusionale, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
1.3. Gli attori esponevano che la IG.ra era deceduta a Parte_6
causa di un'emorragia post partum e che il decesso era ascrivibile alla responsabilità del ginecologo in servizio presso la struttura, dott. P_
, per avere lo stesso omesso di prestare la dovuta vigile osservazione
[...] della paziente nei tempi immediatamente successivi all'espulsione del feto
(avvenuta intorno alle ore 9:50), così ignorando e sottovalutando l'atonia uterina e le perdite emorragiche intervenute, nonché di disporre gli esami ematici indispensabili per la verifica dell'entità delle perdite.
Inoltre contestavano l'imperizia nell'esecuzione di un tamponamento utero- vaginale, in maniera erronea ed incompleta, tale da non riuscire ad arginare la perdita ematica;
la somministrazione di farmaci utero-tonici in dosi insufficienti;
l'omessa somministrazione di liquidi aventi funzioni di espansori plasmatici ed il ricorso a trasfusioni di sangue;
l'imprudente ritardato della richiesta di intervento di un medico anestesista, al fine di praticare un possibile intervento di isterectomia, con ciò cagionando la morte della paziente, sopraggiunta dopo circa tre ore dal parto.
1.4. Sottoposto a procedimento penale (RGNR 2786/2009) per il reato omicidio colposo ex art. 589 c.p. e per il reato di cui agli artt. 61, n.2 e 476
c.p., per aver alterato la cartella clinica della paziente deceduta falsificando materialmente gli orari corrispondenti all'evoluzione clinica e alle operazioni effettuate, il convenuto medico veniva riconosciuto dal Tribunale Penale di
Palmi colpevole dei reati a lui ascritti, previa riqualificazione del reato di cui al capo B), nel reato di falso ideologico ex art. 479 c.p. e condannato alla pena di anni due e mesi di reclusione (Sentenza n. 957/2016).
1.5. Con la stessa sentenza n. 957/2016, il Tribunale Penale di Palmi condannava inoltre, il dott. , in solido con il responsabile civile, P_
al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Controparte_2
3 da liquidarsi in separato giudizio in sede civile, riconoscendo una provvisionale di € 50.000,00 ciascuno, in favore del coniuge e figli della vittima ed € 15.000,00 in favore della sorella, . Parte_5
La decisione veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Reggio
Calabria, che con sentenza n. 110 del 25.01.2018 confermava le statuizioni civili rese dal primo giudice, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Invero, le statuizioni civili venivano confermate anche nel giudizio di
Cassazione, con sentenza n. 32414/2019, con la quale il Supremo Giudice rigettava il ricorso ai fini civili, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite parti civili.
In seguito a lettera di diffida e messa in mora del 20.05.2019, la compagnia assicuratrice del dott. , provvedeva alla P_ Controparte_5 corresponsione, in favore delle parti civili, della somma di € 214.000,00 che si aggiungeva all'importo già corrisposto in precedenza (€ 265.000,00).
Stante l'insufficienza della somma corrisposta a titolo di provvisionale (€
479.000,00) ai fini del ristoro di tutti i danni patiti, gli attori avviavano nei confronti dei convenuti e delle rispettive compagnie assicuratrici la procedura di mediazione, che aveva tuttavia esito negativo.
1.6. A fronte dell'incontrovertibile diritto al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili a seguito del decesso della propria congiunta -riconosciuto dal giudice penale con statuizione divenuta irrevocabile agli effetti civili resa ai sensi dell'art. 578 c.p.p.1, gli attori adivano il Giudice civile ai fini della liquidazione del quantum risarcitorio.
1.7. Chiedevano, in particolare, il riconoscimento e la liquidazione delle seguenti voci di danno: 1 Art. 578 c.p.p. “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.” 4 a) Danni iure hereditatis: - danno biologico patito dalla congiunta, deceduta dopo circa tre ore dal parto, dunque, dopo un lasso di tempo apprezzabile, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- danno da perdita della vita, diverso dal danno alla salute, quantificato in € 500.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- danno morale, da intendersi quale sofferenza psichica patita dalla paziente, da quantificarsi in misura non inferiore ad €
200.000,00;
b) Danni risarcibili iure proprio: - danno da perdita delle relazioni parentali, oltre al danno morale ed al danno esistenziale, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 300.000,00 pro capite, per il marito, Per_1
e i figli, , e;
€400.000,00 per il figlio
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
, privato sin dalla nascita del rapporto con la madre ed €150.000,00 Pt_3 per la sorella della de cuius, ; - danno patrimoniale da lucro Parte_5
cessante, per la perdita del contributo economico della congiunta che in precedenza aveva svolto mansioni di collaboratrice domestica, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 100.000,00; con una richiesta risarcitoria complessiva di € 2.650.000,00 dai quali andava detratto quanto già percepito in acconto a titolo di provvisionale (€ 479.000,00).
2. Il 31.08.2021 si costituiva in giudizio il dott. , il quale attribuiva P_
il decesso della sig.ra alle carenze organizzative di , per Parte_5 CP_2 non aver garantito la presenza in struttura del personale sanitario necessario a gestire l'emergenza nella data indicata, trattandosi di giornata festiva.
Evocava, dunque, la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c. Contestava, nel quantum, la pretesa azionata ritenendola eccessiva e sproporzionata.
3. In data 8 luglio 2021, si costituiva in giudizio la che in via Controparte_2 preliminare chiamava in garanzia la compagnia Controparte_6 in forza della polizza assicurativa retroattiva RCT/O n. ITPMM1000474.
[...]
Deduceva, invero, di aver tempestivamente denunciato il sinistro alla società assicuratrice, con raccomandata a/r inoltrata alla società Broker, Willis Italia
5 S.p.A, in data 11 marzo 2011, subito dopo aver ricevuto (in data 24.02.2011) la notifica del decreto di citazione del responsabile civile, a seguito di richiesta avanzata al G.U.P. del Tribunale Penale di Palmi dalle parti offese costituite parte civile nel procedimento penale RGNR 2566/2010, avviato nei confronti del dott. . P_
Inoltre, nella stessa comparsa formulava domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del dott. , sul presupposto P_ dell'accertamento in sede penale in ordine alla responsabilità del decesso della sig.ra , da ascriversi in via esclusiva alla condotta Parte_5 gravemente colposa del professionista in servizio, rilevando che la responsabilità solidale della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c., operante nei rapporti con i terzi (creditori/danneggiati) non fosse invocabile nei rapporti interni tra condebitori solidali, con conseguente diritto della struttura di agire in regresso o rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.
Nel merito, la struttura convenuta contestava nel quantum la pretesa risarcitoria deducendo la genericità delle allegazioni di parte attrice in ordine ai danni conseguenza lamentati.
3.1. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria ed in via subordinata, l'autorizzazione a chiamare in garanzia la società
[...]
nonché alla citazione in giudizio il dott. per CP_6 P_
l'accertamento della sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente condanna al rimborso di tutte le somme poste a carico della struttura sanitaria a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori. In via ulteriormente subordinata, chiedeva che il quantum risarcitorio fosse limitato a quanto effettivamente dovuto e documentato in corso di causa.
4. In data 23.02.2022 si costituiva in giudizio che Controparte_7 deduceva:
- l'omessa produzione, da parte della struttura convenuta, della polizza assicurativa richiamata nell'atto di costituzione;
6 - la non operatività della polizza, ritenendo che il sinistro, ossia la richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'assicurato (art. 2 polizza), coincidesse non già, come dedotto dalla struttura sanitaria, con la notifica del decreto di citazione in giudizio, avvenuta il 24.02.2011, bensì con il sequestro della cartella clinica ad opera dell'autorità Giudiziaria, avvenuto il 15 e il 18 agosto
2009, dunque, al di fuori dello spazio temporale di vigenza della polizza, ritenendo che il sequestro denotasse la consapevolezza, da parte dell'assicurato, dell'esistenza di un' inchiesta giudiziaria promossa. richiamava, ai fini dell'esclusione della copertura assicurativa, l'art. CP_6
7 della polizza in forza del quale sono esclusi i sinistri già noti all'ufficio competente del contraente prima della data di effetto dell'assicurazione, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori.
Invocava, in via subordinata, i limiti contrattualmente convenuti: massimale
3.500.000,00 euro per l'intero periodo di retroattività; franchigia fissa per sinistro pari a € 50.000,00; coassicurazione indiretta ex art 1910 c.c. con polizza stipulata dal dott. ; esclusione del rimborso spese legali e P_ tecniche sostenute dall'assicurato per legali e tecnici non designati o approvati dalla società assicuratrice;
facoltà di surrogarsi ex art. 1916 c.c. nei diritti di rivalsa spettanti a anche nei confronti dei dipendenti. CP_2
4.1. La società assicuratrice eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità della domanda proposta dalla tutrice di per Parte_5 mancanza di autorizzazione del Giudice tutelare nonché la carenza di titolarità attiva del diritto controverso, non avendo gli attori provato il rapporto parentale che li legava alla de cuis.
Nel merito, chiedeva la graduazione della responsabilità in capo al dott.
e alla struttura sanitaria convenuta, facendo comunque salvo il P_ proprio diritto di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti del sanitario per le somme eventualmente pagate in eccesso rispetto al grado di colpa accertato in concreto in capo a , nonché il proprio diritto di surrogazione ex CP_2
art. 1916 c.c. nei diritti di rivalsa spettanti a nei confronti del dott. CP_2
. P_
7 contestava, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria azionata, CP_6
deduceva la genericità ed infondatezza delle allegazioni attoree, non potendo i danni conseguenza lamentati ritenersi sussistenti in re ipsa.
Contestava, in particolare, il diritto del figlio di ottenere risarcimento Pt_3 del danno da perdita del rapporto parentale, in considerazione del brevissimo lasso di tempo, di sole poche ore, intercorso tra la nascita e il decesso della madre.
La società assicuratrice contestava anche la risarcibilità iure hereditatis del danno terminale, liquidabile alla vittima a condizione che il decesso non sia istantaneo e che emerga prova che la vittima abbia avuto percezione della propria imminente morte, che nella fattispecie è inesistente.
5. In esito ad istruttoria documentale ed acquisita la prova testimoniale nei limiti dei capitoli ammessi, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. La domanda risarcitoria avanzata dagli attori è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
6.1. Devono innanzitutto rigettarsi le eccezioni preliminari sollevate da
[...] in ordine alla carenza di titolarità attiva del diritto Controparte_6 controverso ed al difetto di rappresentanza di per Parte_5
mancanza dell'autorizzazione dal Giudice tutelare.
Ed invero, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori per difetto di prova del legame parentale con la de cuis è ampiamente superata dalla documentazione in atti, in particolare, si richiama il certificato dello stato di famiglia del IG. e le certificazioni Persona_1
anagrafiche delle sorelle e , allegate in data Parte_5 Pt_6
20/04/2022, nonché le sentenze con cui il Giudice penale ha riconosciuto alle costituite parti civili (coniuge, figli e sorella della vittima) il diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso della propria congiunta,
8 rimettendole innanzi al Giudice civile ai soli fini della liquidazione del quantum risarcitorio2.
Anche l'eccezione di difetto di rappresentanza di è priva di Parte_5 pregio emergendo per tabulas dagli atti di causa che la stessa si è regolarmente costituita parte civile nel processo penale incardinato nei confronti del Dott. , per il tramite della tutrice, , P_ Parte_4
all'uopo autorizzata con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale
Civile di Palmi del 03.02.2011, versato in atti con produzione tempestiva del
20/04/2022.
6.2. Né possono invero trovare accoglimento le eccezioni formulate dalla società assicuratrice in ordine alla inoperatività della polizza per CP_6 la verificazione del sinistro al di fuori dell'arco temporale di vigenza della polizza medesima.
Emerge infatti dagli atti di causa che la polizza assicurativa in oggetto, avente decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24 del
31.12.2011, è una polizza professionale con clausola “claims made” e retroattività al 27.04.2000, tale dunque da coprire dunque i sinistri, ossia le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula del contratto assicurativo (03.02.2011), ancorché originate da errori per prestazioni professionali rese in passato, purché non note al momento della stipula della polizza.
Nella fattispecie, è con la notifica effettuata in data 24.02.2011 del decreto di citazione del responsabile civile -emesso dal G.U.P. del Tribunale Penale di
Palmi su istanza delle parti offese, costituite parti civili nel proc. Penale RGNR
2566/2010 avviato nei confronti del dott. che la ha avuto CP_8 CP_2
notizia dell'esistenza di una richiesta risarcitoria da parte dei congiunti della paziente deceduta, d'altro canto la circostanza non risulta smentita da altri atti. 2 c.f.r. sentenza Tribunale di Palmi n. 957/2016, confermata, ai soli fini civili, nei successivi gradi di giudizio da sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 110/2018 e sentenza della Corte di Cassazione n. 32414/2019 9 Deve, dunque, ritenersi operante la copertura assicurativa invocata da CP_2
essendo comprovato in atti che il sinistro (cioè a dire la richiesta
[...] risarcitoria) si sia verificato il 24.02.2011, data di notifica del decreto di citazione in giudizio del responsabile civile, dunque, nell'arco temporale di vigenza della polizza assicurativa (dalle ore 24 del 31.12.2010 alle ore 24 del
31.12.2011).
7. Passando al merito della domanda, si osserva come la vicenda processuale trae origine dal decesso della sig.ra , avvenuto il Parte_6
15.08.2009 presso la struttura a distanza di poche ore dalla Controparte_2 nascita del quarto figlio, a causa di un'emorragia post Parte_3
partum non adeguatamente fronteggiata dal personale medico di turno.
L'evento risulta infatti ascrivibile alla condotta gravemente colposa ed imperita del ginecologo in servizio, il convenuto dottore , del P_ quale è stata accertata con sentenza n. 957/2016 del Tribunale di Palmi la responsabilità per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e di falso ex art. 476 c.p., riqualificato in falso ideologico, ex art. 479 c.p., per aver falsificato la cartella clinica. La predetta decisione ha statuito la condanna dell'imputato in solido con il responsabile civile, al Controparte_2 risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio e riconosciuto una provvisionale di € 50.000,00 in favore di ciascuna parte civile (coniuge e figli della de cuius) e di € 15.000,00 in favore della sorella, . Parte_5
7.1. L'istruttoria dibattimentale ha certificato che il decesso della paziente, avvenuto a distanza di poche ore dal parto, sia da imputarsi alla condotta gravemente colposa del ginecologo in servizio presso , per aver CP_2
posto in essere un comportamento: “Colposamente negligente, in quanto omissivo delle indispensabili indagini cliniche e di laboratorio atte a valutare
l'entità dell'emorragia in corso e per non aver posto in essere adeguate e tempestive misure terapeutiche farmacologiche necessarie a contrastare la perdita ematica e le possibili complicanze derivanti dalla perdita di liquidi e dalle sopravvenuta CID”; - colposamente imprudente per aver eseguito il
10 tamponamento utero-vaginale senza effettuare la necessaria, preventiva, anestesia della paziente, ponendo in essere una manovra dolorosa, riconosciuta causa generatrice di un riflesso vago-vagale cardio-inibitorio, ad elevato rischio di mortalità”; - “Gravemente imperito per aver realizzato in maniera erronea, contravvenendo alle leggi dell'arte medica, il tamponamento utero-vaginale consentendo a che l'emorragia uterina potesse proseguire sino al manifestarsi dello stato di shock”.
7.2. Vi è da dire che la responsabilità dell'imputato in ordine an entrambi i reati a lui ascritti, capo A) reato ex art 589 c.p. e capo B) reato ex art 476
c.p. riqualificato nel delitto di cui all'art. 479 c.p., è stata confermata anche in appello, sebbene sia stata emessa statuizione di non doversi procedere in ordine al reato di omicidio colposo per intervenuta prescrizione.
La Corte di Appello, in esito a compiuta istruttoria, ha infatti confermato la ricostruzione operata dal primo giudice ribadendo che il decesso della signora
è eziologicamente ascrivibile alla condotta gravemente colposa Parte_5
del dott. per aver sottovalutato l'entità dell'emorragia e P_ somministrato dosi di farmaco anti-emorragico incongrue rispetto alla reale situazione e per aver ritardato la richiesta di ausilio del medico anestesista, tanto da essere costretto ad eseguire una “manovra azzardata” (il tamponamento utero-vaginale) foriera di ulteriori pregiudizi.
La circostanza che nel giudizio di appello il reato di omicidio colposo sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, non scalfisce quanto emerso in sede dibattimentale in ordine alla responsabilità del dott. nella P_ causazione dell'evento dannoso tant'è che le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado sono state confermate sia in esito al giudizio di appello, con sentenza della C.d.A. di Reggio Calabria n. 110/2018, che nel giudizio di Cassazione, avendo la Suprema Corte rigettato il ricorso agli effetti civili proposto dal dott. (c.f.r. sentenza Corte di Cassazione n. P_
32414/2019 in atti).
8. Sul piano sistematico si osserva come la vicenda di cui si controverte si colloca sotto il profilo temporale in epoca antecedente all'emanazione della
11 legge n. 24/2017 Gelli-Bianco. Ed invero, già prima dell'intervento delle due principali riforme in materia (legge n. 189/2012 e legge n. 24/2017), la responsabilità della struttura sanitaria è stata pressoché pacificamente ricondotta all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, sia pure del tutto autonoma da quella del professionista3.
In virtù della delineata funzione del contratto, la struttura sanitaria è quindi tenuta a fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno oltre alla prestazione principale di natura medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, ivi compresi gli obblighi informativi.
Ricondotta il rapporto con la Casa di Cura Villa Elisa ad un autonomo contratto di spedalità, la responsabilità per l'inadempimento deve essere ricostruita sulla scorta delle linee tracciate dall'art. 1218 c.c. e per quanto concerne le prestazioni mediche erogate per il tramite degli ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura, consente di abbandonare il richiamo alquanto artificioso alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.
Sul punto si richiama un recente arresto della giurisprudenza di legittimità4 che ha affermato come “In tema di responsabilità medica, con riguardo al regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi ausiliari nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che dev'essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 cod. civ. pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa di quest'ultimo deve essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e
2055, terzo comma, cod. civ., atteso che, diversamente, l'attribuzione di un diritto di regresso ovvero rivalsa integrale ridurrebbe il rischio d'impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto, in ipotesi, con l'azione di rivalsa, distinta, quest'ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione originaria da parte di uno di essi;
tutto ciò salvo che la struttura dimostri, un'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione
(nel qual caso, logicamente, ne può e deve rispondere solo lo stesso) (cfr.
Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass., 29/10/2021, n. 29001).
La riforma del 2017, nel ridisegnare il sistema della responsabilità in materia sanitaria e medica attraverso l'istituzione del cd. “doppio binario”, non ha fatto altro che confermare la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 e 1228 c.c., con tutte le conseguenze che ne derivano anche in termini di ripartizione dell'onere della prova.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte con orientamento ormai pacifico ha chiarito che -qualificata la responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria che l'azienda sanitaria debitrice deve adempiere personalmente (ex
13 art. 1218 c.c.) o tramite il personale sanitario (ex art. 1228 c.c.)- il riparto dell'onere probatorio deve seguire i principi di propri dell'archetipo contrattuale, in forza dei quali il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento5.
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella recente giurisprudenza della
Suprema Corte che, in materia di inadempimento delle obbligazioni professionali -tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica- ha ribadito che “…è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 7.12.2017, n. 29315; Cass
15.02.2018, n. 3704; Cass. 20.08.2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass.
29.03.2022, n. 10050; Cass. 27.02.2023, n. 5808)” 6.
8.2. Con riferimento al predetto riparto dell'onere della prova, si osserva come gli attori hanno convenuto in giudizio sulla scorta Controparte_2
dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti della paziente ivi deceduta, invocando la presunzione di pari responsabilità dei debitori in solido.
La villa Elisa, dal canto proprio, ha formulato la domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del dott. , volta a dimostrare l'esclusiva P_ responsabilità del medico ai fini dell'azione di regresso nei confronti del condebitore.
Sennonché, si osserva come la struttura sanitaria, gravata dell'onere probatorio, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento della prestazione mediante la predisposizione di tutte le misure gestionali, organizzative, di vigilanza e controllo, utili al governo del rischio clinico che, nell'esercizio della propria attività in forma imprenditoriale, ha il potere oltre che il dovere di governare.
Osta dunque all'accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, che consentirebbe il superamento della presunzione di pari responsabilità fra struttura e medico, l'omessa allegazione e prova, esigibile da parte di CP_2
sulla scorta del principio della vicinanza della prova, dell'adozione in
[...] concreto di tutte le misure organizzative a scongiurare l'evento. Risulta infatti a tal fine insufficiente il richiamo da parte della casa di cura al contenuto della sentenza penale che ha stabilito la falsificazione del contenuto della cartella clinica in ordine agli orari in cui sono insorte le complicanze, tenuto conto della circostanza che le perdite ematiche anomale sono state riscontrate dal personale paramedico alle ore 10:30 e che la situazione clinica della paziente alle ore 11:00 era del tutto precipitata.
Nel presente giudizio, infatti, non si controverte dell'accertamento della responsabilità penale finalizzata alla condanna dell'imputato, dunque nei termini della probabilità prossima alla certezza circa la sussistenza del nesso di causalità fra condotta omissiva del sanitario e l'evento, bensì del duplice accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi della struttura verso la paziente mediante l'attuazione delle adeguate misure organizzative utili ad evitare l'evento nei termini della regola della preponderanza dell'evidenza; mentre invece, ai fini dell'azione di regresso fra condebitori in solido, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del decesso in considerazione dell'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Tale circostanza nel caso
15 che occupa non si riscontra già solo in considerazione della valutata insufficienza delle pratiche mediche eseguite dal sanitario, il quale pur essendo intervenuto tempestivamente sulla paziente, non ha efficacemente gestito l'emorragia sottostimandone la gravità. Ciò non può considerarsi imprevedibile o inevitabile.
In tale ultima prospettiva deve rilevarsi come la , attrice in CP_2
riconvenzionale nei confronti del dott. , non abbia fornito elementi P_ idonei a stabilire che fossero state in concreto approntate tutte le misure organizzative idonee a far fronte alle emergenze nei giorni festivi, non avendo né allegato, né provato che il personale sanitario fosse adeguatamente proporzionato al numero delle degenti ricoverate nel reparto di ostetricia nella giornata in cui si è verificato l'evento, né che nelle stesso frangente in cui la
IG.ra si aggravava non fosse in atto un ulteriore parto, o una Parte_5 pratica medica tale da richiedere l'attenzione dell'unico medico in servizio in ragione delle scelte organizzative adottate dalla struttura. Tali considerazione
è supportata dalle dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_1 paramedico che ha allertato il dottore, le quali sono riportate alla pagina 9 della sentenza di primo grado allegata da parte attrice, il quale ha affermato che alle ore 10:30 il dott. si trovava nel reparto ubicato ai piani P_
inferiori rispetto alla sala travaglio dov'era tenuta in osservazione la IG.ra
, intento a prestare assistenza alle altre pazienti. Parte_5
Se dunque per un verso non può in alcun modo dubitarsi dello stretto nesso di causalità fra la condotta omissiva del dott. ed il decesso della IG.ra P_
, per altro, non può ritenersi adeguatamente dimostrata Parte_6
nella sede civile, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità che accomuna i debitori in solido, la circostanza che la struttura sanitaria avesse posto in atti tutte le misure organizzative necessarie ad evitare l'evento.
Risulta infatti pacificamente dimostrata l'assenza dell'anestesista dalla struttura nella data dell'evento, così come quella di altro personale medico in grado di intervenire a supporto del dott. , unico ginecologo in servizio P_
16 nella data in cui si è verificato il decesso della IG.ra nel reparto Parte_5
di ostetricia.
Tali circostanze inducono la giudicante ad escludere l'oggettiva imprevedibilità ed l'inevitabilità della complicanza occorsa in un giorno festivo, in quanto non vi è in atti la prova dell'assunzione di tutte misure organizzative volte a scongiurare eventi simili a quello occorso il 15 agosto
2009 presso la , condizione necessaria per l'esclusione della CP_2 responsabilità della struttura ai fini dell'azione di regresso.
Deve dunque rigettarsi la domanda riconvenzionale trasversale, riconoscendosi per converso la responsabilità solidale di con Controparte_2
il dott. , ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in relazione ai danni patiti P_ dagli attori per la perdita della propria congiunta, con diritto della stessa di essere manlevata dalla società assicuratrice, in Controparte_6 forza della polizza RCT/O n. ITPMM1000474, in atti, nei limiti contrattualmente convenuti.
9. Acclarata, dunque, la condotta illecita gravemente colposa del medico convenuto ed il nesso eziologico tra la stessa ed il decesso della comune dante causa degli attori, stabilita inoltre la presunzione di pari responsabilità del dottore e della struttura, in difetto di prova positiva dell'adozione di tutte le misure organizzative necessarie, occorre procedere alla individuazione ed alla liquidazione dei danni conseguenza patiti dai congiunti della IG.ra
iure proprio e iure hereditatis. Parte_6
9.1. La domanda risarcitoria dei familiari comprende, nello specifico, le seguenti voci di danno:
a) i danni iure hereditatis:
- danno biologico patito dalla congiunta, per intervenuto decesso a circa tre ore dal parto, in misura non inferiore ad € 100.000,00;
- danno da perdita della vita, diverso dal danno alla salute, quantificato in €
500.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- danno morale, da intendersi quale sofferenza psichica patita dalla paziente, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 200.000,00;
17 b) i danni iure proprio:
- danno da perdita delle relazioni parentali da quantificarsi in misura non inferiore a: € 300.000,00 pro capite, per il marito, e i figli, Persona_1
, e;
€ 400.000,00 per il figlio , privato Parte_4 Parte_1 Parte_2 Pt_3 sin dalla nascita del rapporto con la madre;
€ 150.000,00 per la sorella della de cuius, ; Parte_5
- danno patrimoniale da lucro cessante, non potendo più fruire del contributo economico della congiunta che in precedenza svolgeva il lavoro di donna delle pulizie, chiesto in misura non inferiore ad € 100.000,00.
9.2. Orbene, quanto alla prima categoria di danni, quelli invocati iure successionis, occorre rilevare con particolare riferimento al danno da perdita anticipata della vita, che per orientamento ormai univoco della giurisprudenza, qualora il decesso sia avvenuto immediatamente o dopo un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni personali, il danno cd. tanatologico,
(consistente nella perdita anticipata della vita come bene autonomo e distinto dal bene salute) esso non è suscettibile di autonomo risarcimento iure hereditatis, in quanto fruibile solo dal titolare, dunque, insuscettibile di liquidazione per equivalente.
Invero, come chiarito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 27 ottobre
1994, n. 372) e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sezioni
Unite sent. 22 luglio 2015 n. 15350), presupposto per il risarcimento del danno da perdita della vita è la capacità giuridica, riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente, di guisa che la morte immediata è entità in sé non risarcibile7. L'assunto ha trovato ulteriore conferma nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione con cui è stato ribadito il principio 7 Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza 22 luglio 2015 n. 15350 “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo 18 in forza del quale “se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile la risarcibilità del danno tanatologico…”8.
In virtù dei principi giurisprudenziali sopra esposti, non può dunque trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da morte anticipata formulata dagli attori iure hereditatis.
Inoltre, essendo documentato in atti che la morte della paziente è avvenuta a distanza di circa tre ore dal parto, non può neppure riconoscersi agli eredi né il cd. danno biologico terminale, trattandosi di una lesione dell'integrità fisica per la cui risarcibilità è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento del danno in oggetto in capo alla vittima, né tantomeno il danno mortale (cd. danno catastrofico), invocato dai congiunti in maniera generica, in assenza di elementi idonei a far ritenere che, nel brevissimo arco temporale intercorso tra il parto ed il decesso, la paziente sia stata in condizione di percepire il proprio stato, assistendo lucidamente allo spegnimento della propria vita.
9.3. Per quanto concerne invece i danni invocati dagli attori iure proprio, deve rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante, in quanto generica nelle allegazioni nonché priva di qualsiasi riscontro, anche solo indiziario, idoneo a dimostrare l'esistenza e l'entità di tale tipologia di danno. Non può infatti assumere alcuna rilevanza la deduzione, solo genericamente formulata in atti e non ulteriormente supportata, circa la perdita di possibili introiti patrimoniali che la congiunta avrebbe potuto garantire ai familiari con il proprio lavoro di collaboratrice domestica. 8 Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 21415/2024. Cfr. anche Cass. Civ. n. 26851/2023. 19 Non risulta versato in atti alcun documento contabile, fiscale o di altro genere
(buste paga, dichiarazione dei redditi, etc.) idoneo a dimostrare, anche sotto un profilo meramente indiziario, quale fosse il contributo economico fornito dalla sig.ra con i proventi del proprio lavoro, rendendo così Parte_5 impossibile l'individuazione e la quantificazione, sia pure in termini presuntivi, statistici o probabilistici, della perdita patrimoniale da lucro cessante lamentata.
9.4. Quanto ai pregiudizi non patrimoniali appare utile premettere una breve ricostruzione della funzione della categoria così come recentemente offerta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione9, secondo un orientamento ormai consolidato.
Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.).
Sia la Corte Costituzionale (decisione n. 233 del 2003) sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 26972 del 2008) hanno ribadito in maniera univoca, la natura “unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale” chiarendo che “Sul piano delle categorie giuridiche, l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa come unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto,
a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici), procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di 9 cfr. ex multis, Cass. n. 2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, Corte Cost. n. 325/2014) 20 esperienza, le presunzioni” (ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n.
18217/23).
Pertanto “il giudice di merito -nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile- deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte Costituzionale (n. 235 del 2014, punto
10.1 e ss.), anche di quanto disposto dal legislatore nazionale sugli artt. 138
e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017,
n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico-relazionale dal danno morale. Ne deriva che il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell'aspetto dinamico- relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Tale regola di giudizio si pone in una linea con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 235/2014,
233/2003 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea
(sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006;
e, quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, n. 8827/2003)”
(Cass Civ. b. 18127/23 cit.).
9.5. Ferma restando l'unitarietà del danno non patrimoniale, con conseguente divieto di duplicazioni risarcitorie cui si perverrebbe ove venissero attribuiti nomi diversi a pregiudizi identici, il giudice di merito dovrà procedere ad un accertamento concreto e non astratto del danno ed all'esito di una compiuta istruttoria, avvalendosi anche del fatto notorio, delle massime di esperienza, delle presunzioni, operare una compiuta valutazione della lesione non patrimoniale, valorizzando sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nel rapporto interiore con sé stesso), sia quelle incidenti nella sfera dinamico-relazionale (che si dipanano nell'abito delle relazioni del soggetto con la realtà esterna).
21 La Suprema Corte, senza mai sconfessare la configurazione unitaria del danno non patrimoniale a suo tempo patrocinata dalle Sezioni Unite del 2008, ha invero sottolineato la marcata autonomia delle sue componenti, accentuando la dicotomia tra vulnus alla dimensione dinamico-relazionale e sofferenza interiore. Si veda, ad esempio, Cass. civ. sez. III, 10 novembre
2020, n. 25164, dove si sottolinea appunto che il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico- legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. (Conforme
Cass. Sez. III ord. n. 15733 del 17/05/2022).
Con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, è quello della corrispondenza su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa. Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima (Cass. civ. sez. III, ord. 4 novembre 2020, n.
24473).
10. In particolare, alla stregua dei richiamati principi di unitarietà, integralità
e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, occorre rilevare che costituisce una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, atteso “…che la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono
22 che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato10”.
In forza degli stessi princìpi, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già̀ comprende lo sconvolgimento dell'esistenza costituendone una componente intrinseca.
La giurisprudenza ha invero chiarito che la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale è ammessa subordinatamente all'evidenza della diversità̀ del bene o interesse oggetto di lesione.
Ne deriva che le componenti di danno morale soggettivo e di danno esistenziale, invocate iure proprio dagli odierni attori, devono ritenersi insite nel danno da perdita del rapporto parentale, essendo lo stesso una voce di danno che va aldilà del dolore che la morte in sé di una persona cara determina nei parenti superstiti, concretizzandosi nel vuoto affettivo ed emotivo determinato dall'impossibilità di godere della presenza del de cuius
e del rapporto con lo stesso, nella irreversibile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra sorelle e nello scardinamento delle abitudini di vita insieme, nella inevitabile alterazione che una siffatta scomparsa produce anche nelle relazioni tra i familiari superstiti.
In virtù della sopra delineata natura e funzione del danno parentale e della considerazione che è l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare superstite, desumibile anche tramite presunzioni semplici, massime di comune esperienza o fatti notori, la
Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ai figli superstiti, indipendentemente dalla età che avevano al momento del sinistro occorso al genitore, giungendo persino a 10 Ex multis, Cass. Civ. sentenza 11 novembre 2019, n. 28989 23 riconoscerlo al figlio non ancora nato al momento del sinistro che abbia coinvolto uno dei genitori11.
10.1. Posto dunque che nella fattispecie che occupa risulta comprovato il rapporto di parentela sussistente tra gli attori e la de cuius e che, sulla base degli elementi emersi in fase istruttoria e secondo l'id quod plerumque accidit, il decesso della IG.ra -all'età di soli 44 anni e nelle Parte_6
improvvise circostanze di fatto determinatesi che hanno trasformato il giorno più lieto per una famiglia in un drammatico giorno di lutto- ha creato nei congiunti con lei conviventi, marito e quattro figli, tre dei quali minori nonché la sorella disabile, gravi pregiudizi sia sotto il profilo soggettivo a causa del vuoto emotivo ed affettivo, sia per la sofferenza interiore che una perdita del genere inevitabilmente crea nei propri più stretti congiunti, sia ancora sotto il profilo dinamico-relazionale, avendo determinato l'evento letale, un irreversibile peggioramento delle abitudini di vita dei familiari e l'alterazione delle loro relazioni.
A tale proposito è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza di primo grado nella quale emerge la dedizione con la quale la maggiore delle figlie, unica maggiorenne all'epoca dei fatti di causa, dopo il Parte_4 decesso della madre si è dedicata interamente alle cure del fratellino e della famiglia, abbandonando il progetto universitario che era in procinto di intraprendere. Del pari è di tutta evidenza il peso della perdita della moglie per il coniuge della IG.ra , padre di quattro figli, tre minorenni Parte_5 fra cui due ragazze nell'età dell'adolescenza ed un neonato, oltre ad una giovanissima donna, nonché le conseguenze pregiudizievoli per la IG.ra
, affetta da disabilità ed accolta dal nucleo familiare della Parte_5
sorella.
Deve essere quindi riconosciuto nei confronti degli odierni attori il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale da parametrarsi al massimo dei valiori, sulla scorta delle tabelle milanesi, in ragione dell'età della 11 Cass. Civ. sentenza n. 4571 del 14 febbraio 2023. 24 vittima al momento del decesso, nonché dell'età dei congiunti superstiti, del rapporto di convivenza, della composizione, del numero delle persone inserite stabilmente nel nucleo familiare.
Con la necessaria precisazione in relazione al figlio , nato nello stesso Pt_3 giorno del decesso, che la perdita della madre -figura infungibile e certamente fondamentale nella crescita psico-fisica e nella formazione della personalità di ogni individuo in virtù del suo imprescindibile apporto affettivo ed emotivo, oltre che materiale ed assistenziale- costituisce un evento traumatico di gravità tale da determinare nel minore uno sconvolgimento esistenziale ed inevitabili sofferenze interiori, che sono suscettibili di affermazione ricorrendo a delle semplici presunzioni, solo ponendo alla base del ragionamento il dato di fatto incontrovertibile della coincidenza fra il decesso della madre ed il parto, quale evento che ha occasionato l'emorragia che non è adeguatamente contenuta e fronteggiata dal personale della struttura.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass.
28/09/2018, n. 23469)” sino a riconoscere, sulla scorta dell'enunciato principio, il diritto al risarcimento del danno parentale anche al figlio che al momento dell'evento dannoso non era ancora nato12, di talché la pretesa negazione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che la compagnia invoca in riferimento al figlio Parte_3 sul presupposto del decesso della madre dopo sole tre ore dalla sua nascita, dunque in assenza di un significativo rapporto fra i due, non appare
25 meritevole di accoglimento. Né si è reputato di dare corso ad un'istruttoria sul punto in ragione della ritenuta superfluità dell'indagine degli effetti della dolorosa vicenda sul minore, che significherebbe riconoscere la bontà logica del ragionamento, invece avversata dalla circostanza che nelle tabelle milanesi, che individuano i parametri per la quantificazione del danno, la liquidazione non diminuisce in modo proporzionale all'età del figlio. Piuttosto avviene il contrario, perché essa aumenta in modo inversamente proporzionale all'età del bambino poiché il rapporto di interdipendenza con il genitore si presume maggiore, anziché il contrario come in modo del tutto illogico vorrebbe prospettare la compagnia.
11. Passando dunque alla liquidazione del danno, sulla scorta delle emergenze processuali e dei parametri sopra enunciati devono dunque essere riconoscersi a titolo di risarcimento dei danni da perdita di rapporto parentale,
i seguenti importi:
- € 336.346,00 in favore di coniuge convivente della Persona_1
vittima;
- € 359.812,00 in favore di , figlia della vittima;
Parte_2
- € 351.990,00 in favore di , figlia della vittima;
Parte_4
- € 359.812,00 in favore di , figlia della vittima;
Parte_1
- € 367.364,00 in favore di , figlio della vittima;
Parte_3
- € 129.048,00 in favore di , sorella convivente della Parte_5 vittima, come puntualmente confermato dalla prova testimoniale.
11.1. A tali somme, trattandosi di un debito di valore, vanno aggiunti anche gli interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass.,
SS.UU., n. 1712/1995, nella parte in cui ha precisato che “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Nel caso di
26 specie, dunque, devalutando le suddette somme – sulla base degli indici
ISTAT sul costo della vita - al giorno del decesso (15.08.2009)- e, applicando gli interessi legali su tale somme, rivalutate anno per anno (fino alla data del
28 febbraio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva ai seguenti importi ai quali, vanno altresì riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo:
- € 522.366,83 in favore di coniuge convivente della Persona_1 vittima;
- € 558.661,54 in favore di , figlia della vittima;
Parte_2
- € 546.516,71 in favore di , figlia della vittima;
Parte_4
- € 558.661,54 in favore di , figlia della vittima;
Parte_1
- € 570.387,14 in favore di , figlio della vittima;
Parte_3
- € 200.366,00 in favore di , Parte_5
12. Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve dunque trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale nei termini e secondo gli importi sopra indicati.
13. Le spese di lite si liquidano, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale)
e della complessità delle questioni affrontate.
Le stesse, vengono poste integralmente a carico di
[...]
in forza del principio di soccombenza ed in ragione Controparte_6 del rifiuto opposto dalla sola società assicuratrice alla proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis cpc, con ordinanza del 4/05/202313, avendo la compagnia inteso formulare alle parti attrici una controproposta economica peggiorativa, null'altro eccependo se non ragioni di carattere economico;
quest'ultima proposta è stata invero rifiutata dagli attori che non l'hanno ritenuta congrua, essendosi già affidati al prudente apprezzamento del giudice.
13.1. Del pari sono poste a carico della Compagnia le spese nei confronti della , chiamata a difendersi sulla stessa validità del contratto CP_2
stipulato.
13.2. Sono invece integralmente compensate le spese nei confronti del dott.
, in ragione della reciproca soccombenza. P_
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, anche nella qualità di tutrice del padre Parte_1 Per_1 interdetto legale in corso di giudizio, , anche in
[...] Parte_2 qualità di tutrice del germano minore e Parte_3 Parte_4
, anche nella qualità di tutrice di , nei confronti
[...] Parte_5
del dott. e della nonché dell' P_ Controparte_2 [...]
così provvede: CP_6
- Accoglie la domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale formulata iure proprio dagli odierni attori e, per l'effetto, condanna i convenuti, Dott. e nonché P_ Controparte_2 [...]
in solido tra loro, quest'ultima, nei limiti del massimale Controparte_6
garantito e salvo regresso in misura della metà, al pagamento, delle seguenti somme, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria:
- € 497.937,44 in favore di;
Persona_1
- € 534.371,90 in favore di;
Parte_2
- € 534.371,90 in favore di;
Parte_4
- € 534.371,90 in favore di;
Parte_1
- € 558.661,54 in favore di;
Parte_3
- € 236.888,36 in favore di;
Parte_5 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della sentenza al soddisfo;
somme dalle quali vanno detratti gli importi già versati a titolo di provvisionale da altra compagnia.
28 Con
- Condanna A. al pagamento, in favore dei Parte_7
difensori dichiaratisi antistatari delle spese di lite, che si liquidano in €
1.686,00, per spese documentate a titolo di contributo unificato nonché:
- € 60.721,60 oltre IVA e CPA a titolo di compensi in favore dell'Avv.
Domenico Infantino, il quale che ha difeso più parti, oltre IVA e CPA;
- € 29.193,00 oltre IVA e CPA a titolo di compensi in favore dell'Avv.
Caterina Albanese;
- € 29.193,00 oltre IVA e CPA a titolo di compensi in favore dell'Avv.
Domenico Putrino;
- € 22.457,00 oltre IVA e CPA a titolo di compensi in favore di CP_2
[...]
- Compensa integralmente le spese nei confronti del dott. . P_
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 31/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione Cfr. Cass. civ, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577con una pronuncia delle Sezioni Unite risalente all'anno 2008, ricostruendo il rapporto paziente-struttura come un autonomo contratto atipico a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria), al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.. La pronuncia si pone in linea con un arresto ancora precedente delle Sezioni Unite dell'anno 2002, dell'1 luglio 2002, n. 9556, che espressamente dichiara che con il contratto atipico di spedalità la struttura non si obbliga solo a fornire prestazioni di natura alberghiera, ma a mettere a disposizione personale medico ausiliario, paramedico, ad apprestare medicinali e tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. La pronuncia è stata seguita poi da altre delle sezioni semplici, tendenti a qualificare la prestazione gravante sulla struttura sanitaria come di natura complessa in quanto comprendente la fornitura di alloggio e vitto, la messa a disposizione di attrezzature, la sicurezza dei macchinari, la cura del paziente, la vigilanza del reparto, secondo lo schema contrattuale atipico del contratto di spedalità. 4 Cass. Civ., sez. III, sentenza 26 aprile 2022, n. 12965 (rel. P. Porreca) 12 5 Cass. Civ. SS. UU. Sentenza 30.10.2001, n. 13533. 6 Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 05.03.2024, n. 5922. 14 12 Cass. Civ. sentenza n. 4571 del 14 febbraio 2023. 13 “Affinché a definizione della presente controversia ed a tacitazione di ogni futura pretesa ad essa connessa, la convenuta compagnia corrisponda: CP_6
- in favore del coniuge 'importo di 210.000,00; Persona_1
- in favore di ciascuno dei figli della IG.ra , e cioè di , di , di Parte_6 Parte_4 Parte_2 Parte_1
e di l'importo di 230.000,00; Parte_3
- in favore della sorella IG.ra , convivente con la IG.ra , la somma di 70.000 euro” Parte_5 Pt_6
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 661 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
- (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Domenico Infantino (C.F.: , con studio C.F._2
legale in Palmi (RC) Piazza della Libertà n. 17, giusta procura rilasciata in data 20/05/2019; nonché quale tutrice del padre Persona_1
(C.F.: ), interdetto legale, rappresentata nella qualità CodiceFiscale_3 dall'Avv. Domenico Putrino (CF: ); C.F._4
- (C.F.: , rappresentata e Parte_2 C.F._5
difesa dall'Avv. Domenico Infantino (C.F.: , con studio C.F._2
legale in Palmi (RC) Piazza della Libertà n. 17, giusta procura rilasciata in data 20/05/2019; nonché quale tutrice del germano minore,
(C.F.: , rappresentata nella Parte_3 CodiceFiscale_6 qualità e difesa dall'Avv. Caterina Albanese (CF. ); C.F._7
- (C.F.: ), in proprio ed in Parte_4 C.F._8
qualità di tutrice della sig.ra (C.F.: Parte_5
), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Infantino C.F._9
(C.F.: , con studio legale in Palmi (RC) Piazza della C.F._2
Libertà n. 17, giusta procura rilasciata in data 20/05/2019;
1 - Parte attrice -
E
Il dott. (C.F.: , rappresentato e difeso, P_ C.F._10 come in atti, dall'avv. Antonino Lacopo (C.F.: ), con C.F._11 studio in Siderno Piazza Marconi n. 6;
- Parte convenuta -
(P.IVA: ), in persona del presidente del Controparte_2 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, dott. , rappresentata e difesa, Controparte_3 come in atti, dagli avv.ti Ettore Tigani (C.F.: ) e Pasquale C.F._12
Simari (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Taurianova C.F._13
(RC) viale XXIV Maggio n. 26, è elettivamente domicilia;
- Parte convenuta e
parte attrice in riconvenzionale trasversale -
NONCHE'
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Stefano Rossi (C.F.: , con studio in C.F._14
Roma via Pinciana n. 25
- Terza chiamata in causa –
Oggetto: azione risarcitoria per responsabilità medica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In conseguenza del decesso della IG.ra , avvenuto in Parte_6 data 15.08.2009, dopo aver dato alla luce il quarto figlio nella Casa di Cura
Villa Elisa, gli attori , anche nella qualità di tutrice del Parte_1
padre interdetto legale in corso di giudizio, Persona_1 Parte_2
, anche in qualità di tutrice del germano minore
[...] Parte_3
e , anche nella qualità di tutrice di Parte_4 Parte_5 agivano in giudizio per il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, sofferti per perdita della congiunta, coniuge, madre e sorella.
2 1.2. A tal fine, evocavano in giudizio il dott. e la P_ Controparte_2
per sentire accogliere le richieste risarcitorie secondo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in giudizio e ribadite nella comparsa conclusionale, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
1.3. Gli attori esponevano che la IG.ra era deceduta a Parte_6
causa di un'emorragia post partum e che il decesso era ascrivibile alla responsabilità del ginecologo in servizio presso la struttura, dott. P_
, per avere lo stesso omesso di prestare la dovuta vigile osservazione
[...] della paziente nei tempi immediatamente successivi all'espulsione del feto
(avvenuta intorno alle ore 9:50), così ignorando e sottovalutando l'atonia uterina e le perdite emorragiche intervenute, nonché di disporre gli esami ematici indispensabili per la verifica dell'entità delle perdite.
Inoltre contestavano l'imperizia nell'esecuzione di un tamponamento utero- vaginale, in maniera erronea ed incompleta, tale da non riuscire ad arginare la perdita ematica;
la somministrazione di farmaci utero-tonici in dosi insufficienti;
l'omessa somministrazione di liquidi aventi funzioni di espansori plasmatici ed il ricorso a trasfusioni di sangue;
l'imprudente ritardato della richiesta di intervento di un medico anestesista, al fine di praticare un possibile intervento di isterectomia, con ciò cagionando la morte della paziente, sopraggiunta dopo circa tre ore dal parto.
1.4. Sottoposto a procedimento penale (RGNR 2786/2009) per il reato omicidio colposo ex art. 589 c.p. e per il reato di cui agli artt. 61, n.2 e 476
c.p., per aver alterato la cartella clinica della paziente deceduta falsificando materialmente gli orari corrispondenti all'evoluzione clinica e alle operazioni effettuate, il convenuto medico veniva riconosciuto dal Tribunale Penale di
Palmi colpevole dei reati a lui ascritti, previa riqualificazione del reato di cui al capo B), nel reato di falso ideologico ex art. 479 c.p. e condannato alla pena di anni due e mesi di reclusione (Sentenza n. 957/2016).
1.5. Con la stessa sentenza n. 957/2016, il Tribunale Penale di Palmi condannava inoltre, il dott. , in solido con il responsabile civile, P_
al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Controparte_2
3 da liquidarsi in separato giudizio in sede civile, riconoscendo una provvisionale di € 50.000,00 ciascuno, in favore del coniuge e figli della vittima ed € 15.000,00 in favore della sorella, . Parte_5
La decisione veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Reggio
Calabria, che con sentenza n. 110 del 25.01.2018 confermava le statuizioni civili rese dal primo giudice, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Invero, le statuizioni civili venivano confermate anche nel giudizio di
Cassazione, con sentenza n. 32414/2019, con la quale il Supremo Giudice rigettava il ricorso ai fini civili, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite parti civili.
In seguito a lettera di diffida e messa in mora del 20.05.2019, la compagnia assicuratrice del dott. , provvedeva alla P_ Controparte_5 corresponsione, in favore delle parti civili, della somma di € 214.000,00 che si aggiungeva all'importo già corrisposto in precedenza (€ 265.000,00).
Stante l'insufficienza della somma corrisposta a titolo di provvisionale (€
479.000,00) ai fini del ristoro di tutti i danni patiti, gli attori avviavano nei confronti dei convenuti e delle rispettive compagnie assicuratrici la procedura di mediazione, che aveva tuttavia esito negativo.
1.6. A fronte dell'incontrovertibile diritto al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili a seguito del decesso della propria congiunta -riconosciuto dal giudice penale con statuizione divenuta irrevocabile agli effetti civili resa ai sensi dell'art. 578 c.p.p.1, gli attori adivano il Giudice civile ai fini della liquidazione del quantum risarcitorio.
1.7. Chiedevano, in particolare, il riconoscimento e la liquidazione delle seguenti voci di danno: 1 Art. 578 c.p.p. “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.” 4 a) Danni iure hereditatis: - danno biologico patito dalla congiunta, deceduta dopo circa tre ore dal parto, dunque, dopo un lasso di tempo apprezzabile, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- danno da perdita della vita, diverso dal danno alla salute, quantificato in € 500.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- danno morale, da intendersi quale sofferenza psichica patita dalla paziente, da quantificarsi in misura non inferiore ad €
200.000,00;
b) Danni risarcibili iure proprio: - danno da perdita delle relazioni parentali, oltre al danno morale ed al danno esistenziale, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 300.000,00 pro capite, per il marito, Per_1
e i figli, , e;
€400.000,00 per il figlio
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_2
, privato sin dalla nascita del rapporto con la madre ed €150.000,00 Pt_3 per la sorella della de cuius, ; - danno patrimoniale da lucro Parte_5
cessante, per la perdita del contributo economico della congiunta che in precedenza aveva svolto mansioni di collaboratrice domestica, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 100.000,00; con una richiesta risarcitoria complessiva di € 2.650.000,00 dai quali andava detratto quanto già percepito in acconto a titolo di provvisionale (€ 479.000,00).
2. Il 31.08.2021 si costituiva in giudizio il dott. , il quale attribuiva P_
il decesso della sig.ra alle carenze organizzative di , per Parte_5 CP_2 non aver garantito la presenza in struttura del personale sanitario necessario a gestire l'emergenza nella data indicata, trattandosi di giornata festiva.
Evocava, dunque, la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c. Contestava, nel quantum, la pretesa azionata ritenendola eccessiva e sproporzionata.
3. In data 8 luglio 2021, si costituiva in giudizio la che in via Controparte_2 preliminare chiamava in garanzia la compagnia Controparte_6 in forza della polizza assicurativa retroattiva RCT/O n. ITPMM1000474.
[...]
Deduceva, invero, di aver tempestivamente denunciato il sinistro alla società assicuratrice, con raccomandata a/r inoltrata alla società Broker, Willis Italia
5 S.p.A, in data 11 marzo 2011, subito dopo aver ricevuto (in data 24.02.2011) la notifica del decreto di citazione del responsabile civile, a seguito di richiesta avanzata al G.U.P. del Tribunale Penale di Palmi dalle parti offese costituite parte civile nel procedimento penale RGNR 2566/2010, avviato nei confronti del dott. . P_
Inoltre, nella stessa comparsa formulava domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del dott. , sul presupposto P_ dell'accertamento in sede penale in ordine alla responsabilità del decesso della sig.ra , da ascriversi in via esclusiva alla condotta Parte_5 gravemente colposa del professionista in servizio, rilevando che la responsabilità solidale della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c., operante nei rapporti con i terzi (creditori/danneggiati) non fosse invocabile nei rapporti interni tra condebitori solidali, con conseguente diritto della struttura di agire in regresso o rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.
Nel merito, la struttura convenuta contestava nel quantum la pretesa risarcitoria deducendo la genericità delle allegazioni di parte attrice in ordine ai danni conseguenza lamentati.
3.1. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria ed in via subordinata, l'autorizzazione a chiamare in garanzia la società
[...]
nonché alla citazione in giudizio il dott. per CP_6 P_
l'accertamento della sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente condanna al rimborso di tutte le somme poste a carico della struttura sanitaria a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori. In via ulteriormente subordinata, chiedeva che il quantum risarcitorio fosse limitato a quanto effettivamente dovuto e documentato in corso di causa.
4. In data 23.02.2022 si costituiva in giudizio che Controparte_7 deduceva:
- l'omessa produzione, da parte della struttura convenuta, della polizza assicurativa richiamata nell'atto di costituzione;
6 - la non operatività della polizza, ritenendo che il sinistro, ossia la richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'assicurato (art. 2 polizza), coincidesse non già, come dedotto dalla struttura sanitaria, con la notifica del decreto di citazione in giudizio, avvenuta il 24.02.2011, bensì con il sequestro della cartella clinica ad opera dell'autorità Giudiziaria, avvenuto il 15 e il 18 agosto
2009, dunque, al di fuori dello spazio temporale di vigenza della polizza, ritenendo che il sequestro denotasse la consapevolezza, da parte dell'assicurato, dell'esistenza di un' inchiesta giudiziaria promossa. richiamava, ai fini dell'esclusione della copertura assicurativa, l'art. CP_6
7 della polizza in forza del quale sono esclusi i sinistri già noti all'ufficio competente del contraente prima della data di effetto dell'assicurazione, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori.
Invocava, in via subordinata, i limiti contrattualmente convenuti: massimale
3.500.000,00 euro per l'intero periodo di retroattività; franchigia fissa per sinistro pari a € 50.000,00; coassicurazione indiretta ex art 1910 c.c. con polizza stipulata dal dott. ; esclusione del rimborso spese legali e P_ tecniche sostenute dall'assicurato per legali e tecnici non designati o approvati dalla società assicuratrice;
facoltà di surrogarsi ex art. 1916 c.c. nei diritti di rivalsa spettanti a anche nei confronti dei dipendenti. CP_2
4.1. La società assicuratrice eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità della domanda proposta dalla tutrice di per Parte_5 mancanza di autorizzazione del Giudice tutelare nonché la carenza di titolarità attiva del diritto controverso, non avendo gli attori provato il rapporto parentale che li legava alla de cuis.
Nel merito, chiedeva la graduazione della responsabilità in capo al dott.
e alla struttura sanitaria convenuta, facendo comunque salvo il P_ proprio diritto di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti del sanitario per le somme eventualmente pagate in eccesso rispetto al grado di colpa accertato in concreto in capo a , nonché il proprio diritto di surrogazione ex CP_2
art. 1916 c.c. nei diritti di rivalsa spettanti a nei confronti del dott. CP_2
. P_
7 contestava, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria azionata, CP_6
deduceva la genericità ed infondatezza delle allegazioni attoree, non potendo i danni conseguenza lamentati ritenersi sussistenti in re ipsa.
Contestava, in particolare, il diritto del figlio di ottenere risarcimento Pt_3 del danno da perdita del rapporto parentale, in considerazione del brevissimo lasso di tempo, di sole poche ore, intercorso tra la nascita e il decesso della madre.
La società assicuratrice contestava anche la risarcibilità iure hereditatis del danno terminale, liquidabile alla vittima a condizione che il decesso non sia istantaneo e che emerga prova che la vittima abbia avuto percezione della propria imminente morte, che nella fattispecie è inesistente.
5. In esito ad istruttoria documentale ed acquisita la prova testimoniale nei limiti dei capitoli ammessi, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6. La domanda risarcitoria avanzata dagli attori è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
6.1. Devono innanzitutto rigettarsi le eccezioni preliminari sollevate da
[...] in ordine alla carenza di titolarità attiva del diritto Controparte_6 controverso ed al difetto di rappresentanza di per Parte_5
mancanza dell'autorizzazione dal Giudice tutelare.
Ed invero, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori per difetto di prova del legame parentale con la de cuis è ampiamente superata dalla documentazione in atti, in particolare, si richiama il certificato dello stato di famiglia del IG. e le certificazioni Persona_1
anagrafiche delle sorelle e , allegate in data Parte_5 Pt_6
20/04/2022, nonché le sentenze con cui il Giudice penale ha riconosciuto alle costituite parti civili (coniuge, figli e sorella della vittima) il diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso della propria congiunta,
8 rimettendole innanzi al Giudice civile ai soli fini della liquidazione del quantum risarcitorio2.
Anche l'eccezione di difetto di rappresentanza di è priva di Parte_5 pregio emergendo per tabulas dagli atti di causa che la stessa si è regolarmente costituita parte civile nel processo penale incardinato nei confronti del Dott. , per il tramite della tutrice, , P_ Parte_4
all'uopo autorizzata con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale
Civile di Palmi del 03.02.2011, versato in atti con produzione tempestiva del
20/04/2022.
6.2. Né possono invero trovare accoglimento le eccezioni formulate dalla società assicuratrice in ordine alla inoperatività della polizza per CP_6 la verificazione del sinistro al di fuori dell'arco temporale di vigenza della polizza medesima.
Emerge infatti dagli atti di causa che la polizza assicurativa in oggetto, avente decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24 del
31.12.2011, è una polizza professionale con clausola “claims made” e retroattività al 27.04.2000, tale dunque da coprire dunque i sinistri, ossia le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula del contratto assicurativo (03.02.2011), ancorché originate da errori per prestazioni professionali rese in passato, purché non note al momento della stipula della polizza.
Nella fattispecie, è con la notifica effettuata in data 24.02.2011 del decreto di citazione del responsabile civile -emesso dal G.U.P. del Tribunale Penale di
Palmi su istanza delle parti offese, costituite parti civili nel proc. Penale RGNR
2566/2010 avviato nei confronti del dott. che la ha avuto CP_8 CP_2
notizia dell'esistenza di una richiesta risarcitoria da parte dei congiunti della paziente deceduta, d'altro canto la circostanza non risulta smentita da altri atti. 2 c.f.r. sentenza Tribunale di Palmi n. 957/2016, confermata, ai soli fini civili, nei successivi gradi di giudizio da sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 110/2018 e sentenza della Corte di Cassazione n. 32414/2019 9 Deve, dunque, ritenersi operante la copertura assicurativa invocata da CP_2
essendo comprovato in atti che il sinistro (cioè a dire la richiesta
[...] risarcitoria) si sia verificato il 24.02.2011, data di notifica del decreto di citazione in giudizio del responsabile civile, dunque, nell'arco temporale di vigenza della polizza assicurativa (dalle ore 24 del 31.12.2010 alle ore 24 del
31.12.2011).
7. Passando al merito della domanda, si osserva come la vicenda processuale trae origine dal decesso della sig.ra , avvenuto il Parte_6
15.08.2009 presso la struttura a distanza di poche ore dalla Controparte_2 nascita del quarto figlio, a causa di un'emorragia post Parte_3
partum non adeguatamente fronteggiata dal personale medico di turno.
L'evento risulta infatti ascrivibile alla condotta gravemente colposa ed imperita del ginecologo in servizio, il convenuto dottore , del P_ quale è stata accertata con sentenza n. 957/2016 del Tribunale di Palmi la responsabilità per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e di falso ex art. 476 c.p., riqualificato in falso ideologico, ex art. 479 c.p., per aver falsificato la cartella clinica. La predetta decisione ha statuito la condanna dell'imputato in solido con il responsabile civile, al Controparte_2 risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio e riconosciuto una provvisionale di € 50.000,00 in favore di ciascuna parte civile (coniuge e figli della de cuius) e di € 15.000,00 in favore della sorella, . Parte_5
7.1. L'istruttoria dibattimentale ha certificato che il decesso della paziente, avvenuto a distanza di poche ore dal parto, sia da imputarsi alla condotta gravemente colposa del ginecologo in servizio presso , per aver CP_2
posto in essere un comportamento: “Colposamente negligente, in quanto omissivo delle indispensabili indagini cliniche e di laboratorio atte a valutare
l'entità dell'emorragia in corso e per non aver posto in essere adeguate e tempestive misure terapeutiche farmacologiche necessarie a contrastare la perdita ematica e le possibili complicanze derivanti dalla perdita di liquidi e dalle sopravvenuta CID”; - colposamente imprudente per aver eseguito il
10 tamponamento utero-vaginale senza effettuare la necessaria, preventiva, anestesia della paziente, ponendo in essere una manovra dolorosa, riconosciuta causa generatrice di un riflesso vago-vagale cardio-inibitorio, ad elevato rischio di mortalità”; - “Gravemente imperito per aver realizzato in maniera erronea, contravvenendo alle leggi dell'arte medica, il tamponamento utero-vaginale consentendo a che l'emorragia uterina potesse proseguire sino al manifestarsi dello stato di shock”.
7.2. Vi è da dire che la responsabilità dell'imputato in ordine an entrambi i reati a lui ascritti, capo A) reato ex art 589 c.p. e capo B) reato ex art 476
c.p. riqualificato nel delitto di cui all'art. 479 c.p., è stata confermata anche in appello, sebbene sia stata emessa statuizione di non doversi procedere in ordine al reato di omicidio colposo per intervenuta prescrizione.
La Corte di Appello, in esito a compiuta istruttoria, ha infatti confermato la ricostruzione operata dal primo giudice ribadendo che il decesso della signora
è eziologicamente ascrivibile alla condotta gravemente colposa Parte_5
del dott. per aver sottovalutato l'entità dell'emorragia e P_ somministrato dosi di farmaco anti-emorragico incongrue rispetto alla reale situazione e per aver ritardato la richiesta di ausilio del medico anestesista, tanto da essere costretto ad eseguire una “manovra azzardata” (il tamponamento utero-vaginale) foriera di ulteriori pregiudizi.
La circostanza che nel giudizio di appello il reato di omicidio colposo sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, non scalfisce quanto emerso in sede dibattimentale in ordine alla responsabilità del dott. nella P_ causazione dell'evento dannoso tant'è che le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado sono state confermate sia in esito al giudizio di appello, con sentenza della C.d.A. di Reggio Calabria n. 110/2018, che nel giudizio di Cassazione, avendo la Suprema Corte rigettato il ricorso agli effetti civili proposto dal dott. (c.f.r. sentenza Corte di Cassazione n. P_
32414/2019 in atti).
8. Sul piano sistematico si osserva come la vicenda di cui si controverte si colloca sotto il profilo temporale in epoca antecedente all'emanazione della
11 legge n. 24/2017 Gelli-Bianco. Ed invero, già prima dell'intervento delle due principali riforme in materia (legge n. 189/2012 e legge n. 24/2017), la responsabilità della struttura sanitaria è stata pressoché pacificamente ricondotta all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, sia pure del tutto autonoma da quella del professionista3.
In virtù della delineata funzione del contratto, la struttura sanitaria è quindi tenuta a fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno oltre alla prestazione principale di natura medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, ivi compresi gli obblighi informativi.
Ricondotta il rapporto con la Casa di Cura Villa Elisa ad un autonomo contratto di spedalità, la responsabilità per l'inadempimento deve essere ricostruita sulla scorta delle linee tracciate dall'art. 1218 c.c. e per quanto concerne le prestazioni mediche erogate per il tramite degli ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura, consente di abbandonare il richiamo alquanto artificioso alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.
Sul punto si richiama un recente arresto della giurisprudenza di legittimità4 che ha affermato come “In tema di responsabilità medica, con riguardo al regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi ausiliari nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che dev'essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 cod. civ. pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa di quest'ultimo deve essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e
2055, terzo comma, cod. civ., atteso che, diversamente, l'attribuzione di un diritto di regresso ovvero rivalsa integrale ridurrebbe il rischio d'impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto, in ipotesi, con l'azione di rivalsa, distinta, quest'ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione originaria da parte di uno di essi;
tutto ciò salvo che la struttura dimostri, un'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione
(nel qual caso, logicamente, ne può e deve rispondere solo lo stesso) (cfr.
Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass., 29/10/2021, n. 29001).
La riforma del 2017, nel ridisegnare il sistema della responsabilità in materia sanitaria e medica attraverso l'istituzione del cd. “doppio binario”, non ha fatto altro che confermare la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 e 1228 c.c., con tutte le conseguenze che ne derivano anche in termini di ripartizione dell'onere della prova.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte con orientamento ormai pacifico ha chiarito che -qualificata la responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria che l'azienda sanitaria debitrice deve adempiere personalmente (ex
13 art. 1218 c.c.) o tramite il personale sanitario (ex art. 1228 c.c.)- il riparto dell'onere probatorio deve seguire i principi di propri dell'archetipo contrattuale, in forza dei quali il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento5.
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella recente giurisprudenza della
Suprema Corte che, in materia di inadempimento delle obbligazioni professionali -tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica- ha ribadito che “…è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 7.12.2017, n. 29315; Cass
15.02.2018, n. 3704; Cass. 20.08.2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti, Cass.
29.03.2022, n. 10050; Cass. 27.02.2023, n. 5808)” 6.
8.2. Con riferimento al predetto riparto dell'onere della prova, si osserva come gli attori hanno convenuto in giudizio sulla scorta Controparte_2
dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti della paziente ivi deceduta, invocando la presunzione di pari responsabilità dei debitori in solido.
La villa Elisa, dal canto proprio, ha formulato la domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del dott. , volta a dimostrare l'esclusiva P_ responsabilità del medico ai fini dell'azione di regresso nei confronti del condebitore.
Sennonché, si osserva come la struttura sanitaria, gravata dell'onere probatorio, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento della prestazione mediante la predisposizione di tutte le misure gestionali, organizzative, di vigilanza e controllo, utili al governo del rischio clinico che, nell'esercizio della propria attività in forma imprenditoriale, ha il potere oltre che il dovere di governare.
Osta dunque all'accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, che consentirebbe il superamento della presunzione di pari responsabilità fra struttura e medico, l'omessa allegazione e prova, esigibile da parte di CP_2
sulla scorta del principio della vicinanza della prova, dell'adozione in
[...] concreto di tutte le misure organizzative a scongiurare l'evento. Risulta infatti a tal fine insufficiente il richiamo da parte della casa di cura al contenuto della sentenza penale che ha stabilito la falsificazione del contenuto della cartella clinica in ordine agli orari in cui sono insorte le complicanze, tenuto conto della circostanza che le perdite ematiche anomale sono state riscontrate dal personale paramedico alle ore 10:30 e che la situazione clinica della paziente alle ore 11:00 era del tutto precipitata.
Nel presente giudizio, infatti, non si controverte dell'accertamento della responsabilità penale finalizzata alla condanna dell'imputato, dunque nei termini della probabilità prossima alla certezza circa la sussistenza del nesso di causalità fra condotta omissiva del sanitario e l'evento, bensì del duplice accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi della struttura verso la paziente mediante l'attuazione delle adeguate misure organizzative utili ad evitare l'evento nei termini della regola della preponderanza dell'evidenza; mentre invece, ai fini dell'azione di regresso fra condebitori in solido, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del decesso in considerazione dell'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Tale circostanza nel caso
15 che occupa non si riscontra già solo in considerazione della valutata insufficienza delle pratiche mediche eseguite dal sanitario, il quale pur essendo intervenuto tempestivamente sulla paziente, non ha efficacemente gestito l'emorragia sottostimandone la gravità. Ciò non può considerarsi imprevedibile o inevitabile.
In tale ultima prospettiva deve rilevarsi come la , attrice in CP_2
riconvenzionale nei confronti del dott. , non abbia fornito elementi P_ idonei a stabilire che fossero state in concreto approntate tutte le misure organizzative idonee a far fronte alle emergenze nei giorni festivi, non avendo né allegato, né provato che il personale sanitario fosse adeguatamente proporzionato al numero delle degenti ricoverate nel reparto di ostetricia nella giornata in cui si è verificato l'evento, né che nelle stesso frangente in cui la
IG.ra si aggravava non fosse in atto un ulteriore parto, o una Parte_5 pratica medica tale da richiedere l'attenzione dell'unico medico in servizio in ragione delle scelte organizzative adottate dalla struttura. Tali considerazione
è supportata dalle dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_1 paramedico che ha allertato il dottore, le quali sono riportate alla pagina 9 della sentenza di primo grado allegata da parte attrice, il quale ha affermato che alle ore 10:30 il dott. si trovava nel reparto ubicato ai piani P_
inferiori rispetto alla sala travaglio dov'era tenuta in osservazione la IG.ra
, intento a prestare assistenza alle altre pazienti. Parte_5
Se dunque per un verso non può in alcun modo dubitarsi dello stretto nesso di causalità fra la condotta omissiva del dott. ed il decesso della IG.ra P_
, per altro, non può ritenersi adeguatamente dimostrata Parte_6
nella sede civile, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità che accomuna i debitori in solido, la circostanza che la struttura sanitaria avesse posto in atti tutte le misure organizzative necessarie ad evitare l'evento.
Risulta infatti pacificamente dimostrata l'assenza dell'anestesista dalla struttura nella data dell'evento, così come quella di altro personale medico in grado di intervenire a supporto del dott. , unico ginecologo in servizio P_
16 nella data in cui si è verificato il decesso della IG.ra nel reparto Parte_5
di ostetricia.
Tali circostanze inducono la giudicante ad escludere l'oggettiva imprevedibilità ed l'inevitabilità della complicanza occorsa in un giorno festivo, in quanto non vi è in atti la prova dell'assunzione di tutte misure organizzative volte a scongiurare eventi simili a quello occorso il 15 agosto
2009 presso la , condizione necessaria per l'esclusione della CP_2 responsabilità della struttura ai fini dell'azione di regresso.
Deve dunque rigettarsi la domanda riconvenzionale trasversale, riconoscendosi per converso la responsabilità solidale di con Controparte_2
il dott. , ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in relazione ai danni patiti P_ dagli attori per la perdita della propria congiunta, con diritto della stessa di essere manlevata dalla società assicuratrice, in Controparte_6 forza della polizza RCT/O n. ITPMM1000474, in atti, nei limiti contrattualmente convenuti.
9. Acclarata, dunque, la condotta illecita gravemente colposa del medico convenuto ed il nesso eziologico tra la stessa ed il decesso della comune dante causa degli attori, stabilita inoltre la presunzione di pari responsabilità del dottore e della struttura, in difetto di prova positiva dell'adozione di tutte le misure organizzative necessarie, occorre procedere alla individuazione ed alla liquidazione dei danni conseguenza patiti dai congiunti della IG.ra
iure proprio e iure hereditatis. Parte_6
9.1. La domanda risarcitoria dei familiari comprende, nello specifico, le seguenti voci di danno:
a) i danni iure hereditatis:
- danno biologico patito dalla congiunta, per intervenuto decesso a circa tre ore dal parto, in misura non inferiore ad € 100.000,00;
- danno da perdita della vita, diverso dal danno alla salute, quantificato in €
500.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- danno morale, da intendersi quale sofferenza psichica patita dalla paziente, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 200.000,00;
17 b) i danni iure proprio:
- danno da perdita delle relazioni parentali da quantificarsi in misura non inferiore a: € 300.000,00 pro capite, per il marito, e i figli, Persona_1
, e;
€ 400.000,00 per il figlio , privato Parte_4 Parte_1 Parte_2 Pt_3 sin dalla nascita del rapporto con la madre;
€ 150.000,00 per la sorella della de cuius, ; Parte_5
- danno patrimoniale da lucro cessante, non potendo più fruire del contributo economico della congiunta che in precedenza svolgeva il lavoro di donna delle pulizie, chiesto in misura non inferiore ad € 100.000,00.
9.2. Orbene, quanto alla prima categoria di danni, quelli invocati iure successionis, occorre rilevare con particolare riferimento al danno da perdita anticipata della vita, che per orientamento ormai univoco della giurisprudenza, qualora il decesso sia avvenuto immediatamente o dopo un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni personali, il danno cd. tanatologico,
(consistente nella perdita anticipata della vita come bene autonomo e distinto dal bene salute) esso non è suscettibile di autonomo risarcimento iure hereditatis, in quanto fruibile solo dal titolare, dunque, insuscettibile di liquidazione per equivalente.
Invero, come chiarito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 27 ottobre
1994, n. 372) e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sezioni
Unite sent. 22 luglio 2015 n. 15350), presupposto per il risarcimento del danno da perdita della vita è la capacità giuridica, riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente, di guisa che la morte immediata è entità in sé non risarcibile7. L'assunto ha trovato ulteriore conferma nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione con cui è stato ribadito il principio 7 Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza 22 luglio 2015 n. 15350 “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo 18 in forza del quale “se la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis non essendo predicabile, come visto, nell'attuale sistema della responsabilità civile la risarcibilità del danno tanatologico…”8.
In virtù dei principi giurisprudenziali sopra esposti, non può dunque trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da morte anticipata formulata dagli attori iure hereditatis.
Inoltre, essendo documentato in atti che la morte della paziente è avvenuta a distanza di circa tre ore dal parto, non può neppure riconoscersi agli eredi né il cd. danno biologico terminale, trattandosi di una lesione dell'integrità fisica per la cui risarcibilità è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento del danno in oggetto in capo alla vittima, né tantomeno il danno mortale (cd. danno catastrofico), invocato dai congiunti in maniera generica, in assenza di elementi idonei a far ritenere che, nel brevissimo arco temporale intercorso tra il parto ed il decesso, la paziente sia stata in condizione di percepire il proprio stato, assistendo lucidamente allo spegnimento della propria vita.
9.3. Per quanto concerne invece i danni invocati dagli attori iure proprio, deve rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante, in quanto generica nelle allegazioni nonché priva di qualsiasi riscontro, anche solo indiziario, idoneo a dimostrare l'esistenza e l'entità di tale tipologia di danno. Non può infatti assumere alcuna rilevanza la deduzione, solo genericamente formulata in atti e non ulteriormente supportata, circa la perdita di possibili introiti patrimoniali che la congiunta avrebbe potuto garantire ai familiari con il proprio lavoro di collaboratrice domestica. 8 Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 21415/2024. Cfr. anche Cass. Civ. n. 26851/2023. 19 Non risulta versato in atti alcun documento contabile, fiscale o di altro genere
(buste paga, dichiarazione dei redditi, etc.) idoneo a dimostrare, anche sotto un profilo meramente indiziario, quale fosse il contributo economico fornito dalla sig.ra con i proventi del proprio lavoro, rendendo così Parte_5 impossibile l'individuazione e la quantificazione, sia pure in termini presuntivi, statistici o probabilistici, della perdita patrimoniale da lucro cessante lamentata.
9.4. Quanto ai pregiudizi non patrimoniali appare utile premettere una breve ricostruzione della funzione della categoria così come recentemente offerta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione9, secondo un orientamento ormai consolidato.
Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.).
Sia la Corte Costituzionale (decisione n. 233 del 2003) sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 26972 del 2008) hanno ribadito in maniera univoca, la natura “unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale” chiarendo che “Sul piano delle categorie giuridiche, l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa come unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto,
a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici), procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di 9 cfr. ex multis, Cass. n. 2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, Corte Cost. n. 325/2014) 20 esperienza, le presunzioni” (ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n.
18217/23).
Pertanto “il giudice di merito -nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile- deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte Costituzionale (n. 235 del 2014, punto
10.1 e ss.), anche di quanto disposto dal legislatore nazionale sugli artt. 138
e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017,
n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico-relazionale dal danno morale. Ne deriva che il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell'aspetto dinamico- relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Tale regola di giudizio si pone in una linea con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 235/2014,
233/2003 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea
(sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006;
e, quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, n. 8827/2003)”
(Cass Civ. b. 18127/23 cit.).
9.5. Ferma restando l'unitarietà del danno non patrimoniale, con conseguente divieto di duplicazioni risarcitorie cui si perverrebbe ove venissero attribuiti nomi diversi a pregiudizi identici, il giudice di merito dovrà procedere ad un accertamento concreto e non astratto del danno ed all'esito di una compiuta istruttoria, avvalendosi anche del fatto notorio, delle massime di esperienza, delle presunzioni, operare una compiuta valutazione della lesione non patrimoniale, valorizzando sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nel rapporto interiore con sé stesso), sia quelle incidenti nella sfera dinamico-relazionale (che si dipanano nell'abito delle relazioni del soggetto con la realtà esterna).
21 La Suprema Corte, senza mai sconfessare la configurazione unitaria del danno non patrimoniale a suo tempo patrocinata dalle Sezioni Unite del 2008, ha invero sottolineato la marcata autonomia delle sue componenti, accentuando la dicotomia tra vulnus alla dimensione dinamico-relazionale e sofferenza interiore. Si veda, ad esempio, Cass. civ. sez. III, 10 novembre
2020, n. 25164, dove si sottolinea appunto che il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico- legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. (Conforme
Cass. Sez. III ord. n. 15733 del 17/05/2022).
Con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, è quello della corrispondenza su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa. Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima (Cass. civ. sez. III, ord. 4 novembre 2020, n.
24473).
10. In particolare, alla stregua dei richiamati principi di unitarietà, integralità
e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, occorre rilevare che costituisce una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, atteso “…che la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono
22 che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato10”.
In forza degli stessi princìpi, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già̀ comprende lo sconvolgimento dell'esistenza costituendone una componente intrinseca.
La giurisprudenza ha invero chiarito che la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale è ammessa subordinatamente all'evidenza della diversità̀ del bene o interesse oggetto di lesione.
Ne deriva che le componenti di danno morale soggettivo e di danno esistenziale, invocate iure proprio dagli odierni attori, devono ritenersi insite nel danno da perdita del rapporto parentale, essendo lo stesso una voce di danno che va aldilà del dolore che la morte in sé di una persona cara determina nei parenti superstiti, concretizzandosi nel vuoto affettivo ed emotivo determinato dall'impossibilità di godere della presenza del de cuius
e del rapporto con lo stesso, nella irreversibile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra sorelle e nello scardinamento delle abitudini di vita insieme, nella inevitabile alterazione che una siffatta scomparsa produce anche nelle relazioni tra i familiari superstiti.
In virtù della sopra delineata natura e funzione del danno parentale e della considerazione che è l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare superstite, desumibile anche tramite presunzioni semplici, massime di comune esperienza o fatti notori, la
Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ai figli superstiti, indipendentemente dalla età che avevano al momento del sinistro occorso al genitore, giungendo persino a 10 Ex multis, Cass. Civ. sentenza 11 novembre 2019, n. 28989 23 riconoscerlo al figlio non ancora nato al momento del sinistro che abbia coinvolto uno dei genitori11.
10.1. Posto dunque che nella fattispecie che occupa risulta comprovato il rapporto di parentela sussistente tra gli attori e la de cuius e che, sulla base degli elementi emersi in fase istruttoria e secondo l'id quod plerumque accidit, il decesso della IG.ra -all'età di soli 44 anni e nelle Parte_6
improvvise circostanze di fatto determinatesi che hanno trasformato il giorno più lieto per una famiglia in un drammatico giorno di lutto- ha creato nei congiunti con lei conviventi, marito e quattro figli, tre dei quali minori nonché la sorella disabile, gravi pregiudizi sia sotto il profilo soggettivo a causa del vuoto emotivo ed affettivo, sia per la sofferenza interiore che una perdita del genere inevitabilmente crea nei propri più stretti congiunti, sia ancora sotto il profilo dinamico-relazionale, avendo determinato l'evento letale, un irreversibile peggioramento delle abitudini di vita dei familiari e l'alterazione delle loro relazioni.
A tale proposito è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza di primo grado nella quale emerge la dedizione con la quale la maggiore delle figlie, unica maggiorenne all'epoca dei fatti di causa, dopo il Parte_4 decesso della madre si è dedicata interamente alle cure del fratellino e della famiglia, abbandonando il progetto universitario che era in procinto di intraprendere. Del pari è di tutta evidenza il peso della perdita della moglie per il coniuge della IG.ra , padre di quattro figli, tre minorenni Parte_5 fra cui due ragazze nell'età dell'adolescenza ed un neonato, oltre ad una giovanissima donna, nonché le conseguenze pregiudizievoli per la IG.ra
, affetta da disabilità ed accolta dal nucleo familiare della Parte_5
sorella.
Deve essere quindi riconosciuto nei confronti degli odierni attori il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale da parametrarsi al massimo dei valiori, sulla scorta delle tabelle milanesi, in ragione dell'età della 11 Cass. Civ. sentenza n. 4571 del 14 febbraio 2023. 24 vittima al momento del decesso, nonché dell'età dei congiunti superstiti, del rapporto di convivenza, della composizione, del numero delle persone inserite stabilmente nel nucleo familiare.
Con la necessaria precisazione in relazione al figlio , nato nello stesso Pt_3 giorno del decesso, che la perdita della madre -figura infungibile e certamente fondamentale nella crescita psico-fisica e nella formazione della personalità di ogni individuo in virtù del suo imprescindibile apporto affettivo ed emotivo, oltre che materiale ed assistenziale- costituisce un evento traumatico di gravità tale da determinare nel minore uno sconvolgimento esistenziale ed inevitabili sofferenze interiori, che sono suscettibili di affermazione ricorrendo a delle semplici presunzioni, solo ponendo alla base del ragionamento il dato di fatto incontrovertibile della coincidenza fra il decesso della madre ed il parto, quale evento che ha occasionato l'emorragia che non è adeguatamente contenuta e fronteggiata dal personale della struttura.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass.
28/09/2018, n. 23469)” sino a riconoscere, sulla scorta dell'enunciato principio, il diritto al risarcimento del danno parentale anche al figlio che al momento dell'evento dannoso non era ancora nato12, di talché la pretesa negazione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che la compagnia invoca in riferimento al figlio Parte_3 sul presupposto del decesso della madre dopo sole tre ore dalla sua nascita, dunque in assenza di un significativo rapporto fra i due, non appare
25 meritevole di accoglimento. Né si è reputato di dare corso ad un'istruttoria sul punto in ragione della ritenuta superfluità dell'indagine degli effetti della dolorosa vicenda sul minore, che significherebbe riconoscere la bontà logica del ragionamento, invece avversata dalla circostanza che nelle tabelle milanesi, che individuano i parametri per la quantificazione del danno, la liquidazione non diminuisce in modo proporzionale all'età del figlio. Piuttosto avviene il contrario, perché essa aumenta in modo inversamente proporzionale all'età del bambino poiché il rapporto di interdipendenza con il genitore si presume maggiore, anziché il contrario come in modo del tutto illogico vorrebbe prospettare la compagnia.
11. Passando dunque alla liquidazione del danno, sulla scorta delle emergenze processuali e dei parametri sopra enunciati devono dunque essere riconoscersi a titolo di risarcimento dei danni da perdita di rapporto parentale,
i seguenti importi:
- € 336.346,00 in favore di coniuge convivente della Persona_1
vittima;
- € 359.812,00 in favore di , figlia della vittima;
Parte_2
- € 351.990,00 in favore di , figlia della vittima;
Parte_4
- € 359.812,00 in favore di , figlia della vittima;
Parte_1
- € 367.364,00 in favore di , figlio della vittima;
Parte_3
- € 129.048,00 in favore di , sorella convivente della Parte_5 vittima, come puntualmente confermato dalla prova testimoniale.
11.1. A tali somme, trattandosi di un debito di valore, vanno aggiunti anche gli interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass.,
SS.UU., n. 1712/1995, nella parte in cui ha precisato che “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Nel caso di
26 specie, dunque, devalutando le suddette somme – sulla base degli indici
ISTAT sul costo della vita - al giorno del decesso (15.08.2009)- e, applicando gli interessi legali su tale somme, rivalutate anno per anno (fino alla data del
28 febbraio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva ai seguenti importi ai quali, vanno altresì riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo:
- € 522.366,83 in favore di coniuge convivente della Persona_1 vittima;
- € 558.661,54 in favore di , figlia della vittima;
Parte_2
- € 546.516,71 in favore di , figlia della vittima;
Parte_4
- € 558.661,54 in favore di , figlia della vittima;
Parte_1
- € 570.387,14 in favore di , figlio della vittima;
Parte_3
- € 200.366,00 in favore di , Parte_5
12. Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve dunque trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale nei termini e secondo gli importi sopra indicati.
13. Le spese di lite si liquidano, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale)
e della complessità delle questioni affrontate.
Le stesse, vengono poste integralmente a carico di
[...]
in forza del principio di soccombenza ed in ragione Controparte_6 del rifiuto opposto dalla sola società assicuratrice alla proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis cpc, con ordinanza del 4/05/202313, avendo la compagnia inteso formulare alle parti attrici una controproposta economica peggiorativa, null'altro eccependo se non ragioni di carattere economico;
quest'ultima proposta è stata invero rifiutata dagli attori che non l'hanno ritenuta congrua, essendosi già affidati al prudente apprezzamento del giudice.
13.1. Del pari sono poste a carico della Compagnia le spese nei confronti della , chiamata a difendersi sulla stessa validità del contratto CP_2
stipulato.
13.2. Sono invece integralmente compensate le spese nei confronti del dott.
, in ragione della reciproca soccombenza. P_
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, anche nella qualità di tutrice del padre Parte_1 Per_1 interdetto legale in corso di giudizio, , anche in
[...] Parte_2 qualità di tutrice del germano minore e Parte_3 Parte_4
, anche nella qualità di tutrice di , nei confronti
[...] Parte_5
del dott. e della nonché dell' P_ Controparte_2 [...]
così provvede: CP_6
- Accoglie la domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale formulata iure proprio dagli odierni attori e, per l'effetto, condanna i convenuti, Dott. e nonché P_ Controparte_2 [...]
in solido tra loro, quest'ultima, nei limiti del massimale Controparte_6
garantito e salvo regresso in misura della metà, al pagamento, delle seguenti somme, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria:
- € 497.937,44 in favore di;
Persona_1
- € 534.371,90 in favore di;
Parte_2
- € 534.371,90 in favore di;
Parte_4
- € 534.371,90 in favore di;
Parte_1
- € 558.661,54 in favore di;
Parte_3
- € 236.888,36 in favore di;
Parte_5 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della sentenza al soddisfo;
somme dalle quali vanno detratti gli importi già versati a titolo di provvisionale da altra compagnia.
28 Con
- Condanna A. al pagamento, in favore dei Parte_7
difensori dichiaratisi antistatari delle spese di lite, che si liquidano in €
1.686,00, per spese documentate a titolo di contributo unificato nonché:
- € 60.721,60 oltre IVA e CPA a titolo di compensi in favore dell'Avv.
Domenico Infantino, il quale che ha difeso più parti, oltre IVA e CPA;
- € 29.193,00 oltre IVA e CPA a titolo di compensi in favore dell'Avv.
Caterina Albanese;
- € 29.193,00 oltre IVA e CPA a titolo di compensi in favore dell'Avv.
Domenico Putrino;
- € 22.457,00 oltre IVA e CPA a titolo di compensi in favore di CP_2
[...]
- Compensa integralmente le spese nei confronti del dott. . P_
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 31/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione Cfr. Cass. civ, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577con una pronuncia delle Sezioni Unite risalente all'anno 2008, ricostruendo il rapporto paziente-struttura come un autonomo contratto atipico a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria), al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.. La pronuncia si pone in linea con un arresto ancora precedente delle Sezioni Unite dell'anno 2002, dell'1 luglio 2002, n. 9556, che espressamente dichiara che con il contratto atipico di spedalità la struttura non si obbliga solo a fornire prestazioni di natura alberghiera, ma a mettere a disposizione personale medico ausiliario, paramedico, ad apprestare medicinali e tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. La pronuncia è stata seguita poi da altre delle sezioni semplici, tendenti a qualificare la prestazione gravante sulla struttura sanitaria come di natura complessa in quanto comprendente la fornitura di alloggio e vitto, la messa a disposizione di attrezzature, la sicurezza dei macchinari, la cura del paziente, la vigilanza del reparto, secondo lo schema contrattuale atipico del contratto di spedalità. 4 Cass. Civ., sez. III, sentenza 26 aprile 2022, n. 12965 (rel. P. Porreca) 12 5 Cass. Civ. SS. UU. Sentenza 30.10.2001, n. 13533. 6 Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 05.03.2024, n. 5922. 14 12 Cass. Civ. sentenza n. 4571 del 14 febbraio 2023. 13 “Affinché a definizione della presente controversia ed a tacitazione di ogni futura pretesa ad essa connessa, la convenuta compagnia corrisponda: CP_6
- in favore del coniuge 'importo di 210.000,00; Persona_1
- in favore di ciascuno dei figli della IG.ra , e cioè di , di , di Parte_6 Parte_4 Parte_2 Parte_1
e di l'importo di 230.000,00; Parte_3
- in favore della sorella IG.ra , convivente con la IG.ra , la somma di 70.000 euro” Parte_5 Pt_6
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