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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Mullig - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5732/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/05/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. GALLO SILVIA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 13/03/2010, in
MAJANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte 2, Serie A, dell'anno 2010;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 08/12/2012), (il Per_1 Per_2
05/01/2014) e (il 05/05/2019), tutti minorenni;
Per_3
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(UD) il 12/09/1985, e , nato a [...] il Parte_2
23/10/1980, uniti in matrimonio in data 13/03/2010 in MAJANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza e/o dimora ove ciascuno lo riterrà più opportuno.
2) Dà atto che le parti si sono date, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equivalente valido per l'espatrio.
3) Dispone l'affidamento dei figli minori e in modo Per_1 Per_2 Per_3 condiviso ad entrambi i genitori.
Prende atto che le decisioni di maggior importanza relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei tre figli minori dovranno essere assunte concordemente da entrambi i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni di ciascun figlio;
la responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente da ciascun genitore per ciò che attiene alle sole questioni di ordinaria amministrazione. Dispone che i tre figli Per_1
e manterranno l'attuale residenza presso la madre, nella casa Per_2 Per_3 familiare sita in Tarcento, viale della Stazione n. 37 interno 5.
4) Dispone, come segue, i diritti di visita di entrambi i genitori:
a) il padre terrà con sé i figli e tutte le domeniche, dalla Per_1 Per_2 Per_3 mattina dopo la colazione, fino alla sera dopo cena, e un sabato al mese
(orientativamente l'ultimo del mese) dalla mattina, sempre dopo la colazione, con pernottamento presso il proprio domicilio e fino alla domenica sera, dopo cena, quando li riaccompagnerà dalla madre, presso la loro residenza;
qualora il
2 turno di responsabilità dovesse essere anticipato al venerdì sera, al rientro della trasferta lavorativa, con conseguente pernottamento nella stessa giornata e accompagnamento dei tre figli dalla madre nella giornata del sabato, dopo la cena, il padre si impegna ad informare la madre entro la giornata del martedì precedente;
b) ciascun genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, le giornate festive di
Natale e Pasqua, compatibilmente con le vacanze scolastiche dei figli e con i turni lavorativi di ciascun genitore. I figli e Per_1 Per_2 Per_3 trascorreranno, inoltre, sempre con modalità alternata con la madre o con il padre, di anno in anno, le festività infrasettimanali (ponti e festività nazionali).
I genitori si impegnano altresì a trovare delle soluzioni condivise, in base agli impegni e alle attività dei figli, ai turni di lavoro di entrambi ed alle trasferte del sig. , in modo che ciascuno dei tre figli possa trascorrere il proprio Pt_2 compleanno con entrambi i genitori;
c) durante le vacanze estive – tendenzialmente due settimane, tra fine luglio e agosto – il padre terrà con sé i figli e per almeno tre Per_1 Per_2 Per_3 giorni consecutivi, con pernottamento presso il proprio domicilio o in luogo diverso qualora venisse organizzata una trasferta. Prende atto che, in ogni caso,
i genitori si impegnano ad organizzare il periodo delle rispettive ferie con congruo anticipo e, comunque, non appena verranno confermate dal proprio datore di lavoro;
d) prende atto che, in ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente ad organizzare ulteriori giornate affinché i figli possano trascorrere un tempo maggiore con il padre, compatibilmente con i loro impegni e gli impegni di lavoro.
5) Dispone che il sig. provveda al mantenimento dei tre figli Parte_2
e , in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Per_1 Per_2 Per_3 Pt_3
dell'importo di euro 700,00 (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata,
[...] entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale, in modo automatico, senza specifica richiesta, secondo gli indici Istat, con periodicità annuale, a partire dall'annualità successiva alla data di deposito del ricorso. Le spese straordinarie, necessarie o comunque concordate - per la
3 cui classificazione, ripartizione e rimborso le parti rinviano all'elencazione predisposta dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, protocollo n.
3477/15 del Tribunale di Udine – sono poste a carico del padre nella misura del
70 % e per il restante 30% a carico della madre.
6) Dà atto che la signora tratterrà per sé in modo integrale l'assegno Parte_3 unico che attualmente viene corrisposto dall' ed accreditato sul conto CP_1 corrente cointestato e acceso presso la Banca CrediFriuli - filiale di Gemona del
Friuli - nella misura di euro 706,00, salvo aggiornamenti. Dà atto che le parti si danno reciproco assenso a modificare le quote di attribuzione dell'assegno unico così come pure la modalità di pagamento della misura economica stessa attraverso i canali telematici del Patronato di loro fiducia. Prende atto che le parti si sono impegnate, sin dalla sottoscrizione del ricorso, a dar corso alla chiusura del conto corrente cointestato sopra citato non appena verrà definita la nuova modalità di regolamentazione dell'assegno unico in capo alla sig.ra , Parte_3 con conseguente modifica della modalità di accredito.
7) Prende atto che le parti hanno dichiarato di aver già precedentemente regolato ogni altro rapporto economico tra loro pendente e di non vantare alcuna ulteriore reciproca pretesa creditoria.
8) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MAJANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2010.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Giovanna Mullig
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Mullig - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5732/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/05/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. GALLO SILVIA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 13/03/2010, in
MAJANO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte 2, Serie A, dell'anno 2010;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 08/12/2012), (il Per_1 Per_2
05/01/2014) e (il 05/05/2019), tutti minorenni;
Per_3
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(UD) il 12/09/1985, e , nato a [...] il Parte_2
23/10/1980, uniti in matrimonio in data 13/03/2010 in MAJANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza e/o dimora ove ciascuno lo riterrà più opportuno.
2) Dà atto che le parti si sono date, sin dalla sottoscrizione del ricorso, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equivalente valido per l'espatrio.
3) Dispone l'affidamento dei figli minori e in modo Per_1 Per_2 Per_3 condiviso ad entrambi i genitori.
Prende atto che le decisioni di maggior importanza relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei tre figli minori dovranno essere assunte concordemente da entrambi i genitori, nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni di ciascun figlio;
la responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente da ciascun genitore per ciò che attiene alle sole questioni di ordinaria amministrazione. Dispone che i tre figli Per_1
e manterranno l'attuale residenza presso la madre, nella casa Per_2 Per_3 familiare sita in Tarcento, viale della Stazione n. 37 interno 5.
4) Dispone, come segue, i diritti di visita di entrambi i genitori:
a) il padre terrà con sé i figli e tutte le domeniche, dalla Per_1 Per_2 Per_3 mattina dopo la colazione, fino alla sera dopo cena, e un sabato al mese
(orientativamente l'ultimo del mese) dalla mattina, sempre dopo la colazione, con pernottamento presso il proprio domicilio e fino alla domenica sera, dopo cena, quando li riaccompagnerà dalla madre, presso la loro residenza;
qualora il
2 turno di responsabilità dovesse essere anticipato al venerdì sera, al rientro della trasferta lavorativa, con conseguente pernottamento nella stessa giornata e accompagnamento dei tre figli dalla madre nella giornata del sabato, dopo la cena, il padre si impegna ad informare la madre entro la giornata del martedì precedente;
b) ciascun genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, le giornate festive di
Natale e Pasqua, compatibilmente con le vacanze scolastiche dei figli e con i turni lavorativi di ciascun genitore. I figli e Per_1 Per_2 Per_3 trascorreranno, inoltre, sempre con modalità alternata con la madre o con il padre, di anno in anno, le festività infrasettimanali (ponti e festività nazionali).
I genitori si impegnano altresì a trovare delle soluzioni condivise, in base agli impegni e alle attività dei figli, ai turni di lavoro di entrambi ed alle trasferte del sig. , in modo che ciascuno dei tre figli possa trascorrere il proprio Pt_2 compleanno con entrambi i genitori;
c) durante le vacanze estive – tendenzialmente due settimane, tra fine luglio e agosto – il padre terrà con sé i figli e per almeno tre Per_1 Per_2 Per_3 giorni consecutivi, con pernottamento presso il proprio domicilio o in luogo diverso qualora venisse organizzata una trasferta. Prende atto che, in ogni caso,
i genitori si impegnano ad organizzare il periodo delle rispettive ferie con congruo anticipo e, comunque, non appena verranno confermate dal proprio datore di lavoro;
d) prende atto che, in ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente ad organizzare ulteriori giornate affinché i figli possano trascorrere un tempo maggiore con il padre, compatibilmente con i loro impegni e gli impegni di lavoro.
5) Dispone che il sig. provveda al mantenimento dei tre figli Parte_2
e , in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra Per_1 Per_2 Per_3 Pt_3
dell'importo di euro 700,00 (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata,
[...] entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale, in modo automatico, senza specifica richiesta, secondo gli indici Istat, con periodicità annuale, a partire dall'annualità successiva alla data di deposito del ricorso. Le spese straordinarie, necessarie o comunque concordate - per la
3 cui classificazione, ripartizione e rimborso le parti rinviano all'elencazione predisposta dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, protocollo n.
3477/15 del Tribunale di Udine – sono poste a carico del padre nella misura del
70 % e per il restante 30% a carico della madre.
6) Dà atto che la signora tratterrà per sé in modo integrale l'assegno Parte_3 unico che attualmente viene corrisposto dall' ed accreditato sul conto CP_1 corrente cointestato e acceso presso la Banca CrediFriuli - filiale di Gemona del
Friuli - nella misura di euro 706,00, salvo aggiornamenti. Dà atto che le parti si danno reciproco assenso a modificare le quote di attribuzione dell'assegno unico così come pure la modalità di pagamento della misura economica stessa attraverso i canali telematici del Patronato di loro fiducia. Prende atto che le parti si sono impegnate, sin dalla sottoscrizione del ricorso, a dar corso alla chiusura del conto corrente cointestato sopra citato non appena verrà definita la nuova modalità di regolamentazione dell'assegno unico in capo alla sig.ra , Parte_3 con conseguente modifica della modalità di accredito.
7) Prende atto che le parti hanno dichiarato di aver già precedentemente regolato ogni altro rapporto economico tra loro pendente e di non vantare alcuna ulteriore reciproca pretesa creditoria.
8) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MAJANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2010.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Giovanna Mullig
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