Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 16.4.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2588/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudia Parise,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: (…)
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per carenza di interesse e di legittimazione ad agire del creditore;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del Decreto Ingiuntivo opposto per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. - in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto;
con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio con attribuzione in distrazione ex art. 93 c.p.c.».
Per l'opposta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, (…) in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 779/2023 del 03/04/2023 RG n. 1607/2023 emesso dal Tribunale di Pavia;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Parte_1
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Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 779/2023 dell'importo di € 17.474,65, ottenuto dalla società
[...]
la quale ha dedotto di essere titolare dei relativi crediti - Controparte_1 nascenti da un c/c bancario e da un finanziamento con rimborso rateale - per averli acquistati da Unicredit S.p.A. nell'ambito di una cessione “in blocco” ex art. 58 T.U.B. L'opponente ha sostenuto non esservi idonea prova dell'inclusione dei crediti nella cessione sulla base dell'avviso pubblicato in G.U. ed ha sostenuto il difetto di idonea prova dei crediti stessi, assunti contestati dall'opposta che, costituendosi, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione ed insistito, in via principale, per la conferma del decreto.
2. – Il giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione ed ha licenziato C.T.U. contabile.
3. – A seguito del deposito dell'elaborato di consulenza, è stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 16.4.2025, alla quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
4. – Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di idonea prova della legittimazione attiva dell'opposta quale cessionaria del credito.
Infatti, è stata prodotta in causa la certificazione notarile della lista dei crediti ceduti allegata al contratto di cessione, e tale lista comprende il n.d.g.
“91502329”, ovvero il numero che identifica i rapporti con l'opponente afferenti alla pretesa creditoria di cui trattasi.
5. – Venendo al merito, il credito in questione si compone in parte (per un importo, invero trascurabile, di € 16,46 alla data del 30.9.2022) del saldo passivo di un conto corrente ed, in parte, del dovuto in base ad un contratto di finanziamento con rimborso rateale.
Il credito per saldo di c/c non può essere riconosciuto in difetto di produzione degli estratti conto, come già evidenziato nell'ordinanza del 23.3.2024 con la quale era rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Per quanto riguarda invece il credito derivante dal contratto di finanziamento, è stata disposta C.T.U., alla quale si fa richiamo, che:
a) ha rilevato l'insussistenza di usura oggettiva;
2 b) ha rilevato che alla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (art. 8 c.g.) delle 120 rate previste risultavano pagate, mediante addebito sul conto corrente personale dell'opponente, quelle dalla n. 1 alla n. 33 (quest'ultima pagata in ritardo) e risultavano impagate sette rate (dalla n. 34, scadente il 20.10.2021, alla n. 40, scadente il 20.4.2022), per un importo, comprensivo di penali contrattuali (€ 25,00) ed interessi convenzionali di mora (€ 43,40), di complessivi € 1.774,82;
c) ha precisato, con riferimento alle rate a scadere alla d.b.t., che si trattava di 80 mensilità (dalla n. 41 alla n. 120), per un importo, pari alla sola sorte capitale (esclusi quindi gli interessi corrispettivi), pari ad € 14.515,19.
Il tutto, per le causali indicate, conduce, alla data della decadenza dal beneficio del termine (formalmente individuata nel 16.5.2022), all'importo di
€ 16.290,01, che appare sostanzialmente in linea con quello indicato nell'estratto prodotto sub 11 in fase monitoria, tenuto conto che l'importo ivi indicato, attualizzato alla suddetta data, di € 16.246,80 è al netto dell'interesse moratorio calcolato sulle sette rate scadute alla d.b.t.
L'importo di € 16.246,80 viene poi ulteriormente aggiornato nella “perizia econometrica” prodotta dall'opposta con l'interesse convenzionale di mora maturato alla data del 31.1.2023, il che genera l'importo, richiesto in causa, di
€ 17.458,19 per il titolo di cui trattasi, importo che, alla luce della C.T.U. e delle considerazioni svolte, può ritenersi confermato.
Per quanto riguarda gli interessi di mora successivi alla suddetta data del 31.1.2023, si deve prendere atto della domanda di parte opposta, la quale risulta avere richiesto gli “interessi legali sulla sorte capitale”.
Pertanto, successivamente alla citata data del 31.1.2023, sulla sola sorte capitale, decorrono gli ulteriori interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato, e l'opponente condannata al pagamento in favore dell'opposta del menzionato importo di € 17.458,19 oltre interessi al tasso legale sulla sola sorte capitale a decorrere dall'1.2.2023.
6. – Le spese di lite, riguardanti tanto la fase monitoria quanto quella di opposizione, devono essere poste ad integrale carico della parte opponente, tenuto conto che, nella sostanza, non è stato riconosciuto il solo modestissimo importo di € 16,46, afferente al saldo di c/c.
Tale spese sono liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso di avvocato quanto alla fase monitoria (già liquidate nell'opposto decreto ingiuntivo), € 400,00 per l'introduzione della mediazione obbligatoria, e,
3 quanto alla fase di opposizione, in complessivi € 1.910,00, dei quali € 460,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva ed € 900,00 per la fase di trattazione/istruttoria, mentre per la fase decisionale, ridotta ad una semplice comparizione dinanzi al giudice di un sostituto processuale con mero richiamo alle conclusioni rassegnate e senza alcuna discussione, si ritiene di liquidare il limitato importo di € 150,00.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
II. dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento Parte_1 in favore dell'opposta dell'importo di € Controparte_1
17.458,19, oltre interessi al tasso legale sulla sola sorte capitale con la decorrenza di cui in motivazione;
III. condanna lo stesso opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, per esborsi, in € 145,50 e, per compenso di difensore, in € 567,00 per la fase monitoria, € 400,00 per la mediazione obbligatoria ed € 1.910,00 per la fase di opposizione, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
IV. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso il 12 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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