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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 4939 dell'anno 2024, promossa da , difeso e rappresentato dall'Avv. Marco Rossi Parte_1
e difesa e rappresentata dall'Avv. Alessandro Cresti Parte_2
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 28 ottobre 2001, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Novi Ligure dell'anno 2001, parte 2,
Serie A, n. 55;
- successivamente hanno adottato due bambini, entrambi minorenni, , Persona_1
nato il [...] in [...] e nato il [...] Persona_2 nella Repubblica Popolare Cinese;
- si sono separati consensualmente in data 30 giugno 2023 e la separazione è stata omologata in data 26 settembre 2023;
- Dalla data della separazione gli istanti hanno sempre vissuto separati.
- Pertanto, la separazione de qua dura ininterrottamente da quasi un anno e mezzo, né vi
è alcuna possibilità o reciproca volontà di ripresa della convivenza, avendo entrambi i ricorrenti preso atto della irreversibilità ed irrimediabilità della frattura del loro rapporto coniugale nonché della ormai definitiva cessazione di quella comunione spirituale e materiale, necessario fondamento di ogni matrimonio. Sussistono, pertanto, gli estremi di cui all'art. 3 della Legge n. 74/1987 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni:
7) I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, più precisamente:
- il figlio minore vivrà prevalentemente presso la madre ed il padre avrà diritto Per_2 visita dalle ore 19.00 del mercoledì alle ore 19.00 del sabato, salvo diversi accordi estemporanei in ragione delle esigenze e delle necessità espresse dal figlio;
- il figlio maggiore, vivrà prevalentemente presso il padre e la madre avrà diritto Per_1 di fargli visita dalle ore 19.00 del sabato alle ore 19.00 del lunedì, salvo diversi accordi estemporanei in ragione delle esigenze e delle necessità espresse dal figlio.
È fatta salva la possibilità per i genitori di concordare ripartizioni differenti, nonché variazioni compensative in caso di specifiche esigenze.
8) I figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali in modo alternato presso ciascun genitore, salvo diversi accordi.
9) I figli trascorreranno le vacanze estive presso ciascun genitore, fino a 15 giorni consecutivi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno ed eventualmente anche a settimane alterne in base alle esigenze lavorative dei genitori.
10) La casa coniugale sita in Monterotondo (RM), viale Bruno Buozzi n. 31 sarà assegnata con tutti gli arredi e le pertinenze che la compongono al marito il quale pagherà integralmente le spese relative alla gestione della stessa (quali utenze, condominio, tasse, ecc.), oltre alla integrale rata del mutuo.
11) Il marito provvederà, entro il 30.6.2025 e con sua provvista, all'acquisto di altro immobile che sarà intestato ad entrambi i figli con riconoscimento del diritto vitalizio di abitazione alla moglie.
12) La moglie si impegnerà nella ricerca dell'immobile, entro il limite del budget di €
250.000,00, e nel raggio di 4 km dall'attuale casa coniugale, che dovrà sottoporre al marito per l'eventuale proposta di acquisto entro il 30.06.2025, salvo proroga concordata fra le parti.
13) Con riferimento al nuovo immobile, le spese ordinarie dello stesso saranno a carico esclusivo della moglie, mentre le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del
50% tra i due ricorrenti.
14) La moglie sarà titolare/beneficiaria dell'assegno unico relativo ai figli minori (anche della metà di spettanza del padre).
15) In considerazione del nuovo impiego lavorativo della moglie, il marito non sarà tenuto a versare alcun assegno di mantenimento alla moglie.
16) Il marito, quale contributo per il mantenimento dei figli minorenni, vista la prevalenza del collocamento presso di sé, verserà per entrambi un assegno mensile dell'importo complessivo di € 200,00, da corrispondersi anticipatamente entro il cinque di ogni mese presso il domicilio della madre e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT.
17) Il marito pagherà tutte le spese di mantenimento dei figli;
oltre a quelle ordinarie di sostegno dei figli relative al vitto, all'abbigliamento e le altre legate alla gestione quotidiana, il marito pagherà, a titolo esemplificativo, anche quelle inerenti alle tasse scolastiche ed ai libri di testo, alle spese sanitarie, ai centri estivi, ai corsi, ecc. A tale fine, la moglie darà al marito comunicazione preventiva nonché la documentazione successiva, in modo da consentire a quest'ultimo di accedere ai benefici connessi dai propri sistemi di welfare ed assicurazioni aziendali.
18) I ricorrenti avranno la disponibilità e la facoltà di spesa dai conti correnti sui quali vengono accreditati gli assegni di frequenza dei figli connessi alla loro certificazione di invalidità, esclusivamente per le loro terapie e per altre esigenze di spesa previamente condivise dai genitori;
qualora vi siano spese mensiliricorrenti aventi medesima causale, il consenso dei genitori all'utilizzo delle somme giacenti sui predetti conti correnti, sarà necessario solo per la prima di tali spese e non per le successive.
19) La moglie beneficerà della rendita vitalizia derivante dall'assicurazione sulla vita
“Zurich Life & Pensions”.
20) Tutti le pattuizioni che precedono sono valide ed efficaci a partire dalla data di sottoscrizione ricorso, salvo eventuali rettifiche da parte del Pubblico Ministero.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra essi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse dei figli minorenni.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse dei minori delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 4939 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di Novi Ligure, alle medesime condizioni sopra trascritte.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai