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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n 3263 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Biancamaria Scala Parte 1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n.
45;
- RICORRENTE -
E
1) CP 1, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.6.2024 Parte 1 rappresentava di aver ricevuto in data 7.5.2024 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202400008660000 effettuata dall' [...]
sull'autoveicolo (FIAT PANDA 1.3 MJT 16V 5P TARGA Controparte_2
alla quale è sotteso l'avviso di addebito n. EX492FH)
40020230002974018000, notificato il 19.12.2023.
Eccepiva, anzitutto, l'illegittimità del provvedimento di revoca effettuato dall' CP_1 - del suo regime fiscale c.d. agevolato, e conseguente ripristino,
retroattivo, del regime fiscale c.d. ordinario sin dall'anno contributivo 2017
nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione originaria del credito portato dall'avviso di addebito sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, che venisse disposta la sospensione della efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e,
nel merito, che fosse disposto l'annullamento della predetta comunicazione e dell'avviso in essa menzionato, con vittoria delle spese di lite. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto
'CP 1 eccependo, in via preliminare, l'irretrattabilità del credito e
l'inammissibilità del ricorso stante la tardività dell'opposizione e, in ogni caso,
nel merito, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
invece, sceglieva di non costituirsi in L' Controparte_2
giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-terc.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Pt 1 è inammissibile.
Giova anzitutto prendere atto che l'avviso di addebito sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui impugnata non è stata impugnato nel termine perentorio di quaranta giorni.
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata da detto.
avviso non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Può farsi valere soltanto una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo e tanto non fa il Pt 1 il quale si limita ad eccepire vizi (quali illegittimità del provvedimento di revoca del regine agevolato sin dall'anno contributivo 2017 e l'intervenuta prescrizione originaria del credito portato dall'avviso di addebito) attinenti al merito.
dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo i quali dovevano essere fatti valere, lo si ripete, entro e non oltre i quaranta giorni dalla notifica dal predetto avviso di addebito (ovvero entro e non oltre i quaranta giorni dal 19.12.2023).
L'opposizione, pertanto, non può che essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (€ 9.555,66). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risolventisi sostanzialmente nel prender atto dell'irretrattabilità del credito impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle predette spese di lite.
Nulla per le spese in favore dell' Controparte_2 essendo rimasta contumace e non avendo, quindi, dovuto sostenere alcuna spesa per la sua difesa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3263 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
nei confronti dell' CP_1 e dell'promosso da Parte 1
[...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il Pt 1 al pagamento in favore dell CP_1 delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché Iva e c.p.a. come per legge;
3) nulla per le spese di lite a favore dell' Controparte_2
Salerno, 24.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro