Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Sentenza breve 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 23/04/2025, n. 7931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7931 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12580/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12580 del 2024, proposto da
AT EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi della Campania Luigi AN Napoli, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Catania, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi Pisa, Universita' Politecnica delle Marche Ancona, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' del Salento Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GE ST, OS AN RR, non costituiti in giudizio;
OS AN RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo De Prezzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale; - del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l’interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 3° al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, comunicato all’odierna parte ricorrente attraverso l’area riservata del portale accesso programmato 2024/2025; - della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 3 al D.M. n. 472/2024, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. 2024/2025”; - del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018; - dell’allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”; - del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso; - dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - dell’Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domandeap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025; - del Decreto Ministeriale n. 756 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”; - del Decreto Ministeriale n. 757 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”; - dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa; - dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domandeap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025; - del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” e relativi allegati; - dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.; - del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)” e relativi allegati; - del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024; - del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” e relativi allegati; - del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024” e relativi allegati; - dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2024/2025; - del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025 dell’Università in epigrafe; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024- 2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati con particolare riferimento alla domanda errata di cui si dirà nel prosieguo; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025; - degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025; - degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale
- dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) nella parte in cui ha consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai Cdl in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nell’a.a. 2023/2024 di “presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264”;
e per ottenere
- l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura idonea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di OS AN RR e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi della Basilicata Potenza e di Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi della Campania Luigi AN Napoli e di Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' della Calabria e di Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Universita' degli Studi Ferrara e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Foggia e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi dell'Insubria Varese e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' del Piemonte Orientale e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' Politecnica delle Marche Ancona e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi di Salerno Fisciano e di Universita' del Salento Lecce e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Trieste e di Universita' degli Studi Trento e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' degli Studi Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - L’odierna ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025, conseguendo il punteggio di 60,20 a fronte del punteggio soglia – indicato dalla stessa parte ricorrente in ricorso - di 77,20 a seguito dell’ultimo scorrimento.
2 - Parte ricorrente ha, quindi, impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo avverso gli stessi i seguenti motivi di censura:
I – “ Sull’avvenuta decadenza dalla graduatoria nazionale. Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa dalla causa tipica.”.
Contesta parte ricorrente l’illegittimità della decadenza dalla graduatoria di merito per non aver confermato l’interesse a permanervi, in applicazione del punto 7, lettera d, Allegato 3 al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, lamentando altresì l’illegittimità dello stesso meccanismo previsto da tale norma quanto a necessità di conferma dell’interesse a permanere in graduatoria in occasione di ogni scorrimento – proponendone uno diverso - e la mancata previsione di eccezioni giustificative al meccanismo di automatica decadenza in caso di mancata manifestazione dell’interesse.
Sostiene al riguardo parte ricorrente che, se fosse stata prevista dal citato D.M. la possibilità di presentare apposita istanza di riammissione, la stessa, in ragione della ragione ostativa alla manifestazione dell’interesse, sarebbe stata nuovamente inserita in graduatoria.
II - “ Sulla riserva dei posti destinati ai c.d. quartini. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3–bis, del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56. Violazione del principio di par condicio ”.
Rileva la ricorrente che il legislatore ha introdotto una particolare modalità di inserimento nella graduatoria nazionale 2024/2025 dei c.d. “quartini”, ossia di coloro che hanno svolto il test TOLC/MED e il TOLC/VET nell’a.a. 2023/2024 pur essendo iscritti al quarto anno delle scuole secondarie.
Segnatamente, l’art. 18, comma 3- bis , del Decreto-Legge 2.3.2024, n. 19, come introdotto dalla legge di conversione 29.4.2024, n. 56, ha previsto che “ nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati […] che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264 ”. Il secondo periodo del citato comma 3- bis ha poi disposto che “ con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025 ”.
Secondo parte ricorrente tale disposizione legislativa non prevederebbe il diritto all’immatricolazione dei c.d. quartini, introducendo piuttosto in loro favore il mero “diritto all’inserimento” in graduatoria, fermo restando che l’immatricolazione sarebbe spettata solo “ ai candidati di cui al primo periodo [vale a dire, quelli collocati in posizione utile nella graduatoria 2023/2024] che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo ”, dove per punteggio minimo utile deve intendersi, secondo parte ricorrente, quello previsto per il 2024/2025 tenendo conto del contingente complessivo di posti.
Sarebbero quindi state violate sia lettera che la ratio della legge laddove il decreto ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 ha stabilito che “ In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 citata in premessa, il punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025 ai corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell’8 maggio 2024, data chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l’anno accademico 2023/2024, successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024 ”.
In tal modo il D.M. impugnato ha previsto che tutti coloro che avevano ottenuto in esito alla prova di accesso per l’anno accademico 2023/2024 un punteggio pari ad almeno 56,59 avrebbero avuto diritto ad immatricolarsi in medicina e che tutti coloro che avevano ottenuto un punteggio pari ad almeno 53,24 avrebbero avuto diritto ad immatricolarsi in medicina veterinaria, per l’effetto consentendo a 2.592 quartini dell’anno 2023/2024 di immatricolarsi ai corsi di laurea per l’anno accademico 2024/25 nonostante questi abbiano conseguito punteggi inferiori e un conseguente collocamento in graduatoria in posizione deteriore rispetto ad altrettanti candidati che avevano svolto la prova di accesso nell’anno accademico 2024/2025. Ne conseguirebbe, oltre alla violazione di legge, anche il vulnus ai principi di par condicio , ragionevolezza e parità di accesso alle università.
III – “ Sempre sulla riserva dei posti destinati ai c.d. quartini. Illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3–bis, del Decreto-Legge del 2 marzo n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e dell’arbitrarietà. Violazione del principio del favor partecipationis, del legittimo affidamento e della parità di trattamento.”
Per l’ipotesi in cui le previsioni ministeriali dovessero intendersi come fedele attuazione della dell’art. 18, comma 3–bis, del Decreto-Legge n. 19/2024 , prospetta parte ricorrente l’illegittimità costituzionale della norma in quanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che appartengono alla medesima categoria e che hanno lo stesso percorso formativo, consentendo un accesso diretto ai ‘quartini’ ai corsi di laurea per l’a.a. 2024/2025 utilizzando il punteggio conseguito nella scorsa tornata concorsuale, disciplinata da una diversa modalità di selezione.
Denuncia, quindi, parte ricorrente l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3– bis , del Decreto-Legge del 2 marzo n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e dell’arbitrarietà, nonché la violazione del principio del favor partecipationis , del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra soggetti che hanno partecipato al test di ingresso, che sono in possesso del diploma di maturità e che sono tutti aspiranti medici, odontoiatri e medici veterinari, prevedendo un trattamento diversificato e più vantaggioso per i ‘quartini’ che non avrebbe alcuna giustificazione.
Inoltre, le modalità di svolgimento del test di ammissione svolto dai candidati quartini nella sessione 2023/2024 e quelle di cui al test del corrente a.a. sono nettamente diverse, con la conseguenza che non avrebbe senso consentire a coloro che hanno partecipato al TOLC di beneficiare di una riserva di posti e di accedere ai corsi di laurea in questione nell’a.a. 2024/2025 senza svolgere il relativo test, sostenendo al riguardo parte ricorrente che si sarebbe collocata in posizione utile se si prescindesse dalla riserva per i ‘quartini’.
Siffatto trattamento più favorevole per i candidati quartini non potrebbe essere giustificato dalle previsioni di cui al D.M. 1107/2022 e al D.D. 1925/2022, le quali, nell’ambito della precedente tornata concorsuale, consentivano a tali soggetti di partecipare al test di ingresso e di presentare, se del caso, la domanda di immatricolazione solamente il successivo anno accademico (ossia il 2024/2025 qui in contestazione), non potendo essi, in assenza di diploma, partecipare alle procedure di immatricolazione dell’a.a. in cui hanno svolto la prova. Tali previsioni, infatti, avrebbero fondato una mera aspettativa ad essere inseriti nella diversa graduatoria relativa all’annualità 2024/2025, senza avere, peraltro, alcuna certezza sul fatto che tale collocamento avrebbe poi consentito loro di ottenere l’immatricolazione alla luce dei risultati complessivi della prova di quest’anno.
Se l’intento del legislatore fosse stato effettivamente quello di consentire a tutti i quartini che avevano ottenuto in esito alla prova di accesso per l’anno accademico 2023/2024 un punteggio utile ai fini dell’immatricolazione in quell’anno il diritto ad immatricolarsi nell’anno seguente, ossia nel corrente a.a. 2024/2025, nel bilanciamento di tutti gli interessi esso avrebbe allora dovuto quantomeno aumentare il contingente di posti di un numero di unità corrispondente.
IV – I n via subordinata: sulla predisposizione della banca dati. Violazione dell’art. 34, comma 3 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei candidati “migliori” e “favor partecipationis” nelle selezioni pubbliche. Violazione e/o falsa applicazione della Legge 2 agosto 1999 n. 264. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato A al D.M. 472/2024. Violazione della direttiva n. 3 del 24/04/2018. Violazione e/o falsa applicazione del principio di par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità; per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento.
Con tale motivo di censura, formulato in via subordinata, parte ricorrente, nel premettere che la nuova procedura di ammissione introdotta dal MUR con il D.M. n. 472/2024 per l’accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025 ha previsto la predisposizione, da parte del CINECA, di un’apposita banca dati composta da 7.000 domande con le relative risposte corrette, pubblicate, per la prima metà, almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024 e, per l’altra metà, almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024, lamenta come la scelta dell’Amministrazione di costituire la predetta banca dati e di pubblicarla prima dello svolgimento delle prove, tuttavia, sarebbe illegittima in quanto:
- non rispecchierebbe il primario obiettivo di ogni procedura concorsuale, vale a dire quello di verificare la reale capacità dei candidati e la loro preparazione sugli argomenti oggetto del test, privilegiando esclusivamente lo studio mnemonico delle sole domande pubblicate;
- sarebbe in contrasto anche con i principi di cui alla direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (linee guida di indirizzo sullo svolgimento delle prove concorsuali), i quali sarebbero stati delineati con il preciso intento di favorire nelle selezioni pubbliche metodologie finalizzate a reclutare i migliori candidati.
V – Sulla mancata adozione di specifiche cautele (schermature aule e impiego di metal detector). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., nonché dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta .
Sostiene parte ricorrente che l’operato dell’Amministrazione sarebbe censurabile anche per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza dirette a impedire ai candidati l’introduzione, nonché l’utilizzo in aula, di smartphone , smartwatch e simili, ossia di apparecchiature che consentano ai candidati riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati.
Al riguardo, rileva la parte ricorrente che a seguito della pubblicazione dei punteggi riportati dai partecipanti al termine della prima sessione d’esame è emerso che negli atenei del Sud d’Italia sono stati registrati i risultati migliori e le medie più alte, con un'alta concentrazione di 90, ossia il punteggio massimo conseguibile. Di conseguenza, l’omissione delle cautele necessarie per assicurare l’oggettività e l’imparzialità della procedura selettiva avrebbe consentito a molti candidati durante lo svolgimento della prova di utilizzare vari dispositivi elettronici contenenti riproduzioni delle risposte ai quesiti somministrati, violando in tal modo i fondamentali principi di trasparenza e di par condicio. Ne conseguirebbe un nesso di causa – effetto tra la dedotta illiceità della condotta tenuta da taluni concorrenti e la mancata schermatura delle aule con predisposizione dei metal-detector da parte degli Atenei con il risultato raggiunto dall’odierna ricorrente in termini di punteggio conseguito. Per tale ragione, la prova risulterebbe viziata, con conseguente illegittimità della graduatoria unica nazionale dell’a.a. 2024/2025.
VI – “ Sull’erronea formulazione del quesito n. 43 della matrice ministeriale somministrato ai candidati e del conseguente punteggio attribuito a parte ricorrente - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato a al D.M. del 24 giugno 2022, n. 583. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa. Violazione del principio della par condicio tra i candidati .”
La prova risulterebbe viziata a causa della presenza di un quesito manifestamente errato e/o fuorviante somministrato nella prova di luglio. Segnatamente, il quesito n. 43 della matrice ministeriale in esame appartenente alla categoria “chimica” (corrispondente alla domanda n. 50 della banca dati e n. 35 del compito di parte ricorrente) sarebbe sostanzialmente analogo alla domanda, seppur formulata in maniera diversa, di cui al n. 642 della banca dati, la quale recherebbe l’indicazione di una risposta esatta di diverso tenore, presente anche tra le alternative di risposta indicate per il quesito n. 50 in cui, però, è segnalata come errata. Parte ricorrente sarebbe stata, pertanto, indotta in errore avendo risposto in maniera giudicata errata e in tale modo ha perso l’attribuzione di 1,90 punti (1,50 per la risposta esatta e 0,40 per la penalità per la risposta errata) che invece le andrebbero attribuiti, raggiungendo il punteggio complessivo di 62,10 punti.
3 – Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni intimate mediante la difesa erariale, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza e genericità delle censure, nonchè la sua infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.
4 - Si è costituito in giudizio il controinteressato OS IO RR eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo un c.d. quartino, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
5 - Con ordinanza 16 gennaio 2025, n. 729, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nonché apposita verificazione circa la correttezza scientifica del quesito di chimica n. 50 della banca dati, posto in relazione al quesito n. 642, affidandola a un collegio di esperti nominati dal Presidente del CNR, stante l’apoditticità delle considerazioni espresse dal Cineca nella relazione depositata in esito alle richieste del Collegio, senza alcun chiarimento circa i rapporti tra le due domande e senza produrre elementi a supporto di quanto affermato.
6 – In data 25 marzo 2025 è stata depositata la relazione predisposta dai verificatori, resa nel senso della correttezza dei quesiti e delle relative risposte individuate come corrette.
7 – Parte ricorrente, con memoria depositata in data 11 aprile 2025, ha contestato le conclusioni dell’organo verificatore, sostenendo, in particolare, la non corrispondenza del relativo contenuto rispetto alle richieste istruttorie formulate, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
8 - Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di profili di improcedibilità parziale del ricorso per carenza d’interesse in ragione della intervenuta decadenza della ricorrente dalla graduatoria e in ragione del punteggio conseguito di 60,20 punti, atteso che il delegato del legale di parte ricorrente presente in camera di consiglio ha dichiarato che, in esito all’ultimo scorrimento, il punteggio minimo per l’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia è di 76,80 punti.
Il Collegio ha altresì dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, come da verbale.
9 – Ritiene il Collegio di dover procedere, in via preliminare, alla disamina delle censure inerenti la disposta decadenza della ricorrente dalla graduatoria nazionale di merito per l’accesso ai corsi a numero chiuso per la laurea in medicina per mancata conferma di interesse nei termini stabiliti dal punto 7, lettera d, Allegato 3 al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024.
Prevede tale norma che “ entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “ posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell’arco dei cinque giorni concessi per eseguire l’operazione di conferma. Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata ”.
Deduce parte ricorrente l’illegittimità per irragionevolezza dello stesso meccanismo della decadenza dalla graduatoria per mancata conferma dell’interesse a permanervi – proponendo un sistema alternativo di gestione della stessa – nonché l’illegittimità della mancata previsione di eccezioni giustificative di tale mancato adempimento mediante presentazione di apposita istanza.
Al riguardo, la ricorrente afferma che, laddove fosse stata prevista la possibilità di presentare istanza di riammissione, la stessa sarebbe stata reinserita in graduatoria in considerazione della “ragione ostativa che non le ha permesso di confermare l’interesse a permanere in graduatoria per causa non imputabile alla stessa”.
A fronte delle prospettazioni di parte ricorrente, ne rileva il Collegio la genericità per mancata allegazione delle specifiche circostanze idonee a radicare l’interesse alla contestazione della indicata norma per la parte in cui non prevede alcuna eccezione alla decadenza automatica dalla graduatoria in caso di mancata conferma, non avendo parte ricorrente in alcun modo indicato quale sarebbe stata la ‘ragione ostativa’ alla conferma della permanenza dell’interesse, alla stessa non imputabile, tale da poter consentire al Collegio un sindacato sulla eventuale irragionevolezza della previsione contestata, da porsi in relazione alla situazione concreta in cui versa la parte, al fine di individuare l’eventuale ricorrenza di eventuali cause di forza maggiore che potrebbero in ipotesi aver impedito di adempiere al richiesto incombente, valutando quindi la ricorrenza di eventi che possano costituire eccezioni giustificative – come invocate da parte ricorrente seppur in modo generico - idonee a neutralizzare il previsto effetto automatico della decadenza.
Parte ricorrente, al riguardo, si limita a censurare la mancata previsione, da parte del D.M. 472 del 23 febbraio 2024, di ‘eccezioni giustificative’ non imputabili, ma della ricorrenza di tali eccezioni non fa alcun cenno nè offre alcuna allegazione concreta, con conseguente genericità della censura e carenza di interesse alla sua proposizione, non avendo in alcun modo esplicitato quale sia stata la causa della mancata conferma dell’interesse a permanere in graduatoria, nè indicato in occasione di quale scorrimento la decadenza sia avvenuta.
Parte ricorrente non ha, inoltre, presentato alcuna istanza al fine di essere reinserita in graduatoria – contrariamente a quanto avvenuto in diversi contenziosi inerenti lo stesso esame – al fine di poter azionare i previsti rimedi in caso di esito negativo della stessa, convogliando in tal modo la disamina su specifiche cause - diverse dal mero inadempimento al prescritto onere di conferma dell’interesse – suscettibili di integrare cause di forza maggiore non imputabili cui parametrare l’irragionevolezza della contestata previsione.
Inammissibili – in quanto impingenti in scelte di puro merito amministrativo e di opportunità valutativa - sono inoltre le deduzioni di parte ricorrente circa la miglior rispondenza a principi di ragionevolezza della previsione di meccanismi di gestione della graduatoria unica basati su criteri diversi rispetto a quello incentrato sulla manifestazione dell’interesse a permanervi in occasione di ogni scorrimento.
Trattasi, infatti, di allegazione di una mera opinione soggettiva, inerente scelte di merito, inidonea come tale a costituire parametro di illegittimità dell’azione amministrativa.
Peraltro, con riferimento al contestato meccanismo, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “ Il meccanismo della conferma dell’interesse all’immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria per il caso di mancata conferma risultano espressamente previsti dal bando […], cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall’omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307) La giurisprudenza cautelare ha inoltre precisato che ‘non può ritenersi equipollente dell’adempimento richiesto la presentazione di ricorso giurisdizionale’ (C.d.S., Sez. VI, ord. n. 3672/2018) ” (cfr. Cons. Stato, VII, sent. n. 3979 del 19 aprile 2023; 1 luglio 2024, n. 5788; TAR Lazio – Roma – Sez. III – 19 aprile 2024 n. 7772; 16 gennaio 2025, n. 713).
Trattasi, quindi, di meccanismo funzionale alla gestione della graduatoria in occasione dei successivi scorrimenti e rispondente a ragionevoli e imprescindibili ragioni organizzative, anche nell’interesse dei soggetti inseriti in graduatoria ad essere celermente immatricolati e poter utilmente frequentare le lezioni a seguito di eventuali rinunce e della presenza di posti non coperti presso singoli atenei, a fronte di adempimenti minimi e di semplice esecuzione da parte dei soggetti inseriti in graduatoria, da effettuarsi in via informatica, e peraltro delegabili a soggetti terzi.
Discende da quanto illustrato che in ragione del mancato adempimento previsto dalla lex specialis della procedura selettiva pubblica per cui è causa, la ricorrente risulta legittimamente decaduta dalla graduatoria e, dunque, non risulta più in condizione di iscriversi al corso di laurea di interesse. Pertanto, in ragione dell’impossibilità di conseguire il bene della vita correlato alla situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio, risulta assente la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere quanto alle ulteriori censure proposte, da cui consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Per effetto dell’intervenuta decadenza – non utilmente contestata - non sussiste, difatti, l’interesse a coltivare le ulteriori censure sviluppate nel ricorso, ove non rivolte all’invalidazione dell’intera procedura, il che avviene senz’altro per la contestata riserva prevista per i c.d. quartini e per la doglianza relativa al quesito n. 43 della matrice ministeriale.
Difatti, anche in caso di eliminazione della riserva di posti prevista a favore dei c.d. ‘quartini’ la ricorrente non potrebbe in alcun modo beneficiarne, essendo decaduta dalla graduatoria, così come nessun vantaggio potrebbe la stessa conseguire per effetto della eventuale neutralizzazione del quesito n. 50 della banca dati, che le darebbe diritto al maggior punteggio totale di 62,10 punti, in alcun modo utilizzabile in quanto decaduta dalla graduatoria e comunque non utile ai fini dell’inserimento in posizione utile alla luce del punteggio soglia richiesto a seguito degli ultimi scorrimenti.
9 - Il Collegio, prescindendo dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito formulate dalle parti costituite, ritiene di dover comunque esaminare nel merito, a fini di completezza della trattazione e di giustizia sostanziale, le ulteriori censure proposte, di cui deve essere rilevata l’infondatezza.
10 – Avuto riguardo alle doglianze che si appuntano sulla riserva dei posti a favore dei c.d. quartini, occorre preliminarmente ricordare che con sentenza 17 gennaio 2024, n. 863, la Sezione aveva dichiarato l’illegittimità della selezione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, censurando il meccanismo del c.d. equalizzatore. Ne era derivato l’annullamento della graduatoria unica nazionale, con salvezza, peraltro, delle immatricolazioni già effettuate e di quelle conseguenti alla sessione di scorrimenti in corso alla data di pubblicazione della sentenza.
Con ordinanza cautelare 10 aprile 2024, n. 1286, il Consiglio di Stato aveva successivamente sospeso l’efficacia e l’esecutività della sentenza, con conseguente reviviscenza della graduatoria concorsuale annullata in primo grado, in ragione della ritenuta coerenza del criterio statistico utilizzato con le esigenze di omogeneità della selezione.
A fronte degli esiti, ancorché non ancora definitivi, del predetto contenzioso, l’Autorità politica si è medio tempore determinata nel senso di modificare i criteri per l’accesso ai corsi di laurea di area medica per il successivo anno accademico, reintroducendo il tradizionale test d’ingresso, ma in tal modo sostanzialmente impedendo ai candidati non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore – c.d. quartini - che avevano partecipato alla procedura per l’anno accademico 2023/2024 di far valere i punteggi conseguiti ai fini dell’inserimento in graduatoria nella tornata successiva. Tale possibilità era, infatti, prevista per la generalità dei canditati nel sistema TOLC, ma non avrebbe evidentemente potuto essere ulteriormente consentita, de iure condito , a fronte dell’introduzione di una diversa modalità di selezione che avrebbe reso impossibile il confronto tra prove disciplinate da criteri di determinazione dei punteggi del tutto differenti.
In tale contesto la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ha introdotto nel corpo dell’art. 18 di detto decreto il comma 3-bis, prevedendo che “ Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264 ”.
Il medesimo comma 3- bis ha, altresì, previsto che “ Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025 ”.
Dal chiaro tenore testuale della citata disposizione si ricava che il Ministero dell’università e della ricerca avrebbe dovuto individuare il punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025, “ tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 ”, e definire “ i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo ”.
La portata dispositiva dell’art. 18, comma 3- bis , è, quindi, pacifica nel senso di prevedere:
- il diritto dei candidati in esso contemplati a essere inseriti nella graduatoria per l’anno accademico 2024/2025;
- una riserva di posti per detti candidati;
- l’individuazione dei posti riservati in funzione dei punteggi che, nell’anno accademico 2023/2024, avrebbero consentito a tali candidati di essere immatricolati.
10.1 - La diversa interpretazione sostenuta da parte ricorrente con il primo motivo, secondo cui la norma avrebbe contemplato il mero diritto a essere inseriti in graduatoria, ferma restando la necessità che fosse conseguito, ai fini della successiva immatricolazione, il punteggio minimo a ciò necessario secondo i risultati dei test dell’anno accademico 2024/2025, da un lato si pone in palese contrasto con il dato letterale e con la ratio dell’intervento normativo e, dall’altro lato, determinerebbe conseguenze del tutto irrazionali.
10.2 - Sotto un primo profilo, infatti, la tesi sostenuta nel ricorso implicherebbe la totale obliterazione del criterio di individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025 fissato dal legislatore, laddove ha chiaramente previsto che ciò avvenga “ tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 ”, risolvendosi, pertanto, in un’ interpretatio abrogans del dettato normativo.
Ne risulterebbe frustrata anche la finalità dell’intervento normativo, cha ha inteso proprio rimediare alla sopravvenuta impossibilità, in ragione delle previste modifiche al sistema di selezione, di consentire semplicemente l’utilizzo dei punteggi conseguiti nel precedente anno accademico nella tornata successiva.
10.3 - Sotto il secondo profilo, la prospettazione attorea implicherebbe la coesistenza, nell’ambito della medesima graduatoria, di candidati che hanno conseguito punteggi determinati secondo criteri del tutto disomogenei e, quindi, in alcun modo comparabili, con conseguente impossibilità di ordinare i suddetti punteggi sulla base di un principio di merito. Ne discenderebbe, a prescindere da quale categoria di candidati ne risulterebbe avvantaggiata, la palese violazione dei principi di par condicio e di equità della selezione, delle finalità della procedura concorsuale e di ogni possibile declinazione del principio di ragionevolezza.
10.4 – Ne discende l’infondatezza del primo motivo di censura.
11 – Quanto alla prospettata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3– bis , del citato decreto legge n. 19/2024, in relazione agli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione, la stessa è manifestamente infondata.
11.1 - Al riguardo, va in primo luogo rilevato che il Consiglio di Stato, con sentenze 1 agosto 2024, n. 6928, e 4 ottobre 2024, n. 8005 (quest’ultima, tra l’altro, anche in accoglimento di appello incidentale proposto da candidati “quartini”), ha definitivamente rigettato i ricorsi promossi avverso la selezione per l’accesso ai corsi di area medica per l’anno accademico 2023/2024. La posizione dei soggetti destinatari della riserva prevista dalla legge (c.d. quartini) è, quindi, quella di candidati che hanno legittimamente conseguito, nel corso della suddetta selezione, un’aspettativa al godimento dell’utilità rinveniente dall’intervenuta partecipazione alla selezione ( i.e. possibilità di utilizzare il punteggio realizzato ai fini dell’inserimento in graduatoria nel successivo anno accademico).
I predetti candidati hanno anche realizzato, a seguito delle prove svolte per l’anno accademico 2023/2024, un punteggio che li ha collocati, nella relativa graduatoria, in una posizione utile ai fini dell’immatricolazione, cui tuttavia non hanno potuto provvedere in mancanza del titolo di accesso costituito dal diploma di scuola secondaria superiore, trattandosi di studenti iscritti al quarto anno del ciclo di studi.
Se è vero che, nell’ambito del sistema TOLC, la ridetta aspettativa non costituiva garanzia di immatricolazione, in quanto la lex specialis della selezione consentiva soltanto di utilizzare il punteggio conseguito nelle prove per l’anno accademico 2023/2024 anche ai fini della selezione condotta in quello successivo, è altrettanto vero che, avendo l’Autorità politica deciso di modificare il sistema di accesso ai corsi di laurea in questione per l’anno accademico 2024/2025 secondo criteri incompatibili con quelli precedentemente utilizzati (eliminando il meccanismo del c.d. equalizzatore), tale aspettativa sarebbe stata del tutto elisa per l’evidente impossibilità di instaurare un qualsivoglia confronto competitivo tra prove valutate secondo modalità di computo dei punteggi radicalmente differenti.
Al cospetto di tale situazione e a fronte di statuizioni giurisdizionali contrastanti, l’ultima delle quali, sia pure adottata in sede cautelare dal Consiglio di Stato, deponente nel senso della legittimità del sistema TOLC, l’Autorità politica è intervenuta, da un lato, attivandosi per modificare i criteri per l’accesso ai predetti corsi di laurea per l’anno accademico 2024/2025 e, dall’altro lato, ritenendo di dover tutelare l’aspettativa dei candidati ‘quartini’ configurando la riserva di posti censurata in questa sede.
La riserva in questione non si è tradotta, peraltro, in un accesso indiscriminato dei candidati interessati all’immatricolazione a danno di tutti gli altri concorrenti.
Sulla base delle indicazioni normative, infatti, il Ministero ha provveduto:
- a individuare il punteggio minimo di accesso ai corsi “ con riferimento alla data dell’8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l’anno accademico 2023/2024, successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024 ” (art. 2, comma 2, D.M. n. 760/2024);
- a prevedere ulteriormente che “ I candidati potranno concorrere sulle sedi in relazione alle quali hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello ivi indicato per ciascun Ateneo ” (art. 2, co. 4) e, cioè, al punteggio dell’ultimo immatricolato, a quella data, per ciascuna sede (all. 1 al decreto).
Ne consegue che, in conformità alla lettera e allo spirito della norma, la riserva di posti è stata assicurata esclusivamente ai candidati che, se fossero stati in possesso del titolo di accesso al corso di laurea, avrebbe avuto il diritto di immatricolarsi, e soltanto per le sedi in cui, in ragione del punteggio conseguito, ciò sarebbe stato possibile.
11.2 - Rispetto alla dedotta menomazione delle aspettative della generalità degli altri candidati, che sarebbe derivata dal mancato aumento del contingente di posti disponibili onde elidere gli effetti negativi della riserva così introdotta, va rilevato il Ministero ha determinato i posti disponibili in n. 20.867 unità per medicina e chirurgia (di cui 19.467 per i candidati UE e non UE residenti in Italia) e in n. 1.535 (1.419 per studenti UE e non UE residenti Italia) per odontoiatria e protesi dentaria, con un incremento, rispetto all’anno precedente, di n. 1.231 posti per medicina e chirurgia (1.136 per studenti UE e non UE residenti in Italia) e di n. 149 (143 per studenti UE e non UE residenti in Italia) per odontoiatria e protesi dentaria (cfr. il comunicato del MIUR – all. 5.D della produzione documentale del MUR).
La quota di posti riservata ai c.d. quartini è stata, quindi, assorbita per oltre il 40% dall’incremento dei posti messi a bando per il corrente anno accademico.
Il contingente di posti per l’anno accademico 2024/25 è stato, peraltro, determinato, anche “ VISTO l’art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ”, in misura pari all’intera offerta formativa disponibile (cfr. il D.M. n. 756/2024) e superiore, per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fabbisogno definito in sede di Conferenza permanente (individuato in 19.286 unità).
11.3 - L’implementazione della riserva di posti si è, dunque, tradotta:
- nell’enucleazione, nell’ambito della più vasta platea dei soggetti potenzialmente interessati, di una più circoscritta coorte qualificata e differenziata, in quanto costituita da quei candidati che, in ragione dei punteggi conseguiti nell’anno accademico 2023/2024, avrebbero avuto diritto a immatricolarsi (ove in possesso del titolo di studio);
- nell’attribuzione a tali soggetti di un diritto condizionato, in quanto esercitabile esclusivamente con riferimento alle sedi rispetto alle quali il punteggio conseguito dall’ultimo candidato immatricolato alla data dell’8 maggio 2024 fosse uguale o inferiore a quello riportato dai riservatari;
- nella considerazione della riserva ai fini della determinazione dei posti da mettere a bando, con parziale assorbimento della stessa per effetto dell’incremento del numero di posti programmati rispetto al precedente anno accademico.
11.4 - Alla luce di quanto sopra illustrato, non è possibile ritenere, come invece dedotto nel ricorso, che l’introduzione della riserva abbia determinato “ un arbitrario e irragionevole sacrificio della parità di trattamento ”.
Parte ricorrente afferma che “ Sia i c.d. candidati quartini sia coloro che […] hanno partecipato al test di ingresso in contestazione sono, in effetti, studenti in possesso del diploma di maturità e aspiranti medici, odontoiatri e medici veterinari. Entrambe le suddette “categorie” di soggetti, inoltre, si sono collocate in posizione utile nell’ambito della graduatoria della prova a cui hanno preso parte rispetto al contingente complessivo di posti messo a disposizione ”, così istituendo una relazione di equipollenza tra dette categorie.
Tuttavia, tale prospettazione non è corretta.
La tesi ricorsuale è, in sostanza, che se la riserva non fosse esistita, la ricorrente sarebbe senz’altro rientrata tra i posti disponibili, sicché la stessa non potrebbe essere discriminata rispetto ai destinatari della riserva stessa, per cui se l’intento del legislatore fosse stato effettivamente quello di consentire a tutti i quartini che avevano ottenuto, in esito alla prova di accesso per l’anno accademico 2023/2024, un punteggio utile ai fini dell’immatricolazione in quell’anno il diritto ad immatricolarsi nell’anno seguente, nel bilanciamento di tutti gli interessi il contingente complessivo dei posti avrebbe dovuto quantomeno aumentare.
Precisato come le deduzioni di parte ricorrente mal si attaglino alla specificità della fattispecie in esame, tenuto conto che, come sopra rilevato, la ricorrente rientra nel contingente dei posti disponibili in ragione del punteggio conseguito, costituendo quindi la censura una inutile ed acritica replica di quanto sistematicamente sostenuto in ricorsi seriali, senza alcun adattamento alle concrete circostanze, e venendo quindi a mancare lo stesso interesse alla sua proposizione, osserva comunque il Collegio come il ragionamento svolto dalla ricorrente potrebbe essere replicato all’infinito, in un circolo vizioso che disvela tutta la sua inconsistenza: se anche il legislatore avesse aumentato i posti disponibili al fine di ospitare integralmente il contingente di riserva, infatti, il candidato collocato oltre detti posti, ma entro la quota di incremento dovuta alla riserva, avrebbe potuto sostenere che, se essa non fosse stata prevista, anch’egli sarebbe rientrato nel contingente e avrebbe avuto diritto a immatricolarsi, con il che si verrebbe a negare la stessa configurabilità di una riserva di posti.
11.5 - Sotto quest’ultimo profilo, va ribadito che i candidati c.d. quartini, destinatari della riserva, non sono tutti i soggetti che hanno conseguito l’idoneità alla prova di ammissione per l’anno accademico 2023/2024 ( i.e. coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria), bensì solo quelli che hanno superato la prova di ammissione realizzando un punteggio tale da assicurare, nell’ambito dei posti disponibili per detto anno accademico, il diritto all’immatricolazione (cui tuttavia non hanno potuto provvedere in mancanza del necessario titolo di accesso). Si tratta di perimetrazione non irragionevole, rientrante nelle prerogative proprie del legislatore, cui spetta la selezione degli interessi da tutelare nell’ambito delle coordinate emergenti dal quadro costituzionale: vi si riscontra, da un lato, il rispetto del principio del merito quale pietra angolare dei sistemi di selezione per l’accesso ai corsi di laurea oggetto di programmazione e, dall’altro lato, la legittima finalità di risolvere, ab imis fundamentis , un potenziale conflitto di interessi tra le platee interessate, anche in ottica di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
11.6 - Le determinazioni assunte in sede di programmazione dei posti sopra illustrate, per altro verso, attestano l’intervenuta considerazione degli interessi contrapposti, cui è stato senz’altro imposto un sacrificio, ma con modalità che non trasmodano in un regolamento irrazionale o manifestamente ingiusto e che sfuggono, pertanto, alle censure formulate nel ricorso.
12 – Il profilo di censura con il quale si contesta la previa pubblicazione di una banca dati da cui attingere i quesiti oggetto dei test di ammissione è, innanzitutto, inammissibile laddove la parte ricorrente, pur dichiarandosi “ consapevole che la scelta tra i due criteri (anticipata pubblicazione o meno dei quesiti) è riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione ”, afferma che “ una scelta finalizzata a privilegiare un livello di preparazione più solido e maggiormente esteso è senza dubbio quella più opportuna, specialmente in una procedura in cui la selezione dei candidati più capaci e meritevoli attraverso la previsione di test d’ingresso rappresenta il pilastro fondamentale della limitazione del diritto all’istruzione ”.
L’opportunità dell’azione amministrativa, infatti, non costituisce sotto alcun profilo oggetto del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, esprimendosi in valutazioni che pertengono al merito dell’azione amministrativa e che, pertanto, al di fuori dei particolari casi di giurisdizione estesa al merito, rientrano nello spettro delle valutazioni riservate all’Amministrazione.
12.1 - Le censure sono, in ogni caso, anche infondate.
Al di là dell’inconferente richiamo alla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (che reca linee guida riguardanti le procedure concorsuali per l’assunzione nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche e che non attengono, pertanto, al tema specifico per cui è controversia), va infatti evidenziato, in primo luogo e come pure ricordato dalla parte ricorrente, che ai sensi dell’Allegato A al DM n. 472 del 2024, “ per l’ammissione ai corsi sono richieste le capacità di comprendere e analizzare testi scritti di varia tipologia, di condurre ragionamenti logico-matematici, nonché conoscenze di cultura generale, con speciale riguardo all’ambito storico, geografico, sociale e istituzionale e disciplinari in matematica, chimica, fisica e biologia ”.
L’accesso ai corsi di laurea in questione esige, pertanto, l’accertamento di “ conoscenze ” e, quindi, di nozioni, che inevitabilmente implica la necessità di testare (anche) la capacità mnemonica dei candidati che ne costituisce l’evidente presupposto. Le predette nozioni, d’altra parte, costituiscono anche gli strumenti attraverso i quali devono essere condotti l’analisi e la comprensione del testo come pure il ragionamento logico-matematico, sicché la radicale contrapposizione tra test nozionistici e test “di ragionamento” risulta, a ben vedere, una falsa prospettiva.
12.2 – Inoltre, l’assunto in base al quale la previa pubblicazione della banca dati consentirebbe il superamento del test mediante la semplice memorizzazione dei quesiti, disgiunta da un’applicazione ragionata delle nozioni acquisite, si risolve in una petizione di principio, che non tiene conto dell’ampiezza della banca dati (ben 7.000 quiz, pubblicati in due tranche di 3.500 domande) e del ridotto lasso temporale tra la data di pubblicazione e le prove (20 giorni).
Né la parte ricorrente ha fornito alcun elemento, relativo alla tipologia di domande somministrate, che consenta di corroborare tale assunto, che rimane solo genericamente enunciato e, come tale, è inidoneo a costituire finanche un principio di prova dell’esistenza dei vizi denunciati.
13 – Parimenti infondato deve ritenersi anche il motivo di censura con cui si lamenta la mancata adozione di idonee misure di sicurezza dirette a impedire ai candidati l’introduzione, nonché l’utilizzo in aula, di smartphone , smartwatch e simili, ossia di apparecchiature che consentano ai candidati riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati.
Secondo parte ricorrente, la circostanza che negli atenei del sud d’Italia si sarebbero registrati risultati migliori e le medie più alte, con un'alta concentrazione di 90, ossia il punteggio massimo conseguibile, dimostrerebbe che l’omissione dell’Amministrazione avrebbe consentito a molti candidati, durante lo svolgimento della prova, di utilizzare vari dispositivi elettronici contenenti riproduzioni delle risposte ai quesiti somministrati.
13.1 – La censura si risolve, a ben vedere, in una mera illazione. La parte ricorrente, in effetti, non ha addotto alcun avvenimento concreto, alcuna riscontrata e provata irregolarità che avrebbe caratterizzato le prove, introducendo un sillogismo in cui le premesse – ovvero l’omessa adozione di misure di sicurezza e conseguimento di numerosi punteggi elevati in talune sedi - non sono, né necessariamente, né secondo un intenso indice di probabilità, conducenti alla conclusione inerente l’avvenuto utilizzo di dispositivi elettronici da parte di taluni candidati, e non possiede, pertanto, alcuna validità sotto il profilo della logica dimostrativa.
Il mezzo è, quindi, il risultato di una fallacia argomentativa che non può che condurne al rigetto.
Va ulteriormente rilevato che l’allegato 1 al D.M. n. 472/2024 precisa, al punto 8, lett. d), che “ È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione ”.
La disposizione in analisi, dunque, nell’introdurre un espresso divieto d’introduzione di tali apparecchiature, non stabilisce anche, quale modalità di controllo indefettibile, quello della schermatura delle aule ovvero l’adozione di metal detector , con la conseguenza che l’impiego di tale particolare cautela costituisce una mera facoltà e non un obbligo per le varie sedi concorsuali.
Il necessario rispetto della par condicio non doveva, pertanto, essere necessariamente assolto con le specifiche misure precauzionali invocate da parte ricorrente, ma ben poteva essere assicurato con qualsiasi sistema idoneo a garantire il regolare svolgimento delle prove, la cui irregolarità non è stata in alcun modo provata nel corso del giudizio.
14 - Infondato è, infine, anche l’ultimo motivo di censura che si appunta sulla formulazione dei quesiti.
Dalla relazione di verificazione è emerso che il quesito n. 50 della sezione di chimica della banca dati ha ad oggetto l’esatto significato che, nella terminologia degli ossidi nell’ambito della nomenclatura tradizionale, assume il suffisso –ico.
Come risulta dalla relazione, la “ nomenclatura tradizionale ” costituisce un ben preciso insieme di regole codificate per l’assegnazione dei nomi alle sostanze chimiche, ancora talvolta impiegato per quanto, attualmente, non raccomandato dallo IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
Viceversa, il quesito n. 642 fa riferimento alla “ terminologia comune ”, cioè a una prassi accettata nella comunità chimica, sebbene non pienamene codificata.
Priva di fondamento deve ritenersi la contestazione di parte ricorrente secondo cui “ la nomenclatura tradizionale non costituisce un corpus normativo univoco, ma è essa stessa espressione della prassi storicamente sedimentata, ossia proprio di quella “terminologia comune” cui si pretende di contrapporla ”, costituendo peraltro “ un “vecchio sistema” non raccomandato dalla IUPAC e non formalmente normato ”, trattandosi di rilievi che travisano del tutto le conclusioni dei verificatori.
La circostanza che la nomenclatura tradizionale possa essere emersa quale “codificazione” di una prassi in passato accolta dalla comunità scientifica è del tutto irrilevante ai fini di cui è causa. Ciò che rileva è che essa risponda a criteri di precisa riconducibilità a un sistema di regole ben definito, ciò che la parte ricorrente non è riuscita in nessun modo a contrastare, riducendosi le contrarie allegazioni in asserzioni meramente apodittiche. Né la parte ricorrente ha fornito alcun principio di prova circa la sostanziale erroneità della risposta indicata come corretta dal Ministero sulla base di detta nomenclatura.
14.1 - Quanto al rapporto del quesito n. 50 con il quesito n. 642, va rilevato che proprio il riferimento, contenuto nei testi scientifici esaminati dai verificatori, alla nomenclatura tradizionale come un “vecchio sistema” esclude che esso possa essere identificato con la “terminologia comune” (concetto che ne sottintende un’ampia utilizzazione). Quest’ultima locuzione, d’altra parte, evoca l’impiego di un registro linguistico che non assurge al carattere di una vera e propria nomenclatura (intesa quale complesso sistematico di termini tecnici, ordinati secondo norme convenzionali), il che è coerente con le conclusioni della relazione di verificazione, in cui si fa ad essa riferimento come a “ un linguaggio più colloquiale ”.
14.2 - Le suesposte conclusioni escludono che la compresenza dei due quesiti nell’ambito della banca dati possa essere assunta a motivo di illegittimità della somministrazione del quiz n. 50, che reca una risposta della quale non è stata dimostrata, sul piano scientifico, la non veridicità ed erroneità e che fa riferimento a convenzioni linguistiche ben definite non suscettibili di essere confuse con il linguaggio comune cui fa riferimento il quesito n. 642.
15 - In conclusione, il ricorso in esame deve essere rigettato quanto alle censure inerenti la decadenza della ricorrente dalla graduatoria e dichiarato improcedibile per carenza d’interesse, e comunque infondato, quanto alle ulteriori censure con lo stesso dedotte.
16 - Le spese di lite sostenute dalle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, dovendo peraltro escludersi, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c. e tenuto conto dell’imputabilità della necessità di disporre verificazione all’infruttuosa collaborazione manifestata dal Ministero, quale emergente dalle insufficienti indicazioni contenute nella apodittica relazione del CINECA, la ripetizione delle spese anticipate dall’Amministrazione per l’esecuzione della verificazione, che rimarranno definitivamente a suo carico in esito alla liquidazione da effettuarsi, su richiesta dell’organo verificatore, con separato decreto. Tra tutte le altre parti le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo rigetta quanto alle censure inerenti la decadenza della ricorrente dalla graduatoria;
- lo dichiara improcedibile per carenza d’interesse, e comunque infondato, quanto alle ulteriori censure;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle resistenti Amministrazioni, quantificate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, mentre va esclusa, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., la ripetizione delle spese anticipate dall’Amministrazione per l’esecuzione della verificazione, che rimarranno definitivamente a suo carico in esito alla liquidazione da effettuarsi, su richiesta dell’organo verificatore, con separato decreto. Spese compensate tra le altre parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO